Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 568
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa attivazione del contraddittorio preventivo

    La Corte, richiamando la giurisprudenza della Cassazione, ha affermato che il contraddittorio endoprocedimentale è un principio fondamentale e la sua violazione comporta l'invalidità dell'atto, a meno che non si tratti di tributi 'armonizzati' per i quali la violazione comporta l'invalidità solo se il contribuente ha assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere. Per i tributi locali, tuttavia, l'amministrazione non è obbligata a convocare il contribuente e ad attivare il contraddittorio preventivo prima di emanare gli avvisi di accertamento. La Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'omessa notifica degli atti presupposti, dato che il Comune di LI non si è costituito in giudizio, impedendo la verifica della regolarità della notifica degli avvisi di accertamento e di pagamento.

  • Rigettato
    Difetto di potestà impositiva del Comune di LI

    Non specificato in dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto il ricorso è stato accolto per altri motivi.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impositivo per interpretazione autentica della normativa

    Non specificato in dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto il ricorso è stato accolto per altri motivi.

  • Accolto
    Omessa notifica avviso di accertamento e di pagamento

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'omessa notifica degli atti presupposti, dato che il Comune di LI non si è costituito in giudizio, impedendo la verifica della regolarità della notifica degli avvisi di accertamento e di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 568
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 568
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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