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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 9231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9231 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Sent. N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta civile, nella persona del Giudice Rep. N.
R. Gen. N. unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente 41132/2024
S E N T E N Z A iv. N. Pt_1
nella causa civile n. 41132/2024 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'Avv.to SANTINI MICHELA per procura in atti
Altri istituti relativi RICORRENTE alle successioni c o n t r o
(C.F. ) Persona_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
In punto: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
Della ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta,
In via principale:
- Accertare e dichiarare che la Signora ha accettato Persona_1
espressamente l'eredità del proprio coniuge , per tutti i Persona_2
motivi esposti in narrativa, e, per tale motivo - 2 -
- Accertare e dichiarare la qualità di erede della Signora Persona_1
rispetto alla successione del sopraindicato coniuge e per tale motivo
- Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Como di
trascrivere la emananda pronuncia dichiarativa della qualità di erede di
[...]
sui seguenti immobili: Per_1
– unità immobiliare sita nel Comune di Garzeno (CO), Via Motta Piano
S1-T, identificata in Catasto dei Fabbricati al Foglio 43, Part. 505, Sub. 2,
Categoria A/4, Classe 01, Consistenza 2,5 vani, Superficie Catastale Totale 59
m2, Rendita € 90,38, proprietà per 1/6;
– unità immobiliare sita nel Comune di Garzeno (CO), Via Motta Piano
S1-1, identificata in Catasto dei Fabbricati al Foglio 43, Part. 505, Sub. 3,
Categoria C/2, Classe 06, Superficie Catastale Totale 32 m2, Rendita € 59,50,
proprietà per 1/6;
– terreno seminativo arborato sito nel Comune di Garzeno (CO), Foglio
9, Part. 501, classe 02, 180 m2, R.D. € 0,33 - R.A. € 0,28, proprietà 1/3
– terreno seminativo arborato sito nel Comune di Garzeno (CO), Foglio
9, Part. 5291, classe 02, 100 m2, R.D. € 0,18 - R.A. € 0,15, proprietà 1/3;
– terreno pascolo sito nel Comune di Garzeno (CO), Foglio 9, Part.
14873, classe 01, 800 m2, R.D. € 0,83 - R.A. € 0,41, proprietà 1/3;
– terreno castagneto da frutto sito nel Comune di Garzeno (CO), Foglio
9, Part. 15996, classe 03, 1080 m2, R.D. € 0,56 - R.A. € 0,28, proprietà 1/3;
– terreno castagneto da frutto sito nel Comune di Garzeno (CO), Foglio - 3 -
9, Part. 15997, classe 03, 160 m2, R.D. € 0,08 - R.A. € 0,04, proprietà 1/3 ;
– terreno castagneto da frutto sito nel Comune di Garzeno (CO), Foglio
9, Part. 16331, classe 03, 1320 m2, R.D. € 0,68 - R.A. € 0,34, proprietà 1/3.
Con vittoria di compensi, spese ed onorari del presente giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 13
novembre 2024, ha adito l'intestato Tribunale Parte_2
al fine di sentire accertare l'intervenuta accettazione dell'eredità del defunto da parte della moglie . Persona_2 Persona_1
In particolare, premettendo che nella Parte_2
procedura esecutiva immobiliare n. 14/2024 instaurata contro Persona_1
innanzi al Tribunale di Como è stata rilevata la necessità di attribuire certezza all'acquisto iure succesionis dei beni pignorati, ha allegato come la resistente abbia proceduto alla trascrizione al Pubblico Registro
Automobilistico (di seguito PRA) di alcuni veicoli oggetto della massa ereditaria in forza di scritture private che devono necessariamente ricondursi ad un atto di accettazione espressa dell'eredità relitta del de cuius
Persona_2
ha, dunque, concluso chiedendo in Parte_2
principalità l'accertamento dell'accettazione espressa dell'eredità del de
cuius da parte di e, conseguentemente, della sua qualità erede. Persona_1
La resistente, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del - 4 -
decreto di fissazione d'udienza, non si è costituita e per questo ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, ravvisatane la natura documentale, è stata infine rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale si è
riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ex art. 281
sexies, comma terzo, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale fondata la domanda promossa da parte ricorrente nei termini e per le ragioni che seguono.
In punto di diritto giova premettere che l'acquisto della qualità di erede, non essendo automatico, presuppone un atto di accettazione con il quale il chiamato manifesta la propria volontà di acquistare l'eredità a lui devoluta e di assumere la qualità di erede. Tale accettazione può essere espressa o tacita. Affinché l'accettazione dell'eredità possa essere qualificata come espressa è necessaria una dichiarazione contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata con il quale il chiamato esprime in modo diretto la propria volontà di assumere la qualità di erede;
si ha invece accettazione tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone,
necessariamente, la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede (cfr. Cass., 1 marzo 2021, n. 5569;
Cass. 23 luglio 2020, n. 15690).
Ferma la superiore premessa, dalla documentazione agli atti emerge - 5 -
che:
- la successione di si è aperta in data 23 Persona_2
gennaio 1999 (cfr. certificato di morte - doc. 1);
- la coniuge è chiamata all'eredità in forza della Persona_1
successione legittima (cfr. certificato di famiglia – doc.2)
- l'autoveicolo Renault targato MI77788H e l'autoveicolo Fiat
targato MI60419L formano oggetto della massa ereditaria relitta da
[...]
dal momento in cui lo stesso risultava essere Persona_2
proprietario e possessore degli stessi al momento del decesso (cfr. report pra veicoli doc. 5).
In tesi di parte ricorrente, l'accettazione espressa dell'eredità
dovrebbe rinvenirsi dall'esame del certificato cronologico delle trascrizioni al PRA dei predetti autoveicoli, da cui si evince, da un lato, il passaggio di proprietà in favore di (che deve presumersi essere avvenuto Persona_1
mortis causa, essendo indicata la data dell'apertura della successione di e, d'altro lato, il successivo trasferimento della Persona_2
proprietà dell'autovettura Fiat targata MI60419L da parte di Persona_1
ad un terzo (doc.
6- estratto cronologico MI77788H; doc.
7 - estratto cronologico targa MI60419L).
A parere del Tribunale manca la prova di un'accettazione espressa dell'eredità da parte di non essendo prodotto agli atti un atto Persona_1
pubblico o una scrittura privata in cui l'odierna resistente ha dichiarato - 6 -
espressamente di accettare l'eredità di ovvero ne Persona_2
ha assunto la qualità di erede, né – ai sensi e per gli effetti dell'art. 475 c.c.
– è possibile presumere l'esistenza di un tale atto, che pacificamente non risulta essere stato prodotto in causa.
Ciò nonostante, dalla documentazione agli atti emerge che Per_1
ha accettato tacitamente l'eredità di senza
[...] Persona_2
che ciò determini la violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c., non risultando una modifica del petitum sostanziale, ovvero il riconoscimento della qualità di erede di cui è stato chiesto l'accertamento in causa.
Nel caso concreto trova, infatti, applicazione l'orientamento giurisprudenziale per cui può essere considerato come un atto di accettazione tacita dell'eredità, al pari di una voltura catastale, anche l'intestazione al PRA della vettura in vita di proprietà del de cuius, ciò
presupponendo una richiesta di adeguamento delle risultanze dei registri mobiliari per i beni mobili ivi iscritti (cfr. Cass., 8 gennaio 2013, n. 863;
Cass. 13 febbraio 2020, n. 15663).
Risulta, pertanto, provata la qualità di erede della ricorrente, avendo la stessa tenuto una condotta che esula da un'attività meramente conservativa dei beni riservata al soggetto chiamato all'eredità.
Per quanto sin qui argomentato, deve essere accertata l'intervenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c. dell'eredità relitta del de cuius
[...]
da parte della coniuge la quale è Persona_2 Persona_1 - 7 -
subentrata nella titolarità del patrimonio del de cuius in qualità di erede pure e semplice, senza che vi sia necessità e comunque possibilità di specifica affermazione con riguardo ai beni indicati nelle conclusioni riportate in epigrafe, in quanto non è stato prodotto un inventario dei beni relitti.
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo assumendo a riferimento lo scaglione per le cause di valore indeterminabile.
La presente sentenza costituisce, infine, titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648, comma terzo, c.c. nei confronti di
. Persona_1
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara che è erede pura e semplice di Persona_1
Persona_2
2. condanna a rimborsare le spese di lite a favore di Persona_1
liquidandone l'ammontare in euro 3.809,00 per Parte_2
compensi professionali ai sensi del d.m. 55/2024, come modificato dal d.m.
147/2022, ed euro 545,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del
15% ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini - 8 -
della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 comma terzo c.c., con esonero di qualsivoglia responsabilità del Conservatore competente per territorio.
Così deciso in Milano, il giorno 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta civile, nella persona del Giudice Rep. N.
R. Gen. N. unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente 41132/2024
S E N T E N Z A iv. N. Pt_1
nella causa civile n. 41132/2024 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'Avv.to SANTINI MICHELA per procura in atti
Altri istituti relativi RICORRENTE alle successioni c o n t r o
(C.F. ) Persona_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
In punto: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
Della ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta,
In via principale:
- Accertare e dichiarare che la Signora ha accettato Persona_1
espressamente l'eredità del proprio coniuge , per tutti i Persona_2
motivi esposti in narrativa, e, per tale motivo - 2 -
- Accertare e dichiarare la qualità di erede della Signora Persona_1
rispetto alla successione del sopraindicato coniuge e per tale motivo
- Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Como di
trascrivere la emananda pronuncia dichiarativa della qualità di erede di
[...]
sui seguenti immobili: Per_1
– unità immobiliare sita nel Comune di Garzeno (CO), Via Motta Piano
S1-T, identificata in Catasto dei Fabbricati al Foglio 43, Part. 505, Sub. 2,
Categoria A/4, Classe 01, Consistenza 2,5 vani, Superficie Catastale Totale 59
m2, Rendita € 90,38, proprietà per 1/6;
– unità immobiliare sita nel Comune di Garzeno (CO), Via Motta Piano
S1-1, identificata in Catasto dei Fabbricati al Foglio 43, Part. 505, Sub. 3,
Categoria C/2, Classe 06, Superficie Catastale Totale 32 m2, Rendita € 59,50,
proprietà per 1/6;
– terreno seminativo arborato sito nel Comune di Garzeno (CO), Foglio
9, Part. 501, classe 02, 180 m2, R.D. € 0,33 - R.A. € 0,28, proprietà 1/3
– terreno seminativo arborato sito nel Comune di Garzeno (CO), Foglio
9, Part. 5291, classe 02, 100 m2, R.D. € 0,18 - R.A. € 0,15, proprietà 1/3;
– terreno pascolo sito nel Comune di Garzeno (CO), Foglio 9, Part.
14873, classe 01, 800 m2, R.D. € 0,83 - R.A. € 0,41, proprietà 1/3;
– terreno castagneto da frutto sito nel Comune di Garzeno (CO), Foglio
9, Part. 15996, classe 03, 1080 m2, R.D. € 0,56 - R.A. € 0,28, proprietà 1/3;
– terreno castagneto da frutto sito nel Comune di Garzeno (CO), Foglio - 3 -
9, Part. 15997, classe 03, 160 m2, R.D. € 0,08 - R.A. € 0,04, proprietà 1/3 ;
– terreno castagneto da frutto sito nel Comune di Garzeno (CO), Foglio
9, Part. 16331, classe 03, 1320 m2, R.D. € 0,68 - R.A. € 0,34, proprietà 1/3.
Con vittoria di compensi, spese ed onorari del presente giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 13
novembre 2024, ha adito l'intestato Tribunale Parte_2
al fine di sentire accertare l'intervenuta accettazione dell'eredità del defunto da parte della moglie . Persona_2 Persona_1
In particolare, premettendo che nella Parte_2
procedura esecutiva immobiliare n. 14/2024 instaurata contro Persona_1
innanzi al Tribunale di Como è stata rilevata la necessità di attribuire certezza all'acquisto iure succesionis dei beni pignorati, ha allegato come la resistente abbia proceduto alla trascrizione al Pubblico Registro
Automobilistico (di seguito PRA) di alcuni veicoli oggetto della massa ereditaria in forza di scritture private che devono necessariamente ricondursi ad un atto di accettazione espressa dell'eredità relitta del de cuius
Persona_2
ha, dunque, concluso chiedendo in Parte_2
principalità l'accertamento dell'accettazione espressa dell'eredità del de
cuius da parte di e, conseguentemente, della sua qualità erede. Persona_1
La resistente, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del - 4 -
decreto di fissazione d'udienza, non si è costituita e per questo ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, ravvisatane la natura documentale, è stata infine rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale si è
riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ex art. 281
sexies, comma terzo, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale fondata la domanda promossa da parte ricorrente nei termini e per le ragioni che seguono.
In punto di diritto giova premettere che l'acquisto della qualità di erede, non essendo automatico, presuppone un atto di accettazione con il quale il chiamato manifesta la propria volontà di acquistare l'eredità a lui devoluta e di assumere la qualità di erede. Tale accettazione può essere espressa o tacita. Affinché l'accettazione dell'eredità possa essere qualificata come espressa è necessaria una dichiarazione contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata con il quale il chiamato esprime in modo diretto la propria volontà di assumere la qualità di erede;
si ha invece accettazione tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone,
necessariamente, la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede (cfr. Cass., 1 marzo 2021, n. 5569;
Cass. 23 luglio 2020, n. 15690).
Ferma la superiore premessa, dalla documentazione agli atti emerge - 5 -
che:
- la successione di si è aperta in data 23 Persona_2
gennaio 1999 (cfr. certificato di morte - doc. 1);
- la coniuge è chiamata all'eredità in forza della Persona_1
successione legittima (cfr. certificato di famiglia – doc.2)
- l'autoveicolo Renault targato MI77788H e l'autoveicolo Fiat
targato MI60419L formano oggetto della massa ereditaria relitta da
[...]
dal momento in cui lo stesso risultava essere Persona_2
proprietario e possessore degli stessi al momento del decesso (cfr. report pra veicoli doc. 5).
In tesi di parte ricorrente, l'accettazione espressa dell'eredità
dovrebbe rinvenirsi dall'esame del certificato cronologico delle trascrizioni al PRA dei predetti autoveicoli, da cui si evince, da un lato, il passaggio di proprietà in favore di (che deve presumersi essere avvenuto Persona_1
mortis causa, essendo indicata la data dell'apertura della successione di e, d'altro lato, il successivo trasferimento della Persona_2
proprietà dell'autovettura Fiat targata MI60419L da parte di Persona_1
ad un terzo (doc.
6- estratto cronologico MI77788H; doc.
7 - estratto cronologico targa MI60419L).
A parere del Tribunale manca la prova di un'accettazione espressa dell'eredità da parte di non essendo prodotto agli atti un atto Persona_1
pubblico o una scrittura privata in cui l'odierna resistente ha dichiarato - 6 -
espressamente di accettare l'eredità di ovvero ne Persona_2
ha assunto la qualità di erede, né – ai sensi e per gli effetti dell'art. 475 c.c.
– è possibile presumere l'esistenza di un tale atto, che pacificamente non risulta essere stato prodotto in causa.
Ciò nonostante, dalla documentazione agli atti emerge che Per_1
ha accettato tacitamente l'eredità di senza
[...] Persona_2
che ciò determini la violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c., non risultando una modifica del petitum sostanziale, ovvero il riconoscimento della qualità di erede di cui è stato chiesto l'accertamento in causa.
Nel caso concreto trova, infatti, applicazione l'orientamento giurisprudenziale per cui può essere considerato come un atto di accettazione tacita dell'eredità, al pari di una voltura catastale, anche l'intestazione al PRA della vettura in vita di proprietà del de cuius, ciò
presupponendo una richiesta di adeguamento delle risultanze dei registri mobiliari per i beni mobili ivi iscritti (cfr. Cass., 8 gennaio 2013, n. 863;
Cass. 13 febbraio 2020, n. 15663).
Risulta, pertanto, provata la qualità di erede della ricorrente, avendo la stessa tenuto una condotta che esula da un'attività meramente conservativa dei beni riservata al soggetto chiamato all'eredità.
Per quanto sin qui argomentato, deve essere accertata l'intervenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c. dell'eredità relitta del de cuius
[...]
da parte della coniuge la quale è Persona_2 Persona_1 - 7 -
subentrata nella titolarità del patrimonio del de cuius in qualità di erede pure e semplice, senza che vi sia necessità e comunque possibilità di specifica affermazione con riguardo ai beni indicati nelle conclusioni riportate in epigrafe, in quanto non è stato prodotto un inventario dei beni relitti.
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo assumendo a riferimento lo scaglione per le cause di valore indeterminabile.
La presente sentenza costituisce, infine, titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648, comma terzo, c.c. nei confronti di
. Persona_1
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara che è erede pura e semplice di Persona_1
Persona_2
2. condanna a rimborsare le spese di lite a favore di Persona_1
liquidandone l'ammontare in euro 3.809,00 per Parte_2
compensi professionali ai sensi del d.m. 55/2024, come modificato dal d.m.
147/2022, ed euro 545,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del
15% ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini - 8 -
della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 comma terzo c.c., con esonero di qualsivoglia responsabilità del Conservatore competente per territorio.
Così deciso in Milano, il giorno 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)