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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 213/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TI TO FR, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1375/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT.55947 ANNO D'IMPOSTA 2022 IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 181/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1, proponeva ricorso nei confronti della Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Taranto, avverso il silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso Irpef del 22 Aprile 2024, prot 55947, anno di imposta 2022.
Premetteva di essere in servizio presso l'Avvocatura Regionale dell'ente Regione Puglia e che nel corso dell'anno 2022 aveva percepito l'importo complessivo di euro 34.063,77 a titolo di compensi professionali per attività professionale svolta negli anni 2017, 2019 e 2020. Nell'erogare detti emolumenti arretrati la
Regione Puglia, anziché assoggettarli a tassazione separata, ai sensi dell'art 17 comma 1) lett. b) del DPR nr. 917 del 1986, aveva applicato la tassazione ordinaria con l'aliquota fiscale propria degli emolumenti correnti.
In data 22 Aprile 2024 aveva presentato all'Agenzia delle Entrate di Taranto istanza di rimborso, volta a ottenere la restituzione delle maggiori ritenute subite, quantificate in euro 5.347,83.
Non essendo pervenuta risposta alcuna da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito all'istanza, proponeva quindi ricorso ravvisando l'illegittimità del silenzio rifiuto e la violazione dell'articolo 17 comma 1) lett. b) del
D.P.R. n. 917//86 ritenendo che sui compensi maturati nelle annualità 2017, 2019 e 2020 corrisposti nel
2022 dovesse essere applicato il regime della tassazione separata, come riconosciuto anche in precedente analogo giudizio.
Concludeva chiedendo di dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza del silenzio rifiuto e, per l'effetto, di ordinare all'Agenzia delle Entrate l'immediato rimborso delle maggiori somme trattenute e versate dalla Regione
Puglia per l'anno 22 pari ad euro 5.347,83, il tutto con vittoria di spese ed onorari tutti.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi con il deposito di controdeduzioni il 3 dicembre del 2025, eccepita preliminarmente l'inammissibilità bel ricorso non essendosi formato il silenzio rifiuto a ragione del difetto di requisiti formali dell'istanza, chiedeva comunque il rigetto del ricorso richiamando orientamenti giurisprudenziali in forza dei quali era stato escluso che, in casi come quello in esame, potesse essere applicato il regime della tassazione separata.
All'odierna udienza e ricorso veniva trattato e quindi deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non ricorrono motivi per ritenere inammissibile il ricorso, come eccepito dall'Agenzia delle Entrate. L'istanza di rimborso era infatti dotata dei requisiti formali minimi, primo fra tutti l'apposizione della firma digitale, idonei a ricondurla in maniera inequivoca all'odierna ricorrente.
Il ricorso è tuttavia infondato nel merito e va come tale rigettato.
Sulla materia dei compensi percepiti dagli avvocati di enti pubblici e sulla loro corresponsione negli successivi per la necessità di condurre a termine l'articolato procedimento di liquidazione , è recentemente intervenuta la Suprema Corte la quale – con decisione che questo Collegio condivide - ha escluso, il siffatti casi, che gli emolumenti corrisposti possano essere considerati tecnicamente quali “arretrati” ed assoggettati come tali al regime della tassazione separata.
Si è infatti sostenuto ( Sez. 5 - , Ordinanza n. 6875 del 14/03/2025 ) che << In tema di liquidazione dei compensi variabili ai legali interni di un ente pubblico, gli emolumenti erogati nell'anno d'imposta successivo a quello di riferimento non sono qualificabili come "arretrati", soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986, essendo il ritardo nella loro corresponsione "fisiologico" in relazione al rapporto dal quale originano, richiedendosi per la relativa quantificazione ed effettiva liquidazione, l'espletamento di specifiche attività prodromiche rimesse al legale stesso, quali la redazione di notule, l'acquisizione di visti interni da parte dell'ufficio personale, all'esito della definizione di ciascun contenzioso >>.
Per le esposte ragioni il ricorso va rigettato, con compensazione delle spese di lite in considerazione della particolarità della controversia e dell'esistenza di procedente analogo giudizio, conclusosi con esito favorevole alla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TI TO FR, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1375/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT.55947 ANNO D'IMPOSTA 2022 IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 181/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1, proponeva ricorso nei confronti della Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Taranto, avverso il silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso Irpef del 22 Aprile 2024, prot 55947, anno di imposta 2022.
Premetteva di essere in servizio presso l'Avvocatura Regionale dell'ente Regione Puglia e che nel corso dell'anno 2022 aveva percepito l'importo complessivo di euro 34.063,77 a titolo di compensi professionali per attività professionale svolta negli anni 2017, 2019 e 2020. Nell'erogare detti emolumenti arretrati la
Regione Puglia, anziché assoggettarli a tassazione separata, ai sensi dell'art 17 comma 1) lett. b) del DPR nr. 917 del 1986, aveva applicato la tassazione ordinaria con l'aliquota fiscale propria degli emolumenti correnti.
In data 22 Aprile 2024 aveva presentato all'Agenzia delle Entrate di Taranto istanza di rimborso, volta a ottenere la restituzione delle maggiori ritenute subite, quantificate in euro 5.347,83.
Non essendo pervenuta risposta alcuna da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito all'istanza, proponeva quindi ricorso ravvisando l'illegittimità del silenzio rifiuto e la violazione dell'articolo 17 comma 1) lett. b) del
D.P.R. n. 917//86 ritenendo che sui compensi maturati nelle annualità 2017, 2019 e 2020 corrisposti nel
2022 dovesse essere applicato il regime della tassazione separata, come riconosciuto anche in precedente analogo giudizio.
Concludeva chiedendo di dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza del silenzio rifiuto e, per l'effetto, di ordinare all'Agenzia delle Entrate l'immediato rimborso delle maggiori somme trattenute e versate dalla Regione
Puglia per l'anno 22 pari ad euro 5.347,83, il tutto con vittoria di spese ed onorari tutti.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi con il deposito di controdeduzioni il 3 dicembre del 2025, eccepita preliminarmente l'inammissibilità bel ricorso non essendosi formato il silenzio rifiuto a ragione del difetto di requisiti formali dell'istanza, chiedeva comunque il rigetto del ricorso richiamando orientamenti giurisprudenziali in forza dei quali era stato escluso che, in casi come quello in esame, potesse essere applicato il regime della tassazione separata.
All'odierna udienza e ricorso veniva trattato e quindi deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non ricorrono motivi per ritenere inammissibile il ricorso, come eccepito dall'Agenzia delle Entrate. L'istanza di rimborso era infatti dotata dei requisiti formali minimi, primo fra tutti l'apposizione della firma digitale, idonei a ricondurla in maniera inequivoca all'odierna ricorrente.
Il ricorso è tuttavia infondato nel merito e va come tale rigettato.
Sulla materia dei compensi percepiti dagli avvocati di enti pubblici e sulla loro corresponsione negli successivi per la necessità di condurre a termine l'articolato procedimento di liquidazione , è recentemente intervenuta la Suprema Corte la quale – con decisione che questo Collegio condivide - ha escluso, il siffatti casi, che gli emolumenti corrisposti possano essere considerati tecnicamente quali “arretrati” ed assoggettati come tali al regime della tassazione separata.
Si è infatti sostenuto ( Sez. 5 - , Ordinanza n. 6875 del 14/03/2025 ) che << In tema di liquidazione dei compensi variabili ai legali interni di un ente pubblico, gli emolumenti erogati nell'anno d'imposta successivo a quello di riferimento non sono qualificabili come "arretrati", soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986, essendo il ritardo nella loro corresponsione "fisiologico" in relazione al rapporto dal quale originano, richiedendosi per la relativa quantificazione ed effettiva liquidazione, l'espletamento di specifiche attività prodromiche rimesse al legale stesso, quali la redazione di notule, l'acquisizione di visti interni da parte dell'ufficio personale, all'esito della definizione di ciascun contenzioso >>.
Per le esposte ragioni il ricorso va rigettato, con compensazione delle spese di lite in considerazione della particolarità della controversia e dell'esistenza di procedente analogo giudizio, conclusosi con esito favorevole alla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese