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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/07/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
sent n. _______
cont. n. ______
cron. n. ______
rep. n. _______
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI VERONA
sezione prima civile composta da
AN ER - Presidente
Silvia Rizzuto - Giudice
Virginia Manfroni - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17471 /2024 RGVG promossa con ricorso depositato in cancelleria il 30/01/2025
da c.f.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. VALLINI VACCARI NICOLO' MARIA
per mandato a margine del ricorso e domiciliata presso il suo studio in
Verona
- parte ricorrente, adottante -
con
Pagina 1/3 (c.f. ) Parte_2 C.F._2
- adottando -
e con l'intervento ex lege del
Pubblico Ministero
o 0 o
Oggetto: adozione ex artt. 291 e 311 cod. civ.
o 0 o
Conclusioni per la parte ricorrente: “pronunci sentenza, decidendo di far luogo all'adozione da parte dell'adottante signora Parte_1
dell'adottando sig. Parte_2
Conclusioni per il Pubblico Ministero: “nulla oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di adozione proposta da è fondata e, Parte_1
pertanto, deve farsi luogo all'adozione di atteso che: a) Parte_2
entrambe le parti e il coniuge dell'adottando in udienza hanno prestato il proprio personale consenso all'adozione a norma dell'art. 296 cod. civ. (v.
verbale d'udienza del 03/04/2025); b) i discendenti dell'adottante (figli della stessa) hanno prestato il proprio assenso con dichiarazione sottoscritta (v.
documento depositato dal ricorrente in data 02/05/2025) e non vi sono altri ascendenti dell'adottando in vita in quanto la madre è deceduta nell'anno
1977 e anche il padre, marito dell'adottante nel 1988; c) l'adozione trova giustificazione nelle ragioni espresse dall'adottante (l'adottando è figlio di prime nozze del coniuge dell'adottante, poi deceduto, ed l'adottante ha svolto un ruolo sostanzialmente materno da quando l'adottando aveva 3
anni).
Pagina 2/3 Da quanto sopra, pertanto, l'adozione conviene all'adottato.
La domanda, ricorrendo tutti i presupposti di legge, va così accolta mentre in considerazione del fatto che l'adottante è coniuge del padre dell'adottando, ai sensi dell'art. 299 comma 3 cc l'adottato manterrà il proprio cognome.
Nulla per le spese.
La cancelleria provvederà alle annotazioni ed alle comunicazioni prescritte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo nella causa promossa da con e con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1
così decide:
1) si fa luogo all'adozione di nato a [...] il Parte_2
17.11.1976, da parte di nata a [...] il Parte_1
04.02.1955;
2) nulla le spese;
4) manda alla cancelleria perché provveda all'annotazione della sentenza nell'apposito registro e perché dia comunicazione all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 6.5.2025 su relazione della Giudice Virginia Manfroni
La Presidente
AN ER
La Giudice est.
Virginia Manfroni
Pagina 3/3
cont. n. ______
cron. n. ______
rep. n. _______
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI VERONA
sezione prima civile composta da
AN ER - Presidente
Silvia Rizzuto - Giudice
Virginia Manfroni - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17471 /2024 RGVG promossa con ricorso depositato in cancelleria il 30/01/2025
da c.f.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. VALLINI VACCARI NICOLO' MARIA
per mandato a margine del ricorso e domiciliata presso il suo studio in
Verona
- parte ricorrente, adottante -
con
Pagina 1/3 (c.f. ) Parte_2 C.F._2
- adottando -
e con l'intervento ex lege del
Pubblico Ministero
o 0 o
Oggetto: adozione ex artt. 291 e 311 cod. civ.
o 0 o
Conclusioni per la parte ricorrente: “pronunci sentenza, decidendo di far luogo all'adozione da parte dell'adottante signora Parte_1
dell'adottando sig. Parte_2
Conclusioni per il Pubblico Ministero: “nulla oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di adozione proposta da è fondata e, Parte_1
pertanto, deve farsi luogo all'adozione di atteso che: a) Parte_2
entrambe le parti e il coniuge dell'adottando in udienza hanno prestato il proprio personale consenso all'adozione a norma dell'art. 296 cod. civ. (v.
verbale d'udienza del 03/04/2025); b) i discendenti dell'adottante (figli della stessa) hanno prestato il proprio assenso con dichiarazione sottoscritta (v.
documento depositato dal ricorrente in data 02/05/2025) e non vi sono altri ascendenti dell'adottando in vita in quanto la madre è deceduta nell'anno
1977 e anche il padre, marito dell'adottante nel 1988; c) l'adozione trova giustificazione nelle ragioni espresse dall'adottante (l'adottando è figlio di prime nozze del coniuge dell'adottante, poi deceduto, ed l'adottante ha svolto un ruolo sostanzialmente materno da quando l'adottando aveva 3
anni).
Pagina 2/3 Da quanto sopra, pertanto, l'adozione conviene all'adottato.
La domanda, ricorrendo tutti i presupposti di legge, va così accolta mentre in considerazione del fatto che l'adottante è coniuge del padre dell'adottando, ai sensi dell'art. 299 comma 3 cc l'adottato manterrà il proprio cognome.
Nulla per le spese.
La cancelleria provvederà alle annotazioni ed alle comunicazioni prescritte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo nella causa promossa da con e con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1
così decide:
1) si fa luogo all'adozione di nato a [...] il Parte_2
17.11.1976, da parte di nata a [...] il Parte_1
04.02.1955;
2) nulla le spese;
4) manda alla cancelleria perché provveda all'annotazione della sentenza nell'apposito registro e perché dia comunicazione all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 6.5.2025 su relazione della Giudice Virginia Manfroni
La Presidente
AN ER
La Giudice est.
Virginia Manfroni
Pagina 3/3