Ordinanza collegiale 30 gennaio 2024
Sentenza 4 giugno 2024
Parere interlocutorio 11 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10409 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10409/2025REG.PROV.COLL.
N. 00008/2025 REG.RIC.
N. 00527/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8 EL 2025, proposto dalla società NI EW s.p.a., in persona EL legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Grassi, Francesco Grassi, con domicilio eletto presso lo studio ELl’avvocato Stefano Grassi in Roma, piazza Barberini 12;
contro
la Città Metropolitana di Venezia, in persona EL legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Brusegan, Fabio Francario, Katia Maretto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ELla società ER 1140 s.r.l., in persona EL legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Cacciavillani, Marta Cendron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
EL CO RI EL OR S.c. a r.l., EL Comune di RT, ELl’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale EL Veneto, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 527 EL 2025, proposto dal CO RI EL OR società cooperativa, in persona EL legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Città Metropolitana di Venezia, in persona EL Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Brusegan, Fabio Francario e Katia Maretto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di RT, non costituito in giudizio;
nei confronti
ELla società ER 1140 s.r.l., in persona EL legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Cacciavillani, Marta Cendron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ELla società NI EW s.p.a., in persona EL legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Grassi, Francesco Grassi, con domicilio eletto presso lo studio ELl’avvocato Stefano Grassi in Roma, piazza Barberini 12;
ELla Regione EL Veneto, Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale EL Veneto, non costituiti in giudizio;
per la riforma
i. quanto al ricorso n. 8 EL 2025, proposto dalla società NI EW s.p.a., e dal ricorso incidentale proposto il 26 febbraio 2025, proposto dalla società cooperativa CO agrario EL OR:
ELla sentenza EL Tribunale amministrativo regionale per il Veneto n. 1297 EL 4 giugno 2024, resa tra le parti,
ii. quanto al ricorso n. 527 EL 2025, proposto dalla società cooperativa CO agrario EL OR:
ELla sentenza EL Tribunale amministrativo regionale per il Veneto n. 1296 EL 4 giugno 2024, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio ELla società ER 1140 s.r.l., ELla Città Metropolitana di Venezia, ELla società cooperativa CO RI EL OR e ELla società NI EW s.p.a.;
Visto il ricorso incidentale proposto nel giudizio n.r.g. 8/2025 dalla società cooperativa CO RI EL OR;
Visti tutti gli atti ELla causa;
Relatore nell'udienza pubblica EL giorno 30 ottobre 2025 il consigliere MI OR e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. I fatti che hanno dato luogo all’odierno giudizio innanzi al Consiglio di Stato.
I.1. Giungono alla decisione EL Consiglio di Stato gli appelli proposti dalle società NI EW (n.r.g. 8/2025) e CO RI EL OR (appello incidentale n.r.g. 8/2025 e appello n.r.g. 527/2025) proposti, rispettivamente, avverso le sentenze EL T.a.r per il Veneto n. 1297/2024 (appello e appello incidentale n.r.g. 8/2025) e n. 1296/2024 (appello n. 527/2025).
Il giudizio ha ad oggetto la legittimità EL provvedimento prot. n. 47234 EL 6 luglio 2023 (e trasmesso via pec il giorno successivo), impugnato nei due distinti giudizi incardinati innanzi al T.a.r. per il Veneto e allibrati ai nn.r.g. 1065/2023 (da parte ELla società cooperativa CO RI EL OR, che nel giudizio n.r.g. 843/2023 ha impugnato altresì la comunicazione di avvio EL medesimo procedimento) e 1127/2023 (da parte ELla società per azioni NI EW), con cui la società cooperativa CO RI EL OR (d’ora in avanti, il CO RI) e la società per azioni NI EW (d’ora in avanti, NI) sono state individuate quali soggetti responsabili per la potenziale contaminazione determinata dall’interramento e dal deposito di ceneri di pirite, e, quanto al CO RI, anche ELla potenziale contaminazione da idrocarburi, EL fondo ubicato in Via S. Nicolò n. 20 presso il Comune di RT, di attuale proprietà ELla Società ER 1140 s.r.l.
I.2. In particolare:
- NI EW è individuata quale “ responsabile EL deposito/interramento ELle ceneri di pirite nel suolo con conseguente contaminazione riscontrata per l’intero sito ”, in qualità di successore ELla ex BR AT (cui è pervenuta a seguito ELla fusione per incorporazione fra la BR AT e la società NIchem Agricoltura s.p.a., poi ridenominata in Agricoltura s.p.a., poi incorporata in NIchem s.p.a., a sua volta denominata Syndial s.p.a., e infine, attualmente, NI EW s.p.a.),
- al CO RI viene attribuita la responsabilità per il “ deposito/interramento ELle ceneri di pirite nel suolo con conseguente contaminazione riscontrata limitatamente alla porzione di area pari a circa metà EL sito attuale ” e, altresì, la responsabilità ELla potenziale contaminazione riscontrata per gli idrocarburi per l’intero sito che fu di sua proprietà in qualità di successore ELl’NE agraria cooperativa distrettuale di RT (avvenuta, con l’atto n. 920 EL 10 giugno 1930, EL notaio Settimio Magrini di San Stino di Livenza).
I.3. Anche al fine di non appesantire la presente pronuncia, ed in ossequio al principio di sinteticità, si farà integrale riferimento all’esposizione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado (art. 64 comma II EL c.p.a.).
Si ritiene soltanto di puntualizzare che il sito potenzialmente contaminato è quello (anche denominato, descrittivamente, “Ex consorzio agrario”) di proprietà ELla ditta ER 1140 s.r.l. ed è pervenuto a quest’ultima dopo l’acquisto, avvenuto il 20 novembre 1992, dalla società Sirio s.r.l., che l’aveva a sua volta acquistato dal CO agrario. Tale ente, infine, ne aveva acquisito la titolarità dall’NE agraria cooperativa, in qualità di successore di questo ente per avvenuta incorporazione.
Si puntualizza, inoltre, che le sostanze inquinanti consistenti nelle “ceneri di pirite” siano state prodotte invece nel sito denominato come “Ex AT” acquisito da NI EW (già NIchem, già Syndial), attraverso l’operazione di fusione per incorporazione ELla società AT s.p.a.
Sul fondo, inoltre, è stato ravvisato un’ulteriore forma di potenziale contaminazione, derivante da idrocarburi.
In fatto, risulta necessario puntualizzare, infine, che il CO agrario ha altresì acquistato con l’atto di compravendita repertorio n. 19058 EL 24 febbraio 1939, EL notaio Gian TA Bertolini, trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari n. 3893/2616 in data 29 luglio 1939, il fondo di proprietà ELle società Cooperativa fra produttori di bozzoli.
II. La sentenza EL T.a.r. per il Veneto n. 1297/2024 e il relativo giudizio di appello n.r.g. 8/2025.
II.1. Con il ricorso n.r.g. 1127/2023, NI ha impugnato innanzi al T.a.r. per il Veneto il provvedimento Città metropolitana di Venezia, area di tutela ambientale, prot. n. 47234 EL 6 luglio 2023, avente ad oggetto “ Comunicazione di individuazione dei soggetti responsabili ELla contaminazione riscontrata nei terreni EL sito di via San Nicolò n. 20 RT (VE) – Area ex CO RI, individuato catastalmente al foglio 26, particella 30 EL Comune di RT e diffida a provvedere ai sensi EL Titolo V ELla Parte IV EL d.lgs. 152/2006. Adempimenti ai sensi ELl''art. 244 EL d.lgs. 152/2006 ”, notificata alla Società a mezzo pec in data 7 luglio 2023;
Si sono costituiti la Città metropolitana di Venezia, la società ER 1140 s.r.l. e il CO RI EL OR società cooperativa, le prime due per domandare la reiezione EL ricorso in rito o nel merito, la seconda domandando la reiezione EL ricorso “ limitatamente alla parte in cui vi si sostiene la responsabilità EL CO medesimo ”.
II.2 Con la sentenza n. 1297/2024, il T.a.r. ha accantonato l’esame ELl’eccezione pregiudiziale di inammissibilità per giudicato proposta dalle parti resistenti, ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese di lite.
II.3. La società NI EW ha impugnato la sentenza di primo grado, proponendo tre motivi di appello.
A sua volta, il CO agrario EL nordest società cooperativa ha proposto appello incidentale, formulando due motivi.
Si sono costituiti in giudizio, la Città metropolitana e la ditta ER 1140, che hanno resistito all’appello.
Con la memoria EL 24 settembre 2025, la Città metropolitana ha articolato difese di rito e di merito.
Con la memoria di costituzione EL 17 febbraio 2025, avente ad oggetto l’appello principale, la ER, proprietaria ELl’area “Ex consorzio agrario”, ne ha domandato la reiezione, articolando difese di rito e di merito.
Con la memoria di costituzione EL 15 aprile 2025, la società ha fatto altrettanto nei confronti ELl’appello incidentale, proponendo, in particolare, l’eccezione di inammissibilità ELl’appello incidentale proposto dal CO RI.
Il 24 settembre 2025, la Città metropolitana ha depositato una memoria difensiva.
Il 26 settembre, la società ER ha fatto altrettanto, così come il CO agrario e la società NI in data 29 settembre 2025.
Il 7 ottobre 2025 la Città metropolitana ha depositato le repliche, mentre le restanti parti hanno effettuato tale deposito il 9 ottobre 2025.
Va segnalato, in particolare, che, nei suoi scritti difensivi (memoria difensiva EL 29 settembre 2025), NI ha aderito all’eccezione di inammissibilità formulata dalla società ER, nella sua memoria di costituzione, nei confronti ELl’appello incidentale EL CO RI.
III. La sentenza EL T.a.r. per il Veneto n. 1296/2024 e il relativo giudizio di appello n.r.g. 527/2025.
III.1. Con il ricorso n.r.g. 843/2023, il CO ha impugnato la comunicazione di avvio EL procedimento e gli atti istruttori ad esso allegati.
Si sono costituiti la Città metropolitana di Venezia e il Comune di RT, che hanno eccepito l’inammissibilità EL ricorso per difetto d’interesse e l’infondatezza nel merito.
Il relativo procedimento è proseguito e si è concluso con l’emanazione EL provvedimento ELla Città Metropolitana di Venezia– Area Tutela Ambiente, Rif:2023/47234, notificato a mezzo pec il 7 luglio 2023, che ha accertato le responsabilità ELla contaminazione.
III.2. Con il ricorso n.r.g. 1065/2023, il CO ha impugnato il provvedimento Città Metropolitana di Venezia, Area di Tutela Ambientale, prot. n. 47234 EL 6 luglio 2023, di cui si è già in precedenza specificato l’oggetto.
Si sono costituiti la Città Metropolitana di Venezia il Comune di RT, la società ER 1140, per resistere al ricorso.
La società ER ha eccepito l’inammissibilità EL ricorso per giudicato.
Si è costituita altresì la società NI, depositando documenti e segnalando la connessione con i ricorsi n.r.g. 1127/2023 e n.r.g. 1043/2023 proposti avverso il medesimo provvedimento rispettivamente dalla stessa NI EW e dalla società ER.
Con la sentenza impugnata, il T.a.r., previa riunione dei ricorsi, ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso n.r.g. 843/2023, ha respinto il ricorso n.r.g. 1065/2023 e ha condannato il CO al pagamento ELle spese di lite.
III.3. Il CO ha impugnato la sentenza di primo grado innanzi al Consiglio di Stato, formulando quattro motivi di appello.
Si sono costituiti la Città metropolitana, la società ER e la società NI.
In particolare, con la memoria di costituzione EL 28 febbraio 2025, la società ER:
i. ha domandato la riunione di tutti i ricorsi d’appello inter partes di cui si è sopra dato conto, ex art. 70 c.p.a., per connessione sia soggettiva (medesime parti) sia oggettiva (unico provvedimento;
ii. ha eccepito l’inammissibilità EL ricorso di primo grado EL CO RI perché sarebbe stata violata la regola EL ne bis in idem . Si evidenzia che CO RI (così come NI EW) è stato correttamente evocato negli antecedenti giudizi, nei quali esso si è difeso in rito e nel merito;
iii. ha eccepito l’inammissibilità EL primo e EL secondo motivo di appello, in quanto “ rimane comunque che T.a.r. Veneto, Sez. III, n. 1080/2018 aveva già avallato l’impiego e accertato la legittimità EL governo EL «criterio EL “più probabile che non” »;
iv. ha compiutamente esposto le sue difese di merito sui motivi di appello.
Con la memoria EL 24 settembre 2025, la Città metropolitana ha resistito nel merito all’impugnazione.
Con la memoria EL 26 settembre 2025, la società ER ha rinviato alla memoria di costituzione.
Con la memoria EL 29 settembre 2025, il CO ha controdedotto alla memoria di costituzione di ER.
Il 7 ottobre 2025, la Città metropolitana e, il 9 ottobre, il CO agrario e la società ER hanno depositato repliche.
IV. La disamina degli appelli.
IV.1. All’udienza di discussione EL 30 ottobre 2025, le cause n.r.g. 8/2025 e 527/2025 sono passate in decisione.
IV.2. Preliminarmente va disposta la riunione ELle cause n.r.g. 8/2025 e 527/2025, in quanto, pur avendo ad oggetto l’impugnazione di sentenze distinte, è palese la connessione soggettiva ed oggettiva fra i due giudizi.
IV.3. Per ragioni di economia processuale (cfr. Ad. plen. n. 5 EL 2015 § 5.3, sull’applicazione EL criterio ELla “ ragione più liquida ”), può poi accantonarsi l’esame ELle eccezioni pregiudiziali opposte dalle parti resistenti e procedersi direttamente all’esame congiunto EL primo motivo di appello proposto da NI e EL primo, secondo, terzo e il quarto motivo di appello proposto dal CO RI, essendo fondati su argomenti analoghi e dovendo essere dichiarati infondati per le medesime ragioni in fatto e in diritto.
IV.4. Con il primo motivo di appello, articolato in più censure, NI impugna il capo ELla sentenza che ha respinto il primo e il terzo motivo di ricorso, e ha dichiarato legittimo l’accertamento ELla responsabilità di NI nell’inquinamento EL sito “ex consorzio agrario”.
Con la prima censura, dopo aver enumerato le circostanze che infirmerebbero l’accertamento di responsabilità, l’appellante deduce che “ il TAR anziché vagliare in modo approfondito gli elementi appena menzionati, si è trincerato dietro generiche ed indimostrate presunzioni ”, avrebbe pertanto errato nell’applicazione EL criterio EL “più probabile che non” e, pertanto, se “ avesse valutato adeguatamente i plurimi elementi sopra richiamati la sentenza impugnata non avrebbe avuto il contenuto censurato in questa sede ”.
Con la seconda censura si deduce che:
- “ nessuna prova è stata mai fornita relativamente al concreto riutilizzo ELle ceneri di pirite o di cessione di tale materiale dalla BR AT alla proprietà ELl’area “Ex CO RI” e da questa interrate per lavori di tombamento, né di alcun accordo negoziale o comunque prova di condivisione da parte ELla BR AT ”,
- sarebbe errata la sentenza di primo grado laddove individua un effetto conformativo discendente dalle sentenze EL T.a.r. per il Veneto n. 1080/2018, “ in particolare la parte in cui vi si afferma che “le ceneri di pirite non sono state semplicemente ’depositate‘ nell'area, bensì interrate, per cui è ragionevolmente presumere che ci sia stato un accordo in questo senso con la vicina fabbrica AT ”, e EL Consiglio di Stato n. 1388/2022, “ che non ha accolto la tesi ELl’assenza di un accordo per la cessione ELle ceneri di pirite dalla BR AT all’NE agraria ”.
Con la terza censura, l’appellante impugna il punto ELla motivazione relativo agli obblighi di bonifica volontariamente assunti dalla società ER proprietaria EL sito “inquinato”.
La società deduce che “ l’attuale proprietà EL sito si era attivata […] presentando un piano di caratterizzazione approvato nel 2014 e una successiva di analisi approvata nel 2016 ” e che “ Non si vede quindi come NI EW avrebbe dovuto dimostrare il pregiudizio derivante dall’assunzione a proprio carico degli interventi di bonifica ”.
IV.4.1. Con il primo motivo, il CO deduce “ Travisamento ed errore nei presupposti di fatto e di diritto (con particolare riferimento agli artt. 2727 2 2729 C.c.) – Insufficienza ed illogicità ELla motivazione – Violazione EL Titolo V, parte IV EL D.Lgs. 152/2006 (con particolare riguardo all’art. 244). ”.
Segnatamente, l’appellante afferma che, sia con riferimento all’inquinamento da idrocarburi sia con riferimento all’interramento ELle ceneri di pirite, il T.a.r. ha “ illegittimamente ritenuto sussistente una responsabilità EL CO, applicando il ragionamento presuntivo in modo EL tutto errato, senza considerare che esso richiede di partire da un fatto noto per arrivare ad un fatto ignoto, nonché di ammettere soltanto indizi gravi, precisi e concordanti ”.
Quanto alla contaminazione dovuta alle ceneri di pirite, si afferma che “ la sentenza si è limitata ad evidenziare che la ricostruzione ELla CMV «non pare implausibile», senza però valorizzare alcun elemento da cui si possa trarre una diretta correlabilità tra l’asserita contaminazione rinvenuta e l’attività ivi svolta in passato dal CO (che pacificamente non produceva né utilizzava ceneri di pirite). Né è stato dimostrato un ruolo ELl’appellante nell’acquisto o nell’interramento ELle ceneri ”.
Secondo l’appellante, la Città Metropolitana non dedurrebbe da un fatto noto un fatto ignoto, ma valorizzerebbe mere ipotesi.
Viene valorizzato il ruolo che avrebbe avuto il signor OL, precedente proprietario ELl’area, e la circostanza che non si è rinvenuto alcun accordo di cessione ELle ceneri di pirite.
Si contesta la relazione istruttoria per aver ritenuto che il riempimento dei fondi con la cenere di pirite sarebbe avvenuto in ragione ELl’edificazione degli edifici ELl’NE AG e ELla società produttori di bozzoli.
Si insiste, pertanto, sull’assunto che mancherebbe una prova effettiva, o comunque, una serie di indizi gravi precisi e concordanti che portino con un certo grado di sicurezza a preferire una soluzione anziché l’altra.
Quanto alla contaminazione dovuta agli idrocarburi, si evidenzia che la responsabilità viene ascritta al consorzio per aver esercitato l’attività commerciale sul sito, ma il medesimo assunto non sarebbe stato “ applicato a ER, proprietaria EL sito per gli ultimi trent’anni, né alla Cooperativa OL, proprietaria di metà sito dal 1910 sino al 1939 ”.
Si evidenzia che non può escludersi “ il ruolo dei recenti proprietari ELl’area, che hanno (mal) gestito il sito per un trentennio, lasciandolo abbandonato nell’incuria manutentiva, tanto da essere classificata come “Zona di degrado” dalle NTO EL P.I. ”.
Si richiama l’orientamento di questo Consiglio che richiede un “accertamento rigoroso” ELla responsabilità (Cons. Stato, n. 9398/2024, n. 3575/2021, n. 172/2021, 4119/2016, n. 1509/2016 e n. 3756/2015).
IV.4.2. Con il secondo motivo di appello, per espressa dichiarazione di parte “ strettamente connesso con il precedente, nonché logicamente dipendente da esso ”, il CO, partendo dall’assunto ELl’assenza di responsabilità a sé ascrivibili, impugna il capo ELla sentenza che ha escluso la responsabilità di OL o dei suoi eredi, allegando a tale riguardo che il Comune avrebbe avuto l’obbligo di ricercare tali eredi, e affermando, al contempo, la responsabilità ELla società OL, che sarebbe responsabile ELla contaminazione di idrocarburi, “ in quanto verosimilmente fino al 1939 la OL ha potuto interrare serbatoi e cisterne, ed utilizzare trattori o altri mezzi per lo svolgimento ELla sua attività ”.
IV.4.3. Con il terzo motivo di appello, il CO impugna il capo ELla sentenza che ha escluso l’obbligo ELla società ER di bonificare il sito, in ragione ELl’impegno da questa assunto nell’ambito di un primo procedimento collegato, altresì, alla stipulazione di una convenzione urbanistica fra questa società e il Comune.
Nell’ambito di questo motivo di appello, la società espone una serie di deduzioni in ordine alle ragioni per le quali, a suo dire, la bonifica dovrebbe avvenire secondo i valori ELla “Colonna B” applicabili ai “ Siti ad uso Commerciale e Industriale ” piuttosto che secondo i valori ELla “Colonna A” applicabili ai “ Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale ”.
IV. 4.4. Con il quarto motivo di appello, il CO contesta la sentenza anche nella parte in cui fa riferimento all’effetto conformativo discendente dalla sentenza n. 1080/2018 EL T.a.r. per il Veneto, confermata dalla sentenza di codesto Consiglio di Stato n. 1388/2022.
IV.5. I motivi di appello di cui si procede all’esame congiunto sono infondati.
IV.6. Quanto alle modalità di individuazione ELla responsabilità di una contaminazione, la giurisprudenza ELla Sezione è costante nell’affermare che, “ in materia ambientale, l'accertamento EL nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti - accertamento che evidentemente rileva per decidere se determinati interventi per eliminarlo siano giustificati - si basa sul criterio EL <<più probabile che non>>, ovvero richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall'autorità competente sia più probabile ELla sua negazione (in questo senso la costante giurisprudenza, per tutte Cons. Stato, Ad. plen. n. 10 EL 2019; successivamente, sez. IV, 7 gennaio 2021 n. 172). La Corte di Giustizia ELl'NE Europea, nell'interpretare il principio <<chi inquina paga>> (che consiste nell'addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l'inquinamento prodotto), ha fornito una nozione di causa in termini di aumento EL rischio, ovvero come contribuzione da parte EL produttore al rischio EL verificarsi ELl'inquinamento ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 marzo 2025, n. 1969 e 21 febbraio 2023 n. 1776).
Per poter presumere l’esistenza di un siffatto nesso di causalità, dunque, “ l'autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza ELl'impianto ELl'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio ELla sua attività. Quando disponga di indizi di tal genere, l'autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l'inquinamento diffuso rilevato. Conformemente all'art. 4, n. 5, ELla direttiva 2004/35, un'ipotesi EL genere può rientrare pertanto nella sfera d'applicazione di questa direttiva, a meno che detti operatori non siano in condizione di confutare tale presunzione ” (Corte giust. UE, n. 534 EL 2015; cfr. anche, in precedenza, la decisione EL 9 marzo 2010, in causa C - 378/08).
La prova può, quindi, essere data “ in via diretta o indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale può avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c. ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885) e il soggetto individuato come responsabile, inoltre, “ non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi ”, ma deve “ provare e documentare con pari analiticità la reale dinamica degli avvenimenti e indicare a quale altra impresa, in virtù di una specifica e determinata causalità, debba addebitarsi la condotta causativa ELl'inquinamento ” (Cons. St., Sez. IV, sentenza n. 5668 EL 2017).
IV.6.1. Richiamati i principi più volte espressi dalla Sezione sull’accertamento ELla responsabilità per la contaminazione di un sito, si osserva, relativamente alle censure relative all’errata applicazione ELla preponderanza ELl’evidenza o EL “ più probabile che non ”, che “i fatti noti” da cui l’amministrazione si è mossa per l’addebito di responsabilità per il deposito e l’interramento ELle ceneri di pirite alle due società sono le seguenti circostanze:
- lo stabilimento AT (ubicato nell’area di proprietà di NI) aveva come principale scarto di produzione le ceneri di pirite;
- nel sito ELl’ex fabbrica AT, “nell’intorno degli edifici ELl’ex stabilimento”, si sono rinvenuti quantitativi di ceneri di pirite interrati nel sottosuolo;
- nella sua relazione il Comune di RT ha evidenziato che “ il rialzo e la livellazione dei terreni per edificazione di immobili era prassi consueta e raccomandata fin dalla seconda metà ELl’ottocento dai tecnici a RT, dove i terreni erano facilmente oggetto di allagamenti e di ristagni d’acqua per la loro natura umida e paludosa ”;
- le ceneri di pirite sono state trovate “interrate” nell’area dove aveva sede l’NE AG e nell’area dove aveva sede la Società anonima cooperativa fra produttori di bozzoli (poi divenuti nel tempo un fondo unitario di proprietà EL CO, poi pervenuto, successivamente, alla società ER);
- l’area dove aveva sede l’NE AG (poi di proprietà EL CO e attualmente di proprietà ER) è “contigua” all’area dove aveva sede la AT (attualmente, area di proprietà NI);
- i siti alternativi dove si producevano ceneri di pirite non risultano geograficamente nelle vicinanze EL Comune di RT, essendo invece collocati nei seguenti Comuni a Marano (distante 70 km), a Marghera (70 km) e Bonavicina (180 km.);
- la ditta AT e l’NE AG erano in rapporti tra loro perché la ditta AT produceva fertilizzanti agricoli, e cioè prodotti di stretto interesse per i soci ELl’NE agraria;
- dopo l’acquisto dei rispettivi fondi dal signor NN TA OL, l’NE agraria e la Società anonima cooperativa fra produttori di bozzoli hanno edificato la propria sede (e dunque i due soggetti avrebbero avuto un interesse concreto a procurarsi le ceneri di pirite per livellare i rispettivi fondi in vista di un’effettiva e poi avvenuta attività di edificazione);
- il fondo acquistato dall’NE AG era adibito, precedentemente, durante la proprietà EL OL, a vigneti e ad altre coltivazioni (e non vi sono dunque evidenze ELl’impiego sul fondo di ceneri di pirite);
- a quanto risulta, gli interventi di natura edilizia svolti dal OL sul fondo sono consistiti in recinzioni e opere di abbellimento EL fondo;
Il T.a.r., nell’ambito EL giudizio di primo grado n.r.g. 1127/2023 (deciso dalla sentenza n. 1297/2024), ha spiegato in maniera puntuale la ragione per cui l’assenza di un formale accordo, avente ad oggetto la cessione dei materiali poi adoperati per l’interramento, risulta ininfluente al fine ELl’addebito di responsabilità in capo alla società ricorrente. Segnatamente il T.a.r. ha evidenziato: “ non è idonea a superare la presunzione EL “più probabile che non” la circostanza secondo cui, ad oggi, non siano reperibili tracce documentali di un siffatto accordo. In particolare, è “più probabile che non” che l’NE agraria si sia procurata le ceneri di pirite dal contiguo stabilimento, che aveva interesse a disfarsene, anziché procurarsele altrove.
A tale riguardo, la stessa relazione di data 14 giugno 2023 prodotta da NI EW nel procedimento, recante una ricostruzione ambientale, storica e amministrativa, indica come siti alternativi, presso i quali l’NE agraria avrebbe potuto procurarsi le ceneri di pirite, stabilimenti non certo nelle vicinanze di RT: a Marano (distante 70 km), a Marghera (70 km) e Bonavicina (180 km.).
Inoltre, a prescindere dalla figura EL conte IL LE e dal periodo in cui egli rivestì la carica di consigliere di amministrazione ELla BR, si osserva che quest’ultima e l’NE non solo erano vicine, per la contiguità ELle rispettive sedi, ma erano verosimilmente in rapporti l’una con l’altra, vuoi per il contributo dato dalla seconda per il sorgere ELla prima, vuoi per il fatto che la fabbrica produceva fertilizzanti agricoli, e cioè prodotti di stretto interesse per i soci ELl’NE.
In tale contesto, è verosimile che le persone che agirono per conto ELla BR fossero consapevoli ELl’uso che l’NE agraria, in procinto di edificare la propria sede, avrebbe fatto ELle ceneri di pirite ”.
IV.6.2. Le deduzioni articolate dagli appellanti non sono idonee a convincere il Collegio ELla sussistenza di vizi in diritto, in fatto o di carattere logico nel ragionamento seguito dalla pronuncia EL Giudice di primo grado e nell’applicazione EL criterio ELla “preponderanza ELl’evidenza”, poiché né deducono errori di carattere giuridico compiuti dal T.a.r., né offrono, in maniera compiuta e documentata, un percorso causale alternativo che si ponga come maggiormente probabile rispetto a quello emerso nel procedimento amministrativo e valutato nel corso EL processo di primo grado, né, infine, enucleano vizi logici nella consequenzialità ELle argomentazioni articolate dal T.a.r.
A tale riguardo, va evidenziato che il T.a.r. ha congruamente motivato, senza incorrere in contraddizioni, omissioni o altri vizi di natura giuridica o logica, sulle ragioni per le quali risulta “ meno probabile che non ” quel decorso causale alternativo, prospettato dal CO, che indica nell’attività EL signor NN TA OL l’“effettivo” responsabile ELla contaminazione riscontrata nell’area. Risulta corretta l’applicazione, da parte EL T.a.r., EL criterio ELla preponderanza ELl’evidenza laddove la sentenza afferma che risulta “ non […] altrettanto plausibile ” che all’imbonimento EL terreno vi abbia provveduto il OL, atteso che questi “ non era verosimilmente nelle condizioni di conoscere su come e dove meglio imbonire il terreno in vista EL futuro intervento edificatorio rispetto al quale sarebbe rimasto estraneo ”, mentre, può affermarsi, nel presente grado EL giudizio, dopo aver tenuto conto ELle contrapposte prospettazioni ELle parti, che risulta “ più probabile che non ” che a procedere a tale attività di livellamento EL fondo siano stati quei soggetti direttamente interessati all’edificazione sui fondi acquistati proprio dal OL, ossia, ad un lato, ELl’NE agraria cooperativa distrettuale di RT e, dall’altro, la Cooperativa produttori bozzoli.
Del pari, le uniche prove documentali di attività da parte EL OL riguardano la realizzazione di opere collegate alla coltivazione o all’abbellimento dei fondi.
Rispetto a quanto sinora evidenziato, risulta, inoltre, EL tutto irrilevante la doglianza relativa alla natura conformativa/preclusiva degli accertamenti contenuti nei precedenti EL T.a.r. per il Veneto (n. 1080/2018) e EL Consiglio di Stato (n. 1388/2022), perché il T.a.r., nei due giudizi di primo grado da cui scaturisce il presente processo, ha autonomamente dato conto ELle ragioni per le quali l’accertamento di responsabilità compiuto dall’amministrazione risulta conforme al criterio probatorio ELla “preponderanza ELl’evidenza”.
IV.6.3. Quanto alla responsabilità per la presenza nel fondo di idrocarburi, va respinta la censura articolata dal CO RI, dovendosi affermare la fondatezza ELle difese svolte dalle resistenti che ben ne evidenziano la suggestività e i limiti ai fini ELl’applicazione EL criterio ELla preponderanza ELl’evidenza.
In particolare, nei suoi scritti difensivi, la Città metropolitana ha rilevato come costituisca un “ fatto incontrovertibile ” che i danti causa EL CO abbiano gestito il sito per oltre settant’anni, esercitando attività che comportavano la presenza di cisterne e la circolazione di mezzi motorizzati e, in ragione di ciò, hanno affermato come risulta “ più probabile che non ” che la contaminazione accertata dall’istruttoria ELl’amministrazione “siano riconducibili a tale lunga gestione”.
La società ER, inoltre, ha rilevato, senza che questa circostanza ricevesse adeguata smentita che: “ la caratterizzazione EL sito ha evidenziato la presenza di contaminazioni da idrocarburi anche in aree poste a rilevante distanza dalle cisterne, evidentemente riconducibili alle normali attività di CO RI (non avendone mai svolta ER alcuna), le quali ricomprendevano anche il maneggio di carburanti.
Si tratta di una circostanza che, da un lato, elide qualsiasi rapporto tra la contaminazione da idrocarburi e la sua ascrivibilità alla Cooperativa OL, esercente attività certamente estranea a dinamiche di occasionali spanti di carburanti, e, dall’altro lato, confuta la doglianza di responsabilità oggettiva secondo cui la contaminazione da interramento di ceneri sarebbe stata ascritta a CO RI esclusivamente per aver disposto ELl’area per un ottantennio, mentre quella per contaminazione da idrocarburi dalla mera circostanza di esercitare attività commerciale ”.
A tali considerazioni può aggiungersi, partendo dai fatti di causa e dalla censura sviluppata dall’appellante CO nell’ambito EL secondo motivo, per evidenziarne ulteriormente l’infondatezza, che la Cooperativa produttori di bozzoli è stata proprietaria EL sito “ dal 1910 sino al 1939 ” e ciò nell’ambito di un’epoca che, notoriamente, vedeva una minore diffusione di veicoli e impianti che utilizzavano prodotti a base di idrocarburi, rispetto all’epoca in cui il fondo è stato invece nella disponibilità EL dante causa EL CO RI.
La deduzione di parte secondo cui “ verosimilmente fino al 1939 la OL ha potuto interrare serbatoi e cisterne, ed utilizzare trattori o altri mezzi per lo svolgimento ELla sua attività ” risulta peraltro sfornita di prova.
IV.7. Relativamente alla censura relativa alla bonifica volontariamente assunta dalla ER, prospettata dalle due appellanti, si osserva quanto segue.
In diritto, l’art. 250 d.lgs. n. 152/2006, è stato interpretato dalla giurisprudenza ELla Sezione (Sez. IV, 22 novembre 2024, n. 9397), nel senso che “ L’assunzione volontaria ELl’obbligo di bonifica da parte EL proprietario interessato, come pure chiarito da questo Consiglio, comunque, "non esclude né il potere/dovere ELl’Amministrazione di individuare il responsabile ELl’inquinamento, né, a fortiori, elide il dovere di quest’ultimo di porre rimedio all’inquinamento stesso" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 aprile 2020, n. 2195) ” e, dunque, l’accertamento degli effettivi responsabili ELla contaminazione, cui imputare il compimento ELle attività prodromiche al compimento ELl’eventuale futura bonifica o ELle altre misure ambientali, compiuto dalla P.A. è doveroso e legittimo.
Dunque, la circostanza che vi fosse stata un’assunzione volontaria di tale obbligo da parte ELla ER, dedotta, in particolar modo, da NI, non elide in capo alla P.A. di accertare l’identità degli effettivi responsabili e, successivamente, di imputare e ordinare loro il compimento ELle attività prodromiche all’eventuale bonifica, che è, per l’appunto, quanto avvenuto nel caso di specie.
Invero, nel suo appello, il CO contesta l’applicabilità ELla fattispecie ELla negotiorum gestio al caso di specie, ritenendo che l’obbligo di procedere alla bonifica sarebbe stato assunto dalla ER in via negoziale, con la stipulazione ELla convenzione urbanistica siglata nell’anno 2007, e non mediante il fatto ELla gestione (cfr. pag. 24 appello: “ Il Tar Veneto ritiene che il proprietario non responsabile che avvii spontaneamente la bonifica non sia tenuto a portarla a termine, nemmeno in presenza di un preciso impegno a farlo alla luce di una convenzione urbanistica e dei vantaggi econo-mici da essa derivanti. ” e pag. 26 appello: “ Il Tar, tuttavia, non considera che chi stringe un accordo urbanistico per l’utilizzazione edilizia di un’area si assume anche gli eventuali oneri, bonifica compresa, a fronte di un evidente vantaggio economico. ”).
Sul punto, giova richiamare, nuovamente, la giurisprudenza di questa Sezione che ha affermato quanto segue: “… con specifico riferimento alla spontaneità ELl'intervento, la stessa giurisprudenza amministrativa ha escluso l'applicabilità ELl'istituto ELla gestione di affari altrui nei casi in cui sia ravvisabile una fonte negoziale degli obblighi di messa in sicurezza e di bonifica (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 maggio 2022, n. 3426, punto 29.3), con particolare riguardo allo strumento ELl'accordo di programma espressamente previsto dall'art. 246 D.Lgs. n. 152 EL 2006, in quanto ciò comporta la mancanza EL requisito ELla spontaneità ELl'intervento, essendo necessario a tal fine che il soggetto abbia agito "senza esservi obbligato" (art. 2028 c.c.) ”.
La contestazione EL CO, pur potendosi dichiarare corretta in diritto, risulta, tuttavia, infondata in fatto.
Innanzitutto, la circostanza che vi possa essere un soggetto che, in base una sua valutazione di convenienza, abbia assunto l’obbligo di procedere alle attività prodromiche di caratterizzazione e analisi EL rischio e, poi, ai successivi eventuali incombenti, non esclude che l’amministrazione possa procedere all’individuazione degli effettivi responsabili, così rafforzando la tutela ELl’ambiente, concorrendo la tutela negoziale con quella “extra-contrattuale”.
Inoltre, con diretta attinenza al caso di specie, se si ritiene di inquadrare la fattispecie concreta nell’ambito ELla dinamica “negoziale” (scaturita dalla stipulazione ELla convenzione urbanistica), la censura EL CO RI, non può comunque essere accolta perché, pacificamente, in base ai principi generali EL contratto (ex art. 11 legge n. 241/1990 e art. 1372, comma 2, c.c.), l’adempimento degli obblighi di un accordo può essere domandato esclusivamente dall’amministrazione parte ELl’accordo (il Comune), che, peraltro, neppure coincide con quella competente ai fini ELl’accertamento ELla responsabilità ELla contaminazione (la Città metropolitana, che ben potrebbe, in tesi, ritenere più opportuno che vi provvedano anche o esclusivamente i soggetti ritenuti responsabili ELl’inquinamento, in quanto, ad es., maggiormente attrezzati economicamente o tecnicamente a provvedervi), e non può essere pretesa da soggetti, quali il CO, che sono estranei ad esso.
IV.8. Residua, infine, la disamina ELla contestazione prospettata unicamente dal CO RI, nel corpo EL terzo motivo di appello, riguardante la necessità che la bonifica avvenga secondo i valori ELla Colonna B ELl’allegato 5 al Titolo V ELla parte Quarta EL d.lgs. n. 152/2006, applicabile ai «“ Siti ad uso Commerciale e Industriale” piuttosto che secondo i valori ELla Colonna A applicabili ai “Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale ”» oppure che a farsi carico dei costi ulteriori, derivanti dall’applicazione dei parametri ELla Colonna A, sia ER, in quanto attuale proprietaria e dunque beneficiaria ELl’asserito cambio di destinazione d’uso EL bene e, dunque, ELla più dispendiosa attività di bonifica.
IV.8.1. La censura va dichiarata inammissibile per giudicato e per difetto di sprecificità EL motivo di appello.
IV.8.2. Va infatti evidenziato che nella sentenza n. 1296/2024, impugnata con l’appello n.r.g. 527/2025, il T.a.r., prima di procedere “comunque” ad un esame nel merito, ha dichiarato inammissibile la corrispondente censura di primo grado, rilevando, con statuizione corretta in diritto, che: “ per giurisprudenza consolidata, la censura espressa in forma dubitativa, ipotetica o di illazione è inammissibile (ex plurimis, cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 9 gennaio 2024; Sez. V, 12 gennaio 2023, n. 433; id., 11 dicembre 2015, n. 5653; Sez. IV, 12 dicembre 2019, n. 8443; id., 18 marzo 2010, n. 1611; Sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1192.) ”.
Questa statuizione di inammissibilità non risulta impugnata dall’appellante, sicché su tale ragione ELla decisione si è inesorabilmente formato il giudicato.
L’inoppugnabilità di una ELle motivazioni di reiezione ELla doglianza esaminata, rendono improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la doglianza complessivamente formulata, dovendosi fare applicazione dei noti principi in materia di sentenze plurimotivate, secondo cui qualora la sentenza impugnata si fondi su autonome rationes decidendi , tutte convergenti nel senso ELla reiezione ELla domanda proposta in primo grado, è sufficiente che una di esse sia confermata per rendere inutile l’esame dei mezzi di gravame che contestano gli ulteriori capi ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 25 gennaio 2023 n. 848).
IV.8.3. Inoltre, dopo aver dichiarato inammissibile il corrispondente motivo di ricorso di primo grado per difetto di specificità, essendo stata formulata la doglianza in modo dubitativo, il Giudice di primo grado, lo ha nondimeno esaminato e respinto nel merito, affermando che: “… il provvedimento impugnato non reca alcun riferimento ai limiti di cui alla predetta Colonna A; che la relazione istruttoria ad esso allegata dà conto EL superamento dei limiti di cui alla Colonna B (il che non esclude tuttavia il superamento anche dei più rigorosi limiti ELla Colonna A); che né il provvedimento né la relazione dispongono, in vista ELla bonifica, l’impiego dei limiti ELl’una o ELl’altra colonna. ”.
Rispetto a questa seconda affermazione, la censura d’appello in esame risulta inammissibile per violazione ELl’art. 101 c.p.a., in quanto non elabora una critica compiuta a tale statuizione ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 01 luglio 2024, n. 5778).
IV.9. In conclusione, all’esito ELl’esame dei suindicati motivi di appello, va dichiarata l’infondatezza EL primo motivo ELl’appello n.r.g. 8/2025, mentre va respinto integralmente l’appello n.r.g. 527/2025, di cui sono stati esaminati tutti i motivi.
IV.10. Vanno pertanto esaminati i rimanenti motivi EL gravame proposto da NI.
IV.11. Con il secondo motivo di appello, l’appellante ha impugnato la reiezione EL secondo motivo di ricorso, con cui si è lamentata la violazione ELle garanzie partecipative.
La società deduce che:
- NI EW non è stata coinvolta nella prima fase di accertamenti conclusi dall’allora Provincia con esito “infruttuoso” con il provvedimento prot. n. 14099 EL 15 febbraio 2012;
- la documentazione EL procedimento non risulta essere stata messa compiutamente a disposizione dei soggetti intervenienti nel procedimento e NI EW si è vista costretta a richiedere gli atti che non hanno formato oggetto di ostensione con istanza di accesso formulata;
- la pretermissione ELle garanzie partecipative ELla ricorrente si palesa nella mancata reale ponderazione dei contributi istruttori che NI EW.
IV.11.1. Il secondo motivo di appello è infondato.
IV.11.2. Quanto al primo profilo, l’appellante si duole EL mancato coinvolgimento nel primo procedimento per l’accertamento ELle responsabilità, culminato in un provvedimento con cui la Provincia dichiarava di non aver potuto procedere ad ascrivere ad alcun soggetto la contaminazione EL fondo.
L’appellante non chiarisce in che misura il mancato coinvolgimento in questo primo procedimento, concluso, in realtà, con un provvedimento sostanzialmente favorevole alla posizione di NI e comunque superato dai giudicati amministrativi EL T.a.r. (n. 1080/2018) e EL Consiglio di Stato (n. 1288/2022), avrebbe irrimediabilmente pregiudicato la sua posizione e la sua sfera giuridica. Non viene neppure chiarito la ragione per la quale eventuali carenze EL primo procedimento non possano essere state colmate dall’interessata nel corso ELla seconda e distinta interlocuzione procedimentale.
IV.11.3. Quanto al secondo profilo, il T.a.r. ha affermato che “ non vi sono evidenze tali da dimostrare che la Città Metropolitana, nel corso EL procedimento, abbia negato l’accesso agli atti ad NI EW ” e su questo aspetto l’appellante non ha svolto nessuna allegazione o fornito alcuna prova idonea a contraddire quanto affermato dal T.a.r., salvo fare riferimento all’istanza di accesso EL 5 settembre 2023, che, però, si riferisce ad un momento in cui il procedimento era già concluso, essendo il provvedimento impugnato EL 6 luglio 2023.
IV.11.4. Quanto al terzo profilo, va confermata, in diritto, la statuizione EL T.a.r. secondo cui in sede procedimentale l’amministrazione competente non è tenuta ad un’analitica confutazione ELle osservazioni endoprocedimentali di parte.
Inoltre, a mente ELle motivazioni ELla presente sentenza esposte ai §§. da IV.6 a IV.6.3., risulta infondata la circostanza dedotta da parte appellante secondo cui “ la relazione istruttoria ELla Città Metropolitana allegata alla determina n. 47234/2023 si limita ad opporre vaghe e contraddittorie considerazioni finalizzate solo a confermare, in maniera EL tutto apodittica, l’ipotesi di partenza che vede ingiustificatamente attribuito ad NI EW ” e, dunque, che tale elaborato non darebbe adeguatamente conto ELle argomentazione opposte da NI nel procedimento di accertamento ELle responsabilità.
Contrariamente a quanto censurato, gli elementi addotti dalle parti ritenute responsabili, consistenti nell’assenza di documentazione a riprova ELla presunta cessione ELle ceneri di pirite tra la ditta AT e i soggetti che ne avrebbero fatto utilizzo nell’area “Ex CO RI” o l’irrilevanza EL contributo di talune persone – come quella EL conte IL LE – che avrebbero asseritamente facilitato l’attività di tombamento dei materiali di riporto, sono stati valutati dall’amministrazione e dal T.a.r. e ritenuti non idonei ad escludere la responsabilità.
IV.12. Con il terzo motivo di appello, con la prima censura, NI si duole EL capo ELla sentenza che ha dichiarato legittimo il provvedimento nella parte in cui ha attribuito le responsabilità per l’inquinamento in maniera solidale, piuttosto che accertare l’incidenza causale di ciascuna condotta.
Con la seconda censura, la società si duole EL punto ELla motivazione che ha ritenuto legittimo il provvedimento nella parte in cui ha “ grava [to] la sola NI EW ELl’obbligo di bonificare dalle ceneri di pirite la parte EL sito edificata dalla Cooperativa produttori bozzoli che si è estinta ”.
Rileva l’appellante “ come una simile affermazione venga smentita dalla stessa Città Metropolitana nelle premesse tanto ELla relazione istruttoria quanto ELla determina conclusiva, ove si attesa che – contrariamente a quanto sopra affermato – la Società Anonima Cooperativa fra Produttori di OL è stata “acquisita dall’NE AG Cooperativa Distrettuale di RT e quindi per quanto sopra citato in carico all’attuale CO RI EL OR soc. coop. ”.
Si evidenzia, pertanto, che “ la contitolare EL fondo oggi corrispondente all’area “Ex CO RI” risulta essere tutt’altro che definitivamente estinta essendo stata assorbita dall’attuale CO, che deve essere quindi chiamato a rispondere per le contaminazioni riscontrate nei terreni ELl’intero sito oggetto ELla determina n. 47234/2023… ”.
IV.12.1. Il terzo motivo di appello è infondato.
IV.12.2. Relativamente alla reiezione ELla prima censura EL terzo motivo di appello, il Collegio richiama anche ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) c.p.a. e con valore di precedente giurisprudenziale conforme, le precedenti sentenze ELla Sezione, 7 gennaio 2021 n. 172 e 10 marzo 2025, n. 1969.
In particolare, quest’ultima, richiamando il precedente più risalente nel tempo, ha puntualizzato che: “ Come la Sezione ha avuto più vote occasione di ribadire (cfr. ex multis, Cons Stato Sez. IV n. 172 EL 7 gennaio 2021) quando non è possibile stabilire o riconoscere gli effetti conseguenti alle singole condotte causative di danno ambientale, allora l’attività di bonifica non può che tradursi in un’unica azione e gravare in modo solidale su tutti i responsabili. Non si tratta, infatti, in questa ipotesi di “aggirare” o voler evitare l’accertamento EL nesso di causalità, bensì di valorizzare l’elevata possibilità che, proprio in base a tutti i concreti dati raccolti nel corso ELl’istruttoria, entrambe le società abbiano effettivamente concorso a determinare l’inquinamento.
21. La doglianza secondo cui la responsabilità da inquinamento non darebbe luogo ad una obbligazione solidale, ma solo eventualmente parziaria, non appare condivisibile prima di tutto in base al principio "chi inquina paga", valido anche nell’ipotesi in cui non si possa escludere l'apporto causale di ulteriori e differenti fattori, poiché, ai fini ELl'applicazione di cui agli articoli 239 e ss., in materia di obblighi di bonifica, è sufficiente che vi sia stata una "contribuzione da parte EL produttore al rischio EL verificarsi ELl'inquinamento"; analogamente, in base a tale regola, il fatto che non si possa escludere la responsabilità anche di altre imprese operanti nella medesima zona non rende illegittimo per ciò solo un ordine di bonifica, in quanto la necessità di tutelare l'ambiente e la salute umana esigono, in applicazione EL principio di precauzione, che l'inizio ELle operazioni finalizzate alla bonifica di un sito non possano essere bloccate in attesa di individuare tutti i possibili responsabili, le singole responsabilità e le singole azioni di bonifica, ove frazionabili: la bonifica deve, infatti, essere sollecitamente eseguita e, ove siano individuati ulteriori responsabili ELl'inquinamento, il soggetto giuridico che ha posto in essere gli interventi di bonifica avrà titolo per agire in rivalsa, ai sensi ELl'art. 253, comma 4, seconda parte, EL d.lgs. n. 152 EL 2006, nei confronti EL corresponsabile o dei corresponsabili nella misura a loro imputabile (Cons. Stato, Sez. IV, n. 172 EL 7 gennaio 2021). Dinanzi ad indizi chiari, precisi e concordanti tali da ricollegare all’attività di un’impresa o di più imprese la contaminazione di un sito, come precisato, inoltre, dalla Corte di Giustizia ELl'NE Europea (sentenza 4 marzo 2015 in causa C-534/13) "occorre ricordare che, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), ELla direttiva 2004/35, in combinato disposto con il considerando 20 ELla stessa, l'operatore non è tenuto a sostenere i costi ELle azioni di riparazione adottate in applicazione di tale direttiva quando è in grado di dimostrare che i danni in questione sono opera di un terzo e si sono verificati nonostante l'esistenza di idonee misure di sicurezza, o sono conseguenza di un ordine o di un'istruzione impartiti da un'autorità pubblica (v., in tal senso, sentenza ERG e a., EU:C:2010:126, punto 67 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza BU IC e a., EU:C:2010:129, punto 46)".”.
In base ai principi su enunciati, risulta legittimo pertanto l’ordine di bonifica emesso dall’amministrazione ai sensi ELl’art. 244 d.lgs. n. 152/2006, in maniera solidale.
IV.12.3. Relativamente alla seconda censura, essa è infondata, perché inidonea ad enucleare vizi di diritto o di fatto nelle motivazioni con cui il T.a.r. ha respinto la censura di primo grado.
Va premesso che, con il provvedimento impugnato, la Città metropolitana ha ascritto al CO RI la responsabilità ELla contaminazione per idrocarburi per l’intero sito e la responsabilità ELla contaminazione da ceneri di pirite limitatamente a un’area pari alla metà di esso, con esclusione cioè ELl’area occupata sino all’anno 1937 dalla Società anonima cooperativa fra produttori di bozzoli, mentre ha ascritto ad NI la responsabilità ELla contaminazione da ceneri di pirite per l’intero sito.
Nell’esaminare e decidere la censura ELla società su questo aspetto EL provvedimento, il T.a.r. ha affermato che: “ Sotto connesso aspetto, non è censurabile la decisione ELla Città Metropolitana di gravare la sola NI EW ELl’obbligo di bonificare dalle ceneri di pirite la parte EL sito edificata dalla Cooperativa produttori bozzoli, che si è estinta.
Infatti l’NE agraria non è succeduta nei rapporti ELla Cooperativa, ma ha acquistato un’area già edificata e, quindi, già contaminata dalle ceneri impiegate per livellare il terreno.
Inoltre, non vi è prova che l’NE agraria abbia interrato altre ceneri di pirite successivamente all’acquisto EL compendio immobiliare dalla Cooperativa.
Da questo punto vista, alla luce ELle evidenze istruttorie, non si ravvisano i presupposti per ritenere che il CO, limitatamente a questo specifico profilo, abbia responsabilità ambientali .”.
In punto di diritto, relativamente all’obbligo di bonifica e, logicamente, agli obblighi di compiere le attività prodromiche a tale incombente (quali la caratterizzazione EL sito e l’analisi EL rischio), va ribadito che al loro compimento è tenuto esclusivamente il responsabile ELl’inquinamento, non essendovi invece tenuto il proprietario incolpevole EL sito o chi diviene proprietario EL sito successivamente al verificarsi ELla contaminazione, diversamente di quanto accade, invece, ogni qual volta si realizza un fenomeno successorio rispetto al responsabile ELl’inquinamento “ in caso di operazioni societarie contraddistinte dalla continuità ELl’impresa ” (Cons. Stato, Ad. Plen. 22 ottobre 2019 n. 10, in particolare §. 8.9.).
Muovendo da questa statuizione la censura in esame non risulta meritevole di accoglimento in quanto come evidenziato dal T.a.r., senza smentita nel presente grado EL processo, “ l’NE agraria [cui è poi succeduto il CO agrario] non è succeduta nei rapporti ELla Cooperativa [ rectius , ELla Società anonima cooperativa fra produttori di bozzoli], ma ha acquistato un’area già edificata ”, di talché i suesposti principi risultano ben applicati alla vicenda decisa.
IV.13. In definitiva, dunque, vanno dichiarati infondati sia il secondo che il terzo motivo di appello di NI e, quindi, va respinto anche questo appello.
IV.14. Residua, in ultimo, l’appello incidentale proposto nel giudizio n.r.g. 8/2025 dal CO agrario.
Con tale mezzo di impugnazione, il CO articola motivi sostanzialmente analoghi a quelli poi articolati con l’appello n.r.g. 527/2025.
IV.14.1. L’appello incidentale è inammissibile.
IV.14.2. Deve essere accolta, infatti, l’eccezione di inammissibilità formulata dalla società ER, non potendosi predicare alcuna forma di soccombenza in capo al CO rispetto alla sentenza EL T.a.r. per il Veneto n. 1297/2024, non avendo quest’ultimo, in quel giudizio, proposto domande proprie rispetto alle quali è risultato soccombente ed avendo, invece, autonomamente impugnato il medesimo provvedimento ELla Città metropolitana (n. 2023/47234 PG EL 6 luglio 2023), di cui era ulteriore destinatario, mediante la proposizione di un autonomo ricorso (quello incardinato con il n.r.g. 1065/2023, riunito al giudizio n.r.g. 843/2023, e deciso unitamente a quest’ultimo con la sentenza EL T.a.r. n. 1296/2024).
Il CO non ha dunque legittimazione alla proposizione ELl’appello incidentale.
V. In conclusione, dunque, per le motivazioni suesposte, vanno respinti gli appelli di NI (n.r.g. 8/2025) e EL CO RI (n.r.g. 527/2025), mentre va dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dal CO agrario nel giudizio n.r.g. 8/2025.
VI. Le spese EL presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio ELla soccombenza nei confronti ELla Città metropolitana di Venezia e ELla società ER 1140 S.r.l., sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:
- respinge l’appello n.r.g. 8/2025 proposto dalla società NI EW s.p.a.;
- respinge l’appello n.r.g. 527/2025 proposto dal CO agrario EL nordest società cooperativa;
- dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto dal CO agrario EL nordest società cooperativa nel giudizio n.r.g. 8/2025.
Condanna la società NI EW s.p.a. e il CO RI EL OR Società Cooperativa, in solido tra loro, alla rifusione, in favore ELla Città Metropolitana di Venezia e ELla società ER 1140 s.r.l., ELle spese EL giudizio che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%), per ciascuna ELle due parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio EL giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZO NE, Presidente
MI OR, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI OR | ZO NE |
IL SEGRETARIO