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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 765/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3716/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RO - San Vincenzo N. 5 84043 RO SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG, n. 478279 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5653/2025 depositato il 21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato e depositata in data 14/07/2025, impugnava l'atto di sollecito di pagamento n.478279 notificato in data 17/06/2025 per imposta
IMU dell'anno 2019 per l'importo di euro 1.493,31 , avverso il Comune di RO e la Soget Spa, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, la nullità della notifica a mezzo pec, la nullità della notifica con deposito nella casa comunale, la prescrizione delle sanzioni e la mancata motivazione.
Concludeva con la richiesta di accogliere il ricorso con annullamento dell'intimazione e di condannare il resistente alle spese di giudizio da liquidare al procuratore antistatario.
Si costituiva la società Soget Spa, concessionaria per il Comune di RO, che controdeduceva innanzitutto la tardività a seguito di regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico e la non intervenuta prescrizione essendo stato notificato il prodromico avviso di accertamento nel termine decadenziale quinquennale. Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese di giudizio da liquidare al procuratore antistatario.
Non si costituiva il Comune di RO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
La resistente società Soget Spa documenta la regolare notifica sia dell'avviso di accertamento prodromico n.1-065021-24-000741 effettuata a mezzo servizio postale in data 17/10/2024 a familiare convivente. La notifica è stata eseguita nel pieno rispetto delle normative vigenti in quanto l'art. 1, comma 161, della L. n.
296/2006 consente agli enti impositori di procedere alla notificazione degli atti "anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento". Quando l'ente impositore ricorre a tale modalità di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quelle della L.n.890/1982, senza l'obbligo dell'invio della raccomandata informativa. Infondate, pertanto, le doglianze sia in ordine all'omessa notifica degli atti presupposti e sia della mancata notifica della raccomandata informativa. In particolare, per l'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici si evidenzia che il sollecito di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.
Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione del sollecito di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione di tale sollecito.
Infondata anche l'intervenuta prescrizione in quanto l'avviso di accertamento emesso dal Comune di
RO risulta notificato entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello di debenza del tributo.
Superata anche l'eccezione della carenza di motivazione dell'atto impugnato in quanto è sufficiente il riferimento agli atti prodromici che, tra l'altro, sono stati regolarmente notificati. Tale richiamo, infatti, soddisfa in pieno l'obbligo di motivazione prescritto dall'articolo 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
e dall'articolo 3 della legge n. 241/1990. D'altro canto, si evidenzia anche che il sollecito di pagamento non
è un atto impositivo autonomo, ma un mero atto sollecitatorio con cui si reitera una richiesta di pagamento già fondata su un precedente avviso di accertamento che viene richiamato.
Pertanto, alla luce di tutto quanto descritto e motivato, la Corte, tralasciando gli ulteriori motivi il cui esame appare superfluo, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di giustizia in favore del resistente costituito.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che quantifica in euro 200,00 in favore della Soget Spa, a cui aggiungere rimborso spese del 15% ed oneri di legge, da liquidare al procuratore antistatario.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3716/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RO - San Vincenzo N. 5 84043 RO SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG, n. 478279 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5653/2025 depositato il 21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato e depositata in data 14/07/2025, impugnava l'atto di sollecito di pagamento n.478279 notificato in data 17/06/2025 per imposta
IMU dell'anno 2019 per l'importo di euro 1.493,31 , avverso il Comune di RO e la Soget Spa, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, la nullità della notifica a mezzo pec, la nullità della notifica con deposito nella casa comunale, la prescrizione delle sanzioni e la mancata motivazione.
Concludeva con la richiesta di accogliere il ricorso con annullamento dell'intimazione e di condannare il resistente alle spese di giudizio da liquidare al procuratore antistatario.
Si costituiva la società Soget Spa, concessionaria per il Comune di RO, che controdeduceva innanzitutto la tardività a seguito di regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico e la non intervenuta prescrizione essendo stato notificato il prodromico avviso di accertamento nel termine decadenziale quinquennale. Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese di giudizio da liquidare al procuratore antistatario.
Non si costituiva il Comune di RO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
La resistente società Soget Spa documenta la regolare notifica sia dell'avviso di accertamento prodromico n.1-065021-24-000741 effettuata a mezzo servizio postale in data 17/10/2024 a familiare convivente. La notifica è stata eseguita nel pieno rispetto delle normative vigenti in quanto l'art. 1, comma 161, della L. n.
296/2006 consente agli enti impositori di procedere alla notificazione degli atti "anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento". Quando l'ente impositore ricorre a tale modalità di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quelle della L.n.890/1982, senza l'obbligo dell'invio della raccomandata informativa. Infondate, pertanto, le doglianze sia in ordine all'omessa notifica degli atti presupposti e sia della mancata notifica della raccomandata informativa. In particolare, per l'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici si evidenzia che il sollecito di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.
Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione del sollecito di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione di tale sollecito.
Infondata anche l'intervenuta prescrizione in quanto l'avviso di accertamento emesso dal Comune di
RO risulta notificato entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello di debenza del tributo.
Superata anche l'eccezione della carenza di motivazione dell'atto impugnato in quanto è sufficiente il riferimento agli atti prodromici che, tra l'altro, sono stati regolarmente notificati. Tale richiamo, infatti, soddisfa in pieno l'obbligo di motivazione prescritto dall'articolo 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
e dall'articolo 3 della legge n. 241/1990. D'altro canto, si evidenzia anche che il sollecito di pagamento non
è un atto impositivo autonomo, ma un mero atto sollecitatorio con cui si reitera una richiesta di pagamento già fondata su un precedente avviso di accertamento che viene richiamato.
Pertanto, alla luce di tutto quanto descritto e motivato, la Corte, tralasciando gli ulteriori motivi il cui esame appare superfluo, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di giustizia in favore del resistente costituito.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che quantifica in euro 200,00 in favore della Soget Spa, a cui aggiungere rimborso spese del 15% ed oneri di legge, da liquidare al procuratore antistatario.