Articolo 3 della Legge 26 gennaio 1961, n. 29
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 marzo 1961
Art. 3.
In caso di omissione di formalita' o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalita' fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele.
Entrata in vigore il 16 marzo 1961
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