Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/04/2026, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02473/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07397/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7397 del 2025, proposto da
DE ME e UC UL, rappresentati e difesi dall'avvocato Gennaro Maria Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Verde e Annalisa Cuccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del Presidente della g.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RA TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo De Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso e per la declaratoria
a) dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Pozzuoli e dalla Regione Campania sull'invito-diffida trasmesso a mezzo p.e.c. in data 3 ottobre 2025, con cui i ricorrenti hanno diffidato le predette Amministrazioni:
1. “ciascuna secondo le rispettive attribuzioni, ad annullare in autotutela, ex art. 21 nonies, il Permesso di Costruire n. 46/2023, rilasciato in favore del Sig. RA TA”;
2. e diffidato al contempo il Comune di Pozzuoli a “svolgere i dovuti accertamenti in ordine alla natura e consistenza delle opere sine titulo realizzate dal Sig. TA e, all'esito, adottare le misure sanzionatorie repressive, ex artt. 31 e ss. Testo Unico Edilizia”,
per la conseguente declaratoria
b) dell'obbligo delle intimate Amministrazioni di concludere, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., il procedimento amministrativo avviato dal ricorrente;
nonchè, ai sensi dell'art. 117, comma 3, C.P.A.,
per la nomina di un Commissario ad acta, che, in caso di perdurante inerzia comunale, in via sostitutiva provveda all'adozione degli atti e provvedimenti, nonchè al compimento delle attività materiali, occorrenti a dare piena, effettiva e concreta definizione del procedimento avviato con l'istanza del 3 ottobre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli, della Regione Campania e di RA TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. CC MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, nella qualitas di comproprietari di un immobile ubicato al piano terra di una villetta bifamiliare (su due livelli: piano terra e piano primo; al piano primo del fabbricato insiste l’appartamento di proprietà del sig. RA TA, dotato di un giardino/terrapieno pertinenziale) ubicato in Pozzuoli, alla Via Vecchia San Gennaro n. 124, catastalmente individuata al f. 5, p.lla 504, sub 3, esponevano:
- che, a partire dal mese di maggio 2024, il controinteressato TA avviava consistenti lavori edilizi nell’immobile di sua proprietà;
- che, vista la consistenza delle opere, in data 25 giugno 2024, veniva inoltrato un esposto al Comune, alla Regione (genio civile) e ad altri enti, volto ad assicurare una retta e puntuale vigilanza sulla liceità edilizia e urbanistica degli interventi edilizi;
- di avere appreso, a seguito di formale istanza di accesso agli atti, del rilascio in favore del controinteressato del permesso di costruire n. 46/2023, avente ad oggetto un intervento di “ realizzazione di un garage interrato pertinenziale dell’immobile sito alla via Vecchia San Gennaro n. 124 conformemente agli elaborati tecnici che, vidimati dal Responsabile dell’Ufficio Urbanistica, ne costituiscono parte integrante ”;
- che, “ presa visione del titolo edilizio e degli elaborati progettuali, i ricorrenti hanno constatato, da un lato, che il PdC era stato rilasciato sulla scorta di false rappresentazioni della realtà ” e che, in ogni caso, il controinteressato “ sta costruendo tuttora atteso che il cantiere è ancora operativo - un organismo edilizio completamente difforme da quello autorizzato nel Permesso di Costruire ”;
- di avere, indi, in data 3 ottobre 2025, intimato alla Regione e al Comune, ciascuno per le rispettive attribuzioni, di annullare in autotutela il ridetto permesso rilasciato al controinteressato, con il correlato obbligo per il Comune di accertare la natura e la effettiva consistenza delle opere abusive, adottando le consequenziali misure repressive;
- di avere, in ogni caso, gravato avanti questo TAR il ridetto permesso di costruire (RG 5068/25).
Stante l’inerte contegno serbato sulla istanza i ricorrenti insorgevano avanti questo TAR, al fine di veder acclarato l’obbligo per le Amministrazioni di provvedere con atto espresso sulla cennata istanza.
Si costituiva l’intimato Comune di Pozzuoli, rilevando la inesistenza dell’obbligo di provvedere sulla domanda volta al riesame in autotutela del titolo nel mentre -quanto alla diffida volta all’esercizio dei poteri repressivi sugli asseriti abusi realizzati “in difformità” dal titolo- la presentazione, da parte del controinteressato (in data 11.11.2025), di istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/01, avrebbe assunto valenza preclusiva -nelle more della sua definizione- di qualsivoglia riscontro espresso.
Si costituiva la Regione Campania, rimarcando la natura peculiare e straordinaria del potere di annullamento ex art. 39 DPR 380/01, affatto discrezionale; di qui la inesistenza di obblighi di provvedere anche in capo ad essa Regione.
Si costituiva altresì il controinteressato, rilevando la inammissibilità per difetto di legittimazione e, comunque, la infondatezza del ricorso.
La causa, alfine, illustrate le rispettive posizioni con ulteriori scritti, veniva introitata per la decisione all’esito della discussione tenutasi nella udienza del 4 marzo 2026.
Il ricorso, benchè ammissibile, non è fondato.
Va, in via liminare, rimarcata la sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire dei ricorrenti, atteso che, come reiteratamente statuito da questo TAR:
- il proprietario di un’area o di un fabbricato confinante con l’immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio, è titolare di un interesse differenziato e qualificato all’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte dell’organo competente e può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sull'istanza e sulla successiva diffida integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell'obbligo di provvedere espressamente (CdS, VI, 18 maggio 2020, n. 3120; Id. id., 9 gennaio 2020, n. 183; TAR Campania, VII, 4515/19; TAR Campania 4426/16);
- nella fattispecie in esame non è contestabile, né contestato, che l’immobile dei ricorrenti è confinante, ovvero sottostante a quello del controinteressato e al terrapieno pertinenziale ove le opere insistono;
- sussiste l'obbligo dell'Amministrazione comunale di provvedere sull'istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante –ovvero di definire con provvedimento espresso il procedimento di sanatoria e di condono eventualmente pendente per gli abusi- formulata dal proprietario del fondo limitrofo, il quale, per tale aspetto che si invera nel concetto di vicinitas , gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività, subendo gli effetti nocivi immediati e diretti della commissione dell'eventuale illecito edilizio non represso nell'area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all'esercizio dei tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l'azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a. (TAR Lombardia, II, 28 settembre 2018 n. 2171);
- anche a seguire l’indirizzo più rigoroso fatto proprio da questo TAR (TAR Campania, VI, 30 dicembre 2022, n. 1852; TAR Campania, VI, 10 gennaio 2022, n. 151) - a mente del quale in subiecta materia è necessario anche dimostrare (oltre alla vicinitas , quale legitimatio ad causam ) anche la esistenza dell’altra condizione della azione costituita dall’interesse al ricorso ( legitimatio ad processum ), correlato allo specifico pregiudizio derivante dagli interventi edilizi che si assumono illegittimi – risulta dal corpus delle allegazioni della parte ricorrente e dalla stessa, duratura vicenda procedimentale inter partes , la effettiva sussistenza di uno specifico interesse al retto e puntuale acclaramento e definizione dello stato edilizio e urbanistico delle opere de quibus , con gli allegati, asseriti, vulnera arrecati alla sicurezza strutturale dell’intero compendio, peraltro ubicato in zona sismica (cfr., altresì, la relazione tecnica quivi prodotta).
Il ricorso, nondimeno, non è fondato, non essendo rinvenibile obblighi di provvedere rimasti inadempiuti da parte delle resistenti Amministrazioni.
E, invero, quanto alla istanza volta al riesame in autotutela e all’annullamento del permesso di costruire, valga il rilevare che:
- costituisce dato inveterato del diritto vivente quello in forza del quale non sussiste l'obbligo della P.A. di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, in ragione della natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell’ an , del potere di autotutela e del fatto che, rispetto all'esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo esposti o segnalazioni;
- opinare diversamente - pel tramite di un richiamo generalizzato ad esigenze di giustizia ed equità che (come nella fattispecie, ove si discorre di asserite rappresentazioni di fatto non corrispondenti alla realtà in sede di presentazione della istanza volta al rilascio del permesso di costruire per cui è causa) al fine di indurre la natura doverosa e necessitata della potestas di riesame in autotutela e, dunque, la esistenza di un obbligo di provvedere in guisa espressa sulla istanza che la attivazione di tale potestas invochi - finirebbe per surrettiziamente introdurre un nuovo, ulteriore, rimedio rispetto al sistema di impugnazione in sede giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi;
- quanto sopra appena illustrato è, peraltro, plasticamente evidenziato nella vicenda in esame, contraddistinta giustappunto dalla concorrente proposizione del ridetto rimedio giurisdizionale avverso il permesso di costruire, ritualmente impugnato avanti questo TAR (giudizio RG 5068/25); è giustappunto in quella sede che, al più, le articolate quaestiones allegate dai ricorrenti potranno trovare optimo iure ingresso.
Talchè, va quivi ribadito che l'esercizio dei poteri di autotutela non è, di per sé, in grado di generare un obbligo giuridico di provvedere, il cui inadempimento possa legittimare l'attivazione delle tutele avverso i rifiuti, le inerzie o i silenzi antigiuridici; questo principio trova non solo conferma testuale nella lettera dell'art. 21- nonies , l. n. 241 del 1990 che prefigura l'iniziativa di annullamento dell'atto in termini di mera 'possibilità', ma si giustifica, alla luce delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e della correlata regola di inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi, non tempestivamente contestati (solo da ultimo, CdS, III, 12 giugno 2025, n. 5088).
A nulla può rilevare, di poi, la natura del vizio “ipotizzato” ovvero “allegato” dall’esponente: la ipotesi di dichiarazioni o rappresentazioni grafiche non rispondenti alle realtà, invero, se può valere, in determinati casi e anche a prescindere da un accertamento giudiziale, a traslare ovvero a differire il dies a quo dello stringente termine attribuito ex lege all’Amministrazione per l’esercizio del potere di annullamento di ufficio, non mai può mutare la natura del potere stesso ovvero incidere sull’“ an ” sui presupposti per la sua attivazione.
Talchè anche per tali ipotesi non possono che venire in rilievo i generali principi sopra enunziati in tema di inesistenza di un obbligo di provvedere.
Le suesposte considerazioni valgono, a fortiori , per quanto attiene al preteso silenzio serbato dalla Amministrazione regionale.
E, invero, costituisce dato ricevuto in giurisprudenza quello in virtù del quale il potere di annullamento regionale del permesso di costruire costituisce una speciale ipotesi di autotutela e, in quanto tale, non è coercibile dal privato; ne deriva che non è possibile ovviare alla mancata impugnazione dei titoli edilizi nel termine decadenziale di legge mediante la presentazione di un'istanza ex art. 39 T.U. edilizia, poiché su di essa l'Amministrazione regionale non ha alcun obbligo giuridico di provvedere (CdS, II, 24 novembre 2025, n. 9144; Id., VII, 15 febbraio 2024, n. 8967; CGA, 26 maggio 2020, n. 325)
Non fondata, di poi, è altresì la domanda afferente al mancato esercizio dei poteri di vigilanza e repressivi in relazione alle asserite difformità degli interventi rispetto al titolo.
Invero, con riferimento a tali ultimi interventi la parte controinteressata ha avanzato in data 11.11.2025 istanza di accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/01.
Conseguentemente, il Comune di Pozzuoli non poteva procedere a dare espresso riscontro alla istanza-diffida dei ricorrenti in pendenza del procedimento volto al ridetto esame dei presupposti di “sanabilità” ex art. 36 DPR 380/01: pendenza perdurante al momento dell’incardinamento del presente giudizio, esperito con ricorso notificato in data 22 dicembre e depositato in data 31 dicembre 2025.
La allegata insanabilità degli interventi abusivi di cui si dolgono i ricorrenti, invero, costituisce l’oggetto della valutazione rimessa alla civica Amministrazione.
E tale valutazione non può che trovare giustappunto nello scrutinio della domanda di accertamento di conformità la sua prima e più acconcia sedes materiae .
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
SA SC, Presidente
CC MP, Primo Referendario, Estensore
MA Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC MP | SA SC |
IL SEGRETARIO