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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/12/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4338/2024 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1
Avv. Nicola Cellini opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 contumace
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Giovanni CP_2
Arcidiacono opposta
E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con Avv. Ombretta Alitto opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11.11.2024 ritualmente notificato la società in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03420249016317802/000, notificata dall'agente della riscossione il 5.11.2024 nella parte relativa alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto premi assicurativi e agli avvisi di addebito meglio indicati alla pag. 2 CP_2 CP_1
1 dell'atto introduttivo, chiedendo “[..] accertata la mancata notifica delle cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito richiamate/i nel primo motivo di opposizione, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità ovvero l'inesistenza dell'atto impugnato e la decadenza dal diritto alla riscossione limitatamente a quanto di competenza dell'On.le Tribunale adito;
accertata la maturata prescrizione quinquennale delle pretese di cui alla cartella esattiva e/o agli avvisi di addebito di cui al secondo motivo di opposizione, dichiararne la prescrizione con ogni conseguenziale decisione in ordine all'atto impugnato limitatamente a quanto di competenza dell'On.le Tribunale adito [..]”.
Lamentava, in particolare, l'omessa notifica degli atti presupposti e la intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento e dagli avvisi di addebito menzionati a pag. 3 del ricorso.
ed si costituivano in giudizio Controparte_3 CP_2 eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone, in ogni caso, il rigetto per infondatezza.
L' non si costituiva in giudizio. CP_1
L'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249016317802/000
è proposta, nello specifico, nella parte relativa alle cartelle di pagamento n.
03420170018908082000, n. 03420200029545918000 (solo pretesa , n. CP_2
03420210031229908000, n. 03420220019358538000, n.
03420220031980456000, nonché agli avvisi di addebito n. CP_1
33420160002702642000, n. 33420160002917148000; n.
33420160005352435000, n. 33420160005526509000; n.
33420160005732927000, n. 33420170000369032000, n.
33420170000717677000; n. 33420180003015265000; n.
33420190006677024000.
L'opponente, come detto, si duole della omessa notifica di tali atti e, specificamente, della intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento n. 03420170018908082000 e dagli avvisi di addebito n.
33420160002702642000, n. 33420160002917148000, n.
33420160005352435000, n. 33420160005526509000, n.
33420160005732927000, n. 33420170000369032000, n.
33420170000717677000.
2 Tanto precisato, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Costituendosi in giudizio ha provato (cfr. all. 9 e 12) che in relazione alle CP_4 cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito per cui è causa sono stati notificati all'opponente, tra gli altri, l'intimazione di pagamento n.
03420229003633444000 in data 19.5.2022 ed il pignoramento presso terzi n.
03484202400001623001 in data 20.3.2024.
Tali atti – autonomamente impugnabili – non sono stati opposti dalla parte ricorrente, ciò che ha determinato, da un lato, la preclusione a far valere vizi relativi alla omessa notifica degli atti presupposti e, dall'altro, il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla notifica di tali atti interruttivi (cfr. Cass. 6436/2025 e, in precedenza, tra le altre, Cass.
n. 22108/2024; Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalla cartella di pagamento ed avvisi di addebito presupposti per effetto della omessa impugnazione dei citati atti interruttivi del termine di prescrizione, si osserva che notifica di tali atti
(avvenuta il 19.5.2022 e 20.3.2024) e sino a quella dell'intimazione opposta
(avvenuta il 5.11.2024) non è decorso il termine quinquennale.
Non è quindi maturata la prescrizione del credito per alcuno degli atti presupposti qui di interesse.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e i convenuti costituiti seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre nulla deve essere deciso per quelle relative ai rapporti con l' . CP_1
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte convenuta costituita, in complessive €
2.697,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta;
nulla per le spese di lite relative ai rapporti con l' CP_1
Così deciso in Cosenza, 8 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4338/2024 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1
Avv. Nicola Cellini opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 contumace
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Giovanni CP_2
Arcidiacono opposta
E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con Avv. Ombretta Alitto opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11.11.2024 ritualmente notificato la società in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03420249016317802/000, notificata dall'agente della riscossione il 5.11.2024 nella parte relativa alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto premi assicurativi e agli avvisi di addebito meglio indicati alla pag. 2 CP_2 CP_1
1 dell'atto introduttivo, chiedendo “[..] accertata la mancata notifica delle cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito richiamate/i nel primo motivo di opposizione, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità ovvero l'inesistenza dell'atto impugnato e la decadenza dal diritto alla riscossione limitatamente a quanto di competenza dell'On.le Tribunale adito;
accertata la maturata prescrizione quinquennale delle pretese di cui alla cartella esattiva e/o agli avvisi di addebito di cui al secondo motivo di opposizione, dichiararne la prescrizione con ogni conseguenziale decisione in ordine all'atto impugnato limitatamente a quanto di competenza dell'On.le Tribunale adito [..]”.
Lamentava, in particolare, l'omessa notifica degli atti presupposti e la intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento e dagli avvisi di addebito menzionati a pag. 3 del ricorso.
ed si costituivano in giudizio Controparte_3 CP_2 eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone, in ogni caso, il rigetto per infondatezza.
L' non si costituiva in giudizio. CP_1
L'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249016317802/000
è proposta, nello specifico, nella parte relativa alle cartelle di pagamento n.
03420170018908082000, n. 03420200029545918000 (solo pretesa , n. CP_2
03420210031229908000, n. 03420220019358538000, n.
03420220031980456000, nonché agli avvisi di addebito n. CP_1
33420160002702642000, n. 33420160002917148000; n.
33420160005352435000, n. 33420160005526509000; n.
33420160005732927000, n. 33420170000369032000, n.
33420170000717677000; n. 33420180003015265000; n.
33420190006677024000.
L'opponente, come detto, si duole della omessa notifica di tali atti e, specificamente, della intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento n. 03420170018908082000 e dagli avvisi di addebito n.
33420160002702642000, n. 33420160002917148000, n.
33420160005352435000, n. 33420160005526509000, n.
33420160005732927000, n. 33420170000369032000, n.
33420170000717677000.
2 Tanto precisato, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Costituendosi in giudizio ha provato (cfr. all. 9 e 12) che in relazione alle CP_4 cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito per cui è causa sono stati notificati all'opponente, tra gli altri, l'intimazione di pagamento n.
03420229003633444000 in data 19.5.2022 ed il pignoramento presso terzi n.
03484202400001623001 in data 20.3.2024.
Tali atti – autonomamente impugnabili – non sono stati opposti dalla parte ricorrente, ciò che ha determinato, da un lato, la preclusione a far valere vizi relativi alla omessa notifica degli atti presupposti e, dall'altro, il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla notifica di tali atti interruttivi (cfr. Cass. 6436/2025 e, in precedenza, tra le altre, Cass.
n. 22108/2024; Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalla cartella di pagamento ed avvisi di addebito presupposti per effetto della omessa impugnazione dei citati atti interruttivi del termine di prescrizione, si osserva che notifica di tali atti
(avvenuta il 19.5.2022 e 20.3.2024) e sino a quella dell'intimazione opposta
(avvenuta il 5.11.2024) non è decorso il termine quinquennale.
Non è quindi maturata la prescrizione del credito per alcuno degli atti presupposti qui di interesse.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e i convenuti costituiti seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre nulla deve essere deciso per quelle relative ai rapporti con l' . CP_1
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte convenuta costituita, in complessive €
2.697,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta;
nulla per le spese di lite relative ai rapporti con l' CP_1
Così deciso in Cosenza, 8 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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