Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 920
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per violazione art. 14, comma 6-bis del d.lgs. n. 546/1992

    La norma introdotta dal D.Lgs. 220/2023 impone che, in caso di vizi della notifica di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso sia proposto nei confronti di entrambi i soggetti. La mancata citazione dell'Ente impositore rende il ricorso inammissibile.

  • Rigettato
    Infondatezza del ricorso in subordine

    L'istanza di Definizione Agevolata (rottamazione quater) rappresenta sia un riconoscimento della conoscenza del debito con conseguente interruzione della prescrizione, sia una rinuncia alla prescrizione per tutti i debiti per cui questa fosse già maturata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 920
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 920
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo