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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 568/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente
PASTORE ORNELLA, Relatore
SCARPINO FRANCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6069/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240009973411801 TARI 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250007188747801 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 388/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 opponeva le cartelle di pagamento n. 29520240009973411801 emessa per un importo di euro 4.582,88 per Tari 2022 e n. 29520250007188747801 emessa per un importo di euro
4.582,88 per Tari 2023 notificate in data 9 giugno 2025.
Eccepiva: 1) 1) Omessa attivazione del contraddittorio preventivo. Violazione dell'art. 6bis L. 212/2000 2)
Difetto di potestà impositiva del Comune di LI 3) Illegittimità dell'atto impositivo e degli atti conseguenti per intervenuta interpretazione autentica della normativa in materia ad opera del Comune di LI. In via subordinata l'omessa notificazione alla ricorrente, ad iniziativa del Comune di LI, dell'avviso di accertamento e di pagamento relativo TARI dovuta per l'anno d'imposta 2022 e 2023;
Il Comune di LI non si costituiva in giudizio
ADER si costituiva in giudizio eccependo la carenza di legittimazione passiva
All'odierna udienza, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per quanto attiene la dedotta violazione del diritto al contraddittorio la Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite, con la sentenza n. 19667/2014 aveva affermato che “il contraddittorio endoprocedimentale […] costituisce un principio fondamentale immanente nell'ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa” e costituisce condizione di legittimità della pretesa tributaria.
E l'ha fatto sulla base di una dettagliata ricostruzione normativa, che trova il suo fulcro nello Statuto del
Contribuente, la cui precipua funzione è quella di improntare l'attività dell'amministrazione finanziaria ai principi di efficienza, di trasparenza e buon andamento della PA, riproducendo, in ambito tributario, alcune dei fondamentali principi sanciti dalla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo (cfr. artt.
5, 6, 7, 10 comma 1, e 12, comma 2, della L. n. 241/1990).
Secondo le Sezioni Unite, “la pretesa tributaria trova legittimità proprio nella formazione procedimentalizzata di una “decisione partecipata” mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra Amministrazione e contribuente (anche) nella fase
“precontenziosa” o “endoprocedimentale”, al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili. Il diritto al contraddittorio, ossia, stanti le espressioni utilizzate dalla Corte di Giustizia, il diritto del destinatario del provvedimento di essere sentito prima dell'emanazione di questo, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall'art. 24 Cost.
e il buon andamento dell'Amministrazione, contemplato dall'art. 97 Cost.
Con altra pronunzia (cfr. Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015) è stato tuttavia affermato che < tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito>>.
Più di recente con ordinanza N. 26579 del 22 ottobre 2018, i Giudici di legittimità hanno specificato che per Ici, Imu, Tasi e altri tributi locali l'amministrazione comunale non è obbligata a convocare il contribuente e ad attivare il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale prima di emanare gli avvisi di accertamento.
Tanto premesso per quanto attiene invece la notifica degli atti presupposti si evidenzia che il Comune di
LI non si è costituito in giudizio e ciò non ha consentito alla Corte di verificare la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento e di pagamento relativo per la TARI dovuta per gli anni d'imposta
2022 e 2023.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese, seguendo la soccombenza, devono essere posto a carico del Comune di LI e vanno determinate come da dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
condanna il Comune di LI al pagamento delle spese liquidate in €. 1.000,00
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente
PASTORE ORNELLA, Relatore
SCARPINO FRANCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6069/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240009973411801 TARI 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250007188747801 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 388/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 opponeva le cartelle di pagamento n. 29520240009973411801 emessa per un importo di euro 4.582,88 per Tari 2022 e n. 29520250007188747801 emessa per un importo di euro
4.582,88 per Tari 2023 notificate in data 9 giugno 2025.
Eccepiva: 1) 1) Omessa attivazione del contraddittorio preventivo. Violazione dell'art. 6bis L. 212/2000 2)
Difetto di potestà impositiva del Comune di LI 3) Illegittimità dell'atto impositivo e degli atti conseguenti per intervenuta interpretazione autentica della normativa in materia ad opera del Comune di LI. In via subordinata l'omessa notificazione alla ricorrente, ad iniziativa del Comune di LI, dell'avviso di accertamento e di pagamento relativo TARI dovuta per l'anno d'imposta 2022 e 2023;
Il Comune di LI non si costituiva in giudizio
ADER si costituiva in giudizio eccependo la carenza di legittimazione passiva
All'odierna udienza, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per quanto attiene la dedotta violazione del diritto al contraddittorio la Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite, con la sentenza n. 19667/2014 aveva affermato che “il contraddittorio endoprocedimentale […] costituisce un principio fondamentale immanente nell'ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa” e costituisce condizione di legittimità della pretesa tributaria.
E l'ha fatto sulla base di una dettagliata ricostruzione normativa, che trova il suo fulcro nello Statuto del
Contribuente, la cui precipua funzione è quella di improntare l'attività dell'amministrazione finanziaria ai principi di efficienza, di trasparenza e buon andamento della PA, riproducendo, in ambito tributario, alcune dei fondamentali principi sanciti dalla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo (cfr. artt.
5, 6, 7, 10 comma 1, e 12, comma 2, della L. n. 241/1990).
Secondo le Sezioni Unite, “la pretesa tributaria trova legittimità proprio nella formazione procedimentalizzata di una “decisione partecipata” mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra Amministrazione e contribuente (anche) nella fase
“precontenziosa” o “endoprocedimentale”, al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili. Il diritto al contraddittorio, ossia, stanti le espressioni utilizzate dalla Corte di Giustizia, il diritto del destinatario del provvedimento di essere sentito prima dell'emanazione di questo, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall'art. 24 Cost.
e il buon andamento dell'Amministrazione, contemplato dall'art. 97 Cost.
Con altra pronunzia (cfr. Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015) è stato tuttavia affermato che < tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito>>.
Più di recente con ordinanza N. 26579 del 22 ottobre 2018, i Giudici di legittimità hanno specificato che per Ici, Imu, Tasi e altri tributi locali l'amministrazione comunale non è obbligata a convocare il contribuente e ad attivare il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale prima di emanare gli avvisi di accertamento.
Tanto premesso per quanto attiene invece la notifica degli atti presupposti si evidenzia che il Comune di
LI non si è costituito in giudizio e ciò non ha consentito alla Corte di verificare la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento e di pagamento relativo per la TARI dovuta per gli anni d'imposta
2022 e 2023.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese, seguendo la soccombenza, devono essere posto a carico del Comune di LI e vanno determinate come da dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
condanna il Comune di LI al pagamento delle spese liquidate in €. 1.000,00