TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/05/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
RG 1649/2025 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 1649/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MARTINELLI DAVIDE presso il cui studio sito in LARGO MARCO GERRA N.3 42124 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. IORI VILLIAM presso il cui studio sito in VIA FOGLIANI 2 42019 SCANDIANO [RE] è elettivamente domiciliata CP_2
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 28.04.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento della minore nata a [...] in Persona_1 data 30.10.2012
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 04.04.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1. La figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori e risiederà assieme alla madre presso l'abitazione che essa adotterà per sé e per la figlia.
2. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima. Le decisioni riguardanti la figlia su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via esclusiva dal genitore con il quale la figlia si troverà nel momento in cui le decisioni dovranno essere assunte.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con Parte_1 le modalità di seguito indicati: a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del sabato fino alla domenica sera;
ad anni alternati, Natale con un genitore e Capodanno con l'altro genitore;
per il periodo estivo i genitori terranno conto dei desideri espressi dalla figlia, pur impegnandosi ad assicurare periodi continuativi di permanenza con ciascuno dei due in modo da consentire eventuali vacanze;
il tutto verrà comunque gestito con elasticità e con la reciproca disponibilità sino ad ora dimostrata.
4. I genitori si impegnano a prestare per il futuro la massima disponibilità ed atteggiamento collaborativo per consentire alla propria figlia di vivere nella maggiore serenità ed armonia possibile, nonostante la separazione di fatto intervenuta tra i propri genitori, favorendo in ogni caso la massima continuità di rapporti con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine.
5. A titolo di contributo al mantenimento della figlia il padre Per_1 [...]
si obbliga a corrispondere alla madre la Pt_1 Controparte_1 somma mensile di € 400,00 entro il giorno 20 di ogni mese con bonifico sul conto corrente intestato alla madre identificato dal codice Iban [...]; detta somma, da versarsi fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia, sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. Saranno in ogni caso suddivise al 50% tra i genitori tutte le spese straordinarie, sportive, ricreative, scolastiche e sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale come da Protocollo del 12.06.2023 e succ. del Tribunale di Reggio Emilia, qui di seguito trascritto in forma sintetica, dando atto le parti di aver ricevuto copia dell'intero documento di protocollo al quale si rimanda:
Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante erogate dal SSN
b. esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN
c. trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN
d. apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ed erogati dal SSN
e. medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco
f. cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o provate convenzionate erogati dal SSN
Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
b. trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione
c. esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN
Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno anche per la scuola privata
c. assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola
d. dotazione informatica richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio e ai bisogni educativi specifici
e. gite scolastiche senza pernottamento
f. trasporto pubblico
g. rette per l'asilo nido o della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica
Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati
b. corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero
c. gite scolastiche con pernottamento
d. corsi di recupero e lezioni private
Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. pre-scuola e dopo-scuola e servizio di baby sitting, laddove la necessità coincida con gli orari lavorativi di entrambi i genitori
b. centro ricreativo estivo
c. corso sportivo o artistico, comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
d. spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B.
Il genitore che abbia sostenuto una spesa concordata per cui sia già prevista dal citato protocollo la compartecipazione, o comunque per cui vi sia accordo ed assenso alla condivisione, dovrà ricevere il rimborso del 50% di tale spesa alla presentazione della documentazione della spesa sostenuta.
Tutte le altre spese di carattere straordinario diverse ed ulteriori che dovessero risultare necessarie per far fronte ai bisogni di cura, custodia, salute ed istruzione dei figli, dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i genitori e saranno ugualmente sostenute nella misura sopraindicata.
In ogni caso tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate.
7. e sono per sè economicamente Parte_1 Controparte_1 autosufficienti ed in grado di far fronte alle proprie rispettive necessità di vita;
essi pertanto non richiedono reciprocamente l'una/o nei confronti dell'altro/a la corresponsione di alcun assegno di mantenimento.
8. Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico per la figlia minore.
9. Ciascuna delle parti provvederà alle proprie spese di assistenza legale.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del figlio minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 08.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 1649/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MARTINELLI DAVIDE presso il cui studio sito in LARGO MARCO GERRA N.3 42124 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. IORI VILLIAM presso il cui studio sito in VIA FOGLIANI 2 42019 SCANDIANO [RE] è elettivamente domiciliata CP_2
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 28.04.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento della minore nata a [...] in Persona_1 data 30.10.2012
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 04.04.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1. La figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori e risiederà assieme alla madre presso l'abitazione che essa adotterà per sé e per la figlia.
2. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima. Le decisioni riguardanti la figlia su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via esclusiva dal genitore con il quale la figlia si troverà nel momento in cui le decisioni dovranno essere assunte.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con Parte_1 le modalità di seguito indicati: a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del sabato fino alla domenica sera;
ad anni alternati, Natale con un genitore e Capodanno con l'altro genitore;
per il periodo estivo i genitori terranno conto dei desideri espressi dalla figlia, pur impegnandosi ad assicurare periodi continuativi di permanenza con ciascuno dei due in modo da consentire eventuali vacanze;
il tutto verrà comunque gestito con elasticità e con la reciproca disponibilità sino ad ora dimostrata.
4. I genitori si impegnano a prestare per il futuro la massima disponibilità ed atteggiamento collaborativo per consentire alla propria figlia di vivere nella maggiore serenità ed armonia possibile, nonostante la separazione di fatto intervenuta tra i propri genitori, favorendo in ogni caso la massima continuità di rapporti con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine.
5. A titolo di contributo al mantenimento della figlia il padre Per_1 [...]
si obbliga a corrispondere alla madre la Pt_1 Controparte_1 somma mensile di € 400,00 entro il giorno 20 di ogni mese con bonifico sul conto corrente intestato alla madre identificato dal codice Iban [...]; detta somma, da versarsi fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia, sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. Saranno in ogni caso suddivise al 50% tra i genitori tutte le spese straordinarie, sportive, ricreative, scolastiche e sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale come da Protocollo del 12.06.2023 e succ. del Tribunale di Reggio Emilia, qui di seguito trascritto in forma sintetica, dando atto le parti di aver ricevuto copia dell'intero documento di protocollo al quale si rimanda:
Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante erogate dal SSN
b. esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN
c. trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN
d. apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ed erogati dal SSN
e. medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco
f. cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o provate convenzionate erogati dal SSN
Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
b. trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione
c. esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN
Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno anche per la scuola privata
c. assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola
d. dotazione informatica richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio e ai bisogni educativi specifici
e. gite scolastiche senza pernottamento
f. trasporto pubblico
g. rette per l'asilo nido o della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica
Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati
b. corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero
c. gite scolastiche con pernottamento
d. corsi di recupero e lezioni private
Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. pre-scuola e dopo-scuola e servizio di baby sitting, laddove la necessità coincida con gli orari lavorativi di entrambi i genitori
b. centro ricreativo estivo
c. corso sportivo o artistico, comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
d. spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B.
Il genitore che abbia sostenuto una spesa concordata per cui sia già prevista dal citato protocollo la compartecipazione, o comunque per cui vi sia accordo ed assenso alla condivisione, dovrà ricevere il rimborso del 50% di tale spesa alla presentazione della documentazione della spesa sostenuta.
Tutte le altre spese di carattere straordinario diverse ed ulteriori che dovessero risultare necessarie per far fronte ai bisogni di cura, custodia, salute ed istruzione dei figli, dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i genitori e saranno ugualmente sostenute nella misura sopraindicata.
In ogni caso tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate.
7. e sono per sè economicamente Parte_1 Controparte_1 autosufficienti ed in grado di far fronte alle proprie rispettive necessità di vita;
essi pertanto non richiedono reciprocamente l'una/o nei confronti dell'altro/a la corresponsione di alcun assegno di mantenimento.
8. Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico per la figlia minore.
9. Ciascuna delle parti provvederà alle proprie spese di assistenza legale.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del figlio minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 08.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli