CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente e Relatore
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 690/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Terracina - V 04019 Terracina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
I.c.a. - Imposte UN FI - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 30470786 IMU
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 13768 TARI 2014
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terracina - V 04019 Terracina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
I.c.a. - Imposte UN FI - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 1500153556 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2 Comune di Terracina - V 04019 Terracina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
I.c.a. - Imposte UN FI - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 1425 TARI 2017
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 4247 TARI 2018
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 11215 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 813 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4635 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1402 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 659 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 30470475 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1066 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2688 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 681 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 659 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava le due intimazioni di pagamento indicate in epigrafe, deducendo testualmente:
"- Violazione dei principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
- Sussistenza dell'interesse ad agire, anche in chiave preventiva o a tutela di situazioni giuridiche soggettive lese.
- Eccessiva rigidità formalistica e procedibilità degli atti introduttivi.
- Rilevabilità d'ufficio dei vizi, in particolare con riferimento alla irregolarità della sottoscrizione del ruolo, mancanza della delega, e decadenza dei termini.
- Vizi di notifica e prescrizione del diritto azionato.
- Omessa dimostrazione del rapporto sostanziale sottostante alla pretesa.
- Incompetenza territoriale dell'ufficio o dell'autorità adita.
- Errata applicazione degli interessi, anche per mancata specificazione delle basi di calcolo.
- Omissione nella notificazione degli atti della procedura, compresi gli atti prodromici.
- Prescrizione del capitale, delle sanzioni e degli interessi.
- Applicazione dell'art. 1, commi 537 e ss., L. 228/2012 (silenzio-assenso su istanze del contribuente).
- Avvenuta quietanza o pagamento, ove documentalmente provato.
- Inapplicabilità dell'estensione dei termini di decadenza o prescrizione.
- Regolazione delle spese di lite, con eventuale istanza di condanna per responsabilità aggravata o risarcimento del danno"
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Non vi era costituzione in giudizio del comune di Terracina, pur ritualmente citato.
Vi era costituzione in giudizio di I.C.A. - Imposte UN FI - S.p.A. che evidenziava profili di inammissibilità del ricorso e, comunque, la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Vale rilevare, preliminarmente, come il ricorso sia al limite dell'inammissibilità.
Lo stesso, difatti, risulta verosimilmente redatto con strumenti di intelligenza artificiale e caratterizzato dalla mancanza di pertinenza o rilevanza delle argomentazioni difensive spiegate;
l'atto è costituito da un insieme di citazioni normative e giurisprudenziali spesso inconferenti rispetto al thema decidendum e, comunque, manifestamente infondate.
Costituendosi in giudizio I.C.A. depositava copia degli atti prodromici espressamente indicati nelle intimazioni di pagamento impugnate e forniva prova della rituale notifica degli atti prodromici sottesi alle due intimazioni di pagamento impugnate, depositando la relativa documentazione (in formato eml); la notifica avveniva a mezzo pec, con invio all'indirizzo Email_5.
La documentazione non risulta in alcun modo contestata.
Deve, pertanto, ritenersi infondata l'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici.
Parimenti infondata, in ragione della predetta notifica, è l'eccezione di prescrizione, anche in considerazione del termine quinquennale previsto per i crediti (tributi locali) in contestazione.
Quanto alle ulteriori contestazioni di incompetenza territoriale e difetto di sottoscrizione (le uniche che possano risultare conferenti al caso che ci occupa), le stesse sono, parimenti, infondate.
Si riporta, sul punto, il contenuto (condivisibile) delle controdeduzioni di I.C.A.: "Sostiene controparte che l'atto sia stato emesso da un ufficio territo-rialmente incompetente rispetto al domicilio fiscale del ricorrente.
Così non è.
Deve evidenziarsi l'errore in cui incorre controparte che confonde le norme relative alla riscossione mediante ruolo e all'operatività dell'Agenzia Entrate Riscossione-ex Equitalia, che riscuote unica-mente mediante ruolo, con quelle relative alla riscossione diretta me-diante ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910, che può essere svolta, appunto, direttamente dagli Enti locali o per il tramite di Con-cessionari iscritti all'Albo dei soggetti abilitati a effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre en- trate di Province, ex Art. 53, comma 1, D.Lgs. 446 del 1997.
In tale ultimo caso, alla base dell'operatività del Concessionario, nel caso specifico di I.C.A., vi è un rapporto di concessione che si confi-gura quale concessione traslativa, nel senso che ad un privato, in possesso di determinati requisiti, vengono conferite potestà pubbli-che quale il potere di riscuotere entrate dell'Ente locale.
In virtù della concessione traslativa in essere, I.C.A. “partecipa” a pubblici poteri con ciò conseguendone che, al pari dell'Ente per conto del quale agisce, il suo ambito territoriale è delimitato tanto quantolo sarebbe quello dell'Ente che agisse direttamente in proprio. Dunque nessuno.
Sulla sottoscrizione dell'atto
Sostiene controparte che l'atto non risulta sottoscritto da soggetto abilitato o munito di delega legale.
Così non è.
L'avviso, infatti, risulta regolarmente sottoscritto dal Funzionario Nominativo_1 per la riscossione ai sensi della normativa vigente, D.L n. 209/2002, articolo 4, comma 2-septies, che precisa: <
2-sexies il sindaco o il concessionario procede alla no-mina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che eser-citano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comu-nale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112>>.Il dettato normativo è stato, poi, sostituito dalla lettera gg sexies del comma 2 dell'articolo 7 del dl 70/2011 che, analogamente prevede < il sindaco o il legale rappresentante nomina uno o più funzionari responsabili della riscos-sione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscos-sione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette fun-zioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112>>.La citata normativa risulta abrogata a far data dal 01.01.2020, e so- stituita dalle norme dettate dalla L. 162/2019 (Legge Bilancio 2020) che al comma 793 dell'art. 1 riformula i requisiti del Funzionario Re-sponsabile della Riscossione.
Ora, nel caso di specie, il Sig. Nominativo_2 ha conseguito l'abilitazione allo svolgimento delle funzioni di ufficiale della riscossione presso la Pre-fettura di La Spezia ed è stato nominato, dall'Amministratore della I.C.A. S. r.l., ad esercitare tali funzioni per conto e nell'interesse della stessa società concessionaria del servizio di accertamento e riscos-sione (Prod.44). Si ricorda che la figura dell'ufficiale di riscossione è stata prevista inizialmente dall'articolo 42 del d.lgs. 112/1999, successivamente, è stata ripresa dal D.L. 209/2002, articolo 4, comma 2-septies e dal 01.01.2020, come detto, rivista dall'art 1, comma 793 L. 162/2019.
Dunque, ben può il legale rappresentante della società concessiona-ria della riscossione I.C.A., nominare quali funzionari responsabili per la riscossione una o più persone abilitate allo svolgimento della funzione di ufficiale della riscossione. Tali soggetti, come il Sig. Nominativo_2, sono dunque con ciò delegati alla sottoscrizione delle in-giunzioni fiscali.
Viene inoltre indicato nella parte finale dell'atto, che lo stesso “è pro-dotto con strumenti informatici, con le modalità ed i termini di cui all'art. 3 co. 2 del d.lgs. n. 39/93, dell'art. 1, comma 87, della legge 549/95, dell'art. 15, comma 2, legge 59/97 e del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ed è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge”.
Corretta, dunque, stante la concessione in essere tra il comune di Terracina e I.C.A., risulta essere la firma apposta “a stampa” sul do-cumento prodotto con strumenti informatici”
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· nulla sulle spese nei confronti del comune di Terracina, non costituito;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di I.C.A. spa nella misura complessiva di Euro 3.852,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Latina – Sez. 2 del 23 gennaio 2026.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente e Relatore
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 690/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Terracina - V 04019 Terracina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
I.c.a. - Imposte UN FI - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 30470786 IMU
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 13768 TARI 2014
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terracina - V 04019 Terracina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
I.c.a. - Imposte UN FI - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 1500153556 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2 Comune di Terracina - V 04019 Terracina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
I.c.a. - Imposte UN FI - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 1425 TARI 2017
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 4247 TARI 2018
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 11215 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 813 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4635 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1402 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 659 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 30470475 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1066 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2688 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 681 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 659 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava le due intimazioni di pagamento indicate in epigrafe, deducendo testualmente:
"- Violazione dei principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
- Sussistenza dell'interesse ad agire, anche in chiave preventiva o a tutela di situazioni giuridiche soggettive lese.
- Eccessiva rigidità formalistica e procedibilità degli atti introduttivi.
- Rilevabilità d'ufficio dei vizi, in particolare con riferimento alla irregolarità della sottoscrizione del ruolo, mancanza della delega, e decadenza dei termini.
- Vizi di notifica e prescrizione del diritto azionato.
- Omessa dimostrazione del rapporto sostanziale sottostante alla pretesa.
- Incompetenza territoriale dell'ufficio o dell'autorità adita.
- Errata applicazione degli interessi, anche per mancata specificazione delle basi di calcolo.
- Omissione nella notificazione degli atti della procedura, compresi gli atti prodromici.
- Prescrizione del capitale, delle sanzioni e degli interessi.
- Applicazione dell'art. 1, commi 537 e ss., L. 228/2012 (silenzio-assenso su istanze del contribuente).
- Avvenuta quietanza o pagamento, ove documentalmente provato.
- Inapplicabilità dell'estensione dei termini di decadenza o prescrizione.
- Regolazione delle spese di lite, con eventuale istanza di condanna per responsabilità aggravata o risarcimento del danno"
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Non vi era costituzione in giudizio del comune di Terracina, pur ritualmente citato.
Vi era costituzione in giudizio di I.C.A. - Imposte UN FI - S.p.A. che evidenziava profili di inammissibilità del ricorso e, comunque, la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Vale rilevare, preliminarmente, come il ricorso sia al limite dell'inammissibilità.
Lo stesso, difatti, risulta verosimilmente redatto con strumenti di intelligenza artificiale e caratterizzato dalla mancanza di pertinenza o rilevanza delle argomentazioni difensive spiegate;
l'atto è costituito da un insieme di citazioni normative e giurisprudenziali spesso inconferenti rispetto al thema decidendum e, comunque, manifestamente infondate.
Costituendosi in giudizio I.C.A. depositava copia degli atti prodromici espressamente indicati nelle intimazioni di pagamento impugnate e forniva prova della rituale notifica degli atti prodromici sottesi alle due intimazioni di pagamento impugnate, depositando la relativa documentazione (in formato eml); la notifica avveniva a mezzo pec, con invio all'indirizzo Email_5.
La documentazione non risulta in alcun modo contestata.
Deve, pertanto, ritenersi infondata l'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici.
Parimenti infondata, in ragione della predetta notifica, è l'eccezione di prescrizione, anche in considerazione del termine quinquennale previsto per i crediti (tributi locali) in contestazione.
Quanto alle ulteriori contestazioni di incompetenza territoriale e difetto di sottoscrizione (le uniche che possano risultare conferenti al caso che ci occupa), le stesse sono, parimenti, infondate.
Si riporta, sul punto, il contenuto (condivisibile) delle controdeduzioni di I.C.A.: "Sostiene controparte che l'atto sia stato emesso da un ufficio territo-rialmente incompetente rispetto al domicilio fiscale del ricorrente.
Così non è.
Deve evidenziarsi l'errore in cui incorre controparte che confonde le norme relative alla riscossione mediante ruolo e all'operatività dell'Agenzia Entrate Riscossione-ex Equitalia, che riscuote unica-mente mediante ruolo, con quelle relative alla riscossione diretta me-diante ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910, che può essere svolta, appunto, direttamente dagli Enti locali o per il tramite di Con-cessionari iscritti all'Albo dei soggetti abilitati a effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre en- trate di Province, ex Art. 53, comma 1, D.Lgs. 446 del 1997.
In tale ultimo caso, alla base dell'operatività del Concessionario, nel caso specifico di I.C.A., vi è un rapporto di concessione che si confi-gura quale concessione traslativa, nel senso che ad un privato, in possesso di determinati requisiti, vengono conferite potestà pubbli-che quale il potere di riscuotere entrate dell'Ente locale.
In virtù della concessione traslativa in essere, I.C.A. “partecipa” a pubblici poteri con ciò conseguendone che, al pari dell'Ente per conto del quale agisce, il suo ambito territoriale è delimitato tanto quantolo sarebbe quello dell'Ente che agisse direttamente in proprio. Dunque nessuno.
Sulla sottoscrizione dell'atto
Sostiene controparte che l'atto non risulta sottoscritto da soggetto abilitato o munito di delega legale.
Così non è.
L'avviso, infatti, risulta regolarmente sottoscritto dal Funzionario Nominativo_1 per la riscossione ai sensi della normativa vigente, D.L n. 209/2002, articolo 4, comma 2-septies, che precisa: <
2-sexies il sindaco o il concessionario procede alla no-mina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che eser-citano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comu-nale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112>>.Il dettato normativo è stato, poi, sostituito dalla lettera gg sexies del comma 2 dell'articolo 7 del dl 70/2011 che, analogamente prevede < il sindaco o il legale rappresentante nomina uno o più funzionari responsabili della riscos-sione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscos-sione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette fun-zioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112>>.La citata normativa risulta abrogata a far data dal 01.01.2020, e so- stituita dalle norme dettate dalla L. 162/2019 (Legge Bilancio 2020) che al comma 793 dell'art. 1 riformula i requisiti del Funzionario Re-sponsabile della Riscossione.
Ora, nel caso di specie, il Sig. Nominativo_2 ha conseguito l'abilitazione allo svolgimento delle funzioni di ufficiale della riscossione presso la Pre-fettura di La Spezia ed è stato nominato, dall'Amministratore della I.C.A. S. r.l., ad esercitare tali funzioni per conto e nell'interesse della stessa società concessionaria del servizio di accertamento e riscos-sione (Prod.44). Si ricorda che la figura dell'ufficiale di riscossione è stata prevista inizialmente dall'articolo 42 del d.lgs. 112/1999, successivamente, è stata ripresa dal D.L. 209/2002, articolo 4, comma 2-septies e dal 01.01.2020, come detto, rivista dall'art 1, comma 793 L. 162/2019.
Dunque, ben può il legale rappresentante della società concessiona-ria della riscossione I.C.A., nominare quali funzionari responsabili per la riscossione una o più persone abilitate allo svolgimento della funzione di ufficiale della riscossione. Tali soggetti, come il Sig. Nominativo_2, sono dunque con ciò delegati alla sottoscrizione delle in-giunzioni fiscali.
Viene inoltre indicato nella parte finale dell'atto, che lo stesso “è pro-dotto con strumenti informatici, con le modalità ed i termini di cui all'art. 3 co. 2 del d.lgs. n. 39/93, dell'art. 1, comma 87, della legge 549/95, dell'art. 15, comma 2, legge 59/97 e del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ed è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge”.
Corretta, dunque, stante la concessione in essere tra il comune di Terracina e I.C.A., risulta essere la firma apposta “a stampa” sul do-cumento prodotto con strumenti informatici”
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· rigetta il ricorso;
· nulla sulle spese nei confronti del comune di Terracina, non costituito;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di I.C.A. spa nella misura complessiva di Euro 3.852,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Latina – Sez. 2 del 23 gennaio 2026.