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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/10/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 622 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.04.1990, ed ivi elettivamente domiciliato in Via del Progresso n.15, presso lo studio dell'Avv. Roberto Aiello, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
-attore-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., c.f. Controparte_1
, con sede in Piazza Rossi, n. 1, , rappresentata e difesa come da P.IVA_1 CP_1 atto di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. Bruno Talarico, Responsabile dell'Avvocatura Provinciale, del Foro di , in forza di Deliberazione Presidenziale CP_1
n. 55 del 18.03.2024, giusta procura in calce all'atto di costituzione, elettivamente domiciliata in , Piazza Rossi n. 1, presso il Settore Avvocatura dell'Ente; CP_1
-convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 13 aprile 2021, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' deducendo che nella notte tra il 26 e Controparte_1 Controparte_1 il 27 febbraio 2020, era rimasto coinvolto in un sinistro lungo la S.P. 87, in quanto a seguito della caduta di un ramo di un albero posto sul margine della carreggiata che colpiva la propria autovettura Fiat 500 X, perdeva il controllo e fuoriusciva di strada. L'attore assumeva di aver riportato danni patrimoniali per complessivi € 12.250,00 e danni non patrimoniali quantificati in € 7.145,50, per un totale di € 19.395,00, in relazione ai quali chiedeva la condanna al risarcimento del danno della convenuta Amministrazione.
Deduceva: la responsabilità della ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., nonché CP_2 dell'art. 14 C.d.S., sostenendo l'omessa custodia e manutenzione del verde pubblico e la mancata segnalazione dell'insidia.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, che impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto e anche in virtù delle allegazioni documentali, concludeva come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, prova per testimoni e consulenza tecnica d'ufficio, precisate le conclusioni all'udienza del
16.07.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190,
c. 2, c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve rilevarsi la procedibilità della domanda, essendo stato esperito il tentativo di negoziazione obbligatoria assistita, conclusosi negativamente.
2. Sempre in via preliminare, appare opportuno precisare i fatti di causa.
Deduce l'attore che nella notte tra il 26 ed il 27 febbraio 2020, mentre si trovava alla guida della propria autovettura Fiat 500 X targata FN 682 GF e nel percorrere la S.P. 87, con direzione di marcia Lamezia Terme-Vena di Maida, giunto nei pressi dell'intersezione che conduce al centro commerciale “Due Mari”, all'altezza del “Km 0”, veniva colpito da un grosso ramo, staccatosi da un albero posto sul ciglio destro della sede stradale.
Nell'occasione il predetto ramo andava a colpire il tetto e la parte anteriore della Fiat 500
X, la quale a seguito dell'urto contro di esso, finiva la sua corsa fuori strada, fino ad arrestare la propria marcia all'interno di un uliveto, posto sul lato sinistro della S.P. 87, rispetto alla direzione di marcia tenuta dal veicolo. In conseguenza dell'occorso sinistro, visti i danni riportati dall'autovettura, l'attore procedeva alla vendita della stessa senza procedere alla sua riparazione.
Da ciò ne conseguiva un danno patrimoniale, pari alla differenza tra il valore del bene al momento del sinistro, pari ad euro 16.400,00 e l'importo ricavato dalla vendita del bene, di euro 4.800,00, per un importo residuo di euro 11.600,00.
A ciò, sempre secondo le doglianze attoree, andava a cumularsi anche il danno derivante dalle lesioni personali riportate dallo stesso istante, refertate dai sanitari del Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, che gli diagnosticavano “cervicalgia
e lombalgia post-traumatica”, con la prognosi di giorni sette di riposo.
In definitiva, chiedeva all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ente convenuto per il verificarsi del sinistro de quo e, di conseguenza, condannarlo al risarcimento del danno, patrimoniale e no, complessivamente quantificato in euro
19.395,00.
3. Così brevemente precisati i fatti per cui è causa, è possibile esaminare il merito della controversia.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Indipendentemente dalla qualificazione della domanda ex art. 2051 c.c. (responsabilità da cose in custodia, anche ai sensi dell'art. 14 del C.d.S.), ovvero ex art. 2043 c.c.
(risarcimento da fatto illecito), risulta evidente come nel caso di specie si versi in ipotesi di caso fortuito, che esonera l' da qualsiasi responsabilità. Controparte_1
Ciò è manifestamente evidenziato dalle dichiarazioni del teste di parte attrice sig.ra
[...]
, escussa all'udienza del 15.06.2023, la quale, oltre a confermare che, il giorno in Tes_1 cui si è verificato il sinistro vi era maltempo (“stava piovendo”), ha espressamente dichiarato che “quella sera c'era una tromba d'aria nella zona, c'era brutto tempo”.
È dunque evidente come il fatto si sia verificato non per colpa ovvero per incuria dell'Amministrazione, bensì per un evento imprevedibile idoneo a tenere indenne la convenuta da qualsiasi responsabilità.
Ma vi è di più: anche non voler ricondurre i fatti all'ipotesi di caso fortuito, la domanda deve essere rigettata in quanto infondata.
Infatti, indipendentemente dalla qualificazione della domanda ex art. 2051 c.c.
(responsabilità da cose in custodia, anche ai sensi dell'art. 14 del C.d.S.), ovvero ex art. 2043 c.c. (risarcimento da fatto illecito), parte attrice non è stata in grado di fornire adeguata prova del fatto e del nesso causale. In sostanza, l'attore non ha dimostrato “che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”.
Se, come è noto, è pacifico che detta prova deve essere fornita dall'attore nelle ipotesi di responsabilità aquiliana (ex art. 2043 c.c.), secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'azione di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., non esonera il danneggiato dall'onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 25018 del 09.11.2020).
Come si evince dal rapporto dell'Amministrazione convenuta, sulla scorta dei dati acquisiti anche dai Carabinieri intervenuti (cfr. allegato alla comparsa di risposta):
a) la situazione generale della viabilità risultava buona e senza dissesti del piano viabile;
b) la segnaletica orizzontale e verticale era buona e ben visibile;
c) su quel tratto stradale vi era un'ordinanza (n. 5 del 30.01.2018) che limitava la velocità ai 30 km/h;
d) durante il sopralluogo immediatamente successivo non sono state rinvenute tracce del presunto sinistro;
e) come indicato nel rapporto dei Carabinieri, l'auto ha percorso un tratto di 85 metri fuori dalla sede stradale, circostanza che appare fortemente contraddittoria in relazione al rispetto dell'imposto limite di velocità entro i 30 km/h.
Tra l'altro, tali risultanze sono confermate anche dal teste sig. (a quel Testimone_2 tempo Funzionario dell' ) che ha dichiarato che Controparte_1 il tratto stradale è interessato da un regolare controllo di sorveglianza e vigilanza e che, durante le ispezioni effettuate dal 22 al 26 febbraio 2020, era stata riscontrata l'assenza di pericoli o insidie.
Totalmente inattendibili sono i testi e nella parte in cui Testimone_3 Testimone_1 descrivono il presunto sinistro, posto che:
a) quanto al teste sig. (parente dell'attore), non è dato comprendere se lo Testimone_3 stesso abbia assistito o meno all'incidente (e, dunque, se lo stesso sia testimone diretto
o de relato, dell'accaduto), nulla risultando dalle sue dichiarazioni, le quali, peraltro, si limitano ad un laconico “è vero”, senza nulla dettagliare in merito alle circostanze fattuali;
b) quanto al teste sig.ra , che ha dichiarato che al momento del sinistro si Testimone_1 trovava nella vettura incidentata, la sua dichiarazione appare del tutto incompatibile con i fatti di causa, posto che la stessa, oltre a non dettagliare a sufficienza sull'accaduto, non lamenta alcuna conseguenza fisica dell'incidente, al contrario di parte attrice (come si deduce dalla documentazione medica versata in atti) e del veicolo
(sostanzialmente distrutto, posto che lo stesso attore ha preferito venderlo piuttosto che ripararlo).
Ciò posto, appare evidente che, all'esito dell'istruttoria, le deduzioni attoree non solo non possano essere considerarsi provate, ma anche che vi sia indice di una condotta di guida
(di parte attrice) ben lontana dai parametri di prudenza e compatibile che si traduce in un'eccessiva velocità.
Per di più, dagli stessi atti emerge che al conducente era stata contestata infrazione per violazione dell'art. 141 C.d.S., ossia per mancata regolazione della velocità in relazione alle condizioni della strada, il che conferma come l'evento fosse riconducibile a condotta imprudente ed inadeguata dell'attore medesimo.
In conclusione, sulla base di tutte le suesposte motivazioni, la domanda non può che essere rigettata.
4. Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, tutte le fasi, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 622/2021, pendente tra -attore- contro Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., -convenuta- ogni altra domanda ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida complessivamente in euro 5.077,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al
15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta;
c) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 13.10.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 622 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.04.1990, ed ivi elettivamente domiciliato in Via del Progresso n.15, presso lo studio dell'Avv. Roberto Aiello, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
-attore-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., c.f. Controparte_1
, con sede in Piazza Rossi, n. 1, , rappresentata e difesa come da P.IVA_1 CP_1 atto di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. Bruno Talarico, Responsabile dell'Avvocatura Provinciale, del Foro di , in forza di Deliberazione Presidenziale CP_1
n. 55 del 18.03.2024, giusta procura in calce all'atto di costituzione, elettivamente domiciliata in , Piazza Rossi n. 1, presso il Settore Avvocatura dell'Ente; CP_1
-convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 13 aprile 2021, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' deducendo che nella notte tra il 26 e Controparte_1 Controparte_1 il 27 febbraio 2020, era rimasto coinvolto in un sinistro lungo la S.P. 87, in quanto a seguito della caduta di un ramo di un albero posto sul margine della carreggiata che colpiva la propria autovettura Fiat 500 X, perdeva il controllo e fuoriusciva di strada. L'attore assumeva di aver riportato danni patrimoniali per complessivi € 12.250,00 e danni non patrimoniali quantificati in € 7.145,50, per un totale di € 19.395,00, in relazione ai quali chiedeva la condanna al risarcimento del danno della convenuta Amministrazione.
Deduceva: la responsabilità della ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., nonché CP_2 dell'art. 14 C.d.S., sostenendo l'omessa custodia e manutenzione del verde pubblico e la mancata segnalazione dell'insidia.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, che impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto e anche in virtù delle allegazioni documentali, concludeva come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, prova per testimoni e consulenza tecnica d'ufficio, precisate le conclusioni all'udienza del
16.07.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190,
c. 2, c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve rilevarsi la procedibilità della domanda, essendo stato esperito il tentativo di negoziazione obbligatoria assistita, conclusosi negativamente.
2. Sempre in via preliminare, appare opportuno precisare i fatti di causa.
Deduce l'attore che nella notte tra il 26 ed il 27 febbraio 2020, mentre si trovava alla guida della propria autovettura Fiat 500 X targata FN 682 GF e nel percorrere la S.P. 87, con direzione di marcia Lamezia Terme-Vena di Maida, giunto nei pressi dell'intersezione che conduce al centro commerciale “Due Mari”, all'altezza del “Km 0”, veniva colpito da un grosso ramo, staccatosi da un albero posto sul ciglio destro della sede stradale.
Nell'occasione il predetto ramo andava a colpire il tetto e la parte anteriore della Fiat 500
X, la quale a seguito dell'urto contro di esso, finiva la sua corsa fuori strada, fino ad arrestare la propria marcia all'interno di un uliveto, posto sul lato sinistro della S.P. 87, rispetto alla direzione di marcia tenuta dal veicolo. In conseguenza dell'occorso sinistro, visti i danni riportati dall'autovettura, l'attore procedeva alla vendita della stessa senza procedere alla sua riparazione.
Da ciò ne conseguiva un danno patrimoniale, pari alla differenza tra il valore del bene al momento del sinistro, pari ad euro 16.400,00 e l'importo ricavato dalla vendita del bene, di euro 4.800,00, per un importo residuo di euro 11.600,00.
A ciò, sempre secondo le doglianze attoree, andava a cumularsi anche il danno derivante dalle lesioni personali riportate dallo stesso istante, refertate dai sanitari del Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, che gli diagnosticavano “cervicalgia
e lombalgia post-traumatica”, con la prognosi di giorni sette di riposo.
In definitiva, chiedeva all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ente convenuto per il verificarsi del sinistro de quo e, di conseguenza, condannarlo al risarcimento del danno, patrimoniale e no, complessivamente quantificato in euro
19.395,00.
3. Così brevemente precisati i fatti per cui è causa, è possibile esaminare il merito della controversia.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Indipendentemente dalla qualificazione della domanda ex art. 2051 c.c. (responsabilità da cose in custodia, anche ai sensi dell'art. 14 del C.d.S.), ovvero ex art. 2043 c.c.
(risarcimento da fatto illecito), risulta evidente come nel caso di specie si versi in ipotesi di caso fortuito, che esonera l' da qualsiasi responsabilità. Controparte_1
Ciò è manifestamente evidenziato dalle dichiarazioni del teste di parte attrice sig.ra
[...]
, escussa all'udienza del 15.06.2023, la quale, oltre a confermare che, il giorno in Tes_1 cui si è verificato il sinistro vi era maltempo (“stava piovendo”), ha espressamente dichiarato che “quella sera c'era una tromba d'aria nella zona, c'era brutto tempo”.
È dunque evidente come il fatto si sia verificato non per colpa ovvero per incuria dell'Amministrazione, bensì per un evento imprevedibile idoneo a tenere indenne la convenuta da qualsiasi responsabilità.
Ma vi è di più: anche non voler ricondurre i fatti all'ipotesi di caso fortuito, la domanda deve essere rigettata in quanto infondata.
Infatti, indipendentemente dalla qualificazione della domanda ex art. 2051 c.c.
(responsabilità da cose in custodia, anche ai sensi dell'art. 14 del C.d.S.), ovvero ex art. 2043 c.c. (risarcimento da fatto illecito), parte attrice non è stata in grado di fornire adeguata prova del fatto e del nesso causale. In sostanza, l'attore non ha dimostrato “che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”.
Se, come è noto, è pacifico che detta prova deve essere fornita dall'attore nelle ipotesi di responsabilità aquiliana (ex art. 2043 c.c.), secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'azione di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., non esonera il danneggiato dall'onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 25018 del 09.11.2020).
Come si evince dal rapporto dell'Amministrazione convenuta, sulla scorta dei dati acquisiti anche dai Carabinieri intervenuti (cfr. allegato alla comparsa di risposta):
a) la situazione generale della viabilità risultava buona e senza dissesti del piano viabile;
b) la segnaletica orizzontale e verticale era buona e ben visibile;
c) su quel tratto stradale vi era un'ordinanza (n. 5 del 30.01.2018) che limitava la velocità ai 30 km/h;
d) durante il sopralluogo immediatamente successivo non sono state rinvenute tracce del presunto sinistro;
e) come indicato nel rapporto dei Carabinieri, l'auto ha percorso un tratto di 85 metri fuori dalla sede stradale, circostanza che appare fortemente contraddittoria in relazione al rispetto dell'imposto limite di velocità entro i 30 km/h.
Tra l'altro, tali risultanze sono confermate anche dal teste sig. (a quel Testimone_2 tempo Funzionario dell' ) che ha dichiarato che Controparte_1 il tratto stradale è interessato da un regolare controllo di sorveglianza e vigilanza e che, durante le ispezioni effettuate dal 22 al 26 febbraio 2020, era stata riscontrata l'assenza di pericoli o insidie.
Totalmente inattendibili sono i testi e nella parte in cui Testimone_3 Testimone_1 descrivono il presunto sinistro, posto che:
a) quanto al teste sig. (parente dell'attore), non è dato comprendere se lo Testimone_3 stesso abbia assistito o meno all'incidente (e, dunque, se lo stesso sia testimone diretto
o de relato, dell'accaduto), nulla risultando dalle sue dichiarazioni, le quali, peraltro, si limitano ad un laconico “è vero”, senza nulla dettagliare in merito alle circostanze fattuali;
b) quanto al teste sig.ra , che ha dichiarato che al momento del sinistro si Testimone_1 trovava nella vettura incidentata, la sua dichiarazione appare del tutto incompatibile con i fatti di causa, posto che la stessa, oltre a non dettagliare a sufficienza sull'accaduto, non lamenta alcuna conseguenza fisica dell'incidente, al contrario di parte attrice (come si deduce dalla documentazione medica versata in atti) e del veicolo
(sostanzialmente distrutto, posto che lo stesso attore ha preferito venderlo piuttosto che ripararlo).
Ciò posto, appare evidente che, all'esito dell'istruttoria, le deduzioni attoree non solo non possano essere considerarsi provate, ma anche che vi sia indice di una condotta di guida
(di parte attrice) ben lontana dai parametri di prudenza e compatibile che si traduce in un'eccessiva velocità.
Per di più, dagli stessi atti emerge che al conducente era stata contestata infrazione per violazione dell'art. 141 C.d.S., ossia per mancata regolazione della velocità in relazione alle condizioni della strada, il che conferma come l'evento fosse riconducibile a condotta imprudente ed inadeguata dell'attore medesimo.
In conclusione, sulla base di tutte le suesposte motivazioni, la domanda non può che essere rigettata.
4. Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, tutte le fasi, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 622/2021, pendente tra -attore- contro Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., -convenuta- ogni altra domanda ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida complessivamente in euro 5.077,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al
15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta;
c) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 13.10.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone