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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 17/12/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 608/2022
TRIBUNALE DI SCIACCA VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 17/12/2025, innanzi al Giudice dott. EN AB, viene chiamata la causa R.G. n. 608 dell'anno 2022 promossa da
(avv. LA PLACA LUIGI ) Parte_1
CONTRO
(avv. ) CU AS Controparte_1
(avv. )
Si da atto che sono presenti l'avv. Alagna Antonino in sostituzione dell'avv. LA PLACA LUIGI per il quale discute la causa oralmente riportandosi al con- Parte_1
tenuto dell'atto di citazione e delle successive memorie.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.,
della quale viene data lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa EN AB
Tribunale di Sciacca R.G. n. 608/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. EN
AB, all'udienza del 17/12/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 608 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...], l'[...] e C.F. Parte_1
in proprio e nella qualità di genitore esercente la C.F._1
responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a Persona_1
Castelvetrano il 27/01/2005 C.F. rappresentato e C.F._1
difeso dall'avv. Luigi La Placa PEC Email_1
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore
CU AS (C.F. , C.F._2
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludeva-
no come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
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Con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, nella qua- Parte_1
lità di genitore di , ha esposto che in data 13/10/2020 in Persona_1
Menfi verso le ore 07:20, all'intersezione tra il Corso Bilello e la Via Giat-
tini, il ciclomotore Beta Trg X8GYJZ di proprietà di e Parte_1
condotto dal figlio minore ha urtato con l'autovettura Persona_1
Ford Ecosport Trg. EW 701 TR di proprietà e condotta da LC OM
e assicurata per la RCA con la polizza n. Controparte_2
30/163956992/1
In ordine alla dinamica del sinistro, ha precisato che Persona_1
era alla guida del ciclomotore Beta Trg X8GYJZ, percorreva il Corso Bilel-
lo con direzione verso il Sud del Paese, quando giunto all'incrocio con la via Giattini scorgeva l'autovettura Ford Ecosport Trg. EW 701 TR condot-
ta da LC OM, che in presenza del segnale verticale di STOP, do-
po aver arrestato la marcia per dare la precedenza allo stesso, improvvi-
samente ripartiva determinando il sinistro per cui è causa.
Ha evidenziato che dalla dinamica descritta, risulta evidente che il predetto sinistro fosse avvenuto per fatto e colpa esclusivi del conducente l'autovettura Ford Ecosport che, in violazione alle norme del Codice della
Strada e della normale prudenza, ometteva di osservare il segnale di
STOP travolgendo il minore che viaggiava a bordo del ciclomotore.
Ha dedotto, infine, di avere subito a causa dell'impatto un politrauma per cui veniva soccorso dal 118 e trasportato al vicino PTE di Menfi da dove veniva subito trasferito al P.S. del P.O. di Sciacca e ricoverato in re-
parto ortopedico con diagnosi di frattura scomposta pluriframmentaria meta-epifisaria distale con distacco epifisario radio polso dx, frattura
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composta della testa del I metatarso dx e del sesamoide mediale dorsal-
mente alla testa del I metatarso, escoriazione al glande con prognosi di gg. 30 s.c.
Nella stessa giornata veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con fili di K. e confezionamento di valva gessata.
Nel frattempo, veniva anche diagnosticato un ematoma alla regione medio glutea che veniva svuotato e veniva anche suturata la lesione del frenulo del glande e la ferita della palpebra superiore sx.
Il 24 ottobre veniva dimesso dal nosocomio in questione con diagnosi di “distacco epifisario ED (Dalter Harris IV) con perdita di sostanza ossea
altamente instabile e instabilità radio ulnare distale polso dx, frattura com-
posta I MTS e sesamoide piede dx, FLC arcata sopraciliare sx ed ematoma
in regione medio glutea sx e prescrizione di eseguire FKTerapia. I fili di K. e
la valva gessata venivano rimossi in DH il 16.11.20”
Tutto quanto premesso nella qualità di genitore del Parte_1
minore ha chiesto al Tribunale la condanna di LC Persona_1
OM e della al pagamento della somma Controparte_1
di € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subi-
to e di € 4.107,57 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Sebbene regolarmente raggiunti dalla notifica degli atti introduttivi i convenuti hanno omesso di costituirsi e ne è stata dichiarata la contuma-
cia nel corso della prima udienza.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale del convenuto sulla dinamica del sinistro ed espletamento di CTU medico – legale sulla persona di ed è stata rinviata per la precisazione delle Persona_1
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conclusioni ex art 281 sexies cpc all'udienza odierna all'esito della quale,
sentita la discussione orale della parte attrice, è stata trattenuta in deci-
sione.
*****
1) La proponibilità della domanda ex art. 145 cod. ass.
Va preliminarmente dato atto della proponibilità della domanda risar-
citoria avendo l'attore costituito in mora l'assicuratore con missiva del
21/4/2021 ed avendo atteso il periodo di moratoria di cui all'art. 145 co.1
Cod. Ass.
2.1) La responsabilità per il sinistro del 19/10/2012.
Venendo al merito, va osservato che la ricostruzione delle modalità di accadimento del sinistro esposta in atto di citazione è supportata dalla confessione del convenuto LC OM resa nel corso dell'interrogatorio formale “confermo tutti i capitoli, non sono purtroppo ac-
corto della moto e ho provocato l'incidente in questione” nonché dalla rico-
struzione di fatti fornita dai soggetti coinvolti agli accertatori della compa-
gnia di assicurazione come da verbale di dichiarazioni spontanee pure al-
legati alla citazione.
L'assunto attoreo riguardante la contrarietà della manovra eseguita dall'LC alle prescrizioni imposte dal codice della strada, ha trovato ri-
scontro quindi nelle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso convenuto,
le quali, alla luce della produzione documentale pure versata in atti rap-
presentano elementi di prova idonei a concludere per la fondatezza dei fatti posti a fondamento della domanda svolta nei confronti dello stesso
LC e della compagnia assicuratrice convenuta, la quale, omettendo di
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costituirsi ha rinunciato a contestare in maniera precisa la ricostruzione dei fatti svolta dai soggetti coinvolti.
Deve dunque ritenersi provata l'esclusiva responsabilità dell'LC nel-
la causazione del sinistro il quale, immettendosi nella corsia di marcia senza rispettare il segnale di stop, ha provocato il sinistro per cui è causa.
Se, dunque, l'evento lesivo costituisce l'avveramento del rischio che l'osservanza della regola cautelare avrebbe evitato, in mancanza di risul-
tanze contrarie, può ragionevolmente presumersi che ove il convenuto avesse conformato la propria condotta alle prescrizioni imposte dal codice della strada l'evento lesivo non si sarebbe verificato.
Tuttavia, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei due condu-
centi non comporta ex se il superamento della presunzione di colpa con-
corrente dell'altro, essendo a tal fine necessario che quest'ultimo fornisca prova liberatoria, dimostrando di avere tenuto una condotta conforme alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza e di essere sta-
to messo in condizioni di non poter fare alcunchè per evitare il sinistro
(vds. Cass.Civ., Sez. III, 21.7.2006 n. 16768; 14.2.2006, n.3193; Cass.
Civ., Sez.III, 7.2.1997, n.1198).
Ora, in ragione di quanto sopra evidenziato, le modalità del sinistro sopra descritte lasciano ragionevolmente presumere che sebbene il cen-
tauro abbia mantenuto una velocità moderata e adeguata allo stato dei luoghi, la repentina manovra effettuata dal conducente della Ford Eco-
sport ha impedito al centauro di arrestare in sicurezza la propria marcia.
Ed allora, nel caso in esame, in cui è provata la condotta colposa del convenuto e in cui, rispetto alla posizione dell'attore, risulta offerta la
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prova liberatoria di cui all'art.2054, comma II, c.c., il sinistro va ascritto alla esclusiva responsabilità del conducente della Ford Ecosport
3) la quantificazione della pretesa risarcitoria
Venendo, dunque, al quantum della prestazione risarcitoria dovuta dai convenuti e con riguardo al danno non patrimoniale lamentato, deve in-
nanzitutto evidenziarsi, alla luce della documentazione sanitaria prodotta,
che nell'immediatezza del sinistro i sanitari del P.S. dell'Ospedale di
Sciacca ove il venne trasferito riscontrarono nel danneggiato una Per_1
frattura scomposta pluriframmentaria meta-epifisaria distale con distacco
epifisario radio polso dx, frattura composta della testa del I metatarso dx e
del sesamoide mediale dorsalmente alla testa del I metatarso, escoriazione
al glande con prognosi di gg. 30 s.c.
Applicando i baremes in uso per la valutazione medico – legale,
l'ausiliario ha stimato pari al 12% l'incidenza dei reliquati sull'integrità
psico-fisica del danneggiato e ha inoltre determinato in:
- Giorni 35 la durata dell'inabilità temporanea totale
- Giorni 20 la durata dell'inabilità temporanea parziale al 75%
- Giorni 50 la durata dell'inabilità temporanea parziale al 50%;
- Giorni 30 la durata dell'inabilità temporanea parziale al 25%;
Ciò chiarito, occorre rilevare, in via preliminare, che la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale nella sua componente dinamico-
relazionale (c.d. danno biologico), da invalidità temporanea e permanente,
e di sofferenza soggettiva (c.d. danno morale) deve essere liquidato non applicando le tabelle di elaborazione pretoria (quali le Tabelle del Tribuna-
le di Milano) ma la Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il D.P.R. n. 12
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del 13 gennaio 2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025) ed entrata in vigore il 5
marzo 2025 in attuazione del disposto dell'art. 139 D.Lgs. n. 209 del
2005.
Reputa chi giudica che non si pongano, sul punto, questioni di diritto intertemporale, dal momento che, a rigore, non si è verificata alcuna no-
vella legislativa soggetta, salvo deroghe espresse, al disposto dell'art. 11
delle Preleggi.
Infatti, alla stessa stregua per cui il danno, in ipotesi di aggiornamento del sistema tabellare, andrebbe liquidato sulla scorta delle nuove tabelle,
la nuova Tabella Unica Nazionale ha sostituito le tabelle di matrice giuri-
sprudenziale come misura dell'equità della liquidazione del danno non patrimoniale, intesa dalla giurisprudenza di legittimità non solo come equità del caso concreto, ma anche come forma di parità di trattamento,
che oggi viene garantita in maniera ancora più efficace mediante la Tabel-
la Unica Nazionale introdotta con decreto del Presidente della Repubblica,
la quale del resto è tributaria, per espressa previsione legislativa, "dei cri-
teri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla con-
solidata giurisprudenza di legittimità", prevedendo anch'essa un sistema a punto variabile in funzione decrescente dell'età e crescente in modo più
che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
Pertanto, poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è rimessa a una valutazione equitativa del giudice al momento della decisione, la stessa non potrà che essere condotta facendo governo dei criteri di deter-
minazione dell'equità risarcitoria vigenti al momento in cui la sentenza interviene (del resto, anche prima della Tabella Unica Nazionale i giudici
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di merito erano soliti liquidare il danno sulla scorta delle tabelle giuri-
sprudenziali di più recente elaborazione, che consentivano di determinare il risarcimento al valore attuale della moneta, senza ricorrere a meccani-
smi di rivalutazione).
Il fatto che la Tabella Unica preveda un risarcimento del danno non patrimoniale più contenuto rispetto a quelle del Tribunale di Milano allo scopo di "razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori" non appare un elemento decisivo per escluderne l'utilizza-
zione anche a fatti precedenti alla loro entrata in vigore, perché l'equità
del giudice si manifesta al momento della decisione e non prima.
Applicando, dunque, la Tabella Unica Nazionale, risulta che l'attore avrebbe diritto a un risarcimento del danno da invalidità permanente pari a complessivi Euro € 32.678,91 mentre con riferimento al periodo di ina-
bilità temporanea relativa, così come accertato dal C.T.U., va equitativa-
mente liquidata la somma di € 6.608,09.
Va quindi visto se sia configurabile nel caso di specie di un pregiudizio da sofferenza soggettiva risarcibile (c.d. "danno morale") e da un danno alla vita di relazione (c.d. danno esistenziale o dinamico-relazionale) che giustifichi l'aumento in personalizzazione del danno biologico.
Per quanto concerne il profilo del danno morale, si rendono necessarie alcune precisazioni in punto di diritto.
La giurisprudenza di legittimità sostiene pacificamente che il ricono-
scimento di una somma ulteriore a titolo di danno morale non costituisce di per sé una duplicazione risarcitoria, poiché il giudice del merito è tenu-
to a valutare sia le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera
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morale ( che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso) sia quelle incidenti sul piano dinamico -relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà
esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce altro "da sé": v.
Cass., 29/10/2019, n. 27590; Cass., 31/1/2019, n. 2788; Cass.,
21/9/2017, n. 21939 ).
Tale ricostruzione ha avuto una conferma normativa in seguito all'in-
troduzione della L. n. 124 del 2017, che ha modificato gli artt. 138 e 139
del D.Lgs. n. 209 del 2005, prevedendo che il danno morale - ove dedotto e provato - debba formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto ad un eventuale riconoscimento della personalizza-
zione del danno biologico, specificamente prevista in via normativa dall'art. 138, n. 3 nuovo testo C.d.A.: "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali per-
sonali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarci-
mento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato ap-
prezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%".
Ciò in forza del combinato disposto tra il novellato art. 138, punto 2,
lett. a): "per danno biologico si intende la lesione temporanea o perma-
nente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività Quotidiane
e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato" e l'art. 138,
punto 2, lettera e), C.d.A.: "al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico ... è
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incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liqui-
dazione".
In tal modo, il legislatore ha elevato a fonte normativa il principio già
affermato in via pretoria dalla Cassazione dell'autonomia del danno mora-
le rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale non è
suscettibile di accertamento medico-legale sostanziandosi nella rappre-
sentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescin-
dente dalle vicende dinamico-relazionali della vita (che pure può influen-
zare) del danneggiato ( v. Cass., 10/11/2020, n. 25164; Cass.,
19/2/2019, n. 4878).
Alla luce di ciò, la Cassazione ha ritenuto erroneo in via di principio un criterio di liquidazione che "incorpori" nel valore monetario del singolo punto di invalidità anche il pregiudizio morale (come era previsto nelle ta-
belle del Tribunale di Milano antecedenti a quelle del 2021), ma solo quando questo comporti un automatismo liquidatorio (non più predicabi-
le, attesa la diversità ontologica del danno morale rispetto a quello dina-
mico-relazionale).
La stessa Corte ha infatti giudicato configurabile una simile incorpora-
zione quando questa presupponga l'accertamento, su base necessaria-
mente presuntiva, della sussistenza di una apprezzabile sofferenza sog-
gettiva in rapporto di diretta proporzionalità alla gravità della menoma-
zione.
Pertanto, ferma la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, la Suprema Corte ha individuato le modalità con cui può (e deve)
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essere fornita in giudizio la prova di un pregiudizio da sofferenza interiore nel senso che segue:
a) trattandosi di pregiudizio che attiene ad un bene immateriale, il ri-
corso alla prova presuntiva può costituire anche l'unica fonte di convin-
cimento del giudice;
b) il danneggiato ha pur sempre l'onere di allegare i fatti noti da cui ri-
salire, in base a ragionamento inferenziale, a quello ignoto della sussi-
stenza ed entità del pregiudizio;
tuttavia, considerata la dimensione emi-
nentemente soggettiva del danno morale, ad un così puntuale onere di al-
legazione non corrisponde un onere probatorio altrettanto ampio;
c) esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragiona-
mento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è con-
sentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio morale in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, posto che in tal caso la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convin-
cimento dell'organo giudicante. La massima di esperienza non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, è
regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-
ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui con-
seguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione.
d) un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è
quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, del-
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la gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave, infatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragiona-
mento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa;
e) da qui deriva la piena utilizzabilità ai fini della liquidazione del dan-
no morale delle tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, in quanto elaborate comprendendo nella indicazione dell'importo complessi-
vo del danno alla persona anche una quota diretta a risarcire il danno morale (c.d. "punto pesante"), secondo il detto attendibile criterio di pro-
porzionalità diretta, sempre che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova nei termini predetti e non invece da un non consentito automatismo. (cfr.
Cassazione Civile, sez. III, Ordinanza n. 6444 del 03/03/2023, Cass. n.
25164 del 2020).
Negli anni successivi la Corte ha confermato tale orientamento, rite-
nendo che non costituisca una contraddizione al principio di autonomia del danno morale rispetto a quello biologico la liquidazione del pregiudizio morale mediante la tecnica del "punto pesante" previsto dalle tabelle mi-
lanesi, che esprime il valore monetario corrispondente alla somma del danno biologico (dinamico-relazionale) e del danno morale (tanto più che,
a partire dal 2021, dette tabelle prevedono distintamente il valore del
"punto danno biologico", quello dell'"incremento per sofferenza" e quello del "punto danno non patrimoniale", pari alla sommatoria dei primi due).
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In ogni caso, il risarcimento del danno morale non comporta sempre e comunque la personalizzazione, atteso che l'aumento personalizzato è
consentito soltanto laddove l'esito lesivo superi quello standard già consi-
derato dalla tabella (Cassazione Civile, sez. III, ud. 12.6.2023, n.
26264/2023).
Pertanto, come rilevato dalla sentenza 25164/2020, più volte citata, il giudice di merito, nel decidere sul riconoscimento e la conseguente liqui-
dazione del risarcimento del danno alla salute, deve rispettare il seguente iter:
i) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale con-
corso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
ii) in caso di positivo accertamento dell'esistenza di un danno morale,
determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di
Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno;
iii) in caso di negativo accertamento sulla ricorrenza della componente morale del danno (da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il dan-
no morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguente-
mente il solo danno dinamico-relazionale;
iv) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. persona-
lizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto ii), dalla componente morale del danno automaticamente (ma erro-
neamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ri-
cordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.
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A partire dal 2021, l'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano ha dunque apportato alcune variazioni alla tabella del danno non patrimoniale, in base all'orientamento giurisprudenziale qui esposto, se-
parando il "punto danno biologico" dal cosiddetto "incremento per soffe-
renza" (o "danno morale").
Sul quadro così esposto si è inserita la Tabella Unica Nazionale per le lesioni di non lieve entità, introdotta con il D.P.R. n. 12 del 2025, la quale ha confermato la distinzione tra punto danno biologico e incremento per danno morale, mantenendo però l'ancoramento indissolubile tra il quan-
tum del primo e il quantum del secondo: il valore monetario del punto di invalidità può variare in funzione della sofferenza morale provocata dall'infortunio, secondo quattro gradi (nessuno, minimo, medio o grave);
questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato moltiplicatore morale, che cresce più che propor-
zionalmente all'aumentare della percentuale di invalidità.
Tale variazione però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata nella misura minima, media o massima o del tutto negata.
Per la invalidità temporanea, analogamente, è previsto un incremento ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno biologico temporaneo (art. 3, co. 2, D.P.R. n. 12 del 2025).
Tutto ciò premesso ed osservato in punto di diritto, si stima equo li-
quidare il danno morale mediante incremento medio.
Deve infatti ritenersi che dalle allegazioni di parte attrice e dall'istrut-
toria anche documentale svolta siano emersi i fatti dai quali ricavare in
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via presuntiva la situazione di abbattimento morale e disagio interiore vissuta dall'odierno attore in conseguenza del sinistro che lo ha coinvolto e per cui è causa e ciò anche in considerazione della giovanissima età del-
lo stesso, dell'intervento chirurgico e dei numerosi successivi interventi riabilitativi che ha dovuto subire, con conseguente limitazione delle attivi-
tà svolte fino al tempo del sinistro.
Ne consegue, in ordine al quantum, applicando la Tabella Unica Na-
zionale, che il danno morale deve essere quantificato nell'incremento per sofferenza "medio" (per un I.P. del 12%) del 30,3%, pari a Euro 882,51 dal quale si ricava, utilizzando il demoltiplicatore corrispondente all'età del danneggiato al momento del sinistro (14 anni), un risarcimento del danno morale pari a Euro 9.901,71
Occorre ora valutare se nel caso di specie sussistano i presupposti per riconoscere un ulteriore incremento del risarcimento a titolo di "persona-
lizzazione" fino a un massimo del 30% del risarcimento del danno non pa-
trimoniale calcolato mediante la Tabella Unica Nazionale (cfr. art. 138, co.
3, D.Lgs. n. 209 del 2005).
Anche sul punto si impone una breve premessa in diritto, sostanzial-
mente riepilogativa della Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018 della III Sez.
della Cassazione Civile (c.d. "ordinanza decalogo") che ha delimitato le ipotesi nelle quali il giudice di merito può riconoscere un aumento perso-
nalizzato del risarcimento del danno biologico.
La S.C. richiama innanzitutto il già ricordato art. 138, co. 3, C.d.A.,
come novellato dalla L. n. 124 del 2017, il quale stabilisce che "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti di-
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namico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati,
l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato dalla tabella unica na-
zionale di cui al comma 1, lettera b), può essere aumentato dal giudice,
con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del dan-
neggiato, fino al 30 per cento".
Tale disposizione ha recepito quanto già da tempo affermato in medici-
na legale, per cui non ha ragion d'essere l'idea che il danno biologico ab-
bia natura meramente statica;
in quanto per danno biologico deve inten-
dersi non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona. Il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la me-
nomazione all'integrità psicofisica che esplica una incidenza negativa sul-
le attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tut-
ti.
Da ciò la giurisprudenza ha ricavato il principio che, quando un ba-
réme medico legale suggerisce per una certa menomazione un grado di invalidità - poniamo - del 50%, questa percentuale indica che l'invalido, a causa della menomazione, sarà teoricamente in grado di svolgere la metà
delle ordinarie attività che una persona sana, dello stesso sesso e della stessa età, sarebbe stata in grado di svolgere, come già ripetutamente af-
fermato da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 20630 del 13/10/2016; Sez.
3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
Da tale assunto discendono i seguenti corollari:
i) la lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività
- 17 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 608/2022
quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire; di tal-
ché il danno alla salute non comprende pregiudizi dinamico-relazionali ma è un danno dinamico-relazionale;
ii) l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività
dinamico-relazionali della vittima non è affatto un danno diverso dal dan-
no biologico, per cui le conseguenze dannose del sinistro si distinguono in
A) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e B) conseguenze peculiari del ca-
so concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili;
iii) sul piano processuale le circostanze di fatto che giustificano la per-
sonalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un
"fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circo-
stanziato e provate dall'attore con ogni mezzo, anche per mezzo di fatti notori, massime di esperienza e presunzioni semplici (Sez. U, Sentenza n.
26972 del 11/11/2008) senza potersi, peraltro, risolvere in mere enun-
ciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del
18/11/2014).
In definitiva, in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uni-
forme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conse-
guenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità
- 18 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 608/2022
non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
L'aumento in personalizzazione del danno è volto infatti a ristorare in maniera più aderente alle peculiarità del caso concreto quella/quelle con-
seguenza/e straordinarie e non ordinarie, perché solo in tal caso esse non saranno ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di in-
validità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sen-
tenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del
07/11/2014).
Pertanto, soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed ecceziona-
li", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze or-
dinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da perso-
ne della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in se-
de di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del
07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
Nel caso di specie, le risultanze processuali non consentono di ricono-
scere all'attore, in conseguenza del sinistro che lo ha coinvolto, un ulte-
riore aumento in personalizzazione del risarcimento del danno biologico come sopra liquidato.
Ne discende che il risarcimento del danno non patrimoniale complessi-
vamente spettante all'attore ascende a complessivi euro € 49.188,71.
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Al fine di ristorare poi il danno prodotto dal ritardo nella liquidazione della prestazione risarcitoria, tenuto conto della natura (debito di valore)
dell'obbligazione risarcitoria in parola e dei criteri ormai costanti in giuri-
sprudenza, occorre devalutare l'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale al momento del sinistro ed applicare, anno per anno sulla somma via via rivalutata, un tasso di interesse pari a quello legale.
La somma spettante all'attore, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 54.339,99 (di cui € 5.151,29 per interessi).
Competono all'attore, inoltre, il ristoro del danno correlato alle spese per le riparazioni rese necessarie dai danni materiali riportati dal motoci-
clo in conseguenza dell'urto e della caduta.
Quanto a detto ultimo danno patrimoniale costituito dal costo delle ri-
parazioni al veicolo danneggiato e stimato da parte attrice nell'importo di
€ € 4.107,57 Iva compresa, deve rilevarsi che è stato depositato in atti il preventivo utile ai fini della determinazione della presumibile spesa occor-
rente per il ripristino delle porzioni danneggiate.
Al fine dunque di evitare un'ulteriore dilatazione dei tempi e dei costi del processo necessaria in caso di ammissione delle sollecitate indagini tecniche d'ufficio, a ristoro di tale voce di danno può liquidarsi l'importo di € 4.107,57; da tale importo deve essere detratta la somma di €
1.750,00 già ricevuta dall'attore a titolo di risarcimento del danno patri-
moniale e da questi accettato in acconto del maggiore importo dovuto.
Null'altro è dovuto all'attore, la cui domanda va quindi rigettata per l'importo che eccede la predetta somma e per la parte relativa al ristoro
- 20 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 608/2022
delle spese mediche sostenute in considerazione della generica della do-
manda spiegata, in assenza di apposita quantificazione delle stesse.
5) Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi stabiliti dal DM 55/2014 per il pertinente scaglione di riferimento.
Ai convenuti soccombenti vanno infine addossate le spese occorse per l'espletata CTU medico – legale liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande spiegate da nella qualità di genitore di Parte_1
nei confronti di LC OM e Persona_1 Controparte_1
- dichiara la contumacia di LC OM e Controparte_1
- condanna i convenuti, LC OM e Controparte_3
in solido tra loro, a pagare in favore di nella qua-
[...] Parte_1
lità di genitore di la somma di 54.339,99 ( di cui € Persona_1
5.151,29) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre inte-
ressi al tasso legale dalla decisione al saldo;
condanna i convenuti, LC OM e Controparte_3
in solido tra loro, a pagare in favore di in proprio
[...] Parte_1
la somma di € 2.357,00 a titolo di ristoro del danno patrimoniale;
condanna i convenuti, in solido, alla refusione delle spese di lite soste-
nute dalla parte attrice che si liquidano in € 7.250,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e Cpa
come per legge ed € 786,00 a titolo di rimborso spese;
- 21 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 608/2022
pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese occorse per l'espletata CTU liquidata con separato decreto.
Così deciso in Sciacca, all'udienza del 17/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa EN AB
- 22 - Tribunale di Sciacca
TRIBUNALE DI SCIACCA VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 17/12/2025, innanzi al Giudice dott. EN AB, viene chiamata la causa R.G. n. 608 dell'anno 2022 promossa da
(avv. LA PLACA LUIGI ) Parte_1
CONTRO
(avv. ) CU AS Controparte_1
(avv. )
Si da atto che sono presenti l'avv. Alagna Antonino in sostituzione dell'avv. LA PLACA LUIGI per il quale discute la causa oralmente riportandosi al con- Parte_1
tenuto dell'atto di citazione e delle successive memorie.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.,
della quale viene data lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa EN AB
Tribunale di Sciacca R.G. n. 608/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. EN
AB, all'udienza del 17/12/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 608 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...], l'[...] e C.F. Parte_1
in proprio e nella qualità di genitore esercente la C.F._1
responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a Persona_1
Castelvetrano il 27/01/2005 C.F. rappresentato e C.F._1
difeso dall'avv. Luigi La Placa PEC Email_1
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore
CU AS (C.F. , C.F._2
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludeva-
no come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 608/2022
Con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, nella qua- Parte_1
lità di genitore di , ha esposto che in data 13/10/2020 in Persona_1
Menfi verso le ore 07:20, all'intersezione tra il Corso Bilello e la Via Giat-
tini, il ciclomotore Beta Trg X8GYJZ di proprietà di e Parte_1
condotto dal figlio minore ha urtato con l'autovettura Persona_1
Ford Ecosport Trg. EW 701 TR di proprietà e condotta da LC OM
e assicurata per la RCA con la polizza n. Controparte_2
30/163956992/1
In ordine alla dinamica del sinistro, ha precisato che Persona_1
era alla guida del ciclomotore Beta Trg X8GYJZ, percorreva il Corso Bilel-
lo con direzione verso il Sud del Paese, quando giunto all'incrocio con la via Giattini scorgeva l'autovettura Ford Ecosport Trg. EW 701 TR condot-
ta da LC OM, che in presenza del segnale verticale di STOP, do-
po aver arrestato la marcia per dare la precedenza allo stesso, improvvi-
samente ripartiva determinando il sinistro per cui è causa.
Ha evidenziato che dalla dinamica descritta, risulta evidente che il predetto sinistro fosse avvenuto per fatto e colpa esclusivi del conducente l'autovettura Ford Ecosport che, in violazione alle norme del Codice della
Strada e della normale prudenza, ometteva di osservare il segnale di
STOP travolgendo il minore che viaggiava a bordo del ciclomotore.
Ha dedotto, infine, di avere subito a causa dell'impatto un politrauma per cui veniva soccorso dal 118 e trasportato al vicino PTE di Menfi da dove veniva subito trasferito al P.S. del P.O. di Sciacca e ricoverato in re-
parto ortopedico con diagnosi di frattura scomposta pluriframmentaria meta-epifisaria distale con distacco epifisario radio polso dx, frattura
- 3 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 608/2022
composta della testa del I metatarso dx e del sesamoide mediale dorsal-
mente alla testa del I metatarso, escoriazione al glande con prognosi di gg. 30 s.c.
Nella stessa giornata veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con fili di K. e confezionamento di valva gessata.
Nel frattempo, veniva anche diagnosticato un ematoma alla regione medio glutea che veniva svuotato e veniva anche suturata la lesione del frenulo del glande e la ferita della palpebra superiore sx.
Il 24 ottobre veniva dimesso dal nosocomio in questione con diagnosi di “distacco epifisario ED (Dalter Harris IV) con perdita di sostanza ossea
altamente instabile e instabilità radio ulnare distale polso dx, frattura com-
posta I MTS e sesamoide piede dx, FLC arcata sopraciliare sx ed ematoma
in regione medio glutea sx e prescrizione di eseguire FKTerapia. I fili di K. e
la valva gessata venivano rimossi in DH il 16.11.20”
Tutto quanto premesso nella qualità di genitore del Parte_1
minore ha chiesto al Tribunale la condanna di LC Persona_1
OM e della al pagamento della somma Controparte_1
di € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subi-
to e di € 4.107,57 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Sebbene regolarmente raggiunti dalla notifica degli atti introduttivi i convenuti hanno omesso di costituirsi e ne è stata dichiarata la contuma-
cia nel corso della prima udienza.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale del convenuto sulla dinamica del sinistro ed espletamento di CTU medico – legale sulla persona di ed è stata rinviata per la precisazione delle Persona_1
- 4 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 608/2022
conclusioni ex art 281 sexies cpc all'udienza odierna all'esito della quale,
sentita la discussione orale della parte attrice, è stata trattenuta in deci-
sione.
*****
1) La proponibilità della domanda ex art. 145 cod. ass.
Va preliminarmente dato atto della proponibilità della domanda risar-
citoria avendo l'attore costituito in mora l'assicuratore con missiva del
21/4/2021 ed avendo atteso il periodo di moratoria di cui all'art. 145 co.1
Cod. Ass.
2.1) La responsabilità per il sinistro del 19/10/2012.
Venendo al merito, va osservato che la ricostruzione delle modalità di accadimento del sinistro esposta in atto di citazione è supportata dalla confessione del convenuto LC OM resa nel corso dell'interrogatorio formale “confermo tutti i capitoli, non sono purtroppo ac-
corto della moto e ho provocato l'incidente in questione” nonché dalla rico-
struzione di fatti fornita dai soggetti coinvolti agli accertatori della compa-
gnia di assicurazione come da verbale di dichiarazioni spontanee pure al-
legati alla citazione.
L'assunto attoreo riguardante la contrarietà della manovra eseguita dall'LC alle prescrizioni imposte dal codice della strada, ha trovato ri-
scontro quindi nelle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso convenuto,
le quali, alla luce della produzione documentale pure versata in atti rap-
presentano elementi di prova idonei a concludere per la fondatezza dei fatti posti a fondamento della domanda svolta nei confronti dello stesso
LC e della compagnia assicuratrice convenuta, la quale, omettendo di
- 5 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 608/2022
costituirsi ha rinunciato a contestare in maniera precisa la ricostruzione dei fatti svolta dai soggetti coinvolti.
Deve dunque ritenersi provata l'esclusiva responsabilità dell'LC nel-
la causazione del sinistro il quale, immettendosi nella corsia di marcia senza rispettare il segnale di stop, ha provocato il sinistro per cui è causa.
Se, dunque, l'evento lesivo costituisce l'avveramento del rischio che l'osservanza della regola cautelare avrebbe evitato, in mancanza di risul-
tanze contrarie, può ragionevolmente presumersi che ove il convenuto avesse conformato la propria condotta alle prescrizioni imposte dal codice della strada l'evento lesivo non si sarebbe verificato.
Tuttavia, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei due condu-
centi non comporta ex se il superamento della presunzione di colpa con-
corrente dell'altro, essendo a tal fine necessario che quest'ultimo fornisca prova liberatoria, dimostrando di avere tenuto una condotta conforme alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza e di essere sta-
to messo in condizioni di non poter fare alcunchè per evitare il sinistro
(vds. Cass.Civ., Sez. III, 21.7.2006 n. 16768; 14.2.2006, n.3193; Cass.
Civ., Sez.III, 7.2.1997, n.1198).
Ora, in ragione di quanto sopra evidenziato, le modalità del sinistro sopra descritte lasciano ragionevolmente presumere che sebbene il cen-
tauro abbia mantenuto una velocità moderata e adeguata allo stato dei luoghi, la repentina manovra effettuata dal conducente della Ford Eco-
sport ha impedito al centauro di arrestare in sicurezza la propria marcia.
Ed allora, nel caso in esame, in cui è provata la condotta colposa del convenuto e in cui, rispetto alla posizione dell'attore, risulta offerta la
- 6 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 608/2022
prova liberatoria di cui all'art.2054, comma II, c.c., il sinistro va ascritto alla esclusiva responsabilità del conducente della Ford Ecosport
3) la quantificazione della pretesa risarcitoria
Venendo, dunque, al quantum della prestazione risarcitoria dovuta dai convenuti e con riguardo al danno non patrimoniale lamentato, deve in-
nanzitutto evidenziarsi, alla luce della documentazione sanitaria prodotta,
che nell'immediatezza del sinistro i sanitari del P.S. dell'Ospedale di
Sciacca ove il venne trasferito riscontrarono nel danneggiato una Per_1
frattura scomposta pluriframmentaria meta-epifisaria distale con distacco
epifisario radio polso dx, frattura composta della testa del I metatarso dx e
del sesamoide mediale dorsalmente alla testa del I metatarso, escoriazione
al glande con prognosi di gg. 30 s.c.
Applicando i baremes in uso per la valutazione medico – legale,
l'ausiliario ha stimato pari al 12% l'incidenza dei reliquati sull'integrità
psico-fisica del danneggiato e ha inoltre determinato in:
- Giorni 35 la durata dell'inabilità temporanea totale
- Giorni 20 la durata dell'inabilità temporanea parziale al 75%
- Giorni 50 la durata dell'inabilità temporanea parziale al 50%;
- Giorni 30 la durata dell'inabilità temporanea parziale al 25%;
Ciò chiarito, occorre rilevare, in via preliminare, che la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale nella sua componente dinamico-
relazionale (c.d. danno biologico), da invalidità temporanea e permanente,
e di sofferenza soggettiva (c.d. danno morale) deve essere liquidato non applicando le tabelle di elaborazione pretoria (quali le Tabelle del Tribuna-
le di Milano) ma la Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il D.P.R. n. 12
- 7 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 608/2022
del 13 gennaio 2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025) ed entrata in vigore il 5
marzo 2025 in attuazione del disposto dell'art. 139 D.Lgs. n. 209 del
2005.
Reputa chi giudica che non si pongano, sul punto, questioni di diritto intertemporale, dal momento che, a rigore, non si è verificata alcuna no-
vella legislativa soggetta, salvo deroghe espresse, al disposto dell'art. 11
delle Preleggi.
Infatti, alla stessa stregua per cui il danno, in ipotesi di aggiornamento del sistema tabellare, andrebbe liquidato sulla scorta delle nuove tabelle,
la nuova Tabella Unica Nazionale ha sostituito le tabelle di matrice giuri-
sprudenziale come misura dell'equità della liquidazione del danno non patrimoniale, intesa dalla giurisprudenza di legittimità non solo come equità del caso concreto, ma anche come forma di parità di trattamento,
che oggi viene garantita in maniera ancora più efficace mediante la Tabel-
la Unica Nazionale introdotta con decreto del Presidente della Repubblica,
la quale del resto è tributaria, per espressa previsione legislativa, "dei cri-
teri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla con-
solidata giurisprudenza di legittimità", prevedendo anch'essa un sistema a punto variabile in funzione decrescente dell'età e crescente in modo più
che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
Pertanto, poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è rimessa a una valutazione equitativa del giudice al momento della decisione, la stessa non potrà che essere condotta facendo governo dei criteri di deter-
minazione dell'equità risarcitoria vigenti al momento in cui la sentenza interviene (del resto, anche prima della Tabella Unica Nazionale i giudici
- 8 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 608/2022
di merito erano soliti liquidare il danno sulla scorta delle tabelle giuri-
sprudenziali di più recente elaborazione, che consentivano di determinare il risarcimento al valore attuale della moneta, senza ricorrere a meccani-
smi di rivalutazione).
Il fatto che la Tabella Unica preveda un risarcimento del danno non patrimoniale più contenuto rispetto a quelle del Tribunale di Milano allo scopo di "razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori" non appare un elemento decisivo per escluderne l'utilizza-
zione anche a fatti precedenti alla loro entrata in vigore, perché l'equità
del giudice si manifesta al momento della decisione e non prima.
Applicando, dunque, la Tabella Unica Nazionale, risulta che l'attore avrebbe diritto a un risarcimento del danno da invalidità permanente pari a complessivi Euro € 32.678,91 mentre con riferimento al periodo di ina-
bilità temporanea relativa, così come accertato dal C.T.U., va equitativa-
mente liquidata la somma di € 6.608,09.
Va quindi visto se sia configurabile nel caso di specie di un pregiudizio da sofferenza soggettiva risarcibile (c.d. "danno morale") e da un danno alla vita di relazione (c.d. danno esistenziale o dinamico-relazionale) che giustifichi l'aumento in personalizzazione del danno biologico.
Per quanto concerne il profilo del danno morale, si rendono necessarie alcune precisazioni in punto di diritto.
La giurisprudenza di legittimità sostiene pacificamente che il ricono-
scimento di una somma ulteriore a titolo di danno morale non costituisce di per sé una duplicazione risarcitoria, poiché il giudice del merito è tenu-
to a valutare sia le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera
- 9 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 608/2022
morale ( che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso) sia quelle incidenti sul piano dinamico -relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà
esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce altro "da sé": v.
Cass., 29/10/2019, n. 27590; Cass., 31/1/2019, n. 2788; Cass.,
21/9/2017, n. 21939 ).
Tale ricostruzione ha avuto una conferma normativa in seguito all'in-
troduzione della L. n. 124 del 2017, che ha modificato gli artt. 138 e 139
del D.Lgs. n. 209 del 2005, prevedendo che il danno morale - ove dedotto e provato - debba formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto ad un eventuale riconoscimento della personalizza-
zione del danno biologico, specificamente prevista in via normativa dall'art. 138, n. 3 nuovo testo C.d.A.: "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali per-
sonali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarci-
mento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato ap-
prezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%".
Ciò in forza del combinato disposto tra il novellato art. 138, punto 2,
lett. a): "per danno biologico si intende la lesione temporanea o perma-
nente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività Quotidiane
e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato" e l'art. 138,
punto 2, lettera e), C.d.A.: "al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico ... è
- 10 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 608/2022
incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liqui-
dazione".
In tal modo, il legislatore ha elevato a fonte normativa il principio già
affermato in via pretoria dalla Cassazione dell'autonomia del danno mora-
le rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale non è
suscettibile di accertamento medico-legale sostanziandosi nella rappre-
sentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescin-
dente dalle vicende dinamico-relazionali della vita (che pure può influen-
zare) del danneggiato ( v. Cass., 10/11/2020, n. 25164; Cass.,
19/2/2019, n. 4878).
Alla luce di ciò, la Cassazione ha ritenuto erroneo in via di principio un criterio di liquidazione che "incorpori" nel valore monetario del singolo punto di invalidità anche il pregiudizio morale (come era previsto nelle ta-
belle del Tribunale di Milano antecedenti a quelle del 2021), ma solo quando questo comporti un automatismo liquidatorio (non più predicabi-
le, attesa la diversità ontologica del danno morale rispetto a quello dina-
mico-relazionale).
La stessa Corte ha infatti giudicato configurabile una simile incorpora-
zione quando questa presupponga l'accertamento, su base necessaria-
mente presuntiva, della sussistenza di una apprezzabile sofferenza sog-
gettiva in rapporto di diretta proporzionalità alla gravità della menoma-
zione.
Pertanto, ferma la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, la Suprema Corte ha individuato le modalità con cui può (e deve)
- 11 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 608/2022
essere fornita in giudizio la prova di un pregiudizio da sofferenza interiore nel senso che segue:
a) trattandosi di pregiudizio che attiene ad un bene immateriale, il ri-
corso alla prova presuntiva può costituire anche l'unica fonte di convin-
cimento del giudice;
b) il danneggiato ha pur sempre l'onere di allegare i fatti noti da cui ri-
salire, in base a ragionamento inferenziale, a quello ignoto della sussi-
stenza ed entità del pregiudizio;
tuttavia, considerata la dimensione emi-
nentemente soggettiva del danno morale, ad un così puntuale onere di al-
legazione non corrisponde un onere probatorio altrettanto ampio;
c) esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragiona-
mento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è con-
sentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio morale in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, posto che in tal caso la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convin-
cimento dell'organo giudicante. La massima di esperienza non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, è
regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-
ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui con-
seguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione.
d) un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è
quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, del-
- 12 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 608/2022
la gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave, infatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragiona-
mento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa;
e) da qui deriva la piena utilizzabilità ai fini della liquidazione del dan-
no morale delle tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, in quanto elaborate comprendendo nella indicazione dell'importo complessi-
vo del danno alla persona anche una quota diretta a risarcire il danno morale (c.d. "punto pesante"), secondo il detto attendibile criterio di pro-
porzionalità diretta, sempre che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova nei termini predetti e non invece da un non consentito automatismo. (cfr.
Cassazione Civile, sez. III, Ordinanza n. 6444 del 03/03/2023, Cass. n.
25164 del 2020).
Negli anni successivi la Corte ha confermato tale orientamento, rite-
nendo che non costituisca una contraddizione al principio di autonomia del danno morale rispetto a quello biologico la liquidazione del pregiudizio morale mediante la tecnica del "punto pesante" previsto dalle tabelle mi-
lanesi, che esprime il valore monetario corrispondente alla somma del danno biologico (dinamico-relazionale) e del danno morale (tanto più che,
a partire dal 2021, dette tabelle prevedono distintamente il valore del
"punto danno biologico", quello dell'"incremento per sofferenza" e quello del "punto danno non patrimoniale", pari alla sommatoria dei primi due).
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In ogni caso, il risarcimento del danno morale non comporta sempre e comunque la personalizzazione, atteso che l'aumento personalizzato è
consentito soltanto laddove l'esito lesivo superi quello standard già consi-
derato dalla tabella (Cassazione Civile, sez. III, ud. 12.6.2023, n.
26264/2023).
Pertanto, come rilevato dalla sentenza 25164/2020, più volte citata, il giudice di merito, nel decidere sul riconoscimento e la conseguente liqui-
dazione del risarcimento del danno alla salute, deve rispettare il seguente iter:
i) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale con-
corso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
ii) in caso di positivo accertamento dell'esistenza di un danno morale,
determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di
Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno;
iii) in caso di negativo accertamento sulla ricorrenza della componente morale del danno (da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il dan-
no morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguente-
mente il solo danno dinamico-relazionale;
iv) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. persona-
lizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto ii), dalla componente morale del danno automaticamente (ma erro-
neamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ri-
cordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.
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A partire dal 2021, l'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano ha dunque apportato alcune variazioni alla tabella del danno non patrimoniale, in base all'orientamento giurisprudenziale qui esposto, se-
parando il "punto danno biologico" dal cosiddetto "incremento per soffe-
renza" (o "danno morale").
Sul quadro così esposto si è inserita la Tabella Unica Nazionale per le lesioni di non lieve entità, introdotta con il D.P.R. n. 12 del 2025, la quale ha confermato la distinzione tra punto danno biologico e incremento per danno morale, mantenendo però l'ancoramento indissolubile tra il quan-
tum del primo e il quantum del secondo: il valore monetario del punto di invalidità può variare in funzione della sofferenza morale provocata dall'infortunio, secondo quattro gradi (nessuno, minimo, medio o grave);
questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato moltiplicatore morale, che cresce più che propor-
zionalmente all'aumentare della percentuale di invalidità.
Tale variazione però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata nella misura minima, media o massima o del tutto negata.
Per la invalidità temporanea, analogamente, è previsto un incremento ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno biologico temporaneo (art. 3, co. 2, D.P.R. n. 12 del 2025).
Tutto ciò premesso ed osservato in punto di diritto, si stima equo li-
quidare il danno morale mediante incremento medio.
Deve infatti ritenersi che dalle allegazioni di parte attrice e dall'istrut-
toria anche documentale svolta siano emersi i fatti dai quali ricavare in
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via presuntiva la situazione di abbattimento morale e disagio interiore vissuta dall'odierno attore in conseguenza del sinistro che lo ha coinvolto e per cui è causa e ciò anche in considerazione della giovanissima età del-
lo stesso, dell'intervento chirurgico e dei numerosi successivi interventi riabilitativi che ha dovuto subire, con conseguente limitazione delle attivi-
tà svolte fino al tempo del sinistro.
Ne consegue, in ordine al quantum, applicando la Tabella Unica Na-
zionale, che il danno morale deve essere quantificato nell'incremento per sofferenza "medio" (per un I.P. del 12%) del 30,3%, pari a Euro 882,51 dal quale si ricava, utilizzando il demoltiplicatore corrispondente all'età del danneggiato al momento del sinistro (14 anni), un risarcimento del danno morale pari a Euro 9.901,71
Occorre ora valutare se nel caso di specie sussistano i presupposti per riconoscere un ulteriore incremento del risarcimento a titolo di "persona-
lizzazione" fino a un massimo del 30% del risarcimento del danno non pa-
trimoniale calcolato mediante la Tabella Unica Nazionale (cfr. art. 138, co.
3, D.Lgs. n. 209 del 2005).
Anche sul punto si impone una breve premessa in diritto, sostanzial-
mente riepilogativa della Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018 della III Sez.
della Cassazione Civile (c.d. "ordinanza decalogo") che ha delimitato le ipotesi nelle quali il giudice di merito può riconoscere un aumento perso-
nalizzato del risarcimento del danno biologico.
La S.C. richiama innanzitutto il già ricordato art. 138, co. 3, C.d.A.,
come novellato dalla L. n. 124 del 2017, il quale stabilisce che "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti di-
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namico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati,
l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato dalla tabella unica na-
zionale di cui al comma 1, lettera b), può essere aumentato dal giudice,
con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del dan-
neggiato, fino al 30 per cento".
Tale disposizione ha recepito quanto già da tempo affermato in medici-
na legale, per cui non ha ragion d'essere l'idea che il danno biologico ab-
bia natura meramente statica;
in quanto per danno biologico deve inten-
dersi non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona. Il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la me-
nomazione all'integrità psicofisica che esplica una incidenza negativa sul-
le attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tut-
ti.
Da ciò la giurisprudenza ha ricavato il principio che, quando un ba-
réme medico legale suggerisce per una certa menomazione un grado di invalidità - poniamo - del 50%, questa percentuale indica che l'invalido, a causa della menomazione, sarà teoricamente in grado di svolgere la metà
delle ordinarie attività che una persona sana, dello stesso sesso e della stessa età, sarebbe stata in grado di svolgere, come già ripetutamente af-
fermato da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 20630 del 13/10/2016; Sez.
3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
Da tale assunto discendono i seguenti corollari:
i) la lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività
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quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire; di tal-
ché il danno alla salute non comprende pregiudizi dinamico-relazionali ma è un danno dinamico-relazionale;
ii) l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività
dinamico-relazionali della vittima non è affatto un danno diverso dal dan-
no biologico, per cui le conseguenze dannose del sinistro si distinguono in
A) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e B) conseguenze peculiari del ca-
so concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili;
iii) sul piano processuale le circostanze di fatto che giustificano la per-
sonalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un
"fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circo-
stanziato e provate dall'attore con ogni mezzo, anche per mezzo di fatti notori, massime di esperienza e presunzioni semplici (Sez. U, Sentenza n.
26972 del 11/11/2008) senza potersi, peraltro, risolvere in mere enun-
ciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del
18/11/2014).
In definitiva, in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uni-
forme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conse-
guenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità
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non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
L'aumento in personalizzazione del danno è volto infatti a ristorare in maniera più aderente alle peculiarità del caso concreto quella/quelle con-
seguenza/e straordinarie e non ordinarie, perché solo in tal caso esse non saranno ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di in-
validità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sen-
tenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del
07/11/2014).
Pertanto, soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed ecceziona-
li", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze or-
dinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da perso-
ne della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in se-
de di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del
07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
Nel caso di specie, le risultanze processuali non consentono di ricono-
scere all'attore, in conseguenza del sinistro che lo ha coinvolto, un ulte-
riore aumento in personalizzazione del risarcimento del danno biologico come sopra liquidato.
Ne discende che il risarcimento del danno non patrimoniale complessi-
vamente spettante all'attore ascende a complessivi euro € 49.188,71.
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Al fine di ristorare poi il danno prodotto dal ritardo nella liquidazione della prestazione risarcitoria, tenuto conto della natura (debito di valore)
dell'obbligazione risarcitoria in parola e dei criteri ormai costanti in giuri-
sprudenza, occorre devalutare l'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale al momento del sinistro ed applicare, anno per anno sulla somma via via rivalutata, un tasso di interesse pari a quello legale.
La somma spettante all'attore, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 54.339,99 (di cui € 5.151,29 per interessi).
Competono all'attore, inoltre, il ristoro del danno correlato alle spese per le riparazioni rese necessarie dai danni materiali riportati dal motoci-
clo in conseguenza dell'urto e della caduta.
Quanto a detto ultimo danno patrimoniale costituito dal costo delle ri-
parazioni al veicolo danneggiato e stimato da parte attrice nell'importo di
€ € 4.107,57 Iva compresa, deve rilevarsi che è stato depositato in atti il preventivo utile ai fini della determinazione della presumibile spesa occor-
rente per il ripristino delle porzioni danneggiate.
Al fine dunque di evitare un'ulteriore dilatazione dei tempi e dei costi del processo necessaria in caso di ammissione delle sollecitate indagini tecniche d'ufficio, a ristoro di tale voce di danno può liquidarsi l'importo di € 4.107,57; da tale importo deve essere detratta la somma di €
1.750,00 già ricevuta dall'attore a titolo di risarcimento del danno patri-
moniale e da questi accettato in acconto del maggiore importo dovuto.
Null'altro è dovuto all'attore, la cui domanda va quindi rigettata per l'importo che eccede la predetta somma e per la parte relativa al ristoro
- 20 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 608/2022
delle spese mediche sostenute in considerazione della generica della do-
manda spiegata, in assenza di apposita quantificazione delle stesse.
5) Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi stabiliti dal DM 55/2014 per il pertinente scaglione di riferimento.
Ai convenuti soccombenti vanno infine addossate le spese occorse per l'espletata CTU medico – legale liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande spiegate da nella qualità di genitore di Parte_1
nei confronti di LC OM e Persona_1 Controparte_1
- dichiara la contumacia di LC OM e Controparte_1
- condanna i convenuti, LC OM e Controparte_3
in solido tra loro, a pagare in favore di nella qua-
[...] Parte_1
lità di genitore di la somma di 54.339,99 ( di cui € Persona_1
5.151,29) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre inte-
ressi al tasso legale dalla decisione al saldo;
condanna i convenuti, LC OM e Controparte_3
in solido tra loro, a pagare in favore di in proprio
[...] Parte_1
la somma di € 2.357,00 a titolo di ristoro del danno patrimoniale;
condanna i convenuti, in solido, alla refusione delle spese di lite soste-
nute dalla parte attrice che si liquidano in € 7.250,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e Cpa
come per legge ed € 786,00 a titolo di rimborso spese;
- 21 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 608/2022
pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese occorse per l'espletata CTU liquidata con separato decreto.
Così deciso in Sciacca, all'udienza del 17/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa EN AB
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