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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/05/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1307/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHESINI Parte_1 C.F._1
LUCA e dell'avv. TOSI ROBERTA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
MARCHESINI LUCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CILIEGI Controparte_1 P.IVA_1
SERGIO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CILIEGI SERGIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.3.2024 adiva il Tribunale di Bologna, quale Parte_1 giudice del lavoro, evocando in giudizio quale datrice di lavoro, Controparte_1 chiedendo che: 1) fosse accertata la non congruità dell'inquadramento contrattuale come operaio del V livello del contratto di lavoro a tempo indeterminato del 15/7/21 rispetto alle mansioni effettivamente svolte nell'interesse dell e, per l'effetto, Controparte_1 fosse condannata la società a pagargli le differenze retributive, contrattuali e previdenziali pari a complessivi €. 24.579,91; 2) in subordine, fosse condannata la medesima società a pagargli €. 24.579,91, a titolo di risarcimento del danno da demansionamento, danno morale o risarcimento eventualmente correlabile al non corretto svolgimento del rapporto di lavoro, con riferimento al mancato versamento di indennità di trasferta e straordinari, e alle modalità di pagina 1 di 7 svolgimento del rapporto di lavoro in violazione degli orari contrattualizzati e del luogo di lavoro. Affermava che: 1) era stato assunto da dal 2012 al 2020 Controparte_1 con plurimi contratti a tempo determinato e poi dal 15.7.2021 con contratto a tempo indeterminato fino al 2.9.2022, quando aveva dato le dimissioni;
2) era stato inquadrato quale operaio di V livello, attività che non aveva mai svolto, per di più nei locali della società resistente, a Valsamoggia;
2) era stato invece il suo direttore commerciale, aveva lavorato in diversi paesi stranieri, in particolare: a) aveva l'incarico di esplorare potenziali nuovi mercati, studiandone le caratteristiche e approfondendone le potenziali opportunità per relazionare ad b) aveva partecipato a fiere ed eventi del settore per stabilire e Controparte_1 consolidare relazioni commerciali, presentando il prodotto e organizzando a degustazioni e assaggi promozionali, oltre che per reperire nuovi produttori e prodotti, individuando nuovi potenziali canali di approvvigionamento e distribuzione;
c) in tali eventi era stato sempre indicato pubblicamente come d) era stato dotato di due carte di credito a Controparte_2 suo nome sul c/c di con cui aveva sostenuto le spese correnti di Controparte_1 vitto e alloggio nel corso dello svolgimento delle attività promozionali all'estero; e) aveva intrattenuto relazioni commerciali con i clienti stranieri, in qualità di “Ufficio Commerciale/Sales Department”; 3) l'attività svolta era quindi incompatibile con l'inquadramento indicato nel contratto, dovendo – invece – essere inquadrato nel superiore livello 1SQ e avendo diritto alla corrispondente maggiore retribuzione, pari a €. 24.579,91. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le Controparte_1 domande perché infondate in fatto e in diritto. Affermava che: 1) per una più efficace penetrazione del mercato nordamericano il 14.6.2007 aveva costituito l' , società cui la resistente vendeva la propria Controparte_3 merce - che consegnava presso il magazzino di tale società negli Stati Uniti - la quale, a sua volta, la rivendeva ai suoi clienti della Florida;
2) di tale società il ricorrente era stato vicepresidente dal 24.6.2021 e aveva così lavorato negli Stati Uniti;
3) l'unico suo compito per la società resistente era quello di ritirare all'aeroporto la merce destinata all' CP_1 CP_3
. e consegnarla al suo magazzino;
per il resto l'attività di commercializzazione del
[...] prodotto era stata svolta per la società americana, dalla quale era stato pagato con un compenso pari a $. 20.000,00; del resto, la società resistente non vendeva direttamente ai clienti americani, ma solo ad;
4) nulla quindi doveva al ricorrente;
5) in ogni Controparte_3 caso, costui aveva svolto attività di venditore e l'inquadramento corretto non era quello rivendicato ma quello del III livello del CCNL applicato. La causa era istruita a mezzo delle prove ammesse con l'ordinanza istruttoria del 24.10.2024 ed è stata decisa all'udienza del 25.3.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Oggetto di controversia è anzitutto l'accertamento della società a favore della quale il ricorrente ha prestato l'attività commerciale. Dall'istruttoria è emerso quanto segue. Il teste , collaboratore della società resistente, circa nel 2017/18, Testimone_1 titolare di un'agenzia di viaggi e tour operator, ha dichiarato: “Ho organizzato il tour di ricerca al tartufo, poi conoscendo il titolare della società resistente ho portato presso la sede della i clienti che l'hanno visita e hanno potuto fare acquisti, laddove Controparte_1
pagina 2 di 7 interessati. Conosco il signor so che collaborava con la convenuta sono stato con lui Pt_1 in due ristoranti a Miami nel 2019, in cui in mia presenza ha venduto ai ristoratori il tartufo che mi ha riferito essere di . Io mi sono fermato a Miami solo due o tre giorni CP_1
e ho visto il ricorrente solo un giorno. Credo che fosse brand ho visto il suo CP_2 biglietto da visita, che dovrebbe essere agli atti, qualche biglietto lo ha dato anche a me per i turisti americani. Preciso che i miei clienti sono al 90% americani. No son dire di preciso di che cosa si occupasse il ricorrente tra l'agosto 2021 e il settembre 2022, ho visto le storie pubblicate su Instagram, e a volte l'ho sentito al telefono, credo facesse le cose che faceva prima. Non ricordo se nell'indicato periodo fosse in Italia o all'estero. Non ricordo se andasse a fiere di settore”. La teste responsabile del personale della società resistente, ha Testimone_2 dichiarato: “ vende i propri prodotti negli Stati Uniti tanto direttamente quanto CP_1 tramite la società partecipata Appennino USA Corporation dotata di autonomo magazzino. La
vende la merce ricevuta da sul territorio della Florida. Ho CP_3 CP_1 Contr conosciuto il signor che tra l'agosto 2021 e il settembre 2022 operava negli a Pt_1
Miami per conto della e si occupava sia di ritiro della merce dall'aeroporto CP_3 dove era stata sdoganata quanto della consegna della stessa o al magazzino o direttamente ai clienti finali. Per la società americana si occupava anche di rapporti commerciali, andava a Contr vendere il prodotto ai ristoratori della Florida soprattutto di Miami. Confermo che negli egli godeva di una abitazione e utenze pagate dalla , nonché di una macchina CP_3 messa a disposizione dalla società americana, lo so perché nel mio ruolo sono nello staff dirigenziale della società e il signor è il Presidente della e quindi mi Per_1 CP_3 mette a parte anche delle questioni americane. Confermo che in data 8.1.2022 il ricorrente ha ricevuto dalla a titolo di compenso la somma di 20.000,00 $. Il ricorrente CP_3 aveva un contratto con funzionale all'ottenimento del visto per poter operare CP_1 Contr negli e poi formalizzare anche il rapporto con la società americana. In Italia il ricorrente non ha mai lavorato. Non ho visto i messaggi whatsapp intercorsi tra il ricorrente e il signor
. Esaminato il documento n. 31 di parte ricorrente che mi è stato mostrato, posso Per_1 riferire che sono intercorsi dei messaggi tra me e il ricorrente, evinco che solo il primo è inviato a me, gli altri all'amministrazione. I messaggi inviati all'amministrazione vengono riscontrati dalle segretarie dell'amministrazione della . Non mi risulta che tra CP_1
l'agosto 2021 e il settembre 2022 il signor abbia partecipato a fiere di settore”. Il Pt_1 teste , dipendente di dal marzo 2015 al marzo 2024 quale Testimone_3 Controparte_1 operaio, ha dichiarato: “Ho conosciuto il ricorrente sicuramente da agosto 2021 a parte del Contr 2022, ha lavorato negli per e rappresentava la , si CP_3 CP_3 Contr occupava di consegne, fatture e gestione vendite ai clienti. Io sono stato negli a Miami dalla fine settembre 2021 al 18/19 dicembre 2021 e mi occupavo del magazzino Contr dell' a Miami. Oltre al signor a Miami vi era la signora CP_1 Pt_1 Per_2
che si occupava credo dell'amministrazione. Nel periodo in cui io sono stato negli
[...] Contr
il signor non ha partecipato a fiere di settore, non so se lo abbia fatto nel Pt_1 periodo successivo. Anche nel periodo tra il settembre e il dicembre 2021 io ho mantenuto il mio contratto con ”. La teste , dipendente di CP_1 Testimone_4 Controparte_1 dal 2014 al 2021 e dal 2021 lavoro di ha dichiarato:
[...] Parte_2
“Inizialmente mi occupavo di amministrazione adesso dell'acquisizione di nuovi clienti, rapporto con gli stessi, amministrazione. distribuisce il suo prodotto negli CP_1
pagina 3 di 7 tramite distributori che gestisce direttamente dall'Italia, nonché tramite la CP_3 CP_3
dotata di proprio magazzino. La vende ai clienti finali la merce ricevuta
[...] CP_3 da . La merce che consegniamo negli USA è fatturata da . La CP_1 CP_3
ci fattura la merce che ci consegna. Quando ho lavorato in Italia mi sono CP_1 occupata delle fatture della poi quando sono andata a lavorare negli USA mi CP_1 sono occupata delle fatture di . Tra l'agosto 2021 e il settembre 2022 il CP_3 ricorrente si occupava fondamentalmente di intrattenere rapporti con i clienti e acquisirne di nuovi, in quel periodo io mi occupavo delle fatture. Si occupava altresì così come me e il precedente testimone di andare in aeroporto a ritirare la merce per e portarla CP_3 in magazzino. Il giorno successivo avveniva, se del caso, la consegna finale al cliente. Il cliente finale era di . Io lavoro per e ogni mia attività è svolta per CP_3 CP_3
. Per avere il visto americano ho un contratto con che mi CP_3 CP_1 consente di lavorare in America con . Tutti i clienti acquisiti dal signor CP_3
e adesso da me sono clienti di . Non ho mai visto il contratto del Pt_1 CP_3 signor per sentito dire so che aveva un contratto con per poter Pt_1 CP_1 ottenere il visto, non so dire se ne avesse uno anche con . Quando sono andata CP_3 dai clienti con il signor ho sentito che lui si presentava quale rappresentante della Pt_1
. Non ho mai visto suoi biglietti da visita in cui fosse precisata la qualifica di CP_3
ho visto biglietti da visita del ricorrente in cui vi era il suo nome, quello Controparte_2 della , i recapiti della , del magazzino, anzi non ricordo se vi CP_3 CP_3 fosse il suo nome già prestampato o se lo aggiungesse lui a quello generico. Non ho contezza diretta della carica del signor in . Confermo che il signor Pt_1 CP_3 Pt_1 godesse di appartamento, utenze e autovettura pagate dalla , così come me. Io CP_3
e la collega di ci siamo occupate di un pagamento al signor Testimone_5 CP_1 all'inizio del 2022 dell'importo di 20.000,00 $; io ho fatto il trasferimento Pt_1 dell'importo dal conto di a quello del signor Non so dire se si CP_3 Pt_1 trattasse di compenso o rimborso”. Alla luce delle testimonianze escusse è anzitutto emersa l'attività che il ricorrente afferma essere stata da lui svolta nel periodo oggetto di causa, e cioè la partecipazione a fiere o altri eventi, la ricerca di nuovi clienti, la vendita dei prodotti. Da esse risulta che il ricorrente organizzava e svolgeva attività commerciale. I testimoni sono stati in particolare concordi nell'affermare che l'attività era quella della ricerca dei nuovi clienti e della vendita dei prodotti. Sono stati inoltre concordi nel riferire che l'attività di natura commerciale svolte dal ricorrente negli Stati Uniti, e in particolare in Florida, era svolta per la società controllata statunitense,
e a sue spese. Il teste ha riferito di una vendita Parte_2 Testimone_6 da parte del ricorrente per conto della società resistente, peraltro l'ha collocata temporalmente nel 2019, in un rapporto di lavoro diverso da quello oggetto di causa.
Che poi il ricorrente abbia svolto attività commerciale a nome della società controllata americana trova conferma nel fatto che quest'ultima vendeva alla prima i prodotti e poi a sua volta la seconda li metteva sul mercato della Florida, almeno a maggioranza, poiché alcuni erano venduti a clienti statunitensi direttamente dalla società resistente. La conferma delle testimonianze sul punto risulta dalle fatture prodotte dalla società resistente (documento n. 6 di parte resistente). E ciò spiega il fatto che era a sostenere le spese di Parte_2 vitto e alloggio, come risulta dai documenti prodotti dalla società resistente e relativi al contratto di locazione e alle altre spese sostenute (documenti dal n. 8 al n. 12 di parte pagina 4 di 7 resistente), compreso il rimborso spese per $ 20.000,00 (documenti n. 19 di parte ricorrente e n. di parte resistente).
Ciò tuttavia non impedisce di ritenere che tale attività fosse svolta nell'interesse della società resistente e, quindi, alle sue dipendenze. Da un lato il contratto di lavoro del ricorrente era a tempo pieno, per quaranta ore settimanali, dunque è da ritenere che l'attività commerciale svolta dal ricorrente, non solo quella di ritiro e consegna della merce, fosse svolta durante l'orario di lavoro alle dipendenze della società resistente. Dall'altro nessuno dei testimoni ha riferito di un'attività, distinta da quella di consegna della merce, e con modalità di orario compatibili con un lavoro di consegna a tempo pieno, in conformità al contratto di lavoro. E naturalmente non v'è dubbio che la società resistente ne fosse a conoscenza. Del resto, è la stessa società resistente ad affermare che fosse società da lei Parte_2 controllata, o comunque collegata, quale soggetto creato per una sua maggiore penetrazione nel mercato statunitense. Dunque, deve ritenersi che il ricorrente - alle dipendenze della società resistente - svolgesse tale attività a favore di quest'ultima, restando irrilevante che l'attività di compravendita fosse riferita ad soggetto distinto dalla società Parte_2 odierna resistente.
Ciò peraltro trova indiretta conferma nei documenti prodotti dal ricorrente - e in particolare in quello in cui la stessa società resistente lo qualifica come “Brand Ambassador”, collaboratore col compito di sviluppare il mercato internazionale, in particolare quello americano, il che conferma l'attività da lui svolta. Né assume particolare rilevanza il fatto che essi rechino una data anteriore a quella del rapporto di lavoro oggetto di controversia o non rechino alcuna data - se non una delle due carte di credito (documento n. 14 di parte ricorrente)
- poiché il rapporto di lavoro oggetto di controversia è stato preceduto da una serie di contratti a tempo determinato, fin dal 2012, e non è emerso in alcun modo che con la trasformazione del rapporto sia mutata l'attività svolta dal ricorrente.
A conferma di ciò, al momento della conclusione del contratto il ricorrente possedeva un visto di ingresso negli Stati Uniti che gli consentiva di svolgere attività per imprese straniere, non anche statunitensi, né come titolare né come dipendente di esse. Dunque, deve ritenersi che l'attività da lui svolta fosse compiuta nell'interesse di alle sue Controparte_1 dipendenze. Secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato avviene sulla scorta di un procedimento logico giuridico sviluppato in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (fra le tante Cass. civ., sez. lav., n. 30580/19). Tale criterio non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 36185/22). È onere del lavoratore che agisce in giudizio per l'ottenimento di una qualifica superiore indicare i tratti distintivi di tale qualifica e lo svolgimento, stabile e continuativo, delle mansioni che la contraddistinguono, raffrontando i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica richiesta con quelli concernenti le mansioni che deduce di aver concretamente svolto, dovendo così dimostrare sia l'effettivo svolgimento pagina 5 di 7 di determinate mansioni che la loro riconducibilità di queste ultime al livello superiore invocato (Cass. civ., sez. lav., n. 26593/20). Nel caso in esame se l'attività era diversa da quella contrattualmente pattuita, nel luogo della prestazione e nell'oggetto, non è però emersa prova che gli sia dovuto il superiore inquadramento, alla luce delle previsioni del CCNL applicato al rapporto (documento n. 6 di parte ricorrente). E infatti sono compresi nel primo livello super quadri “i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche proprie del 1 livello e una notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni sono preposti al coordinamento e controllo delle attività di unità organizzative od operative di fondamentale importanza per l'azienda e di rilevante complessità ed articolazione. Tali funzioni direttive sono svolte con ampia discrezionalità ed autonomia nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti dell'azienda o dai titolari della medesima”. E nel primo livello (ex impiegati) “i lavoratori amministrativi e tecnici con capacità e funzioni direttive e che abbiano discrezionalità di poteri con facoltà di iniziativa per il buon andamento di determinate attività aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai lavoratori del 1° livello super o dai dirigenti d'azienda o dai titolari della medesima”. E alla luce dell'istruttoria compiuta, dalle testimonianze emerso che costui vendeva i prodotti della società, cercando i clienti e promuovendone la pubblicità, ma non sono specificamente emerse attività ulteriori a quelle di vendita e, in particolare, quelle di coordinamento e controllo delle attività di unità organizzative od operative di fondamentale importanza e di rilevante complessità e articolazione. Nessuno dei testimoni ha riferito di particolari attività, oltre a quelle di vendita, né di impegno in organizzazione della struttura di vendita, né di coordinamento di altri venditori. Nessuno ha poi confermato la partecipazione a fiere e mercati. Non può dunque ritenersi corretto il superiore inquadramento rivendicato, difettando quella complessità di attività svolta e di posizione di coordinamento che la contraddistingue. Né può ritenersi il riconoscimento di un inquadramento intermedio. La domanda di accertamento del diritto del lavoratore a essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa e inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, può infatti ritenersi domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia (Cass. civ., sez. lav., n. 12621/20, Cass. civ., sez. lav., n. 10407/20 e Cass. civ., sez. lav., n. 22872/13). Ma nel caso in esame il ricorrente si è limitato a indicare le mansioni svolte, ricondotte all'inquadramento I livello super, peraltro descrivendole in modo diverso dal CCNL prodotto (documento n. 6 di parte ricorrente), senza dedurre alcunché circa altri inquadramenti e senza menzionare quali sono le mansioni commerciali descritte dalla contrattazione collettiva che giustificherebbero un inquadramento intermedio. Nessuna declaratoria contrattuale intermedia è stata anche solo menzionata. Dunque, non può essere accolta la domanda con riferimento a una qualifica inferiore. La domanda principale del ricorrente deve essere rigettata. Per le medesime ragioni deve però essere rigettata anche quella subordinata poiché dall'istruttoria non sono emersi elementi che - al di là dell'errato inquadramento che, però, per i motivi detti non può essere quello invocato dal ricorrente, con il conseguente diritto alle pagina 6 di 7 differenze retributive richieste - consentano di determinare la sussistenza e la misura del danno lamentato. La particolarità della vicenda trattata costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare interamente fra le parti le spese. La pluralità delle questioni affrontate ha reso necessario riservare il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1307/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni Controparte_1 diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta le domande;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 18.4.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1307/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHESINI Parte_1 C.F._1
LUCA e dell'avv. TOSI ROBERTA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
MARCHESINI LUCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CILIEGI Controparte_1 P.IVA_1
SERGIO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CILIEGI SERGIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.3.2024 adiva il Tribunale di Bologna, quale Parte_1 giudice del lavoro, evocando in giudizio quale datrice di lavoro, Controparte_1 chiedendo che: 1) fosse accertata la non congruità dell'inquadramento contrattuale come operaio del V livello del contratto di lavoro a tempo indeterminato del 15/7/21 rispetto alle mansioni effettivamente svolte nell'interesse dell e, per l'effetto, Controparte_1 fosse condannata la società a pagargli le differenze retributive, contrattuali e previdenziali pari a complessivi €. 24.579,91; 2) in subordine, fosse condannata la medesima società a pagargli €. 24.579,91, a titolo di risarcimento del danno da demansionamento, danno morale o risarcimento eventualmente correlabile al non corretto svolgimento del rapporto di lavoro, con riferimento al mancato versamento di indennità di trasferta e straordinari, e alle modalità di pagina 1 di 7 svolgimento del rapporto di lavoro in violazione degli orari contrattualizzati e del luogo di lavoro. Affermava che: 1) era stato assunto da dal 2012 al 2020 Controparte_1 con plurimi contratti a tempo determinato e poi dal 15.7.2021 con contratto a tempo indeterminato fino al 2.9.2022, quando aveva dato le dimissioni;
2) era stato inquadrato quale operaio di V livello, attività che non aveva mai svolto, per di più nei locali della società resistente, a Valsamoggia;
2) era stato invece il suo direttore commerciale, aveva lavorato in diversi paesi stranieri, in particolare: a) aveva l'incarico di esplorare potenziali nuovi mercati, studiandone le caratteristiche e approfondendone le potenziali opportunità per relazionare ad b) aveva partecipato a fiere ed eventi del settore per stabilire e Controparte_1 consolidare relazioni commerciali, presentando il prodotto e organizzando a degustazioni e assaggi promozionali, oltre che per reperire nuovi produttori e prodotti, individuando nuovi potenziali canali di approvvigionamento e distribuzione;
c) in tali eventi era stato sempre indicato pubblicamente come d) era stato dotato di due carte di credito a Controparte_2 suo nome sul c/c di con cui aveva sostenuto le spese correnti di Controparte_1 vitto e alloggio nel corso dello svolgimento delle attività promozionali all'estero; e) aveva intrattenuto relazioni commerciali con i clienti stranieri, in qualità di “Ufficio Commerciale/Sales Department”; 3) l'attività svolta era quindi incompatibile con l'inquadramento indicato nel contratto, dovendo – invece – essere inquadrato nel superiore livello 1SQ e avendo diritto alla corrispondente maggiore retribuzione, pari a €. 24.579,91. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le Controparte_1 domande perché infondate in fatto e in diritto. Affermava che: 1) per una più efficace penetrazione del mercato nordamericano il 14.6.2007 aveva costituito l' , società cui la resistente vendeva la propria Controparte_3 merce - che consegnava presso il magazzino di tale società negli Stati Uniti - la quale, a sua volta, la rivendeva ai suoi clienti della Florida;
2) di tale società il ricorrente era stato vicepresidente dal 24.6.2021 e aveva così lavorato negli Stati Uniti;
3) l'unico suo compito per la società resistente era quello di ritirare all'aeroporto la merce destinata all' CP_1 CP_3
. e consegnarla al suo magazzino;
per il resto l'attività di commercializzazione del
[...] prodotto era stata svolta per la società americana, dalla quale era stato pagato con un compenso pari a $. 20.000,00; del resto, la società resistente non vendeva direttamente ai clienti americani, ma solo ad;
4) nulla quindi doveva al ricorrente;
5) in ogni Controparte_3 caso, costui aveva svolto attività di venditore e l'inquadramento corretto non era quello rivendicato ma quello del III livello del CCNL applicato. La causa era istruita a mezzo delle prove ammesse con l'ordinanza istruttoria del 24.10.2024 ed è stata decisa all'udienza del 25.3.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Oggetto di controversia è anzitutto l'accertamento della società a favore della quale il ricorrente ha prestato l'attività commerciale. Dall'istruttoria è emerso quanto segue. Il teste , collaboratore della società resistente, circa nel 2017/18, Testimone_1 titolare di un'agenzia di viaggi e tour operator, ha dichiarato: “Ho organizzato il tour di ricerca al tartufo, poi conoscendo il titolare della società resistente ho portato presso la sede della i clienti che l'hanno visita e hanno potuto fare acquisti, laddove Controparte_1
pagina 2 di 7 interessati. Conosco il signor so che collaborava con la convenuta sono stato con lui Pt_1 in due ristoranti a Miami nel 2019, in cui in mia presenza ha venduto ai ristoratori il tartufo che mi ha riferito essere di . Io mi sono fermato a Miami solo due o tre giorni CP_1
e ho visto il ricorrente solo un giorno. Credo che fosse brand ho visto il suo CP_2 biglietto da visita, che dovrebbe essere agli atti, qualche biglietto lo ha dato anche a me per i turisti americani. Preciso che i miei clienti sono al 90% americani. No son dire di preciso di che cosa si occupasse il ricorrente tra l'agosto 2021 e il settembre 2022, ho visto le storie pubblicate su Instagram, e a volte l'ho sentito al telefono, credo facesse le cose che faceva prima. Non ricordo se nell'indicato periodo fosse in Italia o all'estero. Non ricordo se andasse a fiere di settore”. La teste responsabile del personale della società resistente, ha Testimone_2 dichiarato: “ vende i propri prodotti negli Stati Uniti tanto direttamente quanto CP_1 tramite la società partecipata Appennino USA Corporation dotata di autonomo magazzino. La
vende la merce ricevuta da sul territorio della Florida. Ho CP_3 CP_1 Contr conosciuto il signor che tra l'agosto 2021 e il settembre 2022 operava negli a Pt_1
Miami per conto della e si occupava sia di ritiro della merce dall'aeroporto CP_3 dove era stata sdoganata quanto della consegna della stessa o al magazzino o direttamente ai clienti finali. Per la società americana si occupava anche di rapporti commerciali, andava a Contr vendere il prodotto ai ristoratori della Florida soprattutto di Miami. Confermo che negli egli godeva di una abitazione e utenze pagate dalla , nonché di una macchina CP_3 messa a disposizione dalla società americana, lo so perché nel mio ruolo sono nello staff dirigenziale della società e il signor è il Presidente della e quindi mi Per_1 CP_3 mette a parte anche delle questioni americane. Confermo che in data 8.1.2022 il ricorrente ha ricevuto dalla a titolo di compenso la somma di 20.000,00 $. Il ricorrente CP_3 aveva un contratto con funzionale all'ottenimento del visto per poter operare CP_1 Contr negli e poi formalizzare anche il rapporto con la società americana. In Italia il ricorrente non ha mai lavorato. Non ho visto i messaggi whatsapp intercorsi tra il ricorrente e il signor
. Esaminato il documento n. 31 di parte ricorrente che mi è stato mostrato, posso Per_1 riferire che sono intercorsi dei messaggi tra me e il ricorrente, evinco che solo il primo è inviato a me, gli altri all'amministrazione. I messaggi inviati all'amministrazione vengono riscontrati dalle segretarie dell'amministrazione della . Non mi risulta che tra CP_1
l'agosto 2021 e il settembre 2022 il signor abbia partecipato a fiere di settore”. Il Pt_1 teste , dipendente di dal marzo 2015 al marzo 2024 quale Testimone_3 Controparte_1 operaio, ha dichiarato: “Ho conosciuto il ricorrente sicuramente da agosto 2021 a parte del Contr 2022, ha lavorato negli per e rappresentava la , si CP_3 CP_3 Contr occupava di consegne, fatture e gestione vendite ai clienti. Io sono stato negli a Miami dalla fine settembre 2021 al 18/19 dicembre 2021 e mi occupavo del magazzino Contr dell' a Miami. Oltre al signor a Miami vi era la signora CP_1 Pt_1 Per_2
che si occupava credo dell'amministrazione. Nel periodo in cui io sono stato negli
[...] Contr
il signor non ha partecipato a fiere di settore, non so se lo abbia fatto nel Pt_1 periodo successivo. Anche nel periodo tra il settembre e il dicembre 2021 io ho mantenuto il mio contratto con ”. La teste , dipendente di CP_1 Testimone_4 Controparte_1 dal 2014 al 2021 e dal 2021 lavoro di ha dichiarato:
[...] Parte_2
“Inizialmente mi occupavo di amministrazione adesso dell'acquisizione di nuovi clienti, rapporto con gli stessi, amministrazione. distribuisce il suo prodotto negli CP_1
pagina 3 di 7 tramite distributori che gestisce direttamente dall'Italia, nonché tramite la CP_3 CP_3
dotata di proprio magazzino. La vende ai clienti finali la merce ricevuta
[...] CP_3 da . La merce che consegniamo negli USA è fatturata da . La CP_1 CP_3
ci fattura la merce che ci consegna. Quando ho lavorato in Italia mi sono CP_1 occupata delle fatture della poi quando sono andata a lavorare negli USA mi CP_1 sono occupata delle fatture di . Tra l'agosto 2021 e il settembre 2022 il CP_3 ricorrente si occupava fondamentalmente di intrattenere rapporti con i clienti e acquisirne di nuovi, in quel periodo io mi occupavo delle fatture. Si occupava altresì così come me e il precedente testimone di andare in aeroporto a ritirare la merce per e portarla CP_3 in magazzino. Il giorno successivo avveniva, se del caso, la consegna finale al cliente. Il cliente finale era di . Io lavoro per e ogni mia attività è svolta per CP_3 CP_3
. Per avere il visto americano ho un contratto con che mi CP_3 CP_1 consente di lavorare in America con . Tutti i clienti acquisiti dal signor CP_3
e adesso da me sono clienti di . Non ho mai visto il contratto del Pt_1 CP_3 signor per sentito dire so che aveva un contratto con per poter Pt_1 CP_1 ottenere il visto, non so dire se ne avesse uno anche con . Quando sono andata CP_3 dai clienti con il signor ho sentito che lui si presentava quale rappresentante della Pt_1
. Non ho mai visto suoi biglietti da visita in cui fosse precisata la qualifica di CP_3
ho visto biglietti da visita del ricorrente in cui vi era il suo nome, quello Controparte_2 della , i recapiti della , del magazzino, anzi non ricordo se vi CP_3 CP_3 fosse il suo nome già prestampato o se lo aggiungesse lui a quello generico. Non ho contezza diretta della carica del signor in . Confermo che il signor Pt_1 CP_3 Pt_1 godesse di appartamento, utenze e autovettura pagate dalla , così come me. Io CP_3
e la collega di ci siamo occupate di un pagamento al signor Testimone_5 CP_1 all'inizio del 2022 dell'importo di 20.000,00 $; io ho fatto il trasferimento Pt_1 dell'importo dal conto di a quello del signor Non so dire se si CP_3 Pt_1 trattasse di compenso o rimborso”. Alla luce delle testimonianze escusse è anzitutto emersa l'attività che il ricorrente afferma essere stata da lui svolta nel periodo oggetto di causa, e cioè la partecipazione a fiere o altri eventi, la ricerca di nuovi clienti, la vendita dei prodotti. Da esse risulta che il ricorrente organizzava e svolgeva attività commerciale. I testimoni sono stati in particolare concordi nell'affermare che l'attività era quella della ricerca dei nuovi clienti e della vendita dei prodotti. Sono stati inoltre concordi nel riferire che l'attività di natura commerciale svolte dal ricorrente negli Stati Uniti, e in particolare in Florida, era svolta per la società controllata statunitense,
e a sue spese. Il teste ha riferito di una vendita Parte_2 Testimone_6 da parte del ricorrente per conto della società resistente, peraltro l'ha collocata temporalmente nel 2019, in un rapporto di lavoro diverso da quello oggetto di causa.
Che poi il ricorrente abbia svolto attività commerciale a nome della società controllata americana trova conferma nel fatto che quest'ultima vendeva alla prima i prodotti e poi a sua volta la seconda li metteva sul mercato della Florida, almeno a maggioranza, poiché alcuni erano venduti a clienti statunitensi direttamente dalla società resistente. La conferma delle testimonianze sul punto risulta dalle fatture prodotte dalla società resistente (documento n. 6 di parte resistente). E ciò spiega il fatto che era a sostenere le spese di Parte_2 vitto e alloggio, come risulta dai documenti prodotti dalla società resistente e relativi al contratto di locazione e alle altre spese sostenute (documenti dal n. 8 al n. 12 di parte pagina 4 di 7 resistente), compreso il rimborso spese per $ 20.000,00 (documenti n. 19 di parte ricorrente e n. di parte resistente).
Ciò tuttavia non impedisce di ritenere che tale attività fosse svolta nell'interesse della società resistente e, quindi, alle sue dipendenze. Da un lato il contratto di lavoro del ricorrente era a tempo pieno, per quaranta ore settimanali, dunque è da ritenere che l'attività commerciale svolta dal ricorrente, non solo quella di ritiro e consegna della merce, fosse svolta durante l'orario di lavoro alle dipendenze della società resistente. Dall'altro nessuno dei testimoni ha riferito di un'attività, distinta da quella di consegna della merce, e con modalità di orario compatibili con un lavoro di consegna a tempo pieno, in conformità al contratto di lavoro. E naturalmente non v'è dubbio che la società resistente ne fosse a conoscenza. Del resto, è la stessa società resistente ad affermare che fosse società da lei Parte_2 controllata, o comunque collegata, quale soggetto creato per una sua maggiore penetrazione nel mercato statunitense. Dunque, deve ritenersi che il ricorrente - alle dipendenze della società resistente - svolgesse tale attività a favore di quest'ultima, restando irrilevante che l'attività di compravendita fosse riferita ad soggetto distinto dalla società Parte_2 odierna resistente.
Ciò peraltro trova indiretta conferma nei documenti prodotti dal ricorrente - e in particolare in quello in cui la stessa società resistente lo qualifica come “Brand Ambassador”, collaboratore col compito di sviluppare il mercato internazionale, in particolare quello americano, il che conferma l'attività da lui svolta. Né assume particolare rilevanza il fatto che essi rechino una data anteriore a quella del rapporto di lavoro oggetto di controversia o non rechino alcuna data - se non una delle due carte di credito (documento n. 14 di parte ricorrente)
- poiché il rapporto di lavoro oggetto di controversia è stato preceduto da una serie di contratti a tempo determinato, fin dal 2012, e non è emerso in alcun modo che con la trasformazione del rapporto sia mutata l'attività svolta dal ricorrente.
A conferma di ciò, al momento della conclusione del contratto il ricorrente possedeva un visto di ingresso negli Stati Uniti che gli consentiva di svolgere attività per imprese straniere, non anche statunitensi, né come titolare né come dipendente di esse. Dunque, deve ritenersi che l'attività da lui svolta fosse compiuta nell'interesse di alle sue Controparte_1 dipendenze. Secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato avviene sulla scorta di un procedimento logico giuridico sviluppato in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (fra le tante Cass. civ., sez. lav., n. 30580/19). Tale criterio non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 36185/22). È onere del lavoratore che agisce in giudizio per l'ottenimento di una qualifica superiore indicare i tratti distintivi di tale qualifica e lo svolgimento, stabile e continuativo, delle mansioni che la contraddistinguono, raffrontando i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica richiesta con quelli concernenti le mansioni che deduce di aver concretamente svolto, dovendo così dimostrare sia l'effettivo svolgimento pagina 5 di 7 di determinate mansioni che la loro riconducibilità di queste ultime al livello superiore invocato (Cass. civ., sez. lav., n. 26593/20). Nel caso in esame se l'attività era diversa da quella contrattualmente pattuita, nel luogo della prestazione e nell'oggetto, non è però emersa prova che gli sia dovuto il superiore inquadramento, alla luce delle previsioni del CCNL applicato al rapporto (documento n. 6 di parte ricorrente). E infatti sono compresi nel primo livello super quadri “i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche proprie del 1 livello e una notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni sono preposti al coordinamento e controllo delle attività di unità organizzative od operative di fondamentale importanza per l'azienda e di rilevante complessità ed articolazione. Tali funzioni direttive sono svolte con ampia discrezionalità ed autonomia nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti dell'azienda o dai titolari della medesima”. E nel primo livello (ex impiegati) “i lavoratori amministrativi e tecnici con capacità e funzioni direttive e che abbiano discrezionalità di poteri con facoltà di iniziativa per il buon andamento di determinate attività aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai lavoratori del 1° livello super o dai dirigenti d'azienda o dai titolari della medesima”. E alla luce dell'istruttoria compiuta, dalle testimonianze emerso che costui vendeva i prodotti della società, cercando i clienti e promuovendone la pubblicità, ma non sono specificamente emerse attività ulteriori a quelle di vendita e, in particolare, quelle di coordinamento e controllo delle attività di unità organizzative od operative di fondamentale importanza e di rilevante complessità e articolazione. Nessuno dei testimoni ha riferito di particolari attività, oltre a quelle di vendita, né di impegno in organizzazione della struttura di vendita, né di coordinamento di altri venditori. Nessuno ha poi confermato la partecipazione a fiere e mercati. Non può dunque ritenersi corretto il superiore inquadramento rivendicato, difettando quella complessità di attività svolta e di posizione di coordinamento che la contraddistingue. Né può ritenersi il riconoscimento di un inquadramento intermedio. La domanda di accertamento del diritto del lavoratore a essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa e inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, può infatti ritenersi domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia (Cass. civ., sez. lav., n. 12621/20, Cass. civ., sez. lav., n. 10407/20 e Cass. civ., sez. lav., n. 22872/13). Ma nel caso in esame il ricorrente si è limitato a indicare le mansioni svolte, ricondotte all'inquadramento I livello super, peraltro descrivendole in modo diverso dal CCNL prodotto (documento n. 6 di parte ricorrente), senza dedurre alcunché circa altri inquadramenti e senza menzionare quali sono le mansioni commerciali descritte dalla contrattazione collettiva che giustificherebbero un inquadramento intermedio. Nessuna declaratoria contrattuale intermedia è stata anche solo menzionata. Dunque, non può essere accolta la domanda con riferimento a una qualifica inferiore. La domanda principale del ricorrente deve essere rigettata. Per le medesime ragioni deve però essere rigettata anche quella subordinata poiché dall'istruttoria non sono emersi elementi che - al di là dell'errato inquadramento che, però, per i motivi detti non può essere quello invocato dal ricorrente, con il conseguente diritto alle pagina 6 di 7 differenze retributive richieste - consentano di determinare la sussistenza e la misura del danno lamentato. La particolarità della vicenda trattata costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare interamente fra le parti le spese. La pluralità delle questioni affrontate ha reso necessario riservare il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1307/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni Controparte_1 diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta le domande;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 18.4.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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