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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 6162/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 20/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to GERONIMO Parte_1
MICHELE
ricorrente contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti TRAVI
[...]
RAFFAELLA e Grazia MARINO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento della tutela risarcitoria da dequalificazione e lesione della dignità ed immagine professionale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 20.03.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere alle dipendenze dell' resistente a CP_1 decorrere dall'01.01.2001 con qualifica di Infermiere Professionale, cat. D del c.c.n.l. Comparto Sanità Pubblica, e di aver prestato attività lavorativa presso la Parte_2 dall'01.10.2013, dove, a causa di costante carenza di personale di supporto OSS ed OTA, ha svolto prevalentemente mansioni non appartenenti alla propria qualifica ma a quelle inferiori ed in particolare di essersi occupata in misura prevalente di assistenza diretta dei pazienti e di attività assistenziali igienico-domestiche- alberghiere per aver reso le seguenti prevalenti prestazioni lavorative: cura, assistenza materiale ed igiene di tutti i pazienti presenti in reparto con somministrazione dei pasti;
ausilio dei pazienti nell'espletamento delle funzioni fisiologiche, nella deambulazione e nell'uso corretto dei presidi, ausili ed attrezzature, nell'apprendimento e mantenimento di posture corrette, e loro trasposto;
riordino letti, pulizia ambienti, riordino e rifornimento della farmacia, detersione manuale di strumenti di sala, trasporto materiale biologico sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici, raccolta e stoccaggio dei rifiuti con chiusura e mobilitazione di quelli speciali, controllo e assistenza nella somministrazione delle diete;
lamentando lo svilimento della professionalità a causa dello svolgimento di mansioni inferiori appartenenti alla categoria B per assenza in organico di OSS ed OTA, deducendo, in particolare, che vi erano solo n. 3 OSS nell'aprile 2015
e da marzo ad agosto 2020 solo n. 1 unità OSS, scopertura poi colmata solo da settembre 2020, e di non aver potuto svolgere le mansioni del proprio profilo d'infermiere, fare ricerca infermieristica e l'aggiornamento sull'evoluzione terapeutica e patologia dei pazienti con conseguente pregiudizio professionale, all'immagine e di natura psico-fisica da stress da superlavoro, avendo svolto compiti di due unità di personale;
affermando il diritto alla tutela risarcitoria da dequalificazione, agiva in giudizio per l'accertamento dello svolgimento prevalente di mansioni inferiori di tipo igienico- domestico-alberghiere appartenenti al profilo OSS, livello economico
Bs, dall'assegnazione all' o da altra data fino Parte_2 ad agosto 2020, e per la condanna dell'azienda resistente al
Pag. 2 di 23 risarcimento del danno patrimoniale da lesione della professionalità e del danno morale ex art. 2087 c.c. pari al 25% della retribuzione netta mensile o di altra di giustizia oltre interessi e rivalutazione, nei limiti della prescrizione decennale, e con il favore delle spese giudiziali da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva l'azienda resistente per eccepire la nullità del promosso ricorso per indeterminatezza e genericità, per omessa allegazione delle mansioni svolte, l'estinzione per prescrizione dei crediti risarcitori pretesi, e, nel merito, per affermare l'infondatezza delle domande e per domandare il rigetto del promosso ricorso, atteso che la parte ricorrente era stata destinata all' solo Parte_2 dal 19.01.2016 ed aveva sempre svolto mansioni della categoria D di appartenenza, con vittoria delle spese di giudizio. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
In via preliminare deve essere rigettata, per infondatezza, l'eccezione di nullità del proposto ricorso per genericità ed indeterminatezza e per omessa allegazione delle mansioni svolte e dei fatti posti a base delle pretese azionate sollevata dalla parte resistente. Ed infatti, non solo risultano analiticamente indicate in ricorso tutte le attività lavorative svolte dalla parte ricorrente quanto, piuttosto, dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo è dato inferire sia gli elementi di fatto che quelli di diritto sui quali poggiano le domande attoree ben esplicitate. Ne consegue che alcuna nullità del ricorso è possibile dichiarare. Tenuto conto, inoltre, della compiuta difesa spiegata con
Pag. 3 di 23 la memoria costitutiva dalla parte resistente che ha sollevato la specifica eccezione, alcun pregiudizio al diritto di difesa della stessa parte potrebbe essere legittimamente ravvisato, atteso che la causa petendi ed il petitum risultano inequivocabilmente specificati nel ricorso introduttivo del presente giudizio1.
Anche l'eccezione di maturata estinzione anche parziale per prescrizione dei crediti risarcitori contesi sollevata sempre dalla parte resistente è infondata se si considera che il ricorso è stato notificato alla parte resistente nel 2021 e la richiesta risarcitoria è circoscritta al periodo 01.10.2013/agosto 2020.
Ed infatti, la parte ricorrente, a fondamento della domanda risarcitoria avanzata, ha allegato un inadempimento dell'Azienda datrice di lavoro per averla costretta allo svolgimento di mansioni appartenenti ad una categoria inferiore. La responsabilità della parte datoriale rappresentata dalla parte ricorrente, consistita nell'omessa copertura delle vacanze in organico nell'U.O.C. di Malattie Infettive ed in particolare delle figure professionali carenti di OSS ed OTA, e nell'averla adibita allo svolgimento prevalente di mansioni inferiori, derivando da un inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, quello lavorativo, rientra nella responsabilità contrattuale e soggiace all'ordinario termine decennale di prescrizione.
Pag. 4 di 23 Tanto premesso, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione per le motivazioni che di seguito verranno specificate, tenuto conto, altresì, dei precedenti conformi di questo Tribunale e della Corte d'Appello di Bari in controversie analoghe che si richiamano ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att.
c.p.c.
Innanzitutto, occorre affermare l'insussistenza della deduzione difensiva della parte resistente sulla destinazione della parte ricorrente presso l dal 19.01.2016. La parte Parte_2 resistente, infatti, ha prodotto la disposizione di servizio del
10.10.2013 indirizzata alla parte ricorrente di accoglimento della sua istanza di assegnazione con decorrenza immediata presso l'
[...]
. Detta disposizione è pervenuta all'area gestione Parte_2 personale in data 16.10.2013. Se ne desume, in mancanza di prova contraria, che la parte ricorrente abbia iniziato a prestare effettivo servizio presso l' dal 16.10.2013. Parte_2
Tanto premesso, occorre chiarire che la richiesta risarcitoria trova fondamento nella dedotta dequalificazione, avendo, la parte ricorrente, allegato che dal momento in cui ha iniziato a prestare servizio presso l' ha svolto prevalentemente Parte_2 mansioni inferiori riconducibili alla categoria B, livello economico Bs del profilo OSS.
A tal proposito occorre richiamare la costante giurisprudenza di legittimità sul riparto degli oneri di allegazione e prova in caso di richiesta risarcitoria da dequalificazione del pubblico dipendente in rapporto d'impiego privatizzato. A ben vedere, infatti, occorre immediatamente chiarire che per il rapporto in esame - di pubblico impiego privatizzato – la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 52 D.L.vo n. 165/2001 è peculiare e si discosta dalla norma di portata
Pag. 5 di 23 generale contenuta nell'art. 2103 c.c. operante per il rapporto di lavoro dipendente privato2. L'art. 52 del T.U.P.I. esprime un principio di equivalenza formale delle mansioni. In concreto, il pubblico dipendente può essere legittimamente adibito a tutte le mansioni della propria categoria vigendo il principio di equivalenza formale delle stesse insindacabile in sede giudiziale.
Tanto premesso, per potersi ritenere sussistente una ipotesi di dequalificazione nel rapporto d'impiego pubblico privatizzato come quello in esame, il controllo giudiziale deve avere a riguardo l'adibizione e lo svolgimento prevalente da parte del pubblico dipendente di mansioni non appartenenti alla propria categoria tali da determinare uno svuotamento dell'attività lavorativa esigibile in ragione della categoria di appartenenza. Questi i principi affermati di recente dalla Corte di cassazione in contenzioso analogo con la pronuncia n. 34077/2021: “… (omissis)… è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento, condiviso dal Collegio
e qui ribadito, secondo cui per il rapporto di pubblico impiego contrattualizzato la disciplina delle mansioni è dettata, non dall'art.
2103 c.c., bensì dalla norma speciale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (Cass. S.U. n. 8074/2008) che, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, antecedente alla riformulazione operata dal D.Lgs. n. 150 del 2009, assegna rilievo, per le esigenze di duttilità
Pag. 6 di 23 del servizio e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità acquisita e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (cfr. fra le tante Cass. nn. 16311, 976 e 450 del 2019; Cass. nn. 32592, 32151, 18817,
7304, 5696 del 2018);
6.2. si è precisato che tale nozione di equivalenza in senso formale comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria sono esigibili dal datore di lavoro, sicché, a fronte di un'equivalenza sul piano contrattuale, una dequalificazione è ipotizzabile solo qualora la nuova assegnazione comporti un sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa;
6.3. il CCNL 7.4.1999 per il personale non dirigenziale del comparto sanità, con il quale sono stati dettati i principi generali in tema di inquadramento, ha previsto all'art. 13 un sistema di classificazione articolato in quattro aree (A, B, C, D), "corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per
l'espletamento delle relative attività lavorative", aree nelle quali le parti collettive hanno inserito i profili che "descrivono il contenuto professionale delle attribuzione proprie";
6.4. il richiamato art. 13 precisa, al comma 5, che "ogni dipendente è inquadrato nella corrispondente categoria del sistema di classificazione in base al profilo di appartenenza" ed il successivo art.
19 richiama, quanto ai profili delle professioni sanitarie, i decreti ministeriali adottati ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art.
6, comma 3, che riserva al Ministro della Sanità la individuazione con decreto delle figure professionali e dei relativi profili in relazione al
"personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione";
Pag. 7 di 23
6.5. la declaratoria allegata al CCNL richiama espressamente per il profilo professionale di infermiere il D.M. n. 739 del 1994 sicché le previsioni dello stesso, quanto alle competenze ed alle attribuzioni del personale infermieristico, costituiscono parte integrante del sistema di classificazione;
6.6. ha errato, quindi, il giudice d'appello nell'affermare, a pag. 10 della motivazione, che del D.M. non si dovesse tenere conto ai fini del Parte giudizio di equivalenza e che non potesse la invocare il richiamato decreto, unitamente al principio di equivalenza formale, per trarne la legittimità del provvedimento di assegnazione ad un servizio diverso da quello ospedaliero;
6.7. al contrario l'accertamento sulla natura dequalificante o meno delle nuove mansioni andava condotto proprio alla luce del D.M. n. 739 del 1994 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art.
52 come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte richiamata al punto 6.1.; … (omissis)…”.
Tanto premesso, occorre partire dalla constatazione che la parte ricorrente è inquadrata nella categoria D, con qualifica professionale di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, secondo quanto evincibile dalle buste-paga prodotte dalla stessa parte. In ricorso la parte ricorrente ha rappresentato di aver svolto da ottobre del 2013 ad agosto del 2020 mansioni inferiori riconducibili alla categoria B, livello Bs, per aver prestato attività lavorativa esigibile dai profili professionali OSS ed OTA.
Pertanto, per l'indagine da compiere circa lo svolgimento di mansioni riconducibili all'inferiore inquadramento dedotto, i profili da comparare sono quelli della categoria D di appartenenza e quelli della categoria B, livello Bs.
Questo l'art. 1 del D.M. n. 739/1994:
Pag. 8 di 23 <1. È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona
e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
Pag. 9 di 23 5. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:
a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.
… (omissis)…>>.
Queste, invece, le norme più significative dell'Accordo Conferenza
Stato – Regioni del 22 febbraio 2001 per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Operatore Socio Sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione. (G.U.
19 aprile 2001, n. 91):
<<…l'operatore socio sanitario è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario; favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.
… (omissis)…
1. le attività dell'operatore socio sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita; assistenza diretta e aiuto domestico-alberghiero; intervento igienico sanitario e di carattere sociale; supporto gestionale, organizzativo e formativo.
Pag. 10 di 23 … (omissis)…
Allegato A Elenco delle principali attività previste per
l'operatore socio sanitario
1. Assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero
• assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
• realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
• collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
• realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
• coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato e anche terminale e morente;
• aiuta la gestione dell'utente nel suo àmbito di vita;
• cura la pulizia e l'igiene ambientale
2. Intervento igienico sanitario e di carattere sociale
• osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente;
• collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
• valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
• collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
• riconosce e utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione- relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
• mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale e il mantenimento e recupero della identità personale.
Pag. 11 di 23
3. Supporto gestionale, organizzativo e formativo
• utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
• collabora alla verifica della qualità del servizio;
• concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione;
• collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
• collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici. … (omissis)…>>.
Emerge immediatamente dalle disposizioni appena sopra richiamate che il tratto caratterizzante la figura professionale dell'infermiere è quello dall'assistenza infermieristica qualificata espressamente in questi termini: assistenza preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
In concreto, essendo l'infermiere responsabile dell'assistenza generale infermieristica di tipo tecnico in tutte le sue dimensioni, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, l'assistenza al paziente deve essere intesa in senso prettamente tecnico ovvero preordinata alla prevenzione, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria. Il titolo di accesso al profilo infermieristico, il diploma di laurea, mette in evidenza la necessità di una formazione specifica e di una competenza particolarmente qualificata per lo svolgimento di mansioni altamente tecniche.
A caratterizzare, invece, il profilo professionale dell'operatore socio sanitario è l'assistenza diretta del paziente, della sua igiene, cui accede la cura della pulizia e dell'igiene ambientale. Si tratta di
Pag. 12 di 23 mansioni indubbiamente diverse per qualità e portata da quelle esigibili dall'infermiere.
L'infermiere, in concreto, assiste il paziente dalla prospettiva patologica, prendendosi cura delle sue malattie, prevenendole e curandole oppure attraverso la riabilitazione: si tratta di mansioni particolarmente qualificate, di tipo tecnico, che presuppongono conoscenze e competenze scientifiche specifiche.
L'operatore socio sanitario, a differenza dell'infermiere, si occupa dei bisogni primari della persona ed il tipo di assistenza è completamente diversa, è diretta, di ausilio concreto alla persona attraverso la cura della sua igiene e delle attività quotidiane in particolare per le persone non autosufficienti.
Dette differenze si colgono anche analizzando le declaratorie delle categorie B, Bs e D contenute nell'Allegato 1 del CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL
PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' STIPULATO IL 7 APRILE 1999 stipulato il 20.09.2001:
< Categoria B
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
Pag. 13 di 23 Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super
(Bs) di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.
… (omissis)…
Operatore socio-sanitario.
Svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio-assistenziali e socio- sanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero
e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire:
Pag. 14 di 23 a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.
… (omissis)…
Categoria D
Declaratorie.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti , autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo
e anche disgiuntamente : autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta.
PROFILI PROFESSIONALI
Pag. 15 di 23 -------------------------
Collaboratori professionali sanitari
Personale infermieristico
Infermiere: DM 739/1994
… (omissis)…>>.
Ebbene, per quello che qui più interessa, analizzando la categoria B, emerge immediatamente che il tratto distintivo è dato dalle capacità manuali e tecniche necessarie per fornire assistenza diretta alla persona e di supporto alla gestione del suo ambiente.
Analogamente è dirsi per il livello BS.
Analizzando la declaratoria della categoria B, livello BS, emerge immediatamente che il dato discretivo dalla categoria B è dato o dal coordinamento di altri lavoratori ovvero dalla particolare specializzazione, ma il tratto caratterizzante la figura professionale dell'operatore socio sanitario anche nel livello Bs di dare assistenza diretta alla persona e al suo ambiente di vita attraverso un'assistenza concretamente rivolta ai bisogni primari della persona in forma diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita, intervento igienico sanitario e di carattere sociale, e supporto gestionale, organizzativo e formativo, non muta affatto tra i diversi livelli.
Tanto chiarito, occorre verificare, innanzitutto, quali siano state le mansioni effettivamente svolte dalla parte ricorrente nel periodo in contesa.
Ebbene, dall'istruttoria espletata è emerso innanzitutto un dato particolarmente significativo: all'epoca dei fatti vi era grave carenza in organico di figure professionali OSS. Tanto è stato chiaramente riferito da tutti i testi escussi nel corso dell'istruttoria ed anche dal teste escusso all'udienza del 18.09.2023. Non solo: lo Testimone_1
Pag. 16 di 23 stesso teste ha confermato sia le circostanze dedotte in memoria costitutiva dalla parte resistente circa le attività infermieristiche svolte dalla parte ricorrente che le circostanze articolate in ricorso circa lo svolgimento da parte della ricorrente in via ordinaria, di mattina, e, pertanto, non occasionale, delle seguenti attività: cura, assistenza materiale ed igiene di tutti i pazienti presenti in reparto con somministrazione dei pasti;
ausilio dei pazienti nell'espletamento delle funzioni fisiologiche, nella deambulazione e nell'uso corretto dei presidi, ausili ed attrezzature, nell'apprendimento e mantenimento di posture corrette, e loro trasposto;
riordino letti, pulizia ambienti, riordino e rifornimento della farmacia, detersione manuale di strumenti di sala, controllo e assistenza nella somministrazione delle diete. Il teste ha riferito, inoltre, di non aver visto la Tes_1 ricorrente occuparsi delle seguenti attività: trasporto materiale biologico sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici, raccolta e stoccaggio dei rifiuti con chiusura e mobilitazione di quelli speciali. Lo stesso teste ha specificato che la somministrazione dei pasti da parte della ricorrente, per carenza in organico di OSS, veniva fatta esclusivamente per i pazienti non autosufficienti. Dette circostanze sono state confermate anche dal testimone escussa Testimone_2 all'udienza del 18.12.2023, la quale ha specificato che solo il riordino della farmacia era fatto dall'infermiere, mentre il rifornimento dal coordinatore. Pure il teste , escusso all'udienza del Testimone_3
04.04.2024, ha confermato lo svolgimento da parte della ricorrente in via ordinaria delle mansioni inferiori dedotte in ricorso, specificando che il trasporto del materiale biologico sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici, raccolta e stoccaggio dei rifiuti con chiusura e mobilitazione di quelli speciali non erano attività prevalenti in quanto venivano svolte anche dagli ausiliari quando erano presenti. Ed
Pag. 17 di 23 ancora, dalle testimonianze rese dai testi e Testimone_2 Tes_3
emerge chiaramente che la parte ricorrente, per svolgere
[...] mansioni di assistenza diretta alla persona, della loro igiene e della pulizia dell'ambiente, non ha potuto partecipare al c.d. “giro visite”.
Entrambi i testi escussi hanno riferito che la parte ricorrente durante il periodo per cui è causa ha sì svolto anche le mansioni della categoria di appartenenza ma lo ha fatto in modo non prevalente.
In concreto, dall'istruttoria espletata è emerso chiaramente che la parte ricorrente, a causa di una grave carenza in organico dell'U.O.C.
Malattie Infettive si è occupata in via ordinaria di assistenza diretta alla persona, tralasciando lo svolgimento prioritario delle mansioni infermieristiche della categoria di appartenenza espletate in modo del tutto residuale e marginale.
Tali decisive circostanze sono corroborate anche dalla documentazione acquisita al processo. Ed infatti, la parte ricorrente ha prodotto, tra le altre cose, la nota del Direttore dell'U.O.C. Malattie
Infettive del 09.04.2020 con la quale veniva disposto che, in mancanza di OSS, la distribuzione dei pasti dovesse avvenire a cura degli infermieri del reparto, compresa la ricorrente.
Tanto conforta la sussistenza di una tipica ipotesi di dequalificazione, dovendo ritenersi accertato uno svuotamento delle attività lavorative della categoria infermieristica di appartenenza in favore di mansioni di assistenza diretta della persona appartenenti alla inferiore categoria B, livello Bs, profilo professionale OSS.
In concreto, nel caso in esame, deve ritenersi adeguatamente provato dalla parte ricorrente a ciò tenuta lo svolgimento mansioni inferiori svolte con continuità ed in modo prevalente.
Pag. 18 di 23 Per quel che riguarda la tutela risarcitoria dei pregiudizi da dequalificazione, occorre richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il lavoratore che lamenti un demansionamento e, soprattutto, che agisca per la tutela risarcitoria dei pregiudizi subiti, ha l'onere di allegazione e prova sia del demansionamento, attraverso l'allegazione e la prova della mansioni inferiori svolte con continuità ed in modo prevalente, che del pregiudizio subito, prova, quest'ultima, che può essere raggiunta anche attraverso indizi gravi, precisi e concordanti rappresentati dalla qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, dal tipo e dalla natura della professionalità coinvolta, dalla durata del demansionamento, dalla diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.
Questi i principi di diritto affermati di recente anche da Cass. n. :
“…(omissis)… nell'ambito del pubblico impiego, in una causa avviata dal lavoratore per lamentare un danno da dequalificazione professionale, il lavoratore ha l'onere di allegare le mansioni effettivamente svolte, nonché il comparto di appartenenza e il proprio livello di inquadramento, mentre è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile, per verificare la fondatezza o meno dell'assunto secondo cui l'attività non sarebbe stata coerente con l'inquadramento formale
…(omissis)…”.
Sulla natura del pregiudizio da dequalificazione occorre dare continuità ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità e di recente ribaditi da Cass. n. 11870/2024: “…
(omissis)… il demansionamento, infatti, costituisce lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità
Pag. 19 di 23 del lavoratore nel luogo di lavoro, con la conseguenza per cui al pregiudizio correlato a tale lesione va riconosciuta una dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento in via equitativa (Cass. n. 7980/2004; Cass. n.
10157/2004);
q) sul piano equitativo è possibile ricorrere ad una percentuale della retribuzione mensile per il periodo di demansionamento, quale parametro più idoneo del livello di professionalità e di immagine professionale raggiunti e rimasti pregiudicati (Cass. n. 12253/2015), atteso che lo svolgimento di mansioni dequalificanti determina un danno di immagine professionale e di perdita di chances di progressione nella carriera, da valutare in via equitativa a prescindere dalla prova dell'esistenza di un pregiudizio patrimoniale in termini di lucro cessante o danno emergente;
r) a tali fini gli elementi da considerare sono la non breve durata del demansionamento, la gravità del demansionamento, tenuto conto della dispersione del patrimonio professionale maturato, la visibilità del demansionamento nell'azienda, la considerevole anzianità della dipendente (assunta nel 1992); …
(omissis)…”.
Per la legittimità della prova indiziaria del pregiudizio da dequalificazione, occorre dare continuità ai seguenti principi di diritto ribaditi di recente anche da Cass. n. 10267/2024: “… (omissis)…
Occorre infatti considerare che, ai fini dell'esistenza e della prova anche presuntiva del danno alla professionalità (anche da demansionamento e dequalificazione professionale), costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova
Pag. 20 di 23 collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (Cass. n. 25743 del 2018; n. 19778 del
2014; n. 4652 del 2009; n. 29832 del 2008). … (omissis)…”.
Tanto chiarito, provato lo svolgimento di mansioni appartenenti ad una categoria inferiore in modo prevalente e non occasionale da parte della ricorrente per circa sette lunghi anni ed accertata, di conseguenza, una lesione concreta del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, con conseguente grave pregiudizio alla dignità ed all'immagine professionale, sia all'interno dell'Azienda che all'esterno, considerato l'accesso e la permanenza di tanti pazienti all'interno dell' dove Pt_2 presta servizio la parte ricorrente, per impossibilità di svolgere le attività per la quale è stata assunta, dovendo, di conseguenza, ritenere acclarato l'an del pregiudizio dedotto, occorre procedere alla sua liquidazione in via equitativa per dare conforto in termini patrimoniali alla richiesta tutela risarcitoria dei pregiudizi subiti.
Ebbene, tenuto conto dei precedenti in contenzioso analogo della
Suprema Corte e della Corte d'Appello di Bari, questi resi in caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, prodotti dalla stessa parte ricorrente con le note conclusionali, occorre riconoscere a titolo risarcitorio una somma pari al 10% della retribuzione ordinaria mensile percepita dalla parte ricorrente dal 16.10.2013 ad agosto
2020 oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/19943.
Ne consegue l'accoglimento integrale del promosso ricorso.
Accertata la responsabilità dell'azienda resistente nella causazione del pregiudizio alla dignità ed all'immagine professionale della parte ricorrente per averla costretta allo svolgimento continuativo e non
Pag. 21 di 23 occasionale di mansioni inferiori per circa sette anni, va condannata la parte resistente al risarcimento del danno arrecato alla parte ricorrente da liquidare in via equitativa nella misura pari al 10% della retribuzione ordinaria mensile percepita dalla parte ricorrente dal
16.10.2013 ad agosto 2020 oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724/1994.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal
03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara che la parte ricorrente ha svolto attività lavorativa della categoria B, livello Bs, in misura prevalente dal
16 ottobre 2013 ad agosto 2020 e, per l'effetto, condanna la parte resistente al risarcimento del danno arrecato alla parte ricorrente nella misura equitativamente individuata pari al 10% della retribuzione ordinaria mensile percepita dalla parte
Pag. 22 di 23 ricorrente dal 16.10.2013 ad agosto 2020 oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi
€ 2.743,00, di cui € 2.694,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022 ed € 43,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,20/03/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto si veda da ultimo anche Cass. 10.07.2013, n. 17122 così massimata: “Nel rito del lavoro, ai fini dell'esame della ritualità del ricorso introduttivo del giudizio, il giudice del merito è chiamato ad effettuare l'individuazione del petitum, sotto il profilo sostanziale e processuale, attraverso l'esame complessivo dell'atto. Tale operazione - che deve compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello - va distinta da quella relativa alla rilevazione di eventuali carenze riguardanti elementi che il ricorrente ha
l'onere di dedurre e provare per sostenere la fondatezza della propria domanda, cioè di elementi da configurare come mezzi di prova, la cui omessa specificazione, pur ponendosi in contrasto a quanto prescritto dall'art. 414 n. 5 c.p.c., non comporta la nullità del ricorso introduttivo, bensì la decadenza dalla possibilità di successiva deduzione delle prove nel corso del processo, salva la possibilità di ricorrere all'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., nel giudizio di appello”. 2 Cfr. anche Cass. 26.03.2014, n. 7106 così massimata: “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione, non potendosi aver riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 cod. civ.
(Nella specie, la S.C. ha escluso che l'assegnazione al dipendente comunale, già comandante della polizia municipale, di mansioni di "responsabile del servizio di polizia amministrativa" concretizzasse una violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 - nella formulazione anteriore alla novella di cui all'art. 62, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - in considerazione dell'equivalenza formale tra tali mansioni, in base alla classificazione di cui al c.c.n.l. del 31 marzo 1999). Rigetta, App. Ancona,
24/08/2009.”. 3 Cfr. Cass. n. 13624/2020, Cass. n. 21192/ 2018 e Cass. n. 15639/2018.
Sezione Lavoro
N.R.G. 6162/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 20/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to GERONIMO Parte_1
MICHELE
ricorrente contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti TRAVI
[...]
RAFFAELLA e Grazia MARINO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento della tutela risarcitoria da dequalificazione e lesione della dignità ed immagine professionale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 20.03.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere alle dipendenze dell' resistente a CP_1 decorrere dall'01.01.2001 con qualifica di Infermiere Professionale, cat. D del c.c.n.l. Comparto Sanità Pubblica, e di aver prestato attività lavorativa presso la Parte_2 dall'01.10.2013, dove, a causa di costante carenza di personale di supporto OSS ed OTA, ha svolto prevalentemente mansioni non appartenenti alla propria qualifica ma a quelle inferiori ed in particolare di essersi occupata in misura prevalente di assistenza diretta dei pazienti e di attività assistenziali igienico-domestiche- alberghiere per aver reso le seguenti prevalenti prestazioni lavorative: cura, assistenza materiale ed igiene di tutti i pazienti presenti in reparto con somministrazione dei pasti;
ausilio dei pazienti nell'espletamento delle funzioni fisiologiche, nella deambulazione e nell'uso corretto dei presidi, ausili ed attrezzature, nell'apprendimento e mantenimento di posture corrette, e loro trasposto;
riordino letti, pulizia ambienti, riordino e rifornimento della farmacia, detersione manuale di strumenti di sala, trasporto materiale biologico sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici, raccolta e stoccaggio dei rifiuti con chiusura e mobilitazione di quelli speciali, controllo e assistenza nella somministrazione delle diete;
lamentando lo svilimento della professionalità a causa dello svolgimento di mansioni inferiori appartenenti alla categoria B per assenza in organico di OSS ed OTA, deducendo, in particolare, che vi erano solo n. 3 OSS nell'aprile 2015
e da marzo ad agosto 2020 solo n. 1 unità OSS, scopertura poi colmata solo da settembre 2020, e di non aver potuto svolgere le mansioni del proprio profilo d'infermiere, fare ricerca infermieristica e l'aggiornamento sull'evoluzione terapeutica e patologia dei pazienti con conseguente pregiudizio professionale, all'immagine e di natura psico-fisica da stress da superlavoro, avendo svolto compiti di due unità di personale;
affermando il diritto alla tutela risarcitoria da dequalificazione, agiva in giudizio per l'accertamento dello svolgimento prevalente di mansioni inferiori di tipo igienico- domestico-alberghiere appartenenti al profilo OSS, livello economico
Bs, dall'assegnazione all' o da altra data fino Parte_2 ad agosto 2020, e per la condanna dell'azienda resistente al
Pag. 2 di 23 risarcimento del danno patrimoniale da lesione della professionalità e del danno morale ex art. 2087 c.c. pari al 25% della retribuzione netta mensile o di altra di giustizia oltre interessi e rivalutazione, nei limiti della prescrizione decennale, e con il favore delle spese giudiziali da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva l'azienda resistente per eccepire la nullità del promosso ricorso per indeterminatezza e genericità, per omessa allegazione delle mansioni svolte, l'estinzione per prescrizione dei crediti risarcitori pretesi, e, nel merito, per affermare l'infondatezza delle domande e per domandare il rigetto del promosso ricorso, atteso che la parte ricorrente era stata destinata all' solo Parte_2 dal 19.01.2016 ed aveva sempre svolto mansioni della categoria D di appartenenza, con vittoria delle spese di giudizio. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
In via preliminare deve essere rigettata, per infondatezza, l'eccezione di nullità del proposto ricorso per genericità ed indeterminatezza e per omessa allegazione delle mansioni svolte e dei fatti posti a base delle pretese azionate sollevata dalla parte resistente. Ed infatti, non solo risultano analiticamente indicate in ricorso tutte le attività lavorative svolte dalla parte ricorrente quanto, piuttosto, dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo è dato inferire sia gli elementi di fatto che quelli di diritto sui quali poggiano le domande attoree ben esplicitate. Ne consegue che alcuna nullità del ricorso è possibile dichiarare. Tenuto conto, inoltre, della compiuta difesa spiegata con
Pag. 3 di 23 la memoria costitutiva dalla parte resistente che ha sollevato la specifica eccezione, alcun pregiudizio al diritto di difesa della stessa parte potrebbe essere legittimamente ravvisato, atteso che la causa petendi ed il petitum risultano inequivocabilmente specificati nel ricorso introduttivo del presente giudizio1.
Anche l'eccezione di maturata estinzione anche parziale per prescrizione dei crediti risarcitori contesi sollevata sempre dalla parte resistente è infondata se si considera che il ricorso è stato notificato alla parte resistente nel 2021 e la richiesta risarcitoria è circoscritta al periodo 01.10.2013/agosto 2020.
Ed infatti, la parte ricorrente, a fondamento della domanda risarcitoria avanzata, ha allegato un inadempimento dell'Azienda datrice di lavoro per averla costretta allo svolgimento di mansioni appartenenti ad una categoria inferiore. La responsabilità della parte datoriale rappresentata dalla parte ricorrente, consistita nell'omessa copertura delle vacanze in organico nell'U.O.C. di Malattie Infettive ed in particolare delle figure professionali carenti di OSS ed OTA, e nell'averla adibita allo svolgimento prevalente di mansioni inferiori, derivando da un inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, quello lavorativo, rientra nella responsabilità contrattuale e soggiace all'ordinario termine decennale di prescrizione.
Pag. 4 di 23 Tanto premesso, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione per le motivazioni che di seguito verranno specificate, tenuto conto, altresì, dei precedenti conformi di questo Tribunale e della Corte d'Appello di Bari in controversie analoghe che si richiamano ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att.
c.p.c.
Innanzitutto, occorre affermare l'insussistenza della deduzione difensiva della parte resistente sulla destinazione della parte ricorrente presso l dal 19.01.2016. La parte Parte_2 resistente, infatti, ha prodotto la disposizione di servizio del
10.10.2013 indirizzata alla parte ricorrente di accoglimento della sua istanza di assegnazione con decorrenza immediata presso l'
[...]
. Detta disposizione è pervenuta all'area gestione Parte_2 personale in data 16.10.2013. Se ne desume, in mancanza di prova contraria, che la parte ricorrente abbia iniziato a prestare effettivo servizio presso l' dal 16.10.2013. Parte_2
Tanto premesso, occorre chiarire che la richiesta risarcitoria trova fondamento nella dedotta dequalificazione, avendo, la parte ricorrente, allegato che dal momento in cui ha iniziato a prestare servizio presso l' ha svolto prevalentemente Parte_2 mansioni inferiori riconducibili alla categoria B, livello economico Bs del profilo OSS.
A tal proposito occorre richiamare la costante giurisprudenza di legittimità sul riparto degli oneri di allegazione e prova in caso di richiesta risarcitoria da dequalificazione del pubblico dipendente in rapporto d'impiego privatizzato. A ben vedere, infatti, occorre immediatamente chiarire che per il rapporto in esame - di pubblico impiego privatizzato – la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 52 D.L.vo n. 165/2001 è peculiare e si discosta dalla norma di portata
Pag. 5 di 23 generale contenuta nell'art. 2103 c.c. operante per il rapporto di lavoro dipendente privato2. L'art. 52 del T.U.P.I. esprime un principio di equivalenza formale delle mansioni. In concreto, il pubblico dipendente può essere legittimamente adibito a tutte le mansioni della propria categoria vigendo il principio di equivalenza formale delle stesse insindacabile in sede giudiziale.
Tanto premesso, per potersi ritenere sussistente una ipotesi di dequalificazione nel rapporto d'impiego pubblico privatizzato come quello in esame, il controllo giudiziale deve avere a riguardo l'adibizione e lo svolgimento prevalente da parte del pubblico dipendente di mansioni non appartenenti alla propria categoria tali da determinare uno svuotamento dell'attività lavorativa esigibile in ragione della categoria di appartenenza. Questi i principi affermati di recente dalla Corte di cassazione in contenzioso analogo con la pronuncia n. 34077/2021: “… (omissis)… è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento, condiviso dal Collegio
e qui ribadito, secondo cui per il rapporto di pubblico impiego contrattualizzato la disciplina delle mansioni è dettata, non dall'art.
2103 c.c., bensì dalla norma speciale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (Cass. S.U. n. 8074/2008) che, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, antecedente alla riformulazione operata dal D.Lgs. n. 150 del 2009, assegna rilievo, per le esigenze di duttilità
Pag. 6 di 23 del servizio e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità acquisita e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (cfr. fra le tante Cass. nn. 16311, 976 e 450 del 2019; Cass. nn. 32592, 32151, 18817,
7304, 5696 del 2018);
6.2. si è precisato che tale nozione di equivalenza in senso formale comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria sono esigibili dal datore di lavoro, sicché, a fronte di un'equivalenza sul piano contrattuale, una dequalificazione è ipotizzabile solo qualora la nuova assegnazione comporti un sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa;
6.3. il CCNL 7.4.1999 per il personale non dirigenziale del comparto sanità, con il quale sono stati dettati i principi generali in tema di inquadramento, ha previsto all'art. 13 un sistema di classificazione articolato in quattro aree (A, B, C, D), "corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per
l'espletamento delle relative attività lavorative", aree nelle quali le parti collettive hanno inserito i profili che "descrivono il contenuto professionale delle attribuzione proprie";
6.4. il richiamato art. 13 precisa, al comma 5, che "ogni dipendente è inquadrato nella corrispondente categoria del sistema di classificazione in base al profilo di appartenenza" ed il successivo art.
19 richiama, quanto ai profili delle professioni sanitarie, i decreti ministeriali adottati ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art.
6, comma 3, che riserva al Ministro della Sanità la individuazione con decreto delle figure professionali e dei relativi profili in relazione al
"personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione";
Pag. 7 di 23
6.5. la declaratoria allegata al CCNL richiama espressamente per il profilo professionale di infermiere il D.M. n. 739 del 1994 sicché le previsioni dello stesso, quanto alle competenze ed alle attribuzioni del personale infermieristico, costituiscono parte integrante del sistema di classificazione;
6.6. ha errato, quindi, il giudice d'appello nell'affermare, a pag. 10 della motivazione, che del D.M. non si dovesse tenere conto ai fini del Parte giudizio di equivalenza e che non potesse la invocare il richiamato decreto, unitamente al principio di equivalenza formale, per trarne la legittimità del provvedimento di assegnazione ad un servizio diverso da quello ospedaliero;
6.7. al contrario l'accertamento sulla natura dequalificante o meno delle nuove mansioni andava condotto proprio alla luce del D.M. n. 739 del 1994 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art.
52 come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte richiamata al punto 6.1.; … (omissis)…”.
Tanto premesso, occorre partire dalla constatazione che la parte ricorrente è inquadrata nella categoria D, con qualifica professionale di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, secondo quanto evincibile dalle buste-paga prodotte dalla stessa parte. In ricorso la parte ricorrente ha rappresentato di aver svolto da ottobre del 2013 ad agosto del 2020 mansioni inferiori riconducibili alla categoria B, livello Bs, per aver prestato attività lavorativa esigibile dai profili professionali OSS ed OTA.
Pertanto, per l'indagine da compiere circa lo svolgimento di mansioni riconducibili all'inferiore inquadramento dedotto, i profili da comparare sono quelli della categoria D di appartenenza e quelli della categoria B, livello Bs.
Questo l'art. 1 del D.M. n. 739/1994:
Pag. 8 di 23 <1. È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona
e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
Pag. 9 di 23 5. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:
a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.
… (omissis)…>>.
Queste, invece, le norme più significative dell'Accordo Conferenza
Stato – Regioni del 22 febbraio 2001 per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Operatore Socio Sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione. (G.U.
19 aprile 2001, n. 91):
<<…l'operatore socio sanitario è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario; favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.
… (omissis)…
1. le attività dell'operatore socio sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita; assistenza diretta e aiuto domestico-alberghiero; intervento igienico sanitario e di carattere sociale; supporto gestionale, organizzativo e formativo.
Pag. 10 di 23 … (omissis)…
Allegato A Elenco delle principali attività previste per
l'operatore socio sanitario
1. Assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero
• assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
• realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
• collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
• realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
• coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato e anche terminale e morente;
• aiuta la gestione dell'utente nel suo àmbito di vita;
• cura la pulizia e l'igiene ambientale
2. Intervento igienico sanitario e di carattere sociale
• osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente;
• collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
• valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
• collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
• riconosce e utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione- relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
• mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale e il mantenimento e recupero della identità personale.
Pag. 11 di 23
3. Supporto gestionale, organizzativo e formativo
• utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
• collabora alla verifica della qualità del servizio;
• concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione;
• collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
• collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici. … (omissis)…>>.
Emerge immediatamente dalle disposizioni appena sopra richiamate che il tratto caratterizzante la figura professionale dell'infermiere è quello dall'assistenza infermieristica qualificata espressamente in questi termini: assistenza preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
In concreto, essendo l'infermiere responsabile dell'assistenza generale infermieristica di tipo tecnico in tutte le sue dimensioni, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, l'assistenza al paziente deve essere intesa in senso prettamente tecnico ovvero preordinata alla prevenzione, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria. Il titolo di accesso al profilo infermieristico, il diploma di laurea, mette in evidenza la necessità di una formazione specifica e di una competenza particolarmente qualificata per lo svolgimento di mansioni altamente tecniche.
A caratterizzare, invece, il profilo professionale dell'operatore socio sanitario è l'assistenza diretta del paziente, della sua igiene, cui accede la cura della pulizia e dell'igiene ambientale. Si tratta di
Pag. 12 di 23 mansioni indubbiamente diverse per qualità e portata da quelle esigibili dall'infermiere.
L'infermiere, in concreto, assiste il paziente dalla prospettiva patologica, prendendosi cura delle sue malattie, prevenendole e curandole oppure attraverso la riabilitazione: si tratta di mansioni particolarmente qualificate, di tipo tecnico, che presuppongono conoscenze e competenze scientifiche specifiche.
L'operatore socio sanitario, a differenza dell'infermiere, si occupa dei bisogni primari della persona ed il tipo di assistenza è completamente diversa, è diretta, di ausilio concreto alla persona attraverso la cura della sua igiene e delle attività quotidiane in particolare per le persone non autosufficienti.
Dette differenze si colgono anche analizzando le declaratorie delle categorie B, Bs e D contenute nell'Allegato 1 del CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL
PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' STIPULATO IL 7 APRILE 1999 stipulato il 20.09.2001:
< Categoria B
Declaratoria.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
Pag. 13 di 23 Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super
(Bs) di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.
… (omissis)…
Operatore socio-sanitario.
Svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio-assistenziali e socio- sanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero
e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire:
Pag. 14 di 23 a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.
… (omissis)…
Categoria D
Declaratorie.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti , autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo
e anche disgiuntamente : autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta.
PROFILI PROFESSIONALI
Pag. 15 di 23 -------------------------
Collaboratori professionali sanitari
Personale infermieristico
Infermiere: DM 739/1994
… (omissis)…>>.
Ebbene, per quello che qui più interessa, analizzando la categoria B, emerge immediatamente che il tratto distintivo è dato dalle capacità manuali e tecniche necessarie per fornire assistenza diretta alla persona e di supporto alla gestione del suo ambiente.
Analogamente è dirsi per il livello BS.
Analizzando la declaratoria della categoria B, livello BS, emerge immediatamente che il dato discretivo dalla categoria B è dato o dal coordinamento di altri lavoratori ovvero dalla particolare specializzazione, ma il tratto caratterizzante la figura professionale dell'operatore socio sanitario anche nel livello Bs di dare assistenza diretta alla persona e al suo ambiente di vita attraverso un'assistenza concretamente rivolta ai bisogni primari della persona in forma diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita, intervento igienico sanitario e di carattere sociale, e supporto gestionale, organizzativo e formativo, non muta affatto tra i diversi livelli.
Tanto chiarito, occorre verificare, innanzitutto, quali siano state le mansioni effettivamente svolte dalla parte ricorrente nel periodo in contesa.
Ebbene, dall'istruttoria espletata è emerso innanzitutto un dato particolarmente significativo: all'epoca dei fatti vi era grave carenza in organico di figure professionali OSS. Tanto è stato chiaramente riferito da tutti i testi escussi nel corso dell'istruttoria ed anche dal teste escusso all'udienza del 18.09.2023. Non solo: lo Testimone_1
Pag. 16 di 23 stesso teste ha confermato sia le circostanze dedotte in memoria costitutiva dalla parte resistente circa le attività infermieristiche svolte dalla parte ricorrente che le circostanze articolate in ricorso circa lo svolgimento da parte della ricorrente in via ordinaria, di mattina, e, pertanto, non occasionale, delle seguenti attività: cura, assistenza materiale ed igiene di tutti i pazienti presenti in reparto con somministrazione dei pasti;
ausilio dei pazienti nell'espletamento delle funzioni fisiologiche, nella deambulazione e nell'uso corretto dei presidi, ausili ed attrezzature, nell'apprendimento e mantenimento di posture corrette, e loro trasposto;
riordino letti, pulizia ambienti, riordino e rifornimento della farmacia, detersione manuale di strumenti di sala, controllo e assistenza nella somministrazione delle diete. Il teste ha riferito, inoltre, di non aver visto la Tes_1 ricorrente occuparsi delle seguenti attività: trasporto materiale biologico sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici, raccolta e stoccaggio dei rifiuti con chiusura e mobilitazione di quelli speciali. Lo stesso teste ha specificato che la somministrazione dei pasti da parte della ricorrente, per carenza in organico di OSS, veniva fatta esclusivamente per i pazienti non autosufficienti. Dette circostanze sono state confermate anche dal testimone escussa Testimone_2 all'udienza del 18.12.2023, la quale ha specificato che solo il riordino della farmacia era fatto dall'infermiere, mentre il rifornimento dal coordinatore. Pure il teste , escusso all'udienza del Testimone_3
04.04.2024, ha confermato lo svolgimento da parte della ricorrente in via ordinaria delle mansioni inferiori dedotte in ricorso, specificando che il trasporto del materiale biologico sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici, raccolta e stoccaggio dei rifiuti con chiusura e mobilitazione di quelli speciali non erano attività prevalenti in quanto venivano svolte anche dagli ausiliari quando erano presenti. Ed
Pag. 17 di 23 ancora, dalle testimonianze rese dai testi e Testimone_2 Tes_3
emerge chiaramente che la parte ricorrente, per svolgere
[...] mansioni di assistenza diretta alla persona, della loro igiene e della pulizia dell'ambiente, non ha potuto partecipare al c.d. “giro visite”.
Entrambi i testi escussi hanno riferito che la parte ricorrente durante il periodo per cui è causa ha sì svolto anche le mansioni della categoria di appartenenza ma lo ha fatto in modo non prevalente.
In concreto, dall'istruttoria espletata è emerso chiaramente che la parte ricorrente, a causa di una grave carenza in organico dell'U.O.C.
Malattie Infettive si è occupata in via ordinaria di assistenza diretta alla persona, tralasciando lo svolgimento prioritario delle mansioni infermieristiche della categoria di appartenenza espletate in modo del tutto residuale e marginale.
Tali decisive circostanze sono corroborate anche dalla documentazione acquisita al processo. Ed infatti, la parte ricorrente ha prodotto, tra le altre cose, la nota del Direttore dell'U.O.C. Malattie
Infettive del 09.04.2020 con la quale veniva disposto che, in mancanza di OSS, la distribuzione dei pasti dovesse avvenire a cura degli infermieri del reparto, compresa la ricorrente.
Tanto conforta la sussistenza di una tipica ipotesi di dequalificazione, dovendo ritenersi accertato uno svuotamento delle attività lavorative della categoria infermieristica di appartenenza in favore di mansioni di assistenza diretta della persona appartenenti alla inferiore categoria B, livello Bs, profilo professionale OSS.
In concreto, nel caso in esame, deve ritenersi adeguatamente provato dalla parte ricorrente a ciò tenuta lo svolgimento mansioni inferiori svolte con continuità ed in modo prevalente.
Pag. 18 di 23 Per quel che riguarda la tutela risarcitoria dei pregiudizi da dequalificazione, occorre richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il lavoratore che lamenti un demansionamento e, soprattutto, che agisca per la tutela risarcitoria dei pregiudizi subiti, ha l'onere di allegazione e prova sia del demansionamento, attraverso l'allegazione e la prova della mansioni inferiori svolte con continuità ed in modo prevalente, che del pregiudizio subito, prova, quest'ultima, che può essere raggiunta anche attraverso indizi gravi, precisi e concordanti rappresentati dalla qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, dal tipo e dalla natura della professionalità coinvolta, dalla durata del demansionamento, dalla diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.
Questi i principi di diritto affermati di recente anche da Cass. n. :
“…(omissis)… nell'ambito del pubblico impiego, in una causa avviata dal lavoratore per lamentare un danno da dequalificazione professionale, il lavoratore ha l'onere di allegare le mansioni effettivamente svolte, nonché il comparto di appartenenza e il proprio livello di inquadramento, mentre è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile, per verificare la fondatezza o meno dell'assunto secondo cui l'attività non sarebbe stata coerente con l'inquadramento formale
…(omissis)…”.
Sulla natura del pregiudizio da dequalificazione occorre dare continuità ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità e di recente ribaditi da Cass. n. 11870/2024: “…
(omissis)… il demansionamento, infatti, costituisce lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità
Pag. 19 di 23 del lavoratore nel luogo di lavoro, con la conseguenza per cui al pregiudizio correlato a tale lesione va riconosciuta una dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento in via equitativa (Cass. n. 7980/2004; Cass. n.
10157/2004);
q) sul piano equitativo è possibile ricorrere ad una percentuale della retribuzione mensile per il periodo di demansionamento, quale parametro più idoneo del livello di professionalità e di immagine professionale raggiunti e rimasti pregiudicati (Cass. n. 12253/2015), atteso che lo svolgimento di mansioni dequalificanti determina un danno di immagine professionale e di perdita di chances di progressione nella carriera, da valutare in via equitativa a prescindere dalla prova dell'esistenza di un pregiudizio patrimoniale in termini di lucro cessante o danno emergente;
r) a tali fini gli elementi da considerare sono la non breve durata del demansionamento, la gravità del demansionamento, tenuto conto della dispersione del patrimonio professionale maturato, la visibilità del demansionamento nell'azienda, la considerevole anzianità della dipendente (assunta nel 1992); …
(omissis)…”.
Per la legittimità della prova indiziaria del pregiudizio da dequalificazione, occorre dare continuità ai seguenti principi di diritto ribaditi di recente anche da Cass. n. 10267/2024: “… (omissis)…
Occorre infatti considerare che, ai fini dell'esistenza e della prova anche presuntiva del danno alla professionalità (anche da demansionamento e dequalificazione professionale), costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova
Pag. 20 di 23 collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (Cass. n. 25743 del 2018; n. 19778 del
2014; n. 4652 del 2009; n. 29832 del 2008). … (omissis)…”.
Tanto chiarito, provato lo svolgimento di mansioni appartenenti ad una categoria inferiore in modo prevalente e non occasionale da parte della ricorrente per circa sette lunghi anni ed accertata, di conseguenza, una lesione concreta del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, con conseguente grave pregiudizio alla dignità ed all'immagine professionale, sia all'interno dell'Azienda che all'esterno, considerato l'accesso e la permanenza di tanti pazienti all'interno dell' dove Pt_2 presta servizio la parte ricorrente, per impossibilità di svolgere le attività per la quale è stata assunta, dovendo, di conseguenza, ritenere acclarato l'an del pregiudizio dedotto, occorre procedere alla sua liquidazione in via equitativa per dare conforto in termini patrimoniali alla richiesta tutela risarcitoria dei pregiudizi subiti.
Ebbene, tenuto conto dei precedenti in contenzioso analogo della
Suprema Corte e della Corte d'Appello di Bari, questi resi in caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, prodotti dalla stessa parte ricorrente con le note conclusionali, occorre riconoscere a titolo risarcitorio una somma pari al 10% della retribuzione ordinaria mensile percepita dalla parte ricorrente dal 16.10.2013 ad agosto
2020 oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/19943.
Ne consegue l'accoglimento integrale del promosso ricorso.
Accertata la responsabilità dell'azienda resistente nella causazione del pregiudizio alla dignità ed all'immagine professionale della parte ricorrente per averla costretta allo svolgimento continuativo e non
Pag. 21 di 23 occasionale di mansioni inferiori per circa sette anni, va condannata la parte resistente al risarcimento del danno arrecato alla parte ricorrente da liquidare in via equitativa nella misura pari al 10% della retribuzione ordinaria mensile percepita dalla parte ricorrente dal
16.10.2013 ad agosto 2020 oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724/1994.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal
03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara che la parte ricorrente ha svolto attività lavorativa della categoria B, livello Bs, in misura prevalente dal
16 ottobre 2013 ad agosto 2020 e, per l'effetto, condanna la parte resistente al risarcimento del danno arrecato alla parte ricorrente nella misura equitativamente individuata pari al 10% della retribuzione ordinaria mensile percepita dalla parte
Pag. 22 di 23 ricorrente dal 16.10.2013 ad agosto 2020 oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi
€ 2.743,00, di cui € 2.694,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022 ed € 43,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,20/03/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto si veda da ultimo anche Cass. 10.07.2013, n. 17122 così massimata: “Nel rito del lavoro, ai fini dell'esame della ritualità del ricorso introduttivo del giudizio, il giudice del merito è chiamato ad effettuare l'individuazione del petitum, sotto il profilo sostanziale e processuale, attraverso l'esame complessivo dell'atto. Tale operazione - che deve compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello - va distinta da quella relativa alla rilevazione di eventuali carenze riguardanti elementi che il ricorrente ha
l'onere di dedurre e provare per sostenere la fondatezza della propria domanda, cioè di elementi da configurare come mezzi di prova, la cui omessa specificazione, pur ponendosi in contrasto a quanto prescritto dall'art. 414 n. 5 c.p.c., non comporta la nullità del ricorso introduttivo, bensì la decadenza dalla possibilità di successiva deduzione delle prove nel corso del processo, salva la possibilità di ricorrere all'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., nel giudizio di appello”. 2 Cfr. anche Cass. 26.03.2014, n. 7106 così massimata: “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione, non potendosi aver riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 cod. civ.
(Nella specie, la S.C. ha escluso che l'assegnazione al dipendente comunale, già comandante della polizia municipale, di mansioni di "responsabile del servizio di polizia amministrativa" concretizzasse una violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 - nella formulazione anteriore alla novella di cui all'art. 62, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - in considerazione dell'equivalenza formale tra tali mansioni, in base alla classificazione di cui al c.c.n.l. del 31 marzo 1999). Rigetta, App. Ancona,
24/08/2009.”. 3 Cfr. Cass. n. 13624/2020, Cass. n. 21192/ 2018 e Cass. n. 15639/2018.