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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 21/01/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 165/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
RG NI, Presidente ON MARIANTONIETTA, Relatore FASANO GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1013/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Ets - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3607/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 12 e pubblicata il 16/09/2024
Atti impositivi:
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B033304423/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B033304423/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto un avviso di accertamento con riprese IVA, IRES e IRAP per l'anno di imposta 2017; oltre sanzioni e interessi. Il maggiore imponibile accertato a fini delle imposte dirette è
€ 44.378, la maggiore IVA pretesa è € 13.014. La contribuente è una associazione storica, esiste dal
1864, è ente associativo senza scopo di lucro e ha la finalità sociale di promuovere e diffondere la conoscenza della musica classica nel territorio lombardo.
Le contestazioni della parte attengono essenzialmente alle pretese IVA: l'Ufficio ha ripreso l'IVA a suo dire irregolarmente non applicata sul pagamento delle quote associative laddove la parte ritiene non provata la natura di 'corrispettivi specifici' di quelle quote;
lamenta altresì vizio di motivazione sulle ragioni delle riprese IVA sulle quote associative;
nonché l'insussistenza di un rapporto sinallagmatico del quale il pagamento delle quote associative sarebbe il corrispettivo.
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Non si discute la natura associativa dell'ente, ma il punto controverso è la presenza dei presupposti per applicare l'IVA al pagamento delle quote e la relativa tassazione a fini di imposte dirette (quanto alla tassabilità delle quote a fini di imposte dirette la parte ha prestato acquiescenza). Spese compensate.
Propone appello l'ufficio e chiede la riforma della sentenza, insistendo sul fatto che lo stesso ente di auto-qualifichi come commerciale (non accedendo alla normativa agevolativa), sicché il pagamento delle quote deve considerarsi corrispettivo dei servizi specifici erogati a favore degli associati.
2 Si è costituita la parte contribuente, replicando ai motivi di appello e chiedendo la conferma della sentenza gravata che ha correttamente ricostruito la natura dei rapporti fra l'associazione e gli associati e correttamente inquadrato la natura delle quote associative. Chiede altresì la condanna dell'ufficio al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è infondato e, pertanto, deve essere respinto, con conseguente doverosa conferma della sentenza di primo grado.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n.
26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018;
Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Secondo l'ufficio è la stessa natura commerciale dell'ente, in applicazione del principio di simmetria, ad indicare come il pagamento delle quote associative abbia la natura di corrispettivo specifico. Se non ci sono i requisiti per accedere al regime di favore, perché si svolge attività lucrativa
(è l'ente stesso ad essersi autoqualificato come commerciale di fatto nella misura in cui non ha ritenuto di accedere alla normativa agevolativa) allora va applicata l'IVA alle quote. A tal proposito,
l'Ufficio ricorda che l'art. 148 TUIR stabilisce che si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni erogate a favore degli associati dietro corrispettivi
3 specifici, compresi i contributi e le quote associative strumentali alla fruizione di detti beni e prestazioni. Detti corrispettivi, sancisce la norma, concorrono alla formazione del reddito dell'Associazione come componenti del reddito di impresa.
Sennonché.
Come già ricordato dai primi giudici, la associazione, per sua natura e per quanto emerge dal suo
Statuto, non ha scopo di produrre utili;
è vero tuttavia che, dai bilanci, risulta come l'ente svolga una prevalente attività commerciale di fatto. Tanto è vero ciò, che la stessa contribuente non ha compilato il modello EAS, ma la dichiarazione fiscale ordinaria (UNICO soc. di capitali) esponendo ricavi sottoposti a tassazione.
L'unico punto qui in discussione è se il pagamento delle quote associative dovesse essere gravato dell'IVA oppure no.
Premesso che non è più in contestazione il fatto che il valore delle quote associative rientri nell'imponibile ai fini delle imposte dirette e tenuto conto che il valore delle quote associative è di €
59.153 su ricavi complessivi per € 886.99 (dunque una parte minoritaria), risulta dirimente ai fini del decidere la circostanza che le quote associative non hanno natura e sostanza di corrispettivo specifico rispetto ad una determinata prestazione o servizio erogato dall'ente, perché non sono poste in diretta correlazione sinallagmatica con una controprestazione. Si tratta, in sintesi, di contributi a fondo perduto, corrisposti per sostenere finanziariamente – in termini generali e senza che ad essi corrisponda una immediata controprestazione – le finalità istituzionali dell'ente cui si aderisce.
Per assoggettare ad IVA la quota di adesione ad una associazione di cui si vuole finanziare l'attività, è indispensabile individuare e provare l'esistenza di un collegamento specifico fra il pagamento di quella quota e una correlativa prestazione (anche di facere) patrimonialmente rilevante e corrispondente, cui l'associazione è obbligata. Nel caso di specie manca la prova di questo;
per cui quei pagamenti di quote associative non sono soggetti ad IVA (vedi Cass. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 40622 del 17/12/2021). In altri termini, non c'è la prova del nesso sinallagmatico fra l'ammontare della quota e l'obbligazione di 'fare' in capo all'associazione, che è il presupposto necessario per assoggettare a IVA le prestazioni di servizi ex art. 3 DPR 633/1972. Le prestazioni a favore degli associati sono il cuore delle finalità istituzionali della associazione, ma le quote assolvono la funzione di rinnovare il vincolo partecipativo senza immediata correlazione con specifiche
4 prestazioni, e sono versate per sostenere le spese ordinarie dell'Associazione nell'ambito della gestione ordinaria.
Anzi, nel caso in esame, non solo manca la prova della correlazione specifica con una controprestazione, ma sussistono una serie di elementi in fatto che, semmai, indicano l'esatto contrario e confortano l'inquadramento della natura giuridica del pagamento delle quote associative nei termini appena esposti.
Intanto non esistono diverse categorie di soci in ragione della possibilità di accedere a diversi livelli di scontistica per l'acquisto di biglietti per concerti organizzati dall'ente, laddove la parte ha provato che esisteva solo la distinzione fra soci ordinari e soci giovani.
In secondo luogo, quando un socio acquista il biglietto di un concerto organizzato dalla
Associazione, paga un prezzo su cui è applicata regolarmente l'IVA perché effettivamente, in quel caso, si tratta di corrispettivo specifico a fronte della erogazione di un servizio determinato immediatamente corrispondente.
In terzo luogo, la partecipazione ai concerti è libera e facoltativa, laddove la quota associativa, versata per sostenere e finanziare l'Associazione, prescinde del tutto anche dalla partecipazione ad un solo concerto. E' possibile dunque versare la quota associativa e non partecipare ad alcun concerto, senza che questo dia diritto ad ottenere alcun rimborso della quota stessa.
La natura prettamente valutativa della controversia esclude la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non risultando, l'interpretazione delle norme prospettata dall'ufficio in relazione al caso di specie, riconducibile a mala fede o colpa grave, né potendosi considerare abuso dello strumento giudiziario;
potendosi piuttosto ascrivere ad un possibile, se pure infondato, inquadramento dei fatti.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri tabellari di riferimento, in complessivi € 1.800, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta appello dell'Ufficio e conferma la sentenza di primo grado. Rigetta la domanda di parte privata di condanna ex art. 96 c.p.c. Condanna l'ufficio soccombente alla rifusione delle spese di lite
5 del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.800, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali e accessori di legge.
Milano, 14 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
NI ED NI OV
6
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
RG NI, Presidente ON MARIANTONIETTA, Relatore FASANO GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1013/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Ets - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3607/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 12 e pubblicata il 16/09/2024
Atti impositivi:
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B033304423/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B033304423/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto un avviso di accertamento con riprese IVA, IRES e IRAP per l'anno di imposta 2017; oltre sanzioni e interessi. Il maggiore imponibile accertato a fini delle imposte dirette è
€ 44.378, la maggiore IVA pretesa è € 13.014. La contribuente è una associazione storica, esiste dal
1864, è ente associativo senza scopo di lucro e ha la finalità sociale di promuovere e diffondere la conoscenza della musica classica nel territorio lombardo.
Le contestazioni della parte attengono essenzialmente alle pretese IVA: l'Ufficio ha ripreso l'IVA a suo dire irregolarmente non applicata sul pagamento delle quote associative laddove la parte ritiene non provata la natura di 'corrispettivi specifici' di quelle quote;
lamenta altresì vizio di motivazione sulle ragioni delle riprese IVA sulle quote associative;
nonché l'insussistenza di un rapporto sinallagmatico del quale il pagamento delle quote associative sarebbe il corrispettivo.
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Non si discute la natura associativa dell'ente, ma il punto controverso è la presenza dei presupposti per applicare l'IVA al pagamento delle quote e la relativa tassazione a fini di imposte dirette (quanto alla tassabilità delle quote a fini di imposte dirette la parte ha prestato acquiescenza). Spese compensate.
Propone appello l'ufficio e chiede la riforma della sentenza, insistendo sul fatto che lo stesso ente di auto-qualifichi come commerciale (non accedendo alla normativa agevolativa), sicché il pagamento delle quote deve considerarsi corrispettivo dei servizi specifici erogati a favore degli associati.
2 Si è costituita la parte contribuente, replicando ai motivi di appello e chiedendo la conferma della sentenza gravata che ha correttamente ricostruito la natura dei rapporti fra l'associazione e gli associati e correttamente inquadrato la natura delle quote associative. Chiede altresì la condanna dell'ufficio al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è infondato e, pertanto, deve essere respinto, con conseguente doverosa conferma della sentenza di primo grado.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n.
26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018;
Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Secondo l'ufficio è la stessa natura commerciale dell'ente, in applicazione del principio di simmetria, ad indicare come il pagamento delle quote associative abbia la natura di corrispettivo specifico. Se non ci sono i requisiti per accedere al regime di favore, perché si svolge attività lucrativa
(è l'ente stesso ad essersi autoqualificato come commerciale di fatto nella misura in cui non ha ritenuto di accedere alla normativa agevolativa) allora va applicata l'IVA alle quote. A tal proposito,
l'Ufficio ricorda che l'art. 148 TUIR stabilisce che si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni erogate a favore degli associati dietro corrispettivi
3 specifici, compresi i contributi e le quote associative strumentali alla fruizione di detti beni e prestazioni. Detti corrispettivi, sancisce la norma, concorrono alla formazione del reddito dell'Associazione come componenti del reddito di impresa.
Sennonché.
Come già ricordato dai primi giudici, la associazione, per sua natura e per quanto emerge dal suo
Statuto, non ha scopo di produrre utili;
è vero tuttavia che, dai bilanci, risulta come l'ente svolga una prevalente attività commerciale di fatto. Tanto è vero ciò, che la stessa contribuente non ha compilato il modello EAS, ma la dichiarazione fiscale ordinaria (UNICO soc. di capitali) esponendo ricavi sottoposti a tassazione.
L'unico punto qui in discussione è se il pagamento delle quote associative dovesse essere gravato dell'IVA oppure no.
Premesso che non è più in contestazione il fatto che il valore delle quote associative rientri nell'imponibile ai fini delle imposte dirette e tenuto conto che il valore delle quote associative è di €
59.153 su ricavi complessivi per € 886.99 (dunque una parte minoritaria), risulta dirimente ai fini del decidere la circostanza che le quote associative non hanno natura e sostanza di corrispettivo specifico rispetto ad una determinata prestazione o servizio erogato dall'ente, perché non sono poste in diretta correlazione sinallagmatica con una controprestazione. Si tratta, in sintesi, di contributi a fondo perduto, corrisposti per sostenere finanziariamente – in termini generali e senza che ad essi corrisponda una immediata controprestazione – le finalità istituzionali dell'ente cui si aderisce.
Per assoggettare ad IVA la quota di adesione ad una associazione di cui si vuole finanziare l'attività, è indispensabile individuare e provare l'esistenza di un collegamento specifico fra il pagamento di quella quota e una correlativa prestazione (anche di facere) patrimonialmente rilevante e corrispondente, cui l'associazione è obbligata. Nel caso di specie manca la prova di questo;
per cui quei pagamenti di quote associative non sono soggetti ad IVA (vedi Cass. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 40622 del 17/12/2021). In altri termini, non c'è la prova del nesso sinallagmatico fra l'ammontare della quota e l'obbligazione di 'fare' in capo all'associazione, che è il presupposto necessario per assoggettare a IVA le prestazioni di servizi ex art. 3 DPR 633/1972. Le prestazioni a favore degli associati sono il cuore delle finalità istituzionali della associazione, ma le quote assolvono la funzione di rinnovare il vincolo partecipativo senza immediata correlazione con specifiche
4 prestazioni, e sono versate per sostenere le spese ordinarie dell'Associazione nell'ambito della gestione ordinaria.
Anzi, nel caso in esame, non solo manca la prova della correlazione specifica con una controprestazione, ma sussistono una serie di elementi in fatto che, semmai, indicano l'esatto contrario e confortano l'inquadramento della natura giuridica del pagamento delle quote associative nei termini appena esposti.
Intanto non esistono diverse categorie di soci in ragione della possibilità di accedere a diversi livelli di scontistica per l'acquisto di biglietti per concerti organizzati dall'ente, laddove la parte ha provato che esisteva solo la distinzione fra soci ordinari e soci giovani.
In secondo luogo, quando un socio acquista il biglietto di un concerto organizzato dalla
Associazione, paga un prezzo su cui è applicata regolarmente l'IVA perché effettivamente, in quel caso, si tratta di corrispettivo specifico a fronte della erogazione di un servizio determinato immediatamente corrispondente.
In terzo luogo, la partecipazione ai concerti è libera e facoltativa, laddove la quota associativa, versata per sostenere e finanziare l'Associazione, prescinde del tutto anche dalla partecipazione ad un solo concerto. E' possibile dunque versare la quota associativa e non partecipare ad alcun concerto, senza che questo dia diritto ad ottenere alcun rimborso della quota stessa.
La natura prettamente valutativa della controversia esclude la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non risultando, l'interpretazione delle norme prospettata dall'ufficio in relazione al caso di specie, riconducibile a mala fede o colpa grave, né potendosi considerare abuso dello strumento giudiziario;
potendosi piuttosto ascrivere ad un possibile, se pure infondato, inquadramento dei fatti.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri tabellari di riferimento, in complessivi € 1.800, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta appello dell'Ufficio e conferma la sentenza di primo grado. Rigetta la domanda di parte privata di condanna ex art. 96 c.p.c. Condanna l'ufficio soccombente alla rifusione delle spese di lite
5 del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.800, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali e accessori di legge.
Milano, 14 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
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