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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/10/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1597/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1597/2020
TRA
(C.F.: ) - Avv. Felicia Elisabetta Parte_1 C.F._1
Minniti attore
E
(C.F.: – Avv.ti Stellario Crisafulli e Controparte_1 C.F._2
LA OM AR UV
convenuta
Conclusioni di merito di parte attrice:
- accertare e dichiarare che l'area della corte in controversia, costituente bene comune non censibile ai sub 4, 5 e 6 del fabbricato riportato al Catasto
Fabbricati al Foglio 12 Particella 805 del Comune di Gioiosa Marea, è libera da pesi ed oneri diversi dalla servitù di passaggio pedonale in favore del fondo di cui la Sig.ra è comproprietaria;
CP_1
- rigettata la avversa eccezione di acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale della parte di corte in controversia, perché infondata in fatto ed in diritto, per l'effetto, dichiarare illegittimo e sine titulo il deposito in detta area dei materiali per cui è causa, ordinando alla convenuta la rimozione degli stessi
a sua spese e cura;
1 - condannare la Sig.ra al risarcimento dei danni che la Controparte_1 occupazione abusiva ha cagionato al Dott. da liquidarsi Parte_1 equitativamente, ex art 1226 c.c., prudenzialmente quantificati in € 3.500,00;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Conclusioni di parte convenuta:
1) Rigettare l'actio negatoria proposta dal Dott. in quanto infondata in Pt_1 fatto ed inammissibile in legge, per le motivazioni esposte negli atti e verbali di causa o con qualsiasi altra statuizione, ritenuta l'eccepita usucapione dell'area da parte della convenuta;
2) Rigettare la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, stante
l'insussistenza dell'occupazione illegittima dell'area in questione e del conseguente lamentato danno, per come meglio esposto negli atti e verbali di causa o con qualsiasi altra statuizione;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore esponeva di essere compossessore e comproprietario (per ½) di un appartamento sito in Gioiosa Marea
(ME), contraddistinto in Catasto Fabbricati al foglio 12, particella 805 Sub 5, categoria
A/2, classe 9, sito in via Pola n. 81, piano 2, e facente parte di un maggior fabbricato, per averlo acquistato, unitamente al figlio , dalla società Controparte_2 CP_3 giusto atto di compravendita in Notar del 08.04.2014
[...] Persona_1
(registrato a Patti il 23.04.2014 al n. 588 Serie 1T).
L'attore rappresentava quindi che il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare è stato edificato a seguito della demolizione di un vecchio fabbricato acquistato dalla società venditrice dagli eredi di , nato a [...] il [...] ed ivi Persona_2 deceduto il 24.06.2004, al quale era pervenuto per donazione con atto in Notar Per_3 del 10.06.1986. Ad esso risulta pertinenziale, quale bene comune non censibile, la corte comune retrostante il predetto fabbricato e la stradina di accesso da Via Pola che, per come previsto in atto notarile, risulta gravata da servitù di passaggio pedonale a favore della particella 164 del foglio 12, di cui è proprietaria pro quota la convenuta, CP_1
, unitamente a , giusta successione testamentaria della defunta
[...] CP_4
Persona_4
2 Proseguiva deducendo che, dopo l'acquisto dell'immobile e successiva immissione in possesso, aveva notato che una porzione di circa 2,5 mq della corte comune retrostante il proprio edificio risultava occupata “da vecchi fusti contenenti reti da pesca e da un grosso involucro coperto con un involucro verde logoro con all'interno un varicello e masserizie varie arrugginite ed abbandonate”. Ritenendo i beni estranei ai comproprietari del proprio fabbricato, l'attore decideva di farli rimuovere e depositare altrove. A fronte di ciò, la convenuta - dichiaratasi proprietaria dei beni - provvedeva a sporgere denuncia per furto, e “su istanza dei Carabinieri incaricati delle indagini, gli stesso venivano ricollocati nella precedente area”.
L'attore provvedeva quindi, di contro, a formalizzare denuncia-querela nei confronti della convenuta per il reato di occupazione abusiva di suolo, ritenendo la stessa priva di titolo idoneo al deposito di masserizie nel cortile comune. Il procedimento veniva definito con sentenza di assoluzione della convenuta, non ravvisandosi alcun illecito penale in una vicenda avente caratteri squisitamente civilistici.
Secondo l'attore, la convenuta vanterebbe unicamente un diritto di passaggio pedonale lungo la via di accesso e corte comune, ed occuperebbe lo spazio comune in assenza di ogni titolo e diritto. Tale occupazione violerebbe il diritto di proprietà dell'attore, che affermava di essere privato del godimento e della disponibilità di una porzione di immobile. Le masserizie collocate nello spazio comune, inoltre, danneggerebbero il decoro dello stabile e costituirebbero pericolo per la salute ed incolumità delle persone, per la presenza di oggetti taglienti e arrugginiti (in uno spazio in cui sono collocanti anche i contatori dell'acqua a servizio dell'immobile) e per essere divenute rifugio per ratti ed insetti.
Proponeva pertanto anche domanda di risarcimento del danno, da considerare in re ipsa, per la privazione dell'area illegittimamente occupata dalla convenuta, chiedendone la liquidazione in € 3.000,00 ex art. 1226 c.c.
Esponeva infine di aver intimato, con nota del 21.01.2020, la rimozione dei materiali dallo spazio comune e che, in riscontro, la convenuta aveva dichiarato di aver usucapito l'area occupata;
circostanza, questa, da egli subito contestata, in quanto la collocazione degli oggetti era avvenuta per mera tolleranza dei predecessori delle parti, imparentati tra loro.
La mediazione obbligatoria, espletata in data 02.09.2020, si era conclusa con esito negativo.
1.2. la convenuta si costitutiva contestando le deduzioni attoree e sollevando eccezione di usucapione, affermando di aver usucapito “il diritto di godimento sull'area
3 che controparte ritiene occupata sine titulo”. In particolare, la convenuta precisava che
“gli accessori da pesca giacciono da oltre 40 anni nell'angolo del cortile in adiacenza della scala” poiché “erano stati depositati dai nonni dell'odierna convenuta che, sin dall'origine, utilizzavano il cortile in questione sia come deposito per le reti che come passaggio per giungere dalla via Pola al proprio appartamento, in quanto titolari di diritto di servitù di passaggio”.
La convenuta affermava quindi di aver posseduto uti domino l'area in questione sottraendola all'uso degli altri aventi diritto.
Secondo la convenuta, inoltre, l'attore avrebbe anche riconosciuto l'esistenza del diritto reale di godimento della convenuta in almeno due circostanze. La prima, allorquando in sede di acquisto dell'unità immobiliare, aveva dichiarato “di accettare la stessa nello stato in cui si trova senza riserva ed eccezione alcuna”; la seconda, nel momento in cui, in seguito ad ordine dei Carabinieri, aveva ricollocato gli attrezzi asportati nel medesimo luogo in cui si trovavano.
La convenuta contestava inoltre la configurabilità di una mera tolleranza dei precedenti proprietari nella collocazione degli attrezzi;
il rapporto di parentela che li legava era infatti così lontano da potersi considerare trascurabile, o comunque irrilevante sotto il profilo giuridico, “non potendo dunque generare alcuna presunzione in merito alla tale supposta tolleranza tra parenti.” Allo stesso modo, non sarebbe possibile parlare di mera tolleranza della ditta di costruzioni dante causa Controparte_3 dell'attore.
La convenuta contestava inoltre la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dall'attore e ogni asserito pericolo per la salute da questi paventato.
1.3. La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
2. La domanda di accertamento di parte attrice è fondata.
L'attore, comproprietario dell'area cortilizia sulla quale sono stati collocati dei materiali da pesca da parte dei danti causa della convenuta, ha avanzato domanda finalizzata ad accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi peso sull'area oggetto di causa diverso dal mero diritto di passaggio pedonale pacificamente riconosciuto e non contestato tra le parti, con conseguente ordine di liberazione della corte comune illegittimamente occupata.
4 A fronte di tale domanda, pacificamente da qualificare in termini di “actio negatoria servitutis”, la convenuta ha sollevato eccezione di usucapione del diritto di proprietà o di uso dell'area occupata. L'eccezione in questione impone pertanto un accertamento dell'intervenuta usucapione di carattere meramente incidentale, ovvero unicamente al fine di verificare l'eventuale paralisi dell'azione proposta dall'attrice e non già al fine di riconoscere (in assenza della relativa domanda riconvenzionale, e non essendo stati neppure evocati in giudizio i litisconsorti necessari) il relativo diritto.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, “In tema di
"actio negatoria servitutis", la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto
l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte”
(Cass. 1905/2023)
Nel caso in esame - sebbene la circostanza appia pacifica tra le parti - l'attore ha dimostrato di essere comproprietario dell'area comune oggetto di causa, giusto contratto di compravendita in Notar del 08.04.2014. Persona_1
L'attore ha altresì provato di essere in (com)possesso del bene immobile acquistato, per come peraltro anche dichiarato dalla testimone , escussa all'udienza Testimone_1 del 19.04.2023 (“Posso anche dire che l' abita l'appartamento nel periodo Pt_1 estivo, non so poi negli altri periodi dell'anno”).
Occorre quindi a tal punto verificare la fondatezza dell'eccezione di usucapione sollevata dalla convenuta, che risulta infondata.
La convenuta ha affermato di aver usucapito l'area sulla quale da oltre quaranta anni sono collocati dei beni di sua proprietà (attrezzature da pesca); oggetti, ivi collocati già dai propri danti causa.
L'area, secondo la convenuta, sarebbe quindi stata posseduta uti domino, per oltre
40 anni, in modo pubblico, pacifico, continuo e ininterrotto,
Le attrezzature da pesca sarebbero collocate da oltre 40 anni nella medesima posizione e, di recente sarebbero stati asportati solo in due occasioni ovvero in occasione
5 del trasferimento effettuato dall'attore (che poi su ordine dei Carabinieri li ha ricollocati nel medesimo posto) ed in occasione dei lavori di pavimentazione della corte comune
(allorquando la ditta esecutrice è stato espressamente autorizzata dalla convenuta a rimuoverli e ricollocarli nella medesima posizione dopo l'intervento edilizio).
Dalle prove testimoniali assunte all'udienza del 19.04.2023 è emerso che le attrezzature da pesca sono state effettivamente collocate dal nonno e dante causa della convenuta in adiacenza alla scala oggetto di causa, e sono ivi rimaste per oltre quarant'anni (teste : “… nell'immobile adiacente il fabbricato dei sig.ri Testimone_2
e , abitava mia nonna e successivamente i miei genitori e Persona_4 CP_5 quindi frequentavo spesso i luoghi di causa. Ho visto gli attrezzi da pesca che appartenevano al nonno della convenuta, il quale andava a pescare e anche se non li ho visti posizionati dal sig. , so che erano attrezzi suoi e li teneva adiacenti alla scala CP_5 dove abita, a destra della scala. Posso confermare che l'attrezzatura è stata posizionata dove ho riferito per oltre 40 anni”). Il medesimo teste ha inoltre ha anche precisato che
“non posso dire se vi è stato un periodo in l'attrezzatura è stata tolta, quindi non posso confermare la continuità per 40 anni” e che “posso affermare che le reti erano posizionate dove ho detto, che c'era pure una carriola, attrezzi da pesca che apparteneva al , non posso dire, né escludere se ci fossero altre cose che appartenevano ad atri, CP_5 né se è stato detto al di togliere gli attrezzi”. CP_5
Il teste , escusso alla medesima udienza, ha affermato che: “… mio Testimone_3 padre deteneva il cortiletto in cui c'erano gli attrezzi sin da quando io ero bambino, da più di 40 anni, erano solo le sue reti”.
Orbene, l'attore ha sin da subito sostenuto l'insussistenza di un vero rapporto di tipo possessorio esercitato dai danti causa della convenuta, essendo in realtà l'occupazione
(con la collocazione delle reti da pesca) iniziata per mera “tolleranza” dei danti causa dell'attore, con i quali erano legati da rapporto di parentela.
Secondo un orientamento consolidato, In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli,
è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. 11277 del 29/05/2015).
6 Dall'interrogatorio formale della convenuta è emerso che effettivamente i danti causa delle parti erano tra loro parenti (“i erano parenti di mia nonna Per_4 Per_4
,…”). Allo stesso modo, anche il teste , escusso all'udienza del
[...] Testimone_2
19.04.2023, ha affermato: “So che erano parenti la nonna della convenuta con
[...]
, e , nulla so su l'accordo esistente per CP_6 CP_7 Persona_2 posizonare le reti nel cortile”.
Unitamente alla prova della parentela esistente in origine tra i danti causa delle parti, ovvero in epoca di inizio dell'occupazione dello spazio comune, l'attore ha anche dimostrato che, in effetti, vi era anche stato un assenso alla collocazione delle reti nello spazio comune da parte proprio dei suoi danti causa.
La teste escussa all'udienza del 19.04.2023, ha affermato infatti Testimone_1 che “i sig.ri citati nella circostanza erano i miei suoceri e sono conoscenza del Per_4 fatto che hanno dato il permesso a di lasciare le reti nel cortile. Persona_5 Per_5 era il nonno della convenuta. La circostanza la conosco perché mi stata riferita
[...] dai miei suoceri. Confermo che le masserizie del erano posta nella proprietà dei CP_5 miei suoceri”
Di contro, tale circostanza positivamente accertata, non può ritenersi smentita dalla deposizione del teste che si limita ad escludere genericamente che il Testimone_3 padre abbia mai ricevuto un assenso a collocare le reti da pesca sull'area in questione. Il rapporto di parentela esistente tra le parti a quell'epoca (quarant'anni addietro) consente certamente di presumere che il dante causa della convenuta abbia iniziato il proprio rapporto di fatto con “l'area oggetto di causa” per mera tolleranza dei parenti e proprietari, i quali non erano “assenti” o disinteressati ai luoghi, e quindi devono senz'altrro aver assentiuto alla collocazione delle reti da pesca.
Il momento iniziale del rapporto con la “res” deve pertanto qualificarsi in termini di mera detenzione.
Orbene, a fronte di un iniziale rapporto di mera detenzione, sarebbe stato onere della parte convenuta allegare e provare l'esistenza di un atto di interversione del possesso, utile all'acquisto per usucapione, ex art. 1141 comma 2 c.c. Difatti, una volta raggiunta la prova che il godimento è iniziato come mera detenzione, “il soggetto che, assumendo di essere possessore, voglia tutelare in giudizio tale situazione, deve allegare e provare gli atti idonei ad integrare una interversione del possesso, a dimostrazione dell'avvenuto mutamento dell'originario "animus detinendi" in "animus possidendi" (Cass. 7817/2006; cfr. anche Cass. 18360/2004; Cass. 12232/2002).
7 Non solo: essendo pacifico che “Detti attrezzi da pesca erano stati depositati dai nonni dell'odierna convenuta che, sin dall'origine, utilizzavano il cortile in questione sia come deposito per le reti che come passaggio per giungere dalla via Pola al proprio appartamento, in quanto titolari di diritto di servitù di passaggio”, la prova dell'interversione sarebbe comunque stata necessaria anche ex art. 1164 c.c.
La convenuta ha invece unicamente dedotto di aver resistito nel momento in cui l'attore ha provveduto a rimuovere i beni dalla loro solita collocazione (proponendo denuncia-querela) e di aver autorizzato la ditta esecutrice dei lavori a rimuoverli per poter procedere alla pavimentazione dell'area. Tali avvenimenti, proprio perché avvenuti in epoca recente (a decorrere dal 2013), non consentono certamente di affermare un possesso utile ad usucapionem di durata ultraventennale in capo alla convenuta.
L'eccezione di usucapione deve quindi essere rigettata e, di converso, deve essere accolta l'actio negatoria servitutis proposta dall'attore.
3. La domanda risarcitoria proposta dall'attore è infondata.
A seguito dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 33645/2022, la più recente giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermar che “Le Sezioni
Unite hanno proposto di sostituire la locuzione 'danno in re ipsa' con quella di 'danno presunto' o 'danno normale', privilegiando la prospettiva di una presunzione basata sull'allegazione di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio. Secondo le
Sezioni Unite, nel caso di occupazione sine titulo di un immobile, il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (diretto o indiretto) che è andata perduta. Questo significa che, sebbene non si richieda una prova precisa dell'ammontare del danno (che può essere liquidato equitativamente, ad esempio tramite il canone locativo di mercato), la parte che chiede il risarcimento deve comunque allegare la concreta possibilità di godimento che ha perso a causa dell'occupazione abusiva. Il convenuto può poi contestare specificamente tale allegazione, nel rispetto dell'art. 115 co. 1 c.c. In presenza di una contestazione specifica, sorge per l'attore l'onere di provare lo specifico godimento perso, onere che può essere assolto anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici. … l'orientamento delle Sezioni
Unite segna una tendenza – da condividersi – a riconfigurare l'applicazione del concetto di danno in re ipsa, riconoscendo la necessità di allegare e, se necessario, di provare il danno effettivo subito come conseguenza dell'illecito (Cass. 12879/2025).
8 Facendo appliczione di tali regole ermeneutiche, in specie deve ritenersi mancante ogni concreta allegazione di danno subito dall'attore, atteso che l'area, proprio perché gravata da servitù di passaggio in favore della particella n. 164 del foglio 12, non poteva essere impegnata per nessun uso concreto o redditualmente produttivo (neppure da parte dell'attore).
4. In ragione del rigetto della domanda risarcitoria, le spese di giudizio devono essere compensate nella misura di 1/3, mentre i rimanenti 2/3 seguono la soccombenza e vanno liquidati, in favore dell'attore ed a carico della convenuta, ai sensi dell'art. 9 D.L.
1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, ed € 850,00 per la fase istruttoria, € 850,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 2.550,00, da ritursi di 1/3 ad € 1.700,00 oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 125,00, anch'esse da ridursi di 1/3 ad € 83,33, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1597/2020 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto dichiara l'area della corte oggetti di causa, costituente bene comune non censibile ai sub 4, 5 e 6 del fabbricato riportato al Catasto Fabbricati al foglio 12 particella 805 del Comune di Gioiosa Marea, è libera da pesi ed oneri diversi dalla servitù di passaggio pedonale in favore del fondo contraddistinto alla particella n. 164 del foglio 12, di (in comproprietà della convenuta ); Controparte_1
2) per l'effetto, ordina alla convenuta l'immediata rimozione dei materiali collocati sull'area di cui al punto che precede;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore;
4) compensa le spese del presente giudizio nella misura di 1/3;
5) condanna parte convenuta alla rifusione della rimanente parte delle spese in favore dell'attore, che liquida, al netto della già operata compensazione, in €
1.700,00 per compensi ed € 83,33 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Patti, 14/10/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1597/2020
TRA
(C.F.: ) - Avv. Felicia Elisabetta Parte_1 C.F._1
Minniti attore
E
(C.F.: – Avv.ti Stellario Crisafulli e Controparte_1 C.F._2
LA OM AR UV
convenuta
Conclusioni di merito di parte attrice:
- accertare e dichiarare che l'area della corte in controversia, costituente bene comune non censibile ai sub 4, 5 e 6 del fabbricato riportato al Catasto
Fabbricati al Foglio 12 Particella 805 del Comune di Gioiosa Marea, è libera da pesi ed oneri diversi dalla servitù di passaggio pedonale in favore del fondo di cui la Sig.ra è comproprietaria;
CP_1
- rigettata la avversa eccezione di acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale della parte di corte in controversia, perché infondata in fatto ed in diritto, per l'effetto, dichiarare illegittimo e sine titulo il deposito in detta area dei materiali per cui è causa, ordinando alla convenuta la rimozione degli stessi
a sua spese e cura;
1 - condannare la Sig.ra al risarcimento dei danni che la Controparte_1 occupazione abusiva ha cagionato al Dott. da liquidarsi Parte_1 equitativamente, ex art 1226 c.c., prudenzialmente quantificati in € 3.500,00;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Conclusioni di parte convenuta:
1) Rigettare l'actio negatoria proposta dal Dott. in quanto infondata in Pt_1 fatto ed inammissibile in legge, per le motivazioni esposte negli atti e verbali di causa o con qualsiasi altra statuizione, ritenuta l'eccepita usucapione dell'area da parte della convenuta;
2) Rigettare la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, stante
l'insussistenza dell'occupazione illegittima dell'area in questione e del conseguente lamentato danno, per come meglio esposto negli atti e verbali di causa o con qualsiasi altra statuizione;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore esponeva di essere compossessore e comproprietario (per ½) di un appartamento sito in Gioiosa Marea
(ME), contraddistinto in Catasto Fabbricati al foglio 12, particella 805 Sub 5, categoria
A/2, classe 9, sito in via Pola n. 81, piano 2, e facente parte di un maggior fabbricato, per averlo acquistato, unitamente al figlio , dalla società Controparte_2 CP_3 giusto atto di compravendita in Notar del 08.04.2014
[...] Persona_1
(registrato a Patti il 23.04.2014 al n. 588 Serie 1T).
L'attore rappresentava quindi che il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare è stato edificato a seguito della demolizione di un vecchio fabbricato acquistato dalla società venditrice dagli eredi di , nato a [...] il [...] ed ivi Persona_2 deceduto il 24.06.2004, al quale era pervenuto per donazione con atto in Notar Per_3 del 10.06.1986. Ad esso risulta pertinenziale, quale bene comune non censibile, la corte comune retrostante il predetto fabbricato e la stradina di accesso da Via Pola che, per come previsto in atto notarile, risulta gravata da servitù di passaggio pedonale a favore della particella 164 del foglio 12, di cui è proprietaria pro quota la convenuta, CP_1
, unitamente a , giusta successione testamentaria della defunta
[...] CP_4
Persona_4
2 Proseguiva deducendo che, dopo l'acquisto dell'immobile e successiva immissione in possesso, aveva notato che una porzione di circa 2,5 mq della corte comune retrostante il proprio edificio risultava occupata “da vecchi fusti contenenti reti da pesca e da un grosso involucro coperto con un involucro verde logoro con all'interno un varicello e masserizie varie arrugginite ed abbandonate”. Ritenendo i beni estranei ai comproprietari del proprio fabbricato, l'attore decideva di farli rimuovere e depositare altrove. A fronte di ciò, la convenuta - dichiaratasi proprietaria dei beni - provvedeva a sporgere denuncia per furto, e “su istanza dei Carabinieri incaricati delle indagini, gli stesso venivano ricollocati nella precedente area”.
L'attore provvedeva quindi, di contro, a formalizzare denuncia-querela nei confronti della convenuta per il reato di occupazione abusiva di suolo, ritenendo la stessa priva di titolo idoneo al deposito di masserizie nel cortile comune. Il procedimento veniva definito con sentenza di assoluzione della convenuta, non ravvisandosi alcun illecito penale in una vicenda avente caratteri squisitamente civilistici.
Secondo l'attore, la convenuta vanterebbe unicamente un diritto di passaggio pedonale lungo la via di accesso e corte comune, ed occuperebbe lo spazio comune in assenza di ogni titolo e diritto. Tale occupazione violerebbe il diritto di proprietà dell'attore, che affermava di essere privato del godimento e della disponibilità di una porzione di immobile. Le masserizie collocate nello spazio comune, inoltre, danneggerebbero il decoro dello stabile e costituirebbero pericolo per la salute ed incolumità delle persone, per la presenza di oggetti taglienti e arrugginiti (in uno spazio in cui sono collocanti anche i contatori dell'acqua a servizio dell'immobile) e per essere divenute rifugio per ratti ed insetti.
Proponeva pertanto anche domanda di risarcimento del danno, da considerare in re ipsa, per la privazione dell'area illegittimamente occupata dalla convenuta, chiedendone la liquidazione in € 3.000,00 ex art. 1226 c.c.
Esponeva infine di aver intimato, con nota del 21.01.2020, la rimozione dei materiali dallo spazio comune e che, in riscontro, la convenuta aveva dichiarato di aver usucapito l'area occupata;
circostanza, questa, da egli subito contestata, in quanto la collocazione degli oggetti era avvenuta per mera tolleranza dei predecessori delle parti, imparentati tra loro.
La mediazione obbligatoria, espletata in data 02.09.2020, si era conclusa con esito negativo.
1.2. la convenuta si costitutiva contestando le deduzioni attoree e sollevando eccezione di usucapione, affermando di aver usucapito “il diritto di godimento sull'area
3 che controparte ritiene occupata sine titulo”. In particolare, la convenuta precisava che
“gli accessori da pesca giacciono da oltre 40 anni nell'angolo del cortile in adiacenza della scala” poiché “erano stati depositati dai nonni dell'odierna convenuta che, sin dall'origine, utilizzavano il cortile in questione sia come deposito per le reti che come passaggio per giungere dalla via Pola al proprio appartamento, in quanto titolari di diritto di servitù di passaggio”.
La convenuta affermava quindi di aver posseduto uti domino l'area in questione sottraendola all'uso degli altri aventi diritto.
Secondo la convenuta, inoltre, l'attore avrebbe anche riconosciuto l'esistenza del diritto reale di godimento della convenuta in almeno due circostanze. La prima, allorquando in sede di acquisto dell'unità immobiliare, aveva dichiarato “di accettare la stessa nello stato in cui si trova senza riserva ed eccezione alcuna”; la seconda, nel momento in cui, in seguito ad ordine dei Carabinieri, aveva ricollocato gli attrezzi asportati nel medesimo luogo in cui si trovavano.
La convenuta contestava inoltre la configurabilità di una mera tolleranza dei precedenti proprietari nella collocazione degli attrezzi;
il rapporto di parentela che li legava era infatti così lontano da potersi considerare trascurabile, o comunque irrilevante sotto il profilo giuridico, “non potendo dunque generare alcuna presunzione in merito alla tale supposta tolleranza tra parenti.” Allo stesso modo, non sarebbe possibile parlare di mera tolleranza della ditta di costruzioni dante causa Controparte_3 dell'attore.
La convenuta contestava inoltre la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dall'attore e ogni asserito pericolo per la salute da questi paventato.
1.3. La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
2. La domanda di accertamento di parte attrice è fondata.
L'attore, comproprietario dell'area cortilizia sulla quale sono stati collocati dei materiali da pesca da parte dei danti causa della convenuta, ha avanzato domanda finalizzata ad accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi peso sull'area oggetto di causa diverso dal mero diritto di passaggio pedonale pacificamente riconosciuto e non contestato tra le parti, con conseguente ordine di liberazione della corte comune illegittimamente occupata.
4 A fronte di tale domanda, pacificamente da qualificare in termini di “actio negatoria servitutis”, la convenuta ha sollevato eccezione di usucapione del diritto di proprietà o di uso dell'area occupata. L'eccezione in questione impone pertanto un accertamento dell'intervenuta usucapione di carattere meramente incidentale, ovvero unicamente al fine di verificare l'eventuale paralisi dell'azione proposta dall'attrice e non già al fine di riconoscere (in assenza della relativa domanda riconvenzionale, e non essendo stati neppure evocati in giudizio i litisconsorti necessari) il relativo diritto.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, “In tema di
"actio negatoria servitutis", la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto
l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte”
(Cass. 1905/2023)
Nel caso in esame - sebbene la circostanza appia pacifica tra le parti - l'attore ha dimostrato di essere comproprietario dell'area comune oggetto di causa, giusto contratto di compravendita in Notar del 08.04.2014. Persona_1
L'attore ha altresì provato di essere in (com)possesso del bene immobile acquistato, per come peraltro anche dichiarato dalla testimone , escussa all'udienza Testimone_1 del 19.04.2023 (“Posso anche dire che l' abita l'appartamento nel periodo Pt_1 estivo, non so poi negli altri periodi dell'anno”).
Occorre quindi a tal punto verificare la fondatezza dell'eccezione di usucapione sollevata dalla convenuta, che risulta infondata.
La convenuta ha affermato di aver usucapito l'area sulla quale da oltre quaranta anni sono collocati dei beni di sua proprietà (attrezzature da pesca); oggetti, ivi collocati già dai propri danti causa.
L'area, secondo la convenuta, sarebbe quindi stata posseduta uti domino, per oltre
40 anni, in modo pubblico, pacifico, continuo e ininterrotto,
Le attrezzature da pesca sarebbero collocate da oltre 40 anni nella medesima posizione e, di recente sarebbero stati asportati solo in due occasioni ovvero in occasione
5 del trasferimento effettuato dall'attore (che poi su ordine dei Carabinieri li ha ricollocati nel medesimo posto) ed in occasione dei lavori di pavimentazione della corte comune
(allorquando la ditta esecutrice è stato espressamente autorizzata dalla convenuta a rimuoverli e ricollocarli nella medesima posizione dopo l'intervento edilizio).
Dalle prove testimoniali assunte all'udienza del 19.04.2023 è emerso che le attrezzature da pesca sono state effettivamente collocate dal nonno e dante causa della convenuta in adiacenza alla scala oggetto di causa, e sono ivi rimaste per oltre quarant'anni (teste : “… nell'immobile adiacente il fabbricato dei sig.ri Testimone_2
e , abitava mia nonna e successivamente i miei genitori e Persona_4 CP_5 quindi frequentavo spesso i luoghi di causa. Ho visto gli attrezzi da pesca che appartenevano al nonno della convenuta, il quale andava a pescare e anche se non li ho visti posizionati dal sig. , so che erano attrezzi suoi e li teneva adiacenti alla scala CP_5 dove abita, a destra della scala. Posso confermare che l'attrezzatura è stata posizionata dove ho riferito per oltre 40 anni”). Il medesimo teste ha inoltre ha anche precisato che
“non posso dire se vi è stato un periodo in l'attrezzatura è stata tolta, quindi non posso confermare la continuità per 40 anni” e che “posso affermare che le reti erano posizionate dove ho detto, che c'era pure una carriola, attrezzi da pesca che apparteneva al , non posso dire, né escludere se ci fossero altre cose che appartenevano ad atri, CP_5 né se è stato detto al di togliere gli attrezzi”. CP_5
Il teste , escusso alla medesima udienza, ha affermato che: “… mio Testimone_3 padre deteneva il cortiletto in cui c'erano gli attrezzi sin da quando io ero bambino, da più di 40 anni, erano solo le sue reti”.
Orbene, l'attore ha sin da subito sostenuto l'insussistenza di un vero rapporto di tipo possessorio esercitato dai danti causa della convenuta, essendo in realtà l'occupazione
(con la collocazione delle reti da pesca) iniziata per mera “tolleranza” dei danti causa dell'attore, con i quali erano legati da rapporto di parentela.
Secondo un orientamento consolidato, In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli,
è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. 11277 del 29/05/2015).
6 Dall'interrogatorio formale della convenuta è emerso che effettivamente i danti causa delle parti erano tra loro parenti (“i erano parenti di mia nonna Per_4 Per_4
,…”). Allo stesso modo, anche il teste , escusso all'udienza del
[...] Testimone_2
19.04.2023, ha affermato: “So che erano parenti la nonna della convenuta con
[...]
, e , nulla so su l'accordo esistente per CP_6 CP_7 Persona_2 posizonare le reti nel cortile”.
Unitamente alla prova della parentela esistente in origine tra i danti causa delle parti, ovvero in epoca di inizio dell'occupazione dello spazio comune, l'attore ha anche dimostrato che, in effetti, vi era anche stato un assenso alla collocazione delle reti nello spazio comune da parte proprio dei suoi danti causa.
La teste escussa all'udienza del 19.04.2023, ha affermato infatti Testimone_1 che “i sig.ri citati nella circostanza erano i miei suoceri e sono conoscenza del Per_4 fatto che hanno dato il permesso a di lasciare le reti nel cortile. Persona_5 Per_5 era il nonno della convenuta. La circostanza la conosco perché mi stata riferita
[...] dai miei suoceri. Confermo che le masserizie del erano posta nella proprietà dei CP_5 miei suoceri”
Di contro, tale circostanza positivamente accertata, non può ritenersi smentita dalla deposizione del teste che si limita ad escludere genericamente che il Testimone_3 padre abbia mai ricevuto un assenso a collocare le reti da pesca sull'area in questione. Il rapporto di parentela esistente tra le parti a quell'epoca (quarant'anni addietro) consente certamente di presumere che il dante causa della convenuta abbia iniziato il proprio rapporto di fatto con “l'area oggetto di causa” per mera tolleranza dei parenti e proprietari, i quali non erano “assenti” o disinteressati ai luoghi, e quindi devono senz'altrro aver assentiuto alla collocazione delle reti da pesca.
Il momento iniziale del rapporto con la “res” deve pertanto qualificarsi in termini di mera detenzione.
Orbene, a fronte di un iniziale rapporto di mera detenzione, sarebbe stato onere della parte convenuta allegare e provare l'esistenza di un atto di interversione del possesso, utile all'acquisto per usucapione, ex art. 1141 comma 2 c.c. Difatti, una volta raggiunta la prova che il godimento è iniziato come mera detenzione, “il soggetto che, assumendo di essere possessore, voglia tutelare in giudizio tale situazione, deve allegare e provare gli atti idonei ad integrare una interversione del possesso, a dimostrazione dell'avvenuto mutamento dell'originario "animus detinendi" in "animus possidendi" (Cass. 7817/2006; cfr. anche Cass. 18360/2004; Cass. 12232/2002).
7 Non solo: essendo pacifico che “Detti attrezzi da pesca erano stati depositati dai nonni dell'odierna convenuta che, sin dall'origine, utilizzavano il cortile in questione sia come deposito per le reti che come passaggio per giungere dalla via Pola al proprio appartamento, in quanto titolari di diritto di servitù di passaggio”, la prova dell'interversione sarebbe comunque stata necessaria anche ex art. 1164 c.c.
La convenuta ha invece unicamente dedotto di aver resistito nel momento in cui l'attore ha provveduto a rimuovere i beni dalla loro solita collocazione (proponendo denuncia-querela) e di aver autorizzato la ditta esecutrice dei lavori a rimuoverli per poter procedere alla pavimentazione dell'area. Tali avvenimenti, proprio perché avvenuti in epoca recente (a decorrere dal 2013), non consentono certamente di affermare un possesso utile ad usucapionem di durata ultraventennale in capo alla convenuta.
L'eccezione di usucapione deve quindi essere rigettata e, di converso, deve essere accolta l'actio negatoria servitutis proposta dall'attore.
3. La domanda risarcitoria proposta dall'attore è infondata.
A seguito dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 33645/2022, la più recente giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermar che “Le Sezioni
Unite hanno proposto di sostituire la locuzione 'danno in re ipsa' con quella di 'danno presunto' o 'danno normale', privilegiando la prospettiva di una presunzione basata sull'allegazione di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio. Secondo le
Sezioni Unite, nel caso di occupazione sine titulo di un immobile, il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (diretto o indiretto) che è andata perduta. Questo significa che, sebbene non si richieda una prova precisa dell'ammontare del danno (che può essere liquidato equitativamente, ad esempio tramite il canone locativo di mercato), la parte che chiede il risarcimento deve comunque allegare la concreta possibilità di godimento che ha perso a causa dell'occupazione abusiva. Il convenuto può poi contestare specificamente tale allegazione, nel rispetto dell'art. 115 co. 1 c.c. In presenza di una contestazione specifica, sorge per l'attore l'onere di provare lo specifico godimento perso, onere che può essere assolto anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici. … l'orientamento delle Sezioni
Unite segna una tendenza – da condividersi – a riconfigurare l'applicazione del concetto di danno in re ipsa, riconoscendo la necessità di allegare e, se necessario, di provare il danno effettivo subito come conseguenza dell'illecito (Cass. 12879/2025).
8 Facendo appliczione di tali regole ermeneutiche, in specie deve ritenersi mancante ogni concreta allegazione di danno subito dall'attore, atteso che l'area, proprio perché gravata da servitù di passaggio in favore della particella n. 164 del foglio 12, non poteva essere impegnata per nessun uso concreto o redditualmente produttivo (neppure da parte dell'attore).
4. In ragione del rigetto della domanda risarcitoria, le spese di giudizio devono essere compensate nella misura di 1/3, mentre i rimanenti 2/3 seguono la soccombenza e vanno liquidati, in favore dell'attore ed a carico della convenuta, ai sensi dell'art. 9 D.L.
1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, ed € 850,00 per la fase istruttoria, € 850,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 2.550,00, da ritursi di 1/3 ad € 1.700,00 oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 125,00, anch'esse da ridursi di 1/3 ad € 83,33, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1597/2020 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto dichiara l'area della corte oggetti di causa, costituente bene comune non censibile ai sub 4, 5 e 6 del fabbricato riportato al Catasto Fabbricati al foglio 12 particella 805 del Comune di Gioiosa Marea, è libera da pesi ed oneri diversi dalla servitù di passaggio pedonale in favore del fondo contraddistinto alla particella n. 164 del foglio 12, di (in comproprietà della convenuta ); Controparte_1
2) per l'effetto, ordina alla convenuta l'immediata rimozione dei materiali collocati sull'area di cui al punto che precede;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore;
4) compensa le spese del presente giudizio nella misura di 1/3;
5) condanna parte convenuta alla rifusione della rimanente parte delle spese in favore dell'attore, che liquida, al netto della già operata compensazione, in €
1.700,00 per compensi ed € 83,33 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Patti, 14/10/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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