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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRARA VINCENZO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2882/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84121 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 88630 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6134/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: le parti congiuntamente si riportano alla chiesta cessazione della materia del contendere. Il difensore del ricorrente chiede la condanna alle spese processuali, l'ufficio chiede la compensazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di Accertamento TARI n. 88630 emesso dal Comune di Salerno in data 13 dicembre 2024 e notificato in data 4 aprile 2025, per l'importo di euro 887,29, deducendo la violazione del preventivo contraddittorio e la omessa considerazione dei versamenti già effettuati.
Il Comune di Salerno, costituitosi in giudizio, considerato che l'Ufficio TARI, in data 03/10/2025, aveva emesso provvedimento di annullamento dell'avviso di accertamento oggetto del ricorso, ha chiesto la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
Il ricorrente, con memorie integrative, ha insistito per la condanna alle spese nei confronti del Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, deve prendersi atto che, con l'annullamento in via di autotutela dell'avviso di accertamento impugnato è venuta meno la materia del contendere che deve essere, pertanto, senz'altro dichiarata.
Con riferimento alle spese, va qui ricordato l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui, in tema di processo tributario, in caso di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ex art. 15, comma 1, purché all'esito di una valutazione complessiva da parte del giudice, trattandosi di ipotesi diversa quella prevista nel comma 3 dello stesso art. 46, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione, e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte cost. n. 274 del 2005. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, motivando sul punto, aveva compensato le spese a seguito di cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto impugnato, a cui l'ente locale aveva provveduto appena verificata l'illegittimità, così mostrando una condotta conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c. ( Sez. 5 - , Ordinanza
n. 33157 del 29/11/2023).
In applicazione di questi criteri deve addivenirsi, nel caso di specie, alla condanna del Comune al pagamento delle spese processuali.
Si deve considerare, in proposito, che la documentazione comprovante l'infondatezza dell'accertamento fosse nella disponibilità del Comune sin dal 10 aprile 2025, data della preventiva richiesta di annullamento in autotutela rimasta inevasa;
in quella occasione, poi, il ricorrente aveva allegato anche la sentenza di questa Corte n. 1462/25 resa a seguito di un ricorso presentato avverso due avvisi di accertamento per IMU
2020 e 2021 e definito con sentenza che dichiarava la cessazione della materia del contendere per ragioni esattamente identiche a quelle emerse in questa sede (annullamento dell'atto per riconosciuta fondatezza delle ragioni addotte).
Nondimeno il Comune, non solo non teneva conto di queste risultanze e del precedente identico, ma si costituiva in giudizio in data 7 luglio 2025, chiedendo in rigetto del ricorso e poi provvedendo all'annullamento in autotutela solo il 21 novembre 2025.
Diversamente dal caso deciso dalla Suprema Corte, dunque, l'annullamento in autotutela è avvenuto sulla base di elementi già noti al Comune che, se tempestivamente presi in considerazione, avrebbero eviotato la presentazione del ricorso.
Ne consegue la condanna alle spese, che si liquidano in euro 300,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna il Comune di Salerno al pagamento delle spese di euro 300,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRARA VINCENZO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2882/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84121 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 88630 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6134/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: le parti congiuntamente si riportano alla chiesta cessazione della materia del contendere. Il difensore del ricorrente chiede la condanna alle spese processuali, l'ufficio chiede la compensazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di Accertamento TARI n. 88630 emesso dal Comune di Salerno in data 13 dicembre 2024 e notificato in data 4 aprile 2025, per l'importo di euro 887,29, deducendo la violazione del preventivo contraddittorio e la omessa considerazione dei versamenti già effettuati.
Il Comune di Salerno, costituitosi in giudizio, considerato che l'Ufficio TARI, in data 03/10/2025, aveva emesso provvedimento di annullamento dell'avviso di accertamento oggetto del ricorso, ha chiesto la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
Il ricorrente, con memorie integrative, ha insistito per la condanna alle spese nei confronti del Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, deve prendersi atto che, con l'annullamento in via di autotutela dell'avviso di accertamento impugnato è venuta meno la materia del contendere che deve essere, pertanto, senz'altro dichiarata.
Con riferimento alle spese, va qui ricordato l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui, in tema di processo tributario, in caso di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ex art. 15, comma 1, purché all'esito di una valutazione complessiva da parte del giudice, trattandosi di ipotesi diversa quella prevista nel comma 3 dello stesso art. 46, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione, e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte cost. n. 274 del 2005. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, motivando sul punto, aveva compensato le spese a seguito di cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto impugnato, a cui l'ente locale aveva provveduto appena verificata l'illegittimità, così mostrando una condotta conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c. ( Sez. 5 - , Ordinanza
n. 33157 del 29/11/2023).
In applicazione di questi criteri deve addivenirsi, nel caso di specie, alla condanna del Comune al pagamento delle spese processuali.
Si deve considerare, in proposito, che la documentazione comprovante l'infondatezza dell'accertamento fosse nella disponibilità del Comune sin dal 10 aprile 2025, data della preventiva richiesta di annullamento in autotutela rimasta inevasa;
in quella occasione, poi, il ricorrente aveva allegato anche la sentenza di questa Corte n. 1462/25 resa a seguito di un ricorso presentato avverso due avvisi di accertamento per IMU
2020 e 2021 e definito con sentenza che dichiarava la cessazione della materia del contendere per ragioni esattamente identiche a quelle emerse in questa sede (annullamento dell'atto per riconosciuta fondatezza delle ragioni addotte).
Nondimeno il Comune, non solo non teneva conto di queste risultanze e del precedente identico, ma si costituiva in giudizio in data 7 luglio 2025, chiedendo in rigetto del ricorso e poi provvedendo all'annullamento in autotutela solo il 21 novembre 2025.
Diversamente dal caso deciso dalla Suprema Corte, dunque, l'annullamento in autotutela è avvenuto sulla base di elementi già noti al Comune che, se tempestivamente presi in considerazione, avrebbero eviotato la presentazione del ricorso.
Ne consegue la condanna alle spese, che si liquidano in euro 300,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna il Comune di Salerno al pagamento delle spese di euro 300,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.