CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 920/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3754/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210046763749000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato telematicamente il 26/03/2024 all'Agenzia delle entrate RI (di seguito
AdER), depositato con PEC in data 26/04/2024 e iscritto al n. 3754/2024 R.G.R., Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 293 2021 00467637 49, limitatamente all'importo di
€ 169,33= per Tasse Auto anno 2015, notificata in data 30/01/2024. Assumeva l'opponente l'illegittimità della cartella in oggetto, deducendo – tra l'altro – prescrizione e decadenza del credito, omessa notifica degli atti prodromici, difetto di motivazione, violazione del contraddittorio, indeterminatezza delle sanzioni, errore nella determinazione del computo degli interessi, incostituzionalità della determinazione dell'aggio.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari di lite, da distrarsi in favore del costituito procuratore, che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
§2. Si costituiva in giudizio l'AdER con atto in data 23/01/2026, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
§3. All'odierna udienza nessuno era presente. Il Giudice ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Va preliminarmente rilevata d'ufficio la tempestività del ricorso in esame, avendo il ricorrente versato in atti l'avviso di notifica dell'atto impugnato mediante deposito presso la casa comunale in data
30/01/2024.
§5. Ciò posto, il ricorso è comunque inammissibile per violazione art. 14, comma 6- bis del d.lgs. n.
546/1992.
La norma – introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. D) del D.Lgs. n. 220/2023 ed entrata in vigore a far data dal 4 gennaio 2024 – espressamente dispone:
“In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 293 2021 00467637 49 sollevando eccezioni sulla pretesa impositiva, sostenendo la mancata notifica dell'accertamento nei termini previsti dall'art. 5 d.l.
953/82 (legge 60/1986) per il recupero della tassa automobilistica, coinvolgendo solo l'Agente della riscossione. Tuttavia, le motivazioni espresse riguardano esclusivamente la competenza dell'Ente impositore, che non è stato chiamato in causa. In presenza di vizi relativi a un atto presupposto emesso da altro soggetto, spetta all'Ente impositore rispondere, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto citarlo fin dal ricorso.
La mancata proposizione del ricorso nei confronti dell'Ente impositore costituisce una violazione di quanto previsto dal comma 6 bis dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546/92, comportando l'inammissibilità dello stesso e la legittimità delle attività di riscossione, in assenza di specifiche eccezioni avanzate nei confronti dell'Agente della riscossione.
§6. In subordine, per mera completezza di esposizione, osserva il Giudice che il ricorso è comunque infondato.
Consapevole della propria posizione debitoria, il ricorrente, in data 19/06/2023, ha presentato all'Agente della RI, che l'ha accolta con Prot. n. 22 W-2023061907341258, istanza di “rottamazione quater” (Definizione Agevolata), includendo anche la cartella di pagamento nr. 29320210046763749000, oggetto dell'attuale ricorso (cfr. istanza Definizione Agevolata).
L'istanza di Definizione Agevolata, analogamente alla richiesta di Maggiore Rateazione, rappresenta sia un riconoscimento della conoscenza del debito – con conseguente interruzione della prescrizione per tutti i crediti – sia una rinuncia alla prescrizione per tutti i debiti per cui questa fosse già maturata (cfr. Cass.,
Sentenza n. 80670/2024).
§7. Il ricorso va pertanto rigettato.
§9. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.150,00=, oltre accessori di legge, in favore dell'Agente della riscossione costituito.
Catania, 02.02.2026.
Il Giudice Estensore
FR IO
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3754/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210046763749000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato telematicamente il 26/03/2024 all'Agenzia delle entrate RI (di seguito
AdER), depositato con PEC in data 26/04/2024 e iscritto al n. 3754/2024 R.G.R., Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 293 2021 00467637 49, limitatamente all'importo di
€ 169,33= per Tasse Auto anno 2015, notificata in data 30/01/2024. Assumeva l'opponente l'illegittimità della cartella in oggetto, deducendo – tra l'altro – prescrizione e decadenza del credito, omessa notifica degli atti prodromici, difetto di motivazione, violazione del contraddittorio, indeterminatezza delle sanzioni, errore nella determinazione del computo degli interessi, incostituzionalità della determinazione dell'aggio.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari di lite, da distrarsi in favore del costituito procuratore, che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
§2. Si costituiva in giudizio l'AdER con atto in data 23/01/2026, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
§3. All'odierna udienza nessuno era presente. Il Giudice ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Va preliminarmente rilevata d'ufficio la tempestività del ricorso in esame, avendo il ricorrente versato in atti l'avviso di notifica dell'atto impugnato mediante deposito presso la casa comunale in data
30/01/2024.
§5. Ciò posto, il ricorso è comunque inammissibile per violazione art. 14, comma 6- bis del d.lgs. n.
546/1992.
La norma – introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. D) del D.Lgs. n. 220/2023 ed entrata in vigore a far data dal 4 gennaio 2024 – espressamente dispone:
“In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 293 2021 00467637 49 sollevando eccezioni sulla pretesa impositiva, sostenendo la mancata notifica dell'accertamento nei termini previsti dall'art. 5 d.l.
953/82 (legge 60/1986) per il recupero della tassa automobilistica, coinvolgendo solo l'Agente della riscossione. Tuttavia, le motivazioni espresse riguardano esclusivamente la competenza dell'Ente impositore, che non è stato chiamato in causa. In presenza di vizi relativi a un atto presupposto emesso da altro soggetto, spetta all'Ente impositore rispondere, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto citarlo fin dal ricorso.
La mancata proposizione del ricorso nei confronti dell'Ente impositore costituisce una violazione di quanto previsto dal comma 6 bis dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546/92, comportando l'inammissibilità dello stesso e la legittimità delle attività di riscossione, in assenza di specifiche eccezioni avanzate nei confronti dell'Agente della riscossione.
§6. In subordine, per mera completezza di esposizione, osserva il Giudice che il ricorso è comunque infondato.
Consapevole della propria posizione debitoria, il ricorrente, in data 19/06/2023, ha presentato all'Agente della RI, che l'ha accolta con Prot. n. 22 W-2023061907341258, istanza di “rottamazione quater” (Definizione Agevolata), includendo anche la cartella di pagamento nr. 29320210046763749000, oggetto dell'attuale ricorso (cfr. istanza Definizione Agevolata).
L'istanza di Definizione Agevolata, analogamente alla richiesta di Maggiore Rateazione, rappresenta sia un riconoscimento della conoscenza del debito – con conseguente interruzione della prescrizione per tutti i crediti – sia una rinuncia alla prescrizione per tutti i debiti per cui questa fosse già maturata (cfr. Cass.,
Sentenza n. 80670/2024).
§7. Il ricorso va pertanto rigettato.
§9. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.150,00=, oltre accessori di legge, in favore dell'Agente della riscossione costituito.
Catania, 02.02.2026.
Il Giudice Estensore
FR IO