Ordinanza collegiale 24 ottobre 2025
Sentenza breve 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 05/02/2026, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00568/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02060/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2060 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Società Italiana Acetilene e Derivati S.I.A.D. S.p.A. e Medigas Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B033C18EF7, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Zanetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti – Aria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras e Maurizio Tommasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Medicair Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Parisi e Stefano Soncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione n. 397 del 14 maggio 2025, assunta dal Direttore Generale di Aria s.p.a., esclusivamente per la parte in cui l'intimata Amministrazione ha aggiudicato a Medicair Italia s.r.l. il lotto 13 della gara “ARIA_2023_013 Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, multilotto, per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici, dei servizi di manutenzione degli impianti gas e delle criobanche”;
- della nota del Responsabile Unico del Progetto, Protocollo IA.2025.0041723 del 13 maggio 2025, allegata alla determinazione di cui sopra, esclusivamente per la parte in cui il Responsabile Unico del Progetto ha proposto l'aggiudicazione del lotto 13 della gara di cui sopra a Medicair Italia s.r.l.;
- dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice esclusivamente per le parti relative al lotto 13 della gara di cui sopra;
nonché per l’accertamento e declaratoria dell'inefficacia:
- della convenzione relativa al lotto 13 della gara di cui sopra, ove fosse eventualmente sottoscritta da ARIA s.p.a. e da Medicair Italia s.r.l. nelle more di definizione del giudizio di cui al ricorso;
nonché per la condanna di ARIA s.p.a. a fare subentrare le ricorrenti (e la rispettiva designata mandataria) nella convenzione di cui sopra;
nonché per l’accertamento e declaratoria dell'inefficacia dei contratti e/o degli Ordinativi di Fornitura relativi alla convenzione di cui sopra, ove fossero eventualmente adottati, nelle more di definizione del giudizio di cui al presente ricorso, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale Melegnano e della Martesana, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano e dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese;
nonché per la condanna della Azienda Socio Sanitaria Territoriale Melegnano e della Martesana, della Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano e della Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese a fare subentrare le ricorrenti (e la rispettiva designata mandataria) nei contratti e/o negli Ordinativi di Fornitura di cui sopra, ove fossero eventualmente adottati nelle more di definizione del giudizio di cui al ricorso;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Medicair Italia S.r.l. il 16\12\2025:
per l’annullamento, previa sospensiva,
-della determinazione n. 936 del 3 novembre 2025 avente ad oggetto “ARIA_2023_013 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, multilotto, per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici, dei servizi di manutenzione degli impianti gas e delle criobanche - Nuova aggiudicazione del lotto 13 della procedura” (doc. 42) nonché della pregressa nota del RUP Protocollo IA.2025.0090876 del 30 ottobre 2025 avente ad oggetto la “Proposta di nuova aggiudicazione del lotto 13 della procedura” (doc. 43), entrambi depositati il 3 novembre 2025 da ARIA.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Medicair Italia S.r.l. e dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti – Aria S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa RI Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con l’odierno ricorso, le società ricorrenti, le quali agiscono in proprio e nella qualità di designate mandanti del costituendo RTI, con mandataria Sapio Life S.r.l., hanno domandato l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione N. 397 del 14/05/2025 con oggetto: “ ARIA_2023_013 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, multilotto, per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici, dei servizi di manutenzione degli impianti gas e delle criobanche ”, con la quale la stazione appaltante ha aggiudicato il Lotto 13 a favore della controinteressata Medicair Italia S.r.l.;
- con atto depositato il 3 luglio 2025, le società ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare, avendo la stazione appaltante, con determinazione n. 498 del 16 giugno 2025, sospeso l’aggiudicazione del Lotto n. 13;
- con ricorso depositato il 21 luglio 2025, le società ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti;
- successivamente, riesaminati i requisiti tecnici, con la determinazione n. 704 del 10 settembre 2025, la stazione appaltante ARIA ha annullato in autotutela l’aggiudicazione in favore di Medicair Italia S.r.l.;
- con memoria depositata il 3 ottobre 2025, le società ricorrenti hanno sostenuto che “ ARIA ha annullato l’aggiudicazione in quanto ha espressamente riconosciuto la fondatezza della censura dedotta dalle ricorrenti con il terzo motivo di ricorso (cfr. pag. 2 del provvedimento di annullamento), con conseguente cessazione della materia del contendere (per quanto riguarda gli altri due motivi di ricorso sono, invece, divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse).
3.- L’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato per espressa riconosciuta fondatezza di una censura dedotta con il ricorso determina una soccombenza virtuale dell’Amministrazione” sicché hanno domandato “ la condanna sia alle spese sia alla rifusione del contributo unificato ”;
Considerato che:
- il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione inizialmente disposta a favore della controinteressata Medicair Italia S.r.l. è stato adottato in autotutela dalla stazione appaltante, a seguito del tempestivo svolgimento dell’attività discrezionale di riesame dell’atto;
Ciò determina, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., la totale improcedibilità dei ricorsi, principale e per motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza d’interesse, non ravvisandosi alcun interesse alla decisione degli stessi in capo alle società ricorrenti;
Vanno, inoltre, stralciati dal fascicolo processuale gli atti depositati dalla controinteressata Medicair Italia S.r.l. il 16.12.2025, giacché gli stessi non si possono qualificare come motivi aggiunti ma come autonomo ricorso, proposto con N. R.G. 3801/2025;
Sussistono, infine, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO GU, Presidente
RI Di LO, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI Di LO | TO GU |
IL SEGRETARIO