TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 09/10/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.924/2025 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa in proprio Parte_1 C.F._1 p n Gen è eletto domicilio
–ricorrente– contro
(PI: , in persona del legale rappresentante pro–tempore, CP_1 P.IVA_1 c
–resistente–
Ragioni della decisione
L'avv. ha assistito la nel giudizio civile RG Parte_1 CP_1
744/2022 introdotto dal per ottenere un risarcimento quantificato Parte_2 in euro 256.257,50 per u anutenzione di un fucile, che esplodendo gli causava lesioni gravissime, prodotto da essa (docc. nn. 1/2 di parte CP_1 ricorrente). Il giudizio si è articolato in diverse udienze, con licenziamento di una CTU balistica (docc. nn.3/4/5/6/7/8/9/10 di parte ricorrente), alle cui operazioni peritali presenziava personalmente l'avv. docc. 11/12 di parte ricorrente); con la convocazione del Pt_1
CTU e chiarimenti (docc. nn. 16/17/18 di parte ricorrente); con la formulazione di una proposta ex 185bis cpc (docc. nn. 19/20 di parte ricorrente); con la calendarizzazione di udienze per l'escussione di testi (doc. n. 23 di parte ricorrente). Non avendo ricevuto riscontro la sua richiesta di pagamento della somma fino ad allora maturata (doc. n. 24 di parte ricorrente), detratti gli acconti ricevuti (doc. n.26 di parte ricorrente), il ricorrente 12.04.2024 ha dismesso il mandato (doc. 25 di parte ricorrente). Il ricorrente, in ragione dell'attività professionale svolta, iniziata con la comparsa di costituzione e risposta in giudizio (doc. n.2 di parte ricorrente), ha maturato, in ragione del valore della causa (scaglione da € 52.001 ad euro 260.000,00) e delle fasi cui aveva partecipato, il pagamento della somma di € 9.203,00 (€ 2.552 per fase di studio;
€ 1.628,00 per fase introduttiva;
€ 5.203,00 per fase istruttoria/trattazione) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. In ragione degli acconti percepiti, pari ad € 2.088,00, la somma lui dovuti è pari ad € 7.115,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, oltre interessi ex art. 1284, co.4, cc a far data dal deposito del ricorso al saldo.
1 dott. Pasquale LONGARINI In ragione della soccombenza, la in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, deve essere condannato al pagamento, in favore di delle Parte_1 spese processuali che, in ragione del decisum, della semplicità delle questioni di diritto e di fatto affrontate e dell'assenza di una fase istruttoria/trattazione, vengono liquidate in complessivi euro 1.700,00 oltre spese generali al 15%, € 237,00 per contributo unificato,
€ 27,00 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della somma di € Parte_1 7.115,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, oltr 1284, co.4, cc a far data dal deposito del ricorso al saldo 2) condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1 pagamento, i delle spese processuali liquidate in Parte_1 complessivi euro 1.700,00 ol l 15%, € 237,00 per contributo unificato,
€ 27,00 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA, come per legge 3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 08.10.2025
IL GIUDICE dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.924/2025 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa in proprio Parte_1 C.F._1 p n Gen è eletto domicilio
–ricorrente– contro
(PI: , in persona del legale rappresentante pro–tempore, CP_1 P.IVA_1 c
–resistente–
Ragioni della decisione
L'avv. ha assistito la nel giudizio civile RG Parte_1 CP_1
744/2022 introdotto dal per ottenere un risarcimento quantificato Parte_2 in euro 256.257,50 per u anutenzione di un fucile, che esplodendo gli causava lesioni gravissime, prodotto da essa (docc. nn. 1/2 di parte CP_1 ricorrente). Il giudizio si è articolato in diverse udienze, con licenziamento di una CTU balistica (docc. nn.3/4/5/6/7/8/9/10 di parte ricorrente), alle cui operazioni peritali presenziava personalmente l'avv. docc. 11/12 di parte ricorrente); con la convocazione del Pt_1
CTU e chiarimenti (docc. nn. 16/17/18 di parte ricorrente); con la formulazione di una proposta ex 185bis cpc (docc. nn. 19/20 di parte ricorrente); con la calendarizzazione di udienze per l'escussione di testi (doc. n. 23 di parte ricorrente). Non avendo ricevuto riscontro la sua richiesta di pagamento della somma fino ad allora maturata (doc. n. 24 di parte ricorrente), detratti gli acconti ricevuti (doc. n.26 di parte ricorrente), il ricorrente 12.04.2024 ha dismesso il mandato (doc. 25 di parte ricorrente). Il ricorrente, in ragione dell'attività professionale svolta, iniziata con la comparsa di costituzione e risposta in giudizio (doc. n.2 di parte ricorrente), ha maturato, in ragione del valore della causa (scaglione da € 52.001 ad euro 260.000,00) e delle fasi cui aveva partecipato, il pagamento della somma di € 9.203,00 (€ 2.552 per fase di studio;
€ 1.628,00 per fase introduttiva;
€ 5.203,00 per fase istruttoria/trattazione) oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. In ragione degli acconti percepiti, pari ad € 2.088,00, la somma lui dovuti è pari ad € 7.115,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, oltre interessi ex art. 1284, co.4, cc a far data dal deposito del ricorso al saldo.
1 dott. Pasquale LONGARINI In ragione della soccombenza, la in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, deve essere condannato al pagamento, in favore di delle Parte_1 spese processuali che, in ragione del decisum, della semplicità delle questioni di diritto e di fatto affrontate e dell'assenza di una fase istruttoria/trattazione, vengono liquidate in complessivi euro 1.700,00 oltre spese generali al 15%, € 237,00 per contributo unificato,
€ 27,00 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della somma di € Parte_1 7.115,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, oltr 1284, co.4, cc a far data dal deposito del ricorso al saldo 2) condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1 pagamento, i delle spese processuali liquidate in Parte_1 complessivi euro 1.700,00 ol l 15%, € 237,00 per contributo unificato,
€ 27,00 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA, come per legge 3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 08.10.2025
IL GIUDICE dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI