In caso di omissione di formalita' o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalita' fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele.
16 marzo 1961
In caso di omissione di formalita' o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalita' fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele.
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- 1. La motivazione della cartella di pagamento sugli interessi e il valore dell’effettività giuridicaRossella Miceli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Rossella Miceli Sommario: 1. Premessa - 2. La motivazione della cartella di pagamento nella fase di riscossione coattiva dei tributi - 3. Il calcolo degli interessi nella procedura di riscossione tributaria - 4. Gli orientamenti contrastanti della giurisprudenza di legittimità sull'obbligo di motivazione della cartella applicato agli interessi - 5. Le questioni poste dalla pronuncia in commento - 6. La necessità di una interpretazione conforme al principio di effettività da parte delle Sezioni Unite - 7. La motivazione degli interessi nel caso di specie - 8. Conclusioni. 1. Premessa Con l'ordinanza n. 31960 del 5 novembre 2021, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha …
Leggi di più… - 2. La motivazione della cartella di pagamento sugli interessi e il valore dell’effettività giuridicaRossella Miceli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Rossella Miceli Sommario: 1. Premessa - 2. La motivazione della cartella di pagamento nella fase di riscossione coattiva dei tributi - 3. Il calcolo degli interessi nella procedura di riscossione tributaria - 4. Gli orientamenti contrastanti della giurisprudenza di legittimità sull'obbligo di motivazione della cartella applicato agli interessi - 5. Le questioni poste dalla pronuncia in commento - 6. La necessità di una interpretazione conforme al principio di effettività da parte delle Sezioni Unite - 7. La motivazione degli interessi nel caso di specie - 8. Conclusioni. 1. Premessa Con l'ordinanza n. 31960 del 5 novembre 2021, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha …
Leggi di più… - 3. Due pesi e due misure nel diritto tributario: gli interessi di moraVillani Maurizio · https://www.diritto.it/ · 7 ottobre 2010
A)INTRODUZIONE L'art.1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli …
Leggi di più… - 4. Due pesi e due misure nel diritto tributario: gli interessi di moraMaurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 29 settembre 2010
- 5. Risoluzione del 12/12/1981 n. 271516 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 12 dicembre 1981
In sede di esame dell\'istanza di ........, intesa ad ottenere il rimborso dell\'imposta principale di successione di ....... corrisposta in piu\' per effetto della successiva detrazione dell\'INVIM ai sensi dell\'art, 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 637, e\' stata rilevata un\'erronea liquidazione degli interessi di mora liquidati sull\'imposta complementare INVIM. Ha osservato codesto Ispettorato che, essendosi aperta la successione in trattazione il 5.6.1974, il calcolo degli interessi di mora sull\'imposta complementare dovuta doveva decorrere a partire dal 5.12.1974, cioe\' dalla scadenza dei sei mesi dalla data di apertura della successione, termine stabilito dall\'art. 39 …
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Giurisprudenza • 19
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 29/07/1980, n. 4879Provvedimento: A norma dell'art 3 della legge n 29 del 1961, che disciplina il computo degli interessi moratori per omissione di formalita o di autotassazione, ovvero insufficiente o mancata denuncia, nel caso di omessa registrazione di un atto da registrarsi in termine fisso gli interessi sull'imposta principale di registro decorrono dalla data in cui si sarebbe dovuto adempiere alla formalita della registrazione. ( V 4180/79, mass n 400690).*Leggi di più...
- imposta di registro·
- interessi·
- tributi erariali indiretti·
- omissione·
- omessa o tardiva registrazione·
- sanzioni non penali per le violazioni·
- termine fisso·
- interessi di mora·
- inapplicabilita·
- decorrenza·
- somme dovute a titolo di soprattassa riscossa al momento della tardiva registrazione·
- registrazioni·
- soprattasse
- 2. Cass. civ., sez. I, sentenza 19/09/1972, n. 2759Provvedimento: L'articolo unico della legge 28 marzo 1962, n 147, ha carattere di interpretazione autentica dell'art 3 della legge 29 gennaio 1961, n 29. […]Leggi di più...
- imposta complementare e supplementare·
- legittimita·
- imposta di successione·
- tributi erariali indiretti·
- interessi moratori·
- limiti·
- insufficiente denuncia del contribuente
- 3. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/07/2004, n. 14513Provvedimento: […] A norma dell'art. 3 della legge n. 29 del 1961, che disciplina il computo degli interessi moratori per omissione di formalità o di autotassazione, ovvero insufficiente o mancata denuncia, nel caso di omessa registrazione di un atto da registrarsi in termine fisso, […]Leggi di più...
- obbligo di corresponsione·
- conseguenze·
- mancata riduzione in forza di agevolazione ex art. 25 d.p.r. n. 643 del 1972·
- impugnazione dell'avviso e mancato pagamento della parte non contestata·
- interessi moratori·
- liquidazione da parte dell'amministrazione·
- imposta principale·
- sussistenza.·
- sussistenza·
- accertamento e riscossione·
- tributi locali (comunali, provinciali, regionali)·
- imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (i.n.v i.m.)·
- imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (i.n.v.i.m.)·
- in genere
- 4. Cass. civ., sez. I, sentenza 17/11/1978, n. 5356Provvedimento: A norma dell'art 3 legge 26 gennaio 1961, n 29 e dell'art unico legge 28 marzo 1962 n 147, gli interessi moratori sulle somme dovute per Tributi indiretti sugli affari di natura complementare decorrono, nel caso di decadenza dai benefici fiscali di cui al DLCPS 14 dicembre 1947 n 1598 per mancata attuazione dell'originario programma costruttivo, dal giorno della registrazione, giorno in cui divenne dovuto il tributo principale, anche se, per fatto imputabile al contribuente (enunciazione del programma costruttivo, poi volontariamente non attuato), non ne fu possibile la integrale liquidazione. ( V 565/75, mass n 373868).*Leggi di più...
- decadenza per mancata attuazione del programma costruttivo originario·
- tributi erariali indiretti·
- interessi moratori·
- esenzioni e agevolazioni (benefici)·
- decorrenza·
- edilizia·
- imposta di registro
- 5. Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/1974, n. 689Provvedimento: In tema di imposta di registro sui trasferimenti a titolo oneroso i contribuenti, pur non essendo tenuti a dichiarare nell'atto il valore venale del bene - se il prezzo pattuito sia ad esso inferiore - sono obbligati a pagare, sul tributo complementare, gli interessi moratori retroattivi di cui all'art 3 legge 26 gennaio 1961 n 29, interpretato autenticamente dall'art unico legge 28 marzo 1962 n 147,incombendo loro l'Onere di dimostrare che l'inesattezza dei dati sottoposti all'ufficio fiscale non e ad essi imputabile. ( V 2695'72, mass n 360333).*Leggi di più...
- imposta di registro·
- obbligo del contribuente·
- retroattivi·
- imposta (tipo e tasso)·
- complementare·
- interessi·
- tributi erariali indiretti·
- moratori·
- condizioni·
- limiti·
- rettifica del valore del bene