Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di
Tribunale, dott.ssa Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 220/2019
Promossa da: Signor Parte 1 C.F. 1 -, rappresentato e difeso dall' Avv. Nicola Costanzo ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso in Cessaniti (VV) alla piazza S. Filippo n.4, giusta procura allegata alla comparsa di riassunzione,
- ATTORE - Contro: Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ercole Massara ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dello stesso in TE LA (VV) alla via Conte D'Alife n. 22,
- CONVENUTO -
IN FATTO ED IN DIRITTO
1.- Con comparsa di riassunzione del 13 febbraio 2019 – avendo, il Giudice di Pace di
Vibo Valentia dichiarato con sentenza la propria incompetenza per materia ai sensi degli artt. 7 e 9 c.p.c. - il signor conveniva in giudizio innanziParte 2
in subordine, chiedeva ordinarsi lo spostamento dell'impianto elettrico dalla parete esterna della propria abitazione.
-Si costituiva con comparsa la società Controparte_1 la quale, 1.1. impugnando e contestando le avverse deduzioni, chiedeva rigettarsi tutte le domande formulate perché inammissibili, ovvero prescritte o infondate in fatto ed in diritto, anche alla luce della formulata eccezione riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione.
1.2. Rigettato il ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. in corso di causa (R.G. 220 -1/2019), depositato dal signor perché ritenuti non Parte 2
sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, congiuntamente richiesti ai fini della concessione della misura cautelare, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed interrogatorio formale deferito all'attore e reso all'udienza del 18 gennaio 2022, ed infine, sulle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori delle parti, discussa e trattenuta in decisione.
2.- In via preliminare occorre evidenziare che può essere inoltrata una richiesta di spostamento fisico dell'impianto elettrico, qualora la stessa sia ritenuta necessaria in vista, ad esempio, dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione edile da effettuarsi sulla facciata esterna dell'immobile del richiedente, dovendo, in tal caso, essere previamente effettuato dalla società Controparte_1 un sopralluogo tendente alla valutazione tecnico - economica dell'impianto da spostare, alla verifica della fattibilità dello spostamento ed all'identificazione dei lavori da eseguire.
2.1. L'articolo 30 dall'allegato C alla delibera numero 654/2015 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, titolato "Richieste di spostamento di impianti di rete" al punto 30.1 statuisce che "Per le richieste di spostamento di impianti di rete, con oneri a carico del richiedente, è dovuto il rimborso della spesa relativa" nella misura di cui alla tabella 8 che prevede il pagamento, a carico del richiedente, di un anticipo di euro 100 oltre iva stabilito sia per l'anno 2016 che per l'anno 2017.
Il versamento di detto importo, nella medesima misura, previsto anche dall' allegato
C della successiva delibera numero 616/2023 dell'Autorità di regolazione reti energia e ambiente, è richiesto per procedere al sopralluogo tecnico ed è a garanzia delle attività di progettazione.
-2.2. Tuttavia, la richiesta di spostamento dell'impianto elettrico deve essere adeguatamente motivata, poiché nell'ipotesi in cui il richiedente debba eseguire lavori di evidente utilità, e non meramente estetici, ovvero nell'ipotesi in cui il richiedente dimostri che la presenza dei cavi risulti essere pericolosa o dannosa per sé o per altri, l' Ente gestore del servizio dovrà provvedere allo spostamento, sostenendone i costi;
differentemente, nell'ipotesi in cui il richiedente non dimostri la ricorrenza di determinate condizioni, e la necessità e l'imprescindibilità del chiesto spostamento, sarà lui stesso a dover sostenere i costi dei lavori da effettuarsi sulla facciata esterna dell'immobile di sua proprietà, sulla base del preventivo redatto dalla società di gestione, l'accettazione del quale, farà anche sorgere in capo all'utente il diritto ad ottenere la restituzione dell'importo anticipato a garanzia delle attività di progettazione, nella misura determinata dalla tabella 8 allegata alla delibera numero
654/2015 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
2.3. Nel caso di che trattasi, la richiesta di spostamento dell'impianto elettrico, da
-
parte del signor non è stata supportata da motivazioni legate alla Parte 2
,
necessità di effettuare lavori sull'immobile, ovvero legate alla pericolosità dell'impianto stesso, e pertanto, la richiesta avanzata dall'attore in riassunzione - sia relativamente alla restituzione della somma anticipata, che allo spostamento dell'impianto elettrico -, non potrà essere accolta neanche in questa sede.
3. Deve parimenti respingersi anche la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore, e prudenzialmente quantificata in euro 750,00 poiché lo stesso non ha fornito la prova circa l'esistenza di danni patrimoniali che deriverebbero dalla presenza dell'impianto dell'elettrodotto e dei fili, installati sulla parete dell'immobile di proprietà dell'attore, né dell'esistenza di danni non patrimoniali, nello specifico di danni esistenziali, legati alla situazione di disagio determinata dall'ingiustificata ed illegittima richiesta di somme non dovute.
4.- Deve respingersi anche l'eccezione riconvenzionale proposta da parte convenuta, tendente all'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto sulla facciata esterna dell'immobile sito in Pannaconi di Cessaniti alla via
Cola Di Rienzo, poiché la società non ha dimostrato la Controparte_1
ricorrenza dei presupposti legittimanti l'accoglimento dell'eccezione proposta, poiché non ha dimostrato di aver realizzato l'impianto elettrico da oltre venti anni e di aver, pertanto, acquisito detta servitù per usucapione.
-5. Le spese di lite seguono la soccombenza, ma in ragione del valore della causa e del non integrale accoglimento delle reciproche ragioni, appare equo disporne la compensazione tra le parti in causa.
PQM
Il Tribunale Civile di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Loredana Surace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal signor nei confronti della società Controparte_1Parte 2
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, cosi' provvede:
1) Respinge la domanda attorea, per quanto motivato;
2) Respinge l'eccezione riconvenzionale sollevata dalla società convenuta, per quanto disposto in parte motiva;
3) Dispone compensarsi tra le parti le spese di lite.
Cosi' deciso in Vibo Valentia il 10 gennaio 2025
Il Giudice
( dott.ssa Loredana Surace )