Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10409
TAR
Ordinanza collegiale 30 gennaio 2024
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TAR
Sentenza 4 giugno 2024
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CS
Parere interlocutorio 11 novembre 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Errata applicazione del criterio del "più probabile che non"

    La Corte ha ritenuto che l'applicazione del criterio del "più probabile che non" da parte del TAR sia corretta, basandosi su indizi plausibili come la vicinanza degli impianti, la corrispondenza delle sostanze inquinanti e l'assenza di percorsi causali alternativi più probabili. La Corte ha confermato la legittimità della responsabilità attribuita sulla base di tali elementi.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del riutilizzo delle ceneri di pirite e accordo negoziale

    La Corte ha ritenuto ininfluente l'assenza di un formale accordo di cessione, dato che il principio del "più probabile che non" consente di presumere un accordo basato sulla vicinanza degli stabilimenti e sull'interesse reciproco. Le sentenze citate sono state interpretate nel senso che confermano la responsabilità in assenza di prove contrarie.

  • Rigettato
    Obblighi di bonifica volontariamente assunti dalla società ER

    La Corte ha chiarito che l'assunzione volontaria di un obbligo di bonifica da parte del proprietario non esclude il potere/dovere dell'Amministrazione di individuare il responsabile dell'inquinamento e di imputargli gli interventi necessari. L'Amministrazione ha agito legittimamente nell'accertare i responsabili effettivi.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, poiché il mancato coinvolgimento in un precedente procedimento non pregiudica la posizione della società, e non vi sono prove che l'Amministrazione abbia negato l'accesso agli atti. Inoltre, l'Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione endoprocedimentale, e gli elementi forniti da NI sono stati valutati e ritenuti non idonei ad escludere la responsabilità.

  • Rigettato
    Attribuizione solidale delle responsabilità e responsabilità per ceneri di pirite

    La Corte ha confermato la legittimità dell'ordine di bonifica emesso in via solidale, poiché quando non è possibile stabilire gli effetti delle singole condotte, la bonifica grava su tutti i responsabili. Riguardo alla responsabilità per le ceneri di pirite, la Corte ha confermato la decisione del TAR, evidenziando che l'NE agraria (successore del CO RI) non è succeduta nei rapporti della Cooperativa produttori bozzoli e ha acquistato un'area già edificata e contaminata.

  • Rigettato
    Travisamento ed errore nei presupposti di fatto e di diritto (artt. 2727-2729 c.c.)

    La Corte ha ritenuto che l'applicazione del criterio del "più probabile che non" da parte del TAR sia corretta, basandosi su indizi plausibili. Per le ceneri di pirite, la vicinanza degli stabilimenti e l'interesse reciproco rendono più probabile la responsabilità del CO. Per gli idrocarburi, la lunga gestione del sito da parte dei danti causa del CO, con attività che comportavano la presenza di cisterne e mezzi motorizzati, rende più probabile la loro responsabilità.

  • Rigettato
    Responsabilità della società OL o dei suoi eredi per contaminazione da idrocarburi

    La Corte ha respinto la censura, evidenziando che la responsabilità dei danti causa del CO per gli idrocarburi è più probabile rispetto a quella della Cooperativa produttori di bozzoli (OL), la cui attività era meno legata all'uso di idrocarburi in quel periodo. Inoltre, la deduzione sulla responsabilità di OL è sfornita di prova.

  • Inammissibile
    Obbligo della società ER di bonificare il sito secondo parametri specifici

    La Corte ha dichiarato inammissibile la censura per giudicato e difetto di specificità, poiché la statuizione di inammissibilità del TAR sul punto non è stata impugnata. Inoltre, anche nel merito, la censura non elabora una critica compiuta alla statuizione del TAR.

  • Rigettato
    Effetto conformativo della sentenza del TAR Veneto n. 1080/2018

    La Corte ha ritenuto irrilevante la doglianza, poiché il TAR ha autonomamente motivato le ragioni per cui l'accertamento di responsabilità è conforme al criterio della "preponderanza dell'evidenza", indipendentemente dall'effetto conformativo di sentenze precedenti.

  • Inammissibile
    Mancanza di soccombenza nel giudizio di primo grado

    La Corte ha accolto l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società ER, ritenendo che il CO RI non avesse legittimazione a proporre appello incidentale in quanto non era soccombente nella sentenza n. 1297/2024, avendo invece impugnato autonomamente il provvedimento con un altro ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10409
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10409
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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