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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 349/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
VERBALE di TRATTAZIONE DELLA CAUSA DA REMOTO
DELLA CAUSA n. r.g. 349/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16 gennaio 2025, innanzi alla Dott.SA Caterina Neri, mediante collegamento da remoto, sono comparsi:
Per l'avv. MAZZEI ERNESTO con la ricorrente di persona Parte_1
Per l'avv. MOSELLA STEFANO e l'Avv. Controparte_1 Caterina Primiero e l'avv. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott. SA Persona_1
Parte ricorrente discute oralmente la causa e insiste nelle conclusioni rassegnate in ricorso riportandosi alle note conclusive depositate.
Parte resistente discute oralmente la causa. Contesta la sussistenza del demansionamento deducendo, in ogni caso la mancanza della prova dell'intento persecutorio e del danno subito, anche alla luce delle prove espletate.
Parte ricorrente replica precisando che in ricorso, in parte è domandato il risarcimento del danno da mobbing e in parte da svuotamento di mansioni – che è di per sé un danno risarcibile- riportandosi sul punto alla giurisprudenza della Corte d'Appello di Catanzaro depositata in atti, per il resto discutendo oralmente la causa. Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott.SA Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.SA Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 349/2023 promoSA da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAZZEI ERNESTO, elettivamente domiciliato in Via Indipendenza 6 88100 Catanzaro presso il difensore avv. MAZZEI ERNESTO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Crotone alla Via Siris n. 11, con il patrocinio dell'avv. MOSELLA STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA I MAGGIO n. 39 88900 CP_1
CROTONE presso il difensore avv. MOSELLA STEFANO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 16.2.2023 , quale ex dipendente della Parte_1 [...]
assunta a far data dal 2003 dopo un periodo di sette anni di Controparte_2 collaborazione coordinata e continuativa, chiedeva: “1) Accertare e dichiarare che la condotta tenuta dalla datrice nei confronti della ricorrente si configura alla stregua del "mobbing"; 2) Accertare e dichiarare, in ogni caso, che nella conduzione del rapporto di lavoro dedotto, la datrice, a partire dall'anno 2004 ed in continuità sino ad oggi, si è resa responsabile della violazione dei precetti di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 32, 35, 37 e 41 della Cost., nonché dei principi di cui agli artt. 1175, 1375, 2087,
2043, 2049 e 2103 c.c. ed, ancora, di quelli dettati, in materia, da fonti sovranazionali (Dichiarazione
Universale dei diritti dell'uomo; Carta dei Diritti fondamentali UE, CEDU) procurando alla dipendente un grave pregiudizio alla salute ed alla dignità personale e professionale;
3) Riconoscere e dichiarare il nesso di causalità fra le condotte violative richiamate in narrativa ed il danno biologico subito dalla lavoratrice da determinarsi nella misura del 25% ovvero in quella che risulterà di giustizia anche a seguito, ove occorra, di CTU medico-legale; 4) Dichiarare, altresì, il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno morale ed esistenziale da liquidarsi in via equitativa;
5) Accertare e dichiarare che la lavoratrice, a partire dal febbraio 2017, ha subito, comunque, un demansionamento (un vero e proprio svuotamento) rispetto alle funzioni precedentemente svolte;
6)
Condannare, per l'effetto, la in persona del suo Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione, in favore della ricorrente, della complessiva somma di Euro 172.246,00 (di cui: Euro 100.286,00 a titolo di danno biologico morale ed esistenziale ed Euro 71.960,00 a titolo di danno da demansionamento) ovvero, di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
7) Condannare l' convenuto alla corresponsione di interessi e CP_1 rivalutazione su tutte le somme che saranno liquidate;
8) Condannare l' convenuto al CP_1 pagamento di spese e competenze del giudizio in favore del costituito procuratore con distrazione ex art. 93 c.p.c.”. Sosteneva, in particolare, di essersi occupata della presa in carico neuropsicologica dei pazienti della struttura, sia per la fase diagnostica che per quella terapeutica e del rapporto con i familiari (colloqui formativi/informativi ed, anche, di sostegno), oltre che del tutoraggio in favore di psicologhe laureande e specializzande in psicoterapia, partecipando a congressi, a corsi ECM interni ed a lavori scientifici;
lamentava la mancata considerazione della propria figura professionale per la conduzione del nuovo reparto rivolto al trattamento dei disturbi cognitivo-comportamentali in persone con grave cerebrolesione acquisita (URICC) presente nella sede di Poggio Pudano, inaugurata nel
2004, per il quale fu invece fatto ricorso ad una professionalità esterna (prof.SA neurologa CP_4
e neuropsicologa in Parma), nonché il mancato coinvolgimento nell'attività del reparto, lo smantellamento dell'equipe che la D.SA , d'accordo con il e con il Direttore Parte_1 CP_5
Sanitario, aveva costituito presso la sede di Via Siris, che a partire dal 2006 il direttore sanitario dott. le aveva imposto, a differenza delle altre figure professionali analoghe, di compilare un registro Pt_2 sull'attività svolta, che, allorquando fu chiuso il reparto URICC, la ricorrente fu invitata ad allontanarsi dall'ufficio in risposta alle lamentele sull'assegnazione alla dott.SA dei propri pazienti per il Per_2 trattamento dei disturbi dell'umore, che erano state ignorate le sue richieste di potenziamento del reparto fino alla riorganizzazione dell'area neuropsicologica da parte del direttore scientifico, dott.
, di aver appreso al rientro dalla maternità nel 2017 del suo trasferimento presso la sede di Poggio Per_3
Pudano e della sua sostituzione con la dott.SA e , con conseguente drastica riduzione Per_4 Per_2 dell'attività e dei pazienti presi in carico (pari a circa 1800 (con una media di circa 80 per ciascun anno) presso via Siris e, a seguito del paSAggio a Poggio Pudano, pari a 130 pazienti nel quadriennio, molti dei quali, peraltro, neppure richiedenti la presa in carico neuropsicologica o perché non compromessi cognitivamente o perché troppo compromessi), che non veniva considerata la sua richiesta di diversa utilizzazione, che in seguito alle sue lamentele espresse durante il colloquio con il direttore generale, dott.SA le veniva chiesto di sottoporre al dott. l'elenco dei pazienti presi in carico e di Per_5 Per_3 quelli non presi in carico, con le relative ragioni, che nel mese di luglio 2018, in assenza per ferie della lavoratrice, era stata costituita una “commissione” composta dal Primario, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Scientifico con il compito di “analizzare” i dati forniti dall'odierna ricorrente in ordine al proprio operato, che successivamente aveva appreso che si erano diffuse voci lesive della sua dignità professionale e che era stato formato un elenco di nomi (tra i quali, il suo) da eliminare e che, a differenza del resto del personale, le venivano rivolte continue richieste di verifica dell'attività svolta, che in data 18/11/2018, il Direttore Generale, alla presenza di fisioterapisti e pazienti riuniti nella palestra della struttura, indirizzava - peraltro con toni alterati - all'odierna ricorrente pesanti rimproveri per un trascurabile ritardo fatto registrare dalla steSA e, alla legittima reazione della , la Parte_3 rispondeva, nell'immediatezza, con la minaccia che in futuro avrebbe usato toni più duri CP_6 ed, il giorno successivo, con una mail di richiamo per la condotta antidoverosa tenuta dalla dipendente, richiedendo poi alla ricorrente copia della relazione relativa all'attività dalla steSA svolta nell'anno 2017 e l'elenco dei pazienti, che venivano continuamente disattese le sue richieste di riassegnazione presso la sede di Via Siris, che nel maggio 2020 davanti ad una platea di colleghi riuniti nella stanza medici del piano terra, la D.SA interrompeva la discussione di un caso clinico per stigmatizzare Per_5 la presenza dell'odierna ricorrente sull'assunto secondo cui la steSA non avrebbe avuto alcun titolo per seguire la consulenza oncologica di una paziente per la quale era stata richiesta valutazione neuropsicologica che, in seguito alla lettera del legale della ricorrente del 13.7.2020, con un meSAggio del 23/09/2020, la Direzione Generale dell'Istituto si riservava di comunicare alla dipendente nuove direttive in ordine alle attività da svolgere a far data dall'01/10/2020, con pec del 27.4.2021 veniva irrogata alla ricorrente, prima di attendere le relative giustificazioni, la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni, che non venivano riscontrate le osservazioni presentate dalla steSA successivamente, che veniva riassegnata alla sede di Via Siris, ma con una serie di prescrizioni e limitazioni e ciò fino alle dimissioni per giusta causa presentate in data 7.10.2021. Sosteneva quindi di essere stata sottoposta ad una progressiva emarginazione che l'aveva isolata impedendole di far valere le proprie capacità e l'esperienza acquisita, di partecipare all'attività di ricerca condotta dall'Istituto, di fornire anche il minimo contributo di idee e proposte, in un contesto divenuto ostile, entro il quale l'odierna ricorrente è stata obbligata a sottoporsi ad un defatigante ed umiliante monitoraggio, del tutto strumentale e privo di ogni concreta utilità, considerando che le reiterate pretese di una minuta rendicontazione dell'attività svolta erano fini a se stesse visto che le relazioni prodotte dall'intereSAta venivano accantonate e, comunque, mai sfruttate per un confronto sulle modalità operative da perseguire. Deduceva quindi di aver subito un danno professionale, consistito nella privazione di know-how e competenze funzionali, un danno biologico comprovato da perizia di parte, morale ed esistenziale, nonché di un danno patrimoniale derivante dal demansionamento, suscettibile di autonoma valutazione.
Si è costituito l' sostenendo che la ricorrente era psicologa priva di ulteriore Controparte_7 specializzazione (le attività di valutazione e riabilitazione neuropsicologica sono prestazioni effettuabili da parte di tutti gli iscritti all'albo degli psicologhi), che la gestione del reparto veniva svota dal medico chirurgo responsabile con la qualifica di primario, non potendo essere affidata alla ricorrente, che la che la conduzione dell'area URICC era stata affidata alla Dott.SA (primario), Persona_6 che si avvaleva della consulenza scientifica della Prof.SA in qualità di Neurologo (quindi CP_4 medico chirurgo con specializzazione in neurologia), su impulso della quale l'unità steSA era stata costituita e che era stata ritenuta maggiormente qualificata per lo svolgimento dell'attività di direzione scientifica alla luce delle sue pregresse esperienze lavorative, che quest'ultima aveva reclutato autonomamente il proprio staff senza includere la ricorrente, che era prassi aziendale che i dipendenti dell'area di neuropsicologia dovessero compilare dei report da consegnare in Direzione Sanitaria, che nel 2012 veniva chiuso il reparto di riabilitazione psichiatrica a seguito di provvedimenti regionali ricollocando il relativo personale ad eccezione della dott.SA , che l'azienda era sempre stata Per_2 benevola nei confronti della ricorrente, per esempio aiutandola ed assecondandola nel conseguimento della laurea di medicina e chirurgia concedendole a tal fine diversi periodi di aspettativa non retribuita e chiedendole, con esito negativo, se volesse entrare a far parte dello staff dei medici, contestava il demansionamento allegato dalla ricorrente sostenendo che la steSA aveva omesso di evadere oltre 250 richieste di intervento psicologico richiesto dai medici del reparto dal 2019 al 2021, contestava che fosse stata istituita una commissione per valutare la ricorrente, che la dott.SA avesse espresso Per_5 apprezzamenti umilianti nei confronti della ricorrente, che le fossero stati rivolti i rimproveri descritti in relazione al 18.11.2018, sostenendo che la ricorrente era costantemente in ritardo e la legittimità della contestazione disciplinare del 27.4.2021 essendosi rifiutata la ricorrente di seguire le indicazioni impartitele e che la steSA era stata allontanata dallo studio del caso nel maggio 2020 per ragioni di divieto degli assembramenti in periodo Covid 2019. Sosteneva poi l'inutilizzabilità della perizia di parte perché in parte illeggibile e, comunque, non supportata da alcuna documentazione sanitaria, la mancata allegazione dell'intento persecutorio unificante le condotte oggetto di contestazione.
La causa, istruita oralmente, discuSA all'udienza odierna, è così decisa. In punto di onere probatorio nelle azioni risarcitorie per mobbing e, in generale, per violazione dell'art. 2087 c.c., deve rilevarsi, secondo gli insegnamenti di legittimità, che la domanda di risarcimento del danno proposta dal lavoratore per mobbing e conseguente malattia depressiva dovuta a comportamenti datoriali è soggetta a specifica allegazione e prova in ordine agli specifici fatti asseriti come lesivi
(Cass. n° 19053/05) e che l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele neceSArie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cass. n° 2038/13).
Ancora sul punto la Corte di CaSAzione ha chiarito che in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (Cass. n° 8855/13).
Nel caso di specie, quanto alle condotte datoriali asseritamente mobbizzanti denunciate in ricorso, anzitutto, non risulta la prova che la ricorrente non sia stata coinvolta durante l'apertura della sede di
Poggio Pudano avvenuta nel 2004, anzi essendovi trasferita al rientro della maternità, come concordemente riferito da tutti i testimoni sentiti. E' poi emerso che in seguito a detto trasferimento, la ricorrente subì una riduzione quantitativa dell'attività lavorativa svolta. Invero, sul Testimone_1 punto ha dichiarato: “Non so dire quanti pazienti avesse in carico la ricorrente al rientro della maternità, variavano da mese in mese. Tuttavia, dal momento che tutte le consulenze neuro psicologiche della struttura richieste venivano effettuate dalla ricorrente, il numero si può ricavare da quello dei pazienti. ADR Quanto al numero dei pazienti per i quali viene eseguita la consulenza neuro psicologica posso dire che erano pochi i pazienti della sede di Poggio Pudano per i quali veniva effettuata la consulenza perché lì vi era, al piano di sotto, la riabilitazione ortopedica (16 posti letto), per cui di pazienti tendenzialmente non affetti da patologie neurologiche, salvo eccezioni, ed al piano di sopra vi erano pazienti in lungo degenza specializzata per lo stato vegetativo, per cui non rispondenti per la maggior parte. Al contrario l'altra sede ha indirizzo prevalentemente neurologico. ADR Si, c'è una drastica riduzione dei pazienti in cura. (..). Preciso che erano 18 i posti letto”. Anche IA NZ ha dichiarato: “10. Confermo che con il trasferimento a Poggio Pudano l'attività della ricorrente subiva una riduzione perché i pazienti di Poggio Pudano erano completamente diversi, nel senso che in riabilitazione erano solo 18 e non c'erano più i cerebrolesi e i pazienti con gravi traumi cranici, c'erano solo pazienti ortopedici. ADR Si, c'erano anche lungodegenti a Poggio Pudano ma in stato vegetativo, con coscienza minima”. Valga la pena osservare che, al di là della riduzione dei pazienti presi in carico, manca la prova del demansionamento denunciato in ricorso, mancando la prova che la ricorrente al rientro della maternità sia stata svuotata delle mansioni assegnate che, anzi, continuava a svolgere per un numero inferiore di pazienti. Il demansionamento deve tanto più escludersi considerando che al posto della ricorrente presso la sede di provenienza di via Siriis veniva trasferita una collega della ricorrente di pari qualifica. Sul punto ha infatti riferito: “ (..) posso Tes_1 dire che al rientro della maternità la dott.SA è stata trasferita a Poggio Pudano, mentre la Parte_1 dott.SA è paSAta in Via Siris, ovvero presso la sede di Capo Colonna. ADR L'unica altra Per_4 neuro psicologa presente in struttura come ho detto è stata appunto la dott.SA che è paSAta Per_4 da una sede all'altra”.
E' poi emerso che, in seguito a detto trasferimento, fu avviato un monitoraggio quantitativo dell'attività svolta dalla ricorrente, per cui sul punto si tennero due riunioni specificatamente a tal fine, venendo poi chiesti alla steSA dei report periodici sul numero di pazienti in carico. In particolare, Testimone_1 ha dichiarato: “Fu fatta una riunione per analizzare i dati forniti sull'attività della ricorrente, valutare, non la qualità dell'attività, ma i numeri dell'attività della ricorrente, nel senso le prestazioni effettuate, la tipologia dei pazienti trattati e le patologie da cui erano affetti. Voglio precisare che le riunioni erano di routine, quella fu una riunione specifica per questo perché c'era l'esperto, ovvero il direttore scientifico che ha sempre fatto neuro psicologia. ADR Ci fu una seconda riunione, anzi, fu chiamata la dottoreSA per chiedere ragguagli se si potesse fare o meno una terapia riabilitativa o altre forme di stimolazione anche per i pazienti in stato vegetativo”. Anche IA NZ ha riferito: “(..) ci fu una riunione urgente fra le direzioni per cui chiedemmo il motivo e ci fu risposto che non ci riguardava ma riguardava la ricorrente. (..). ADR Eravamo stati informati anche che la riunione aveva ad oggetto
l'andamento dell'attività della ricorrente. 13. Confermo, si ero presente al momento in cui venivano rivolte queste richieste. ADR Ho visto che le venivano rivolte molte di queste richieste. ADr C'era un report da fornire periodicamente, ero presente perché il Primario esternava queste richieste dopo il giro visite. No la ricorrente non poteva venire al giuro visite. ADR Le richieste erano rivolte alla
. ADR Ero presente perché dopo il giro visite noi andavamo nella stanza medici, o in Parte_1 palestra ove veniva redatto su supporto informatico il contenuto delle visite fatte, riportate sulla cartella cartacea e lì veniva convocata la dott.SA , si trattava di una prosecuzione Parte_1 dell'attività di giro viste. ADR Non ricordo la periodicità con la quale doveva essere fornito il report, non c'era una frequenza regolare ma veniva chiesto spesso”.
Ebbene, seppure i testimoni sentiti abbiano dichiarato che l'attività di controllo quantitativo della prestazione lavorativa fosse effettuata soltanto nei confronti della ricorrente, su invito del direttore sanitario, dott. (cfr. testimonianza ), e non anche nei confronti di altri dipendenti, tale Pt_2 Tes_1 condotta non può ritenersi discriminatoria, ritorsiva o assistita da intento discriminatorio in quanto giustificata dal numero di richieste di presa in carico neurologica rimaste inevase presso la struttura di
Poggio Pudano cui era addetta la ricorrente al rientro della maternità. Sul punto, con dichiarazioni coerenti e, pertanto, da ritenersi attendibili, lo stesso dott. ha dichiarato: “Confermo che Tes_2 sono rimaste inevase circa 250 richieste di intervento neuropsicologico. Ne sono a conoscenza perché ho chiesto al primario, dott. , di fornirmi l'elenco delle richieste rivolte alla dott.SA . Tes_1 Parte_1
ADR Ho fatto questa richiesta perché con il dott. , appena arrivato, quale direttore scientifico Per_3 abbiamo fatto il punto delle richieste neuropsicologiche e di tutta l'attività del gruppo delle neuropsicologhe. ADR La richiesta l'abbiamo fatta nel 2021. ADR Il gruppo delle neuropsicologhe era costituito dalla dott.SA , dalla dott.SA e . ADR Le richieste Parte_1 Per_4 Per_2 Per_7 inevase riguardavano tutte la sede di Poggio Pudano. ADR Era compito della dott.SA Parte_1 evaderle, atteso che la steSA lavorava lì. ADR Mi ricordo che erano tante e quanto al periodo in cui sono intervenute queste richieste posso dire che facciamo riunioni periodiche ed era emerso questo dato, se non vado errato erano richieste di intervento rimaste inevase al momento del rientro della dottoreSA dalla maternità. Preciso che erano richieste accumulatesi a partire dal rientro Parte_1 della ricorrente dalla maternità. ADR A Poggio Pudano durante la maternità della ricorrente c'era la dott.SA e questa problematica non c'era. ADR Dapprima la criticità è stata segnalata Per_4 verbalmente alla ricorrente, poi formalmente tramite mail, si c'era una giustificazione nel senso che lei ha risposto che i pazienti non erano testabili e per cui non potevano essere trattati. (…) ADR Le richieste riguardavano i pazienti nei 18 letti in riabilitazione intensiva ortopedica, nonché i lungo degenti in stato vegetativo cronico a cui venivano somministrate delle scale e stimolazioni. ADR Sono 43 i posti di degenza in stato vegetativo. “
L'intento discriminatorio deve altresì escludersi in ragione dell'atteggiamento di tolleranza mostrato dall'azienda rispetto ai continui ritardi della ricorrente ed alle sue richieste di variazione dell'orario in entrata. Sul punto ha infatti riferito: “per un periodo aveva un orario di lavoro dalle Persona_8
9.00 e poi dalle 8.30, poi ha chiesto anche dei cambi che le sono stati concessi ma non ricordo di preciso le date. ADR Si tratta di cambi di orario in entrata, non ricordo con precisione che cambi di orario ha chiesto. ADR Lo ricordo perché arrivava spesso in ritardo e per motivi personali ha chiesto dei cambi, (..)”.
Infine, è emersa la prova che durante l'esame delle immagini radiografiche di paziente oncologico per il quale era stata richiesta una consulenza neurologica la ricorrente fu allontanata dal direttore sanitario in quanto “non medico” e, dunque, non ritenuta competente (cfr. testimonianza e NZ). Tes_1
Manca infine allegazione e prova dell'illegittimità della sanzione irrogata alla ricorrente nell'aprile
2021 che, pertanto, nulla dice in merito all'esistenza di condotte astrattamente idonee a costituire fonte di responsabilità ex art. 2087 c.c.
Ciò detto, anche a voler ritenere la potenzialità lesiva delle condotte sopra descritte, tenuto conto della mancanza di riferimenti temporali specifici relativi alla durata, frequenza ed intensità del controllo sull'attività di consulenza della ricorrente, come pure di altri elementi da cui presumere un pregiudizio alla professionalità derivante dalla riduzione quantitativa dei pazienti in carico, nonché di eventuali modalità offensive con cui la ricorrente sarebbe stata allontanata dall'esame del caso clinico sopra citato, in ogni caso, manca la prova del danno lamentato dalla ricorrente.
Invero, come è noto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (Cass., n. 29047 del 2017 e Cass. 21527/2024).
Anzitutto manca, nel caso di specie, la prova del danno biologico subito. Pur a fronte della specifica allegazione contenuta in ricorso, integrata dalla relativa perizia di parte, nulla la ricorrente ha prodotto a riguardo. In mancanza di documentazione sanitaria o, comunque, di altri elementi di prova idonei a dimostrare, anche presuntivamente, l'esistenza delle lamentate “patologie fisiche (disturbi del sonno, stati d'ansia e flessione dell'umore)” e psichiche “(attacchi di panico, depressione, perdita di autostima, alterazioni significative del tono dell'umore)” asseritamente “accusate dalla ricorrente a causa della reiterata condotta violativa tenuta dalla datrice e da altre figure da eSA preposte alla conduzione della casa di cura, sarebbe stata esplorativa la consulenza tecnica medico-legale, difatti non disposta.
Manca altresì sufficiente allegazione e prova del danno da perdita o diminuzione, o mancato accrescimento della capacità professionale, non avendo indicato la ricorrente le capacità professionali non utilizzate in seguito al trasferimento a Poggio Pudano, ovvero gli sviluppi professionali che avrebbe conseguito in caso di mancato trasferimento. Invero, la parte ricorrente si è limitata a sostenere l'esistenza di un danno da demansionamento facendo riferimento, al solo fine della sua quantificazione e non anche ai fini della prova dell'an, all'”elevata qualifica professionale” ed all'anzianità di servizio.
A tal fine è poi inconferente la giurisprudenza relativa allo svuotamento delle mansioni, nel caso di specie non allegato e non provato, essendosi verificata ai danni della ricorrente soltanto una riduzione quantitativa della prestazione lavorativa, essendo diminuito il numero di i pazienti in cura al momento del trasferimento della ricorrente presso la sede di Poggio Pudano al rientro della maternità (cfr. testimonianza ). Secondo la giurisprudenza relativa al danno alla professionalità, premesso che il Tes_1 lavoro costituisce non solo un mezzo di guadagno ma anche di estrinsecazione della personalità, deve essere riconosciuto e tutelato il diritto del lavoratore all'utilizzazione, al perfezionamento ed all'accrescimento del proprio patrimonio professionale. Pertanto il potere del datore di lavoro di ridurre quantitativamente le mansioni del lavoratore trova un limite nell'esigenza di preservare le potenzialità professionali acquisite e nel divieto di occasionare una sottoutilizzazione del patrimonio professionale del lavoratore, avuto riguardo alla natura intrinseca delle attività esercitate, al grado di autonomia e alla posizione del dipendente in azienda;
sicché deve ritenersi vietata una modifica delle mansioni che si traduca in un sostanziale declaSAmento del dipendente stesso (cfr. Cass. 10405/1995). Ebbene, nel caso di specie, mancando sufficiente allegazione e prova che la riduzione del numero di pazienti abbia di fatto determinato uno svuotamento delle mansioni per mancata utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dalla ricorrente – circostanza non allegata – manca la prova del demansionamento subito e, dunque, del danno ingiusto alla professionalità.
Valga la pena distinguere il danno patrimoniale, derivante dall'impoverimento della capacità professionale del lavoratore o dalla mancata acquisizione di maggiori capacità, con la conneSA perdita di chances di ulteriori possibilità di guadagno – nel caso di specie non allegato-, da quello non patrimoniale, comprendente sia l'eventuale lesione dell'integrità psico-fisica del lavoratore - accertabile medicalmente - sia il danno esistenziale, da intendersi come pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (cfr. C. 24585/2019), circostanze parimenti nel caso di specie sfornite di allegazione e prova.
Infine, posto che i fatti accertati, sostanzialmente coincidenti con il controllo dell'attività svolta ed una riduzione quantitativa dell'attività lavorativa (essendo irrilevante l'unico episodio in cui fu allontanata dal gruppo di lavoro in mancanza di elementi da cui desumere la particolare offensività della condotta del direttore scientifico), avuto riguardo alla mancanza di elementi sufficienti a far desumere la nocività dell'ambiente di lavoro della ricorrente, non si ritengono idonei, da soli, a dimostrare un clima di tensione astrattamente lesivo, neppure essendo stata dimostrata la marginalizzazione della ricorrente dedotta in ricorso, deve altresì escludersi altresì la violazione dell'art. 2087 c.c. e, comunque, la sussistenza di un danno morale risarcibile.
In definitiva, il ricorso dev'essere respinto, assorbite le questioni non espreSAmente trattate. Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente, ridotte del 30 % per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in
€ 4.689,00, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Crotone 16 gennaio 2025
Il Giudice Dott.SA Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
VERBALE di TRATTAZIONE DELLA CAUSA DA REMOTO
DELLA CAUSA n. r.g. 349/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16 gennaio 2025, innanzi alla Dott.SA Caterina Neri, mediante collegamento da remoto, sono comparsi:
Per l'avv. MAZZEI ERNESTO con la ricorrente di persona Parte_1
Per l'avv. MOSELLA STEFANO e l'Avv. Controparte_1 Caterina Primiero e l'avv. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott. SA Persona_1
Parte ricorrente discute oralmente la causa e insiste nelle conclusioni rassegnate in ricorso riportandosi alle note conclusive depositate.
Parte resistente discute oralmente la causa. Contesta la sussistenza del demansionamento deducendo, in ogni caso la mancanza della prova dell'intento persecutorio e del danno subito, anche alla luce delle prove espletate.
Parte ricorrente replica precisando che in ricorso, in parte è domandato il risarcimento del danno da mobbing e in parte da svuotamento di mansioni – che è di per sé un danno risarcibile- riportandosi sul punto alla giurisprudenza della Corte d'Appello di Catanzaro depositata in atti, per il resto discutendo oralmente la causa. Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott.SA Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.SA Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 349/2023 promoSA da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MAZZEI ERNESTO, elettivamente domiciliato in Via Indipendenza 6 88100 Catanzaro presso il difensore avv. MAZZEI ERNESTO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Crotone alla Via Siris n. 11, con il patrocinio dell'avv. MOSELLA STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA I MAGGIO n. 39 88900 CP_1
CROTONE presso il difensore avv. MOSELLA STEFANO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 16.2.2023 , quale ex dipendente della Parte_1 [...]
assunta a far data dal 2003 dopo un periodo di sette anni di Controparte_2 collaborazione coordinata e continuativa, chiedeva: “1) Accertare e dichiarare che la condotta tenuta dalla datrice nei confronti della ricorrente si configura alla stregua del "mobbing"; 2) Accertare e dichiarare, in ogni caso, che nella conduzione del rapporto di lavoro dedotto, la datrice, a partire dall'anno 2004 ed in continuità sino ad oggi, si è resa responsabile della violazione dei precetti di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 32, 35, 37 e 41 della Cost., nonché dei principi di cui agli artt. 1175, 1375, 2087,
2043, 2049 e 2103 c.c. ed, ancora, di quelli dettati, in materia, da fonti sovranazionali (Dichiarazione
Universale dei diritti dell'uomo; Carta dei Diritti fondamentali UE, CEDU) procurando alla dipendente un grave pregiudizio alla salute ed alla dignità personale e professionale;
3) Riconoscere e dichiarare il nesso di causalità fra le condotte violative richiamate in narrativa ed il danno biologico subito dalla lavoratrice da determinarsi nella misura del 25% ovvero in quella che risulterà di giustizia anche a seguito, ove occorra, di CTU medico-legale; 4) Dichiarare, altresì, il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno morale ed esistenziale da liquidarsi in via equitativa;
5) Accertare e dichiarare che la lavoratrice, a partire dal febbraio 2017, ha subito, comunque, un demansionamento (un vero e proprio svuotamento) rispetto alle funzioni precedentemente svolte;
6)
Condannare, per l'effetto, la in persona del suo Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione, in favore della ricorrente, della complessiva somma di Euro 172.246,00 (di cui: Euro 100.286,00 a titolo di danno biologico morale ed esistenziale ed Euro 71.960,00 a titolo di danno da demansionamento) ovvero, di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
7) Condannare l' convenuto alla corresponsione di interessi e CP_1 rivalutazione su tutte le somme che saranno liquidate;
8) Condannare l' convenuto al CP_1 pagamento di spese e competenze del giudizio in favore del costituito procuratore con distrazione ex art. 93 c.p.c.”. Sosteneva, in particolare, di essersi occupata della presa in carico neuropsicologica dei pazienti della struttura, sia per la fase diagnostica che per quella terapeutica e del rapporto con i familiari (colloqui formativi/informativi ed, anche, di sostegno), oltre che del tutoraggio in favore di psicologhe laureande e specializzande in psicoterapia, partecipando a congressi, a corsi ECM interni ed a lavori scientifici;
lamentava la mancata considerazione della propria figura professionale per la conduzione del nuovo reparto rivolto al trattamento dei disturbi cognitivo-comportamentali in persone con grave cerebrolesione acquisita (URICC) presente nella sede di Poggio Pudano, inaugurata nel
2004, per il quale fu invece fatto ricorso ad una professionalità esterna (prof.SA neurologa CP_4
e neuropsicologa in Parma), nonché il mancato coinvolgimento nell'attività del reparto, lo smantellamento dell'equipe che la D.SA , d'accordo con il e con il Direttore Parte_1 CP_5
Sanitario, aveva costituito presso la sede di Via Siris, che a partire dal 2006 il direttore sanitario dott. le aveva imposto, a differenza delle altre figure professionali analoghe, di compilare un registro Pt_2 sull'attività svolta, che, allorquando fu chiuso il reparto URICC, la ricorrente fu invitata ad allontanarsi dall'ufficio in risposta alle lamentele sull'assegnazione alla dott.SA dei propri pazienti per il Per_2 trattamento dei disturbi dell'umore, che erano state ignorate le sue richieste di potenziamento del reparto fino alla riorganizzazione dell'area neuropsicologica da parte del direttore scientifico, dott.
, di aver appreso al rientro dalla maternità nel 2017 del suo trasferimento presso la sede di Poggio Per_3
Pudano e della sua sostituzione con la dott.SA e , con conseguente drastica riduzione Per_4 Per_2 dell'attività e dei pazienti presi in carico (pari a circa 1800 (con una media di circa 80 per ciascun anno) presso via Siris e, a seguito del paSAggio a Poggio Pudano, pari a 130 pazienti nel quadriennio, molti dei quali, peraltro, neppure richiedenti la presa in carico neuropsicologica o perché non compromessi cognitivamente o perché troppo compromessi), che non veniva considerata la sua richiesta di diversa utilizzazione, che in seguito alle sue lamentele espresse durante il colloquio con il direttore generale, dott.SA le veniva chiesto di sottoporre al dott. l'elenco dei pazienti presi in carico e di Per_5 Per_3 quelli non presi in carico, con le relative ragioni, che nel mese di luglio 2018, in assenza per ferie della lavoratrice, era stata costituita una “commissione” composta dal Primario, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Scientifico con il compito di “analizzare” i dati forniti dall'odierna ricorrente in ordine al proprio operato, che successivamente aveva appreso che si erano diffuse voci lesive della sua dignità professionale e che era stato formato un elenco di nomi (tra i quali, il suo) da eliminare e che, a differenza del resto del personale, le venivano rivolte continue richieste di verifica dell'attività svolta, che in data 18/11/2018, il Direttore Generale, alla presenza di fisioterapisti e pazienti riuniti nella palestra della struttura, indirizzava - peraltro con toni alterati - all'odierna ricorrente pesanti rimproveri per un trascurabile ritardo fatto registrare dalla steSA e, alla legittima reazione della , la Parte_3 rispondeva, nell'immediatezza, con la minaccia che in futuro avrebbe usato toni più duri CP_6 ed, il giorno successivo, con una mail di richiamo per la condotta antidoverosa tenuta dalla dipendente, richiedendo poi alla ricorrente copia della relazione relativa all'attività dalla steSA svolta nell'anno 2017 e l'elenco dei pazienti, che venivano continuamente disattese le sue richieste di riassegnazione presso la sede di Via Siris, che nel maggio 2020 davanti ad una platea di colleghi riuniti nella stanza medici del piano terra, la D.SA interrompeva la discussione di un caso clinico per stigmatizzare Per_5 la presenza dell'odierna ricorrente sull'assunto secondo cui la steSA non avrebbe avuto alcun titolo per seguire la consulenza oncologica di una paziente per la quale era stata richiesta valutazione neuropsicologica che, in seguito alla lettera del legale della ricorrente del 13.7.2020, con un meSAggio del 23/09/2020, la Direzione Generale dell'Istituto si riservava di comunicare alla dipendente nuove direttive in ordine alle attività da svolgere a far data dall'01/10/2020, con pec del 27.4.2021 veniva irrogata alla ricorrente, prima di attendere le relative giustificazioni, la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni, che non venivano riscontrate le osservazioni presentate dalla steSA successivamente, che veniva riassegnata alla sede di Via Siris, ma con una serie di prescrizioni e limitazioni e ciò fino alle dimissioni per giusta causa presentate in data 7.10.2021. Sosteneva quindi di essere stata sottoposta ad una progressiva emarginazione che l'aveva isolata impedendole di far valere le proprie capacità e l'esperienza acquisita, di partecipare all'attività di ricerca condotta dall'Istituto, di fornire anche il minimo contributo di idee e proposte, in un contesto divenuto ostile, entro il quale l'odierna ricorrente è stata obbligata a sottoporsi ad un defatigante ed umiliante monitoraggio, del tutto strumentale e privo di ogni concreta utilità, considerando che le reiterate pretese di una minuta rendicontazione dell'attività svolta erano fini a se stesse visto che le relazioni prodotte dall'intereSAta venivano accantonate e, comunque, mai sfruttate per un confronto sulle modalità operative da perseguire. Deduceva quindi di aver subito un danno professionale, consistito nella privazione di know-how e competenze funzionali, un danno biologico comprovato da perizia di parte, morale ed esistenziale, nonché di un danno patrimoniale derivante dal demansionamento, suscettibile di autonoma valutazione.
Si è costituito l' sostenendo che la ricorrente era psicologa priva di ulteriore Controparte_7 specializzazione (le attività di valutazione e riabilitazione neuropsicologica sono prestazioni effettuabili da parte di tutti gli iscritti all'albo degli psicologhi), che la gestione del reparto veniva svota dal medico chirurgo responsabile con la qualifica di primario, non potendo essere affidata alla ricorrente, che la che la conduzione dell'area URICC era stata affidata alla Dott.SA (primario), Persona_6 che si avvaleva della consulenza scientifica della Prof.SA in qualità di Neurologo (quindi CP_4 medico chirurgo con specializzazione in neurologia), su impulso della quale l'unità steSA era stata costituita e che era stata ritenuta maggiormente qualificata per lo svolgimento dell'attività di direzione scientifica alla luce delle sue pregresse esperienze lavorative, che quest'ultima aveva reclutato autonomamente il proprio staff senza includere la ricorrente, che era prassi aziendale che i dipendenti dell'area di neuropsicologia dovessero compilare dei report da consegnare in Direzione Sanitaria, che nel 2012 veniva chiuso il reparto di riabilitazione psichiatrica a seguito di provvedimenti regionali ricollocando il relativo personale ad eccezione della dott.SA , che l'azienda era sempre stata Per_2 benevola nei confronti della ricorrente, per esempio aiutandola ed assecondandola nel conseguimento della laurea di medicina e chirurgia concedendole a tal fine diversi periodi di aspettativa non retribuita e chiedendole, con esito negativo, se volesse entrare a far parte dello staff dei medici, contestava il demansionamento allegato dalla ricorrente sostenendo che la steSA aveva omesso di evadere oltre 250 richieste di intervento psicologico richiesto dai medici del reparto dal 2019 al 2021, contestava che fosse stata istituita una commissione per valutare la ricorrente, che la dott.SA avesse espresso Per_5 apprezzamenti umilianti nei confronti della ricorrente, che le fossero stati rivolti i rimproveri descritti in relazione al 18.11.2018, sostenendo che la ricorrente era costantemente in ritardo e la legittimità della contestazione disciplinare del 27.4.2021 essendosi rifiutata la ricorrente di seguire le indicazioni impartitele e che la steSA era stata allontanata dallo studio del caso nel maggio 2020 per ragioni di divieto degli assembramenti in periodo Covid 2019. Sosteneva poi l'inutilizzabilità della perizia di parte perché in parte illeggibile e, comunque, non supportata da alcuna documentazione sanitaria, la mancata allegazione dell'intento persecutorio unificante le condotte oggetto di contestazione.
La causa, istruita oralmente, discuSA all'udienza odierna, è così decisa. In punto di onere probatorio nelle azioni risarcitorie per mobbing e, in generale, per violazione dell'art. 2087 c.c., deve rilevarsi, secondo gli insegnamenti di legittimità, che la domanda di risarcimento del danno proposta dal lavoratore per mobbing e conseguente malattia depressiva dovuta a comportamenti datoriali è soggetta a specifica allegazione e prova in ordine agli specifici fatti asseriti come lesivi
(Cass. n° 19053/05) e che l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele neceSArie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cass. n° 2038/13).
Ancora sul punto la Corte di CaSAzione ha chiarito che in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (Cass. n° 8855/13).
Nel caso di specie, quanto alle condotte datoriali asseritamente mobbizzanti denunciate in ricorso, anzitutto, non risulta la prova che la ricorrente non sia stata coinvolta durante l'apertura della sede di
Poggio Pudano avvenuta nel 2004, anzi essendovi trasferita al rientro della maternità, come concordemente riferito da tutti i testimoni sentiti. E' poi emerso che in seguito a detto trasferimento, la ricorrente subì una riduzione quantitativa dell'attività lavorativa svolta. Invero, sul Testimone_1 punto ha dichiarato: “Non so dire quanti pazienti avesse in carico la ricorrente al rientro della maternità, variavano da mese in mese. Tuttavia, dal momento che tutte le consulenze neuro psicologiche della struttura richieste venivano effettuate dalla ricorrente, il numero si può ricavare da quello dei pazienti. ADR Quanto al numero dei pazienti per i quali viene eseguita la consulenza neuro psicologica posso dire che erano pochi i pazienti della sede di Poggio Pudano per i quali veniva effettuata la consulenza perché lì vi era, al piano di sotto, la riabilitazione ortopedica (16 posti letto), per cui di pazienti tendenzialmente non affetti da patologie neurologiche, salvo eccezioni, ed al piano di sopra vi erano pazienti in lungo degenza specializzata per lo stato vegetativo, per cui non rispondenti per la maggior parte. Al contrario l'altra sede ha indirizzo prevalentemente neurologico. ADR Si, c'è una drastica riduzione dei pazienti in cura. (..). Preciso che erano 18 i posti letto”. Anche IA NZ ha dichiarato: “10. Confermo che con il trasferimento a Poggio Pudano l'attività della ricorrente subiva una riduzione perché i pazienti di Poggio Pudano erano completamente diversi, nel senso che in riabilitazione erano solo 18 e non c'erano più i cerebrolesi e i pazienti con gravi traumi cranici, c'erano solo pazienti ortopedici. ADR Si, c'erano anche lungodegenti a Poggio Pudano ma in stato vegetativo, con coscienza minima”. Valga la pena osservare che, al di là della riduzione dei pazienti presi in carico, manca la prova del demansionamento denunciato in ricorso, mancando la prova che la ricorrente al rientro della maternità sia stata svuotata delle mansioni assegnate che, anzi, continuava a svolgere per un numero inferiore di pazienti. Il demansionamento deve tanto più escludersi considerando che al posto della ricorrente presso la sede di provenienza di via Siriis veniva trasferita una collega della ricorrente di pari qualifica. Sul punto ha infatti riferito: “ (..) posso Tes_1 dire che al rientro della maternità la dott.SA è stata trasferita a Poggio Pudano, mentre la Parte_1 dott.SA è paSAta in Via Siris, ovvero presso la sede di Capo Colonna. ADR L'unica altra Per_4 neuro psicologa presente in struttura come ho detto è stata appunto la dott.SA che è paSAta Per_4 da una sede all'altra”.
E' poi emerso che, in seguito a detto trasferimento, fu avviato un monitoraggio quantitativo dell'attività svolta dalla ricorrente, per cui sul punto si tennero due riunioni specificatamente a tal fine, venendo poi chiesti alla steSA dei report periodici sul numero di pazienti in carico. In particolare, Testimone_1 ha dichiarato: “Fu fatta una riunione per analizzare i dati forniti sull'attività della ricorrente, valutare, non la qualità dell'attività, ma i numeri dell'attività della ricorrente, nel senso le prestazioni effettuate, la tipologia dei pazienti trattati e le patologie da cui erano affetti. Voglio precisare che le riunioni erano di routine, quella fu una riunione specifica per questo perché c'era l'esperto, ovvero il direttore scientifico che ha sempre fatto neuro psicologia. ADR Ci fu una seconda riunione, anzi, fu chiamata la dottoreSA per chiedere ragguagli se si potesse fare o meno una terapia riabilitativa o altre forme di stimolazione anche per i pazienti in stato vegetativo”. Anche IA NZ ha riferito: “(..) ci fu una riunione urgente fra le direzioni per cui chiedemmo il motivo e ci fu risposto che non ci riguardava ma riguardava la ricorrente. (..). ADR Eravamo stati informati anche che la riunione aveva ad oggetto
l'andamento dell'attività della ricorrente. 13. Confermo, si ero presente al momento in cui venivano rivolte queste richieste. ADR Ho visto che le venivano rivolte molte di queste richieste. ADr C'era un report da fornire periodicamente, ero presente perché il Primario esternava queste richieste dopo il giro visite. No la ricorrente non poteva venire al giuro visite. ADR Le richieste erano rivolte alla
. ADR Ero presente perché dopo il giro visite noi andavamo nella stanza medici, o in Parte_1 palestra ove veniva redatto su supporto informatico il contenuto delle visite fatte, riportate sulla cartella cartacea e lì veniva convocata la dott.SA , si trattava di una prosecuzione Parte_1 dell'attività di giro viste. ADR Non ricordo la periodicità con la quale doveva essere fornito il report, non c'era una frequenza regolare ma veniva chiesto spesso”.
Ebbene, seppure i testimoni sentiti abbiano dichiarato che l'attività di controllo quantitativo della prestazione lavorativa fosse effettuata soltanto nei confronti della ricorrente, su invito del direttore sanitario, dott. (cfr. testimonianza ), e non anche nei confronti di altri dipendenti, tale Pt_2 Tes_1 condotta non può ritenersi discriminatoria, ritorsiva o assistita da intento discriminatorio in quanto giustificata dal numero di richieste di presa in carico neurologica rimaste inevase presso la struttura di
Poggio Pudano cui era addetta la ricorrente al rientro della maternità. Sul punto, con dichiarazioni coerenti e, pertanto, da ritenersi attendibili, lo stesso dott. ha dichiarato: “Confermo che Tes_2 sono rimaste inevase circa 250 richieste di intervento neuropsicologico. Ne sono a conoscenza perché ho chiesto al primario, dott. , di fornirmi l'elenco delle richieste rivolte alla dott.SA . Tes_1 Parte_1
ADR Ho fatto questa richiesta perché con il dott. , appena arrivato, quale direttore scientifico Per_3 abbiamo fatto il punto delle richieste neuropsicologiche e di tutta l'attività del gruppo delle neuropsicologhe. ADR La richiesta l'abbiamo fatta nel 2021. ADR Il gruppo delle neuropsicologhe era costituito dalla dott.SA , dalla dott.SA e . ADR Le richieste Parte_1 Per_4 Per_2 Per_7 inevase riguardavano tutte la sede di Poggio Pudano. ADR Era compito della dott.SA Parte_1 evaderle, atteso che la steSA lavorava lì. ADR Mi ricordo che erano tante e quanto al periodo in cui sono intervenute queste richieste posso dire che facciamo riunioni periodiche ed era emerso questo dato, se non vado errato erano richieste di intervento rimaste inevase al momento del rientro della dottoreSA dalla maternità. Preciso che erano richieste accumulatesi a partire dal rientro Parte_1 della ricorrente dalla maternità. ADR A Poggio Pudano durante la maternità della ricorrente c'era la dott.SA e questa problematica non c'era. ADR Dapprima la criticità è stata segnalata Per_4 verbalmente alla ricorrente, poi formalmente tramite mail, si c'era una giustificazione nel senso che lei ha risposto che i pazienti non erano testabili e per cui non potevano essere trattati. (…) ADR Le richieste riguardavano i pazienti nei 18 letti in riabilitazione intensiva ortopedica, nonché i lungo degenti in stato vegetativo cronico a cui venivano somministrate delle scale e stimolazioni. ADR Sono 43 i posti di degenza in stato vegetativo. “
L'intento discriminatorio deve altresì escludersi in ragione dell'atteggiamento di tolleranza mostrato dall'azienda rispetto ai continui ritardi della ricorrente ed alle sue richieste di variazione dell'orario in entrata. Sul punto ha infatti riferito: “per un periodo aveva un orario di lavoro dalle Persona_8
9.00 e poi dalle 8.30, poi ha chiesto anche dei cambi che le sono stati concessi ma non ricordo di preciso le date. ADR Si tratta di cambi di orario in entrata, non ricordo con precisione che cambi di orario ha chiesto. ADR Lo ricordo perché arrivava spesso in ritardo e per motivi personali ha chiesto dei cambi, (..)”.
Infine, è emersa la prova che durante l'esame delle immagini radiografiche di paziente oncologico per il quale era stata richiesta una consulenza neurologica la ricorrente fu allontanata dal direttore sanitario in quanto “non medico” e, dunque, non ritenuta competente (cfr. testimonianza e NZ). Tes_1
Manca infine allegazione e prova dell'illegittimità della sanzione irrogata alla ricorrente nell'aprile
2021 che, pertanto, nulla dice in merito all'esistenza di condotte astrattamente idonee a costituire fonte di responsabilità ex art. 2087 c.c.
Ciò detto, anche a voler ritenere la potenzialità lesiva delle condotte sopra descritte, tenuto conto della mancanza di riferimenti temporali specifici relativi alla durata, frequenza ed intensità del controllo sull'attività di consulenza della ricorrente, come pure di altri elementi da cui presumere un pregiudizio alla professionalità derivante dalla riduzione quantitativa dei pazienti in carico, nonché di eventuali modalità offensive con cui la ricorrente sarebbe stata allontanata dall'esame del caso clinico sopra citato, in ogni caso, manca la prova del danno lamentato dalla ricorrente.
Invero, come è noto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (Cass., n. 29047 del 2017 e Cass. 21527/2024).
Anzitutto manca, nel caso di specie, la prova del danno biologico subito. Pur a fronte della specifica allegazione contenuta in ricorso, integrata dalla relativa perizia di parte, nulla la ricorrente ha prodotto a riguardo. In mancanza di documentazione sanitaria o, comunque, di altri elementi di prova idonei a dimostrare, anche presuntivamente, l'esistenza delle lamentate “patologie fisiche (disturbi del sonno, stati d'ansia e flessione dell'umore)” e psichiche “(attacchi di panico, depressione, perdita di autostima, alterazioni significative del tono dell'umore)” asseritamente “accusate dalla ricorrente a causa della reiterata condotta violativa tenuta dalla datrice e da altre figure da eSA preposte alla conduzione della casa di cura, sarebbe stata esplorativa la consulenza tecnica medico-legale, difatti non disposta.
Manca altresì sufficiente allegazione e prova del danno da perdita o diminuzione, o mancato accrescimento della capacità professionale, non avendo indicato la ricorrente le capacità professionali non utilizzate in seguito al trasferimento a Poggio Pudano, ovvero gli sviluppi professionali che avrebbe conseguito in caso di mancato trasferimento. Invero, la parte ricorrente si è limitata a sostenere l'esistenza di un danno da demansionamento facendo riferimento, al solo fine della sua quantificazione e non anche ai fini della prova dell'an, all'”elevata qualifica professionale” ed all'anzianità di servizio.
A tal fine è poi inconferente la giurisprudenza relativa allo svuotamento delle mansioni, nel caso di specie non allegato e non provato, essendosi verificata ai danni della ricorrente soltanto una riduzione quantitativa della prestazione lavorativa, essendo diminuito il numero di i pazienti in cura al momento del trasferimento della ricorrente presso la sede di Poggio Pudano al rientro della maternità (cfr. testimonianza ). Secondo la giurisprudenza relativa al danno alla professionalità, premesso che il Tes_1 lavoro costituisce non solo un mezzo di guadagno ma anche di estrinsecazione della personalità, deve essere riconosciuto e tutelato il diritto del lavoratore all'utilizzazione, al perfezionamento ed all'accrescimento del proprio patrimonio professionale. Pertanto il potere del datore di lavoro di ridurre quantitativamente le mansioni del lavoratore trova un limite nell'esigenza di preservare le potenzialità professionali acquisite e nel divieto di occasionare una sottoutilizzazione del patrimonio professionale del lavoratore, avuto riguardo alla natura intrinseca delle attività esercitate, al grado di autonomia e alla posizione del dipendente in azienda;
sicché deve ritenersi vietata una modifica delle mansioni che si traduca in un sostanziale declaSAmento del dipendente stesso (cfr. Cass. 10405/1995). Ebbene, nel caso di specie, mancando sufficiente allegazione e prova che la riduzione del numero di pazienti abbia di fatto determinato uno svuotamento delle mansioni per mancata utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dalla ricorrente – circostanza non allegata – manca la prova del demansionamento subito e, dunque, del danno ingiusto alla professionalità.
Valga la pena distinguere il danno patrimoniale, derivante dall'impoverimento della capacità professionale del lavoratore o dalla mancata acquisizione di maggiori capacità, con la conneSA perdita di chances di ulteriori possibilità di guadagno – nel caso di specie non allegato-, da quello non patrimoniale, comprendente sia l'eventuale lesione dell'integrità psico-fisica del lavoratore - accertabile medicalmente - sia il danno esistenziale, da intendersi come pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (cfr. C. 24585/2019), circostanze parimenti nel caso di specie sfornite di allegazione e prova.
Infine, posto che i fatti accertati, sostanzialmente coincidenti con il controllo dell'attività svolta ed una riduzione quantitativa dell'attività lavorativa (essendo irrilevante l'unico episodio in cui fu allontanata dal gruppo di lavoro in mancanza di elementi da cui desumere la particolare offensività della condotta del direttore scientifico), avuto riguardo alla mancanza di elementi sufficienti a far desumere la nocività dell'ambiente di lavoro della ricorrente, non si ritengono idonei, da soli, a dimostrare un clima di tensione astrattamente lesivo, neppure essendo stata dimostrata la marginalizzazione della ricorrente dedotta in ricorso, deve altresì escludersi altresì la violazione dell'art. 2087 c.c. e, comunque, la sussistenza di un danno morale risarcibile.
In definitiva, il ricorso dev'essere respinto, assorbite le questioni non espreSAmente trattate. Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente, ridotte del 30 % per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in
€ 4.689,00, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c..
Crotone 16 gennaio 2025
Il Giudice Dott.SA Caterina Neri