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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7301 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: TA THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6033 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2024 decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 10.11.2025 tra
(cod. fisc.: , elettiva- Parte_1 CodiceFiscale_1 mente domiciliato in Roma, via di Villa Patrizi n. 13, presso lo studio dell'avv. Antonio Volanti (cod. fisc.: ), che lo rappresenta e CodiceFiscale_2 difende per procura in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
Controparte_1
-appellata contumace- e
(cod. fisc.: ), elettiva- Controparte_2 CodiceFiscale_3 mente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 132, presso lo studio dell'avv. Francesco Cigliano (cod. fisc.: ), che lo rap- CodiceFiscale_4 presenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla com- parsa di costituzione e risposta in appello;
-appellato – appellante in via incidentale e (cod. fisc.: ), e per essa la procuratrice Controparte_3 P.IVA_1
(cod. fisc. , in persona legale rap- Controparte_4 P.IVA_2 presentante pro tempore, dott. elettivamente domiciliata Controparte_5 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.:
[...]
) dell'avv. Renato Sardi (cod. fisc.: Email_1 C.F._5
), che la rappresenta e difende per procura alle liti in calce alla com-
[...] parsa di intervento;
-terza intervenuta-
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “chiedendo che venga dichiarata l'estinzione del Parte_1 giudizio con spese compensate come da accordo intercorso tra le parti”; per : “Voglia Codesta Illustrissima Corte d'Appello, Controparte_2 ogni contraria istanza, domanda, difesa ed eccezione respinta, per le ragioni sopra illustrate, riformare la sentenza n. 11884/2024, resa dal Tribunale Civile di Roma, sezione XVII specializzata in materia di impresa, Giudice relatore dott.ssa Maria Pia Lorenzo, pubblicata il 11.07.2024, non notificata e per l'ef- fetto: (…) nel merito, accogliere l'appello e revocare il decreto ingiuntivo n. 14244/2019 dell'11.07.2019, emesso nel procedimento n. r.g. 36275/2019 del Tribunale
Ordinario di Roma, in persona della dott.ssa Maria Letizia Tricoli, e, per l'ef- fetto, dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia debito del sig. Parte_2
nei confronti del alla luce dei motivi sopra esposti, ac-
[...] CP_1 cogliendo i motivi e le conclusioni seguito si ritrascrivono:
'Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: 1) in via preliminare di rito: accertare e di- chiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma per essere competente il Tribunale di Milano;
2) sempre in via preliminare di rito: accer- tare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Controparte_6 all'emissione del d.i. opposto e, per l'effetto, revocarlo;
3) concedere
[...] termine di 15 giorni per introdurre il procedimento di mediazione, vertendo la presente controversia in materia di contratti bancari;
4) nel merito: revo- care, per tutti i motivi sopra svolti, il Decreto Ingiuntivo n. 14244/2019 dell'11/07/2019, emesso nel procedimento n. R.G. 36275/2019 del Tribu- nale Ordinario di Roma, in persona della Dott.ssa Maria Letizia Tricoli, e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia debito degli odierni oppo- nenti nei confronti della NC opposta'. (…).
Con vittoria di spese legali dei due gradi giudizio”; 2 per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni Controparte_3 contraria istanza, domanda ed eccezione,
In via Preliminare: (…)
- dichiarare l'estromissione ex art. 111 c.p.c. dell'appellata ; CP_1
Nel merito in via principale:
- rigettare l'appello interposto in quanto infondato in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del grado di giudizio, oltre Iva e Cpa”.
FATTO E DIRITTO
1. La e Parte_3 Parte_1 Parte_4
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 14244/2019
[...] emesso l'11.7.2019 dal Tribunale di Roma, con cui è stato ingiunto loro – nonché ad che non ha però proposto opposizione – di Controparte_7 pagare, in solido, alla l'importo di € 1.235.515,89, oltre Controparte_1 interessi come da domanda, nei limiti del tasso soglia, e le spese del proce- dimento monitorio. Gli opponenti hanno dedotto: i) la nullità delle fideius- sioni sottoscritte da e per viola- Parte_1 Controparte_2 zione dell'art. 2 della legge n. 287/1990; ii) la violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte della nell'esecuzione dei rapporti CP_4 contrattuali per cui è causa (tanto con l'obbligata principale quanto anche con i suoi fideiussori), e segnatamente l'illiceità della condotta tenuta dall'op- posta per avere arbitrariamente proceduto alla revoca della facilitazione ac- cordata, alla risoluzione dei rapporti e al passaggio a sofferenza della posi- zione;
iii) la violazione gli artt. 1956 e 1957 c.c.; iv) l'inadempimento della NC per mancata erogazione dell'ultimo rateo del mutuo e connesso suc- cessivo frazionamento.
Si è costituita nel giudizio di opposizione la e per essa la Controparte_1 mandataria (oggi , Controparte_8 Controparte_9 che ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione proposti dagli opponenti e ha concluso per il rigetto della stessa e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3 Con sentenza n. 825/2019 del 29.11.2019 il Tribunale di Roma ha dichia- rato il fallimento della e, quindi, Pt_3 Parte_3 [...]
e hanno riassunto il giudizio con ricorso in Parte_1 Controparte_2 data 18.2.2020.
Con ordinanza del 2.7.2021 il giudice designato del Tribunale di Roma ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, quindi, ha disposto che parte opposta introducesse il procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 4.3.2010, n. 28.
La causa è stata istruita esclusivamente a mezzo deposito di documenta- zione.
Con sentenza n. 11884/2024 pubblicata l'11.7.2024 il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha così statuito: “- rigetta l'op- posizione e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n. 14244/2019 dell'11.07.2019;
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese del giudizio nella misura di € 10.180,00 per compensi professionali oltre imposte oneri e accessori come per legge”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello , che Parte_1 ha svolto sostanzialmente le medesime censure svolte anche da CP_2
con l'appello incidentale svolto nel costituirsi nel presente grado
[...] di giudizio, e sotto riportate.
Nel presente grado di giudizio non si è costituita la pure Controparte_1 ritualmente evocata in giudizio, che dunque con la presente sentenza deve essere dichiarata contumace. Ha però spiegato intervenuto la CP_3
e per essa la procuratrice che ha allegato e docu-
[...] Controparte_4 mentato la titolarità in capo alla stessa del credito per cui è causa (come si dirà diffusamente di seguito) e, quindi, ha contestato la fondatezza delle censure svolte dagli appellanti e ha concluso per il rigetto delle impugnazioni proposte.
2. Con le memorie conclusionali depositate in data 9.10.2025 l'appellante ha allegato e documentato di avere rinunziato agli atti Parte_1 del presente giudizio di appello e che tale rinunzia è stata accettata dalla quale procuratrice speciale della Per- Controparte_4 Controparte_3 tanto, tale appellante ha chiesto a questa Corte di dichiarare l'estinzione del 4 giudizio con spese compensate, come da accordo intercorso tra le parti. An- che la terza intervenuta ha concluso perché “venga dichiarata l'estinzione del giudizio con spese compensate come da accordo intercorso tra di esse limi- tatamente alla parte di lite relativa a: e [in Parte_1 CP_10 realtà, tramite la procuratrice speciale ”. Controparte_3 Controparte_4
Nel sistema processuale applicabile al presente giudizio non si rinviene un'espressa disciplina della rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione, ma al contempo: (a) l'art. 338 c.p.c. dispone come l'estinzione del procedi- mento d'appello faccia passare in giudicato la sentenza impugnata;
(b) l'art. 359 c.p.c. stabilisce come, nel giudizio di appello, si osservino, in quanto applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dunque, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua in- compatibilità con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. II, 3.8.1999 n. 8387); (c) l'art. 132 disp. att. c.p.c., a sua volta, precisa come nel procedi- mento d'appello si osservino le disposizioni di attuazione dettate per il pro- cedimento davanti al tribunale.
Con riguardo alla rimasta contumace nel presente grado Controparte_1 di giudizio, si deve osservare che, anche nel caso – qual è quello in esame – in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia formulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato all'appellato contumace, ai sensi del co. 2 dell'art. 306 c.p.c., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c. (cfr., con riguardo al convenuto, Cass. civ., Sez. I, 3.4.1995, n. 3905). Pertanto, non è necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti del presente giudizio di appello formulata dall'appellante da parte dell'appellata contumace. Parte_1
Conclusivamente, con riguardo al rapporto processuale tra CP_11
e la ma anche invero con riguardo all'appellata contu-
[...] Controparte_3 mace deve essere dichiarata l'estinzione del presente giu- Controparte_1 dizio di appello, le cui spese devono essere integralmente compensate tra le parti costituite e in quanto le stesse Parte_1 Controparte_3 hanno espressamente trovato un accordo in tale senso, come non solo di- chiarato, ma soprattutto come risulta dalle conclusioni rassegnate dalle stesse. Nessuna statuizione deve essere assunta, invece, tra l'appellante
5 e l'appellata contumace la quale non Parte_1 Controparte_1 ha svolto alcuna attività difensiva nel presente grado di giudizio.
Deve essere esaminato nel merito, quindi, esclusivamente l'appello proposto, in via incidentale, da avverso la sentenza di primo Controparte_2 grado.
3. Con il primo motivo di appello censura la sentenza Controparte_2 emessa dal Tribunale di Roma laddove ha ritenuto che la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., contenuta all'art. 6 della asserita fideiussione sottoscritta dallo stesso in data 13.1.2011, non rientrasse nelle ipotesi di nullità per l'utilizzo da parte della NC opposta delle clausole A.B.I. sanzionate dalla
NC d'AL con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 in quanto inserita non in una fideiussione omnibus, ma in una fideiussione “specifica”, vale a dire prestata a garanzia del contratto di mutuo ipotecario stipulato con la stessa dall'obbligata in via principale. In particolare, l'odierno appel- CP_4 lante non contesta le conclusioni a cui giunge il giudice di primo grado, ma deduce che, “pur sulla base di una ricostruzione corretta della questione, fatto salvo quanto segue a proposito della riferibilità alla sola fideiussione con clausola omnibus invece che anche alle fideiussioni cd 'specifiche'”.
Con il secondo motivo di appello censura la sentenza Controparte_2 di primo grado laddove il giudice di prime cure non ha tenuto conto che,
“anche a voler considerare la fideiussione per cui è causa diversa e distinta dalla fideiussione con clausola omnibus, le relative clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 sono, comunque, nulle”. In particolare, l'appellante deduce che “il
Tribunale non ha tenuto conto della recente (ma comunque precedente al de- posito della sentenza appellata) giurisprudenza che, in casi simili, ha ritenuto esistente un uso uniforme dello schema di fideiussione (anche “specifica”) ri- comprendente le tre note clausole dello schema ABI (da ultimo v. Trib. Milano, 03.10.2023, n. 13748, in https://www.dirittodelrisparmio.it/, all. 3.3; Trib.
Prato, 16.01.2021, n. 28, in https://www.ilcaso.it/, all. 3.4; Trib. Matera, 06.07.2020, ivi, all.
3.5 oltre alle due sentenze “gemelle” del Trib. Velletri già citate in precedenza)”, laddove “Tali pronunce dimostrano come esista un uso uniforme di un identico schema negoziale ABI anche per le fideiussioni 'spe- cifiche'. O meglio ciò dimostra che lo schema negoziale delle fideiussioni con
6 o senza clausola omnibus è identico, addirittura nella numerazione delle clau- sole inserite nel testo”.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto stretta- mente connessi tra loro, e non meritano accoglimento.
3.1. Il provvedimento n. 55/2005 del 2.5.2005, con cui la NC d'AL, nella sua veste di Autorità garante della concorrenza tra istituti di credito ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge 10.10.1990, n. 287, ha dichiarato il contrasto con l'art. 2, co. 2 lett. a), di tale legge - a mente del quale “sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'in- terno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” - di tre clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate Pt_5 ha riguardato espressamente il tipo della fideiussione omnibus. Più in detta- glio, lo schema esaminato dalla NC d'AL era costituito da tredici articoli, ma la violazione della disciplina anticoncorrenziale è stata ritenuta con ri- guardo alla c.d. "clausola di reviviscenza" della fideiussione (art. 2: “il fideius- sore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fos- sero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), alla c.d. “clausola sopravvivenza” (art. 8:
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e alla clausola di deroga agli ordinari effetti conseguenti alla sca- denza dell'obbligazione principale stabiliti dall'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante en- tro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”).
In più passaggi del provvedimento sanzionatorio suddetto, la NC d'AL tratteggia le significative difformità che, in punto di ricadute e utilità econo- mica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, evidenziando la maggiore efficienza economica di quella “specifica” rispetto a quella omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali della prima. E, soprattutto, ritiene che -
7 come si legge al punto 78 del provvedimento (dove, significativamente, si avverte che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole”) - il portato anticoncorrenziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, così dedotto dall'odierno appellante, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema omnibus, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri.
In altri termini, e anche in estrema sintesi, quello che la NC d'AL ha ritenuto con il provvedimento sanzionatorio n. 55/2005 è che l'adozione delle tre clausole sopra riportate per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui tali tre clausole mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. Diversamente, le singole deroghe di cui al provvedimento in sé considerate non co- Pt_5 stituiscono clausole abusive o vessatorie (cfr., in relazione alla derogabilità dell'art. 1957, Cass. civ., Sez. VI-1, 4.12.2017, n. 28943; Cass., Sez. VI-1,
24.9.2013, n. 21867; Cass. civ., Sez. III, 18.4.2007, n. 9245).
3.2. Come ha evidenziato sempre il provvedimento della NC d'AL (v. sempre punto 78), l'illiceità delle clausole sopra indicate non concerne le clausole in sé, ma il fatto che, essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possono ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”.
In buona sostanza, ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione om- nibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche a uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia.
La non applicabilità di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la pronuncia invocata da parte appellante (Cass. civ., SS.UU., 30.12.2021, n. 41994) alla fideiussione specifica dipende, allora, dal fatto che – non solo – la violazione della disciplina nazionale in materia di concor- renza è stata ritenuta sussistente dalla NC d'AL con riguardo alle sole
8 fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.8.2024, n. 21841; Cass. civ., Sez. I, ord. 16.10.2024, n. 26847). Con ri- guardo alle fideiussioni specifiche non vi è stato alcun accertamento, non oggetto dell'istruttoria condotta all'esito della quale è stato assunto il prov- vedimento n. 55 del 2.5.2005, ma anzi la stessa Autorità ha evidenziato come le valutazioni compiute in ordine alla sussistenza dell'illecito anticon- correnziale afferiscano esclusivamente alla fideiussione omnibus, e non anche a quella specifica, stanti le differenze delle stesse anche sotto il profilo della funzione di garanzia stessa per le banche.
Come ha inoltre osservato la Suprema Corte, la lettura restrittiva della por- tata del provvedimento n. 55 emesso dalla NC d'AL il 2.5.2005 trova conforto anche nella disciplina introdotta con il d.lgs. 19.1.2017, n. 3, con cui si data attuazione sul piano interno alla direttiva 104/2014/UE (c.d. “pri- vate enforcement”). L'art. 7, co. 2, di tale decreto, nel dare seguito a un prin- cipio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento an- ticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, precisa che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territo- riale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.8.2024, n.
21841).
4. Con il terzo motivo di appello censura la sentenza Controparte_2 di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che la previsione di cui all'art. 5 della fideiussione da questi prestata esonerasse la
NC dal dover richiedere e ottenere la “speciale autorizzazione” del fideius- sore che l'art. 1956 c.c. esige dal creditore che abbia “fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”. In parti- colare, l'appellante deduce che l'art. 1956 c.c., da un lato, e l'art. 5 della fideiussione sottoscritta dallo stesso in data 13.1.2011, dall'altro, operano su piani diversi.
Con il quarto motivo di appello censura la sentenza Controparte_2 emessa dal Tribunale di Roma nella parte in cui ha ritenuto che la mancata comunicazione della risoluzione del contratto di mutuo allo stesso fosse
9 irrilevante e, quindi, non costituisse violazione dei principi di buona fede e correttezza perché quest'ultimo, come gli altri fideiussori, erano soci della e, quindi, “con un errato sillogismo”, che gli Parte_3 stessi fossero – come afferma il Tribunale di Roma – “perfettamente a cono- scenza dell'andamento societario”. In particolare, la comunicazione indiriz- zata a non risulterebbe recapitata, mentre “Il Controparte_2 CP_1
, in osservanza del principio di buona fede e correttezza, avrebbe dovuto
[...] assicurarsi che la comunicazione inviata ai fideiussori fosse trasmessa ad un indirizzo corretto”.
I due motivi di appello sopra riportati possono essere esaminati congiunta- mente, in quanto connessi tra loro;
e, seppure la censura svolta con il primo motivo di appello sia fondata, non si può ritenere che la creditrice sia deca- duta dalla garanzia fideiussoria azionata nei confronti di Parte_6
.
[...]
4.1. L'art. 5 della fideiussione sottoscritta dall'odierno appellante in data
13.1.2011, richiamata dal giudice di primo grado per ritenere che le parti hanno derogato all'art. 1956 c.c., dispone che “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore ed, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la NC”. Parte appellante evidenzia come la Suprema Corte abbia ritenuto che “una clausola contrattuale che impone al fideiussore di informarsi auto- nomamente sulla situazione patrimoniale del debitore non è idonea a dero- gare l'art. 1956 c.c. L'obbligo di informazione previsto dal contratto non esclude il necessario ottenimento da parte del creditore di una specifica au- torizzazione dal fideiussore per la concessione di ulteriore credito” (così Cass. civ., Sez. III, ord. 24.7.2024, n. 20665).
È vero che – come deduce parte appellante in via incidentale – l'art. 1956 c.c. non può ritenersi derogato dall'art. 5 della fideiussione sottoscritta da il 13.1.2011. Al contempo, però, nella fideiussione Controparte_2 per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato
10 timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 24.11.2022, n. 34685).
Nel caso in esame, invece, neanche ha allegato – an- Controparte_2 cora prima che provato – che la fosse consapevole di un Controparte_1 peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligata principale, la al momento dell'atto di proroga del Parte_3
16.6.2016 e dei successivi atti di quietanza del 28.10.2016 e del 25.11.2016 (v. docc. nn. 9, 10 e 11 del fascicolo di parte monitorio).
4.2. Con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., come nel proporre appello incidentale, l'odierno appellante si limita a de- durre che “la circostanza che il sig. fosse socio e, Controparte_2 quindi, si presume, fosse a conoscenza dell'andamento societario, è irrilevante ai fini dell'osservanza dell'obbligo da parte della NC”. Peraltro, anche se la banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanzia- menti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di cor- rettezza e di buona fede contrattuale;
la mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la co- noscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è co- mune o può presumersi tale (cfr., proprio in ragione del fatto che il fideius- sore era anche socio della società garantita, Cass. civ., Sez. III, ord. 17.7.2023, n. 20713; Cass. civ., Sez. I, 21.2.2006, n. 3761).
Più nello specifico, la Suprema Corte ha ritenuto che, nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garan- zia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non
è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative pro- prie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approva- zione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione eco- nomica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sosti- tutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice (cfr. Cass. civ., Sez.
11 III, ord. 17.6.2024, n. 16822). Ne consegue che, anche qualora l'amministra- tore unico della dott. avesse Parte_3 Persona_1 riferito “all'assemblea in modo incompleto e cioè senza preventivamente for- nire completa informativa a tutti i soci per consentire un'espressione del voto consapevole” - come ha dedotto invero l'altro fideiussore appellante,
[...]
-, il socio avrebbe potuto esercitare i poteri previsti dall'art. Parte_7
2476, co. 2, c.c., in ragione del tipo sociale della debitrice principale, e quindi acquisire ogni necessaria informazione in ordine alla situazione finanziaria della stessa.
Peraltro, neanche assume rilevanza che , socio dap- Controparte_2 prima al 34%, dal 2016 – quindi, quando sono stati posti concessi i finan- ziamenti non rimborsati dall'obbligata principale – fosse passato a una quota di capitale del 3,40%: infatti, la disposizione codicistica sopra richiamata, nel prevedere il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limi- tata, non àncora il diritto di informazione del socio in questione alla parteci- pazione dello stesso al capitale. Ne consegue che, anche una volta ridotta la propria partecipazione al capitale della Parte_3
l'odierno appellante avrebbe avuto la concreta possibilità di conoscere la situazione economica, sicché la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla NC creditrice.
5. Il rigetto dei motivi di appello che precedono assorbe l'esame del quinto motivo, con cui deduce che dalla nullità della clausola Controparte_2 di cui all'art. 6 della fideiussione, la quale deroga espressamente l'art. 1957 c.c., derivi che lo stesso non sarebbe più obbligato quale garante della in quanto la ha promosso Parte_3 Controparte_1 azioni nei confronti del debitore principale ben oltre i sei mesi previsti dalla norma. Una volta esclusa la nullità della previsione di deroga alla suddetta disposizione codicistica, prevista dalla disposizione contrattuale sopra indi- cata, non è possibile ritenere che l'odierno appellante sia liberato dall'obbli- gazione fideiussoria.
Resta assorbita, pertanto, anche la censura alla decisione di primo grado laddove ha ritenuto che la domanda di ammissione al passivo proposta dalla abbia interrotto la prescrizione anche nei confronti del fideiussore del CP_4 fallito. Parte appellante deduce che “La domanda di ammissione al passivo
12 del fallimento della Gruppo A&C, dichiarato in data 29.11.2019, è stata pro- posta, peraltro, non dalla ma dalla Controparte_12 Controparte_8 in data 10.03.2020 e quindi da soggetto diverso. In ogni caso, il termine
[...] di sei mesi, in entrambi i casi (ricorso per decreto ingiuntivo e domanda di ammissione al passivo), era già inutilmente decorso a partire dal 19.10.2018, determinando la decadenza della NC dal diritto di agire nei confronti del sig. , così come nei confronti degli altri fideiussori, non Controparte_2 corrispondendo al vero, come afferma il Tribunale, che la domanda di ammis- sione allo stato passivo del fallimento della Gruppo A&C abbia interrotto la prescrizione (rectius, abbia impedito la decadenza)”.
6. Sempre con il quinto motivo di appello deduce che Controparte_2 la nullità della fideiussione “è comunque immanente al carattere vessatorio delle disposizioni nella medesima contenute con riferimento alla violazione degli artt. 1955, 1956 e 1975 c.c., che prescindono dalla sovrastante natura restrittiva della concorrenza, involgendo al contrario la mera struttura nego- ziale e la violazione del sinallagma contrattuale co pregiudizio della sfera giuridica della persona fisica /consumatore, in questo caso del Sig. CP_2
. In particolare, l'appellante osserva come la natura vessatoria
[...] della deroga all'art. 1957 c.c. sia stata riconosciuta dalla Suprema Corte di Cassazione “che con sentenza del 28 settembre 2023, n. 27558 ha accolto il correlativo motivo di impugnazione, deducendo la «violazione del n. 18) dell'art. 1469 bis c.c. per il quale si presumono vessatorie le clausole che sanciscono a carico del consumatore decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, all'alle- gazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi»”.
Il motivo deve essere disatteso.
6.1. Non ignora questo giudicante che, secondo un isolato precedente della
Suprema Corte, “nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi succes- sivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la può agire non solo verso l'obbligato prin- CP_4 cipale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione acces- soria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita NC”, ha ritenuto che “Una siffatta clausola si appalesa
13 allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una di- sciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente ri- fluita nel Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) ( v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n.
13890)” (così Cass. civ., Sez. III, ord. 28.9.2023, n. 27558).
La stessa decisione del Supremo Collegio ha ritenuto che la disciplina delle clausole abusive, dettata a tutela del consumatore, “si affianca a quella -altra e diversa ma concorrente- ex artt. 1341, 2° co., 1342 c.c. in tema di clausole onerose nelle condizioni generali di contratto, relativa a contratti unilateral- mente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (v. Cass., 15/10/2019, n.
25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802).
La disciplina di tutela del consumatore posta dal d.lgs. n. 206 del 2005 - c.d. Codice del consumo- (e già agli artt. 1469-bis e segg. c.c.), che può invero riguardare anche il singolo rapporto, è funzionalmente volta a tutelare il con- sumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del conte- nuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di espli- care la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto. Con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'im- posizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262).
Evidente è pertanto come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti
(artt. 1341, 2° co., 1342 c.c.) sia in occasione della stipulazione di un singolo
14 contratto redatto per uno specifico affare, mediante l'unilaterale predisposi- zione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore.
La lesione dell'autonomia privata del consumatore, riguardata sotto il se- gnalato particolare aspetto della libertà di determinazione del contenuto dell'accordo, fonda allora sia nell'una che nell'altra ipotesi l'applicazione della disciplina di protezione in argomento (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802)” (così Cass. civ., Sez. III, ord. 28.9.2023, n. 27558).
6.2. Di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha sconfessato tale precedente arresto, confermando il proprio orientamento precedente e consolidato orientamento, segnatamente affermando che “La doglianza sulla mancata specifica approvazione della rinuncia alla decadenza non considera che la clausola in esame non è considerata vessatoria (Cass. n. 2034/1974 e Cass. n. 9245/2007)”(così Cass. civ., Sez. I, ord. 17.2.2025, n. 3989; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, ord. 4.12.2017, n. 28943; Cass. civ., Sez. I, ord. 24.9.2013, n. 21867; Cass. civ., Sez. III, 18.4.2007, n. 9245).
Il giudice di legittimità, nel recente arresto sopra richiamato, ha aggiunto, poi, che “in caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria
è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompa- gnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del con- tratto (Cass. n. 4126/2024 e precedenti conformi)”.
Nel caso in esame ha specificamente approvato, con Controparte_2 la c.d. doppia sottoscrizione, anche la previsione di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione sottoscritto in data 13.1.2011. Peraltro, il modulo utilizzato dalla non si limita a richiamare numericamente la clausola Controparte_1 di deroga all'art. 1957 c.c., ma reca anche l'indicazione del contento della stessa, e precisamente “dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.” (v. doc. n. 12 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
7. Con il sesto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere disatteso l'eccezione di difetto di competenza per territorio del Tribu- nale di Roma sollevata da , deducendo come per lo Controparte_2
15 stesso fosse competente il Tribunale di Tivoli, in applicazione del Foro del consumatore.
Il motivo non è fondato.
All'art. 16 dell'atto di fideiussione del 13.1.2011 si prevede che “Per qua- lunque controversia il Foro elettivo per chiamare in giudizio la è quello CP_4 dell'Autorità Giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la filiale e/o sede cen- trale della , mentre quest'ultima potrà chiamare in giudizio le altre parti, CP_4
a propria insindacabile scelta, sia dinanzi al suddetto Foro, sia dinanzi al Foro di Milano”. Nel caso in esame, tuttavia, non è possibile ritenere che CP_2
fosse un consumatore e, quindi, lo stesso non può invocare il
[...] foro del consumatore con riguardo al contenzioso che lo vede contrapposto alla NC garantita.
Con riguardo al riconoscimento della qualifica di “consumatore” alla persona fisica che si sia indebitata per avere prestato garanzia a favore di una società commerciale, dopo un iniziale orientamento della giurisprudenza di legitti- mità contrario sul presupposto che “è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell'appli- cabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore (…), attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.11.2011, n. 25212; Cass. civ., Sez. I, 9.8.2016, n. 16827), quello attuale ritiene come il giudice debba determi- nare se una persona fisica abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale nell'ambito della sua attività professionale, e quindi non quale consumatore, o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima, o una parte- cipazione non trascurabile al suo capitale sociale, ovvero se abbia agito per scopi di natura privata, con il corollario che solo in tale ultimo caso gli può essere riconosciuta la qualifica di “consumatore” (cfr. Cass. civ., SS.UU., ord.
27.2.2023, n. 5868; Cass. civ., Sez VI-1, ord. 24.1.2020, n. 1666; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 16.1.2020, n. 742; Cass. civ., Sez. III, ord. 13.12.2018, n.
32225). Con tale più recente orientamento, la giurisprudenza di legittimità si è conformata alla giurisprudenza della C.G.U.E., la quale dapprima ha rico- nosciuto l'applicabilità della Direttiva del Consiglio CEE n. 93/13 (concer- nente le clausole abusive nei contratti stipulati con il consumatore) al
16 contratto di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha assunto nei confronti della banca, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di na- tura funzionale con la società garantita (cfr. C.G.U.E. 19.11.2005, causa C- 74/15 Tarcau
contro
NC Comercialà Intesa Sanpaolo Romania SA); e, suc- cessivamente, ha statuito che la nozione di “consumatore” contenuta nell'art. 2, lett. b), della Direttiva n. 93/13 ha carattere oggettivo e deve essere va- lutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una pro- fessione (cfr. sentenza , C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21). CP_13
Pertanto, anche la detenzione di una partecipazione non trascurabile al ca- pitale della società la cui obbligazione ha garantito esclude che il fideiussore possa essere qualificato “consumatore”, ancorché non ne fosse amministra- tore, in assenza di prove idonee ad escludere il collegamento tra la fideius- sione e lo svolgimento dell'attività professionale (cfr. Cass. n. 32225/2018, cit.).
Come si è detto sopra, al momento in cui ha prestato la propria garanzia in favore della fallita Pt_3 Pt_3 Parte_3 Controparte_2 deteneva una quota del 34%, e quindi sicuramente una partecipazione non trascurabile al capitale della società le cui obbligazioni sono state garantite.
Ne consegue che non è possibile ritenere che l'odierno appellante rivestisse la qualità di consumatore al momento in cui ha sottoscritto il contratto in ragione del quale il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente la com- petenza del Tribunale di Roma (e quella per materia della Sezione Specializ- zata in Materia di Impresa di tale Ufficio giudiziario), disattendendo quindi l'eccezione di incompetenza sollevata da . Controparte_2
8. Con il settimo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere pronunciato sulla domanda di accertamento della nullità della fi- deiussione sottoscritta da per difetto degli elementi Controparte_2 essenziali di tale contratto. In particolare, si deduce che “l'assoluta difformità delle date tra l'asserita fideiussione e l'asserito contratto di finanziamento, considerato che la prima recherebbe una data in gennaio 2011 mentre il fi- nanziamento a giugno 2011”, laddove “la fideiussione non costituisce
17 fattispecie negoziale a 'formazione progressiva' come risulterebbe dedurre la stessa NC”. E nello svolgere l'ottavo motivo di appello si deduce che, nel contratto di fideiussione in data 13.1.2011, “si fa generico riferimento a 'mu- tuo ipotecario', cosa ben diversa, dal punto di vista negoziale, dal 'mutuo edilizio' di cui agli artt. 38 e ss del TUB, sottoscritto, invece, a giugno 2011, con conseguente difetto di ogni collegamento tra l'asserita fideiussione fatta valere e del mutuo edilizio ex art. 38 TUB per il quale la NC agisce”.
Con l'ottavo motivo di appello censura la sentenza di Controparte_2 primo grado laddove ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dello schema di conclusione del contratto previsto dall'art. 1326 c.c. L'appellante deduce, nello specifico, che “è evidente che, nel caso di spe- cie, nessun 'contratto di fideiussione' avuto Parte_8
circostanza 'l'asserito' consenso del creditore sarebbe av- Parte_9 venuta tramite una 'fattispecie a formazione progressiva', e peraltro con rife- rimento ad un oggetto contrattuale difforme da quello oggetto della asserita fideiussione in cui si fa riferimento non già a mutuo fondiario ex art. 38 TUB, bensì a mutuo ipotecario”.
I due motivi di appello sopra riportati possono essere esaminati congiunta- mente, in quanto connessi tra loro e in parte sovrapponibili, e non meritano accoglimento.
8.1. Nessuna disposizione richiede per la fideiussione, anche per quella spe- cifica, una contestualità con il sorgere del rapporto da cui nascono le obbli- gazioni garantite. È ben possibile, dunque, che la fideiussione venga prestata anche a distanza di tempo da quando l'obbligato principale contragga la propria obbligazione (nel caso di specie, quella di restituzione delle somme mutuate con la , senza che questo deter- Controparte_14 mini alcun vizio, e tanto meno di nullità, della fideiussione sottoscritta a di- stanza di tempo.
Nel caso in esame, poi, la circostanza per cui la garanzia specifica sia stata prestata, in data 13.1.2011, con riguardo a un rapporto obbligatorio non ancora sorto in capo all'obbligata principale e alla garantita – il contratto di mutuo è stato stipulato in data 17.6.2011con atto a rogito del notaio in Roma dott. (rep. n. 131061; racc. n. 39930) – si può age- Persona_2 volmente spiegare con l'essere la garanzia di tutti i soci un presupposto da
18 sottoporre al vaglio dell'organo deliberante della NC perché decidesse di erogare alla il mutuo in questione. Questo Parte_3 ha determinato che l'obbligazione di garanzia, presupposto per l'erogazione del finanziamento, fosse rilasciata prima dello stesso.
In buona sostanza, nel caso in esame è stata prestata una fideiussione a garanzia di un'obbligazione ancora non assunta, ma pur sempre specifica, ossia prestata a garanzia di quella determinata obbligazione che sarebbe stata assunta dalla società obbligata principale, e non di qualunque obbliga- zione futura assunta dalla stessa e fino alla concorrenza di un importo, che viene espressamente indicato essere quello che sarebbe stato mutuato dalla
Controparte_14
Anche il riferimento nella fideiussione sottoscritta dall'odierno appellante a un “mutuo ipotecario”, e non più specificamente a un mutuo fondiario di cui all'art. 38 T.U.B., costituisce – a tutto voler concedere – un'imprecisione della garanzia specifica prestata, e non certo un vizio di nullità del contratto sot- toscritto dall'odierno appellante in data 13.1.2011. In particolare, il riferi- mento contenuto nel contratto di fideiussione all'obbligata principale (la e all'importo di tale mutuo (€ Parte_3
1.300.000,00), nonché alle modalità di rimborso previste per lo stesso (in 60 rate semestrali dalla data dell'erogazione), consentono di riferire esatta- mente e chiaramente la garanzia prestata da in data Controparte_2
13.1.2011 all'obbligazione assunta dalla società di cui era socio con la allora Banco Popolare di Milano s.c.a.r.l.
8.2. Neanche risulta fondata l'eccezione di mancata costituzione del rap- porto contrattuale di garanzia con , e quindi di inesi- Controparte_2 stenza del titolo sulla scorta del quale la ha agito in sede Controparte_1 monitoria nei suoi confronti, in quanto quest'ultima non avrebbe comunicato al proponente l'accettazione della sua proposta.
La fideiussione è un contratto unilaterale in quanto l'obbligazione principale sorge a carico del fideiussore (che si impegna a garantire l'obbligazione al- trui) senza che sia richiesta l'accettazione espressa del debitore principale, che è estraneo a questo contratto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.9.2016, n. 19270). La sua validità e la sua efficacia non dipendono dalla conoscenza o dalla partecipazione del debitore, anche se può essere richiesta
19 l'accettazione del creditore, che però, secondo l'art. 1333 c.c., non è neces- saria ma è sufficiente che non ci sia un suo rifiuto (cfr. Cass. civ., Sez. I,
15.10.2012, n. 17641).
Nel caso in esame non è intervenuto alcun rifiuto da parte della NC ga- rantita, anzi questa ha indirizzato al fideiussore le comunicazioni relative alla decadenza dal beneficio del termine da parte dell'obbligata principale, come si è detto sopra (anche se nega la ricezione della Controparte_2 stessa).
9. deduce, poi, che il giudice di primo grado non Controparte_2 avrebbe considerato che “Ulteriore profilo di illegittimità della condotta della NC (…) sussiste anche con riguardo alla mancata comunicazione alla So- cietà della risoluzione dei rapporti e del passaggio a sofferenza della posi- zione”. Anche se poi, a ben considerare, non vengono dedotti motivi di ille- gittimità del recesso operato dalla ma piuttosto che “Come Controparte_1
(…) emerge ancora dalla documentazione allegata sub 13 da controparte, la asserita comunicazione dell'8.11.2018 non è stata recapitata alla Società”.
È di tutta evidenza come il recesso dell'istituto di credito dal rapporto, e quindi la legittimità di tale attività, costituisca un antecedente rispetto alla comunicazione al fideiussore dello stesso. La circostanza per cui la comuni- cazione non sarebbe stata recapitata a , a cui è stata Controparte_2 comunque indirizzata, non è idonea ad incidere sulla liceità della condotta della CP_4
Inoltre, con il nono motivo di appello si censura la sentenza di primo grado deducendo come il Tribunale di Roma avrebbe disatteso il motivo di opposi- zione svolto da con cui ha dedotto che il Controparte_2 CP_1 avrebbe agito in assenza di buona fede ai in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1832 c.c. e 119 T.U.B., secondo i quali la banca è tenuta a trasmettere, con una determinata periodicità, gli estratti conto al cliente.
Fermo restando, invero in via assorbente, che una condotta contraria a buona fede della non determinerebbe la nullità del contratto nella cui esecu- CP_4 zione sia stata posta in essere tale condotta, una specifica condotta della banca contraria a buona fede, come in genere la violazione di tale canone
(cfr. Cass. civ., S.U., 25.11.2008, n. 28056; Cass. civ., Sez. III, 10.11.2010, n. 22819; Cass. civ., Sez. III, 2.4.2021, n. 9200), qualora accertata, potrebbe
20 far sorgere semmai il diritto del cliente al risarcimento del danno. Di contro, nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., l'odierno appellante non ha do- mandato il risarcimento del danno conseguente alla condotta contraria a buona fede asseritamente posta in essere dalla e neanche Controparte_1 ha eccepito in compensazione un proprio credito risarcitorio, a fronte della violazione del canone di buona fede, con quello azionato in sede monitoria dalla CP_4
E ciò fermo restando che l'odierno appellante avrebbe dovuto allegare e pro- vare quale sia stato il danno patito a seguito della condotta illecita della sua controparte contrattuale.
10. deduce, ancora, l'inadempimento della Controparte_2 CP_1 al contratto di mutuo. In particolare, deduce che la appellata non
[...] CP_4 ha dato prova degli importi asseritamente erogati con i quattro versamenti pregressi alle due quietanze in atti e che, ad ogni modo, l'erogazione della somma di € 170.000,00 (come da quietanza del 28.10.2016) e di €
175.000,00 (come da quietanza del 25.11.2016) mediante accreditamento sul conto corrente n. 514 non avrebbe determinato l'immediata disponibilità giuridica delle suddette somma alla mutuataria, con la conseguenza che non può ritenersi integrata la traditio e, quindi, provata la sussistenza di un cre- dito “certo, liquido ed esigibile”.
Come emerge dalla stessa esposizione della censura sopra esposta,
[...]
invero non nega l'avvenuta erogazione delle somme, di cui CP_15 peraltro vi è confessione della debitrice con le quietanze, in quanto ammette che le stesse sono state accreditate sul conto corrente n. 514 intestato alla società obbligata principale. Le ulteriori comunicazioni effettuate dalla alla NC, ed elencate nell'atto di citazione Parte_3 in opposizione a decreto ingiuntivo (riportate nell'atto di citazione in ap- pello), si riferiscono al frazionamento di un ulteriore mutuo richiesto e non concesso per l'evidente (a quel momento) stato di dissesto della società de- bitrice.
11. Parte appellante deduce, infine, che il giudice di primo grado non avrebbe pronunciato sull'eccezione di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa antiusura, e segnatamente che “La ha omesso di CP_4
21 considerare al fine della determinazione del tasso soglia la commissione di massimo scoperto, gli oneri e spese legati al conto corrente ed il tasso di mora”.
Di contro, il Tribunale di Roma ha ampiamente esaminato l'eccezione, come emerge dai paragrafi nn. 49, 50 e 51 della sentenza impugnata, motivata- mente disattendendola. In particolare, le motivazioni della decisione appel- lata hanno assorbito tutte le ulteriori elucubrazioni relative a dedotte “gravi ipotesi di sproporzione tra il vantaggio conseguito dalla banca e la presta- zione di denaro concesso”.
Soprattutto, se è vero che ai fini del superamento del tasso soglia di usura nel T.E.G. devono essere incluse commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese - escluse solo quelle per imposte e tasse - che siano collegate alla erogazione del credito e della cui effettiva corresponsione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.7.2025, n. 21831; Cass. civ., Sez. II, ord. 24.10.2023, n. 29501), “il debitore (…) ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale” (così Cass. civ., SS.UU., 19.9.2020, n. 19597). Anche di recente la Suprema Corte ha statuito che, nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimo- strare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in con- creto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferi- mento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11.10.2024, n. 26525).
Nel caso in esame, invece, l'appellante non ha dedotto quale sia la clausola del contratto di mutuo che prevede l'applicazione di interessi di mora e per- ché quelli in concreto applicati, in applicazione di tale disposizione contrat- tuale, sarebbero usurari.
12. Nello svolgere l'ottavo motivo di appello (di cui si è detto sopra)
[...]
deduce, poi, che “qualora il contratto sia sottoscritto solo dal CP_15 fideiussore, tale negozio non può qualificarsi come contratto, mancando la
22 prova del raggiunto accordo tra le parti, elemento necessario per la conclu- sione del contratto stesso ex art. 1325 c.c., come avvenuto nel caso di specie in cui è assolutamente carente la sottoscrizione della NC (cfr. all. 12 del ricorso monitorio)”.
Anche tale deduzione di nullità è priva di pregio.
Come ha osservato la Suprema Corte, in materia di contratti bancari l'omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, co. 3, T.U.B. Il requisito della firma, infatti, deve essere inteso in senso strut- turale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia cono- scenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comporta- menti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 6.9.2019, n. 22385; Cass. civ., Sez. I, ord. 18.6.2018, n. 16070; Cass. civ., S.U., 16.1.2018, n.
898).
13. Con il decimo motivo di appello censura la deci- Controparte_2 sione assunta dal Tribunale di Roma per avere disatteso l'eccezione di im- procedibilità della domanda proposta in sede monitoria dalla per il CP_4 mancato esperimento della procedura di mediazione. In particolare, l'appel- lante rileva che “l'asserito procuratore sostanziale della NC Avv. Maccioc- chi in sede di mediazione era sprovvisto di procura, che non è stato in grado di produrre, precludendo all'odierno opponente ogni controllo, come peraltro risulta dalla circostanza che la stessa procura nemmeno è stata allegata al verbale di mediazione (doc.13 di nuovo procuratore del 26.10.2021)”; e che
“La non ha potuto documentare la regolare “costituzione” del suo CP_4 procuratore sostanziale, avendo omesso di produrre procura specifica in ter- mini, come risulta dallo stesso verbale di mediazione in cui la procura stessa non è allegata. D'altronde il mero generico richiamo alla asserita procura risulta 'tamquam non esset' e non supera l'insanabile nullità della procedura di mediazione per fatto imputabile della In tale contesto il Tribunale CP_4 di Roma, impregiudicato quanto dedotto circa la grave condotta sostanziale della nel corso del rapporto, ben avrebbe potuto dichiarare l'inammis- CP_4 sibilità del decreto ingiuntivo (…)”.
23 Il motivo non è fondato.
dichiara che “Nel corso del giudizio è stato (…) evi- Controparte_2 denziata l'improcedibilità della domanda di parte avversa alla luce delle irri- tuali modalità di svolgimento della mediazione obbligatoria come già eviden- ziato in sede di comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 26.10.2021”.
In verità, in data 27.10.2021 risulta introdotto un sub procedimento ai sensi dell'art. 700 c.p.c.
Nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., l'odierno appellante ha formu- lato istanza di concessione di un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, rientrando la causa in quelle di cui all'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 28/2010. E dopo l'espletamento del procedimento di media- zione - che il giudice ha espressamente disposto venisse introdotta da “parte opposta (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19596 del 18/09/2020)” -, e quindi con le note di trattazione scritta depositate il 9.11.2021 per l'udienza cartolare del 18.11.2021, “L'Avv. Francesco Cigliano, procuratore processuale del Sig.
si riporta integralmente all'atto di opposizione a de- Controparte_2 creto ingiuntivo insistendo nella revoca della provvisoria esecuzione, anche alla luce dell'istanza già depositata datata 9.7.2021” e ha chiesto la conces- sione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
In altri termini, l'odierno appellante non ha tempestivamente eccepito l'im- procedibilità della domanda di condanna proposta in sede monitoria dalla laddove l'art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 28/2010 dispone, al Controparte_1 secondo periodo, che “L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”. Nel caso di specie, poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la mediazione deve essere disposta dal giudice a seguito dell'udienza di trat- tazione in cui assume i provvedimenti sulla provvisoria esecutività del de- creto opposto, si deve ritenere che l'eccezione di parte (o il rilievo d'ufficio) dell'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedi- mento di mediazione debba essere sollevata alla prima udienza di trattazione successiva all'assegnazione del termine per introdurre la stessa. Ciò significa che, nel caso in esame, doveva essere sollevata all'udienza del 19.11.2021.
24 14. Con l'undicesimo motivo di appello censura la sen- Controparte_2 tenza di primo grado per avere il Tribunale di Roma disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione della e segnatamente laddove il Controparte_1 giudice di prime cure ha ritenuto – richiamando la propria precedente ordi- nanza in data 2.7.2021 – che “la successione di fusioni che hanno portato alla costituzione del nuovo soggetto giuridico denominato Controparte_6 sono stati depositati e risultano valide giustificazioni riguardo alla
[...] legittimazione attiva della parte opponente nel presente giudizio”. In partico- lare, l'appellante deduce che “La NC opposta (…) non ha prodotto né gli atti 'negoziali' da cui risulterebbe 'specificamente' la cessione dell'asserito credito con riferimento alla specifica posizione vantata”.
Il motivo non è fondato.
14.1. “In caso di contestazione, (…) spetta (…) al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giac- ché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (così Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116). Nel caso in esame, però, la nel chiedere l'ingiunzione di pagamento nei confronti Controparte_1 della e dei suoi fideiussori, e quindi ben Parte_3 prima che avvenisse la contestazione della titolarità del rapporto in capo alla stessa da parte dell'opponente (odierno appellante), ha provato di essere la titolare del credito nei confronti di . Controparte_2
Infatti, la già nell'introdurre il procedimento monitorio, ha Controparte_1 allegato e documentato che:
- la con sede legale in Milano, Piazza Fi- Controparte_14 lippo Meda n. 4, con atto a rogito del notaio di Milano del Persona_3
13.12.2016 (rep. n. 13500; racc. n. 7086), ha conferito il ramo d'azienda alla con sede legale in Piazza Controparte_16 CP_16
Martiri di Belfiore n. 7, che assumeva la denominazione di NC Popolare di Milano s.p.a. (v. doc. n. 19 del fascicolo di parte del fascicolo monitorio);
- con atto di fusione a rogito del notaio di Milano in data Persona_4
13.12.2016 (rep. n. 13501; racc. n. 7087) la e la Controparte_17 si sono fuse costituendo il nuovo Controparte_18
25 soggetto giuridico denominato con effetti giuridici decor- Controparte_1 renti dal 1°.1.2017 (v. doc. n. 20 del fascicolo di parte del fascicolo monito- rio);
- con atto di fusione a rogito del notaio di Milano in data Persona_4
15.11.2018 (rep. n. 14671; racc. n. 7783) la NC Popolare di Milano s.p.a. è stata fusa per incorporazione nel con effetti giuridici Controparte_1 decorrenti dal 26.11.2018 (v. doc. n. 21 del fascicolo di parte del fascicolo monitorio).
Con riguardo alla titolarità in capo alla ricorrente (e poi opposta, nonché odierna appellata) del credito azionato in sede monitoria Controparte_1 non viene in rilievo, dunque, l'art. 1264 c.c. poiché non si è trattato di ces- sione del credito stesso, bensì di successione nel lato attivo del rapporto in questione a seguito dapprima di cessione di ramo d'azienda, e con lo stesso dunque del contratto, e quindi per successione a titolo universale realizzata con la fusione.
14.2. L'appellante deduce, nello svolgere l'undicesimo motivo di appello, an- che “l'assenza di prova degli ulteriori adempimenti previsti dal T.U.B. in sosti- tuzione della notifica ex art. 1264 c.c. al debitore ceduto” con specifico ri- guardo alla cessione da parte della alla In Controparte_1 Controparte_3 particolare, rileva che “la società di cartolarizzazione Controparte_2 legittimava il suo inserimento nella procedura esecutiva di cui è causa attra- verso la sola pubblicazione nella G.U. di una serie di crediti acquisiti con la procedura della cartolarizzazione”.
Nello spiegare intervento nel presente grado di giudizio la Controparte_3
e per essa la ha allegato e documentato che: Controparte_4
- nelle more del giudizio primo grado, la in forza di contratto Controparte_3 di cessione concluso in data 21.3.2024 con la “ha acqui- Controparte_1 stato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione n. 130/1999 e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1.9.1993 (T.U.B.), un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) individuabili 'in blocco'” (v. doc. n. 2 composto da proposta sub doc. 2A ed accettazione sub doc. 2B del fascicolo di parte terza intervenuta);
26 - dell'avvenuta cessione è stata data pubblicità dalla me- Controparte_4 diante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna - Parte
II, n. 41 del 6.4.2024 (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte terza intervenuta);
- tra i crediti oggetto della predetta cessione è compreso quello di cui alla sofferenza con annessi privilegi, garanzie Parte_3
(tra cui quella di e accessori, come da elenco crediti iden- Controparte_7 tificato per codice contabile univoco “NDG” reso disponibile nella pagina web: https://centotrenta.com/it/cessioni/aramis”; ha dedotto che, pertanto, per effetto della cessione di cui Controparte_3 sopra, è subentrata nel diritto di credito e nelle azioni anche processuali con- nesse ai crediti ceduti, già vantate dalla Cedente nei confronti dei debitori ceduti”.
Stando a quanto riportato nell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ALna - Parte II, n. 41 del 6.4.2024, anche quello tra la
[...]
e la non costituirebbe una cessione di credito, ma CP_1 Controparte_3 piuttosto una cessione del contratto. In questo si legge, infatti, che “Ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico NCrio, in virtù del Contratto di Cessione, la Cedente ha ceduto e trasferito a titolo oneroso e pro soluto alla Cessionaria, la quale ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto dalla
Cedente, tutti i contratti che alla Data di Cessione soddisfacevano i seguenti criteri oggettivi (collettivamente i 'Contratti'):
- i contratti sono stati stipulati con società di capitali o società di persone costituite o aventi la sede legale nel territorio della Repubblica italiana, con esclusione di quelle società il cui oggetto sociale sia costituito dallo svolgi- mento di attività nel settore bancario, finanziario, assicurativo;
- i contratti hanno a oggetto finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito e sconfinamenti di conto corrente concessi a società che operano in AL;
- i contratti che sono stati stipulati nel periodo compreso tra il 2014 e il 2018;
- le esposizioni originati dai contratti hanno valuta Euro;
- i contratti sono stati stipulati con clienti identificati dai seguenti NDG: 14654734 e 12525685”;
- le esposizioni originati dai contratti hanno valuta Euro;
27 - i contratti sono stati stipulati con clienti identificati dai seguenti NDG: 14654734 e 12525685”.
Nel caso in esame l'odierno appellante non ha contestato la cessione del contratto dalla alla ma piuttosto – come Controparte_1 Controparte_3 si è detto sopra – l'omesso avviso al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c., che tuttavia non verrebbe in rilievo con riguardo alla cessione del con- tratto, riguardando semmai la cessione di credito.
Qualora, invece, si fosse in presenza di un'imprecisione dell'avviso pubblicato in Gazzetta, e si fosse effettivamente in presenza di una cessione di crediti pro soluto, come invero si deve ritenere sulla scorta di quanto riportato nell'avviso stesso, allora la suddetta pubblicazione dell'avviso di cessione – il quale pure depone nel senso che si tratti di una cessione di crediti, e non di cessione di contratti – nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna - Parte II, n. 41 del 6.4.2024 tiene luogo della notificazione della cessione stessa di cui all'art. 1264 c.c., come previsto dall'art. 58, co. 4, T.U.B.
15. Con il dodicesimo motivo di appello censura la Controparte_2 sentenza emessa dal Tribunale di Roma nella parte in cui, da un lato, ha rigettato l'eccezione di violazione dell'art. 1283 c.p.c., formulata con ri- guardo alla condotta – che, peraltro, il giudice di primo grado avrebbe erro- neamente ritenuto non inadempiente – della opposta, in quanto – CP_4 come rileva il giudice di primo grado – “Gli interessi maturati dal 11.07.2011 al 25.11.2016 sono stati, infatti, trattenuti dall'Istituto di Credito prelevandoli direttamente dal conto corrente intestato alla Società (c.c. nr. 514) ed acceso presso la filiale di Frascati della stessa , senza che questa inoltrasse le CP_4 specifiche di calcolo dei singoli addebiti”.
Il motivo, sotto entrambi i profili di censura, non è fondato.
Quello che l'appellante deduce è, in buona sostanza, l'effetto anatocistico consistito nell'addebito su presunti conti intestati alla debitrice principale degli interessi passivi e, quindi, la richiesta di pagamento di interessi di mora sugli stessi in sede monitoria, avendo richiesto la il pagamento degli CP_4 interessi di mora sul saldo di tali conti. In verità, è sufficiente esaminare quelli che la stessa parte ricorrente ha definito “n. 6 estratti conto muniti della certificazione ex art. 50 del D.lgs.vo n. 383/1993 (Doc. da n. 1 a n. 6)” per verificare come gli stessi non costituiscano affatto degli estratti conto in
28 senso proprio, ossia riferiti a un rapporto di corrispondenza tra la e CP_4 la bensì di mere evidenze contabili delle Parte_3 erogazioni effettuate alle stesse, con indicazione del capitale residuo (alla data di risoluzione del rapporto) e delle rate scadute e non pagate, nonché degli interessi di mora addebitati alla data del 14.11.2018.
Gli interessi richiesti con il decreto ingiuntivo, al tasso di mora contrattuale, infatti, sono a decorrere dal 15.11.2018, dovendosi allora intendere come gli stessi non siano dovuti da sull'intero importo in- Parte_11 giunto di € 1.235.515,89, bensì su quanto dovuto – e indicato nel ricorso, oltre che risultante chiaramente dalla documentazione allegata – a titolo di capitale residuo e rate insolute, non anche su quanto già addebitato a titolo di interessi di mora.
In secondo luogo, deduce che il giudice di prime cure Controparte_2
“nulla ha detto sull'eccezione inerente l'unilaterale 'trattenimento' degli inte- ressi maturati dal 11.07.2011 al 25.11.2016”.
Sempre l'esame dei c.d. “estratti conto” prodotti dalla (v. docc. nn. da CP_4
1 a 6 del fascicolo di parte del procedimento monitorio) evidenzia come la non abbia affatto trattenuto, e quindi addebitato in qualche modo, gli CP_4 interessi maturati al 14.11.2018, quelli ivi indicati, ma piuttosto abbia pro- ceduto al conteggio degli stessi, al fine di quantificare il proprio credito nei confronti della con riguardo all'evidenza Parte_3 contabile a sofferenza della posizione (meglio, delle diverse posizioni) facenti capo alla stessa in ragione delle rate di mutuo erogate.
16. Con il tredicesimo e ultimo motivo di appello cen- Controparte_2 sura la sentenza di primo grado per avere rigettato le istanze istruttorie for- mulate dallo stesso nel primo grado di giudizio, dichiarando inoltre che “si reiterano le istanze istruttorie già formulate dal sig. con Controparte_2 le due memorie ex art. 183, sesto co., n. 2 (del 10 giugno 2022) e n. 3 c.p.c.
(del 29.06.2022)”.
Alla luce di quanto si è detto sopra in ordine agli altri motivi di appello svolti da risulta evidente come la prova orale articolata da Controparte_2 parte appellante, e riproposta nell'atto di appello, sia irrilevante ai fini della decisione, così come è parimenti inammissibile la c.t.u. contabile per la quale pure si torna a istare nel proporre appello. In particolare, una volta che si
29 ritiene – come ha fatto il giudice di prime cure – che l'odierno appellante (originario opponente) non abbia assolto all'onere di allegazione gravante in capo allo stesso con riguardo alla dedotta applicazione di interessi di mora usurari, neanche è possibile disporre c.t.u., che avrebbe dunque la funzione di supplire a quanto non tempestivamente allegato dalla parte onerata.
La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acqui- siti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che detto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Sez. VI-L,
8.2.2011, n. 3130).
Ed è appena il caso di rilevare come quello in esame non sia uno di quei casi in cui sia possibile derogare al divieto di indagini esplorative (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.2.2006, n. 3191; Cass. civ., Sez. III, 6.6.2003, n. 9060).
17. In conclusione, l'appello proposto da avverso la Controparte_2 sentenza n. 11884/2024 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specia- lizzata in Materia di Impresa il 11.7.2024 deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo tra il suddetto appellante e la e per essa la procuratrice operando una Controparte_3 Controparte_4 riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4, co. 1, del d.m. 10.3.2014, n. 55, e successive integrazioni e modificazioni, in ragione dello scarso pregio delle difese svolte dalla terza intervenuta, pure nella molteplicità delle questioni poste dai motivi di appello svolti. Nessuna statuizione deve essere assunta con riguardo alle spese di lite del presente giudizio di appello tra CP_2
e la che è rimasta contumace nel presente
[...] Controparte_12 grado di giudizio, non svolgendo dunque alcuna difesa.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115,
30 introdotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 con riguardo al solo appellante in via incidentale, . Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della Controparte_1
dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello tra Parte_12
, da un lato, e la e la e per essa la
[...] Controparte_1 Controparte_3 procuratrice dall'altro; Controparte_4
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_2
n. 11884/2024 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in
Materia di Impresa il 11.7.2024; compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra e la e per essa la procuratrice Parte_1 Controparte_3 [...]
CP_4
nulla per le spese del presente giudizio di appello tra CP_11
e la
[...] Controparte_1
condanna a rimborsare alla e Controparte_2 Controparte_3 per essa alla procuratrice le spese del presente grado di Controparte_4 giudizio, che liquida in € 17.000,00 per compensi, oltre rimborso spese for- fetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presup- posti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'appellante in via incidentale, . Controparte_2
Roma, 10.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario NT TA Thellung de Courtelary
31
così composta: TA THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6033 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2024 decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 10.11.2025 tra
(cod. fisc.: , elettiva- Parte_1 CodiceFiscale_1 mente domiciliato in Roma, via di Villa Patrizi n. 13, presso lo studio dell'avv. Antonio Volanti (cod. fisc.: ), che lo rappresenta e CodiceFiscale_2 difende per procura in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
Controparte_1
-appellata contumace- e
(cod. fisc.: ), elettiva- Controparte_2 CodiceFiscale_3 mente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 132, presso lo studio dell'avv. Francesco Cigliano (cod. fisc.: ), che lo rap- CodiceFiscale_4 presenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla com- parsa di costituzione e risposta in appello;
-appellato – appellante in via incidentale e (cod. fisc.: ), e per essa la procuratrice Controparte_3 P.IVA_1
(cod. fisc. , in persona legale rap- Controparte_4 P.IVA_2 presentante pro tempore, dott. elettivamente domiciliata Controparte_5 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.:
[...]
) dell'avv. Renato Sardi (cod. fisc.: Email_1 C.F._5
), che la rappresenta e difende per procura alle liti in calce alla com-
[...] parsa di intervento;
-terza intervenuta-
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “chiedendo che venga dichiarata l'estinzione del Parte_1 giudizio con spese compensate come da accordo intercorso tra le parti”; per : “Voglia Codesta Illustrissima Corte d'Appello, Controparte_2 ogni contraria istanza, domanda, difesa ed eccezione respinta, per le ragioni sopra illustrate, riformare la sentenza n. 11884/2024, resa dal Tribunale Civile di Roma, sezione XVII specializzata in materia di impresa, Giudice relatore dott.ssa Maria Pia Lorenzo, pubblicata il 11.07.2024, non notificata e per l'ef- fetto: (…) nel merito, accogliere l'appello e revocare il decreto ingiuntivo n. 14244/2019 dell'11.07.2019, emesso nel procedimento n. r.g. 36275/2019 del Tribunale
Ordinario di Roma, in persona della dott.ssa Maria Letizia Tricoli, e, per l'ef- fetto, dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia debito del sig. Parte_2
nei confronti del alla luce dei motivi sopra esposti, ac-
[...] CP_1 cogliendo i motivi e le conclusioni seguito si ritrascrivono:
'Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: 1) in via preliminare di rito: accertare e di- chiarare il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma per essere competente il Tribunale di Milano;
2) sempre in via preliminare di rito: accer- tare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Controparte_6 all'emissione del d.i. opposto e, per l'effetto, revocarlo;
3) concedere
[...] termine di 15 giorni per introdurre il procedimento di mediazione, vertendo la presente controversia in materia di contratti bancari;
4) nel merito: revo- care, per tutti i motivi sopra svolti, il Decreto Ingiuntivo n. 14244/2019 dell'11/07/2019, emesso nel procedimento n. R.G. 36275/2019 del Tribu- nale Ordinario di Roma, in persona della Dott.ssa Maria Letizia Tricoli, e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia debito degli odierni oppo- nenti nei confronti della NC opposta'. (…).
Con vittoria di spese legali dei due gradi giudizio”; 2 per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni Controparte_3 contraria istanza, domanda ed eccezione,
In via Preliminare: (…)
- dichiarare l'estromissione ex art. 111 c.p.c. dell'appellata ; CP_1
Nel merito in via principale:
- rigettare l'appello interposto in quanto infondato in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del grado di giudizio, oltre Iva e Cpa”.
FATTO E DIRITTO
1. La e Parte_3 Parte_1 Parte_4
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 14244/2019
[...] emesso l'11.7.2019 dal Tribunale di Roma, con cui è stato ingiunto loro – nonché ad che non ha però proposto opposizione – di Controparte_7 pagare, in solido, alla l'importo di € 1.235.515,89, oltre Controparte_1 interessi come da domanda, nei limiti del tasso soglia, e le spese del proce- dimento monitorio. Gli opponenti hanno dedotto: i) la nullità delle fideius- sioni sottoscritte da e per viola- Parte_1 Controparte_2 zione dell'art. 2 della legge n. 287/1990; ii) la violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte della nell'esecuzione dei rapporti CP_4 contrattuali per cui è causa (tanto con l'obbligata principale quanto anche con i suoi fideiussori), e segnatamente l'illiceità della condotta tenuta dall'op- posta per avere arbitrariamente proceduto alla revoca della facilitazione ac- cordata, alla risoluzione dei rapporti e al passaggio a sofferenza della posi- zione;
iii) la violazione gli artt. 1956 e 1957 c.c.; iv) l'inadempimento della NC per mancata erogazione dell'ultimo rateo del mutuo e connesso suc- cessivo frazionamento.
Si è costituita nel giudizio di opposizione la e per essa la Controparte_1 mandataria (oggi , Controparte_8 Controparte_9 che ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione proposti dagli opponenti e ha concluso per il rigetto della stessa e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3 Con sentenza n. 825/2019 del 29.11.2019 il Tribunale di Roma ha dichia- rato il fallimento della e, quindi, Pt_3 Parte_3 [...]
e hanno riassunto il giudizio con ricorso in Parte_1 Controparte_2 data 18.2.2020.
Con ordinanza del 2.7.2021 il giudice designato del Tribunale di Roma ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, quindi, ha disposto che parte opposta introducesse il procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 4.3.2010, n. 28.
La causa è stata istruita esclusivamente a mezzo deposito di documenta- zione.
Con sentenza n. 11884/2024 pubblicata l'11.7.2024 il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha così statuito: “- rigetta l'op- posizione e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n. 14244/2019 dell'11.07.2019;
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese del giudizio nella misura di € 10.180,00 per compensi professionali oltre imposte oneri e accessori come per legge”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello , che Parte_1 ha svolto sostanzialmente le medesime censure svolte anche da CP_2
con l'appello incidentale svolto nel costituirsi nel presente grado
[...] di giudizio, e sotto riportate.
Nel presente grado di giudizio non si è costituita la pure Controparte_1 ritualmente evocata in giudizio, che dunque con la presente sentenza deve essere dichiarata contumace. Ha però spiegato intervenuto la CP_3
e per essa la procuratrice che ha allegato e docu-
[...] Controparte_4 mentato la titolarità in capo alla stessa del credito per cui è causa (come si dirà diffusamente di seguito) e, quindi, ha contestato la fondatezza delle censure svolte dagli appellanti e ha concluso per il rigetto delle impugnazioni proposte.
2. Con le memorie conclusionali depositate in data 9.10.2025 l'appellante ha allegato e documentato di avere rinunziato agli atti Parte_1 del presente giudizio di appello e che tale rinunzia è stata accettata dalla quale procuratrice speciale della Per- Controparte_4 Controparte_3 tanto, tale appellante ha chiesto a questa Corte di dichiarare l'estinzione del 4 giudizio con spese compensate, come da accordo intercorso tra le parti. An- che la terza intervenuta ha concluso perché “venga dichiarata l'estinzione del giudizio con spese compensate come da accordo intercorso tra di esse limi- tatamente alla parte di lite relativa a: e [in Parte_1 CP_10 realtà, tramite la procuratrice speciale ”. Controparte_3 Controparte_4
Nel sistema processuale applicabile al presente giudizio non si rinviene un'espressa disciplina della rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione, ma al contempo: (a) l'art. 338 c.p.c. dispone come l'estinzione del procedi- mento d'appello faccia passare in giudicato la sentenza impugnata;
(b) l'art. 359 c.p.c. stabilisce come, nel giudizio di appello, si osservino, in quanto applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dunque, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua in- compatibilità con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. II, 3.8.1999 n. 8387); (c) l'art. 132 disp. att. c.p.c., a sua volta, precisa come nel procedi- mento d'appello si osservino le disposizioni di attuazione dettate per il pro- cedimento davanti al tribunale.
Con riguardo alla rimasta contumace nel presente grado Controparte_1 di giudizio, si deve osservare che, anche nel caso – qual è quello in esame – in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia formulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato all'appellato contumace, ai sensi del co. 2 dell'art. 306 c.p.c., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c. (cfr., con riguardo al convenuto, Cass. civ., Sez. I, 3.4.1995, n. 3905). Pertanto, non è necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti del presente giudizio di appello formulata dall'appellante da parte dell'appellata contumace. Parte_1
Conclusivamente, con riguardo al rapporto processuale tra CP_11
e la ma anche invero con riguardo all'appellata contu-
[...] Controparte_3 mace deve essere dichiarata l'estinzione del presente giu- Controparte_1 dizio di appello, le cui spese devono essere integralmente compensate tra le parti costituite e in quanto le stesse Parte_1 Controparte_3 hanno espressamente trovato un accordo in tale senso, come non solo di- chiarato, ma soprattutto come risulta dalle conclusioni rassegnate dalle stesse. Nessuna statuizione deve essere assunta, invece, tra l'appellante
5 e l'appellata contumace la quale non Parte_1 Controparte_1 ha svolto alcuna attività difensiva nel presente grado di giudizio.
Deve essere esaminato nel merito, quindi, esclusivamente l'appello proposto, in via incidentale, da avverso la sentenza di primo Controparte_2 grado.
3. Con il primo motivo di appello censura la sentenza Controparte_2 emessa dal Tribunale di Roma laddove ha ritenuto che la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., contenuta all'art. 6 della asserita fideiussione sottoscritta dallo stesso in data 13.1.2011, non rientrasse nelle ipotesi di nullità per l'utilizzo da parte della NC opposta delle clausole A.B.I. sanzionate dalla
NC d'AL con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 in quanto inserita non in una fideiussione omnibus, ma in una fideiussione “specifica”, vale a dire prestata a garanzia del contratto di mutuo ipotecario stipulato con la stessa dall'obbligata in via principale. In particolare, l'odierno appel- CP_4 lante non contesta le conclusioni a cui giunge il giudice di primo grado, ma deduce che, “pur sulla base di una ricostruzione corretta della questione, fatto salvo quanto segue a proposito della riferibilità alla sola fideiussione con clausola omnibus invece che anche alle fideiussioni cd 'specifiche'”.
Con il secondo motivo di appello censura la sentenza Controparte_2 di primo grado laddove il giudice di prime cure non ha tenuto conto che,
“anche a voler considerare la fideiussione per cui è causa diversa e distinta dalla fideiussione con clausola omnibus, le relative clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 sono, comunque, nulle”. In particolare, l'appellante deduce che “il
Tribunale non ha tenuto conto della recente (ma comunque precedente al de- posito della sentenza appellata) giurisprudenza che, in casi simili, ha ritenuto esistente un uso uniforme dello schema di fideiussione (anche “specifica”) ri- comprendente le tre note clausole dello schema ABI (da ultimo v. Trib. Milano, 03.10.2023, n. 13748, in https://www.dirittodelrisparmio.it/, all. 3.3; Trib.
Prato, 16.01.2021, n. 28, in https://www.ilcaso.it/, all. 3.4; Trib. Matera, 06.07.2020, ivi, all.
3.5 oltre alle due sentenze “gemelle” del Trib. Velletri già citate in precedenza)”, laddove “Tali pronunce dimostrano come esista un uso uniforme di un identico schema negoziale ABI anche per le fideiussioni 'spe- cifiche'. O meglio ciò dimostra che lo schema negoziale delle fideiussioni con
6 o senza clausola omnibus è identico, addirittura nella numerazione delle clau- sole inserite nel testo”.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto stretta- mente connessi tra loro, e non meritano accoglimento.
3.1. Il provvedimento n. 55/2005 del 2.5.2005, con cui la NC d'AL, nella sua veste di Autorità garante della concorrenza tra istituti di credito ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge 10.10.1990, n. 287, ha dichiarato il contrasto con l'art. 2, co. 2 lett. a), di tale legge - a mente del quale “sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'in- terno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” - di tre clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate Pt_5 ha riguardato espressamente il tipo della fideiussione omnibus. Più in detta- glio, lo schema esaminato dalla NC d'AL era costituito da tredici articoli, ma la violazione della disciplina anticoncorrenziale è stata ritenuta con ri- guardo alla c.d. "clausola di reviviscenza" della fideiussione (art. 2: “il fideius- sore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fos- sero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), alla c.d. “clausola sopravvivenza” (art. 8:
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e alla clausola di deroga agli ordinari effetti conseguenti alla sca- denza dell'obbligazione principale stabiliti dall'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante en- tro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”).
In più passaggi del provvedimento sanzionatorio suddetto, la NC d'AL tratteggia le significative difformità che, in punto di ricadute e utilità econo- mica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, evidenziando la maggiore efficienza economica di quella “specifica” rispetto a quella omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali della prima. E, soprattutto, ritiene che -
7 come si legge al punto 78 del provvedimento (dove, significativamente, si avverte che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole”) - il portato anticoncorrenziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, così dedotto dall'odierno appellante, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema omnibus, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri.
In altri termini, e anche in estrema sintesi, quello che la NC d'AL ha ritenuto con il provvedimento sanzionatorio n. 55/2005 è che l'adozione delle tre clausole sopra riportate per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui tali tre clausole mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. Diversamente, le singole deroghe di cui al provvedimento in sé considerate non co- Pt_5 stituiscono clausole abusive o vessatorie (cfr., in relazione alla derogabilità dell'art. 1957, Cass. civ., Sez. VI-1, 4.12.2017, n. 28943; Cass., Sez. VI-1,
24.9.2013, n. 21867; Cass. civ., Sez. III, 18.4.2007, n. 9245).
3.2. Come ha evidenziato sempre il provvedimento della NC d'AL (v. sempre punto 78), l'illiceità delle clausole sopra indicate non concerne le clausole in sé, ma il fatto che, essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possono ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”.
In buona sostanza, ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione om- nibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche a uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia.
La non applicabilità di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la pronuncia invocata da parte appellante (Cass. civ., SS.UU., 30.12.2021, n. 41994) alla fideiussione specifica dipende, allora, dal fatto che – non solo – la violazione della disciplina nazionale in materia di concor- renza è stata ritenuta sussistente dalla NC d'AL con riguardo alle sole
8 fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.8.2024, n. 21841; Cass. civ., Sez. I, ord. 16.10.2024, n. 26847). Con ri- guardo alle fideiussioni specifiche non vi è stato alcun accertamento, non oggetto dell'istruttoria condotta all'esito della quale è stato assunto il prov- vedimento n. 55 del 2.5.2005, ma anzi la stessa Autorità ha evidenziato come le valutazioni compiute in ordine alla sussistenza dell'illecito anticon- correnziale afferiscano esclusivamente alla fideiussione omnibus, e non anche a quella specifica, stanti le differenze delle stesse anche sotto il profilo della funzione di garanzia stessa per le banche.
Come ha inoltre osservato la Suprema Corte, la lettura restrittiva della por- tata del provvedimento n. 55 emesso dalla NC d'AL il 2.5.2005 trova conforto anche nella disciplina introdotta con il d.lgs. 19.1.2017, n. 3, con cui si data attuazione sul piano interno alla direttiva 104/2014/UE (c.d. “pri- vate enforcement”). L'art. 7, co. 2, di tale decreto, nel dare seguito a un prin- cipio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento an- ticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, precisa che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territo- riale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.8.2024, n.
21841).
4. Con il terzo motivo di appello censura la sentenza Controparte_2 di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che la previsione di cui all'art. 5 della fideiussione da questi prestata esonerasse la
NC dal dover richiedere e ottenere la “speciale autorizzazione” del fideius- sore che l'art. 1956 c.c. esige dal creditore che abbia “fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”. In parti- colare, l'appellante deduce che l'art. 1956 c.c., da un lato, e l'art. 5 della fideiussione sottoscritta dallo stesso in data 13.1.2011, dall'altro, operano su piani diversi.
Con il quarto motivo di appello censura la sentenza Controparte_2 emessa dal Tribunale di Roma nella parte in cui ha ritenuto che la mancata comunicazione della risoluzione del contratto di mutuo allo stesso fosse
9 irrilevante e, quindi, non costituisse violazione dei principi di buona fede e correttezza perché quest'ultimo, come gli altri fideiussori, erano soci della e, quindi, “con un errato sillogismo”, che gli Parte_3 stessi fossero – come afferma il Tribunale di Roma – “perfettamente a cono- scenza dell'andamento societario”. In particolare, la comunicazione indiriz- zata a non risulterebbe recapitata, mentre “Il Controparte_2 CP_1
, in osservanza del principio di buona fede e correttezza, avrebbe dovuto
[...] assicurarsi che la comunicazione inviata ai fideiussori fosse trasmessa ad un indirizzo corretto”.
I due motivi di appello sopra riportati possono essere esaminati congiunta- mente, in quanto connessi tra loro;
e, seppure la censura svolta con il primo motivo di appello sia fondata, non si può ritenere che la creditrice sia deca- duta dalla garanzia fideiussoria azionata nei confronti di Parte_6
.
[...]
4.1. L'art. 5 della fideiussione sottoscritta dall'odierno appellante in data
13.1.2011, richiamata dal giudice di primo grado per ritenere che le parti hanno derogato all'art. 1956 c.c., dispone che “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore ed, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la NC”. Parte appellante evidenzia come la Suprema Corte abbia ritenuto che “una clausola contrattuale che impone al fideiussore di informarsi auto- nomamente sulla situazione patrimoniale del debitore non è idonea a dero- gare l'art. 1956 c.c. L'obbligo di informazione previsto dal contratto non esclude il necessario ottenimento da parte del creditore di una specifica au- torizzazione dal fideiussore per la concessione di ulteriore credito” (così Cass. civ., Sez. III, ord. 24.7.2024, n. 20665).
È vero che – come deduce parte appellante in via incidentale – l'art. 1956 c.c. non può ritenersi derogato dall'art. 5 della fideiussione sottoscritta da il 13.1.2011. Al contempo, però, nella fideiussione Controparte_2 per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato
10 timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 24.11.2022, n. 34685).
Nel caso in esame, invece, neanche ha allegato – an- Controparte_2 cora prima che provato – che la fosse consapevole di un Controparte_1 peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligata principale, la al momento dell'atto di proroga del Parte_3
16.6.2016 e dei successivi atti di quietanza del 28.10.2016 e del 25.11.2016 (v. docc. nn. 9, 10 e 11 del fascicolo di parte monitorio).
4.2. Con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., come nel proporre appello incidentale, l'odierno appellante si limita a de- durre che “la circostanza che il sig. fosse socio e, Controparte_2 quindi, si presume, fosse a conoscenza dell'andamento societario, è irrilevante ai fini dell'osservanza dell'obbligo da parte della NC”. Peraltro, anche se la banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanzia- menti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di cor- rettezza e di buona fede contrattuale;
la mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la co- noscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è co- mune o può presumersi tale (cfr., proprio in ragione del fatto che il fideius- sore era anche socio della società garantita, Cass. civ., Sez. III, ord. 17.7.2023, n. 20713; Cass. civ., Sez. I, 21.2.2006, n. 3761).
Più nello specifico, la Suprema Corte ha ritenuto che, nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garan- zia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non
è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative pro- prie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approva- zione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione eco- nomica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sosti- tutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice (cfr. Cass. civ., Sez.
11 III, ord. 17.6.2024, n. 16822). Ne consegue che, anche qualora l'amministra- tore unico della dott. avesse Parte_3 Persona_1 riferito “all'assemblea in modo incompleto e cioè senza preventivamente for- nire completa informativa a tutti i soci per consentire un'espressione del voto consapevole” - come ha dedotto invero l'altro fideiussore appellante,
[...]
-, il socio avrebbe potuto esercitare i poteri previsti dall'art. Parte_7
2476, co. 2, c.c., in ragione del tipo sociale della debitrice principale, e quindi acquisire ogni necessaria informazione in ordine alla situazione finanziaria della stessa.
Peraltro, neanche assume rilevanza che , socio dap- Controparte_2 prima al 34%, dal 2016 – quindi, quando sono stati posti concessi i finan- ziamenti non rimborsati dall'obbligata principale – fosse passato a una quota di capitale del 3,40%: infatti, la disposizione codicistica sopra richiamata, nel prevedere il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limi- tata, non àncora il diritto di informazione del socio in questione alla parteci- pazione dello stesso al capitale. Ne consegue che, anche una volta ridotta la propria partecipazione al capitale della Parte_3
l'odierno appellante avrebbe avuto la concreta possibilità di conoscere la situazione economica, sicché la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla NC creditrice.
5. Il rigetto dei motivi di appello che precedono assorbe l'esame del quinto motivo, con cui deduce che dalla nullità della clausola Controparte_2 di cui all'art. 6 della fideiussione, la quale deroga espressamente l'art. 1957 c.c., derivi che lo stesso non sarebbe più obbligato quale garante della in quanto la ha promosso Parte_3 Controparte_1 azioni nei confronti del debitore principale ben oltre i sei mesi previsti dalla norma. Una volta esclusa la nullità della previsione di deroga alla suddetta disposizione codicistica, prevista dalla disposizione contrattuale sopra indi- cata, non è possibile ritenere che l'odierno appellante sia liberato dall'obbli- gazione fideiussoria.
Resta assorbita, pertanto, anche la censura alla decisione di primo grado laddove ha ritenuto che la domanda di ammissione al passivo proposta dalla abbia interrotto la prescrizione anche nei confronti del fideiussore del CP_4 fallito. Parte appellante deduce che “La domanda di ammissione al passivo
12 del fallimento della Gruppo A&C, dichiarato in data 29.11.2019, è stata pro- posta, peraltro, non dalla ma dalla Controparte_12 Controparte_8 in data 10.03.2020 e quindi da soggetto diverso. In ogni caso, il termine
[...] di sei mesi, in entrambi i casi (ricorso per decreto ingiuntivo e domanda di ammissione al passivo), era già inutilmente decorso a partire dal 19.10.2018, determinando la decadenza della NC dal diritto di agire nei confronti del sig. , così come nei confronti degli altri fideiussori, non Controparte_2 corrispondendo al vero, come afferma il Tribunale, che la domanda di ammis- sione allo stato passivo del fallimento della Gruppo A&C abbia interrotto la prescrizione (rectius, abbia impedito la decadenza)”.
6. Sempre con il quinto motivo di appello deduce che Controparte_2 la nullità della fideiussione “è comunque immanente al carattere vessatorio delle disposizioni nella medesima contenute con riferimento alla violazione degli artt. 1955, 1956 e 1975 c.c., che prescindono dalla sovrastante natura restrittiva della concorrenza, involgendo al contrario la mera struttura nego- ziale e la violazione del sinallagma contrattuale co pregiudizio della sfera giuridica della persona fisica /consumatore, in questo caso del Sig. CP_2
. In particolare, l'appellante osserva come la natura vessatoria
[...] della deroga all'art. 1957 c.c. sia stata riconosciuta dalla Suprema Corte di Cassazione “che con sentenza del 28 settembre 2023, n. 27558 ha accolto il correlativo motivo di impugnazione, deducendo la «violazione del n. 18) dell'art. 1469 bis c.c. per il quale si presumono vessatorie le clausole che sanciscono a carico del consumatore decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, all'alle- gazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi»”.
Il motivo deve essere disatteso.
6.1. Non ignora questo giudicante che, secondo un isolato precedente della
Suprema Corte, “nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi succes- sivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la può agire non solo verso l'obbligato prin- CP_4 cipale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione acces- soria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita NC”, ha ritenuto che “Una siffatta clausola si appalesa
13 allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una di- sciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente ri- fluita nel Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) ( v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n.
13890)” (così Cass. civ., Sez. III, ord. 28.9.2023, n. 27558).
La stessa decisione del Supremo Collegio ha ritenuto che la disciplina delle clausole abusive, dettata a tutela del consumatore, “si affianca a quella -altra e diversa ma concorrente- ex artt. 1341, 2° co., 1342 c.c. in tema di clausole onerose nelle condizioni generali di contratto, relativa a contratti unilateral- mente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (v. Cass., 15/10/2019, n.
25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802).
La disciplina di tutela del consumatore posta dal d.lgs. n. 206 del 2005 - c.d. Codice del consumo- (e già agli artt. 1469-bis e segg. c.c.), che può invero riguardare anche il singolo rapporto, è funzionalmente volta a tutelare il con- sumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del conte- nuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di espli- care la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto. Con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'im- posizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262).
Evidente è pertanto come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti
(artt. 1341, 2° co., 1342 c.c.) sia in occasione della stipulazione di un singolo
14 contratto redatto per uno specifico affare, mediante l'unilaterale predisposi- zione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore.
La lesione dell'autonomia privata del consumatore, riguardata sotto il se- gnalato particolare aspetto della libertà di determinazione del contenuto dell'accordo, fonda allora sia nell'una che nell'altra ipotesi l'applicazione della disciplina di protezione in argomento (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802)” (così Cass. civ., Sez. III, ord. 28.9.2023, n. 27558).
6.2. Di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha sconfessato tale precedente arresto, confermando il proprio orientamento precedente e consolidato orientamento, segnatamente affermando che “La doglianza sulla mancata specifica approvazione della rinuncia alla decadenza non considera che la clausola in esame non è considerata vessatoria (Cass. n. 2034/1974 e Cass. n. 9245/2007)”(così Cass. civ., Sez. I, ord. 17.2.2025, n. 3989; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, ord. 4.12.2017, n. 28943; Cass. civ., Sez. I, ord. 24.9.2013, n. 21867; Cass. civ., Sez. III, 18.4.2007, n. 9245).
Il giudice di legittimità, nel recente arresto sopra richiamato, ha aggiunto, poi, che “in caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria
è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompa- gnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del con- tratto (Cass. n. 4126/2024 e precedenti conformi)”.
Nel caso in esame ha specificamente approvato, con Controparte_2 la c.d. doppia sottoscrizione, anche la previsione di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione sottoscritto in data 13.1.2011. Peraltro, il modulo utilizzato dalla non si limita a richiamare numericamente la clausola Controparte_1 di deroga all'art. 1957 c.c., ma reca anche l'indicazione del contento della stessa, e precisamente “dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.” (v. doc. n. 12 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
7. Con il sesto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere disatteso l'eccezione di difetto di competenza per territorio del Tribu- nale di Roma sollevata da , deducendo come per lo Controparte_2
15 stesso fosse competente il Tribunale di Tivoli, in applicazione del Foro del consumatore.
Il motivo non è fondato.
All'art. 16 dell'atto di fideiussione del 13.1.2011 si prevede che “Per qua- lunque controversia il Foro elettivo per chiamare in giudizio la è quello CP_4 dell'Autorità Giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la filiale e/o sede cen- trale della , mentre quest'ultima potrà chiamare in giudizio le altre parti, CP_4
a propria insindacabile scelta, sia dinanzi al suddetto Foro, sia dinanzi al Foro di Milano”. Nel caso in esame, tuttavia, non è possibile ritenere che CP_2
fosse un consumatore e, quindi, lo stesso non può invocare il
[...] foro del consumatore con riguardo al contenzioso che lo vede contrapposto alla NC garantita.
Con riguardo al riconoscimento della qualifica di “consumatore” alla persona fisica che si sia indebitata per avere prestato garanzia a favore di una società commerciale, dopo un iniziale orientamento della giurisprudenza di legitti- mità contrario sul presupposto che “è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell'appli- cabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore (…), attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.11.2011, n. 25212; Cass. civ., Sez. I, 9.8.2016, n. 16827), quello attuale ritiene come il giudice debba determi- nare se una persona fisica abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale nell'ambito della sua attività professionale, e quindi non quale consumatore, o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima, o una parte- cipazione non trascurabile al suo capitale sociale, ovvero se abbia agito per scopi di natura privata, con il corollario che solo in tale ultimo caso gli può essere riconosciuta la qualifica di “consumatore” (cfr. Cass. civ., SS.UU., ord.
27.2.2023, n. 5868; Cass. civ., Sez VI-1, ord. 24.1.2020, n. 1666; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 16.1.2020, n. 742; Cass. civ., Sez. III, ord. 13.12.2018, n.
32225). Con tale più recente orientamento, la giurisprudenza di legittimità si è conformata alla giurisprudenza della C.G.U.E., la quale dapprima ha rico- nosciuto l'applicabilità della Direttiva del Consiglio CEE n. 93/13 (concer- nente le clausole abusive nei contratti stipulati con il consumatore) al
16 contratto di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha assunto nei confronti della banca, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di na- tura funzionale con la società garantita (cfr. C.G.U.E. 19.11.2005, causa C- 74/15 Tarcau
contro
NC Comercialà Intesa Sanpaolo Romania SA); e, suc- cessivamente, ha statuito che la nozione di “consumatore” contenuta nell'art. 2, lett. b), della Direttiva n. 93/13 ha carattere oggettivo e deve essere va- lutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una pro- fessione (cfr. sentenza , C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21). CP_13
Pertanto, anche la detenzione di una partecipazione non trascurabile al ca- pitale della società la cui obbligazione ha garantito esclude che il fideiussore possa essere qualificato “consumatore”, ancorché non ne fosse amministra- tore, in assenza di prove idonee ad escludere il collegamento tra la fideius- sione e lo svolgimento dell'attività professionale (cfr. Cass. n. 32225/2018, cit.).
Come si è detto sopra, al momento in cui ha prestato la propria garanzia in favore della fallita Pt_3 Pt_3 Parte_3 Controparte_2 deteneva una quota del 34%, e quindi sicuramente una partecipazione non trascurabile al capitale della società le cui obbligazioni sono state garantite.
Ne consegue che non è possibile ritenere che l'odierno appellante rivestisse la qualità di consumatore al momento in cui ha sottoscritto il contratto in ragione del quale il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente la com- petenza del Tribunale di Roma (e quella per materia della Sezione Specializ- zata in Materia di Impresa di tale Ufficio giudiziario), disattendendo quindi l'eccezione di incompetenza sollevata da . Controparte_2
8. Con il settimo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere pronunciato sulla domanda di accertamento della nullità della fi- deiussione sottoscritta da per difetto degli elementi Controparte_2 essenziali di tale contratto. In particolare, si deduce che “l'assoluta difformità delle date tra l'asserita fideiussione e l'asserito contratto di finanziamento, considerato che la prima recherebbe una data in gennaio 2011 mentre il fi- nanziamento a giugno 2011”, laddove “la fideiussione non costituisce
17 fattispecie negoziale a 'formazione progressiva' come risulterebbe dedurre la stessa NC”. E nello svolgere l'ottavo motivo di appello si deduce che, nel contratto di fideiussione in data 13.1.2011, “si fa generico riferimento a 'mu- tuo ipotecario', cosa ben diversa, dal punto di vista negoziale, dal 'mutuo edilizio' di cui agli artt. 38 e ss del TUB, sottoscritto, invece, a giugno 2011, con conseguente difetto di ogni collegamento tra l'asserita fideiussione fatta valere e del mutuo edilizio ex art. 38 TUB per il quale la NC agisce”.
Con l'ottavo motivo di appello censura la sentenza di Controparte_2 primo grado laddove ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dello schema di conclusione del contratto previsto dall'art. 1326 c.c. L'appellante deduce, nello specifico, che “è evidente che, nel caso di spe- cie, nessun 'contratto di fideiussione' avuto Parte_8
circostanza 'l'asserito' consenso del creditore sarebbe av- Parte_9 venuta tramite una 'fattispecie a formazione progressiva', e peraltro con rife- rimento ad un oggetto contrattuale difforme da quello oggetto della asserita fideiussione in cui si fa riferimento non già a mutuo fondiario ex art. 38 TUB, bensì a mutuo ipotecario”.
I due motivi di appello sopra riportati possono essere esaminati congiunta- mente, in quanto connessi tra loro e in parte sovrapponibili, e non meritano accoglimento.
8.1. Nessuna disposizione richiede per la fideiussione, anche per quella spe- cifica, una contestualità con il sorgere del rapporto da cui nascono le obbli- gazioni garantite. È ben possibile, dunque, che la fideiussione venga prestata anche a distanza di tempo da quando l'obbligato principale contragga la propria obbligazione (nel caso di specie, quella di restituzione delle somme mutuate con la , senza che questo deter- Controparte_14 mini alcun vizio, e tanto meno di nullità, della fideiussione sottoscritta a di- stanza di tempo.
Nel caso in esame, poi, la circostanza per cui la garanzia specifica sia stata prestata, in data 13.1.2011, con riguardo a un rapporto obbligatorio non ancora sorto in capo all'obbligata principale e alla garantita – il contratto di mutuo è stato stipulato in data 17.6.2011con atto a rogito del notaio in Roma dott. (rep. n. 131061; racc. n. 39930) – si può age- Persona_2 volmente spiegare con l'essere la garanzia di tutti i soci un presupposto da
18 sottoporre al vaglio dell'organo deliberante della NC perché decidesse di erogare alla il mutuo in questione. Questo Parte_3 ha determinato che l'obbligazione di garanzia, presupposto per l'erogazione del finanziamento, fosse rilasciata prima dello stesso.
In buona sostanza, nel caso in esame è stata prestata una fideiussione a garanzia di un'obbligazione ancora non assunta, ma pur sempre specifica, ossia prestata a garanzia di quella determinata obbligazione che sarebbe stata assunta dalla società obbligata principale, e non di qualunque obbliga- zione futura assunta dalla stessa e fino alla concorrenza di un importo, che viene espressamente indicato essere quello che sarebbe stato mutuato dalla
Controparte_14
Anche il riferimento nella fideiussione sottoscritta dall'odierno appellante a un “mutuo ipotecario”, e non più specificamente a un mutuo fondiario di cui all'art. 38 T.U.B., costituisce – a tutto voler concedere – un'imprecisione della garanzia specifica prestata, e non certo un vizio di nullità del contratto sot- toscritto dall'odierno appellante in data 13.1.2011. In particolare, il riferi- mento contenuto nel contratto di fideiussione all'obbligata principale (la e all'importo di tale mutuo (€ Parte_3
1.300.000,00), nonché alle modalità di rimborso previste per lo stesso (in 60 rate semestrali dalla data dell'erogazione), consentono di riferire esatta- mente e chiaramente la garanzia prestata da in data Controparte_2
13.1.2011 all'obbligazione assunta dalla società di cui era socio con la allora Banco Popolare di Milano s.c.a.r.l.
8.2. Neanche risulta fondata l'eccezione di mancata costituzione del rap- porto contrattuale di garanzia con , e quindi di inesi- Controparte_2 stenza del titolo sulla scorta del quale la ha agito in sede Controparte_1 monitoria nei suoi confronti, in quanto quest'ultima non avrebbe comunicato al proponente l'accettazione della sua proposta.
La fideiussione è un contratto unilaterale in quanto l'obbligazione principale sorge a carico del fideiussore (che si impegna a garantire l'obbligazione al- trui) senza che sia richiesta l'accettazione espressa del debitore principale, che è estraneo a questo contratto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.9.2016, n. 19270). La sua validità e la sua efficacia non dipendono dalla conoscenza o dalla partecipazione del debitore, anche se può essere richiesta
19 l'accettazione del creditore, che però, secondo l'art. 1333 c.c., non è neces- saria ma è sufficiente che non ci sia un suo rifiuto (cfr. Cass. civ., Sez. I,
15.10.2012, n. 17641).
Nel caso in esame non è intervenuto alcun rifiuto da parte della NC ga- rantita, anzi questa ha indirizzato al fideiussore le comunicazioni relative alla decadenza dal beneficio del termine da parte dell'obbligata principale, come si è detto sopra (anche se nega la ricezione della Controparte_2 stessa).
9. deduce, poi, che il giudice di primo grado non Controparte_2 avrebbe considerato che “Ulteriore profilo di illegittimità della condotta della NC (…) sussiste anche con riguardo alla mancata comunicazione alla So- cietà della risoluzione dei rapporti e del passaggio a sofferenza della posi- zione”. Anche se poi, a ben considerare, non vengono dedotti motivi di ille- gittimità del recesso operato dalla ma piuttosto che “Come Controparte_1
(…) emerge ancora dalla documentazione allegata sub 13 da controparte, la asserita comunicazione dell'8.11.2018 non è stata recapitata alla Società”.
È di tutta evidenza come il recesso dell'istituto di credito dal rapporto, e quindi la legittimità di tale attività, costituisca un antecedente rispetto alla comunicazione al fideiussore dello stesso. La circostanza per cui la comuni- cazione non sarebbe stata recapitata a , a cui è stata Controparte_2 comunque indirizzata, non è idonea ad incidere sulla liceità della condotta della CP_4
Inoltre, con il nono motivo di appello si censura la sentenza di primo grado deducendo come il Tribunale di Roma avrebbe disatteso il motivo di opposi- zione svolto da con cui ha dedotto che il Controparte_2 CP_1 avrebbe agito in assenza di buona fede ai in forza del combinato disposto di cui agli artt. 1832 c.c. e 119 T.U.B., secondo i quali la banca è tenuta a trasmettere, con una determinata periodicità, gli estratti conto al cliente.
Fermo restando, invero in via assorbente, che una condotta contraria a buona fede della non determinerebbe la nullità del contratto nella cui esecu- CP_4 zione sia stata posta in essere tale condotta, una specifica condotta della banca contraria a buona fede, come in genere la violazione di tale canone
(cfr. Cass. civ., S.U., 25.11.2008, n. 28056; Cass. civ., Sez. III, 10.11.2010, n. 22819; Cass. civ., Sez. III, 2.4.2021, n. 9200), qualora accertata, potrebbe
20 far sorgere semmai il diritto del cliente al risarcimento del danno. Di contro, nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., l'odierno appellante non ha do- mandato il risarcimento del danno conseguente alla condotta contraria a buona fede asseritamente posta in essere dalla e neanche Controparte_1 ha eccepito in compensazione un proprio credito risarcitorio, a fronte della violazione del canone di buona fede, con quello azionato in sede monitoria dalla CP_4
E ciò fermo restando che l'odierno appellante avrebbe dovuto allegare e pro- vare quale sia stato il danno patito a seguito della condotta illecita della sua controparte contrattuale.
10. deduce, ancora, l'inadempimento della Controparte_2 CP_1 al contratto di mutuo. In particolare, deduce che la appellata non
[...] CP_4 ha dato prova degli importi asseritamente erogati con i quattro versamenti pregressi alle due quietanze in atti e che, ad ogni modo, l'erogazione della somma di € 170.000,00 (come da quietanza del 28.10.2016) e di €
175.000,00 (come da quietanza del 25.11.2016) mediante accreditamento sul conto corrente n. 514 non avrebbe determinato l'immediata disponibilità giuridica delle suddette somma alla mutuataria, con la conseguenza che non può ritenersi integrata la traditio e, quindi, provata la sussistenza di un cre- dito “certo, liquido ed esigibile”.
Come emerge dalla stessa esposizione della censura sopra esposta,
[...]
invero non nega l'avvenuta erogazione delle somme, di cui CP_15 peraltro vi è confessione della debitrice con le quietanze, in quanto ammette che le stesse sono state accreditate sul conto corrente n. 514 intestato alla società obbligata principale. Le ulteriori comunicazioni effettuate dalla alla NC, ed elencate nell'atto di citazione Parte_3 in opposizione a decreto ingiuntivo (riportate nell'atto di citazione in ap- pello), si riferiscono al frazionamento di un ulteriore mutuo richiesto e non concesso per l'evidente (a quel momento) stato di dissesto della società de- bitrice.
11. Parte appellante deduce, infine, che il giudice di primo grado non avrebbe pronunciato sull'eccezione di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa antiusura, e segnatamente che “La ha omesso di CP_4
21 considerare al fine della determinazione del tasso soglia la commissione di massimo scoperto, gli oneri e spese legati al conto corrente ed il tasso di mora”.
Di contro, il Tribunale di Roma ha ampiamente esaminato l'eccezione, come emerge dai paragrafi nn. 49, 50 e 51 della sentenza impugnata, motivata- mente disattendendola. In particolare, le motivazioni della decisione appel- lata hanno assorbito tutte le ulteriori elucubrazioni relative a dedotte “gravi ipotesi di sproporzione tra il vantaggio conseguito dalla banca e la presta- zione di denaro concesso”.
Soprattutto, se è vero che ai fini del superamento del tasso soglia di usura nel T.E.G. devono essere incluse commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese - escluse solo quelle per imposte e tasse - che siano collegate alla erogazione del credito e della cui effettiva corresponsione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.7.2025, n. 21831; Cass. civ., Sez. II, ord. 24.10.2023, n. 29501), “il debitore (…) ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale” (così Cass. civ., SS.UU., 19.9.2020, n. 19597). Anche di recente la Suprema Corte ha statuito che, nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimo- strare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in con- creto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferi- mento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11.10.2024, n. 26525).
Nel caso in esame, invece, l'appellante non ha dedotto quale sia la clausola del contratto di mutuo che prevede l'applicazione di interessi di mora e per- ché quelli in concreto applicati, in applicazione di tale disposizione contrat- tuale, sarebbero usurari.
12. Nello svolgere l'ottavo motivo di appello (di cui si è detto sopra)
[...]
deduce, poi, che “qualora il contratto sia sottoscritto solo dal CP_15 fideiussore, tale negozio non può qualificarsi come contratto, mancando la
22 prova del raggiunto accordo tra le parti, elemento necessario per la conclu- sione del contratto stesso ex art. 1325 c.c., come avvenuto nel caso di specie in cui è assolutamente carente la sottoscrizione della NC (cfr. all. 12 del ricorso monitorio)”.
Anche tale deduzione di nullità è priva di pregio.
Come ha osservato la Suprema Corte, in materia di contratti bancari l'omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, co. 3, T.U.B. Il requisito della firma, infatti, deve essere inteso in senso strut- turale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia cono- scenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comporta- menti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 6.9.2019, n. 22385; Cass. civ., Sez. I, ord. 18.6.2018, n. 16070; Cass. civ., S.U., 16.1.2018, n.
898).
13. Con il decimo motivo di appello censura la deci- Controparte_2 sione assunta dal Tribunale di Roma per avere disatteso l'eccezione di im- procedibilità della domanda proposta in sede monitoria dalla per il CP_4 mancato esperimento della procedura di mediazione. In particolare, l'appel- lante rileva che “l'asserito procuratore sostanziale della NC Avv. Maccioc- chi in sede di mediazione era sprovvisto di procura, che non è stato in grado di produrre, precludendo all'odierno opponente ogni controllo, come peraltro risulta dalla circostanza che la stessa procura nemmeno è stata allegata al verbale di mediazione (doc.13 di nuovo procuratore del 26.10.2021)”; e che
“La non ha potuto documentare la regolare “costituzione” del suo CP_4 procuratore sostanziale, avendo omesso di produrre procura specifica in ter- mini, come risulta dallo stesso verbale di mediazione in cui la procura stessa non è allegata. D'altronde il mero generico richiamo alla asserita procura risulta 'tamquam non esset' e non supera l'insanabile nullità della procedura di mediazione per fatto imputabile della In tale contesto il Tribunale CP_4 di Roma, impregiudicato quanto dedotto circa la grave condotta sostanziale della nel corso del rapporto, ben avrebbe potuto dichiarare l'inammis- CP_4 sibilità del decreto ingiuntivo (…)”.
23 Il motivo non è fondato.
dichiara che “Nel corso del giudizio è stato (…) evi- Controparte_2 denziata l'improcedibilità della domanda di parte avversa alla luce delle irri- tuali modalità di svolgimento della mediazione obbligatoria come già eviden- ziato in sede di comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 26.10.2021”.
In verità, in data 27.10.2021 risulta introdotto un sub procedimento ai sensi dell'art. 700 c.p.c.
Nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., l'odierno appellante ha formu- lato istanza di concessione di un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, rientrando la causa in quelle di cui all'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 28/2010. E dopo l'espletamento del procedimento di media- zione - che il giudice ha espressamente disposto venisse introdotta da “parte opposta (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19596 del 18/09/2020)” -, e quindi con le note di trattazione scritta depositate il 9.11.2021 per l'udienza cartolare del 18.11.2021, “L'Avv. Francesco Cigliano, procuratore processuale del Sig.
si riporta integralmente all'atto di opposizione a de- Controparte_2 creto ingiuntivo insistendo nella revoca della provvisoria esecuzione, anche alla luce dell'istanza già depositata datata 9.7.2021” e ha chiesto la conces- sione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
In altri termini, l'odierno appellante non ha tempestivamente eccepito l'im- procedibilità della domanda di condanna proposta in sede monitoria dalla laddove l'art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 28/2010 dispone, al Controparte_1 secondo periodo, che “L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”. Nel caso di specie, poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la mediazione deve essere disposta dal giudice a seguito dell'udienza di trat- tazione in cui assume i provvedimenti sulla provvisoria esecutività del de- creto opposto, si deve ritenere che l'eccezione di parte (o il rilievo d'ufficio) dell'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedi- mento di mediazione debba essere sollevata alla prima udienza di trattazione successiva all'assegnazione del termine per introdurre la stessa. Ciò significa che, nel caso in esame, doveva essere sollevata all'udienza del 19.11.2021.
24 14. Con l'undicesimo motivo di appello censura la sen- Controparte_2 tenza di primo grado per avere il Tribunale di Roma disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione della e segnatamente laddove il Controparte_1 giudice di prime cure ha ritenuto – richiamando la propria precedente ordi- nanza in data 2.7.2021 – che “la successione di fusioni che hanno portato alla costituzione del nuovo soggetto giuridico denominato Controparte_6 sono stati depositati e risultano valide giustificazioni riguardo alla
[...] legittimazione attiva della parte opponente nel presente giudizio”. In partico- lare, l'appellante deduce che “La NC opposta (…) non ha prodotto né gli atti 'negoziali' da cui risulterebbe 'specificamente' la cessione dell'asserito credito con riferimento alla specifica posizione vantata”.
Il motivo non è fondato.
14.1. “In caso di contestazione, (…) spetta (…) al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giac- ché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (così Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116). Nel caso in esame, però, la nel chiedere l'ingiunzione di pagamento nei confronti Controparte_1 della e dei suoi fideiussori, e quindi ben Parte_3 prima che avvenisse la contestazione della titolarità del rapporto in capo alla stessa da parte dell'opponente (odierno appellante), ha provato di essere la titolare del credito nei confronti di . Controparte_2
Infatti, la già nell'introdurre il procedimento monitorio, ha Controparte_1 allegato e documentato che:
- la con sede legale in Milano, Piazza Fi- Controparte_14 lippo Meda n. 4, con atto a rogito del notaio di Milano del Persona_3
13.12.2016 (rep. n. 13500; racc. n. 7086), ha conferito il ramo d'azienda alla con sede legale in Piazza Controparte_16 CP_16
Martiri di Belfiore n. 7, che assumeva la denominazione di NC Popolare di Milano s.p.a. (v. doc. n. 19 del fascicolo di parte del fascicolo monitorio);
- con atto di fusione a rogito del notaio di Milano in data Persona_4
13.12.2016 (rep. n. 13501; racc. n. 7087) la e la Controparte_17 si sono fuse costituendo il nuovo Controparte_18
25 soggetto giuridico denominato con effetti giuridici decor- Controparte_1 renti dal 1°.1.2017 (v. doc. n. 20 del fascicolo di parte del fascicolo monito- rio);
- con atto di fusione a rogito del notaio di Milano in data Persona_4
15.11.2018 (rep. n. 14671; racc. n. 7783) la NC Popolare di Milano s.p.a. è stata fusa per incorporazione nel con effetti giuridici Controparte_1 decorrenti dal 26.11.2018 (v. doc. n. 21 del fascicolo di parte del fascicolo monitorio).
Con riguardo alla titolarità in capo alla ricorrente (e poi opposta, nonché odierna appellata) del credito azionato in sede monitoria Controparte_1 non viene in rilievo, dunque, l'art. 1264 c.c. poiché non si è trattato di ces- sione del credito stesso, bensì di successione nel lato attivo del rapporto in questione a seguito dapprima di cessione di ramo d'azienda, e con lo stesso dunque del contratto, e quindi per successione a titolo universale realizzata con la fusione.
14.2. L'appellante deduce, nello svolgere l'undicesimo motivo di appello, an- che “l'assenza di prova degli ulteriori adempimenti previsti dal T.U.B. in sosti- tuzione della notifica ex art. 1264 c.c. al debitore ceduto” con specifico ri- guardo alla cessione da parte della alla In Controparte_1 Controparte_3 particolare, rileva che “la società di cartolarizzazione Controparte_2 legittimava il suo inserimento nella procedura esecutiva di cui è causa attra- verso la sola pubblicazione nella G.U. di una serie di crediti acquisiti con la procedura della cartolarizzazione”.
Nello spiegare intervento nel presente grado di giudizio la Controparte_3
e per essa la ha allegato e documentato che: Controparte_4
- nelle more del giudizio primo grado, la in forza di contratto Controparte_3 di cessione concluso in data 21.3.2024 con la “ha acqui- Controparte_1 stato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione n. 130/1999 e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1.9.1993 (T.U.B.), un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) individuabili 'in blocco'” (v. doc. n. 2 composto da proposta sub doc. 2A ed accettazione sub doc. 2B del fascicolo di parte terza intervenuta);
26 - dell'avvenuta cessione è stata data pubblicità dalla me- Controparte_4 diante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna - Parte
II, n. 41 del 6.4.2024 (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte terza intervenuta);
- tra i crediti oggetto della predetta cessione è compreso quello di cui alla sofferenza con annessi privilegi, garanzie Parte_3
(tra cui quella di e accessori, come da elenco crediti iden- Controparte_7 tificato per codice contabile univoco “NDG” reso disponibile nella pagina web: https://centotrenta.com/it/cessioni/aramis”; ha dedotto che, pertanto, per effetto della cessione di cui Controparte_3 sopra, è subentrata nel diritto di credito e nelle azioni anche processuali con- nesse ai crediti ceduti, già vantate dalla Cedente nei confronti dei debitori ceduti”.
Stando a quanto riportato nell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ALna - Parte II, n. 41 del 6.4.2024, anche quello tra la
[...]
e la non costituirebbe una cessione di credito, ma CP_1 Controparte_3 piuttosto una cessione del contratto. In questo si legge, infatti, che “Ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico NCrio, in virtù del Contratto di Cessione, la Cedente ha ceduto e trasferito a titolo oneroso e pro soluto alla Cessionaria, la quale ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto dalla
Cedente, tutti i contratti che alla Data di Cessione soddisfacevano i seguenti criteri oggettivi (collettivamente i 'Contratti'):
- i contratti sono stati stipulati con società di capitali o società di persone costituite o aventi la sede legale nel territorio della Repubblica italiana, con esclusione di quelle società il cui oggetto sociale sia costituito dallo svolgi- mento di attività nel settore bancario, finanziario, assicurativo;
- i contratti hanno a oggetto finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito e sconfinamenti di conto corrente concessi a società che operano in AL;
- i contratti che sono stati stipulati nel periodo compreso tra il 2014 e il 2018;
- le esposizioni originati dai contratti hanno valuta Euro;
- i contratti sono stati stipulati con clienti identificati dai seguenti NDG: 14654734 e 12525685”;
- le esposizioni originati dai contratti hanno valuta Euro;
27 - i contratti sono stati stipulati con clienti identificati dai seguenti NDG: 14654734 e 12525685”.
Nel caso in esame l'odierno appellante non ha contestato la cessione del contratto dalla alla ma piuttosto – come Controparte_1 Controparte_3 si è detto sopra – l'omesso avviso al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c., che tuttavia non verrebbe in rilievo con riguardo alla cessione del con- tratto, riguardando semmai la cessione di credito.
Qualora, invece, si fosse in presenza di un'imprecisione dell'avviso pubblicato in Gazzetta, e si fosse effettivamente in presenza di una cessione di crediti pro soluto, come invero si deve ritenere sulla scorta di quanto riportato nell'avviso stesso, allora la suddetta pubblicazione dell'avviso di cessione – il quale pure depone nel senso che si tratti di una cessione di crediti, e non di cessione di contratti – nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna - Parte II, n. 41 del 6.4.2024 tiene luogo della notificazione della cessione stessa di cui all'art. 1264 c.c., come previsto dall'art. 58, co. 4, T.U.B.
15. Con il dodicesimo motivo di appello censura la Controparte_2 sentenza emessa dal Tribunale di Roma nella parte in cui, da un lato, ha rigettato l'eccezione di violazione dell'art. 1283 c.p.c., formulata con ri- guardo alla condotta – che, peraltro, il giudice di primo grado avrebbe erro- neamente ritenuto non inadempiente – della opposta, in quanto – CP_4 come rileva il giudice di primo grado – “Gli interessi maturati dal 11.07.2011 al 25.11.2016 sono stati, infatti, trattenuti dall'Istituto di Credito prelevandoli direttamente dal conto corrente intestato alla Società (c.c. nr. 514) ed acceso presso la filiale di Frascati della stessa , senza che questa inoltrasse le CP_4 specifiche di calcolo dei singoli addebiti”.
Il motivo, sotto entrambi i profili di censura, non è fondato.
Quello che l'appellante deduce è, in buona sostanza, l'effetto anatocistico consistito nell'addebito su presunti conti intestati alla debitrice principale degli interessi passivi e, quindi, la richiesta di pagamento di interessi di mora sugli stessi in sede monitoria, avendo richiesto la il pagamento degli CP_4 interessi di mora sul saldo di tali conti. In verità, è sufficiente esaminare quelli che la stessa parte ricorrente ha definito “n. 6 estratti conto muniti della certificazione ex art. 50 del D.lgs.vo n. 383/1993 (Doc. da n. 1 a n. 6)” per verificare come gli stessi non costituiscano affatto degli estratti conto in
28 senso proprio, ossia riferiti a un rapporto di corrispondenza tra la e CP_4 la bensì di mere evidenze contabili delle Parte_3 erogazioni effettuate alle stesse, con indicazione del capitale residuo (alla data di risoluzione del rapporto) e delle rate scadute e non pagate, nonché degli interessi di mora addebitati alla data del 14.11.2018.
Gli interessi richiesti con il decreto ingiuntivo, al tasso di mora contrattuale, infatti, sono a decorrere dal 15.11.2018, dovendosi allora intendere come gli stessi non siano dovuti da sull'intero importo in- Parte_11 giunto di € 1.235.515,89, bensì su quanto dovuto – e indicato nel ricorso, oltre che risultante chiaramente dalla documentazione allegata – a titolo di capitale residuo e rate insolute, non anche su quanto già addebitato a titolo di interessi di mora.
In secondo luogo, deduce che il giudice di prime cure Controparte_2
“nulla ha detto sull'eccezione inerente l'unilaterale 'trattenimento' degli inte- ressi maturati dal 11.07.2011 al 25.11.2016”.
Sempre l'esame dei c.d. “estratti conto” prodotti dalla (v. docc. nn. da CP_4
1 a 6 del fascicolo di parte del procedimento monitorio) evidenzia come la non abbia affatto trattenuto, e quindi addebitato in qualche modo, gli CP_4 interessi maturati al 14.11.2018, quelli ivi indicati, ma piuttosto abbia pro- ceduto al conteggio degli stessi, al fine di quantificare il proprio credito nei confronti della con riguardo all'evidenza Parte_3 contabile a sofferenza della posizione (meglio, delle diverse posizioni) facenti capo alla stessa in ragione delle rate di mutuo erogate.
16. Con il tredicesimo e ultimo motivo di appello cen- Controparte_2 sura la sentenza di primo grado per avere rigettato le istanze istruttorie for- mulate dallo stesso nel primo grado di giudizio, dichiarando inoltre che “si reiterano le istanze istruttorie già formulate dal sig. con Controparte_2 le due memorie ex art. 183, sesto co., n. 2 (del 10 giugno 2022) e n. 3 c.p.c.
(del 29.06.2022)”.
Alla luce di quanto si è detto sopra in ordine agli altri motivi di appello svolti da risulta evidente come la prova orale articolata da Controparte_2 parte appellante, e riproposta nell'atto di appello, sia irrilevante ai fini della decisione, così come è parimenti inammissibile la c.t.u. contabile per la quale pure si torna a istare nel proporre appello. In particolare, una volta che si
29 ritiene – come ha fatto il giudice di prime cure – che l'odierno appellante (originario opponente) non abbia assolto all'onere di allegazione gravante in capo allo stesso con riguardo alla dedotta applicazione di interessi di mora usurari, neanche è possibile disporre c.t.u., che avrebbe dunque la funzione di supplire a quanto non tempestivamente allegato dalla parte onerata.
La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acqui- siti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che detto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Sez. VI-L,
8.2.2011, n. 3130).
Ed è appena il caso di rilevare come quello in esame non sia uno di quei casi in cui sia possibile derogare al divieto di indagini esplorative (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.2.2006, n. 3191; Cass. civ., Sez. III, 6.6.2003, n. 9060).
17. In conclusione, l'appello proposto da avverso la Controparte_2 sentenza n. 11884/2024 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specia- lizzata in Materia di Impresa il 11.7.2024 deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo tra il suddetto appellante e la e per essa la procuratrice operando una Controparte_3 Controparte_4 riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4, co. 1, del d.m. 10.3.2014, n. 55, e successive integrazioni e modificazioni, in ragione dello scarso pregio delle difese svolte dalla terza intervenuta, pure nella molteplicità delle questioni poste dai motivi di appello svolti. Nessuna statuizione deve essere assunta con riguardo alle spese di lite del presente giudizio di appello tra CP_2
e la che è rimasta contumace nel presente
[...] Controparte_12 grado di giudizio, non svolgendo dunque alcuna difesa.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115,
30 introdotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 con riguardo al solo appellante in via incidentale, . Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della Controparte_1
dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello tra Parte_12
, da un lato, e la e la e per essa la
[...] Controparte_1 Controparte_3 procuratrice dall'altro; Controparte_4
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_2
n. 11884/2024 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in
Materia di Impresa il 11.7.2024; compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra e la e per essa la procuratrice Parte_1 Controparte_3 [...]
CP_4
nulla per le spese del presente giudizio di appello tra CP_11
e la
[...] Controparte_1
condanna a rimborsare alla e Controparte_2 Controparte_3 per essa alla procuratrice le spese del presente grado di Controparte_4 giudizio, che liquida in € 17.000,00 per compensi, oltre rimborso spese for- fetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presup- posti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'appellante in via incidentale, . Controparte_2
Roma, 10.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario NT TA Thellung de Courtelary
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