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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/09/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. DO Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2469/2022 R.G.A.C.
TRA
NATO A CATTOLICA ERACLEA Parte_1
IL 11/10/61 - NATA A CATTOLICA Parte_2
ERACLEA IL 22/01/63 rapp. e dif. dagli Avv.ti Pier Luigi Cappello e Giuseppe Accolla
OPPONENTI
E
Controparte_1
IN PERSONA DELL'ING.
[...]
CP_2 rapp. e dif. dall'Avv. Giuseppina Cantone
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e con atto di citazione del Parte_1 Parte_2
14/09/2022, convenivano in giudizio la in tal modo CP_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
570/2022 in forza del quale era stato loro ingiunto ad iniziativa della convenuta opposta il pagamento della somma di euro
36.683,49 oltre accessori e spese del procedimento monitorio.
1 Premettevano gli opponenti che aveva Parte_2 intrattenuto con la convenuta un contratto di finanziamento nell'ambito del quale aveva svolto il ruolo di Parte_1 fideiussore deducendo svariati motivi di contestazione alla condotta dalla convenuta assunta nel corso del rapporto bancario in argomento. Affermavano quindi a sostegno dell'opposizione e delle conseguenti pretese spiegate la nullità del rapporto intercorso con la convenuta. Pertanto concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo in avversione. Si costituiva in giudizio, la convenuta opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione a suo dire CP_1 meritevole di rigetto. Celebrata l'istruzione con produzioni documentali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile, all'udienza di precisazione delle conclusioni del
04/06/2025, la causa è stata trattenuta per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata. Piace preliminarmente ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione
2 alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria. La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto
3 ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è:
“Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto.
Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà «il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà
4 essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della
Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato. Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito, l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Giova ancora premettere, al riguardo, che il procedimento di cognizione originato dall'opposizione a decreto ingiuntivo è finalizzato, essenzialmente, all'accertamento del diritto di credito fatto valere con il ricorso monitorio: è evidente, pertanto, che in esso l'onus probandi grava sul convenuto opposto, il quale, a dispetto della sua posizione processuale, è attore in senso sostanziale. La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione. Nel merito infatti in linea con l'excursus argomentativo degli opponenti, questo
Giudice non può non osservare che le clausole di preventiva rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. e di pagamento “a
5 prima richiesta”, di cui al contratto di fideiussione oggetto di causa, alterano l'equilibrio tra gli interessi dei soggetti coinvolti nel rapporto di garanzia, peggiorando la posizione dei fideiussori. In particolare, il contratto di fideiussione in commento, estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore che provengono dall'invalidità del rapporto principale. Esso finisce con l'esonerare la banca dal proporre o dal continuare diligentemente le istanze contemplate dall'art. 1957 c.c., in deroga alla previsione codicistica. Le cennate clausole cd. “in deroga” implicano un indubbio deterioramento della posizione del fideiussore e la
Banca d'IA, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, è intervenuta al fine di vagliare il potenziale contrasto delle clausole “in deroga” con la normativa antitrust. Sul punto recentemente la Corte di Appello di Palermo ha evidenziato magistralmente come l'indagine effettuata sulla scorta di tali premesse ha condotto, come è noto, la Banca d'IA a verificare la diffusione presso gli istituti di credito di testi contrattuali omogenei riproducenti pedissequamente il modello predisposto dall'ABI (punti 50, 57, 60, 93 del summenzionato provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005), nonché a dichiarare che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI con riferimento alla fideiussione omnibus, in quanto “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dell'invalidità o dell'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa” (punto 96 del citato
6 provvedimento), si pongono in contrasto con l'art. 2 della L. n.
287/1990 (Cfr. Corte di Appello di Palermo, III Sez. Civ., sent.
n. 1969/2020). Obiettivo del provvedimento è quello di evitare, dunque, che negli schemi contrattuali uniformi si predispongano talune clausole che comportano, per il fideiussore, oneri diversi da quelli dettati dalla disciplina ordinaria, fissando uno «standard negoziale deteriore» per il garante. Ciò si è rilevato, in particolare, con riferimento: alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6 dello schema ABI]), nella misura in cui è idonea ad arrecare «un significativo vantaggio» a favore della banca;
alla clausola di reviviscenza
(art. 2 dello schema ABI), nella misura in cui produce
«conseguenze particolarmente pregiudizievoli» per il garante quando l'obbligo di restituzione della banca sia determinato dalla declaratoria di inefficacia o dalla revoca dei pagamenti eseguiti dal debitore a seguito di fallimento dello stesso;
alla clausola che sancisce l'insensibilità della garanzia ai vizi del titolo dal quale deriva l'obbligazione principale (art. 8 dello schema ABI), nella misura in cui può indurre la banca, in sede di concessione del credito, a «dedicare una minore attenzione» alla validità o all'efficacia del rapporto instaurato con il debitore. Consolidata giurisprudenza di merito, sul punto, ha acclarato l'impossibilità per l'istituto di credito di opporre al fideiussore la clausola derogativa dell'art. 1957 c.c., siccome clausola in esecuzione di una intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287 del 1990 (Cfr., in tal senso, ex aliis, Tribunale di Venezia, 6 giugno 2016). Non è in discussione l'astratta validità della deroga che sia il frutto della
7 libera trattativa tra creditore e garante, bensì il profilo pubblicistico delle ricadute sulla concorrenza della reiterata riproduzione dello schema di fideiussione ABI, in grado di annullare il senso della deroga pattizia che, di contro, si riproduce quasi inavvertitamente fino ad essere percepita come un fatto dovuto dal fideiussore. L'enunciato principio e le conclusioni raggiunte dall'autorità amministrativa riguardo alla diffusione, peraltro già da epoca antecedente alla predisposizione dello schema ABI censurato, con caratteristiche tali da non poter essere ascritte “a un fenomeno spontaneo del mercato” (punto n. 50 del provvedimento n.
55/2005), sono stati avallati dalla Suprema Corte che ha ribadito il carattere anticoncorrenziale di una contrattazione
“che non ammette alternative” per l'effetto di una “collusione a monte” con conseguente danno “a valle” del contraente debole, in termini di privazione del suo diritto ad una “scelta effettiva tra prodotti in concorrenza” (In tal senso, Cass. 29810/2017).
Ne discende l'invalidità, l'inefficacia e la nullità delle clausole, contenute nei contratti intercorsi tra banca e propri clienti, ove siano in contrasto con la libertà di concorrenza e, dunque, con il c.d. ordine pubblico economico (Cfr. Tribunale di Roma,
20 febbraio 1997). Nel caso di specie si evince facilmente, e peraltro nemmeno è contestata dalla banca, la corrispondenza del testo contrattuale in atti, a tenore del quale “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce per una durata
8 superiore rispetto a quella prevista da tale norma dalla scadenza dell'obbligazione garantita”, con l'art. 6 dello schema predisposto dall'ABI, secondo cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”. Se dunque ricorre dimostrazione della riproduzione nel contratto di fideiussione sottoscritto dagli opponenti di clausole negoziali delle quali è stata già acclarata la contrarietà alla normativa antitrust, non può che discenderne come conseguenza la nullità dello stesso contratto di garanzia. Ed invero, il contratto di fideiussione per cui è causa collide sia con l'art. 2, l. n. 287 del 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) che sanziona con la nullità “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”, sia con il disposto dell'art. 10 della
Legge 154/1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) che ha riformulato gli artt. 1938
e 1956 c.c. Le cennate disposizioni si configurano quali norme imperative, la cui prerogativa è l'inderogabilità ad opera della contrattazione privata ed alla cui violazione consegue la nullità ex art.1418 c.c. Sul punto la citata sentenza n. 1969/2020 della Corte di Appello di Palermo si esprime in modo chiarissimo, affermando che “non sembra, invero, potersi dubitare della natura imperativa della disciplina antitrust
9 (europea e interna) funzionale alla salvaguardia dell'interesse superindividuale all'ottimizzazione dell'efficienza allocativa del mercato e alla tutela dei consumatori. La leale concorrenza
è valore riconosciuto dal Trattato CE: gli articoli 81 (accordi e pratiche concordate tra le imprese), 82 (sfruttamento di posizione dominante sul mercato) e 87 (aiuti e sovvenzioni concessi dagli Stati membri alle imprese che operano sul proprio territorio), interpretati alla stregua degli artt. 2 e 3 del medesimo testo che definiscono i metodi e gli obiettivi dell'Unione Europea, esaltano il meccanismo del libero mercato quale strumento propulsivo del miglioramento della qualità e dei prezzi dei prodotti e servizi offerti dalle imprese che in esso operano, Se dunque la libertà di iniziativa economica sancita anche dall'art. 41 della Costituzione è condizione imprescindibile per l'esistenza stessa di un mercato, le regole comunitarie e nazionali sulla concorrenza sono volte a evitare tra gli altri fenomeni discorsivi che collusioni tra gli operatori del mercato ostacolino il dispiegarsi del processo concorrenziale”. E proprio in quest'ottica che, come sopra illustrato, l'art. 2 della L. n. 287/90 vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” e le sanziona con la nullità “ad ogni effetto”, annoverando tra i propri destinatari non soltanto gli imprenditori, “ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque ne abbia interesse” (Cass. sent. n. 4175 del
19/02/2020). E nemmeno è possibile trascurare, “al fine della
10 classificazione come imperative delle norme antitrust,
l'incisività del sistema di tutela approntato dal legislatore articolato sul duplice e coordinato piano di public e private enforcement” (Corte di Appello di Palermo, III Sez. Civ., sent.
n. 1969/2020). Alla luce della superiore giurisprudenza, è ben possibile teorizzare una nullità negoziale per violazione di norme imperative e, nel concreto, tale nullità travolge in primo luogo il regolamento contrattuale della fattispecie de qua.
Essendo nulla la previsione negoziale inter partes, l'impegno fideiussorio che gli odierni opponenti hanno assunto deve essere ricondotto allo schema codicistico, segnatamente all'art. 1957 comma 1 c.c. a tenore del quale “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Si evidenzia al riguardo che il termine di decadenza previsto all'art. 1957 c.c. trova applicazione a prescindere da qualsivoglia stato soggettivo del creditore che possa giustificare la sua inerzia nell'azione contro il debitore principale;
ciò che rileva è il solo oggettivo decorso del termine
(sei mesi oppure due, nel caso in cui il fideiussore abbia esplicitamente legato la sua garanzia allo stesso termine dell'obbligazione principale), senza che il creditore abbia iniziato una azione giudiziale di recupero contro il debitore principale e l'abbia altresì diligentemente continuata. Ed invero, “L'inerzia del creditore nella proposizione di azioni giudiziarie o esecutive tese al recupero del credito, in tali termini dovendo interpretarsi per consolidato orientamento
11 giurisprudenziale la parola “istanze”, protratta per un termine superiore a sei mesi determina la liberazione del fideiussore”
(Corte di Appello di Palermo, III Sez. Civ., sent. n. 1969/2020).
E' ius receptum che l'istanza del creditore deve essere necessariamente “giudiziale”, e cioè il ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge,
l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore
(In tal senso, Cass. 2898/1976), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato
(Ex multis, Cass. 1724/2016). Ed alla luce di tutto quanto sopra illustrato e dell'orientamento giurisprudenziale riportato riguardo allo specifico significato da attribuire alla locuzione
“proposizione di istanze”, l'intimazione di pagamento inoltrata dalla banca al fideiussore non scongiura il prodursi dell'effetto liberatorio, attestando anzi, in contrario, il decorso del termine semestrale in assenza di iniziative giudiziarie. Verificata, pertanto, l'intervenuta liberazione dei fideiussori dalle obbligazioni di garanzia, l'opposizione spiegata da Pt_1
e deve essere accolta e
[...] Parte_2 conseguentemente il decreto ingiuntivo avversato va revocato.
Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate come in dispositivo, ritenuta la soccombenza della CP_1 devono essere sopportate da quest'ultima. Infine alla revoca del decreto ingiuntivo impugnato segue l'irripetibilità delle spese del procedimento monitorio, perciò da porre definitivamente a carico dell'odierna convenuta opposta allora ricorrente per ingiunzione.
12
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara che Parte_1
e non sono debitori della Parte_2 CP_1 [...] per il alle Imprese Artigiane di somma CP_1 CP_1 alcuna derivante dal rapporto contrattuale oggetto di causa;
revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 570/2022 emesso nei confronti degli opponenti;
condanna la al CP_1 pagamento della spese processuali del presente giudizio di opposizione che liquida in euro 3.500,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari delle parti opponenti;
pone definitivamente a carico della convenuta opposta le spese attinenti la consulenza tecnica d'ufficio; lascia a carico della convenuta opposta le spese relative alla fase monitoria.
AGRIGENTO 25/09/2025
IL GIUDICE DO Lo Presti Seminerio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. DO Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2469/2022 R.G.A.C.
TRA
NATO A CATTOLICA ERACLEA Parte_1
IL 11/10/61 - NATA A CATTOLICA Parte_2
ERACLEA IL 22/01/63 rapp. e dif. dagli Avv.ti Pier Luigi Cappello e Giuseppe Accolla
OPPONENTI
E
Controparte_1
IN PERSONA DELL'ING.
[...]
CP_2 rapp. e dif. dall'Avv. Giuseppina Cantone
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e con atto di citazione del Parte_1 Parte_2
14/09/2022, convenivano in giudizio la in tal modo CP_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
570/2022 in forza del quale era stato loro ingiunto ad iniziativa della convenuta opposta il pagamento della somma di euro
36.683,49 oltre accessori e spese del procedimento monitorio.
1 Premettevano gli opponenti che aveva Parte_2 intrattenuto con la convenuta un contratto di finanziamento nell'ambito del quale aveva svolto il ruolo di Parte_1 fideiussore deducendo svariati motivi di contestazione alla condotta dalla convenuta assunta nel corso del rapporto bancario in argomento. Affermavano quindi a sostegno dell'opposizione e delle conseguenti pretese spiegate la nullità del rapporto intercorso con la convenuta. Pertanto concludevano chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo in avversione. Si costituiva in giudizio, la convenuta opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione a suo dire CP_1 meritevole di rigetto. Celebrata l'istruzione con produzioni documentali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile, all'udienza di precisazione delle conclusioni del
04/06/2025, la causa è stata trattenuta per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata. Piace preliminarmente ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione
2 alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria. La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto
3 ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è:
“Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto.
Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà «il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà
4 essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della
Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato. Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito, l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Giova ancora premettere, al riguardo, che il procedimento di cognizione originato dall'opposizione a decreto ingiuntivo è finalizzato, essenzialmente, all'accertamento del diritto di credito fatto valere con il ricorso monitorio: è evidente, pertanto, che in esso l'onus probandi grava sul convenuto opposto, il quale, a dispetto della sua posizione processuale, è attore in senso sostanziale. La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione. Nel merito infatti in linea con l'excursus argomentativo degli opponenti, questo
Giudice non può non osservare che le clausole di preventiva rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. e di pagamento “a
5 prima richiesta”, di cui al contratto di fideiussione oggetto di causa, alterano l'equilibrio tra gli interessi dei soggetti coinvolti nel rapporto di garanzia, peggiorando la posizione dei fideiussori. In particolare, il contratto di fideiussione in commento, estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore che provengono dall'invalidità del rapporto principale. Esso finisce con l'esonerare la banca dal proporre o dal continuare diligentemente le istanze contemplate dall'art. 1957 c.c., in deroga alla previsione codicistica. Le cennate clausole cd. “in deroga” implicano un indubbio deterioramento della posizione del fideiussore e la
Banca d'IA, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, è intervenuta al fine di vagliare il potenziale contrasto delle clausole “in deroga” con la normativa antitrust. Sul punto recentemente la Corte di Appello di Palermo ha evidenziato magistralmente come l'indagine effettuata sulla scorta di tali premesse ha condotto, come è noto, la Banca d'IA a verificare la diffusione presso gli istituti di credito di testi contrattuali omogenei riproducenti pedissequamente il modello predisposto dall'ABI (punti 50, 57, 60, 93 del summenzionato provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005), nonché a dichiarare che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI con riferimento alla fideiussione omnibus, in quanto “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dell'invalidità o dell'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa” (punto 96 del citato
6 provvedimento), si pongono in contrasto con l'art. 2 della L. n.
287/1990 (Cfr. Corte di Appello di Palermo, III Sez. Civ., sent.
n. 1969/2020). Obiettivo del provvedimento è quello di evitare, dunque, che negli schemi contrattuali uniformi si predispongano talune clausole che comportano, per il fideiussore, oneri diversi da quelli dettati dalla disciplina ordinaria, fissando uno «standard negoziale deteriore» per il garante. Ciò si è rilevato, in particolare, con riferimento: alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6 dello schema ABI]), nella misura in cui è idonea ad arrecare «un significativo vantaggio» a favore della banca;
alla clausola di reviviscenza
(art. 2 dello schema ABI), nella misura in cui produce
«conseguenze particolarmente pregiudizievoli» per il garante quando l'obbligo di restituzione della banca sia determinato dalla declaratoria di inefficacia o dalla revoca dei pagamenti eseguiti dal debitore a seguito di fallimento dello stesso;
alla clausola che sancisce l'insensibilità della garanzia ai vizi del titolo dal quale deriva l'obbligazione principale (art. 8 dello schema ABI), nella misura in cui può indurre la banca, in sede di concessione del credito, a «dedicare una minore attenzione» alla validità o all'efficacia del rapporto instaurato con il debitore. Consolidata giurisprudenza di merito, sul punto, ha acclarato l'impossibilità per l'istituto di credito di opporre al fideiussore la clausola derogativa dell'art. 1957 c.c., siccome clausola in esecuzione di una intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287 del 1990 (Cfr., in tal senso, ex aliis, Tribunale di Venezia, 6 giugno 2016). Non è in discussione l'astratta validità della deroga che sia il frutto della
7 libera trattativa tra creditore e garante, bensì il profilo pubblicistico delle ricadute sulla concorrenza della reiterata riproduzione dello schema di fideiussione ABI, in grado di annullare il senso della deroga pattizia che, di contro, si riproduce quasi inavvertitamente fino ad essere percepita come un fatto dovuto dal fideiussore. L'enunciato principio e le conclusioni raggiunte dall'autorità amministrativa riguardo alla diffusione, peraltro già da epoca antecedente alla predisposizione dello schema ABI censurato, con caratteristiche tali da non poter essere ascritte “a un fenomeno spontaneo del mercato” (punto n. 50 del provvedimento n.
55/2005), sono stati avallati dalla Suprema Corte che ha ribadito il carattere anticoncorrenziale di una contrattazione
“che non ammette alternative” per l'effetto di una “collusione a monte” con conseguente danno “a valle” del contraente debole, in termini di privazione del suo diritto ad una “scelta effettiva tra prodotti in concorrenza” (In tal senso, Cass. 29810/2017).
Ne discende l'invalidità, l'inefficacia e la nullità delle clausole, contenute nei contratti intercorsi tra banca e propri clienti, ove siano in contrasto con la libertà di concorrenza e, dunque, con il c.d. ordine pubblico economico (Cfr. Tribunale di Roma,
20 febbraio 1997). Nel caso di specie si evince facilmente, e peraltro nemmeno è contestata dalla banca, la corrispondenza del testo contrattuale in atti, a tenore del quale “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce per una durata
8 superiore rispetto a quella prevista da tale norma dalla scadenza dell'obbligazione garantita”, con l'art. 6 dello schema predisposto dall'ABI, secondo cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”. Se dunque ricorre dimostrazione della riproduzione nel contratto di fideiussione sottoscritto dagli opponenti di clausole negoziali delle quali è stata già acclarata la contrarietà alla normativa antitrust, non può che discenderne come conseguenza la nullità dello stesso contratto di garanzia. Ed invero, il contratto di fideiussione per cui è causa collide sia con l'art. 2, l. n. 287 del 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) che sanziona con la nullità “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”, sia con il disposto dell'art. 10 della
Legge 154/1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) che ha riformulato gli artt. 1938
e 1956 c.c. Le cennate disposizioni si configurano quali norme imperative, la cui prerogativa è l'inderogabilità ad opera della contrattazione privata ed alla cui violazione consegue la nullità ex art.1418 c.c. Sul punto la citata sentenza n. 1969/2020 della Corte di Appello di Palermo si esprime in modo chiarissimo, affermando che “non sembra, invero, potersi dubitare della natura imperativa della disciplina antitrust
9 (europea e interna) funzionale alla salvaguardia dell'interesse superindividuale all'ottimizzazione dell'efficienza allocativa del mercato e alla tutela dei consumatori. La leale concorrenza
è valore riconosciuto dal Trattato CE: gli articoli 81 (accordi e pratiche concordate tra le imprese), 82 (sfruttamento di posizione dominante sul mercato) e 87 (aiuti e sovvenzioni concessi dagli Stati membri alle imprese che operano sul proprio territorio), interpretati alla stregua degli artt. 2 e 3 del medesimo testo che definiscono i metodi e gli obiettivi dell'Unione Europea, esaltano il meccanismo del libero mercato quale strumento propulsivo del miglioramento della qualità e dei prezzi dei prodotti e servizi offerti dalle imprese che in esso operano, Se dunque la libertà di iniziativa economica sancita anche dall'art. 41 della Costituzione è condizione imprescindibile per l'esistenza stessa di un mercato, le regole comunitarie e nazionali sulla concorrenza sono volte a evitare tra gli altri fenomeni discorsivi che collusioni tra gli operatori del mercato ostacolino il dispiegarsi del processo concorrenziale”. E proprio in quest'ottica che, come sopra illustrato, l'art. 2 della L. n. 287/90 vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” e le sanziona con la nullità “ad ogni effetto”, annoverando tra i propri destinatari non soltanto gli imprenditori, “ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque ne abbia interesse” (Cass. sent. n. 4175 del
19/02/2020). E nemmeno è possibile trascurare, “al fine della
10 classificazione come imperative delle norme antitrust,
l'incisività del sistema di tutela approntato dal legislatore articolato sul duplice e coordinato piano di public e private enforcement” (Corte di Appello di Palermo, III Sez. Civ., sent.
n. 1969/2020). Alla luce della superiore giurisprudenza, è ben possibile teorizzare una nullità negoziale per violazione di norme imperative e, nel concreto, tale nullità travolge in primo luogo il regolamento contrattuale della fattispecie de qua.
Essendo nulla la previsione negoziale inter partes, l'impegno fideiussorio che gli odierni opponenti hanno assunto deve essere ricondotto allo schema codicistico, segnatamente all'art. 1957 comma 1 c.c. a tenore del quale “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Si evidenzia al riguardo che il termine di decadenza previsto all'art. 1957 c.c. trova applicazione a prescindere da qualsivoglia stato soggettivo del creditore che possa giustificare la sua inerzia nell'azione contro il debitore principale;
ciò che rileva è il solo oggettivo decorso del termine
(sei mesi oppure due, nel caso in cui il fideiussore abbia esplicitamente legato la sua garanzia allo stesso termine dell'obbligazione principale), senza che il creditore abbia iniziato una azione giudiziale di recupero contro il debitore principale e l'abbia altresì diligentemente continuata. Ed invero, “L'inerzia del creditore nella proposizione di azioni giudiziarie o esecutive tese al recupero del credito, in tali termini dovendo interpretarsi per consolidato orientamento
11 giurisprudenziale la parola “istanze”, protratta per un termine superiore a sei mesi determina la liberazione del fideiussore”
(Corte di Appello di Palermo, III Sez. Civ., sent. n. 1969/2020).
E' ius receptum che l'istanza del creditore deve essere necessariamente “giudiziale”, e cioè il ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge,
l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore
(In tal senso, Cass. 2898/1976), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato
(Ex multis, Cass. 1724/2016). Ed alla luce di tutto quanto sopra illustrato e dell'orientamento giurisprudenziale riportato riguardo allo specifico significato da attribuire alla locuzione
“proposizione di istanze”, l'intimazione di pagamento inoltrata dalla banca al fideiussore non scongiura il prodursi dell'effetto liberatorio, attestando anzi, in contrario, il decorso del termine semestrale in assenza di iniziative giudiziarie. Verificata, pertanto, l'intervenuta liberazione dei fideiussori dalle obbligazioni di garanzia, l'opposizione spiegata da Pt_1
e deve essere accolta e
[...] Parte_2 conseguentemente il decreto ingiuntivo avversato va revocato.
Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate come in dispositivo, ritenuta la soccombenza della CP_1 devono essere sopportate da quest'ultima. Infine alla revoca del decreto ingiuntivo impugnato segue l'irripetibilità delle spese del procedimento monitorio, perciò da porre definitivamente a carico dell'odierna convenuta opposta allora ricorrente per ingiunzione.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara che Parte_1
e non sono debitori della Parte_2 CP_1 [...] per il alle Imprese Artigiane di somma CP_1 CP_1 alcuna derivante dal rapporto contrattuale oggetto di causa;
revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 570/2022 emesso nei confronti degli opponenti;
condanna la al CP_1 pagamento della spese processuali del presente giudizio di opposizione che liquida in euro 3.500,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari delle parti opponenti;
pone definitivamente a carico della convenuta opposta le spese attinenti la consulenza tecnica d'ufficio; lascia a carico della convenuta opposta le spese relative alla fase monitoria.
AGRIGENTO 25/09/2025
IL GIUDICE DO Lo Presti Seminerio
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