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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/08/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7050/2019 r.g.a.c. avente ad oggetto proprietà
TRA
, nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
, rapp.ta e difesa in virtù di procura a margine in virtù di procura in atti, dagli C.F._1 avv.ti Antonio Fiordoro, Angela Tramontano e Patrizia Brancaccio elettivamente domiciliata in Torre
Annunziata alla via Zuppetta, n. 21, presso lo studio dei predetti difensori
ATTORE
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
) e (C.F. ) rapp.ti e C.F._6 Controparte_6 C.F._7 difesi, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Pasquale Striano, presso il cui studio elett.te domiciliano in Torre Annunziata alla Via Tagliamonte n. 2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da udienza del 14.4.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, , , , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, chiedendo di accentare e dichiarare la natura illegittima ed abusiva delle opere realizzate
[...] dai convenuti, in quanto lesive del libero e pieno diritto dell'attrice sia sugli immobili di sua esclusiva proprietà sia sui beni comuni;
per l'effetto, condannare i predetti convenuti alla rimozione delle opere in contestazione, con l'integrale ripristino del precedente stato dei luoghi;
condannare, altresì, i convenuti al pagamento della somma di € 20.000.00, ovvero di quella somma anche diversa, inferiore o superiore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento per i danni prodotti dall'illegittima realizzazione delle opere e degli interventi denunciati, con vittoria di spese con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
L'attrice, premesso di essere proprietaria esclusiva di un'unità abitativa ubicata al primo piano di un fabbricato in Boscoreale, via Ten. n. 54, composta da tre vani, bagno e superiore altra CP_7 stanza, annesso vano cantina in piano interrato nonché vano terraneo nel cortile ad uso deposito (in
C.T. del Comune di Boscoreale al foglio 20. Partita 160, mappale 524/7, cat. A/2. classe 3) e che i convenuti erano comproprietari di un'unità abitativa insistente nello stesso fabbricato posto anch'esso al primo piano, a sostegno della domanda deduceva che al predetto fabbricato si accede mediante un piccolo spazio cortilizio comune alle rispettive unità immobiliari;
che i sigg.ri realizzavano CP_1 sulle parti comuni del fabbricato e sulle aree di proprietà esclusiva, interventi edilizi non assentiti dall'Autorità Amministrativa, e precisamente: a) un vano bagno con pareti fuoriuscenti dalla sagoma del fabbricato, di cui una in aderenza ad un piccolo vano di proprietà dell'istante e pertinenza della sua abitazione, situato sul ballatoio del terrazzo comune, ed un'altra realizzata in appoggio ad una parete condominiale;
che il vano in parola, oltre a ledere la sua proprietà esclusiva sul piccolo vano pertinenziale alla cui parete aderiva mettendone a rischio la statica, pregiudicava anche la sicurezza della parete condominiale su cui appoggiava ed alterava, inoltre, la destinazione delle parti comuni costituendo un'innovazione ex art 1120 c.c. vietata in quanto non autorizzata dagli altri condomini;
che violava, infine, il regime delle distanze legali, in quanto il piano regolatore intercomunale poneva il divieto di elevare fabbriche in aderenza;
b) una veranda, realizzata in vetro ed alluminio, edificata sul balcone prospiciente Via S. Felice, la cui illegittimità era stata riconosciuta dagli stessi convenuti nella relazione a firma del loro tecnico di fiducia, depositata nell'ambito del procedimento di demolizione avviato (ma non portato a compimento) dal Comune;
c) una struttura metallica con sovrastante residuo di lamiere in plastica ondulata e pannellature in grigliato metallico, presente sul ballatoio di accesso comune alle unità abitative sue e dei ed in parte del vano scala;
d) una CP_1 finestra prospiciente la scala condominiale, con inspicio sul terrazzo comune e sulla sua proprietà esclusiva;
e) una fontanina con lavabo impiantata arbitrariamente, senza il consenso degli altri comunisti, nell'androne di portone, la quale, sul predetto piano terra, occupava una superficie condominiale, alterava il decoro architettonico e consentiva ai convenuti un utilizzo arbitrario di acqua condominiale;
f) un boiler elettrico installato sulla parete destra del vano scala che conduce al vani della cantina, in posizione pericolosa e antiestetica nel predetto vano;
g) una telecamera di sorveglianza posta sul ballatoio del terrazzo comune. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 09.03.2020, si costituivano in giudizio tutti i convenuti, i quali contestavano integralmente la domanda, eccependone l'inammissibilità nonché l'infondatezza in fatto e in diritto, oltre che la totale carenza di prova a sostegno della stessa.
In via preliminare i convenuti eccepivano la tardiva iscrizione a ruolo della causa, con richiesta di cancellazione della stessa dal ruolo, nonché l'inadempimento dell'obbligo a carico dell'attrice di esperire il procedimento di mediazione, con conseguente ulteriore richiesta di declaratoria di improcedibilità della domanda.
Nel merito, i convenuti deducevano l'infondatezza della domanda attorea, sia in ordine all'an che al quantum, chiedendone il rigetto, ed evidenziando che la stessa era carente di prova, siccome fondata su di una mera relazione tecnica di parte;
deducevano che il bagno di cui all'atto di citazione costituiva un corpo fabbrica di vecchia costruzione risalente agli inizi del novecento;
inoltre, esso confinava anche con il piccolo locale di proprietà , avente accesso dal ballatoio comune, Parte_1 che, verosimilmente, all'epoca della sua realizzazione, era anch'esso dedito alla medesima funzione del vano tanto contestato (era, cioè, anch'esso un bagno); che pertanto non vi era stata alcuna innovazione vietata;
che la veranda non recava alcun pregiudizio, e la struttura metallica esisteva da decenni da epoca anteriore all'acquisto dell'immobile da parte loro;
che la fontanina non violava il decoro architettonico, che non erano presenti nè il boiler nè le telecamere di cui all'atto di citazione.
Gli odierni convenuti proponevano, altresì, domanda riconvenzionale, chiedendo, in via principale, di condannare la dr.ssa alla sollecita esecuzione dei lavori occorrenti alla eliminazione Parte_1 delle infiltrazioni ed al ripristino dei danni dalle stesse causati;
in via gradata, chiedevano di condannare l'attrice al pagamento in favore della convenuta in riconvenzionale della complessiva somma di € 6.000,00, occorrente all'esecuzione dei predetti lavori, ovvero di quella diversa, anche maggiore, che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla domanda. Il tutto con vittoria di compenso professionale ed attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., all'udienza del 22.11.2021, sostituita dal deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, rilevato il mancato espletamento del preventivo tentativo di mediazione, si onerava di detto incombente parte attrice nel rispetto del termine di legge.
Espletata la ctu, con ordinanza a seguito di trattazione cartolare relativa all'udienza del 25.03.2024, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 14.4.2025, sostituita dal deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, veniva riservata in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica. Questioni Preliminari
In via del tutto preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per tardiva iscrizione a ruolo della causa.
Posto che il termine di dieci giorni per la costituzione in giudizio dell'attore ex art. 165
c.p.c., in caso di citazione notificata a più convenuti, decorre dal perfezionamento della prima notifica
(cfr. Cass. 10864/11) la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la costituzione tempestiva di almeno uno di essi – come nel caso del presente giudizio - esclude, ex art. 171 comma
2 c.p.c., che possa disporsi la cancellazione della causa dal ruolo (Cassazione civile sez. II,
31/10/2023, n.30270).
Per quanto attiene al rispetto della preventiva condizione di procedibilità del tentativo di mediazione obbligatoria, si osserva che lo stesso risulta ritualmente espletato in corso di causa (cfr verbale negativo di mediazione depositato in data 10.02.2022).
Va altresì dichiarata l'ammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti tempestivamente costituitisi in giudizio.
Infine sempre in via preliminare deve evidenziarsi che, nell'ambito di un processo a preclusioni rigide quale quello vigente nel nostro ordinamento sin dal vigore della legge n. 353/1990, non può essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati;
e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive.
Né può in alcun modo opinarsi che vi possa essere una sostanziale sovrapposizione e coincidenza tra il momento delle preclusioni assertive e quelle probatorie, così come accade nel rito del lavoro, ove dette preclusioni si consumano, entrambe, per l'attore al momento del deposito del ricorso, per il convenuto al momento della memoria costitutiva tempestivamente depositata (cfr. artt. 414 e 416
c.p.c.). Nel rito ordinario, invece, come si è detto e come accade sin dal vigore della legge n. 353/1990, le preclusioni assertive maturano prima di quelle istruttorie.
Con la conseguenza che è ben possibile che una parte, pur avendo richiesto di provare una circostanza prima dello scadere delle preclusioni probatorie, non sia ammessa a provare tale circostanza, in quanto per la prima volta dedotta dopo lo spirare delle preclusioni assertive (Tribunale Piacenza,
30/11/2009).
E' principio ormai consolidato quello per il quale le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile, tanto dinanzi al giudice di pace, quanto dinanzi al tribunale, sono preordinate a tutelare interessi generali, e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in caso di acquiescenza della parte legittimata a dolersene (cfr., tra le altre, Cass. 18 marzo 2008, n.
7270; Cass. 2 marzo 2007, n. 4901; Cass. 27 maggio 200,5 n. 11318, in Foro it., 2006, I, 3213). Dunque sono estranei dal thema decidendum i fatti allegati da parte convenuta per la prima volta con la seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. e dunque l'accertamento, anche in via incidentale, degli asseriti abusi realizzati dall'attrice e di cui ai punti da 1) a 7) della pag.8 della predetta memoria depositata in data 23.04.2021.
Merito
La domanda attorea va ricondotta sia al paradigma normativo dell'actio negatoria servitutis di cui all'art.949 c.c., per quanto attiene alla tutela della proprietà esclusiva, che a quello dell'art. 1102 c.c. disciplinante l'uso dei beni comuni, per quanto attiene alla tutela della comproprietà.
In ordine agli oneri probatori si osserva che in tema di actio negatoria servitutis la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte -, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, atteso che essa non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività o l'esistenza della servitù sul fondo in questione (cfr Cassazione civile sez. II, 08/01/2025, n.392).
Mentre per quanto attiene alla violazione dell'art. 1102 c.c., in tema di condominio negli edifici, il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune di cui alla predetta norma deve essere dedotto e provato dal comproprietario che agisce in giudizio per ottenere la rimozione dell'opera nei confronti del che abbia apportato modifiche alla "res", trattandosi di fatto costitutivo, inerente alle CP_8 condizioni dell'azione esperita, laddove il convenuto può limitarsi a contestare genericamente l'avversa domanda, salvo che invochi a suo favore fatti o titoli diversi, impeditivi, limitativi o estintivi del diritto invocato dalla controparte, nel qual caso ne assume l'onere della prova (cfr Cassazione civile sez. VI, 18/11/2021, n.35213).
Sempre in via preliminare ed in diritto va evidenziato che come chiarito dalla Suprema Corte, “le norme di cui all'art. 872, secondo comma, cod. civ. in tema di distanze tra costruzioni, nonché quelle integrative del codice civile "in subiecta materia", sono le uniche che consentano, in caso di loro violazione nell'ambito dei rapporti interprivatistici, la richiesta, oltre che del risarcimento del danno, anche della riduzione in pristino, a nulla rilevando, per converso, il preteso carattere abusivo della costruzione finitima, il suo insediamento in zona non consentita, la disomogeneità della sua destinazione rispetto a quella (legittimamente) conferita al fabbricato del privato istante in conformità con le disposizioni amministrative in materia, la sua (asserita) rumorosità e non conformità alle prescrizioni antincendio, la sua insuscettibilità di sanatoria amministrativa, circostanze, queste, che, pur legittimando provvedimenti demolitori o ablativi da parte della P.A., e pur essendo astrattamente idonee a fondare una pretesa risarcitoria in capo al presunto danneggiato, non integrano, in alcun modo, gli (indispensabili) estremi della violazione delle norme di cui agli artt. 873 e ss. cod. civ. (o di quelle in esse richiamate) (Cass. SU n. 5143 del 1998). In effetti, in tema di distanze nelle costruzioni, il principio secondo cui la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati, deve essere inteso nel senso che il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perchè queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva, con la conseguenza che, così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia allorquando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'aver eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sè la violazione di dette prescrizioni e quindi il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni (Cass. SU n. 5143 del 1998. Cass., Sez. II, 20/01/2022, n. 1764).
Ancora va evidenziato che “l'inosservanza delle norme antisismiche comporta il diritto alla riduzione in pristino non solo quando sia accertata una concreta lesione dell'integrità materiale del bene immobile ma anche se vi sia una situazione di pericolo attuale da valutarsi non in relazione allo stato asismico ma in considerazione della possibilità sempre incombente a causa della conformazione del suolo, di un movimento tellurico, trattandosi di una normativa avente ad oggetto prescrizioni tecniche volte a prevenire, in una situazione d'immanenza del pericolo, le conseguenze dannose di un eventuale sisma” (cfr Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24141 del 20/11/2007;
Cassazione civile sez. II, 17/04/2009, n.9318).
Infine si rileva sempre in diritto che “la regolamentazione generale sulle distanze è applicabile anche tra i condomini di un edificio condominiale soltanto se compatibile con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, dovendo prevalere in caso di contrasto la norma speciale in tema di condominio in ragione della sua specialità. Pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. deve ritenersi legittima l'opera realizzata senza osservare le norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue sempre che venga rispettata la struttura dell'edificio condominiale” (cfr Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 30528 del 19/12/2017).
Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche sarà esaminata la res controversa.
Nella fattispecie non sono in discussione tra le parti i rispettivi titoli di proprietà. Risulta per tabulas la proprietà in capo all'attrice di un'unità abitativa ubicata al primo piano di un fabbricato in Boscoreale, via Ten. Angelo Cirillo, 54, composta da tre vani, bagno e superiore altra stanza, annesso vano cantina in piano interrato nonchè vano terraneo nel cortile ad uso deposito (cfr titolo di acquisto allegato 2 in atti, e relazione tecnica allegato 3) e risulta altresì pacifico che i convenuti sono comproprietari, quali eredi di (moglie di Persona_1 Controparte_1
e madre degli altri comproprietari convenuti) di un'unità abitativa insistente nello stesso fabbricato, posto anch'esso al primo piano (cfr relazione tecnica allegata alla comparsa di costituzione e risposta, e titolo di proprietà depositato da parte attrice in allegato alla seconda memoria2) Atto di compravendita del 02/03/1973, rep. N. 17979 per notar , depositata in data Persona_2
26.04.2021); sempre per tabulas risulta che il vano bagno per cui è lite è stato oggetto di un'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Boscoreale, in data 17/07/2018 (cfr atti depositati da parte attrice in sede di memoria ex art.183 VI comma cpc in data 26.04.2021, relazione tecnica arch. Per_3 ed ordinanza demolizione del Comune).
Risulta poi pacifico tra le parti che in corso di causa, dopo la notifica dell'atto di citazione, parte convenuta ha rimosso la veranda, e la fontanina di cui all'atto di citazione, mentre nulla è emerso in sede di operazioni peritali circa l'installazione di un boiler, la cui esistenza è sempre stata contestata dai convenuti (cfr memoria istruttoria depositata da parte convenuta in data 21.04.2021 e memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., depositata da parte attrice in data 17.05.2021 e risultanze della ctu depositata in data 20.04.2024 pagg.16, 17).
Vanno dunque partitamente esaminate le domande attoree, alla luce delle risultanze della ctu, trattandosi di questioni di natura tecnica, ed evidenziandosi sin da ora che non si ha motivo di discostarsi dalle conclusioni del predetto ausiliario, fondate su argomentazioni logiche e lineari, e tenuto conto anche delle risposte dello stesso ai rilievi critici delle parti con le quali ha confermato le proprie conclusioni (cfr ctu depositata in data 20.04.2024, e relativi allegati, tra cui le risposte del ctu ai rilievi critici di parte).
L'esaustività ai fini della decisione della causa delle risultanze della ctu importa l'irrilevanza ai fini decisori delle prove orali articolate dalle parti, alle quali pertanto, non si è dato seguito (in particolare la prova diretta di parte attrice di cui alla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., n. 2, ha ad oggetto l'esistenza di beni ad oggi rimossi, o comunque non rinvenuti in loco, mentre quella di parte convenuta risulta in parte in contrasto con gli accertamenti tecnici esperiti, in parte irrilevante alla luce degli stessi, nonché inammissibile sul capo H avente ad oggetto circostanze tardivamente dedotte).
Tanto premesso il consulente tecnico d'ufficio ha descritto lo stato dei luoghi oggetto di causa come segue: “Il fabbricato cui appartiene l'immobile in questione è posto in corrispondenza dell'incrocio tra Via Tenente A. Cirillo e Via Sanfelice ma ha ingresso dal civico n. 54 di Via T.A. Cirillo;
le unità immobiliari delle parti in causa sono ubicate al primo piano dello stabile e ad esse si perviene dopo aver attraversato l'androne di ingresso dello stabile ed un'area cortilizia condominiale: sulla sinistra di detta area è ubicata la scala di accesso al piano primo (cfr n. 1-2-3-8-27-28-29-30, All. -A).L'unità immobiliare di parte convenuta è composta da una cucina, dove è ubicata una delle due porte di caposcala dell'appartamento, un piccolo disimpegno, ricavato dal vano cucina e da questo separato mediante una parete costituita da telai e da pannelli in legno, un servizio igienico ed un'ampia camera da letto dotata di un balcone che prospetta su Via Sanfelice ed in cui si trova la seconda porta di caposcala a servizio dell'unità immobiliare. (vedi foto n. 8-9-12-14-15-16-17-18-19-20-21-
22, AIl. -B-). L'appartamento ha una superfice calpestabile (s.u.) di circa mq.44,00, comprensiva del servizio igienico, ed un balcone (s.n.r.) di circa mq 7,00. La struttura portante verticale dell'immobile, ad eccezione del servizio igienico, è composta da muratura portante di spessore variabile dal 40cm. ai 60cm., mentre quella orizzontale è composta da volte estradossate in camera da letto, cucina e piccolo disimpegno. in questi ultimi due ambienti la volta non è visibile in quanto coperta da una controsoffittatura”.
Sul vano bagno.
Indi in relazione al vano bagno a servizio della proprietà dei convenuti ed oggetto di doglianza da parte dell'attrice, il ctu ha affermato che: “Il servizio igienico dell'unità in questione, realizzato sul pensile a sbalzo che prospetta sul cortile interno e che ha veduta ed affaccio sul ballatoio condominiale, è stato realizzato in aderenza al piccolo vanetto (locale di servizio con accesso dal ballatoio condominiale) con muratura verticale in mattoni forati dello spessore di cm. 12 e con copertura piana, di spessore anch'essa pari a cm. 10 che presenta due altezze diverse, infatti una parte del vano bagno ha un'altezza utile interna pari a m.
2.40 mentre la restante ha un'altezza utile interna di m.2,70. (vedi foto n. 9-12-13-14-15-16-17. All. -B-, vedi All. -C-)”.
Sulla data di realizzazione del vano bagno il predetto l'ausiliario ha osservato che in base alla dichiarazione ex art. 47, DPR n. 445/2000, resa dal sig. , il fabbricato di cui è Controparte_2 comproprietario sarebbe stato realizzato prima del 1937 (e quindi prima del 1945) mentre la realizzazione del vano bagno oggetto di causa risalirebbe al 1963, il tutto in allegato all'accertamento di conformità redatto ex art. 36 DPR 380/2001 e depositato presso il Comune di Boscoreale nel maggio del 2023; che l'unico documento ufficiale e descrittivo dell'immobile è una planimetria catastale che reca una data di registrazione presso l'Ufficio del Catasto il 31.01.1940 dalla quale si evince che il manufatto oggetto di causa non esisteva ancora (vedi All. -D- ctu depositata in data
20.04.2024); che dopo il 1963 sono stati eseguiti altri interventi sul vano bagno in oggetto, sia all'interno dello stesso che all'esterno con modifica del prospetto. In ordine alla allegata violazione delle distanze legali, il ctu, premesso che il PRI di T. Annunziata,
Boscoreale e è successivo al 1972 e le Norme di Attuazione furono approvate dalla CP_9 nel 1983, e che il riferimento resta l'art.877 del c.c., relativo alle costruzioni su Controparte_10 fondi finitimi, prevede che le nuove costruzioni possono essere costruite in aderenza a quelle già esistenti, se queste ultime sono state precedentemente già realizzate lungo il confine tra i fondi contigui, altrimenti, in base all'art. 873, ad una distanza maggiore o al massimo uguale a m.3,00, ha chiarito che il con accesso dal ballatoio è stato realizzato sul perimetro esterno Pt_2 CP_11 del preesistente e confinante balcone di proprietà dei convenuti e che il vano bagno oggetto di causa,
a sua, volta è stato costruito in aderenza a detto , con struttura indipendente;
infine, rispetto al Pt_2 muro perimetrale di proprietà di parte attrice, prospiciente sul ballatoio il vano bagno CP_11 dei convenuti presenta una distanza, dallo spigolo più vicino, pari a 3,65m. che è maggiore della quota minima pari a 3,00m., prevista dal codice.
In relazione al possibile dissesto strutturale, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che il manufatto in questione poggia, in termini strutturali, su un preesistente balcone (soletta portante a sbalzo) e, pertanto, ha subito un radicale cambiamento di destinazione d'uso, di carico e, probabilmente anche di larghezza, poiché dalla già citata planimetria catastale del 1940 (vedi All. -D-), il preesistente pensile a sbalzo (balconcino) sembra avere una larghezza più modesta mentre quella attuale è di
1,35m; che, “la struttura risulta chiaramente sottodimensionata per i materiali impiegati, a ciò di deve aggiungere anche documenti, quali calcoli strutturali e/o collaudi strutturali depositati presso il Genio Civile di Napoli, che ne attestino la idoneità statica per le zone sismiche di II grado (zona dove possono verificarsi forti terremoti) quale è classificato il Comune di Boscoreale Ordinanza del
PCM n. 3274/2000; pertanto, sebbene non a rischio di crollo immediato l'immobile non dispone di documenti e/o certificazioni che ne attestino la conformità alle norme antisismiche vigenti in zona”
(cfr ctu depositata in data 20.04.2024)..
Ebbene ad avviso del giudicante tale ultima constatazione appare dirimente ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, in quanto la costruzione a servizio della proprietà dei convenuti non solo costituisce un'innovazione vietata ai sensi del IV comma dell'art. 1120 c.c., in quanto costituisce un pregiudizio alla statica ed alla sicurezza del fabbricato, ma viola altresì la normativa antisismica perché costituisce un organismo edilizio autonomo, realizzato in appoggio, senza l'adozione del giunto tecnico, ovvero documenti e/o certificazioni che ne attestino la conformità alle norme antisismiche vigenti in zona, comportando come detto una situazione di pericolo per l'integrità del fabbricato.
Va all'uopo richiamando l'orientamento della Suprema Corte (Cass. 24141/2007; 5024/1991;
5823/1984; 2335/1981; 1654/1994) secondo il quale l'inosservanza delle norme antisismiche comporta il diritto alla riduzione in pristino non solo quando risultino violate norme integrative di quelle previste dagli artt. 873 e ss. c.c. in materia di distanze, ma anche quando risultino una concreta lesione o il pericolo attuale di una lesione all'integrità materiale del bene oggetto di proprietà, ovvero si sia verificata la violazione di altra specifica disposizione delimitativa delle proprietà contigue, che conceda in via autonoma la tutela diretta.
Peraltro, si è pure chiarito in giurisprudenza che “Poiché per il principio "iura novit curia" il giudice deve identificare la norma - generale o speciale - applicabile nel caso di costruzione di cui la parte chiede la demolizione per mancato rispetto della disciplina sulle distanze, non vi è violazione dell'art.
112 cod. proc. civ. se il giudice, interpretata la domanda, dispone l'abbattimento di detta costruzione perché realizzata in una zona notoriamente sismica e in contrasto con la specifica normativa legislativa e regolamentare (Legge 25 novembre 1962 n. 1684, applicabile fino all'emanazione dei decreti ministeriali previsti dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64), integrativa
("intervalli di isolamento" tra costruzioni non aderenti) degli artt. 872 e 873 del codice civile (art. 8
Legge n. 1684 del 1962), pur se non tempestivamente invocata dalla parte attrice (cfr Cass
Sez. 2, Sentenza n. 2031 del 07/03/1997 (Rv. 502851Sez. 2, Sentenza n. 15105 del 02/07/2014 (Rv.
631665 - 01) Sez. 2 - , Sentenza n. 10069 del 28/05/2020).
Del resto il predetto vano è oggetto di ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Boscoreale in quanto realizzato senza titolo abilitativo in zona assoggettata al vincolo sismico (cfr allegato 5 II memoria istruttoria dell'attrice); ordinanza che in base alle risultanze di causa ad oggi non risulta eseguita, nè impugnata in sede amministrativa.
Nè vi è prova in atti (il cui onere è carico dei convenuti) della presenza del vano in oggetto sin dall'epoca di edificazione del fabbricato, come dagli stessi allegato, anzi nella stessa dichiarazione di allegata all'Accertamento di Conformità presentato nel 2023 la parte dichiara Controparte_2 che l'opera sarebbe stata realizzata nel 1963.
La presenza del vano in parola, tantomeno risulta dal titolo di acquisito in favore della dante causa dei convenuti;
alla pag. 2 dell'atto di vendita (prodotto da parte attrice sub allegato 2) della memoria istruttoria ex art. 183 VI comma c.p.c.) per notaio del 02/03/1973, rep. N. 17979 Persona_2 raccolta n. 1749, tra la sig.ra (moglie di e madre degli altri Persona_1 Controparte_1 comproprietari convenuti) ed il sig. , l'immobile dei convenuti è così descritto: Controparte_12 <<… la proprietà del fabbricato in Boscoreale alla via Tenente Angelo Cirillo composta di una stanza e cucina in primo piano soprapposte ai due terrazzi di proprietà degli aventi causa di
… … con comunione a portone, cortile, cisterna, scala di accesso e terrazza>>. Persona_4
Per contro in merito alla data presumibile di realizzazione di vanetto di proprietà attorea a cui si accede da una porta metallica dal ballatoio condominiale del primo piano (vedi foto n. 9-10-11-12- 13, All. - A-) il ctu ha evidenziato che lo stesso è già citato Atto di Divisione del 1937, nella parte relativa alla descrizione del patrimonio immobiliare oggetto di divisione (nello specifico alla pag. n.
4, al rigo n. 9 il menzionato Atto cita testualmente: “…due camere al 1° piano, e stanzetta al 2°piano, situato sul lato settentrionale, con scala in fabbrica, loggetta, cesso nel lato occidentale del fabbricato, che è comune con , e;
nonché cortile con i medesimi , CP_13 CP_14 Persona_4 CP_12
e e con (omissis)”. CP_14 Persona_4 CP_15
Ancora il ctu, nelle risposte ai rilievi critici di parte convenuta, nel ribadire che i due vanetti contigui risultano indipendenti l'uno dall'altro, evidenziando che la soletta che regge il vanetto è indipendente e diversa da quella che regge il vano bagno, sia per dimensioni che per tecnologia di realizzazione, ha affermato che un intervento di demolizione parziale può risultare impegnativo, sia tecnicamente che economicamente, ma non è impossibile (cfr pag. 2 risposta ctu ai rilievi critici del consulente di parte convenuta).
Nè infine assume rilievo in questa sede individuare l'autore della costruzione in oggetto, poiché in fattispecie avente ad oggetto un'azione reale deve essere convenuto in giudizio l'attuale proprietario delle opere pretesamene illegittime, atteso che solo quest'ultimo può essere destinatario dell'ordine di ripristino che l'azione tende a conseguire, a nulla rilevando che i lavori siano stati realizzati da un precedente proprietario, nei cui confronti non potrebbe comunque essere emesso alcun ordine, né potendo, tale circostanza, incidere sulla “causa petendi”, che è costituita dall'appartenenza all'attuale proprietario di un'opera lesiva, a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore materiale della stessa.
Pertanto in accoglimento della domanda i convenuti , , Controparte_1 Controparte_2
, , , e vanno condannati alla Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 rimozione dell'opera di cui al punto 4 lettera a) dell'atto di citazione, -vano bagno con pareti fuoriuscenti dalla sagoma del fabbricato, di cui una in aderenza ad un piccolo vano di proprietà dell'istante e pertinenza della sua abitazione, situato sul ballatoio del terrazzo comune, ed un'altra realizzata in appoggio ad una parete condominiale- come descritto ed individuato alle pagg. da 6 ad
11, (foto da 09 a 13 allegato A alla ctu) dell'elaborato peritale depositato in data, 20.04.2024, con ripristino del precedente stato dei luoghi.
Struttura metallica con sovrastante residuo di lamiere in plastica.
Il ctu ha affermato che la copertura metallica in oggetto è stata realizzata con una struttura portante costituita da profili metallici aventi sezione ad L e direttamente ammorsati nella muratura portante perimetrale dello stabile che, come la tettoia medesima è di proprietà su detta struttura CP_11
è stata montata una copertura realizzata in materiale sintetico (vedi foto n. 3-4-5-6-7,26, All. -A-ctu depositata in data 20.04.2024) ed, in questo caso, la data presumibile di realizzazione della stessa è stimabile in almeno cinquant'anni perché la tettoia in esame è rilevabile fotograficamente dalla aerofotogrammetria del 1974 rilasciata dall'IGM (cfr All. -E della predetta ctu-); che la stessa funge da copertura di una parte del ballatoio per mezzo del quale si accede agli immobili posti CP_11 al primo piano;
che detta struttura si presenta in pessime condizioni di manutenzione e di conservazione ma non è causa delle infiltrazioni lamentate dalla . Parte_1
All'uopo il ctu, in merito alle probabili origini delle tracce di umidità lamentate da parte attrice alla sua proprietà, ha rilevato la presenza di dette tracce in corrispondenza del bordo inferiore (davanzale) della finestra del vano scala chiusa all'esterno dalle napoletane in ferro (cfr foto n. 25-26,All. -A-ctu depositata in data 20.04.2024); in corrispondenza delle lamentate tracce di umidità ed in riferimento alla parte sottostante il menzionato davanzale, sulla parete esterna ha ritrovato una traccia aperta nella muratura che potrebbe indicare la rimozione di qualcosa che precedentemente era infisso nel muro;
in particolare appare una nuova ornia di materiale lapideo di colore scuro che ricopre un preesistente davanzale in marmo bianco che non è stato rimosso completamente ed è stato grossolanamente smussato;
che dalla medesima documentazione fotografica appare chiaro che la menzionata tettoia finisce molto prima del davanzale della finestra di parte attrice per cui, con molta probabilità, la causa della lamentata umidità sarebbe da ricercarsi nella traccia di muratura scoperta o in ciò che nella medesima traccia era inserito.
Dunque il ctu ha concluso che “nel complesso la tettoia, nonostante la sua vetustà e le sue precarie condizioni di manutenzione, sembra non costituire causa di infiltrazioni sia all'esterno della parete perimetrale del fabbricato (vedi foto n.3-4-5-6-7, All. -A- ctu ) che all'interno dell'unità abitativa di parte convenuta (vedi foto n. 20-21, All. -A)”.
Pertanto la domanda attorea avente ad oggetto la predetta struttura metallica va rigettata, e tanto sia perché non vi è prova della realizzazione della stessa da parte dei convenuti, nè della circostanza che sia causa delle lamentate infiltrazioni, sia per l'assorbente considerazione che si tratta di un bene ricadente nella proprietà sicchè ogni decisione relativa alla manutenzione e/o CP_11 rimozione dello stesso va assunta dai condomini, ed in mancanza trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1105 c.c.
In tema di regolamentazione dell'uso della cosa comune, la previsione, ad opera dell'art. 1105, comma
4, c.c. del ricorso, da parte di ciascun partecipante, all'autorità giudiziaria per adottare gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione (inclusi gli atti di conservazione), preclude al singolo partecipante alla comunione di rivolgersi al giudice, in sede contenziosa, per ottenere provvedimenti di gestione della "res", ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti (Cassazione civile sez. II, 28/08/2020, n.18038; così Cass., sez. un., n. 4213/1982. In senso conforme Cass., n. 7613/1997). Sulla finestra prospiciente la scala condominiale.
L'attrice a sostegno della domanda ha allegato che la finestra in oggetto, con inspicio sul terrazzo comune e sulla sua proprietà esclusiva in corrispondenza della porta principale di ingresso alla sua abitazione, è stata edificata in violazione delle norme che regolano le distanza delle costruzioni dalle vedute al fine di sopperire, a seguito dell'abusiva realizzazione del vano wc, alla perdita dell'unica apertura verso l'esterno dell'ambiente indicato come cucina nella relazione di parte.
In merito alla predetta finestra il ctu ha affermato che la stessa non esisteva nel 1940, non essendo riportata nella planimetria catastale, allegata in atti e risalente al 31.01.1940 (vedi All. -D-) e non rientra nella dichiarazione delle opere che sarebbero state realizzate nel 1963 di cui al menzionato
AdC ma compare nei grafici allegati al medesimo AdC depositato al Comune di Boscoreale del 2023.
Orbene posto che è pacifico che la finestra in oggetto è stata aperta su una parete condominiale, (cfr foto n.8, All.-A-ctu depositata in data 20.04.2024), e ferma l'irrilevanza in questa sede della legittimità dell'apertura sotto il profilo amministrativo, si osserva che, con riferimento alla pretesa violazione di cui all'art. 907 c.c. detta doglianza deve essere esaminata congiuntamente con la pretesa violazione dell'art. 1102 c.c.
Si deve rilevare che, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10477 del 19/04/2023, in tema di condominio, qualora il giudice verifichi che l'uso della cosa comune sia avvenuto nell'esercizio dei poteri e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c. a tutela degli altri comproprietari, deve ritenersi legittima l'opera realizzata senza il rispetto delle norme sulle distanze tra proprietà contigue, applicabili, di regola, anche in ambito condominiale, purché la relativa osservanza sia compatibile con la particolare struttura dell'edificio condominiale (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che, ritenendo applicabili le norme sulle distanze a discapito dell'art. 1102 c.c., aveva ordinato la rimozione di una passerella appoggiata al muro perimetrale comune, costituente un nuovo accesso all'appartamento, senza verificare
l'esistenza di un concreto pregiudizio all'appartamento sottostante).
In particolare, la Corte di cassazione nel richiamato arresto dà atto che nella giurisprudenza di legittimità si rinviene tanto un orientamento che tende a garantire il rispetto della disciplina sulle distanze anche in ambito condominiale (Cass. n. 955 del 2013; Cass. n. 7269 del 2014), quanto un orientamento che, in tale ambito, tende ad attribuire prevalenza alla disciplina dell'uso delle parti comuni del fabbricato (Cass. n. 6546 del 2010 in tema di balconi;
Cass. n. 14096 del 2012 e Cass. n.
10852 del 2014 in tema di ascensori;
Cass. n. 1989 del 2016 in tema di tubazioni;
da ultimo, in un caso di realizzazione di tettoia in appoggio al muro perimetrale del fabbricato, Cass. n. 30528 del
2017). Anche nell'ambito di questo secondo orientamento, si afferma che la concreta valutazione della compatibilità tra la disciplina delle distanze e le caratteristiche del fabbricato condominiale compete al giudice di merito (cfr, Cass. n. 6546 del 2010, ove si afferma che "Le norme sulle distanze sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, purché siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni"; analoga affermazione si rinviene in Cass. n.
1989/2016 cit. e, con massima chiarezza, in Cass. n. 30528 del 2017, nella cui motivazione si legge:
"Più in generale, nell'applicare in materia di condominio le norme sulle distanze legali - nella specie con riferimento al diritto di veduta -, spetta al giudice di merito, con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se non per omesso esame di fatto storico decisivo e controverso, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tener conto in concreto della struttura dell'edificio, delle caratteristiche dello stato dei luoghi e del particolare contenuto dei diritti e delle facoltà spettanti ai singoli condomini, verificando, nel singolo caso, come fatto dalla Corte di Milano, la compatibilità dei rispettivi diritti dei condomini. Così come la realizzazione da parte di un condomino di una modifica nella sua proprietà esclusiva...in aderenza alla facciata dell'edificio quale pertinenza del rispettivo appartamento, ai fini dell'utilizzo delle parti comuni, rimane sottoposta, ai sensi dell'art. 1102 c.c., al divieto di alterare la destinazione della cosa comune, nonché a quello di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto;
ma l'accertamento se l'opera del singolo condomino, mirante ad una intensificazione del proprio godimento della cosa comune, sia conforme o meno alla destinazione della cosa comune, è compito del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato e la Corte d'appello ha ben spiegato a pagina 4 della sentenza le ragioni per cui la realizzazione della serra potesse essere considerata esplicazione del normale uso della cosa comune)".
In definitiva l'estensione del diritto di ciascun comunista trova il limite nella necessità di non sacrificare, ma di consentire il potenziale pari uso della cosa da parte degli altri partecipanti (Cass.
10453 del 2001). Pertanto, qualora - attraverso la valutazione delle esigenze e dei diritti degli altri partecipanti alla comunione - il giudice verifichi che l'uso della cosa comune sia avvenuto nell'esercizio dei poteri e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c. a tutela degli altri comproprietari, deve ritenersi legittima l'opera seppure realizzata senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti fra proprietà contigue e che trovano applicazione nel condominio, sempreché la relativa osservanza sia compatibile con la struttura dell'edificio condominiale, in cui le singole proprietà coesistono in unico edificio. In considerazione del rapporto strumentale di cui si è detto fra l'uso del bene comune e la proprietà esclusiva, che caratterizza il condominio.
Deve osservarsi ancora come con riguardo alla necessità o meno di una previa delibera assembleare deve operarsi una distinzione tra innovazione e maggior uso della cosa comune.
Le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102
c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: “…sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa;
per quanto concerne, poi, l'aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, bensì con quello del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte (ex multis, Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20712; Cass. Sez. 6 – 2, 03/02/2022, n. 3440) …”. (cfr.
Cassazione civile ordinanza n. 36389 del 13 dicembre 2022)
L'opera sulle cose comuni che sia realizzata ad iniziativa di un condomino e a sue spese non può dunque in via residuale valutarsi alla stregua dell'art. 1120 c.c.
A differenza delle innovazioni, “…le modifiche alle parti comuni dell'edificio, contemplate dall'art. 1102 c.c., possono essere apportate dal singolo condomino, nel proprio interesse e a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso, sempre che non alterino la destinazione e non impediscano l'altrui pari uso. Le modifiche delle parti comuni che il singolo condomino intende apportare a proprie spese per il miglior godimento di esse non richiedono alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea, salvo che tale autorizzazione non sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini nell'interesse comune, mediante esercizio dell'autonomia privata (ad esempio, Cass. Sez. 2, 21/05/1997, n. 4509) …”. Sicché, “…alla eventuale autorizzazione ad apportare tali modifiche concessa dall'assemblea, può attribuirsi altrimenti il valore di mero riconoscimento dell'inesistenza di interesse e di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla concreta utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante (Cass. Sez. 2,
20/02/1997, n. 1554) …”.
La nozione di pari uso della cosa comune che ogni compartecipe, nell'utilizzare la cosa medesima, deve consentire agli altri non va intesa nel senso di uso identico perché l'identità nello spazio o addirittura nel tempo potrebbe importare il divieto per ogni condomino di fare della cosa comune un uso particolare e a proprio esclusivo vantaggio;
ne deriva che per stabilire se l'uso più intenso da parte di un condomino venga ad alterare il rapporto di equilibrio fra i partecipanti al condominio - e perciò da ritenersi non consentito a norma dell'art. 1102 - non deve aversi riguardo all'uso fatto in concreto di detta cosa da altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno (C. 11870/2021; C. 9278/2018; C. 3368/1995; T. Genova 27.7.2006).
Ne consegue che, quando sia prevedibile che gli altri compartecipi non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa da un condomino deve ritenersi legittima, atteso che, in una materia nella quale è consentita la massima espansione dell'uso, il limite al godimento di un condomino si riscontra negli interessi degli altri, che costituiscono impedimento alla modifica soltanto se sia ragionevole prevedere che altri comproprietari vogliano accrescere il pari uso cui hanno diritto (C. 8808/2003), Cass. Civ. Sez. II, 17 marzo 2008, n. 7143).” ( cfr. C. 7870/2021).
Circa il riparto dell'onere probatorio va ribadito, come già innanzi segnalato, che allorché il condominio (o altro partecipante) intende negare la legittimità della modificazione della cosa comune apportata dal singolo condomino, il superamento dei limiti del pari uso, di cui all'art. 1102 c.c., si configura come un fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, sicché deve essere provato da colui che agisce, mentre la deduzione, da parte dell'autore, della legittimità della modifica non comporta alcun onere probatorio a carico del medesimo (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 22/02/2022, n.
5809; Cass. Sez. 6 - 2, 18/11/2021, n. 35213).
Ebbene ad avviso del giudicante nella fattispecie non trova spazio la normativa sulla violazione delle distanze legali, in quanto l'apertura della finestra sul muro comune, e prospiciente il ballatoio rientra nella facoltà del di praticare aperture che consentano di ricevere aria CP_11 CP_8
e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, non ostacola il godimento da parte degli altri compartecipi del bene comune, non ha arrecato danni alle parti comuni, nè determinato pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio, nulla emergendo in tal senso dalla consulenza tecnico d'ufficio, nè tantomeno dalle stesse allegazioni di parte attrice per quanto attiene alla stabilità del fabbricato (cfr Cassazione civile sez. II, 19/07/2018, n.19265), nè in particolare per il rispetto del decoro architettonico del fabbricato per posizione, dimensioni e proporzioni rispetto alle altre aperture esistenti, trattandosi, peraltro, di intervento interno al pianerottolo e dunque privo di impatto visivo rilevante.
La domanda attorea di rimozione della detta finestra va pertanto disattesa.
Per quanto riguarda la veranda, le telecamere, il boiler, la fontanina di cui all'atto di citazione, va rilevata la cessazione della materia del contendere trattandosi di opere ad oggi rimosse.
Infine va disattesa la domanda attorea di risarcimento del danno.
Posto che l'unica domanda dell' oggetto di accoglimento attiene alla rimozione del vano Parte_1 bagno di cui innanzi, deve rilevarsi che non vi è prova, nè tantomeno allegazione di un danno risarcibile.
Invero allorché si confuta in giurisprudenza la configurabilità di un danno in re ipsa subito dal proprietario per l'indisponibilità o la limitata disponibilità della cosa, si riconosce comunque all'interessato la facoltà di darne prova mediante ricorso a presunzioni semplici o al fatto notorio, onerando lo stesso di indicare tutti gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione, dai quali, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito (Sez. 2, n. 12865 del 22 aprile 2022 richiamata). Nella fattispecie l'attrice non ha offerto sufficienti elementi anche in via presuntiva, atti a dimostrare l'esistenza e la misura del pregiudizio effettivamente realizzatosi.
Va, infine disattesa, sempre alla luce delle risultanze della ctu, la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti.
I hanno allegato che gli immobili di proprietà dell' hanno causato, e continuano CP_1 Parte_1
a provocare, danni da infiltrazione sia all'appartamento da cui la predetta attrice assume derivargli i danni che lamenta in questo giudizio, sia ad altri immobili di cui è comproprietaria;
Controparte_3 che, in particolare, relativamente all'appartamento sito al primo piano, la volta di copertura del vano destinato a cucina presenta vistose infiltrazioni d'acqua, verosimilmente causate da una pluviale, che raccoglie le acque meteoriche dei lastrici di copertura della proprietà e le sversa sulla Parte_1 copertura della proprietà e relativamente al negozio sito al piano terra, detta unità CP_1 commerciale risulta preceduta da uno stretto porticato, che corrisponde al primo piano col balcone di proprietà ; che la copertura del porticato è danneggiata da infiltrazioni provenienti dal Parte_1 calpestio del piano sovrastante.
In ordine alla predetta infiltrazioni il consulente tecnico d'ufficio ha confermato di aver rilevato, ampie e diffuse infiltrazioni di acqua meteorica unitamente a vistose macchie di muffa, all'intradosso
(soffitto) ed alla parete del piccolo vano (disimpegno) compreso tra il vano bagno oggetto di causa ed il locale cucina (vedi foto n. 17-18-19, All. -A-), da cui detto disimpegno è stato ricavato per mezzo di una parete con telai e pannelli in legno ed ha affermato che “la documentazione fotografica allegata denuncia che la guaina impermeabile posta sulle solette del vano bagno in questione, è in pessime condizioni manutentive in quanto si presenta in più punti scollata, lesionata e mancante (vedi foto n.
9-10-11-12, All. -A-); tale stato di cose, quindi, è responsabile anche delle vistose e diffuse problematiche di umidità e di muffe presenti al soffitto ed alle pareti del medesimo vano bagno;
che medesima muratura del vano bagno all'esterno, si presenta in precarie condizioni manutentive e risulta anch'essa interessata da copiose infiltrazioni di acque meteoriche;
che altra possibile causa dello stato di infiltrazioni e di muffe rilevato per i due predetti ambienti, è da imputare alla probabile cattiva tenuta del foro realizzato, nella muratura perimetrale del fabbricato, per consentire il passaggio della canna fumaria collegata alla stufa- camino posta all'interno dell'appartamento dei convenuti
(cfr ctu depositata in data 20.04.2024).
Dunque le cause delle lamentate infiltrazioni all'interno dell'immobile dei convenuti non sono imputabili allo stato manutentivo della proprietà attorea.
In merito, invece, alle infiltrazioni che interessano le arcate del portico il ctu ha CP_11 affermato che le stesse sono “da imputarsi alle non perfette condizioni di smaltimento delle acque reflue di pioggia dalla terrazzina a livello del primo piano verso le sottostanti arcate” e che detto terrazzino “sebbene sia servito da due pluviali, una per ciascun prospetto viario, manca di un canale di gronda (…) che consentirebbe un migliore smaltimento delle acque di pioggia” (cfr ctu depositata in data 20.04.2024).
Detto intervento, consistendo in un'opera di miglioria della rete condominiale di raccolta e smaltimento delle acque piovane, non può essere attribuito esclusivamente all' , ma è di Parte_1 competenza dei condomini e rientra nella gestione/amministrazione dei beni comuni, da far valere ai sensi dell'art. 1105 c.c. come già innanzi rilevato per la tettoia posta a copertura del ballatoio
CP_11
La domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti, va, pertanto, rigettata.
Attesa la reciproca soccombenza le spese di lite tra le parti si compensano nella misura di 1/3 mentre per i restanti 2/3 seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano, come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, scaglione di riferimento per la cause di valore indeterminabile da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 (valori medi).
Le spese di ctu si pongono in via definitiva a carico di entrambe le parti in misura uguale tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l'effetto condanna i convenuti CP_1
, , , , , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
alla rimozione dell'opera di cui al punto 4 lettera a) dell'atto di citazione, -vano bagno con
[...] pareti fuoriuscenti dalla sagoma del fabbricato, di cui una in aderenza ad un piccolo vano di proprietà dell'istante e pertinenza della sua abitazione, situato sul ballatoio del terrazzo comune, ed un'altra realizzata in appoggio ad una parete condominiale- come descritto ed individuato alle pagg. da 6 ad
11, (foto da 09 a 13 allegato A alla ctu) dell'elaborato peritale depositato in data, 20.04.2024, con ripristino del precedente stato dei luoghi;
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle opere di cui al punto 4 lettera b) dell'atto di citazione, e di cui al punto 5, con riferimento alla fontanina, al boiler elettrico ed alle telecamere di sorveglianza;
- rigetta per il resto la domanda dell'attrice;
-rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti;
-compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, dei restanti 2/3 della spese di lite che si liquidano in euro 545,00 per esborsi ed euro
5.066,00, per compensi oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, IVA e CpA, come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari. Pone le spese di ctu in via definitiva a carico di parte attrice e dei convenuti, nella misura del 50% ciascuno.
Torre Annunziata, 19.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7050/2019 r.g.a.c. avente ad oggetto proprietà
TRA
, nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
, rapp.ta e difesa in virtù di procura a margine in virtù di procura in atti, dagli C.F._1 avv.ti Antonio Fiordoro, Angela Tramontano e Patrizia Brancaccio elettivamente domiciliata in Torre
Annunziata alla via Zuppetta, n. 21, presso lo studio dei predetti difensori
ATTORE
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
) e (C.F. ) rapp.ti e C.F._6 Controparte_6 C.F._7 difesi, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Pasquale Striano, presso il cui studio elett.te domiciliano in Torre Annunziata alla Via Tagliamonte n. 2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da udienza del 14.4.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, , , , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, chiedendo di accentare e dichiarare la natura illegittima ed abusiva delle opere realizzate
[...] dai convenuti, in quanto lesive del libero e pieno diritto dell'attrice sia sugli immobili di sua esclusiva proprietà sia sui beni comuni;
per l'effetto, condannare i predetti convenuti alla rimozione delle opere in contestazione, con l'integrale ripristino del precedente stato dei luoghi;
condannare, altresì, i convenuti al pagamento della somma di € 20.000.00, ovvero di quella somma anche diversa, inferiore o superiore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento per i danni prodotti dall'illegittima realizzazione delle opere e degli interventi denunciati, con vittoria di spese con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
L'attrice, premesso di essere proprietaria esclusiva di un'unità abitativa ubicata al primo piano di un fabbricato in Boscoreale, via Ten. n. 54, composta da tre vani, bagno e superiore altra CP_7 stanza, annesso vano cantina in piano interrato nonché vano terraneo nel cortile ad uso deposito (in
C.T. del Comune di Boscoreale al foglio 20. Partita 160, mappale 524/7, cat. A/2. classe 3) e che i convenuti erano comproprietari di un'unità abitativa insistente nello stesso fabbricato posto anch'esso al primo piano, a sostegno della domanda deduceva che al predetto fabbricato si accede mediante un piccolo spazio cortilizio comune alle rispettive unità immobiliari;
che i sigg.ri realizzavano CP_1 sulle parti comuni del fabbricato e sulle aree di proprietà esclusiva, interventi edilizi non assentiti dall'Autorità Amministrativa, e precisamente: a) un vano bagno con pareti fuoriuscenti dalla sagoma del fabbricato, di cui una in aderenza ad un piccolo vano di proprietà dell'istante e pertinenza della sua abitazione, situato sul ballatoio del terrazzo comune, ed un'altra realizzata in appoggio ad una parete condominiale;
che il vano in parola, oltre a ledere la sua proprietà esclusiva sul piccolo vano pertinenziale alla cui parete aderiva mettendone a rischio la statica, pregiudicava anche la sicurezza della parete condominiale su cui appoggiava ed alterava, inoltre, la destinazione delle parti comuni costituendo un'innovazione ex art 1120 c.c. vietata in quanto non autorizzata dagli altri condomini;
che violava, infine, il regime delle distanze legali, in quanto il piano regolatore intercomunale poneva il divieto di elevare fabbriche in aderenza;
b) una veranda, realizzata in vetro ed alluminio, edificata sul balcone prospiciente Via S. Felice, la cui illegittimità era stata riconosciuta dagli stessi convenuti nella relazione a firma del loro tecnico di fiducia, depositata nell'ambito del procedimento di demolizione avviato (ma non portato a compimento) dal Comune;
c) una struttura metallica con sovrastante residuo di lamiere in plastica ondulata e pannellature in grigliato metallico, presente sul ballatoio di accesso comune alle unità abitative sue e dei ed in parte del vano scala;
d) una CP_1 finestra prospiciente la scala condominiale, con inspicio sul terrazzo comune e sulla sua proprietà esclusiva;
e) una fontanina con lavabo impiantata arbitrariamente, senza il consenso degli altri comunisti, nell'androne di portone, la quale, sul predetto piano terra, occupava una superficie condominiale, alterava il decoro architettonico e consentiva ai convenuti un utilizzo arbitrario di acqua condominiale;
f) un boiler elettrico installato sulla parete destra del vano scala che conduce al vani della cantina, in posizione pericolosa e antiestetica nel predetto vano;
g) una telecamera di sorveglianza posta sul ballatoio del terrazzo comune. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 09.03.2020, si costituivano in giudizio tutti i convenuti, i quali contestavano integralmente la domanda, eccependone l'inammissibilità nonché l'infondatezza in fatto e in diritto, oltre che la totale carenza di prova a sostegno della stessa.
In via preliminare i convenuti eccepivano la tardiva iscrizione a ruolo della causa, con richiesta di cancellazione della stessa dal ruolo, nonché l'inadempimento dell'obbligo a carico dell'attrice di esperire il procedimento di mediazione, con conseguente ulteriore richiesta di declaratoria di improcedibilità della domanda.
Nel merito, i convenuti deducevano l'infondatezza della domanda attorea, sia in ordine all'an che al quantum, chiedendone il rigetto, ed evidenziando che la stessa era carente di prova, siccome fondata su di una mera relazione tecnica di parte;
deducevano che il bagno di cui all'atto di citazione costituiva un corpo fabbrica di vecchia costruzione risalente agli inizi del novecento;
inoltre, esso confinava anche con il piccolo locale di proprietà , avente accesso dal ballatoio comune, Parte_1 che, verosimilmente, all'epoca della sua realizzazione, era anch'esso dedito alla medesima funzione del vano tanto contestato (era, cioè, anch'esso un bagno); che pertanto non vi era stata alcuna innovazione vietata;
che la veranda non recava alcun pregiudizio, e la struttura metallica esisteva da decenni da epoca anteriore all'acquisto dell'immobile da parte loro;
che la fontanina non violava il decoro architettonico, che non erano presenti nè il boiler nè le telecamere di cui all'atto di citazione.
Gli odierni convenuti proponevano, altresì, domanda riconvenzionale, chiedendo, in via principale, di condannare la dr.ssa alla sollecita esecuzione dei lavori occorrenti alla eliminazione Parte_1 delle infiltrazioni ed al ripristino dei danni dalle stesse causati;
in via gradata, chiedevano di condannare l'attrice al pagamento in favore della convenuta in riconvenzionale della complessiva somma di € 6.000,00, occorrente all'esecuzione dei predetti lavori, ovvero di quella diversa, anche maggiore, che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla domanda. Il tutto con vittoria di compenso professionale ed attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., all'udienza del 22.11.2021, sostituita dal deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, rilevato il mancato espletamento del preventivo tentativo di mediazione, si onerava di detto incombente parte attrice nel rispetto del termine di legge.
Espletata la ctu, con ordinanza a seguito di trattazione cartolare relativa all'udienza del 25.03.2024, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 14.4.2025, sostituita dal deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, veniva riservata in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica. Questioni Preliminari
In via del tutto preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per tardiva iscrizione a ruolo della causa.
Posto che il termine di dieci giorni per la costituzione in giudizio dell'attore ex art. 165
c.p.c., in caso di citazione notificata a più convenuti, decorre dal perfezionamento della prima notifica
(cfr. Cass. 10864/11) la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la costituzione tempestiva di almeno uno di essi – come nel caso del presente giudizio - esclude, ex art. 171 comma
2 c.p.c., che possa disporsi la cancellazione della causa dal ruolo (Cassazione civile sez. II,
31/10/2023, n.30270).
Per quanto attiene al rispetto della preventiva condizione di procedibilità del tentativo di mediazione obbligatoria, si osserva che lo stesso risulta ritualmente espletato in corso di causa (cfr verbale negativo di mediazione depositato in data 10.02.2022).
Va altresì dichiarata l'ammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti tempestivamente costituitisi in giudizio.
Infine sempre in via preliminare deve evidenziarsi che, nell'ambito di un processo a preclusioni rigide quale quello vigente nel nostro ordinamento sin dal vigore della legge n. 353/1990, non può essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati;
e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive.
Né può in alcun modo opinarsi che vi possa essere una sostanziale sovrapposizione e coincidenza tra il momento delle preclusioni assertive e quelle probatorie, così come accade nel rito del lavoro, ove dette preclusioni si consumano, entrambe, per l'attore al momento del deposito del ricorso, per il convenuto al momento della memoria costitutiva tempestivamente depositata (cfr. artt. 414 e 416
c.p.c.). Nel rito ordinario, invece, come si è detto e come accade sin dal vigore della legge n. 353/1990, le preclusioni assertive maturano prima di quelle istruttorie.
Con la conseguenza che è ben possibile che una parte, pur avendo richiesto di provare una circostanza prima dello scadere delle preclusioni probatorie, non sia ammessa a provare tale circostanza, in quanto per la prima volta dedotta dopo lo spirare delle preclusioni assertive (Tribunale Piacenza,
30/11/2009).
E' principio ormai consolidato quello per il quale le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile, tanto dinanzi al giudice di pace, quanto dinanzi al tribunale, sono preordinate a tutelare interessi generali, e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in caso di acquiescenza della parte legittimata a dolersene (cfr., tra le altre, Cass. 18 marzo 2008, n.
7270; Cass. 2 marzo 2007, n. 4901; Cass. 27 maggio 200,5 n. 11318, in Foro it., 2006, I, 3213). Dunque sono estranei dal thema decidendum i fatti allegati da parte convenuta per la prima volta con la seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. e dunque l'accertamento, anche in via incidentale, degli asseriti abusi realizzati dall'attrice e di cui ai punti da 1) a 7) della pag.8 della predetta memoria depositata in data 23.04.2021.
Merito
La domanda attorea va ricondotta sia al paradigma normativo dell'actio negatoria servitutis di cui all'art.949 c.c., per quanto attiene alla tutela della proprietà esclusiva, che a quello dell'art. 1102 c.c. disciplinante l'uso dei beni comuni, per quanto attiene alla tutela della comproprietà.
In ordine agli oneri probatori si osserva che in tema di actio negatoria servitutis la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte -, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, atteso che essa non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività o l'esistenza della servitù sul fondo in questione (cfr Cassazione civile sez. II, 08/01/2025, n.392).
Mentre per quanto attiene alla violazione dell'art. 1102 c.c., in tema di condominio negli edifici, il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune di cui alla predetta norma deve essere dedotto e provato dal comproprietario che agisce in giudizio per ottenere la rimozione dell'opera nei confronti del che abbia apportato modifiche alla "res", trattandosi di fatto costitutivo, inerente alle CP_8 condizioni dell'azione esperita, laddove il convenuto può limitarsi a contestare genericamente l'avversa domanda, salvo che invochi a suo favore fatti o titoli diversi, impeditivi, limitativi o estintivi del diritto invocato dalla controparte, nel qual caso ne assume l'onere della prova (cfr Cassazione civile sez. VI, 18/11/2021, n.35213).
Sempre in via preliminare ed in diritto va evidenziato che come chiarito dalla Suprema Corte, “le norme di cui all'art. 872, secondo comma, cod. civ. in tema di distanze tra costruzioni, nonché quelle integrative del codice civile "in subiecta materia", sono le uniche che consentano, in caso di loro violazione nell'ambito dei rapporti interprivatistici, la richiesta, oltre che del risarcimento del danno, anche della riduzione in pristino, a nulla rilevando, per converso, il preteso carattere abusivo della costruzione finitima, il suo insediamento in zona non consentita, la disomogeneità della sua destinazione rispetto a quella (legittimamente) conferita al fabbricato del privato istante in conformità con le disposizioni amministrative in materia, la sua (asserita) rumorosità e non conformità alle prescrizioni antincendio, la sua insuscettibilità di sanatoria amministrativa, circostanze, queste, che, pur legittimando provvedimenti demolitori o ablativi da parte della P.A., e pur essendo astrattamente idonee a fondare una pretesa risarcitoria in capo al presunto danneggiato, non integrano, in alcun modo, gli (indispensabili) estremi della violazione delle norme di cui agli artt. 873 e ss. cod. civ. (o di quelle in esse richiamate) (Cass. SU n. 5143 del 1998). In effetti, in tema di distanze nelle costruzioni, il principio secondo cui la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati, deve essere inteso nel senso che il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perchè queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività costruttiva, con la conseguenza che, così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia allorquando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l'aver eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sè la violazione di dette prescrizioni e quindi il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni (Cass. SU n. 5143 del 1998. Cass., Sez. II, 20/01/2022, n. 1764).
Ancora va evidenziato che “l'inosservanza delle norme antisismiche comporta il diritto alla riduzione in pristino non solo quando sia accertata una concreta lesione dell'integrità materiale del bene immobile ma anche se vi sia una situazione di pericolo attuale da valutarsi non in relazione allo stato asismico ma in considerazione della possibilità sempre incombente a causa della conformazione del suolo, di un movimento tellurico, trattandosi di una normativa avente ad oggetto prescrizioni tecniche volte a prevenire, in una situazione d'immanenza del pericolo, le conseguenze dannose di un eventuale sisma” (cfr Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24141 del 20/11/2007;
Cassazione civile sez. II, 17/04/2009, n.9318).
Infine si rileva sempre in diritto che “la regolamentazione generale sulle distanze è applicabile anche tra i condomini di un edificio condominiale soltanto se compatibile con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, dovendo prevalere in caso di contrasto la norma speciale in tema di condominio in ragione della sua specialità. Pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. deve ritenersi legittima l'opera realizzata senza osservare le norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue sempre che venga rispettata la struttura dell'edificio condominiale” (cfr Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 30528 del 19/12/2017).
Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche sarà esaminata la res controversa.
Nella fattispecie non sono in discussione tra le parti i rispettivi titoli di proprietà. Risulta per tabulas la proprietà in capo all'attrice di un'unità abitativa ubicata al primo piano di un fabbricato in Boscoreale, via Ten. Angelo Cirillo, 54, composta da tre vani, bagno e superiore altra stanza, annesso vano cantina in piano interrato nonchè vano terraneo nel cortile ad uso deposito (cfr titolo di acquisto allegato 2 in atti, e relazione tecnica allegato 3) e risulta altresì pacifico che i convenuti sono comproprietari, quali eredi di (moglie di Persona_1 Controparte_1
e madre degli altri comproprietari convenuti) di un'unità abitativa insistente nello stesso fabbricato, posto anch'esso al primo piano (cfr relazione tecnica allegata alla comparsa di costituzione e risposta, e titolo di proprietà depositato da parte attrice in allegato alla seconda memoria2) Atto di compravendita del 02/03/1973, rep. N. 17979 per notar , depositata in data Persona_2
26.04.2021); sempre per tabulas risulta che il vano bagno per cui è lite è stato oggetto di un'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Boscoreale, in data 17/07/2018 (cfr atti depositati da parte attrice in sede di memoria ex art.183 VI comma cpc in data 26.04.2021, relazione tecnica arch. Per_3 ed ordinanza demolizione del Comune).
Risulta poi pacifico tra le parti che in corso di causa, dopo la notifica dell'atto di citazione, parte convenuta ha rimosso la veranda, e la fontanina di cui all'atto di citazione, mentre nulla è emerso in sede di operazioni peritali circa l'installazione di un boiler, la cui esistenza è sempre stata contestata dai convenuti (cfr memoria istruttoria depositata da parte convenuta in data 21.04.2021 e memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., depositata da parte attrice in data 17.05.2021 e risultanze della ctu depositata in data 20.04.2024 pagg.16, 17).
Vanno dunque partitamente esaminate le domande attoree, alla luce delle risultanze della ctu, trattandosi di questioni di natura tecnica, ed evidenziandosi sin da ora che non si ha motivo di discostarsi dalle conclusioni del predetto ausiliario, fondate su argomentazioni logiche e lineari, e tenuto conto anche delle risposte dello stesso ai rilievi critici delle parti con le quali ha confermato le proprie conclusioni (cfr ctu depositata in data 20.04.2024, e relativi allegati, tra cui le risposte del ctu ai rilievi critici di parte).
L'esaustività ai fini della decisione della causa delle risultanze della ctu importa l'irrilevanza ai fini decisori delle prove orali articolate dalle parti, alle quali pertanto, non si è dato seguito (in particolare la prova diretta di parte attrice di cui alla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., n. 2, ha ad oggetto l'esistenza di beni ad oggi rimossi, o comunque non rinvenuti in loco, mentre quella di parte convenuta risulta in parte in contrasto con gli accertamenti tecnici esperiti, in parte irrilevante alla luce degli stessi, nonché inammissibile sul capo H avente ad oggetto circostanze tardivamente dedotte).
Tanto premesso il consulente tecnico d'ufficio ha descritto lo stato dei luoghi oggetto di causa come segue: “Il fabbricato cui appartiene l'immobile in questione è posto in corrispondenza dell'incrocio tra Via Tenente A. Cirillo e Via Sanfelice ma ha ingresso dal civico n. 54 di Via T.A. Cirillo;
le unità immobiliari delle parti in causa sono ubicate al primo piano dello stabile e ad esse si perviene dopo aver attraversato l'androne di ingresso dello stabile ed un'area cortilizia condominiale: sulla sinistra di detta area è ubicata la scala di accesso al piano primo (cfr n. 1-2-3-8-27-28-29-30, All. -A).L'unità immobiliare di parte convenuta è composta da una cucina, dove è ubicata una delle due porte di caposcala dell'appartamento, un piccolo disimpegno, ricavato dal vano cucina e da questo separato mediante una parete costituita da telai e da pannelli in legno, un servizio igienico ed un'ampia camera da letto dotata di un balcone che prospetta su Via Sanfelice ed in cui si trova la seconda porta di caposcala a servizio dell'unità immobiliare. (vedi foto n. 8-9-12-14-15-16-17-18-19-20-21-
22, AIl. -B-). L'appartamento ha una superfice calpestabile (s.u.) di circa mq.44,00, comprensiva del servizio igienico, ed un balcone (s.n.r.) di circa mq 7,00. La struttura portante verticale dell'immobile, ad eccezione del servizio igienico, è composta da muratura portante di spessore variabile dal 40cm. ai 60cm., mentre quella orizzontale è composta da volte estradossate in camera da letto, cucina e piccolo disimpegno. in questi ultimi due ambienti la volta non è visibile in quanto coperta da una controsoffittatura”.
Sul vano bagno.
Indi in relazione al vano bagno a servizio della proprietà dei convenuti ed oggetto di doglianza da parte dell'attrice, il ctu ha affermato che: “Il servizio igienico dell'unità in questione, realizzato sul pensile a sbalzo che prospetta sul cortile interno e che ha veduta ed affaccio sul ballatoio condominiale, è stato realizzato in aderenza al piccolo vanetto (locale di servizio con accesso dal ballatoio condominiale) con muratura verticale in mattoni forati dello spessore di cm. 12 e con copertura piana, di spessore anch'essa pari a cm. 10 che presenta due altezze diverse, infatti una parte del vano bagno ha un'altezza utile interna pari a m.
2.40 mentre la restante ha un'altezza utile interna di m.2,70. (vedi foto n. 9-12-13-14-15-16-17. All. -B-, vedi All. -C-)”.
Sulla data di realizzazione del vano bagno il predetto l'ausiliario ha osservato che in base alla dichiarazione ex art. 47, DPR n. 445/2000, resa dal sig. , il fabbricato di cui è Controparte_2 comproprietario sarebbe stato realizzato prima del 1937 (e quindi prima del 1945) mentre la realizzazione del vano bagno oggetto di causa risalirebbe al 1963, il tutto in allegato all'accertamento di conformità redatto ex art. 36 DPR 380/2001 e depositato presso il Comune di Boscoreale nel maggio del 2023; che l'unico documento ufficiale e descrittivo dell'immobile è una planimetria catastale che reca una data di registrazione presso l'Ufficio del Catasto il 31.01.1940 dalla quale si evince che il manufatto oggetto di causa non esisteva ancora (vedi All. -D- ctu depositata in data
20.04.2024); che dopo il 1963 sono stati eseguiti altri interventi sul vano bagno in oggetto, sia all'interno dello stesso che all'esterno con modifica del prospetto. In ordine alla allegata violazione delle distanze legali, il ctu, premesso che il PRI di T. Annunziata,
Boscoreale e è successivo al 1972 e le Norme di Attuazione furono approvate dalla CP_9 nel 1983, e che il riferimento resta l'art.877 del c.c., relativo alle costruzioni su Controparte_10 fondi finitimi, prevede che le nuove costruzioni possono essere costruite in aderenza a quelle già esistenti, se queste ultime sono state precedentemente già realizzate lungo il confine tra i fondi contigui, altrimenti, in base all'art. 873, ad una distanza maggiore o al massimo uguale a m.3,00, ha chiarito che il con accesso dal ballatoio è stato realizzato sul perimetro esterno Pt_2 CP_11 del preesistente e confinante balcone di proprietà dei convenuti e che il vano bagno oggetto di causa,
a sua, volta è stato costruito in aderenza a detto , con struttura indipendente;
infine, rispetto al Pt_2 muro perimetrale di proprietà di parte attrice, prospiciente sul ballatoio il vano bagno CP_11 dei convenuti presenta una distanza, dallo spigolo più vicino, pari a 3,65m. che è maggiore della quota minima pari a 3,00m., prevista dal codice.
In relazione al possibile dissesto strutturale, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che il manufatto in questione poggia, in termini strutturali, su un preesistente balcone (soletta portante a sbalzo) e, pertanto, ha subito un radicale cambiamento di destinazione d'uso, di carico e, probabilmente anche di larghezza, poiché dalla già citata planimetria catastale del 1940 (vedi All. -D-), il preesistente pensile a sbalzo (balconcino) sembra avere una larghezza più modesta mentre quella attuale è di
1,35m; che, “la struttura risulta chiaramente sottodimensionata per i materiali impiegati, a ciò di deve aggiungere anche documenti, quali calcoli strutturali e/o collaudi strutturali depositati presso il Genio Civile di Napoli, che ne attestino la idoneità statica per le zone sismiche di II grado (zona dove possono verificarsi forti terremoti) quale è classificato il Comune di Boscoreale Ordinanza del
PCM n. 3274/2000; pertanto, sebbene non a rischio di crollo immediato l'immobile non dispone di documenti e/o certificazioni che ne attestino la conformità alle norme antisismiche vigenti in zona”
(cfr ctu depositata in data 20.04.2024)..
Ebbene ad avviso del giudicante tale ultima constatazione appare dirimente ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, in quanto la costruzione a servizio della proprietà dei convenuti non solo costituisce un'innovazione vietata ai sensi del IV comma dell'art. 1120 c.c., in quanto costituisce un pregiudizio alla statica ed alla sicurezza del fabbricato, ma viola altresì la normativa antisismica perché costituisce un organismo edilizio autonomo, realizzato in appoggio, senza l'adozione del giunto tecnico, ovvero documenti e/o certificazioni che ne attestino la conformità alle norme antisismiche vigenti in zona, comportando come detto una situazione di pericolo per l'integrità del fabbricato.
Va all'uopo richiamando l'orientamento della Suprema Corte (Cass. 24141/2007; 5024/1991;
5823/1984; 2335/1981; 1654/1994) secondo il quale l'inosservanza delle norme antisismiche comporta il diritto alla riduzione in pristino non solo quando risultino violate norme integrative di quelle previste dagli artt. 873 e ss. c.c. in materia di distanze, ma anche quando risultino una concreta lesione o il pericolo attuale di una lesione all'integrità materiale del bene oggetto di proprietà, ovvero si sia verificata la violazione di altra specifica disposizione delimitativa delle proprietà contigue, che conceda in via autonoma la tutela diretta.
Peraltro, si è pure chiarito in giurisprudenza che “Poiché per il principio "iura novit curia" il giudice deve identificare la norma - generale o speciale - applicabile nel caso di costruzione di cui la parte chiede la demolizione per mancato rispetto della disciplina sulle distanze, non vi è violazione dell'art.
112 cod. proc. civ. se il giudice, interpretata la domanda, dispone l'abbattimento di detta costruzione perché realizzata in una zona notoriamente sismica e in contrasto con la specifica normativa legislativa e regolamentare (Legge 25 novembre 1962 n. 1684, applicabile fino all'emanazione dei decreti ministeriali previsti dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64), integrativa
("intervalli di isolamento" tra costruzioni non aderenti) degli artt. 872 e 873 del codice civile (art. 8
Legge n. 1684 del 1962), pur se non tempestivamente invocata dalla parte attrice (cfr Cass
Sez. 2, Sentenza n. 2031 del 07/03/1997 (Rv. 502851Sez. 2, Sentenza n. 15105 del 02/07/2014 (Rv.
631665 - 01) Sez. 2 - , Sentenza n. 10069 del 28/05/2020).
Del resto il predetto vano è oggetto di ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Boscoreale in quanto realizzato senza titolo abilitativo in zona assoggettata al vincolo sismico (cfr allegato 5 II memoria istruttoria dell'attrice); ordinanza che in base alle risultanze di causa ad oggi non risulta eseguita, nè impugnata in sede amministrativa.
Nè vi è prova in atti (il cui onere è carico dei convenuti) della presenza del vano in oggetto sin dall'epoca di edificazione del fabbricato, come dagli stessi allegato, anzi nella stessa dichiarazione di allegata all'Accertamento di Conformità presentato nel 2023 la parte dichiara Controparte_2 che l'opera sarebbe stata realizzata nel 1963.
La presenza del vano in parola, tantomeno risulta dal titolo di acquisito in favore della dante causa dei convenuti;
alla pag. 2 dell'atto di vendita (prodotto da parte attrice sub allegato 2) della memoria istruttoria ex art. 183 VI comma c.p.c.) per notaio del 02/03/1973, rep. N. 17979 Persona_2 raccolta n. 1749, tra la sig.ra (moglie di e madre degli altri Persona_1 Controparte_1 comproprietari convenuti) ed il sig. , l'immobile dei convenuti è così descritto: Controparte_12 <<… la proprietà del fabbricato in Boscoreale alla via Tenente Angelo Cirillo composta di una stanza e cucina in primo piano soprapposte ai due terrazzi di proprietà degli aventi causa di
… … con comunione a portone, cortile, cisterna, scala di accesso e terrazza>>. Persona_4
Per contro in merito alla data presumibile di realizzazione di vanetto di proprietà attorea a cui si accede da una porta metallica dal ballatoio condominiale del primo piano (vedi foto n. 9-10-11-12- 13, All. - A-) il ctu ha evidenziato che lo stesso è già citato Atto di Divisione del 1937, nella parte relativa alla descrizione del patrimonio immobiliare oggetto di divisione (nello specifico alla pag. n.
4, al rigo n. 9 il menzionato Atto cita testualmente: “…due camere al 1° piano, e stanzetta al 2°piano, situato sul lato settentrionale, con scala in fabbrica, loggetta, cesso nel lato occidentale del fabbricato, che è comune con , e;
nonché cortile con i medesimi , CP_13 CP_14 Persona_4 CP_12
e e con (omissis)”. CP_14 Persona_4 CP_15
Ancora il ctu, nelle risposte ai rilievi critici di parte convenuta, nel ribadire che i due vanetti contigui risultano indipendenti l'uno dall'altro, evidenziando che la soletta che regge il vanetto è indipendente e diversa da quella che regge il vano bagno, sia per dimensioni che per tecnologia di realizzazione, ha affermato che un intervento di demolizione parziale può risultare impegnativo, sia tecnicamente che economicamente, ma non è impossibile (cfr pag. 2 risposta ctu ai rilievi critici del consulente di parte convenuta).
Nè infine assume rilievo in questa sede individuare l'autore della costruzione in oggetto, poiché in fattispecie avente ad oggetto un'azione reale deve essere convenuto in giudizio l'attuale proprietario delle opere pretesamene illegittime, atteso che solo quest'ultimo può essere destinatario dell'ordine di ripristino che l'azione tende a conseguire, a nulla rilevando che i lavori siano stati realizzati da un precedente proprietario, nei cui confronti non potrebbe comunque essere emesso alcun ordine, né potendo, tale circostanza, incidere sulla “causa petendi”, che è costituita dall'appartenenza all'attuale proprietario di un'opera lesiva, a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore materiale della stessa.
Pertanto in accoglimento della domanda i convenuti , , Controparte_1 Controparte_2
, , , e vanno condannati alla Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 rimozione dell'opera di cui al punto 4 lettera a) dell'atto di citazione, -vano bagno con pareti fuoriuscenti dalla sagoma del fabbricato, di cui una in aderenza ad un piccolo vano di proprietà dell'istante e pertinenza della sua abitazione, situato sul ballatoio del terrazzo comune, ed un'altra realizzata in appoggio ad una parete condominiale- come descritto ed individuato alle pagg. da 6 ad
11, (foto da 09 a 13 allegato A alla ctu) dell'elaborato peritale depositato in data, 20.04.2024, con ripristino del precedente stato dei luoghi.
Struttura metallica con sovrastante residuo di lamiere in plastica.
Il ctu ha affermato che la copertura metallica in oggetto è stata realizzata con una struttura portante costituita da profili metallici aventi sezione ad L e direttamente ammorsati nella muratura portante perimetrale dello stabile che, come la tettoia medesima è di proprietà su detta struttura CP_11
è stata montata una copertura realizzata in materiale sintetico (vedi foto n. 3-4-5-6-7,26, All. -A-ctu depositata in data 20.04.2024) ed, in questo caso, la data presumibile di realizzazione della stessa è stimabile in almeno cinquant'anni perché la tettoia in esame è rilevabile fotograficamente dalla aerofotogrammetria del 1974 rilasciata dall'IGM (cfr All. -E della predetta ctu-); che la stessa funge da copertura di una parte del ballatoio per mezzo del quale si accede agli immobili posti CP_11 al primo piano;
che detta struttura si presenta in pessime condizioni di manutenzione e di conservazione ma non è causa delle infiltrazioni lamentate dalla . Parte_1
All'uopo il ctu, in merito alle probabili origini delle tracce di umidità lamentate da parte attrice alla sua proprietà, ha rilevato la presenza di dette tracce in corrispondenza del bordo inferiore (davanzale) della finestra del vano scala chiusa all'esterno dalle napoletane in ferro (cfr foto n. 25-26,All. -A-ctu depositata in data 20.04.2024); in corrispondenza delle lamentate tracce di umidità ed in riferimento alla parte sottostante il menzionato davanzale, sulla parete esterna ha ritrovato una traccia aperta nella muratura che potrebbe indicare la rimozione di qualcosa che precedentemente era infisso nel muro;
in particolare appare una nuova ornia di materiale lapideo di colore scuro che ricopre un preesistente davanzale in marmo bianco che non è stato rimosso completamente ed è stato grossolanamente smussato;
che dalla medesima documentazione fotografica appare chiaro che la menzionata tettoia finisce molto prima del davanzale della finestra di parte attrice per cui, con molta probabilità, la causa della lamentata umidità sarebbe da ricercarsi nella traccia di muratura scoperta o in ciò che nella medesima traccia era inserito.
Dunque il ctu ha concluso che “nel complesso la tettoia, nonostante la sua vetustà e le sue precarie condizioni di manutenzione, sembra non costituire causa di infiltrazioni sia all'esterno della parete perimetrale del fabbricato (vedi foto n.3-4-5-6-7, All. -A- ctu ) che all'interno dell'unità abitativa di parte convenuta (vedi foto n. 20-21, All. -A)”.
Pertanto la domanda attorea avente ad oggetto la predetta struttura metallica va rigettata, e tanto sia perché non vi è prova della realizzazione della stessa da parte dei convenuti, nè della circostanza che sia causa delle lamentate infiltrazioni, sia per l'assorbente considerazione che si tratta di un bene ricadente nella proprietà sicchè ogni decisione relativa alla manutenzione e/o CP_11 rimozione dello stesso va assunta dai condomini, ed in mancanza trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1105 c.c.
In tema di regolamentazione dell'uso della cosa comune, la previsione, ad opera dell'art. 1105, comma
4, c.c. del ricorso, da parte di ciascun partecipante, all'autorità giudiziaria per adottare gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione (inclusi gli atti di conservazione), preclude al singolo partecipante alla comunione di rivolgersi al giudice, in sede contenziosa, per ottenere provvedimenti di gestione della "res", ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti (Cassazione civile sez. II, 28/08/2020, n.18038; così Cass., sez. un., n. 4213/1982. In senso conforme Cass., n. 7613/1997). Sulla finestra prospiciente la scala condominiale.
L'attrice a sostegno della domanda ha allegato che la finestra in oggetto, con inspicio sul terrazzo comune e sulla sua proprietà esclusiva in corrispondenza della porta principale di ingresso alla sua abitazione, è stata edificata in violazione delle norme che regolano le distanza delle costruzioni dalle vedute al fine di sopperire, a seguito dell'abusiva realizzazione del vano wc, alla perdita dell'unica apertura verso l'esterno dell'ambiente indicato come cucina nella relazione di parte.
In merito alla predetta finestra il ctu ha affermato che la stessa non esisteva nel 1940, non essendo riportata nella planimetria catastale, allegata in atti e risalente al 31.01.1940 (vedi All. -D-) e non rientra nella dichiarazione delle opere che sarebbero state realizzate nel 1963 di cui al menzionato
AdC ma compare nei grafici allegati al medesimo AdC depositato al Comune di Boscoreale del 2023.
Orbene posto che è pacifico che la finestra in oggetto è stata aperta su una parete condominiale, (cfr foto n.8, All.-A-ctu depositata in data 20.04.2024), e ferma l'irrilevanza in questa sede della legittimità dell'apertura sotto il profilo amministrativo, si osserva che, con riferimento alla pretesa violazione di cui all'art. 907 c.c. detta doglianza deve essere esaminata congiuntamente con la pretesa violazione dell'art. 1102 c.c.
Si deve rilevare che, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10477 del 19/04/2023, in tema di condominio, qualora il giudice verifichi che l'uso della cosa comune sia avvenuto nell'esercizio dei poteri e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c. a tutela degli altri comproprietari, deve ritenersi legittima l'opera realizzata senza il rispetto delle norme sulle distanze tra proprietà contigue, applicabili, di regola, anche in ambito condominiale, purché la relativa osservanza sia compatibile con la particolare struttura dell'edificio condominiale (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che, ritenendo applicabili le norme sulle distanze a discapito dell'art. 1102 c.c., aveva ordinato la rimozione di una passerella appoggiata al muro perimetrale comune, costituente un nuovo accesso all'appartamento, senza verificare
l'esistenza di un concreto pregiudizio all'appartamento sottostante).
In particolare, la Corte di cassazione nel richiamato arresto dà atto che nella giurisprudenza di legittimità si rinviene tanto un orientamento che tende a garantire il rispetto della disciplina sulle distanze anche in ambito condominiale (Cass. n. 955 del 2013; Cass. n. 7269 del 2014), quanto un orientamento che, in tale ambito, tende ad attribuire prevalenza alla disciplina dell'uso delle parti comuni del fabbricato (Cass. n. 6546 del 2010 in tema di balconi;
Cass. n. 14096 del 2012 e Cass. n.
10852 del 2014 in tema di ascensori;
Cass. n. 1989 del 2016 in tema di tubazioni;
da ultimo, in un caso di realizzazione di tettoia in appoggio al muro perimetrale del fabbricato, Cass. n. 30528 del
2017). Anche nell'ambito di questo secondo orientamento, si afferma che la concreta valutazione della compatibilità tra la disciplina delle distanze e le caratteristiche del fabbricato condominiale compete al giudice di merito (cfr, Cass. n. 6546 del 2010, ove si afferma che "Le norme sulle distanze sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, purché siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni"; analoga affermazione si rinviene in Cass. n.
1989/2016 cit. e, con massima chiarezza, in Cass. n. 30528 del 2017, nella cui motivazione si legge:
"Più in generale, nell'applicare in materia di condominio le norme sulle distanze legali - nella specie con riferimento al diritto di veduta -, spetta al giudice di merito, con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se non per omesso esame di fatto storico decisivo e controverso, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tener conto in concreto della struttura dell'edificio, delle caratteristiche dello stato dei luoghi e del particolare contenuto dei diritti e delle facoltà spettanti ai singoli condomini, verificando, nel singolo caso, come fatto dalla Corte di Milano, la compatibilità dei rispettivi diritti dei condomini. Così come la realizzazione da parte di un condomino di una modifica nella sua proprietà esclusiva...in aderenza alla facciata dell'edificio quale pertinenza del rispettivo appartamento, ai fini dell'utilizzo delle parti comuni, rimane sottoposta, ai sensi dell'art. 1102 c.c., al divieto di alterare la destinazione della cosa comune, nonché a quello di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto;
ma l'accertamento se l'opera del singolo condomino, mirante ad una intensificazione del proprio godimento della cosa comune, sia conforme o meno alla destinazione della cosa comune, è compito del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato e la Corte d'appello ha ben spiegato a pagina 4 della sentenza le ragioni per cui la realizzazione della serra potesse essere considerata esplicazione del normale uso della cosa comune)".
In definitiva l'estensione del diritto di ciascun comunista trova il limite nella necessità di non sacrificare, ma di consentire il potenziale pari uso della cosa da parte degli altri partecipanti (Cass.
10453 del 2001). Pertanto, qualora - attraverso la valutazione delle esigenze e dei diritti degli altri partecipanti alla comunione - il giudice verifichi che l'uso della cosa comune sia avvenuto nell'esercizio dei poteri e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c. a tutela degli altri comproprietari, deve ritenersi legittima l'opera seppure realizzata senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti fra proprietà contigue e che trovano applicazione nel condominio, sempreché la relativa osservanza sia compatibile con la struttura dell'edificio condominiale, in cui le singole proprietà coesistono in unico edificio. In considerazione del rapporto strumentale di cui si è detto fra l'uso del bene comune e la proprietà esclusiva, che caratterizza il condominio.
Deve osservarsi ancora come con riguardo alla necessità o meno di una previa delibera assembleare deve operarsi una distinzione tra innovazione e maggior uso della cosa comune.
Le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102
c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: “…sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa;
per quanto concerne, poi, l'aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, bensì con quello del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte (ex multis, Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20712; Cass. Sez. 6 – 2, 03/02/2022, n. 3440) …”. (cfr.
Cassazione civile ordinanza n. 36389 del 13 dicembre 2022)
L'opera sulle cose comuni che sia realizzata ad iniziativa di un condomino e a sue spese non può dunque in via residuale valutarsi alla stregua dell'art. 1120 c.c.
A differenza delle innovazioni, “…le modifiche alle parti comuni dell'edificio, contemplate dall'art. 1102 c.c., possono essere apportate dal singolo condomino, nel proprio interesse e a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso, sempre che non alterino la destinazione e non impediscano l'altrui pari uso. Le modifiche delle parti comuni che il singolo condomino intende apportare a proprie spese per il miglior godimento di esse non richiedono alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea, salvo che tale autorizzazione non sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini nell'interesse comune, mediante esercizio dell'autonomia privata (ad esempio, Cass. Sez. 2, 21/05/1997, n. 4509) …”. Sicché, “…alla eventuale autorizzazione ad apportare tali modifiche concessa dall'assemblea, può attribuirsi altrimenti il valore di mero riconoscimento dell'inesistenza di interesse e di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla concreta utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante (Cass. Sez. 2,
20/02/1997, n. 1554) …”.
La nozione di pari uso della cosa comune che ogni compartecipe, nell'utilizzare la cosa medesima, deve consentire agli altri non va intesa nel senso di uso identico perché l'identità nello spazio o addirittura nel tempo potrebbe importare il divieto per ogni condomino di fare della cosa comune un uso particolare e a proprio esclusivo vantaggio;
ne deriva che per stabilire se l'uso più intenso da parte di un condomino venga ad alterare il rapporto di equilibrio fra i partecipanti al condominio - e perciò da ritenersi non consentito a norma dell'art. 1102 - non deve aversi riguardo all'uso fatto in concreto di detta cosa da altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno (C. 11870/2021; C. 9278/2018; C. 3368/1995; T. Genova 27.7.2006).
Ne consegue che, quando sia prevedibile che gli altri compartecipi non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa da un condomino deve ritenersi legittima, atteso che, in una materia nella quale è consentita la massima espansione dell'uso, il limite al godimento di un condomino si riscontra negli interessi degli altri, che costituiscono impedimento alla modifica soltanto se sia ragionevole prevedere che altri comproprietari vogliano accrescere il pari uso cui hanno diritto (C. 8808/2003), Cass. Civ. Sez. II, 17 marzo 2008, n. 7143).” ( cfr. C. 7870/2021).
Circa il riparto dell'onere probatorio va ribadito, come già innanzi segnalato, che allorché il condominio (o altro partecipante) intende negare la legittimità della modificazione della cosa comune apportata dal singolo condomino, il superamento dei limiti del pari uso, di cui all'art. 1102 c.c., si configura come un fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, sicché deve essere provato da colui che agisce, mentre la deduzione, da parte dell'autore, della legittimità della modifica non comporta alcun onere probatorio a carico del medesimo (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 22/02/2022, n.
5809; Cass. Sez. 6 - 2, 18/11/2021, n. 35213).
Ebbene ad avviso del giudicante nella fattispecie non trova spazio la normativa sulla violazione delle distanze legali, in quanto l'apertura della finestra sul muro comune, e prospiciente il ballatoio rientra nella facoltà del di praticare aperture che consentano di ricevere aria CP_11 CP_8
e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, non ostacola il godimento da parte degli altri compartecipi del bene comune, non ha arrecato danni alle parti comuni, nè determinato pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio, nulla emergendo in tal senso dalla consulenza tecnico d'ufficio, nè tantomeno dalle stesse allegazioni di parte attrice per quanto attiene alla stabilità del fabbricato (cfr Cassazione civile sez. II, 19/07/2018, n.19265), nè in particolare per il rispetto del decoro architettonico del fabbricato per posizione, dimensioni e proporzioni rispetto alle altre aperture esistenti, trattandosi, peraltro, di intervento interno al pianerottolo e dunque privo di impatto visivo rilevante.
La domanda attorea di rimozione della detta finestra va pertanto disattesa.
Per quanto riguarda la veranda, le telecamere, il boiler, la fontanina di cui all'atto di citazione, va rilevata la cessazione della materia del contendere trattandosi di opere ad oggi rimosse.
Infine va disattesa la domanda attorea di risarcimento del danno.
Posto che l'unica domanda dell' oggetto di accoglimento attiene alla rimozione del vano Parte_1 bagno di cui innanzi, deve rilevarsi che non vi è prova, nè tantomeno allegazione di un danno risarcibile.
Invero allorché si confuta in giurisprudenza la configurabilità di un danno in re ipsa subito dal proprietario per l'indisponibilità o la limitata disponibilità della cosa, si riconosce comunque all'interessato la facoltà di darne prova mediante ricorso a presunzioni semplici o al fatto notorio, onerando lo stesso di indicare tutti gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione, dai quali, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito (Sez. 2, n. 12865 del 22 aprile 2022 richiamata). Nella fattispecie l'attrice non ha offerto sufficienti elementi anche in via presuntiva, atti a dimostrare l'esistenza e la misura del pregiudizio effettivamente realizzatosi.
Va, infine disattesa, sempre alla luce delle risultanze della ctu, la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti.
I hanno allegato che gli immobili di proprietà dell' hanno causato, e continuano CP_1 Parte_1
a provocare, danni da infiltrazione sia all'appartamento da cui la predetta attrice assume derivargli i danni che lamenta in questo giudizio, sia ad altri immobili di cui è comproprietaria;
Controparte_3 che, in particolare, relativamente all'appartamento sito al primo piano, la volta di copertura del vano destinato a cucina presenta vistose infiltrazioni d'acqua, verosimilmente causate da una pluviale, che raccoglie le acque meteoriche dei lastrici di copertura della proprietà e le sversa sulla Parte_1 copertura della proprietà e relativamente al negozio sito al piano terra, detta unità CP_1 commerciale risulta preceduta da uno stretto porticato, che corrisponde al primo piano col balcone di proprietà ; che la copertura del porticato è danneggiata da infiltrazioni provenienti dal Parte_1 calpestio del piano sovrastante.
In ordine alla predetta infiltrazioni il consulente tecnico d'ufficio ha confermato di aver rilevato, ampie e diffuse infiltrazioni di acqua meteorica unitamente a vistose macchie di muffa, all'intradosso
(soffitto) ed alla parete del piccolo vano (disimpegno) compreso tra il vano bagno oggetto di causa ed il locale cucina (vedi foto n. 17-18-19, All. -A-), da cui detto disimpegno è stato ricavato per mezzo di una parete con telai e pannelli in legno ed ha affermato che “la documentazione fotografica allegata denuncia che la guaina impermeabile posta sulle solette del vano bagno in questione, è in pessime condizioni manutentive in quanto si presenta in più punti scollata, lesionata e mancante (vedi foto n.
9-10-11-12, All. -A-); tale stato di cose, quindi, è responsabile anche delle vistose e diffuse problematiche di umidità e di muffe presenti al soffitto ed alle pareti del medesimo vano bagno;
che medesima muratura del vano bagno all'esterno, si presenta in precarie condizioni manutentive e risulta anch'essa interessata da copiose infiltrazioni di acque meteoriche;
che altra possibile causa dello stato di infiltrazioni e di muffe rilevato per i due predetti ambienti, è da imputare alla probabile cattiva tenuta del foro realizzato, nella muratura perimetrale del fabbricato, per consentire il passaggio della canna fumaria collegata alla stufa- camino posta all'interno dell'appartamento dei convenuti
(cfr ctu depositata in data 20.04.2024).
Dunque le cause delle lamentate infiltrazioni all'interno dell'immobile dei convenuti non sono imputabili allo stato manutentivo della proprietà attorea.
In merito, invece, alle infiltrazioni che interessano le arcate del portico il ctu ha CP_11 affermato che le stesse sono “da imputarsi alle non perfette condizioni di smaltimento delle acque reflue di pioggia dalla terrazzina a livello del primo piano verso le sottostanti arcate” e che detto terrazzino “sebbene sia servito da due pluviali, una per ciascun prospetto viario, manca di un canale di gronda (…) che consentirebbe un migliore smaltimento delle acque di pioggia” (cfr ctu depositata in data 20.04.2024).
Detto intervento, consistendo in un'opera di miglioria della rete condominiale di raccolta e smaltimento delle acque piovane, non può essere attribuito esclusivamente all' , ma è di Parte_1 competenza dei condomini e rientra nella gestione/amministrazione dei beni comuni, da far valere ai sensi dell'art. 1105 c.c. come già innanzi rilevato per la tettoia posta a copertura del ballatoio
CP_11
La domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti, va, pertanto, rigettata.
Attesa la reciproca soccombenza le spese di lite tra le parti si compensano nella misura di 1/3 mentre per i restanti 2/3 seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano, come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, scaglione di riferimento per la cause di valore indeterminabile da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 (valori medi).
Le spese di ctu si pongono in via definitiva a carico di entrambe le parti in misura uguale tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l'effetto condanna i convenuti CP_1
, , , , , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
alla rimozione dell'opera di cui al punto 4 lettera a) dell'atto di citazione, -vano bagno con
[...] pareti fuoriuscenti dalla sagoma del fabbricato, di cui una in aderenza ad un piccolo vano di proprietà dell'istante e pertinenza della sua abitazione, situato sul ballatoio del terrazzo comune, ed un'altra realizzata in appoggio ad una parete condominiale- come descritto ed individuato alle pagg. da 6 ad
11, (foto da 09 a 13 allegato A alla ctu) dell'elaborato peritale depositato in data, 20.04.2024, con ripristino del precedente stato dei luoghi;
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle opere di cui al punto 4 lettera b) dell'atto di citazione, e di cui al punto 5, con riferimento alla fontanina, al boiler elettrico ed alle telecamere di sorveglianza;
- rigetta per il resto la domanda dell'attrice;
-rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti;
-compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, dei restanti 2/3 della spese di lite che si liquidano in euro 545,00 per esborsi ed euro
5.066,00, per compensi oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, IVA e CpA, come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari. Pone le spese di ctu in via definitiva a carico di parte attrice e dei convenuti, nella misura del 50% ciascuno.
Torre Annunziata, 19.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Rosaria Barbato