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Decreto 9 marzo 2025
Decreto 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, decreto 09/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.1642.2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO Seconda sezione civile
Pima unità operativa
Il giudice, dott. Giulio Fortunato, letto il ricorso che precede depositato nell'interesse di con sede in Nocera Inferiore Parte_1
(Sa), alla Via Fosso Imperatore, Zona P.I.P. lotto n. 15, c.f. e P. Iva n. 2, in per- P.IVA_1 sona del suo legale rappresentante p.t.; ritenuta, ai sensi dell'art. 637, terzo comma, c.p.c., la propria competenza;
considerato che
il credito di cui al ricorso è certo, liquido ed esigibile nonché fondato su prova scritta idonea [fattura (Cass. n. 9685 del 2000) – estratto autenticato del registro i.v.a.]; ritenuto che non sussistono le condizioni previste dall'art. 642, comma primo e secondo, c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione;
rilevato, in relazione alla provvisoria esecutività facoltativa, che, in ogni caso, al giudice adito spetta un ampio margine di valutazione, che gli consente di rifiutare comunque la concessione del beneficio, allorché sussistano validi motivi per ritenere inopportuno che il ricorrente dia corso all'esecuzione prima della scadenza del termine per l'opposizione, motivi che, nel caso di specie, possono scaturire dalla prevalenza del potenziale pregiudizio che l'ingiunto potrebbe risentire dall'immediata esecuzione forzata della condanna rispetto a quello che il ricorrente assume di poter subire a causa del ritardo nell'attuazione della condanna;
verificato trattasi di una transazione commerciale rilevante ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002;
P. Q. M
. letti gli artt. 633 e 641 c.p.c.;
I N G I U N G E ad con sede in Palomonte (Sa), alla Via Località Vonghia SNC, c.f. e P. Iva n. Parte_2
8, di pagare, in favore della parte ricorrente, entro il termine di giorni quaranta dalla P.IVA_2 notificazione del ricorso e del presente decreto, la somma di euro 19.460,60, oltre interessi legali al saggio di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 decorrenti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma primo,
d.lgs. cit. sino al saldo, nonché le spese del procedimento, che liquida in euro 145,50 per esborsi ed euro 567,00 per competenze della difesa, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. sull'imponibile e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Avverte la parte ingiunta che, nello stesso termine di giorni quaranta dinanzi indicato, può presentare opposizione al decreto ingiuntivo nei modi di legge e che, in mancanza di opposizione entro il termine predetto, il decreto diverrà esecutivo e si procederà a esecuzione forzata.
Salerno, lì 8 marzo 2025
Il giudice designato dott. Giulio Fortunato
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO Seconda sezione civile
Pima unità operativa
Il giudice, dott. Giulio Fortunato, letto il ricorso che precede depositato nell'interesse di con sede in Nocera Inferiore Parte_1
(Sa), alla Via Fosso Imperatore, Zona P.I.P. lotto n. 15, c.f. e P. Iva n. 2, in per- P.IVA_1 sona del suo legale rappresentante p.t.; ritenuta, ai sensi dell'art. 637, terzo comma, c.p.c., la propria competenza;
considerato che
il credito di cui al ricorso è certo, liquido ed esigibile nonché fondato su prova scritta idonea [fattura (Cass. n. 9685 del 2000) – estratto autenticato del registro i.v.a.]; ritenuto che non sussistono le condizioni previste dall'art. 642, comma primo e secondo, c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione;
rilevato, in relazione alla provvisoria esecutività facoltativa, che, in ogni caso, al giudice adito spetta un ampio margine di valutazione, che gli consente di rifiutare comunque la concessione del beneficio, allorché sussistano validi motivi per ritenere inopportuno che il ricorrente dia corso all'esecuzione prima della scadenza del termine per l'opposizione, motivi che, nel caso di specie, possono scaturire dalla prevalenza del potenziale pregiudizio che l'ingiunto potrebbe risentire dall'immediata esecuzione forzata della condanna rispetto a quello che il ricorrente assume di poter subire a causa del ritardo nell'attuazione della condanna;
verificato trattasi di una transazione commerciale rilevante ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002;
P. Q. M
. letti gli artt. 633 e 641 c.p.c.;
I N G I U N G E ad con sede in Palomonte (Sa), alla Via Località Vonghia SNC, c.f. e P. Iva n. Parte_2
8, di pagare, in favore della parte ricorrente, entro il termine di giorni quaranta dalla P.IVA_2 notificazione del ricorso e del presente decreto, la somma di euro 19.460,60, oltre interessi legali al saggio di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 decorrenti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma primo,
d.lgs. cit. sino al saldo, nonché le spese del procedimento, che liquida in euro 145,50 per esborsi ed euro 567,00 per competenze della difesa, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. sull'imponibile e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Avverte la parte ingiunta che, nello stesso termine di giorni quaranta dinanzi indicato, può presentare opposizione al decreto ingiuntivo nei modi di legge e che, in mancanza di opposizione entro il termine predetto, il decreto diverrà esecutivo e si procederà a esecuzione forzata.
Salerno, lì 8 marzo 2025
Il giudice designato dott. Giulio Fortunato