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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 550/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 550/2023 promossa da:
C.F. P.IVA ), già Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Michele Roma APPELLANTE contro
C.F. Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Gianantonio Belli
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dell'appello proposto da già Parte_1
Parte_2
a) preliminarmente, riformare la sentenza in oggetto per non aver colto il difetto di titolarità attiva del sig.
proprio o indiretto con riguardo alla polizza di cui è controversia e quindi respingere la Controparte_1 domanda perché inammissibile;
pagina 1 di 10 b) nel merito, accertare e dichiarare prescritto ogni diritto in capo al sig. relativamente alla Controparte_1 polizza . 5003610; Controparte_2
c) in subordine, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Parma n.253/2023 del 28.02.2023, pubblicata il 28.02.2023, notificata il 1°.03.2023, rigettando la domanda attorea di risarcimento per l'insussistenza di un titolo, alla stregua delle ragioni esposte in narrativa;
a) condannare dunque l'appellato alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, per l'importo dichiarato in sentenza oltre interessi come per legge;
b) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
c) ai sensi dell'art. 346 c.p.c., si intendono espressamente richiamate le domande e le eccezioni proposte in primo grado.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, in via principale e nel merito rigettare, per i motivi di cui in narrativa, l'appello proposto da perché inammissibile, Parte_1 infondato, non provato, improcedibile o come meglio;
in toto confermando la sentenza n. 253/2023 Rep.
N. 490/2023 inter partes resa dal Giudice Unico del Tribunale di Parma dott. Giacomo Cicciò in data 27-
28/02/2023 a definizione della causa civile n. 2793/2018 R.G.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario, CPA ed IVA come e se per legge dovuti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio chiedendo che gli fosse Controparte_1 Parte_2
riconosciuto il diritto al versamento della somma € 18.207,68, a titolo di riscatto della polizza assicurativa Recovery 2, asseritamente stipulata in Parma il 13/10/2010, collegata alla polizza vita n. 5003610 sottoscritta dallo zio nel 2001 e coinvolta nel Persona_1
default della Lehman Brothers Holdings nel 2008.
2. si costituiva in giudizio eccependo l'incompetenza territoriale del Parte_2
Tribunale di Parma, il difetto di titolarità del rapporto giuridico in capo all'attore e nel merito la prescrizione del diritto e l'infondatezza della richiesta.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Parma accoglieva la domanda condannando la convenuta al pagamento pagina 2 di 10 della somma di € 18.207,68, oltre interessi legali e spese di lite.
3. A fondamento della sua decisione il giudice di primo grado osservava che risultava documentato che in data 13.07.2001 (deceduto in data 22.04.2004) aveva Persona_1
stipulato con la polizza vita n. 5003510, Controparte_2 Parte_3
nominando quale beneficiario in caso di morte Controparte_1
4. Nel 2009/2010, a seguito del default della Lehman Brothers Holdings Inc. ed alla messa in liquidazione coatta amministrativa della aveva attuato un Parte_4 Pt_2
intervento di recovery, riconoscendo ai titolari di polizze presenti nel portafoglio un nuovo prodotto vita denominato AVIVA PREVIDENZA RECOVERY 2, come documentato e riconosciuto dalla convenuta.
Dal questionario informativo di allegato alla comunicazione del 20.09.2010 veniva Pt_2
prospettata la possibilità di stipulare la polizza mediante la Controparte_3
sottoscrizione da parte del beneficiario del contratto originario, e aveva Controparte_1
sottoscritto la proposta di adesione nella quale era espressamente previsto che il contraente doveva coincidere con il beneficiario dei contratti originari Net Index Fund, e che il Pt_5
contraente prendeva atto “che l'operazione di adesione si intende perfezionata quando il contraente unitamente all'assicurato – se persona diversa – sottoscrive la proposta di
Adesione al Contratto ”. Controparte_3
5. Conseguentemente, il Tribunale riteneva che tale documentazione evidenziava oltre ogni ragionevole dubbio che quale beneficiario del contratto originario era Controparte_1
legittimato a stipulare la polizza e che la stessa si era Controparte_3
perfezionata mediante la sottoscrizione della proposta di adesione al contratto, come poi avvenuto;
l'attore era quindi altresì legittimato ad esercitare il diritto di riscatto e aveva diritto al pagamento delle somme contrattualmente previste.
Il Tribunale, inoltre, rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta in quanto oggetto di causa non era la richiesta di pagamento delle somme dovute in forza del contratto sottoscritto da nel 2001, bensì di quelle dovute da Persona_1 Pt_2
all'attore in forza del successivo contratto che aveva sostituito il precedente e giunto a scadenza in data 25/11/2016, per il quale quindi nessuna prescrizione si era verificata. pagina 3 di 10 Infine, rigettava anche la generica eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, trovando applicazione il foro del consumatore ai sensi dell'art. 66 bis del D. Lgs.
206/2005.
6. Avverso la sentenza ha proposto appello già Parte_1 Parte_2
chiedendone la parziale riforma;
si è costituito in giudizio l'appellato chiedendo di
[...]
dichiarare l'impugnazione inammissibile e comunque di rigettarla.
All'udienza del 18.11.2025, trattata con modalità telematiche, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo l'appellante si duole che il Tribunale abbia riconosciuto l'esistenza e validità di una polizza Recovery in favore del sig. deducendo che tale Controparte_1
conclusione risulta erronea e viziata dalla violazione della normativa civilistica, nonché da un contraddittorio e censurabile ragionamento logico\giuridico, in contrasto con le risultanze processuali e con gli atti di causa.
8. In particolare, si deduce che:
- il sig. aveva stipulato una polizza index linked con decorrenza 17.07.2001 Persona_1
e durata di anni 8 sino al 17.07.2009 a premio unico, con beneficiario in “caso vita” il contraente-assicurato medesimo, ed in “caso morte” il nipote sig. Controparte_1
- il contratto prevedeva due controprestazioni alternative: in caso di vita i) la restituzione delle somme come accresciute o diminuite in ragione dell'andamento del mercato al momento del riscatto ovvero, in caso di premorienza ii) il versamento del capitale assicurato in favore del beneficiario indicato in polizza;
- il sig. decedeva in data 22.04.2004, e con il verificarsi dell'evento previsto, Persona_1
l'unica controprestazione dovuta dalla oggi in esecuzione del contratto, giunto Pt_2
alla sua scadenza naturale condizionata per premorienza, consisteva nel versamento dell'indennizzo in favore del sig. nella qualità di beneficiario, diritto che Controparte_1
però si è estinto per intervenuto decorso del termine di cui all'art. 2952 cpv. c.c.;
pagina 4 di 10 - il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto ritenere l'inesistenza della addotta polizza
[...]
in favore dell'attore e respingere la domanda con condanna alle Controparte_3
spese di lite.
9. Con il secondo motivo si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio evidenziasse “…oltre ogni ragionevole dubbio che quale Controparte_1
beneficiario del contratto originario, era legittimato a stipulare la polizza e che Controparte_3
la stessa si perfezionò mediante la sottoscrizione della proposta di adesione al contratto, come poi avvenuto.
L'attore era quindi altresì legittimato ad esercitare il diritto di riscatto e ha diritto al pagamento delle somme contrattualmente previste.”
Si deduce, a tale riguardo, che a fronte della contestazione circa la mancanza di prova su un valido contratto assicurativo in favore dell'attore, e dunque della sua legittimazione in giudizio, il sig. si è limitato a depositare in atti una proposta di datata Controparte_1 Pt_2
20.09.2010 indirizzata al sig. , contraente originario, che poi sarebbe stata Persona_1
arbitrariamente da lui sottoscritta per adesione.
10. Ribadisce l'appellante come la proposta fosse riservata ai soli titolari di polizze attive, mentre quella sottoscritta dal sig. era già definita per premorienza, seppur Persona_1
mai comunicata alla Compagnia, e dunque estinta ancor prima che si verificassero gli eventi che avevano dato corso all'intervento di Recovery;
in ogni modo poiché l'offerta è stata accettata dal sig. soggetto estraneo e terzo rispetto al sig. Controparte_1 Persona_1
cui era riservata, non poteva ritenersi applicabile l'art. 1326 c.c., essendo l'accettazione difforme dalla proposta dal lato soggettivo.
Deduce quindi l'appellante che non esiste in atti alcuna polizza sottoscritta dalla Compagnia in favore dell'attore, né potrebbe valere a supporto della conclusione del contatto il fatto che nella proposta indirizzata al sig. fosse contenuto l'inciso, messo in Persona_1
evidenza dal Tribunale di Parma, secondo il quale l'operazione si sarebbe perfezionata con la semplice sottoscrizione della proposta di adesione da parte del contraente unitamente all'assicurato, sempre sulla base del principio che tale proposta, allegata alla missiva, era indirizzata unicamente al sig. ove ancora in vita. Persona_1
pagina 5 di 10 11. Con il terzo motivo, si lamenta ulteriormente che il Tribunale abbia ritenuto il potere del sig. di sottoscrivere la nuova polizza nella qualità di beneficiario in caso Controparte_1
morte, deducendo che l'intervento di Recovery denominato Controparte_3
era riservato ai soli “sottoscrittori dei contratti originari” di polizze ancora
[...]
attive nel portafogli. Tale proposta, dunque, non era valida per contratti riscattati o giunti a scadenza contrattuale in data antecedente gli eventi oggetto della recovery, necessitati dal default nel 2008 della Lehman Brothers holding inc. e dalla successiva LCA della
[...]
Nella vicenda in esame, sebbene non comunicato, la polizza era cessata nel 2004 Pt_4
con l'avvenuto decesso del contraente ed il conseguente diritto del beneficiario all'apprensione dell'intero capitale previsto in polizza;
che poi tale diritto si fosse, frattanto, prescritto paleserebbe ancor più l'infondatezza delle avverse pretese di subentrare in un rapporto cessato da oltre 6 anni.
12. Con il quarto motivo si lamenta il rigetto dell'eccezione di prescrizione, deducendo che l'inesistenza di una polizza Recovery in favore del sig. farebbe regredire Controparte_1
ogni suo denegato diritto nei confronti della odierna appellante al solo contratto originario sottoscritto a suo favore dal sig. nel 2001, come beneficiario in caso morte, Persona_1
e che l'avvenuto decesso in data 22.04.2004 ha quindi determinato il corrispondente diritto del beneficiario all'apprensione dell'intero capitale assicurato, ancor prima che si verificasse la crisi del mercato finanziario.
Si deduce, però, che ogni diritto si è estinto per lo spirare del termine di prescrizione annuale previsto, ratione temporis, dall'art. 2952, II comma c.c. senza che il sig. CP_1
inoltrasse alcuna richiesta valida ad interromperne il decorso.
[...]
13. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta correlazione e sono infondati.
Sono pacifiche in causa perché documentate, o comunque non contestate tempestivamente le seguenti circostanze:
1) il sig. in data 13 luglio 2001 stipulava con la Persona_1 Controparte_2
polizza vita ” n. 5003510 nominando quale unico beneficiario in Parte_3
caso di morte il proprio nipote Controparte_1
pagina 6 di 10 2) la polizza, emessa da e garantita dalla Lehman Brothers Holdings, veniva Parte_4
coinvolta nel default di quest'ultima e dall'assoggettamento della banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, motivo per cui la Compagnia aveva proposto agli Pt_2
assicurati la sottoscrizione della nuova polizza ”, Pt_2 Controparte_3
3) tale iniziativa veniva comunicata con lettera datata 20.09.2010, inviata personalmente all'assicurato che, tuttavia, era deceduto in data 22.04.2004 senza che la Persona_1
Compagnia ne fosse stata informata;
4) alcuni giorni dopo l'invio della lettera, la sig.ra incaricata da Parte_6 [...]
identificata dal codice interno 43341, contattava il sig. e Controparte_2 Controparte_1
successivamente, in data 13.10.2010, si recava presso l'abitazione di quest'ultimo, sottoponendogli la proposta del nuovo contratto, compilato dalla sig.ra che veniva Pt_6
sottoscritto da dopo essere stato personalmente identificato dalla Controparte_1
promotrice;
5) al momento della sottoscrizione del contratto la sig.ra e per lei Pt_6 Controparte_2
erano evidentemente a conoscenza dell'avvenuto decesso del sig. ed
[...] Persona_1
infatti la proposta della nuova polizza, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, veniva sottoposta al beneficiario del primo contratto, ottenendone l'adesione;
6) i poteri rappresentativi della sig.ra non sono mai stati tempestivamente contestati Pt_6
o disconosciuti dalla Compagnia di Assicurazione, salvo sostenere solo in grado di appello,
e quindi tardivamente, che non sussisterebbe la prova che la proposta venne sottoposta all'appellato “da tal NO . Pt_6
14. Dalle incontestate circostanze di fatto appena richiamate il Tribunale ha dunque correttamente tratto le conclusioni riportate nella motivazione della sentenza.
Infatti, osserva innanzitutto la Corte che, contrariamente a quanto dedotto dalla Compagnia appellante, i soggetti legittimati a sottoscrivere la nuova polizza erano indicati nella “scheda informativa dell'operazione di adesione al contratto recovery 2 (tariffa va2) riservata ai Controparte_3
beneficiari dei contratti “net index multi-fund – net index multi-fund 2° emissione (tariffe ia2-ia3)”
(cfr. doc. n. 5 appellato, evidenziazione del relatore).
pagina 7 di 10 Risulta quindi per tabulas che la proposta era rivolta indistintamente a tutti i beneficiari, non potendo riscontrare nella scheda informativa alcuna distinzione tra beneficiari in vita o in caso morte. Anche nel primo capoverso della predetta scheda informativa si precisa chiaramente che “La presente scheda di confronto ha lo scopo di fornire ai Beneficiari dei Contratti… di seguito indicati con il termine di Contratti Originari… le caratteristiche dell'operazione di adesione al
Contratto AVIVA PREVIDENZA RECOVERY 2 DI SEGUITO Contratto di Destinazione”.
Solo nel prosieguo la scheda informativa definisce i Beneficiari con il termine “Contraente”.
15. Ora, la circostanza che la promotrice dell'assicurazione ebbe a sottoporre la proposta del nuovo contratto ad un soggetto chiaramente diverso dal primo contraente, ma identificato nel beneficiario del contratto originario, dimostra che lo stesso aveva evidentemente titolo per poter aderire alla proposta e perfezionare il nuovo contratto.
Inoltre, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'accettazione
è perfettamente conforme alla proposta, in quanto al modulo predisposto da Pt_2
compilato con i dati del Contraente, non sono state apportate modifiche e/o correzioni e l'adesione è stata effettuata dal sig. che, dopo essere stato identificato dalla Controparte_1
sig.ra ha sottoscritto la proposta allo stesso direttamente sottoposta. Pt_6
16. Dunque, alla luce di tali pacifiche circostanze non può ulteriormente contestarsi che il contratto si sia correttamente perfezionato con il sig. beneficiario del Controparte_1
contratto originario, e che lo stesso sia pienamente valido ed efficace.
D'altra parte, è proprio nel contratto predisposto da che si legge che il Contraente e Pt_2
Assicurato “prendono atto con la sottoscrizione della presente Proposta di adesione al
Contratto che – la Società – si Controparte_3 Controparte_2
impegna a riconoscere CONTRATTUALE alla stessa”. Di Parte_7
seguito si prevede che Contraente e Assicurato “prendono atto che l'operazione di adesione si intende perfezionata quando il Contraente unitamente all'Assicurato - se persona diversa - sottoscrive la Proposta di Adesione al Contratt Controparte_3
2. La prestazione assicurativa decorre dal 25/11/2009”. (evidenziazione del relatore).
pagina 8 di 10 Nel momento della sottoscrizione della proposta, e la presa visione da parte della delegata dell'Assicurazione, il contratto si è quindi perfezionato senza necessità di alcuna ulteriore attività da parte della Compagnia proponente.
17. Ne consegue che quello stipulato dal sig. è quindi un nuovo contratto, Controparte_1
che non ha nulla a che vedere con il precedente stipulato dal de cuius e con le sorti dello stesso, e proprio in considerazione di questa evidenza deve dichiararsi infondato anche il quarto motivo di appello.
L'appellante eccepisce l'intervenuta prescrizione in ordine al primo contratto assicurativo stipulato dal sig. senza considerare che la prescrizione non agisce in Persona_1
maniera indipendente dalla volontà di colui che potrebbe eccepirla, il quale può anche rinunciare ad avvalersene, e che la rinuncia può essere manifestata anche tacitamente attraverso comportamenti inequivocabili contrari alla volontà di far valere l'estinzione del diritto.
18. A tale riguardo, ritiene la Corte che l'aver sottoposto al sig. la proposta Controparte_1
di un nuovo contratto nella sua veste di beneficiario del precedente, presuppone necessariamente che la Compagnia fosse pienamente a conoscenza (almeno al momento della sottoscrizione della proposta) che il contraente della polizza originaria, Per_1
era deceduto e che pertanto la stessa, con comportamento concludente ed
[...]
inequivoco, abbia tacitamente rinunziato a qualsiasi prescrizione fosse eventualmente maturata con riferimento alla vecchia polizza;
diversamente non avrebbe certamente proposto al beneficiario, divenuto tale a seguito del decesso dell'originario contraente, di stipulare il nuovo contratto de quo.
Sul tema la consolidata giurisprudenza della S.C. ha avuto modo di stabilire: “La rinuncia tacita alla prescrizione presuppone che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, rientrando il relativo accertamento nei poteri del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo la quale i promittenti venditori, continuando le trattative per superare le problematiche legate all'abusività dell'immobile e chiedendo al promissario acquirente il pagamento dell'ICI, avevano implicitamente pagina 9 di 10 rinunciato ad avvalersi dell'azione di prescrizione dell'azione di adempimento del contratto già maturata)”
(ex plurimis, Cass. civ. n. 24263/2023).
19. In conclusione, l'appello deve essere totalmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite del grado di giudizio che liquida in Euro 3.966,00 per compensi, oltre C.U., spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, il 28.11.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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