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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/11/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
RO, in sostituzione dell'udienza del 27 novembre 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2903/2024 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Benito Sposato per procura in atti,
ricorrente
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 21 ottobre 2024 , premesso Parte_1
di aver lavorato dal 2/05/2011 al 29/02/2012 alle dipendenze della Società
Cooperativa Sole, aderente al Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati, che l'assunzione presso la predetta Società Cooperativa conseguiva alla cessione di ramo d'azienda da parte della precedente datrice di lavoro (Società Intini Source
S.p.a.), che tale trasferimento aveva ad oggetto l'attività organizzata per l'esecuzione dei servizi di pulizia negli Istituti Controparte_2
, che la cessione è stata effettuata con attività e passività, rapporti
[...]
contrattuali in essere, compresi i rapporti di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., e che una volta cessato il rapporto di lavoro, era risultata creditore della somma di 9.857,43 euro a titolo di TFR richiesta mediante il decreto ingiuntivo n. 324/2012 emesso dal Tribunale di Palmi, ma l'esecuzione azionata era rimasta infruttuosa in ragione della carenza di beni immobili da aggredire, ha adito questo giudice del lavoro chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'accoglimento della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto e, per l'effetto, la condanna dell' resistente al pagamento, in suo favore, della somma pari CP_1
a 10.060,33 euro, oltre interessi e rivalutazione.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha resistito alla pretesa CP_3
chiedendo il rigetto della domanda.
Quindi, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Sul punto, si ritiene di aderire all'orientamento seguito da questo ufficio in diverse pronunce (v., tra le tante, Tribunale Palmi sentenza n. 726 del 26 aprile 2022) e alla cui diffusa motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Il thema decidendum corrisponde alla sussistenza o meno del diritto ad ottenere l'accesso al Fondo di Garanzia ai fini della corresponsione del quantum dovuto, maturato a titolo di trattamento di fine rapporto, rispetto al rapporto di lavoro intercorso con la Coop. Sole, società cessionaria della CP_4 nell'ambito di una fattispecie di cessione di ramo d'azienda.
Posto che alcun dubbio può serbarsi in ordine alla identificazione della società cooperativa Sole come ultimo datore di lavoro di parte ricorrente, occorre riflettere sulla natura giuridica dell'obbligazione del Fondo di Garanzia dell' CP_3
Sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. VI
- Lavoro, Ord., 31-03- 2015, n. 6480) secondo cui “Questa Corte, con riferimento al TFR, ma affermando principi di diritto relativi al Fondo in questione e alle obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti, ha ribadito (Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010 e, tra le tante, Cass. n.
27917 del 19/12/2005), mutando il precedente indirizzo, che il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_3
corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del
1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale). Tale diritto si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione a passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva). Ed infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione, da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata" (v., da ultimo, Cass.
9.6.2014 n. 12971, conforme all'orientamento più recente espresso da Cass. 19.12.2005 n. 27917 e Cass.
8.3.2011 n. 5494)”.
Una volta chiarita la natura giuridica dell'obbligazione del Fondo di
Garanzia, avente tratti assicurativo-previdenziali, giova richiamare un ulteriore orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come alcun obbligo di preventiva escussione anche degli obbligati solidali gravi sull'istante.
In particolare la Suprema Corte ha sostenuto che “Con il secondo motivo
l' in sostanza sostiene che, pur quando il credito per t.f.r. maturi presso CP_3
datore di lavoro insolvente, l'accesso al Fondo di Garanzia resterebbe subordinato alla previa escussione degli eventuali obbligati solidali, quali i precedenti titolari dell'azienda trasferita che siano tenuti, anche solo pro quota, per il medesimo debito. Nel caso di specie l'esistenza di un'obbligazione principale della retrocedente dell'azienda, rispetto alla quota di t.f.r. maturata per il periodo ivi lavorato, non è in discussione. Tuttavia nè la L. n. 297 del
1982, nè il D.Lgs. n. 82 del 1990 prevedono in alcun modo un obbligo di preventiva escussione degli eventuali coobbligati, ma tutelano invece in modo immediato e diretto il diritto previdenziale alla copertura del credito da t.f.r., che sia sorto, presso il datore di lavoro insolvente, con la definitiva cessazione del rapporto di lavoro: come è reso palese anche dal fatto che l'art. 2 L. n. 297 cit. stabilisce che "trascorsi quindici giorni" dal deposito dello stato passivo o dalla pronuncia della sentenza in sede di opposizione ad esso - e quindi dopo una dilazione esclusivamente temporale - il lavoratore possa ottenere a domanda il relativo pagamento. Essendo stato da tempo superato
l'inquadramento dell'obbligazione del Fondo nei termini della solidarietà di esso con il datore di lavoro (Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn. 10875,
20675 del 2013; 12971 del 2014) e non risultando previsto alcun altro requisito
(beneficio d'ordine; beneficio di escussione), non ha quindi fondamento la tesi sulla natura sussidiaria dell'obbligazione. D'altra parte, è chiaro che la copertura previdenziale riconnessa all'insolvenza del datore di lavoro non può prescindere da una semplificazione anche sul piano obbligatorio, per la necessità di tendere al massimo, data la natura retributiva dei diritti, ad una contiguità temporale tra il maturare dei crediti e la relativa soddisfazione: sicchè non può consentirsi, in mancanza di norma espressa in tal senso, una dilazione della stessa, che la subordini all'esercizio della pretesa verso altri condebitori del credito lavoristico. L'equilibrio normativo, rispetto alle parti del rapporto previdenziale, è semmai recuperato dal diritto di surroga dell' al lavoratore nel passivo fallimentare (L. n. 82 del 1990, art. 2, CP_3 comma 7)”. Ebbene, in applicazione dei principi di diritto suesposti, non può trovare accoglimento l'eccezione dell' secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto CP_3
formulare istanza di insinuazione al passivo fallimentare della atteso CP_4
che alcun obbligo legislativo è previsto in tal senso. Non potendosi disconoscere il fatto che la società cooperativa Sole sia stata l'ultima datrice di lavoro dell'istante, ne discende che quest'ultimo, correttamente, ha adempiuto agli obblighi previsti dall'ordinamento prima della formulazione della domanda di ristoro al Fondo di Garanzia.
Ancora una volta un apporto chiarificatore viene fornito dalla Suprema
Corte dalla cui pronuncia n. 19277/2018 si ricava che l'intervento del Fondo può avvenire solo nel caso in cui l'insolvenza riguardi colui che è datore di lavoro al momento della risoluzione del rapporto, non potendosi sganciare da questo dato temporale l'intervento dell'Istituto. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, “La prima delle citate disposizioni, intitolata
"Fondo di garanzia", risulta infatti espressamente finalizzata allo "scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto". Pertanto, prevede la disposizione, "trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi del R.D.
16 marzo 1942, n. 267, art. 97, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni
o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte (...)”. Il richiamo all'art. 2120 c.c., dunque, costituisce l'oggetto dell'obbligo assicurativo pubblico mediante rinvio alla disciplina contenuta in tale disposizione e rende palese la necessità, affinché sorgano i presupposti per l'intervento del Fondo, che: a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del t.f.r. fissato dall'art. 2120 c.c. in capo al datore di lavoro;
b) egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza.
Dunque, sempre ai sensi del disposto dell'art. 2120 c.c., citato è necessario, innanzi tutto, che sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. Ciò, non solo perché il t.f.r. non può essere preteso se non alla cessazione del rapporto di lavoro (vd. da ultimo Cass. n. 2827 del 2018), ma anche in quanto è la stessa fattispecie di cui della L. n. 297 del 1982, art. 2, che include la risoluzione del rapporto, espressamente, fra i presupposti di applicazione della tutela. Recita, infatti, la citata disposizione ai successivi commi cinque e sei "(...) Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto,(...) Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto. Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui "la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva" siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge. È, dunque, testualmente previsto che, perché si determini l'intervento del Fondo di garanzia, l'insolvenza riguardi il soggetto titolare in atto del rapporto di lavoro, il datore di lavoro cioè che è tale al momento in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro. Tale ultimo passaggio interpretativo rivela chiaramente che il presupposto per l'intervento del Fondo di garanzia è costituito dall'insolvenza dell'ultimo datore di lavoro, ovvero di colui che risulta tale al momento della conclusione del rapporto.
Tali requisiti sussistono, in modo evidente, nel caso di specie in cui non solo è pacifico lo stato d'insolvenza della cooperativa Sole, ma anche la sua qualità di datore di lavoro del ricorrente al momento della cessazione del rapporto lavorativo, la quale non è posta in dubbio dalla collocazione della predetta società nell'ambito del consorzio “Conser soc. coop.”.
Va del pari rigettata l'ulteriore doglianza dell' afferente all'assenza CP_1 di un obbligo del fondo di Garanzia in ragione dell'inadempimento della società
Sole nel versamento dei contributi al fondo di previdenza complementare. Dal momento che alcuna quota di TFR in azienda poteva essere trattenuta dalla cooperativa, ha sostenuto l'Ente che “Nessuna somma pertanto può essere richiesta all per il tramite del Fondo di garanzia che liquida unicamente CP_3 la quota di TFR accantonata in azienda”.
Orbene, posto che il Fondo di garanzia è tenuto ad assicurare la corresponsione del TFR comunque maturato e accertato sulla base dei presupposti legali, le eventuali inadempienze all'interno del rapporto tra e CP_3
società, in merito al mancato versamento di quote presso il Fondo di previdenza complementare, non possono riverberarsi sul lavoratore. Peraltro dal mancato versamento al Fondo di previdenza complementare deriva la presenza presso l'azienda datrice di lavoro del TFR, e dunque – in omaggio a quanto sostenuto dall' - l'intervento del Fondo di garanzia troverebbe la sua piena CP_3
giustificazione.
Nel solco di tale assunto va disattesa altresì l'eccezione dell' per cui CP_3
parte ricorrente non avrebbe mai avanzato domanda al Fondo di Garanzia per la previdenza complementare ai fini del pagamento del TFR non versato dalla società Sole. Sul punto giova richiamare una pronuncia della Suprema Corte (v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-05-2019, n. 11536) secondo cui “Questa corte ha già precisato (cfr Cass. n. 10354/2016) con orientamento che qui si condivide, che
l'onere probatorio del lavoratore che agisca nei confronti del committente del datore di lavoro per il pagamento del TFR riguarda il fatto costitutivo del suo diritto, rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato e dal contratto di appalto (nel senso dell'impiego nei lavori appaltati) e non anche l'effettivo versamento da parte del datore di lavoro dei contributi dovuti al Fondo di
Tesoreria (a norma della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, seconda parte).
Se è vero che il versamento dei contributi al Fondo di Tesoreria costituisce fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro- appaltatore e, di conseguenza, nei confronti della committente, obbligata solidale ex lege, quest'ultima ha l'onere di allegazione e di prova dell'avvenuto versamento ove lo opponga in eccezione. La L. n. 296 del 2006, art. 1, prevede, infatti, al comma 756, che la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata dal Fondo di cui al precedente comma 755
"limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro".
Ritenendo estensibili tali principi di diritto anche all'ipotesi di adesione del lavoratore ad un Fondo di previdenza complementare, nel caso di specie è
l' a provare che il versamento del TFR non sia avvenuto al Fondo di CP_3
previdenza complementare, così dimostrando la permanenza di esso presso il datore di lavoro.
Ciò avvalora il principio sulla scorta del quale il mancato versamento del trattamento di fine rapporto presso il Fondo di previdenza complementare non può risultare ostativo all'intervento del Fondo di garanzia, in considerazione proprio del fatto che il TFR sia rimasto accantonato in azienda. 3.- Va disattesa infine l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Ente dal momento che la giurisprudenza di legittimità - nel silenzio della legge - ha precisato che “In caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia è quella ordinaria decennale”
(v. Cass. n. 10824/2015).
Inoltre, quanto alla decorrenza di tale termine di prescrizione, è stato chiarito che il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza CP_3
del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, non può CP_3
decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia (v. Cass. n. 10824/2015).
Nella fattispecie, l'azione risulta tempestiva dal momento che il ricorrente ha presentato in data 5/03/2024 domanda amministrativa per l'accesso al fondo di garanzia in riferimento a una quota del TFR, mentre la SOC.COOP. SOLE è stata cancellata dal Registro delle Imprese e dall'Albo MISE con provvedimento dell'Autorità Amministrativa del 22/12/2017. Alla luce delle suesposte argomentazioni la domanda merita accoglimento.
4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, considerato il valore e la limitata attività svolta, in 900,00 euro, oltre spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) accerta il diritto di all'accoglimento della domanda Parte_1
di intervento del Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine
Rapporto, per la somma di 9.857,43 euro a titolo di TFR;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, CP_3
di 9.857,43 euro, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal 121° giorno dalla domanda amministrativa al soddisfo.
3) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., a CP_3
corrispondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in
900,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa., con distrazione in favore del procuratore antistatario indicato in epigrafe.
Palmi, 28/11/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia RO