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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14414 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 65365 /2020
Verbale d'udienza del 17.10.2025 ore 11,30
E' presente per parte ricorrente l'avv. Carla Torregrossa che si riporta a tutti gli scritti difensivi chiedendone l'accoglimento con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.
Il Giudice
Visto l'art. 429 c.p.c. ed art. 23, comma 8 Legge 689/81 alle ore 16,45 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ON NO ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 65365del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, deciso ai sensi
dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del 17.10.2025, e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Torregrossa ed elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 294 come da procura in atti;
RICORRENTE -
E in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi
n. 12;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizionesanzione amministrativa;
CONCLUSIONI: Come in atti e da verbale dell'udienza del 17.10.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso ritualmente depositato riassumeva il giudizio a seguito dichiarazione Parte_1
di incompetenza del Giudice di Pace di con ordinanza del 3.11.2020 depositata il CP_1
10.11.2020 in favore del Tribunale di Roma, sull'opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dal
Prefetto della Provincia di n. 0198169/2020 il 11.05.2020 di euro 9. 517,35 a titolo di CP_1
sanzione amministrativa in violazione dell'art. 316 ter, comma 2 c.p. per indebita esenzione ticket sanitario, sulla base di un accertamento del 23.07.2015 con verbale n. prot. Vt 102002/2015 elevato dalla Guardia di Finanza Compagnia di , sezione operativa volante, in violazione dell'art. CP_1
316 ter 2° comma c.p.
A fondamento della proposta opposizione il ricorrente invocava l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio illegittimo ed erroneo nella parte in cui è stato costo computato il proprio reddito con quello del coniuge ancor prima della unione coniugale matrimoniale (avvenuta solo il 23.09.2011);
che il reddito dichiarato nell'anno 2011 (come confermato nello stesso verbale della Guardia di finanza) ammontava a euro 1.270,62, soglia che le permetteva legittimamente di usufruire dell'esenzione sulle prestazioni sanitarie;
che a partire dall'anno successivo nel 2012 comunicava il proprio reddito unitamente a quelli del coniuge, con la variazione in aumento dalla data del matrimonio e cioè dal settembre 2011; che la sanzione deve, in subordine, essere rideterminata, con la detrazione delle prestazioni sanitarie legittimamente eseguite con l'esenzione, nella misura di euro 3. 239,76
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la , la quale Controparte_2
eccepiva l'infondatezza dei motivi posti a fondamento dell'opposizione e concludeva per la conferma della sanzione, attesa la fondatezza delle affermazioni descritte dai verbalizzanti provenienti da soggetti ai quali le norme vigenti attribuiscono “fede privilegiata”.
2 – La vicenda origina dall'accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza, nell'ambito dei compiti di polizia economica e finanziaria sulle autocertificazioni di cui al D.P.R. n.445/2000 rilasciate alle
Aziende Sanitarie locali agli utenti, al fine di beneficiare dal pagamento del ticket sanitario per motivi di reddito, previsto dalla legge n.537/93, come modificata dalla legge n.724/94.
A seguito di esso emergeva che il ricorrente, quale beneficiario dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario aveva fruito, con esenzione totale di prestazioni sanitarie per un totale di euro
3.023,84 per l'anno 2011 ed euro 148,61 per l'anno 2012, per redditi complessivamente dichiarati di euro 16.888,62 per l'anno 2011 ed euro 16.947,24 per l'anno 2012.
La soglia di reddito prevista dalla normativa vigente per la categoria E02 che richiede: la condizione di disoccupazione con un reddito inferiore ad euro 8.263,31 incrementato fino ad euro 11.362,05
in presenza di coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 per ogni figlio a carico (ex art. 8, comma
16 Legge 537/1993 e successive mod. e integ.).
E' opportuno, preliminarmente, evidenziare che l'atto impugnato segue il verbale di accertamento,
redatto dalla Guardia di Finanza determinando la somma dovuta per la violazione oltre alle spese accessorie;
l'atto in parola irroga la sanzione amministrativa e ne ingiunge il pagamento;
è evidente pertanto che lo stesso è diretto a produrre effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del destinatario ed appare per tali motivi pienamente riconducibile alla fattispecie dell'ordinanza ingiunzione,
prevista dall'art. 18 L. 689/1981, opponibile davanti all'Autorità giudiziaria.
3 – La domanda proposta dall'opponente è parzialmente fondata.
La ricorrente ha contestato l'erronea determinazione del reddito del nucleo familiare, rilevante ai fini della concessione del beneficio richiesto (esenzione ticket codice E02), per gli anni 2011 e
2012 facendo presente che solo nel 2012 la propria situazione reddituale è risultata superiore in quanto cumulata con quella del coniuge.
Ai sensi della legge n. 537/1993, l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio, specialistiche ambulatoriali ed all'acquisto di medicinali è subordinata alla sussistenza di condizioni personali, sociali e reddituali. In particolare l'art. 8, comma 16, della legge citata prevede l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per “i disoccupati ed i loro familiari a carico nonché i titolari di pensioni al minimo
di età superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo
familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni,
incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di
lire per ogni figlio a carico. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione
dell'interessato o di un su familiare da apporre sul retro della ricetta...”. Il D.M. n. 21/1993 all'art. 1 dispone che “ Ai fini della individuazione dei limiti di reddito di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6
della legge 14 novembre 1992 n. 438, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19
settembre 1992, n. 384, concorrono i redditi complessivi, riferiti all'anno precedente, posseduti
dai singoli componenti il nucleo familiare;
del nucleo fanno parte, oltre ai familiari a carico di cui
all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917 ( T.U.I.R.) e
successive modificazioni e integrazioni, in ogni caso il coniuge purché non legalmente ed
effettivamente separato”.
Si osserva, preliminarmente, che nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento ingiuntivo, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione.
Ebbene, nel caso di specie dalla documentazione in atti il reddito (dichiarazioni 2010 e 2011) della ricorrente è rimasto conforme alle disposizioni normative, solo dopo il matrimonio nel settembre
2011 ( all. 5 certificato matrimonio) si è cumulato a quello del coniuge.
Ne consegue che, ai fini della determinazione del reddito del nucleo familiare, rileva, ai fini dell'esenzione, solo quello percepito prima del matrimonio, mentre dopo il matrimonio avvenuta nel settembre del 2011 è risultato superiore.
Ai sensi dell'art. 8, comma 16, legge n. 537/1993, il reddito accertato dalla Guardia di Finanza (v.
verbale di accertamento in atti,) imputabile al ricorrente, è pari ad euro 1.270,62 (anno 2011) e nel
1.577,24, pertanto, appare erroneamente determinato. L'accertamento risulta, pertanto, fondato su una situazione di fatto non rispondente alla reale situazione reddituale, relativa al "nucleo familiare" rilevante a fini fiscali (e non anagrafici) per la contestazione in esame.
Inoltre, occorre evidenziare che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa grava sull'Amministrazione resistente la prova in ordine a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, posti a base della pretesa sanzionatoria, senza che a tal fine possano operare presunzioni (cfr. ex plurimis
Cass. Civ. sez. II n. 17615/2007; Cass. civ. n. 7951/1997).
Alla luce delle risultanze processuali e delle regole di riparto dell'onere probatorio, la sanzione deve essere rideterminata a decorrere da settembre 2011 escluse le prestazioni precedenti con beneficio di esenzione, come chiesto e determinato dalla stessa ricorrente.
La sanzione deve essere rideterminata nella misura di euro 3.239,76, da euro 5.164,00 devono essere detratti euro 1.924,24 di prestazioni eseguite legittimamente in regime di esenzione.
4 - Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto che la circostanza di fatto e alla riduzione dell'importo sanzionatorio, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così dispone:
• In parziale accoglimento, riduce la sanzione irrogata dalla nella Controparte_2
misura di euro 3. 239,76;
• Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Roma, il 17.10.2025
IL GIUDICE
ON NO
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 65365 /2020
Verbale d'udienza del 17.10.2025 ore 11,30
E' presente per parte ricorrente l'avv. Carla Torregrossa che si riporta a tutti gli scritti difensivi chiedendone l'accoglimento con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.
Il Giudice
Visto l'art. 429 c.p.c. ed art. 23, comma 8 Legge 689/81 alle ore 16,45 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ON NO ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 65365del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, deciso ai sensi
dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del 17.10.2025, e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Carla Torregrossa ed elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 294 come da procura in atti;
RICORRENTE -
E in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi
n. 12;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizionesanzione amministrativa;
CONCLUSIONI: Come in atti e da verbale dell'udienza del 17.10.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso ritualmente depositato riassumeva il giudizio a seguito dichiarazione Parte_1
di incompetenza del Giudice di Pace di con ordinanza del 3.11.2020 depositata il CP_1
10.11.2020 in favore del Tribunale di Roma, sull'opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dal
Prefetto della Provincia di n. 0198169/2020 il 11.05.2020 di euro 9. 517,35 a titolo di CP_1
sanzione amministrativa in violazione dell'art. 316 ter, comma 2 c.p. per indebita esenzione ticket sanitario, sulla base di un accertamento del 23.07.2015 con verbale n. prot. Vt 102002/2015 elevato dalla Guardia di Finanza Compagnia di , sezione operativa volante, in violazione dell'art. CP_1
316 ter 2° comma c.p.
A fondamento della proposta opposizione il ricorrente invocava l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio illegittimo ed erroneo nella parte in cui è stato costo computato il proprio reddito con quello del coniuge ancor prima della unione coniugale matrimoniale (avvenuta solo il 23.09.2011);
che il reddito dichiarato nell'anno 2011 (come confermato nello stesso verbale della Guardia di finanza) ammontava a euro 1.270,62, soglia che le permetteva legittimamente di usufruire dell'esenzione sulle prestazioni sanitarie;
che a partire dall'anno successivo nel 2012 comunicava il proprio reddito unitamente a quelli del coniuge, con la variazione in aumento dalla data del matrimonio e cioè dal settembre 2011; che la sanzione deve, in subordine, essere rideterminata, con la detrazione delle prestazioni sanitarie legittimamente eseguite con l'esenzione, nella misura di euro 3. 239,76
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la , la quale Controparte_2
eccepiva l'infondatezza dei motivi posti a fondamento dell'opposizione e concludeva per la conferma della sanzione, attesa la fondatezza delle affermazioni descritte dai verbalizzanti provenienti da soggetti ai quali le norme vigenti attribuiscono “fede privilegiata”.
2 – La vicenda origina dall'accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza, nell'ambito dei compiti di polizia economica e finanziaria sulle autocertificazioni di cui al D.P.R. n.445/2000 rilasciate alle
Aziende Sanitarie locali agli utenti, al fine di beneficiare dal pagamento del ticket sanitario per motivi di reddito, previsto dalla legge n.537/93, come modificata dalla legge n.724/94.
A seguito di esso emergeva che il ricorrente, quale beneficiario dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario aveva fruito, con esenzione totale di prestazioni sanitarie per un totale di euro
3.023,84 per l'anno 2011 ed euro 148,61 per l'anno 2012, per redditi complessivamente dichiarati di euro 16.888,62 per l'anno 2011 ed euro 16.947,24 per l'anno 2012.
La soglia di reddito prevista dalla normativa vigente per la categoria E02 che richiede: la condizione di disoccupazione con un reddito inferiore ad euro 8.263,31 incrementato fino ad euro 11.362,05
in presenza di coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 per ogni figlio a carico (ex art. 8, comma
16 Legge 537/1993 e successive mod. e integ.).
E' opportuno, preliminarmente, evidenziare che l'atto impugnato segue il verbale di accertamento,
redatto dalla Guardia di Finanza determinando la somma dovuta per la violazione oltre alle spese accessorie;
l'atto in parola irroga la sanzione amministrativa e ne ingiunge il pagamento;
è evidente pertanto che lo stesso è diretto a produrre effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del destinatario ed appare per tali motivi pienamente riconducibile alla fattispecie dell'ordinanza ingiunzione,
prevista dall'art. 18 L. 689/1981, opponibile davanti all'Autorità giudiziaria.
3 – La domanda proposta dall'opponente è parzialmente fondata.
La ricorrente ha contestato l'erronea determinazione del reddito del nucleo familiare, rilevante ai fini della concessione del beneficio richiesto (esenzione ticket codice E02), per gli anni 2011 e
2012 facendo presente che solo nel 2012 la propria situazione reddituale è risultata superiore in quanto cumulata con quella del coniuge.
Ai sensi della legge n. 537/1993, l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio, specialistiche ambulatoriali ed all'acquisto di medicinali è subordinata alla sussistenza di condizioni personali, sociali e reddituali. In particolare l'art. 8, comma 16, della legge citata prevede l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per “i disoccupati ed i loro familiari a carico nonché i titolari di pensioni al minimo
di età superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo
familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni,
incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di
lire per ogni figlio a carico. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione
dell'interessato o di un su familiare da apporre sul retro della ricetta...”. Il D.M. n. 21/1993 all'art. 1 dispone che “ Ai fini della individuazione dei limiti di reddito di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6
della legge 14 novembre 1992 n. 438, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19
settembre 1992, n. 384, concorrono i redditi complessivi, riferiti all'anno precedente, posseduti
dai singoli componenti il nucleo familiare;
del nucleo fanno parte, oltre ai familiari a carico di cui
all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917 ( T.U.I.R.) e
successive modificazioni e integrazioni, in ogni caso il coniuge purché non legalmente ed
effettivamente separato”.
Si osserva, preliminarmente, che nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento ingiuntivo, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione.
Ebbene, nel caso di specie dalla documentazione in atti il reddito (dichiarazioni 2010 e 2011) della ricorrente è rimasto conforme alle disposizioni normative, solo dopo il matrimonio nel settembre
2011 ( all. 5 certificato matrimonio) si è cumulato a quello del coniuge.
Ne consegue che, ai fini della determinazione del reddito del nucleo familiare, rileva, ai fini dell'esenzione, solo quello percepito prima del matrimonio, mentre dopo il matrimonio avvenuta nel settembre del 2011 è risultato superiore.
Ai sensi dell'art. 8, comma 16, legge n. 537/1993, il reddito accertato dalla Guardia di Finanza (v.
verbale di accertamento in atti,) imputabile al ricorrente, è pari ad euro 1.270,62 (anno 2011) e nel
1.577,24, pertanto, appare erroneamente determinato. L'accertamento risulta, pertanto, fondato su una situazione di fatto non rispondente alla reale situazione reddituale, relativa al "nucleo familiare" rilevante a fini fiscali (e non anagrafici) per la contestazione in esame.
Inoltre, occorre evidenziare che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa grava sull'Amministrazione resistente la prova in ordine a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, posti a base della pretesa sanzionatoria, senza che a tal fine possano operare presunzioni (cfr. ex plurimis
Cass. Civ. sez. II n. 17615/2007; Cass. civ. n. 7951/1997).
Alla luce delle risultanze processuali e delle regole di riparto dell'onere probatorio, la sanzione deve essere rideterminata a decorrere da settembre 2011 escluse le prestazioni precedenti con beneficio di esenzione, come chiesto e determinato dalla stessa ricorrente.
La sanzione deve essere rideterminata nella misura di euro 3.239,76, da euro 5.164,00 devono essere detratti euro 1.924,24 di prestazioni eseguite legittimamente in regime di esenzione.
4 - Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tenuto conto che la circostanza di fatto e alla riduzione dell'importo sanzionatorio, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così dispone:
• In parziale accoglimento, riduce la sanzione irrogata dalla nella Controparte_2
misura di euro 3. 239,76;
• Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Roma, il 17.10.2025
IL GIUDICE
ON NO