Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 107
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Annullamento in autotutela dell'atto impugnato

    La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata a seguito dell'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento da parte del Comune.

  • Accolto
    Condanna alle spese a seguito di annullamento in autotutela

    La Corte ha condannato il Comune al pagamento delle spese processuali, ritenendo che l'annullamento in autotutela fosse avvenuto tardivamente, nonostante la disponibilità di elementi comprovanti l'infondatezza dell'accertamento e un precedente identico definito con esito favorevole al contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 107
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 107
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo