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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/08/2025, n. 3571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3571 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7477/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7477/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONARDI Parte_1 C.F._1
SABRINA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BONARDI SABRINA
ATTORE contro
C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SALVATERRA NORBERTO e dell'avv. CHIOLO SIMONA
( ); elettivamente domiciliata in VIALE MONTELLO 29 46100 MANTOVA C.F._2 presso il difensore avv. SALVATERRA NORBERTO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
pagina 1 di 6 In via preliminare: respingere l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà, ove dovesse essere proposta.
In via principale: accertata l'inesistenza del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria, in accoglimento della proposta opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla
è dovuto alla società già Controparte_1
Controparte_2
In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertata la nullità e/o annullabilità del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria, in accoglimento della proposta opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla è dovuto alla società già Controparte_1 Controparte_2
[...]
In ogni caso: condannare la società convenuta-opposta all'integrale rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Per parte convenuta:
in via preliminare
1) Accertare e dichiarare la natura consumeristica del rapporto contrattuale oggetto dell'odierna azione, nonché l'assenza di profili di abusività del rapporto stesso.
2) Concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 1521/2023 emesso dal
Tribunale di Brescia nel procedimento monitorio n. 13853/2022 R.G., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
In via principale
1) Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione proposta dal Sig.
[...]
per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di risposta datata 06.10.2023. Pt_1
2) Conseguentemente, rigettare siccome infondata, per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di risposta datata 06.10.2023, l'opposizione ex adverso svolta, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1521/2023 emesso dal Tribunale di Brescia nel procedimento monitorio n.
13853/2022 R.G. Con vittoria integrale delle spese di lite.
In via subordinata pagina 2 di 6 1) Accertare e dichiarare che parte opponente è debitrice verso parte opposta della somma di Euro
20.008,96 o della diversa somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
2) Conseguentemente, condannare il Sig. al pagamento della predetta somma di Euro Parte_1
20.008,96, o della diversa somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi secondo la misura pattuita in contratto dal 30.06.2018 fino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese del procedimento monitorio ed alle spese del presente giudizio. Con vittoria integrale delle spese di lite.
In via istruttoria
1) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il disconoscimento dell'apposizione delle croci (X) svolto da parte opponente dovesse essere ritenuto ammissibile, procedersi con la verificazione ex art. 216
c.p.c., e pertanto:
• Disporre la verificazione del documento prodotto in fase monitoria sub doc. 2 e nel presente giudizio di opposizione sub doc. 03;
• Conseguentemente, disporre c.t.u. grafologica finalizzata ad accertare se l'apposizione delle croci apposte sulle caselle relative alla scelta del finanziamento e alla modalità di rimborso presenti nel documento prodotto in fase monitoria sub doc. 2, e nel presente giudizio di opposizione sub doc. 03, sono riferibili al Sig. Parte_1
2) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il disconoscimento delle firme svolto da parte opponente dovesse essere ritenuto ammissibile, procedersi con la verificazione ex art. 216 c.p.c., e pertanto:
• Disporre la verificazione dei documenti prodotti in fase monitoria sub docc. 4, 5 e 6, e nel presente giudizio di opposizione sub docc. 04, 05 e 06;
• Conseguentemente, disporre c.t.u. grafologica finalizzata ad accertare se le sottoscrizioni apposte nello spazio “Firma per esteso del ricevente” degli avvisi di ricevimento delle raccomandate prodotte in fase monitoria sub docc. 4, 5 e 6, e nel presente giudizio di opposizione sub docc. 04, 05 e 06, sono riferibili al Sig. Parte_1
In via istruttoria, in subordine solo nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse che parte opponente abbia inteso disconoscere anche le sottoscrizioni apposte al documento prodotto in fase monitoria sub doc. 2 e nel presente giudizio di opposizione sub doc. 03, procedersi con la verificazione ex art. 216 c.p.c., e pertanto: pagina 3 di 6 • Disporre la verificazione del documento prodotto in fase monitoria sub doc. 2 e nel presente giudizio di opposizione sub doc. 03;
• Conseguentemente, disporre c.t.u. grafologica finalizzata ad accertare se le sottoscrizioni apposte al documento prodotto in fase monitoria sub doc. 2 e nel presente giudizio di opposizione sub doc. 03 sono riferibili al Sig. Parte_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, l'odierno attore proponeva opposizione avverso il decreto n. 1521/2023 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 20.008,96, oltre interessi e spese, quale insoluto di un contratto di finanziamento stipulato dallo stesso con pagamento da effettuarsi in favore Controparte_3 Controparte_1 llegatasi cessionaria del credito.
[...]
In particolare, l'attore opponente contestava la conformità del contratto di finanziamento prodotto in modalità telematica all'originale, ne disconosceva la compilazione e, pertanto, ne eccepiva in via principale la “inesistenza/nullità/annullabilità”, mentre, in via subordinata, contestava la quantificazione del credito e il conteggio degli interessi.
Si costituiva la convenuta opposta che, contestata la fondatezza delle allegazioni attoree, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
Il disconoscimento della conformità all'originale della copia del contratto
Parte convenuta opposta ha prodotto, a prova della fonte dell'obbligazione, copia di un contratto di finanziamento sottoscritto da parte attrice opponente.
A riguardo parte opponente con l'atto di opposizione e, pertanto, tempestivamente, ha contestato la conformità della copia del contratto di finanziamento prodotta in modalità telematica all'originale disconoscendo le croci (X) apposte sulle caselle relative alla scelta del finanziamento e alla modalità di rimborso, allegando di non averle mai apposte.
pagina 4 di 6 Tale disconoscimento è certamente ammissibile in quanto l'attore ha chiaramente indicato in quali parti il documento prodotto differisce dall'originale e segnatamente nei segni “x” apposti in corrispondenza alla tipologia di credito (con indicazione dell'importo) e alle modalità di rimborso.
A fronte del disconoscimento della conformità del documento prodotto all'originale in relazione ad elementi del contratto necessari ai fini della sua validità (quali la pattuizione dell'ammontare della somma finanziata e pertanto del suo oggetto) parte attrice sostanziale era onerata della produzione del documento in originale o, in alternativa, di fornire aliunde la prova della valida conclusione del contratto.
Nel caso in esame parte l'originale del contratto non è stato prodotto né, in considerazione anche dei vincoli di forma, sono stati forniti ulteriori elementi probatori che possano ritenere provata la conclusione di un valido contratto di finanziamento nei termini posti alla base della richiesta monitoria.
Infatti, inutilizzabile il documento prodotto in copia, tutta l'ulteriore documentazione è di provenienza unilaterale della parte ricorrente o della sua dante causa e il pagamento, pacificamente effettuato dall'opponente, della somma di euro 348,98 a prescindere dalla causale (dall'opposta portata a deconto del finanziamento e dall'opponente ritenuta somma indebitamente richiesta per la chiusura di altro finanziamento) non è certo comportamento idoneo a provare la conclusione del contratto di finanziamento nei suoi elementi essenziali (primo tra tutti l'oggetto).
La revoca del decreto emesso
In considerazione di quanto sopra il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota, vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa, nell'importo di euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso marca e CU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: pagina 5 di 6 -revoca il decreto ingiuntivo numero 1521/23;
-spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 22 agosto 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7477/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONARDI Parte_1 C.F._1
SABRINA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BONARDI SABRINA
ATTORE contro
C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SALVATERRA NORBERTO e dell'avv. CHIOLO SIMONA
( ); elettivamente domiciliata in VIALE MONTELLO 29 46100 MANTOVA C.F._2 presso il difensore avv. SALVATERRA NORBERTO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
pagina 1 di 6 In via preliminare: respingere l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà, ove dovesse essere proposta.
In via principale: accertata l'inesistenza del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria, in accoglimento della proposta opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla
è dovuto alla società già Controparte_1
Controparte_2
In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertata la nullità e/o annullabilità del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria, in accoglimento della proposta opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla è dovuto alla società già Controparte_1 Controparte_2
[...]
In ogni caso: condannare la società convenuta-opposta all'integrale rifusione delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Per parte convenuta:
in via preliminare
1) Accertare e dichiarare la natura consumeristica del rapporto contrattuale oggetto dell'odierna azione, nonché l'assenza di profili di abusività del rapporto stesso.
2) Concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 1521/2023 emesso dal
Tribunale di Brescia nel procedimento monitorio n. 13853/2022 R.G., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
In via principale
1) Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione proposta dal Sig.
[...]
per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di risposta datata 06.10.2023. Pt_1
2) Conseguentemente, rigettare siccome infondata, per tutti i motivi esposti nella narrativa della comparsa di risposta datata 06.10.2023, l'opposizione ex adverso svolta, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1521/2023 emesso dal Tribunale di Brescia nel procedimento monitorio n.
13853/2022 R.G. Con vittoria integrale delle spese di lite.
In via subordinata pagina 2 di 6 1) Accertare e dichiarare che parte opponente è debitrice verso parte opposta della somma di Euro
20.008,96 o della diversa somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
2) Conseguentemente, condannare il Sig. al pagamento della predetta somma di Euro Parte_1
20.008,96, o della diversa somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi secondo la misura pattuita in contratto dal 30.06.2018 fino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese del procedimento monitorio ed alle spese del presente giudizio. Con vittoria integrale delle spese di lite.
In via istruttoria
1) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il disconoscimento dell'apposizione delle croci (X) svolto da parte opponente dovesse essere ritenuto ammissibile, procedersi con la verificazione ex art. 216
c.p.c., e pertanto:
• Disporre la verificazione del documento prodotto in fase monitoria sub doc. 2 e nel presente giudizio di opposizione sub doc. 03;
• Conseguentemente, disporre c.t.u. grafologica finalizzata ad accertare se l'apposizione delle croci apposte sulle caselle relative alla scelta del finanziamento e alla modalità di rimborso presenti nel documento prodotto in fase monitoria sub doc. 2, e nel presente giudizio di opposizione sub doc. 03, sono riferibili al Sig. Parte_1
2) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il disconoscimento delle firme svolto da parte opponente dovesse essere ritenuto ammissibile, procedersi con la verificazione ex art. 216 c.p.c., e pertanto:
• Disporre la verificazione dei documenti prodotti in fase monitoria sub docc. 4, 5 e 6, e nel presente giudizio di opposizione sub docc. 04, 05 e 06;
• Conseguentemente, disporre c.t.u. grafologica finalizzata ad accertare se le sottoscrizioni apposte nello spazio “Firma per esteso del ricevente” degli avvisi di ricevimento delle raccomandate prodotte in fase monitoria sub docc. 4, 5 e 6, e nel presente giudizio di opposizione sub docc. 04, 05 e 06, sono riferibili al Sig. Parte_1
In via istruttoria, in subordine solo nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse che parte opponente abbia inteso disconoscere anche le sottoscrizioni apposte al documento prodotto in fase monitoria sub doc. 2 e nel presente giudizio di opposizione sub doc. 03, procedersi con la verificazione ex art. 216 c.p.c., e pertanto: pagina 3 di 6 • Disporre la verificazione del documento prodotto in fase monitoria sub doc. 2 e nel presente giudizio di opposizione sub doc. 03;
• Conseguentemente, disporre c.t.u. grafologica finalizzata ad accertare se le sottoscrizioni apposte al documento prodotto in fase monitoria sub doc. 2 e nel presente giudizio di opposizione sub doc. 03 sono riferibili al Sig. Parte_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, l'odierno attore proponeva opposizione avverso il decreto n. 1521/2023 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 20.008,96, oltre interessi e spese, quale insoluto di un contratto di finanziamento stipulato dallo stesso con pagamento da effettuarsi in favore Controparte_3 Controparte_1 llegatasi cessionaria del credito.
[...]
In particolare, l'attore opponente contestava la conformità del contratto di finanziamento prodotto in modalità telematica all'originale, ne disconosceva la compilazione e, pertanto, ne eccepiva in via principale la “inesistenza/nullità/annullabilità”, mentre, in via subordinata, contestava la quantificazione del credito e il conteggio degli interessi.
Si costituiva la convenuta opposta che, contestata la fondatezza delle allegazioni attoree, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
Il disconoscimento della conformità all'originale della copia del contratto
Parte convenuta opposta ha prodotto, a prova della fonte dell'obbligazione, copia di un contratto di finanziamento sottoscritto da parte attrice opponente.
A riguardo parte opponente con l'atto di opposizione e, pertanto, tempestivamente, ha contestato la conformità della copia del contratto di finanziamento prodotta in modalità telematica all'originale disconoscendo le croci (X) apposte sulle caselle relative alla scelta del finanziamento e alla modalità di rimborso, allegando di non averle mai apposte.
pagina 4 di 6 Tale disconoscimento è certamente ammissibile in quanto l'attore ha chiaramente indicato in quali parti il documento prodotto differisce dall'originale e segnatamente nei segni “x” apposti in corrispondenza alla tipologia di credito (con indicazione dell'importo) e alle modalità di rimborso.
A fronte del disconoscimento della conformità del documento prodotto all'originale in relazione ad elementi del contratto necessari ai fini della sua validità (quali la pattuizione dell'ammontare della somma finanziata e pertanto del suo oggetto) parte attrice sostanziale era onerata della produzione del documento in originale o, in alternativa, di fornire aliunde la prova della valida conclusione del contratto.
Nel caso in esame parte l'originale del contratto non è stato prodotto né, in considerazione anche dei vincoli di forma, sono stati forniti ulteriori elementi probatori che possano ritenere provata la conclusione di un valido contratto di finanziamento nei termini posti alla base della richiesta monitoria.
Infatti, inutilizzabile il documento prodotto in copia, tutta l'ulteriore documentazione è di provenienza unilaterale della parte ricorrente o della sua dante causa e il pagamento, pacificamente effettuato dall'opponente, della somma di euro 348,98 a prescindere dalla causale (dall'opposta portata a deconto del finanziamento e dall'opponente ritenuta somma indebitamente richiesta per la chiusura di altro finanziamento) non è certo comportamento idoneo a provare la conclusione del contratto di finanziamento nei suoi elementi essenziali (primo tra tutti l'oggetto).
La revoca del decreto emesso
In considerazione di quanto sopra il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota, vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa, nell'importo di euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso marca e CU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: pagina 5 di 6 -revoca il decreto ingiuntivo numero 1521/23;
-spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 22 agosto 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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