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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/11/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
DA, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 18
Novembre 2024 e l'11 Novembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 14 Novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 915 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
il signor , nato ad [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(AG), in via Carmelo Hamel snc, C.F. , in qualità di legale CodiceFiscale_1 rappresentante pro tempore della con sede a Porto Empedocle, Parte_2 nella via Umberto I n. 9, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, a Porto
Empedocle, nella via Agrigento n. 3, presso lo studio degli Avv.ti Antonietta Scaletta e Giuliano
Scaletta, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso in opposizione a ordinanza - ingiunzione ai sensi dell'art. 22 della legge n.
689 del 24/11/1981 e dell'art. 6 del D. Lgs. n. 150 dell'1/09/2011, depositato il 26/03/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede a Roma, nella via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, presso l'ufficio legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi giusta procura allegata agli atti di lite,
- resistente -
1 Oggetto: Opposizione a ordinanza - ingiunzione.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 26 Marzo 2024, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con pec inviata il 10 Aprile 2024, il signor
, quale legale rappresentante pro tempore della Parte_1 Parte_2 proponeva opposizione avanti l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, avverso l'ordinanza - ingiunzione n. OI-001498299, Protocollo n. INPS.0100.19/02/2024.0054698, notificatagli per posta il 28 Febbraio 2024. Specificando che con tale provvedimento, relativo all'atto di accertamento n. INPS.0100.06/11/2018.0210699 del 6 Novembre 2018 riferito all'anno 2016, l' - sede di Agrigento, gli aveva Controparte_1
ingiunto, nella spiegata qualità, il pagamento dell'importo di € 12.750,24 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre le spese di notifica. Ciò perché aveva omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 12
Settembre 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 dell'11 Novembre 1983, come sostituito dall'art. 3, VI comma, del D. Lgs. n. 8 del 15 Gennaio 2016, e novellato dall'art. 23 del D.L. n. 48 del 4 Maggio 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 3 Luglio
2023. All'uopo l'opponente deduceva una serie di motivi per prendere posizione avverso la citata ordinanza – ingiunzione. Pertanto, sulla scorta di essi chiedeva all'adita autorità giudiziaria, testualmente: “1. Preliminarmente, anche inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza - ingiunzione ai sensi dell'art. 5 della Legge
24 novembre 1981 n. 689 per i motivi di cui in epigrafe;
2. Sempre preliminarmente, in rito, dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione per omessa notifica degli atti prodromici all'ordinanza - ingiunzione in violazione degli artt.
14 e 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e conseguentemente annullare;
3. Sempre preliminarmente, in rito, dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione per tardività della notifica in violazione dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e conseguentemente annullare;
4. Sempre preliminarmente, in rito, dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione per decorso del termine prescrizionale quinquennale in violazione dell'art. 28 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e conseguentemente annullare;
5. Nel merito, (……), all'esito delle risultanze istruttorie, dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione per i motivi di cui in epigrafe e conseguentemente annullare;
2 6. Nel merito, dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione per carenza di motivazione in violazione dell'art. 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e conseguentemente annullare;
7. Sempre nel merito, dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione per erronea applicazione della misura delle sanzioni irrogate ed omissione dei criteri sottesi alla determinazione delle somme ingiunte in violazione dell'art. 11 della Legge 24 novembre 1981
n. 689 e conseguentemente annullare”.
L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 26 Settembre 2024 il proprio fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto prendeva posizione in ordine alle varie argomentazioni articolate dal ricorrente per giustificarne l'instaurazione. In forza delle ragioni ivi spiegate domandava al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, di rigettare il suddetto ricorso essendo infondato in fatto e in diritto, confermando il provvedimento opposto integralmente, o, comunque, nella diversa misura risultante di giustizia.
Con ordinanza emessa il 15 Novembre 2024 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite sospendeva l'efficacia esecutiva della cennata ordinanza - ingiunzione.
Il procedimento de quo veniva istruito sulla base della documentazione allegata dalle parti nei rispettivi fascicoli. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14 Novembre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 18 Novembre 2024 e l'11 Novembre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è giuridicamente legittimo e fondato con riguardo a uno dei motivi formulati per supportarlo.
Allo scopo di corroborare la decisione di valutare suscettibile di accoglimento l'opposizione proposta dal signor , in qualità di legale rappresentante pro tempore Parte_1 della avverso l'ordinanza - ingiunzione n. OI-001498299, Parte_2
Protocollo n. INPS.0100.19/02/2024.0054698, notificatagli per posta il 28 Febbraio 2024, è
necessario evidenziare alcuni significativi aspetti. Invero, il menzionato atto risulta emesso ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983, che prevede che: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la
3 sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il
datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando
provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Bisogna pure precisare in punto di diritto che, tale comma era stato precedentemente novellato dall'art. 3, VI comma, del D. Lgs. n. 8/2016, il quale all'art. 6 stabilisce che: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Prendendo le mosse da tali delucidazioni, la vertenza processuale che ci occupa deve essere decisa sulla scorta del motivo, articolato dall'opponente nel predetto ricorso, relativo alla decadenza dell'INPS ex art. 14 della legge n. 689/1981, in ossequio al principio della ragione più liquida, quale derivazione degli artt. 24 e 11 della Costituzione. Rispetto a esso la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di
più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (cfr.: Cass., Sez.
6 - Lav., n. 12002 del 28/05/2014; conforme: Cass., Sez.
U., n. 9936/2014). Ciò posto, l'opposizione sottoposta a disamina è suscettibile di accoglimento giacché, sebbene, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” (I comma).
“Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati
residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” (II comma).
“Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione” (III comma).
4 “Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con
le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice” (IV comma).
“Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione” (V comma).
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto” (VI comma).
E', altrettanto innegabile che, nel caso di specie risulta evidente la violazione del prescritto termine di novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore dell'enunciato D. Lgs. n. 8/2016,
avvenuta in data 6 Febbraio 2016. In effetti, dalla documentazione prodotta agli atti di lite emerge chiaramente che, l'ordinanza - ingiunzione n. OI-001498299 opposta riguarda i periodi contributivi 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016 e 11/2016. Mentre, la contestazione della violazione, ossia l'atto presupposto al nominato provvedimento, costituito dall'atto di accertamento n. INPS.0100.06/11/2018.0210699 del 6 Novembre 2018, è stato notificato al ricorrente a mani della di lui moglie il 7 Dicembre 2018, come dimostrato dalla rispettiva relata di notifica allegata dall'ente resistente nel proprio fascicolo. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, il termine di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981 va commisurato non solo al tempo in cui la violazione è stata commessa, agli atti compiuti ed agli elementi raccolti;
ma, anche, e soprattutto al tempo in cui deve essere notificata in virtù di un principio di ragionevolezza (cfr., così: Cass., 8/04/2010 n. 8335; Cass., 30/10/2009 n. 23016;
Cass., 29/02/2008 n. 5467; Cass., Sez. U., 9/03/2007 n. 5395; Cass., 11/12/1998 n. 12490).
Difatti, in caso contrario, l'accertatore sarebbe completamente libero di autodeterminare i tempi del procedimento, dilatandoli secondo le proprie esigenze, dovendo solo osservare l'onere di notificare entro 90 giorni dalla conclusione di un accertamento autonomamente ed arbitrariamente delimitato cronologicamente, vanificando in tal modo il senso della norma ed esponendo il contribuente ad uno stato di incertezza ingiustificabile, con palese violazione del principio della ragionevolezza e del diritto di difesa. Pertanto, il ricordato termine decorre da
5 quando l'amministrazione è in possesso di tutti gli elementi per l'individuazione sia degli estremi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; sia dell'autore responsabile della stessa. In merito al principio della ragionevolezza dei tempi dell'accertamento ispettivo, la Suprema Corte di
Cassazione ha riconosciuto che: “in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va, di conseguenza, valutata dal giudice del merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini (……)” (cfr.: Cass., n. 11308/1998;
Cass. n. 1866/2000; Cass. n. 2088/2000; Cass. n. 3254/2003). Ebbene, nell'ipotesi che ci occupa tale dies a quo può essere individuato nella data del mancato versamento dei contributi dovuti,
trattandosi di violazione facilmente rilevabile dall'INPS, che non implica particolari aggravi istruttori. Tant'è vero che, prima di notificargli il richiamato atto di accertamento l'ente resistente aveva già emesso nei confronti della gli avvisi di Parte_2 addebito n. 591 2016 00023921 11 000 e n. 591 2017 00000671 87 000 sottesi, versati agli atti del presente giudizio, che le sono stati notificati con pec, rispettivamente, del 21 Dicembre 2016
e del 28 Aprile 2017. Attraverso tali atti l'opposto ha richiesto a quest'ultima la corresponsione dei contributi dovuti per i periodi 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016 e 11/2016, cui fa riferimento il citato atto di accertamento. Sicché, il procedimento di accertamento in capo alla prefata società, di cui è legale rappresentante pro tempore, è stato concluso Parte_1
dal predetto Istituto almeno a partire dal mese di Aprile 2017. D'altro canto, su questo specifico punto non sono stati introdotti dall'ente resistente argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario. Invero, dagli atti non sono emersi dati istruttori che consentano di ritenere complessa,
o particolarmente laboriosa l'attività di verifica delle omissioni posta in essere dall'INPS, trattandosi di mancati versamenti contributivi alla scadenza, da esso automaticamente rilevabili.
Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione proposta dall'opponente avverso la cennata ordinanza - ingiunzione è giuridicamente legittima e fondata. L'accoglimento del motivo appena esaminato rende superflua l'analisi delle altre argomentazioni sviluppate dall'odierno istante per contrastare il menzionato atto, che sono dal medesimo assorbite.
3.- Infine, per il principio della soccombenza, l'ente resistente deve essere condannato a rifondere al ricorrente, nella spiegata qualità, le spese del procedimento de quo, che si liquidano in complessivi € 1.100,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
6 la Dott.ssa Barbara DA, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, in accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza - ingiunzione n.
OI-001498299, Protocollo n. INPS.0100.19/02/2024.0054698, notificatagli per posta il 28
Febbraio 2024, che non è dovuta dal signor , quale legale rappresentante pro Parte_1 tempore della la somma con essa pretesa;
Parte_2
- infine, condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.100,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 14 Novembre 2025.
Il Giudice
Barbara DA
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