Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00129/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00186/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da NG NC, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Saverio PO, Francesco Saverio Cosenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Conservatorio di Musica “DO AR” di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
GI CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Costantino Murgia, RC Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RC SE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della graduatoria provvisoria, allegata al verbale del 30.10.2024 della Commissione Giudicatrice, recepita con decreto direttoriale prot. 14469 del 2.11.2024;
- della graduatoria definitiva allegata al verbale del 08.11.2024 della Commissione Giudicatrice e recepita con decreto direttoriale n 15026 del 12.11.2024 a conclusione della procedura selettiva pubblica per soli titoli, per l'individuazione di un docente per l' insegnamento BA - coma 15 - Bando prot. 11119/2024 del 3.09.2024, indetta dal Conservatorio di Musica di Avellino, “DO AR”, nonché della rinnovata valutazione di “ non idoneità ” del ricorrente espressa dalla Commissione Giudicatrice in autotutela come da nota pec del Direttore Amministrativo notificata il 23.12.2024;
- nonché di ogni altro atto annesso, connesso, preordinato e conseguente ivi compreso successive nomine ed assunzioni in servizio;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della valutazione dei titoli artistico-professionali del ricorrente, espressa nel verbale n. 4 dalla Commissione Giudicatrice, nella seduta del 20 dicembre 2024 e comunicata con nota del 03.02.2025, unitamente agli atti concorsuali già impugnati con il ricorso principale nell'ambito della procedura selettiva pubblica per soli titoli, per l'individuazione di un docente per l'insegnamento BA - coma 15 - Bando prot. 11119/2024 del 3.09.2024, indetta dal Conservatorio di Musica di Avellino, “DO AR”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Conservatorio di Musica “DO AR” di Avellino e di GI CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. AF PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 7 gennaio 2025 e depositato il 31 gennaio 2025, il ricorrente impugna la graduatoria definitiva della procedura selettiva pubblica, per soli titoli, finalizzata all'individuazione di un docente per l'insegnamento BA – settore disciplinare COMA/15 (A.A. 2024/2025 - 2025/2026 – 2026/2027), indetta dal Conservatorio di Avellino.
Il ricorrente, evidenziando di essere stato escluso dalla graduatoria provvisoria e dalla graduatoria definitiva, che includevano, per espressa previsione del bando, unicamente i candidati che avessero riportato un punteggio complessivo superiore a 24 punti in relazione ai titoli artistico-culturali e professionali (quindi per i titoli diversi dai titoli di studio e di servizio), deduce:
- l’omessa valutazione dei titoli prodotti, non risultando dai verbali elaborati dalla Commissione giudicatrice alcuna indicazione circa l’attività valutativa compiuta in relazione ai candidati non presenti nella graduatoria, con la conseguenza che non è possibile ricostruire l’iter logico-giuridico seguito nell’attribuzione dei punteggi né verificare la correttezza dei punteggi attribuiti;
- la violazione dell’art. 15 del d.P.R. n. 487 del 1984, in quanto non risulta dai verbali il compimento delle valutazioni individuali dei concorrenti con individuazione dei titoli ritenuti utili e dei punteggi ad essi attribuiti, considerati anche i più stringenti criteri di valutazione fissati dalla Commissione giudicatrice in occasione dell’insediamento;
- l’assenza della figura del segretario della Commissione giudicatrice, quale membro della Commissione non dotato di potere deliberativo ma con la funzione di garantire il regolare svolgimento delle sedute dell’organo collegiale, in violazione degli artt. 9, 11 e 15 del d.P.R. n. 487 del 1994.
2. Si è costituita l'Amministrazione eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, in considerazione del carattere idoneativo della procedura che non prevede alcuna valutazione comparativa dei candidati, la carenza di interesse al ricorso, in quanto l'annullamento della graduatoria non consentirebbe al ricorrente di ottenere il vantaggio sperato in termini di diritto a essere inserito nella stessa (non avendo né allegato né provato di possedere titoli in grado di fargli conseguire un punteggio pari ad almeno 24 punti e non avendo censurato i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione né le valutazioni operate successivamente dalla medesima Commissione in relazione ai titoli dallo stesso posseduti) e argomentando per l’infondatezza del ricorso nel merito.
3. A seguito dell'acquisizione, in data 3 febbraio 2025, del verbale di valutazione dei titoli presentati dal ricorrente, elaborato dalla Commissione in sede di autotutela a seguito della proposizione del gravame, il ricorrente, con motivi aggiunti notificati il 24 marzo 2025 e depositati il 31 marzo 2025, ribadisce la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ragione della discrezionalità che caratterizza la valutazione dei titoli nell'ambito della procedura in questione e deduce che:
- la Commissione giudicatrice ha provveduto a una valutazione analitica dei soli titoli del ricorrente senza alcuna valutazione né generale né specifica degli analoghi titoli degli altri candidati risultati idonei, ai fini del raffronto dei punteggi assegnati a ciascun candidato e della verifica delle omogenea applicazione dei criteri di valutazione, con conseguente “ingiustizia manifesta e disparità di trattamento tra le modalità di esternazione della valutazione dei titoli del ricorrente e quelle degli altri candidati classificati idonei nella graduatoria definitiva”. Si rileva inoltre che “lo scrutinio dei titoli espresso solo in termini numerici complessivi, pur se distinto per macrocategorie, per i candidati classificati idonei ed in termini analitici per il solo ricorrente, impedisce ogni controllo di omogenea ed equa applicazione dei criteri di giudizio ed integra un manifesto vizio di eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione della par condicio dei concorrenti”;
- anche il verbale impugnato manca della sottoscrizione del segretario della Commissione, peraltro mai nominato, con conseguente vizio di “inesistenza/nullità-illegittimità del verbale ed annesso giudizio, attesa la funzione insostituibile del Segretario della Commissione”, quale membro necessario non dotato di potere deliberativo e con la funzione di assicurare il regolare svolgimento delle sedute dell'organo collegiale, come previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 487 del 1994.
4. Si è costituito il controinteressato GI CA, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nonché il difetto di interesse, in quanto il ricorrente non avrebbe indicato il risultato utile derivante dall'annullamento degli atti impugnati, avendo conseguito un punteggio inferiore al minimo previsto e non avendo fornito una diversa prospettazione in ordine alla valutazione della Commissione.
5. Non si è costituito il controinteressato RC SE.
6. L'Amministrazione, costituitasi, ha eccepito il difetto di interesse in quanto il ricorrente non ha né allegato né provato di possedere titoli idonei al conseguimento di un punteggio pari a 24 punti e di conseguenza di essere in possesso dell'unico requisito necessario per accedere alla graduatoria; il ricorrente inoltre non ha censurato i criteri di valutazione dettagliati dalla commissione nella seduta del 9 ottobre 2024 né ha censurato le valutazioni operate dalla Commissione in relazione ai titoli posseduti.
7. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
8.1 Come noto, la riserva di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di pubblici concorsi si estende a tutte le procedure selettive caratterizzate da concorsualità, cioè di tipo comparativo, con assegnazione di punteggi ed elaborazione di una graduatoria finale di merito (TAR Campania – Napoli, sez. V, 10 febbraio 2025, n. 1110).
Come affermato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la procedura concorsuale è caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l'atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., 20 aprile 2021, n. 10360).
Il requisito della concorsualità, inoltre, sussiste anche in forza della natura discrezionale delle valutazioni condotte dall’Amministrazione procedente, che consente di qualificare la posizione soggettiva di cui si chiede la tutela in termini di interesse legittimo (cfr. ancora TAR Campania – Napoli, sez. V, 10 febbraio 2025, n. 1110 e TAR Sicilia – Catania, sez. V, 6 settembre 2024, n. 2991).
8.2 Nel caso di specie, il bando, riferito allo svolgimento di una “procedura selettiva pubblica per soli titoli per la formulazione della graduatoria di istituto di clavicembalo COMA/15” prevede:
- all’art.1, che “Il Conservatorio di Musica DO AR di Avellino indice una procedura selettiva pubblica per soli titoli, per l’individuazione di un docente per l’insegnamento della seguente disciplina: COMA/15 CLAVICEMBALO”;
- all’art. 5, che “risulterà idoneo il candidato che avrà conseguito un punteggio minimo di 24 punti per i titoli artistico-culturali e professionali”;
- all’art. 6, che “la graduatoria dei candidati per lo specifico settore artistico-disciplinare è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 24 per i titoli artistico-culturali e professionali non sono inclusi nelle graduatorie”;
- all’art. 8, che “i destinatari di contratto d'insegnamento sono individuati con riserva, in base allo scorrimento delle rispettive graduatorie… La mancata accettazione o la mancata presa di servizio nei termini previsti, non giustificata da idonei impedimenti debitamente documentati e tempestivamente comunicati, o la successiva rinuncia comportano la decadenza per l'interno anno accademico”;
- al medesimo art. 8, che “sui posti in organico relativi al personale docente, rimasti vacanti o disponibili al termine delle operazioni nazionali di copertura del posto, il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal Direttore del Conservatorio e dal docente interessato … La mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione comporta, per quell'anno accademico, la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento”.
Pertanto la procedura in questione è finalizzata all’individuazione di un docente per l’insegnamento della disciplina “clavicembalo”; la graduatoria risulta poi utilizzabile anche per il conferimento di supplenze in relazione ai posti rimasti vacanti o disponibili al termine delle operazioni di copertura del posto a concorso.
Si tratta poi di una procedura che è preceduta dalla pubblicazione di un bando, prevede la nomina di una Commissione esaminatrice, la valutazione discrezionale dei titoli presentati, l’attribuzione di un punteggio, la valutazione comparativa dei singoli candidati e si conclude con la formulazione di una graduatoria (basata sui punteggi assegnati), a cui attingere per l’individuazione del destinatario dell’incarico stabile di docenza e, solo in via eventuale, per il conferimento di supplenze.
La procedura ha pertanto le caratteristiche di una procedura concorsuale, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
9. Ciò posto, sulla base della previsione dell’art. 49, comma 2, c.p.a., si ritiene di non procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori soggetti in graduatoria, non intimati, in quanto il ricorso e i motivi aggiunti sono palesemente, in parte improcedibili, in parte infondati e in parte inammissibili.
10. È improcedibile il primo motivo del ricorso introduttivo, avendo la Commissione provveduto, seppur a seguito della proposizione del ricorso, ad esplicitare la valutazione compiuta in relazione ai singoli titoli presentati dal ricorrente e il punteggio attribuito a ciascuno di essi.
11. Risultano infondati il terzo motivo del ricorso introduttivo e il secondo dei motivi aggiunti.
Infatti, la mancata individuazione del segretario verbalizzante non inficia l’attività della Commissione, né sotto il profilo formale delle operazioni di verbalizzazione né sotto quello sostanziale delle operazioni di valutazione.
Il segretario verbalizzante è infatti “membro della Commissione non dotato del potere deliberativo, ma soltanto investito della funzione di assicurare il regolare svolgimento delle sedute dell’organo collegiale, così come riportato nel verbale” (cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. III bis , 27 settembre 2023, n. 14318); pertanto il segretario si configura come componente della Commissione, ulteriore rispetto a quelli a cui è demandata l’attività più strettamente valutativa, con compiti di sola verbalizzazione e di verifica della regolarità delle attività svolte; in sintesi, il segretario assicura che al sapere strettamente tecnico-specialistico apportato dai componenti della Commissione incaricati delle attività di valutazione si associ anche quel sapere di tipo amministrativo inerente alla gestione delle attività procedimentali e, in particolare, procedurali.
Tuttavia, il ruolo di segretario verbalizzante ben può essere rivestito, anche in via di fatto, da uno dei componenti della medesima Commissione, incaricato contemporaneamente di svolgere sia le attività valutative sia quelle di verbalizzazione delle valutazioni stesse.
Di conseguenza il segretario verbalizzante non è componente necessario della Commissione, né è definito come tale dallo stesso d.P.R. n. 487 del 1994 richiamato dal ricorrente.
Infatti “in ordine alla mancata designazione di un segretario verbalizzante, detta omissione non concretizza alcun vizio di legittimità della prova concorsuale, ben potendo essere tale funzione espletata da un componente della Commissione esaminatrice (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 marzo 2004, n. 1232; negli stessi termini T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 24 marzo 2010, n. 7463)” (cfr. TAR Puglia – Bari, 13 maggio 2025, n. 674).
Nel caso di specie, non essendo individuato il segretario verbalizzante, è stata la medesima Commissione a elaborare il verbale e a sottoscriverlo, con la conseguenza che alla medesima Commissione, nella sua interezza, possono e devono essere imputate l’attività di valutazione e quella di verbalizzazione, con attestazione da parte di ciascun Commissario, mediante la sottoscrizione del verbale, della veridicità e della riconducibilità alla propria persona di quanto riportato nel verbale stesso, senza che ciò infici la legittimità delle operazioni.
12. Sono invece inammissibili il secondo motivo del ricorso introduttivo e il primo dei motivi aggiunti.
La censura formulata non consente al ricorrente di conseguire alcun risultato utile, né sotto il profilo dell’interesse finale né sotto quello dell’interesse strumentale.
Occorre considerare che il ricorrente, avendo conseguito per i titoli artistico-culturali e professionali un punteggio complessivo inferiore a 24 punti, è stato ritenuto non idoneo ed escluso dalla graduatoria.
L’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati, il riesercizio del potere e l’esplicitazione delle motivazioni dei punteggi attribuiti ai concorrenti in graduatoria, secondo la domanda formulata, non apporterebbe al ricorrente alcuna utilità in relazione all’interesse finale, riferibile all’inclusione nella medesima graduatoria; il ricorrente non ha infatti contestato la valutazione che lo ha riguardato e il punteggio che gli è stato attribuito né ha contestato il punteggio attribuito agli altri concorrenti, con la conseguenza che tali dati devono ritenersi ormai definitivi, al pari della non inclusione del medesimo ricorrente nella graduatoria finale.
La pronuncia non recherebbe alcuna utilità anche sotto il profilo dell’interesse strumentale in quanto, inducendo unicamente l’esplicitazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione ad attribuire ai candidati il relativo punteggio, non si tradurrebbe in una rinnovazione delle attività di valutazione e nel conseguente ripristino delle possibilità di ottenere una posizione utile in graduatoria.
L’interesse strumentale rappresentato dallo stesso ricorrente, in termini di possibilità di contestare eventuali disparità di trattamento e ottenere così una modificazione del punteggio conseguito, risulta invece privo delle caratteristiche di concretezza e di attualità.
Infatti, anche l’interesse strumentale deve risultare concreto e attuale e tradursi in una utilità effettiva, sebbene intermedia, rispetto a quella finale a cui il ricorrente aspira.
Nel caso di specie, l’utilità, se così si può definire, a cui si ricollega l’interesse azionato deriverebbe non, in maniera diretta e immeditata, dalla rinnovazione dell’attività dell’Amministrazione ma, in via indiretta e mediata, dalla possibilità di evidenziare, sulla base della esplicitazione dei punteggi attribuiti ai singoli titoli e delle motivazioni ad essi sottese, eventuali disparità di trattamento e così reclamare per i propri titoli l’eventuale maggior punteggio conseguito dagli altri concorrenti per i propri.
Anche a voler prescindere dalle difficoltà insite nella individuazione di profili disparità di trattamento nell’apprezzamento, alla luce di criteri tecnico – discrezionali, di titoli relativi allo svolgimento di attività professionali di per sé difficilmente sovrapponibili (in quanto riferite a esecuzioni musicali di opere e in ruoli sicuramente assai vari), l’interesse così azionato si riconnette a una futura e meramente eventuale possibilità di far valere errori di valutazione, senza alcun effettivo e immediato vantaggio conseguente alla pronuncia richiesta.
È quindi chiaro che, nel caso di specie, le necessarie caratteristiche di concretezza e attualità dell’interesse ad agire sfumano fino a venir meno, alla luce del ricollegarsi dell’obiettivo dell’azione non a un vantaggio reale ma intermedio ma alla mera possibilità, futura ed incerta, di avanzare censure ulteriori da cui poi trarre vantaggio, considerato anche che il ricorrente non contesta il punteggio conseguito come erroneo in sé e che ciò dovrebbe comportare, in caso di disparità di trattamento, la riduzione del punteggio attribuito agli altri concorrenti (e non l’aumento di quello attribuito al ricorrente), con la conseguenza che la nuova e diversa graduatoria, non avendo il ricorrente contestato la propria valutazione, non potrebbe comunque includerlo.
In realtà, il giudizio di inidoneità che ha riguardato il ricorrente (in ragione del raggiungimento di un punteggio inferiore al minimo previsto) si è tradotto in una sorta di esclusione dello stesso dalla procedura, cosicché, in assenza di una contestazione di tale giudizio, il ricorrente risulta privo di qualunque interesse sia finale sia strumentale, diverso da quello alla rinnovazione dell’intera selezione, conseguibile unicamente sulla base del motivo sopra esaminato e respinto.
13. In conclusione, il ricorso introduttivo è in parte improcedibile, in parte infondato e in parte inammissibile, mentre i motivi aggiunti sono in parte inammissibili e in parte infondati.
I profili di peculiarità della controversia, sopra evidenziati, consentono di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara il ricorso introduttivo in parte improcedibile, in parte inammissibile e, quanto al resto, lo respinge;
- dichiara i motivi aggiunti in parte inammissibili e, quanto al resto, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA PO, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
AF PO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AF PO | VA PO |
IL SEGRETARIO