Art. 19. null e di pieno diritto.
Con decorrenza dall'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'affitto e' esteso a tutte le colture del fondo, tanto per i contratti in corso che per quelli prorogati. (2) ((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano". --------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale con la sentenza 11 - 16 novembre 1981, n. 181 (in G.U. 1a s.s. del 18/11/1981, n. 318) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 19, secondo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 .".
Con decorrenza dall'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'affitto e' esteso a tutte le colture del fondo, tanto per i contratti in corso che per quelli prorogati. (2) ((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano". --------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale con la sentenza 11 - 16 novembre 1981, n. 181 (in G.U. 1a s.s. del 18/11/1981, n. 318) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 19, secondo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 .".