TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/04/2026, n. 2473
TAR
Sentenza 20 aprile 2026

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  • Rigettato
    Silenzio-inadempimento sull'invito-diffida ad annullare in autotutela il Permesso di Costruire

    Non sussiste l'obbligo della Pubblica Amministrazione di provvedere su istanze di riesame di atti precedentemente emanati, data la natura discrezionale del potere di autotutela. Inoltre, l'impugnazione del permesso di costruire è già pendente in sede giurisdizionale.

  • Rigettato
    Silenzio-inadempimento sulla diffida ad esercitare poteri repressivi

    Il Comune non poteva rispondere alla diffida in pendenza del procedimento di sanatoria avviato dal controinteressato ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/01.

  • Rigettato
    Silenzio-inadempimento della Regione Campania sull'invito-diffida

    Il potere di annullamento regionale del permesso di costruire è una speciale ipotesi di autotutela non coercibile dal privato, pertanto non sussiste un obbligo giuridico di provvedere.

  • Rigettato
    Mancata conclusione del procedimento amministrativo

    Il ricorso è stato respinto in quanto le Amministrazioni non erano obbligate a provvedere sulle istanze presentate dai ricorrenti per le ragioni esposte nei punti precedenti.

  • Rigettato
    Richiesta di nomina di un Commissario ad acta

    La richiesta è accessoria all'accoglimento delle domande principali, che sono state respinte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/04/2026, n. 2473
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2473
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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