Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Molise, sentenza 23/12/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Molise |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE
in composizione monocratica, in persona del Cons. EL BI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4055/PC del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza di:
Omissis OMISSIS (OMISSIS), nato a [...] l’omissis e residente in Omissis alla via Omissis n. omissis (pec: omissis), il quale agisce personalmente ex art. 157, comma 1 c.g.c.;
contro
- INPS (C.F. 80078750587, P. IVA 02121151001), sedente in Roma in Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Testa (pec: avv.antonella.testa@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Campobasso alla Via Zurlo, n. 11;
- Ministero dell’istruzione e del merito e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso (C.F. 92012810708 pec:
ads.cb@mailcert.avvocaturastato.it), nei cui uffici in Campobasso, alla via Insorti d’Ungheria n. 74, è ope legis domiciliata.
Sentenza n. 65/2025 Oggetto: rideterminazione trattamento pensionistico.
Uditi, nella pubblica udienza del 18 dicembre 2025, l’avvocata Antonella Testa per l’INPS (nessuno comparso per le amministrazioni ministeriali), come da verbale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. – Dagli atti di causa risulta che il ricorrente è titolare di pensione diretta ordinaria di vecchiaia, liquidata con il sistema misto a decorrere dal 01/09/2022.
Tale trattamento è stato liquidato in via provvisoria dall’INPS di Omissis con provvedimento n. LC1032022000239.
Successivamente la pensione è stata riliquidata con atto dell’INPS di Omissis n. CB1032024000063 in data 25/01/2024, a seguito della richiesta del ricorrente conseguente all’adeguamento della retribuzione di posizione di sua spettanza e dell’erogazione di retribuzioni accessorie, e della corresponsione da parte del MEF dei compensi arretrati di competenza degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022;
ancora, è stata riliquidata con atto n. CB1032024000194 del 20/05/2024 a seguito di una verifica richiesta dal ricorrente, ed è stata oggetto di ulteriore riliquidazione con atto n. CB1032024000440 del mese di maggio 2024 (a seguito di un ricorso amministrativo, definito “per cessata materia del contendere”,
proposto dal ricorrente) che reca un contenuto identico all’atto n.
CB1032024000194.
Infine, pendente causa è avvenuta l’ultima riliquidazione del 16/5/2025 con atto n. CB1032025000409 (trasmesso al ricorrente e al MIUR), con pensione annuale riliquidata in € 45.269,52 a seguito della variazione dei dati del ricorrente effettuata mediante la procedura PASSWEB da parte della ex Amministrazione datoriale.
Nel frattempo, però, il pensionato aveva in data 4 novembre 2024 chiesto al MEF e all’USR per la Omissis di aggiornare i dati a seguito a seguito della ricezione, nel mese di settembre 2024, di ulteriori arretrati conseguenti alla sottoscrizione, in data 7 agosto 2024, del CCNL del Personale dell’Area Istruzione e Ricerca – triennio 2019/2021; tale richiesta è rimasta inevasa fino alla data di deposito del ricorso, effettuato il 17/01/2025.
In punto di diritto assume la violazione D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modifiche nella legge n. 214 del 22.12.2011 e s.m.i., rappresentando di essere soggetto al cosiddetto sistema pensionistico misto essendo titolare di contribuzione inferiore a 18 anni in epoca anteriore al 31/12/1995.
Deduce quindi che il trattamento di pensione in godimento a oggi risulta errato rispetto alle tre quote di pensione.
1) Quota A: assume l’erronea quantificazione della retribuzione alla cessazione, la quale non terrebbe conto degli arretrati contrattuali dovuti al rinnovo del CCNL del Personale dell’Area Istruzione e Ricerca – triennio 2019-2021 - del 7 agosto 2024.
2) Quota B: adduce l’errata quantificazione della retribuzione media utile ai fini del calcolo. Il ricorrente, sulla base degli emolumenti arretrati percepiti in relazione al rapporto di lavoro che ha dato luogo al trattamento di pensione – e quindi, maturati in epoca anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro – ha ricalcolato la retribuzione media rivalutata delle ultime 520 settimane di lavoro, come risulta dalla tabella allegata sub 13), sviluppando calcoli in base ai quali risulterebbe una differenza a suo credito (rapportata a 12 mensilità) pari ad €
510,73 e una differenza mensile dovuta (per 13 mensilità) pari ad € 42,56.
3) Quota C: sostiene l’errata quantificazione del montante contributivo dal 1996 in poi. L’omesso computo della contribuzione dovuta sugli emolumenti arretrati percepiti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ma maturati in costanza di esso, avrebbe comportato una sottostima del montante contributivo rivalutato dal 1996 in avanti. A tal fine il ricorrente ha provveduto al ricalcolo e alla rivalutazione, previo incremento delle retribuzioni relative alle annualità dal 1996 al 2022, riportate sull’Estratto Conto INPS - Gestione Dipendenti Pubblici (allegata sub doc. 14) –, con quelle percepite negli anni 2023 e 2024 a titolo di arretrati di competenza di periodi anteriori alla data di cessazione del rapporto di lavoro (31/08/2022). Anche in tal caso, secondo la specifica tabella di calcolo (allegata sub doc. 15), risulterebbe un montante contributivo rivalutato effettivo ricalcolato pari a € 405.978,86 rispetto a quello calcolato dall’INPS (€ 390.170,79); in definitiva, una differenza a credito
(riportata a 12 mensilità) pari ad € 767,98, una differenza mensile dovuta (per 13 mensilità) pari ad € 64,00 e una differenza complessiva lorda mensile dovuta (13 mensilità) pari ad € 172,28.
Richiama, in conclusione, giurisprudenza della Corte dei conti – Sezione Lombardia - sentenze n.1 3/2023 e n. 58/2024.
2. – Resiste l’INPS eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso perché proposto dalla parte personalmente in violazione dell’art. 28 del C.G.C.;
evidenzia, quindi, i limiti della propria legittimazione passiva, assumendo nel caso di specie il ruolo di ordinatore secondario di spesa.
Nel merito, deduce l’erroneità degli assunti del ricorrente, il quale non ha considerato che il MIUR ha attribuito contabilmente a ciascuno degli anni di riferimento del CCNL (2019-2022) la quota parte degli aumenti contrattuali corrisposti a titolo di arretrato nell’anno 2023. Contesta quindi espressamente i calcoli allegati dal pensionato, non “supportati da un minimo di procedimento logico e/o matematico che illustri il ragionamento seguito”, probabilmente “frutto di un equivoco di fondo e cioè che il datore di lavoro NON abbia ripartito gli arretrati sui vari anni e di conseguenza l’INPS abbia preso a riferimento dati contabili inferiori, cosa non vera!”
3. – L’Avvocatura dello Stato, costituitasi per le amministrazioni statali resistenti, ne eccepisce il difetto di legittimazione passiva attesa la competenza esclusiva dell’Istituto a procedere al richiesto ricalcolo; in ogni caso, deduce la manifesta infondatezza del ricorso.
Riguardo al merito, rappresenta che, “…a riprova della piena correttezza dell’operato posto in essere in via amministrativa, … la posizione assicurativa dell’odierno ricorrente è stata oggetto di più revisioni, a seguito dei conteggi effettuati dal competente Ufficio Scolastico Regionale e che i relativi importi aggiornati sono stati correttamente desunti direttamente dal contratto, come risulta dalla documentazione allegata”, e che “dall’interlocuzione amministrativa intercorsa tra le Amministrazioni resistenti e l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - in verità unico deputato ad offrire ogni opportuno chiarimento sul punto - sarebbe emerso che il omissis Omissis avrebbe percepito un maggior importo di € 230,00 sia sul calcolo pensionistico sia sul TFS”.
4. – Con memoria di replica depositata il 6 giugno 2025, il omissis. Omissis, contestate le eccezioni preliminari sollevate dall’INPS, di carenza di legittimazione processuale del ricorrente e di difetto di propria legittimazione passiva, nonché quelle di merito, alla luce della documentazione prodotta dalle controparti successivamente al deposito del ricorso, chiede di dichiarare cessata la materia del contendere rispetto al ricalcolo della prima quota della pensione;
al contrario, insiste per l’accoglimento del ricorso quanto alla seconda e alla terza quota della pensione perché, in particolare: la seconda non ricomprenderebbe gli emolumenti arretrati (euro 26.008,71) corrisposti nel 2023;
la terza sarebbe stata quantificata su un montante contributivo (dal 1996 in poi)
carente dei contributi pensionistici versati sull’imponibile contributivo sub a),
ovvero € 8.582,86 (CU2024).
5. – A seguito della prima udienza del 12 giugno 2025 questo giudice, con ordinanza n. 4/2025 dispone consulenza tecnico-contabile nominando la consulente del lavoro rag. Lucia De Nigris, cui veniva assegnato il termine di gg. 100 dalla trasmissione della citata ordinanza per redigere la relazione consulenziale sul seguente quesito: “Dica il CTU, anche alla luce di tutta la documentazione già acquisita al processo, e di quella ritenuta eventualmente necessaria da acquisire da parte dello stesso CTU officiando, quale sia il corretto trattamento pensionistico spettante al ricorrente a decorrere dal 01/09/2022 e fino all’attualità, tenendo conto, in particolare, della quota “B” e “C” della pensione”.
La citata professionista deposita il 17 ottobre 2025 la relazione peritale conclusiva dell’attività svolta riportante le conclusioni seguenti:
“In conclusione, alla appellante, Omissis Omissis Omissis, come da determinazione delle somme dovute di cui al precedente capitolo spetta:
- per la prima quota di pensione Euro 24.706,34;
- per la seconda quota di pensione Euro 2.750,97;
- per la terza quota di pensione Euro 19.460,36 per un totale quota pensione di Euro 46.917,67 rispetto a quella calcolata al 16.05.2025 di Euro 45.269,52 con una differenza di Euro 1.648,15”
6. – Con memoria conclusionale depositata il 26/11/2025 l’Istituto, preso atto delle risultanze della CTU contabile, rappresenta: (i) di avere riliquidato la pensione al ricorrente, come da provvedimento allegato, provvedendo ad aumentare gli imponibili relativi agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 secondo la documentazione allegata; (ii) che, fatta questa operazione, la pensione annua è passata da € 45.269,52 ad € 45.742,31, mentre i differenziali dalla decorrenza originaria (1/9/2022) sono stati posti in pagamento con la mensilità di dicembre 2025.
Alla luce di quanto precede, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, attesa la fondatezza meramente parziale (e contenuta dal punto di vista economico) della pretesa, oltre la sostanziale estraneità dell’Istituto alla condotta datoriale omissiva quanto alla precisa ricostruzione della base pensionabile.
6.1. – Aggiornata la causa all’odierna udienza, il rappresentante dell’INPS, sostanzialmente, ha ribadito le proprie posizioni chiedendo che la causa fosse decisa.
La causa è quindi passata in decisione come da dispositivo di seguito trascritto, letto in udienza.
7. – Come correttamente controdedotto dal Omissis Omissis, nel giudizio pensionistico la parte ricorrente può presentare il ricorso anche senza una difesa legale (in tal caso però non può patrocinare oralmente la causa davanti alla Corte), e può stare in giudizio personalmente, come si evince rispettivamente dall’art. 157, comma 1 e dalla lettera g) dell’art. 152 C.G.C.
Sussiste poi la legittimazione passiva sia dell’INPS, attesa la sua competenza alla liquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente (com’è in effetti avvenuto), sia dell’Amministrazione datoriale, in quanto tenuto a rideterminare il trattamento economico utile ai fini pensionistici dell’ex dipendente, in questo caso a seguito del riallineamento della posizione assicurativa del pensionato
(com’è parimenti avvenuto solo successivamente al deposito del ricorso).
Va invece dichiarata l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze, non avente legittimazione passiva per i fatti di causa, essendo competente solo ai fini della liquidazione degli arretrati retributivi al Omissis Omissis.
8. – Nel merito, preso atto della rideterminazione del trattamento pensionistico da parte dell’INPS, a seguito della CTU favorevole al pensionato, a seguito dell’ultima riliquidazione avvenuta con l’atto n. CB1032025000638
(allegato alla memoria INPS depositata il 26/11/2025), sussistono i presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Le considerazioni e i calcoli contenuti nella relazione di consulenza rimessa dalla rag. De Nigris (cui si rinvia), difatti, sono stati espressamente condivisi dal ricorrente in sede peritale, e per facta concludentia dall’amministrazione, non avendo in suddetto frangente opposto rilievi ed anzi provvedendo poi alla conforme rideterminazione del trattamento pensionistico, prestandovi in sostanza acquiescenza.
9. – Essendosi la parte ricorrente difesa personalmente, non vi è luogo a provvedere sulle spese legali, nemmeno a titolo di rimborso delle eventuali spese vive sopportate (arg. ex Cass. civ. n. 12680/2004).
Quanto alle spese della CTU, esse devono fare carico all’INPS. - Gestione Dipendenti Pubblici e al MIUR, in considerazione del principio della c.d.
soccombenza virtuale, in quanto con la rideterminazione della prestazione pensionistica richiesta (avvenuta solo in corso di causa, dunque, successivamente al deposito e alla notifica dell’odierno ricorso, e all’esito di una CTU), è stata riconosciuta la fondatezza del ricorso.
Le ragioni della imputazione di tali spese ad entrambe le amministrazioni resistenti riposano nella circostanza del ritardo con cui il MIUR e l’INPS, ciascuno per quanto di propria competenza, ha provveduto all’aggiornamento della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente, posto che, a fronte dell’adeguamento della retribuzione per arretrati contrattuali di cui al citato CCNL – triennio 2019/2021 sottoscritto in data 7 agosto 2024, il MIUR, pur avendo erogato al ricorrente gli arretrati relativi al rapporto di lavoro nel mese di settembre 2024, ha indugiato nell’aggiornamento dei dati utili ai fini pensionistici (pur sollecitato dal ricorrente in data 4 novembre 2024 - v. doc. 12 del fascicolo del ricorrente - e dall’INPS in data 4/4/2025 - v. doc. 7 della produzione dell’Istituto), per di più sovrascrivendo i dati nella procedura PASSWEB e non comunicando all’Istituto i dati variati nel mese di marzo 2025, inducendo quest’ultimo ad un’erronea rideterminazione del trattamento pensionistico del omissis Omissis. D’altro canto, l’INPS, pur a fronte di richieste risalenti del pensionato, conseguenti alla liquidazione degli arretrati di competenza degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 da parte dell’ex amministrazione datoriale, e dell’applicazione dei rinnovi contrattuali stabiliti dal CCNL sottoscritto nel mese di agosto 2024, si è indotto a chiedere chiarimenti al MIUR solo in data 4/4/2025 e poi, senza attendere tali chiarimenti (sulla sola base dell’ultima movimentazione effettuata dal MIUR nel mese di marzo 2025) ha ricalcolato erroneamente il trattamento di pensione del ricorrente con l’ultima riliquidazione del 16/5/2025, provvedendo infine alla rideterminazione corretta solo a seguito della CTU favorevole al pensionato.
Lo stesso CTU ha rilevato, d’altro canto, che gli arretrati retributivi erogati nell’anno 2023 nel 2023 (conseguenti al rinnovo del CCNL del 07/08/20) non sono state prese in considerazione: “Né ai fini del calcolo del monte retribuzioni utile nella prima liquidazione della pensione; Né ai fini del calcolo del monte retribuzioni utile nelle riliquidazioni della pensione effettuate successivamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito”.
Di conseguenza, vanno definitivamente, ai sensi dell’art. 97, ult. comma C.G.C., poste a carico dell’Istituto previdenziale e del MIUR, in parti uguali, le spese per il compenso del CTU di questo giudizio, per l’importo di € 582,05, oltre agli eventuali accessori contributivi e fiscali di legge, provvisoriamente poste a carico del solo Istituto con decreto 33/2025.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda;
- estromette il MEF, per difetto di legittimazione passiva;
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla pretesa del ricorrente;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico delle amministrazioni resistenti, come in motivazione.
Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Campobasso, all’esito della pubblica udienza del 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE
EL BI
(firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria il 23 dicembre 2025 F.to Il Responsabile della segreteria TE AR (f.to digitalmente)