Articolo 19 della Legge 11 febbraio 1971, n. 11
Articolo 18Articolo 20
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9 marzo 1971
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9 marzo 1972
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19 novembre 1981
Art. 19. null e di pieno diritto.
Con decorrenza dall'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'affitto e' esteso a tutte le colture del fondo, tanto per i contratti in corso che per quelli prorogati. (2) ((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano". --------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale con la sentenza 11 - 16 novembre 1981, n. 181 (in G.U. 1a s.s. del 18/11/1981, n. 318) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 19, secondo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 .".
Entrata in vigore il 19 novembre 1981
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