TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/07/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice designato del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott.
Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. n. 9082 /2023 del Registro Generale Contenzioso
TRA
(P.VA , in persona del Parte_1 P.VA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo CONTRI,
Andrea FANTAPPIE' e dall'avv. Luca BISORI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. FANTAPPIE' ANDREA in Firenze, via Palestro n. 3
ATTORE
CONTRO
: data di attribuzione OGRN Controparte_1 P.VA_2
Cont 16.11.2006, (codice individuale del contribuente) , in persona del suo legale P.VA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa tanto, dagli avv.ti Giuliano SRACCI e
Arialdo CORTI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Firenze, via
Bernardo Tanucci n. 25;
CONVENUTO avente per OGGETTO: querela di falso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione, per tutti i motivi indicati in citazione e nei successivi atti di parte,
1. In accoglimento della proposta querela di falso dei documenti indicati in narrativa: Parte_ (a) accertare e dichiarare la falsità delle fatture emesse da
o 3090 del 9/10/18;
o 3738 del 28/11/18; TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
o 3739 del 28/11/18;
o 3741 del 28/11/18; come prodotte da dinanzi alla Corte Arbitrale di MO (doc. 15), nonché P_ delle ulteriori fatture prodotte da dinanzi all' ussa: P_ CP_3
-n.0/01770 del 26.6.2017,
-n.0/01781 del 27.6.2017,
-n.0/02708 del 13.9.2017,
-n.0/02824 del 22.9.2017,
-n.0/03081 del 16.11.2017,
-n.0/03082 del 16.11.2017,
-n.0/02144 del 29.6.2018,
-n.0/02145 del 29.6.2018,
-n.0/02349 del 20.7.2018,
-n.0/02350 del 20.7.2018, Parte_
-n.0/02453 del 31.7.2018 (richiesta già avanzata da con seconda memoria integrativa, pt. 2 e conclusioni);
(b) accertare e dichiarare la falsità dei contratti (Contratto 1 del 22.12.2014,
Contratto 1 del 29.1.2016, Contratto 1 del 27.6.2017, Contratto 2 del 30.11.2017, oltre i rispettivi atti integrativi) come prodotti da dinanzi alla Autorità Giudiziaria di P_
MO (doc. 14) e comunque prodotti dalla stessa davanti alla Corte d'appello di P_
Firenze nel giudizio n. RG VG 407/2023, in quanto riferiti alla Parte_1 in forza di sottoscrizione apocrifa ivi riferita al sig. all'epoca legale Parte_3 rappresentante della società, così come accertato in sede di CTU.
2. Nel merito:
(a) accertare e dichiarare che è debitrice della P_ Parte_1
per una somma pari ad € 125.260,24 (e/o della diversa, maggiore o minor somma che
[...] risulterà all'esito del giudizio) e condannarla al pagamento della relativa somma, oltre interessi nella misura di legge;
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
(b) previa se del caso declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e/o espunzione dal presente giudizio, cancellazione dal ruolo e/o emissione dei provvedimenti del caso ex art. 39 c.p.c., comunque rigettare e respingere le domande riconvenzionali ex adverso avanzate in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto;
(c) in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori, C.A.P. e I.V.A. come per legge e oltre al rimborso del contributo unificato versato;
3. In via istruttoria. Si insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi di prova:
(a) dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nei termini di cui al par. IV.1 dell'atto Parte_ di citazione e del pt.
3.3 della seconda memoria integrativa di e, pertanto, degli originali delle fatture oggetto di querela di falso (per come integrata nel corso del giudizio)
e dei contratti, con relativi atti integrativi, parimenti oggetto di querela di falso (ordine relativo ai contratti disposto dal Giudice all'udienza del 17 maggio 2024 ma non adempiuto da controparte);
(b) della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la falsità delle Parte_ fatture oggetto di querela di falso e, in particolare, delle fatture di nn. 3090, 3738, 3739
e 3741, come prodotte da dinanzi alla Corte Arbitrale di MO (richiesta avanzata P_ con atto di citazione, pt. IV.2), nonché delle ulteriori fatture prodotte da dinanzi P_
all' ussa: CP_3
-n.0/01770 del 26.6.2017,
-n.0/01781 del 27.6.2017,
-n.0/02708 del 13.9.2017,
-n.0/02824 del 22.9.2017,
-n.0/03081 del 16.11.2017,
-n.0/03082 del 16.11.2017,
-n.0/02144 del 29.6.2018,
-n.0/02145 del 29.6.2018,
-n.0/02349 del 20.7.2018,
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
-n.0/02350 del 20.7.2018, Parte_
-n.0/02453 del 31.7.2018 (richiesta già avanzata da con seconda memoria integrativa, pt. 3.4);
(c) della richiesta (formulata all'udienza del 20.2.2024) di voler disporre, per quanto occorrer possa, la verificazione dei documenti/mail prodotti dalla società comparente (docc.
26-32 e 38) e di voler disporre CTU volta ad accertare la conformità dei documenti/mail prodotti (docc. 26-32 e 38) con quanto presente nel server della società, anche alla luce della Parte_ perizia di parte effettuata sui mail box del server di (d) della richiesta (formulata all'udienza del 20.2.2024) di voler provvedere ex art. 210 cpc, e comunque di voler richiedere, eventualmente anche d'ufficio ex art. 213 c.p.c., e/o 153, secondo comma c.p.c. informazioni all in ordine alla esibizione della documentazione Controparte_4
Parte_ relativa all'esportazione della merce di cui a tutte le fatture della elencate nel Parte_ documento depositato da in Corte d'appello e in questo giudizio come n. 30 da controparte (i.e. certificazione del Dottor , Presidente del Collegio Sindacale Per_1
Parte_
”.
PARTE CONVENUTA:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale Civile di Firenze, ogni altra istanza disattesa e respinta;
IN VIA PRELIMINARE,
- dichiarare inammissibile la querela di falso proposto nei confronti delle fatture n.
3090 del 9.10.2018 e nn. 3738, 3739, 3741 del 28.11.2018 sia per la forma come sono state presentate, sia per la loro irrilevanza ai fini del presente giudizio atteso che, se dovuto,
l'importo risulta comunque già riconosciuto dalla;
P_
- dichiarare inammissibile e comunque irrilevante ai fini del presente giudizio la querela di falso proposta nei confronti dei contratti n. 1 del 22.12.2014, n. 1 del 29.1.2016,
n. 1 del 27.6.2017, n. 2 del 30.11.2017, sia per la forma non rispettosa delle norme di diritto, sia perché irrilevante atteso che gli stessi contratti vengono indicati nei bonifici bancari e
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
che la a conoscenza leggendo gli Parte_4 estremi dei contratti sui bonifici bancari che ha incassato per € 2.616.000,00 ed avendone dato esecuzione anche se parziale fornendo merce per € 376.920 e rimanendo in tal modo obbligata a restituire l'importo di € 2.239.069,80 così come sentenziato con sentenza passato in giudicato dalla Autorità Giudiziaria Russa;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- accertare e dichiarare che nessun ulteriore credito sussiste in capo alla
[...]
che fatte le dovute compensazioni in ogni caso la Parte_1 P_
risulta creditrice della somma di € 2.239.068,80 già riconosciuta dall'Autorità
[...]
Giudiziaria Russa e per quanto di ragione e di diritto, dichiarare anche in questa sede la sussistenza di tale credito, senza che ciò comporti in alcun modo rinuncia ai diritti già acquisiti in forza delle sentenze emesse dalla Autorità Giudiziaria Russa di cui si è chiesta la dichiarazione di esecutorietà sul territorio italiano, in ogni caso, condannare in via riconvenzionale, la restituire il prezzo ricevuto per Parte_1 la merce non consegnata pari ad € 2.239.068,80, oltre interessi come per legge.
- in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte dall'attrice in quanto infondate e/o inammissibili sia in fatto, sia in diritto per il motivi espressi nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti prodotti nel presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 25.07.2023 l'attore, la società
[...]
Parte_ (nel proseguo “ ), evocava in giudizio la Parte_1 Controparte_1 di seguito “ ”), per ottenere l'accertamento giudiziale della falsità – con
[...] P_
Parte_ querela di falso proposta in via principale– di quattro fatture apparentemente emesse da in favore di (fatture nn. 3090, 3738, 3739 e 3741 del 2018, v. doc. 15 fasc. parte P_
attrice), come prodotte dalla convenuta nel giudizio instaurato dinanzi alla Corte Arbitrale di
MO.
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Chiedeva, inoltre, l'accertamento giudiziale della falsità – con querela di falso proposta in via principale – di quattro contratti di fornitura di merci (e delle relative scritture Parte_ integrative) apparentemente stipulati tra e rispettivamente in data P_
22.12.2014, 29.01.2016, 27.06.2017 e 30.11.2017 (v. doc. 14 fasc. parte attrice), anch'essi esibiti dalla convenuta nel medesimo procedimento civile davanti alla Corte russa, nonché dinanzi alla Corte d'appello di Firenze (n. RG VG 407/2023), nel giudizio instaurato da P_
per la delibazione delle sentenze di condanna ottenute di fronte all' (ad oggi
[...] CP_5 pendente in Cassazione).
La società attrice chiedeva, infine, la condanna di al pagamento della P_
somma di € 125.260,24, oltre interessi in misura legale, a saldo di forniture di merci come da movimentazione contabile in atti (v. doc. 21 fasc. parte attrice); e, in ogni caso, condanna di al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio. P_
Parte_ In particolare, gli attori esponevano che la è una società attiva nel settore della produzione e nel commercio di metalli preziosi in foglio, lamina, fiocco e polvere che, dal
2003 e fino al 2018, ha avuto rapporti con , dapprima di intermediazione Persona_2
Parte_ e, successivamente (dal novembre 2006), quale rivenditore esclusivo per in Russia tramite la sua società “MANETTI-M”, odierna convenuta, in seguito rinominata “ P_
” (v. doc. 2 fasc. parte attrice).
[...]
Tra le due società si instaurava un rapporto contrattuale inquadrabile come compravendita di beni mobili (nella specie foglie d'oro), nel contesto del quale, secondo la ricostruzione attorea, la convenuta aveva maturato un debito pari a € 125.260,24 per il pagamento di merce inviata tra ottobre e dicembre 2018. Sempre nell'ambito di tale rapporto, Parte_ nel novembre 2019, aveva inviato per la prima volta alla una richiesta di P_
consegna merce per € 2.239.069,80; merce asseritamente pagata in anticipo, ma mai esportata in Russia (v. doc. 9 fasc. attrice, con relativa traduzione).
Con formale reclamo, aveva quindi richiesto l'invio di merce per € P_
2.239.069,80 o, in alternativa, il rimborso di quanto asseritamente pagato in via anticipata (v. doc. 10 fasc. attrice, con relativa traduzione). In quest'ultima sede, sarebbe stata
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
rappresentata, per la prima volta, l'esistenza di quattro documenti contrattuali asseritamente fondanti il rapporto tra le due società, che l'attrice ha però contestato rappresentando l'inesistenza di alcun contratto ineseguito.
Con domanda giudiziale del 25.5.2021, adiva il Tribunale d'arbitrato di P_
MO, sul presupposto del mancato adempimento dell'obbligo di consegna della merce, di Parte_ cui ai suddetti contratti, da parte di L'odierna attrice riferiva che i quattro contratti in Parte_ parola presentassero un timbro con gli estremi ma che risultassero riferiti alla società in forza di sottoscrizione attribuita a amministratore delegato Parte_3 all'epoca dei fatti, risultata apocrifa a seguito di perizia grafologica (v. doc. 14 e relativa traduzione, doc. 14bis, nonché doc. 17 per la perizia, fasc. attrice).
Inoltre – per far risultare una fornitura in proprio favore di soli € 376.930,20 da parte Parte_ di a fronte di asseriti pagamenti anticipati per la maggior somma di € 2.616.000,00 –
depositava davanti all'autorità russa anche una serie di fatture (v. doc. 15 fasc. P_
Parte_ parte attrice), che riteneva fittiziamente riferite ai contratti in discorso (presumibilmente Parte_ tramite alterazione del contenuto delle fatture effettivamente emesse da v. doc. 16 fasc. attrice, ove alle fatture prodotte dalla convenuta dinanzi all'A.G. Russa seguono le fatture che l'attrice ritiene effettivamente da lei emesse). La Corte russa accoglieva la domanda di P_
, pronunciando sentenza di condanna poi confermata nei vari gradi di giudizio (v. doc.
[...]
20 fasc. attrice).
Ne conseguiva il richiamato procedimento davanti alla Corte d'Appello di Firenze (n.
RG VG 407/2023), instaurato da con ricorso del 3.7.2023, volta a ottenere la P_ dichiarazione di esecutorietà in Italia delle sentenze pronunciate a suo favore dalla Autorità Parte_ Giudiziaria della Federazione Russa, nei vari gradi del medesimo giudizio avverso
(sentenze del 1° aprile 2022, 31 agosto 2022, 28 novembre 2022 e 22 marzo 2023, recanti Parte_ condanna della al pagamento a favore della della somma di € 2.239.069,00, P_
oltre a spese).
La convenuta si costituiva nel presente giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice in quanto infondate e/o inammissibili sia in fatto, sia in diritto.
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Più nello specifico, opponeva in rito l'inammissibilità della querela di falso formulata Parte_ da sia relativamente ai contratti, che alle fatture.
Quanto ai primi, perché non rispettosa delle norme di diritto e comunque irrilevante, trattandosi di contratti indicati in bonifici bancari (per € 2.616.000,00) incassati dall'attrice: la medesima – a detta della convenuta – ne era dunque certamente a conoscenza, avendone dato persino esecuzione (seppur parziale) attraverso la fornitura di merce per € 376.920
(rimanendo perciò obbligata a restituire l'importo di € 2.239.069,80, così come sentenziato dall' ). CP_5
Quanto alle fatture, tanto per la forma in cui venivano presentate, quanto per la loro irrilevanza ai fini del giudizio, posto che – se dovuto – l'importo in esse richiesto sarebbe stato già riconosciuto dalla . P_
La convenuta chiedeva, quindi, la reiezione della domanda di pagamento di €
125.260,24, nonché, in via riconvenzionale e fatte le dovute compensazioni, la condanna della Parte_ alla “restituzione del prezzo della merce non consegnata pari ad € 2.239.068,80”, già riconosciuto dalla Corte moscovita.
Seguiva lo scambio delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p. con la prima delle Parte_ quali prendeva posizione sulla comparsa avversaria e, contestate eccezioni e domande riconvenzionali di , precisava le proprie conclusioni. Con la seconda memoria P_
Parte_ integrativa, invece, chiedeva l'estensione della querela di falso a tutte le fatture prodotte nel giudizio svoltosi dinanzi all' , valorizzate da con le proprie difese. CP_5 P_
La causa veniva istruita mediante prove orali e consulenze tecniche. Con provvedimento del giorno 8.1.2025, il Giudice fissava quindi udienza a trattazione scritta per la decisione della causa, assegnando termine per scambio degli scritti conclusionali, che veniva assunta in decisione in data 16.06.2025.
Giova altresì premettere che con sentenza del 16.1.2025 – a tutela dei principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio – la Corte di Appello Parte_ di Firenze rigettava il ricorso proposto da per lesione del diritto di difesa di P_
8 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Avverso la sentenza della Corte di Appello l'odierna convenuta ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, tuttora pendente.
1) SULLE QUERELE DI FALSO
Oggetto del presente giudizio è anzitutto l'accertamento di falsità delle fatture e dei quattro documenti contrattuali, come prodotti da davanti all a P_ CP_5
fondamento del proprio diritto al pagamento della somma di € 2.239.069,00.
1.1. Sulla falsità delle fatture n. 3090 del 9/10/18, n. 3738 del 28/11/18, n. 3739 del
28/11/18, n. 3741 del 28/11/18
La prima delle domande giudiziali oggetto della presente controversia attiene – come già parzialmente anticipato in premessa – alla declaratoria di falsità di nn. 4 fatture emesse dalla società attrice in favore della convenuta (precisamente le nn. 3090, 3738, 3739 e 3741),
e prodotte da quest'ultima nel giudizio dinanzi alla Corte arbitrale di MO al fine di Parte_ dimostrare che avrebbe consegnato a “Manetti-M” merce per soli € 376.930,20 (v. doc.
15 cit.), a fronte di pagamenti anticipati per € 2.616.000,00.
Parte attrice – al fine di confutare la tesi difensiva della nel giudizio P_
– sostiene che tali fatture fossero palesemente difformi da quelle effettivamente CP_6
Parte_ emesse da e in suo possesso (v. doc. 16. cit. contenente le fatture che l'attrice ritiene essere quelle originali). In particolare secondo la tesi attorea la contraffazione dei documenti sarebbe consistita nella apposizione di una firma falsa di (legale Parte_3 rappresentante dell'attrice), nell'alterazione delle cifre (le fatture infatti porterebbero un importo inferiore rispetto all'originale) e anche di ulteriori alterazioni (in particolare le difformità sono elencate nella c.t.p versata in atti doc. 23 di parte attrice).
Parte convenuta di contro ha contestato la ricostruzione attorea sia in merito all'ammissibilità che alla fondatezza della pretesa.
Orbene, quanto alla rilevanza delle richiamate fatture e all'ammissibilità della querela di falso – confutate dalla convenuta – occorre ribadire che nessuno degli atti contestati dalla
9 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
parte attrice e fatti oggetto della querela sia un atto pubblico (ai sensi dell'art. 2700 c.c.). Al contrario, ai sensi dell'art. 2702 c.c., le fatture ed i contratti prodotti in altra sede giudiziale sono scritture private che fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente riconosciuta. Nel caso in esame si è dunque in presenza di querela di falso proposta in via principale nei confronti di scritture private non autenticate.
Ebbene, in tema di interesse ad agire, è principio consolidato quello per cui la querela di falso, “quale strumento idoneo a ottenere la completa rimozione del valore del documento erga omnes, è ammissibile anche contro una scrittura privata già disconosciuta” (già Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 3734 del 04/06/1986, e più di recente, Cass. civ, sez. II, sent. n.
3990/19).
Quanto all'ammissibilità della querela, per la mancata indicazione delle prove a sostegno, si deve osservare che la giurisprudenza è pacifica nel sostenere che “la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio con riserva di formare scritture di comparazione può ritenersi valida indicazione di prove della falsità, tutte le volte che il querelante, estraneo al documento
e alle persone coinvolte nel falso, non sia in condizione di offrire prove specifiche precostituite”; che, inoltre, “il Giudice – che ha il potere-dovere di utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria – non è obbligato
a disporre consulenza tecnica, quando il riscontro del fondamento o meno della domanda possa essere effettuato alla stregua di elementi di comparazione già acquisiti al processo, attendibili e conferenti per accertare l'evidente e manifesta conformità o difformità dei caratteri grafici della firma da verificare” (v. Trib. Milano, sent. del 23/3/2021, in senso conforme alla prima massima, Cass. civ., n. 3131 del 1980, alla seconda Cass. civ., sent. n.
4526del 1982, nonché Cass. civ., sent. n. 1269 del 2008 e n. 887 del 2018).
Alla luce dei superiori principi giurisprudenziali quindi deve essere rigettata l'eccezione di difetto d'interesse ad agire nonché quella di ammissibilità della presente
10 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
querela di falso a prescindere dalla rilevanza dei documenti disconosciuti ai fini della dimostrazione o negazione del credito pure oggetto del presente giudizio.
Passando al merito della questione cioè riguardo ai profili di difformità e falsità delle Parte_ fatture prodotte da in Russia (v. doc. 15 cit.), rispetto a quelle prodotte da P_
come originali (v. doc. 22 cit.) – anche alla luce delle osservazioni della CTP, dott.ssa Per_3
(v. doc. 23 poc'anzi richiamato) – emerge, anzitutto, la diversa denominazione del destinatario della fattura e del destinatario merce (nella versione prodotta da in P_
Russia è presente la dizione “OOO”); sono inoltre diversi i formati dei caratteri e i colori di alcuni riquadri.
Orbene, in tema di falsità documentale la Suprema Corte definisce “grossolana” quella non autenticità che risulta evidente ictu oculi, ciò a dire che può essere rilevata facilmente da chiunque con un minimo di diligenza, senza necessità di accertamenti tecnici o specialistici.
Nel caso di una fattura, ad esempio, questa viene definita “grossolanamente falsa” quando riporta dati palesemente inventati o incongruenti (come partite VA inesistenti, numerazioni fuori sequenza, riferimenti a soggetti mai esistiti o attività mai svolte); è materialmente alterata in modo visibile (ad esempio con cancellature, sovrapposizioni evidenti, firme false); non presenta elementi tali da conferirle verosimiglianza rispetto alla realtà economica e documentale.
Nel caso di specie, l'alterazione dei documenti risulta macroscopicamente evidente, senza necessità di accertamenti tecnici ulteriori ad appurarlo: per la loro manifesta approssimazione, le fatture in esame non potevano realisticamente confondersi con gli originali, rientrandosi così a pieno nel concetto giurisprudenziale di “falso grossolano” (per cui v., tra le tante, Cass. pen. sez. V, sent. n. 37314 del 11/9/2013, che ne offre una definizione ripresa anche in ambito civile).
Ad un esame più ravvicinato delle fatture, infatti, possono notarsi diverse difformità sia nell'impaginazione (nella dimensione delle colonne e dei riquadri di delimitazione;
diversità anche nel carattere tipografico utilizzato) che nel contenuto. Vi è discordanza, infatti, praticamente in tutte le indicazioni presenti sui documenti: tanto nei simboli/stemmi
11 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Parte_ impiegati, quanto nell'intestazione, nell'indicazione dei recapiti e del sito web in alto, nel formato della casella “destinatario merce”, nella voce spedizione e nell'indicazione
“destinatario”; ancora, difformità sono presenti anche rispetto alle caselle “voce condizioni di pagamento”, “peso lordo/peso netto”, rispetto all'importo indicato e alla descrizione del prodotto.
Infine, solo nelle fatture prodotte dalla convenuta dinanzi all'A.G. russa è presente un Parte_ timbro, proveniente da con annessa firma di (all'epoca legale Parte_3 rappresentante), poi risultata apocrifa. Essendo già presente il simbolo/stemma della società in alto al documento, tale firma risulta apposta alla fattura in maniera del tutto irrazionale, senza alcun'altra motivazione plausibile se non quella di volerne ridondantemente attestare la riconducibilità all'odierna attrice. A parte il caso di fattura quietanzata (che non è però quello di specie), infatti, la società emittente fattura non ha alcuna ragione di sottoscriverla: trattasi Parte_ evidentemente di una forzatura volta a riaffermare la provenienza dalla del documento artefatto.
Alla luce di queste complessive argomentazioni, deve dichiararsi la falsità delle fatture n. 3090 del 9/10/18, n. 3738 del 28/11/18, n. 3739 del 28/11/18 e n. 3741 del 28/11/18 Parte_ apparentemente emesse dalla in quanto alterate rispetto alla versione originale e la relativa querela di falso deve pertanto essere accolta.
1.2. Sull'estensione della querela di falso a tutte le fatture prodotte da dinanzi Parte_2
all' e valorizzate da con le proprie difese. CP_5 P_
Parte_ Con la seconda memoria integrativa ha chiesto l'estensione della querela di falso a tutte le fatture prodotte da nel giudizio svoltosi dinanzi all' e P_ CP_5
valorizzate dalla convenuta con le proprie difese.
L'estensione ad altre fatture sarebbe qualificabile come emendatio libelli dato che si limita a modificare – allargandolo – l'oggetto della domanda iniziale ma rimane comunque confinata nel medesimo fatto storico. Pertanto essa sarebbe ammissibile anche dopo l'atto introduttivo del giudizio, purché nei limiti dettati dalle preclusioni processuali.
12 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Tuttavia nel caso di specie, la modifica è avvenuta con la seconda memoria integrativa;
in un momento, cioè, in cui era l'operazione era già preclusa alle parti ai sensi dell'art. 171 ter co. c.p.c., il quale prescrive che “le parti a pena di decadenza, con memorie integrative possono: 1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte”. L'attore quindi entro la prima memoria e non oltre può precisare e integrare le domande, le eccezioni e le difese già formulate, con contestuale formazione di una preclusione processuale sul punto, dopo la scadenza del termine per detta memoria.
Pertanto, l'estensione della querela di falso alle ulteriori fatture indicate da parte attrice deve ritenersi inammissibile poiché tardiva.
1.3. Sulla falsità dei contratti
Sempre nell'atto di citazione, parte attrice rappresentava che – oltre alle P_ fatture già esaminate – depositava dinanzi alla Corte Arbitrale moscovita, anche quattro contratti e relativi atti integrativi (doc. 14, ossia contratti del 22.12.2014, del 29.1.2016, del
27.6.2017 e del 30.11.2017), sui quali era presente la firma anch'essa risultata apocrifa di
Ha quindi chiesto in giudizio di accertarsi detta falsità di sottoscrizione. Parte_3
Eseguita CTU grafologica con riferimento esclusivo alla sottoscrizione dei contratti, è stata esclusa, applicando il metodo scientifico di maggiore diffusione ed affidabilità ovverosia la scala A.G.I. (Associazione Grafologica Italiana), la riferibilità grafica delle firme in esame a con un grado di approssimazione pari quasi alla certezza ovverosia con Parte_3
un esito livello -4, cioè “ipotesi alternativa praticamente da escludere”.
In altre parole, l'indagine condotta sulle 12 firme in verifica, anche in assenza di originali, ha appurato che le stesse siano attribuibili ad altra mano per eterografia, anche se eseguite in modo credibile (sul punto v. p. 75 della CTU). Tale conclusione si basa su un'analisi tecnica rigorosa che ha evidenziato: l'incompatibilità morfologica e grafodinamica – ossia assenza di
13 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
costanti grafiche – tra le firme in verifica e quelle autografe;
caratteristiche di movimento e costruzione non riconducibili al soggetto (sono infatti presenti differenze significative nella costruzione grafica e nella motricità).
La CTU inoltre – ritenendo infondate le critiche svolte dalla CTP di (che ha P_
ipotizzato la “modifica intenzionale da parte del Sig. della propria firma, Parte_3 ai fini del futuro disconoscimento” cfr. p. 86 CTU) – ha confermato la validità metodologica delle operazioni pur in assenza di originali;
riaffermando, invece, la mancanza di elementi riconducibili a dissimulazione e l'idoneità delle copie a garantire l'affidabilità dei risultati peritali (v. CTU p. 88 per cui “ “le controdeduzioni della dott.ssa non possono Per_4
essere accolte in quanto generiche, infondate e non dimostrate rispetto alle specificità del caso in esame. Si conferma, pertanto, il parere tecnico formulato a pp. 75-76 della relazione”). La consulente di parte attrice, confermando l'assenza di qualunque replica efficace da parte della CTP di parte avversa, ha condiviso integralmente l'impostazione e le conclusioni della CTU.
Le ulteriori critiche successivamente mosse alla CTU da parte convenuta sono così sintetizzabili: i contratti prodotti avanti alla Corte di Appello di Firenze sono diversi da quelli originali prodotti avanti alla Corte in Russia, trattandosi di fotocopie;
la CTU sarebbe Parte_ Parte_ irrilevante perché “ha 6 amministratori (…)” pertanto “aveva l'onere di disconoscere la firma in relazione a tutti gli amministratori”; infine, “in ogni caso la C.T.U. Parte_ è irrilevante perché […] la ha riconosciuto di aver ricevuto i bonifici bancari ove nella causale comparivano gli estremi dei contratti ha trattenuto € 2.616.000,00 ha dato, anche se parzialmente, esecuzione ai contratti ratificando qualsiasi carenza di potere”.
Nessuna di tali critiche circa la validità e la rilevanza della CTU coglie nel segno.
Quanto al primo aspetto, basti rilevare che l'esame è stato svolto su contratti consegnati da all'udienza del 17.5.2024, in adempimento dell'ordine di esibizione formalizzato P_
in quella sede da questo Giudice (v. verbale del 17.5.2024, ove si dà espressamente atto che
“Autorizza il CTU ad acquisire gli originali dei contratti che l'avv.to Stracci consegna al
CTU a prima vista appaiono a loro volta delle copie”). In altre parole, i contratti e gli atti
14 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
integrativi esaminati dal CTU sono stati consegnati da in luogo degli originali e P_ il Giudice ha espressamente autorizzato il CTU a svolgere la consulenza su di essi.
L'eccezione circa l'asserita omissione del disconoscimento in relazione a tutti gli Parte_ amministratori della appare irrilevante ai fini del presente giudizio ciò poiché attiene all'efficacia del contratto tra le parti e non alla falsità della sottoscrizione. Giova al riguardo sottolineare che l'oggetto del presente accertamento riguarda solo – come domandato dall'attore – la riferibilità della firma apposta al on anche l'efficacia del contratto Pt_3
o la sua riferibilità – sul piano effettuale – alla società attrice.
Passando al merito della controversia, il confronto tra le verificande e il campione autografo di è stato effettuato rispetto alle caratteristiche grafiche sia di Parte_3 ordine generale che particolare. Al riguardo, sono emerse numerose e significative discordanze/difformità di natura ritmico-dinamica, ideomotoria e morfologica, tali da non risultare spiegabili in termini di variabili posturali, strumentali, condizioni soggettive o temporali (v. p. 70 ss. della CTU). In particolare, le discordanze emerse tra i grafismi a confronto riguardano sia le declinazioni ritmico-dinamiche (coesione del tracciato, modalità del legamento interlettera, ordine e direzione dei tratti, funzionalità cinetica dell'iter grafico, ecc.), sia la personalizzazione-concezione eidomotoria. A conclusione dell'indagine è stato appurato che “i connotati qualitativi costanti della firma autografa del Sig Parte_3
non si avverano nelle firme in contestazione (…) Le rispettive caratteristiche
[...] espressive delle firme a confronto rimandano, dunque, a due personalità grafiche incompatibili”.
Ne consegue, quindi, che la firma apposta sui quattro contratti in oggetto non possa Parte_ essere ricondotta a nella veste di legale rappresentante di Parte_3
L'argomento della convenuta – secondo cui tali contratti sarebbero stati “conosciuti”, e Parte_ comunque spontaneamente eseguiti, da “leggendone gli estremi” riportati nei vari bonifici effettuati da in suo favore – è del tutto inconferente ai fini P_ dell'accertamento della falsità documentale ora in esame. Come detto l' accertamento dell'esistenza di valido ed efficace rapporto contrattuale tra le parti non è oggetto del presente
15 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
giudizio; i quattro menzionati contratti rilevano unicamente quali documenti probatori del rapporto sottostante (questo – lo si ripete – non contestato) nella parte in cui sono riferiti alla Parte_ tramite la firma, risultata poi apocrifa, attribuita a Parte_5
Da tutto quanto esposto, deve dichiararsi la falsità della sottoscrizione di Parte_3
sui contratti (rispettivamente del 22.12.2014, del 29.1.2016, del 27.6.2017 e del
[...]
30.11.2017) e sui relativi atti integrativi, come prodotti da dinanzi alla i P_ CP_3
MO.
2) SULLA CONDANNA DI AL PAGAMENTO DELLA SOMMA P_
DI € 125.260,24
Nel merito, parte attrice chiedeva la condanna di al pagamento della P_
somma di € 125.260,24, oltre interessi in misura legale, a saldo di forniture di merci come da Parte_ movimentazione contabile in atti (v. doc. 21 fasc. parte attrice). In proposito, dava atto di aver chiesto il versamento di tale importo con comunicazione del 15.1.2019 (v. doc. 7 fasc. parte attrice), per il pagamento della merce già inviata tra ottobre e dicembre 2018. In quella Parte_ sede, inviava un prospetto delle fatture emesse a quella data nei confronti della
“Manetti-M”, ma non ancora pagate (trattasi delle fatture n. 3090 del 9/10/18, non pagata per
€ 15.209,99; n. 3283 del 23/10/18 per € 37.800,00; n. 3566 del 15/11/18 per € 12.960,00; n.
3738 del 28/11/18 per € 6.174,79; n. 3739 del 28/11/18 per € 19.617,46; n. 3741 del 28/11/18 per € 14.058,00; n. 3841 del 30/11/18 per € 11.880,00; n. 3944 del 11/12/18 per 7.560,00).
L'attrice rappresentava, inoltre, che con comunicazione del 23 novembre 2018, “Manetti-M” aveva formalizzato un riconoscimento di debito in tal senso (v. doc. 5 prodotto da parte attrice). Il pagamento della somma di cui sopra era stato poi oggetto di formale diffida con missiva del 14 gennaio 2020, reiterata il 23 aprile 2021 (v. docc. 11 e 12 fasc. parte attrice).
La domanda merita accoglimento. In allegato all'atto di citazione (v. doc. 21 cit.), a riprova di tali forniture, sono state prodotte: le fatture, anche in copia conforme e con certificazione notarile (per cui v. docc. 22 e 25 fasc. parte attrice); la prova, in riferimento a
16 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
ciascuna di esse, dell'ordine della merce da parte di “Manetti-M” (ordine i cui estremi sono Parte_ sempre indicati nella fattura, accompagnati, in alcuni casi, dalla corrispondenza tra e
Manetti-M); il relativo documento di trasporto;
il documento doganale e la notifica di avvenuta esportazione.
Ad oggi, le fatture sopra elencate non risultano essere state saldate, sussistendo quindi Parte_ un credito di pari ad € 125.260,24, oltre interessi di legge, a fronte del quale, la convenuta non ha svolto alcuna contestazione specifica ai sensi dell'art 115 c.p.c. (salva una generica clausola di stile, formalizzata a p. 5 della comparsa di risposta, priva di ogni effetto rispetto all'onere di cui all'art. 115 c.p.c.).
Né giova a privare di fondatezza la domanda attorea il disconoscimento delle mail Parte_ prodotte da (unitamente alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.) operato dalla convenuta con la terza memoria dato che la posizione assunta, fin dall'inizio, dalla convenuta è stata quella che il credito, seppure esistente, è già stato estinto per compensazione (v. comparsa di risposta, p. 17 ss., ove si legge “fermo restando che la somma che la riconosce P_
Parte_ come fornita è superiore alle fatture indicate dalla stessa per cui non si vede dove starebbe il problema”; e, ancora più chiaramente, a p. 23, che recita “Il credito richiesto di €
125.260,24 se esistente è stato comunque già estinto per compensazione”).
Detto altrimenti, nella comparsa di risposta non vengono contestati né l'ammissibilità, Parte_ né il merito della domanda di pagamento di € 125.260,24 formulata da limitandosi la convenuta a chiederne la compensazione con il credito oggetto della propria domanda riconvenzionale. Parte_ La sussistenza del suddetto diritto di credito in capo a può pertanto dirsi accertata.
3) SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE
La convenuta concludeva formulando domanda riconvenzionale di condanna della Parte_
– “fatte le dovute compensazioni” – al pagamento in suo favore della “somma di €
2.239.068,80 già riconosciuta dall'Autorità Giudiziaria Russa”, chiedendo, in ogni caso, di
17 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
“condannare la a restituire il prezzo ricevuto per la merce Parte_1 non consegnata pari ad € 2.239.068,80, oltre interessi come per legge”.
Tale domanda di restituzione del corrispettivo pagato per la fornitura di oro, fondato sul grave inadempimento del venditore che non avrebbe consegnato la merce per cospicui importi (nella specie € 2.239.068,80, oltre interessi) deve esser qualificata come domanda di risoluzione del contratto, in difetto non potendosi giustificare la pretesa restitutoria, ma solo l'adempimento. Ciò premesso, la somma richiesta dalla convenuta trova origine dal medesimo titolo (il rapporto contrattuale di compravendita di bene mobile, le foglie d'oro) Parte_ che fonda anche l'accertato diritto credito di pari a euro 125.260,24 125. La convenuta, infatti, ha basato la propria difesa sull'assunto che tale credito “se esistente è stato comunque già estinto per compensazione”.
Orbene la pretesa in esame è la medesima su cui l'Autorità Giudiziaria Russa ha già Parte_ pronunciato condanna nei confronti della
Considerato che ha adito la Corte di Appello di Firenze per ottenere la P_ delibazione delle sentenze ottenute in Russia;
che tale giudizio è tuttora pendente in
Cassazione, a seguito dell'impugnazione della sentenza di rigetto della Corte di Appello da parte di risulta pregiudiziale rispetto alla delibazione di detta domanda attendere P_ la pronuncia della corte di legittimità al fine di chiarire se la pronuncia dell'autorità giudiziaria straniera produce o meno effetti nel nostro ordinamento.
La pretesa avente ad oggetto il controcredito del convenuto, quindi, presenta una connessione tecnica tale con l'oggetto del presente processo, da rendere impossibile la decisione dell'intera controversia senza conoscerne l'esito della delibazione della sentenza dell'autorità giudiziaria straniera.
Ne consegue quindi la necessità di sospendere il presente giudizio per la definizione delle due domande di condanna incrociate nonché per la compensazione di eventuali controcrediti. Anche il credito dell'attore deve quindi ritenersi solo accertato con riserva di condanna futura subordinata alla decisione sulla compensazione, su cui è pregiudiziale l'esito dell'altro giudizio.
18 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
La parte di giudizio relativa al controcredito a favore di resta quindi P_ sospesa, fino alla definizione del processo pendente davanti alla Corte di Cassazione avente a oggetto l'esecutorietà delle sentenze pronunciate dalla Corte arbitrale moscovita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze non definitamente pronunciando:
1) Accoglie la querela di falso proposta dalla Parte_1
Parte_ contro la in merito alle fatture emesse da n. 3090 Controparte_1 del 9/10/18; n.3738 del 28/11/18; n. 3739 del 28/11/18; n. 3741 del 28/11/18 come prodotte da dinanzi alla Corte Arbitrale di MO (doc. 15), per le P_
motivazioni esposte in parte narrativa;
2) E per l'effetto accerta e dichiara la falsità delle menzionate fatture in quanto alterate rispetto alla versione originale;
3) Ordina, ai sensi dell'art. 537 cpp e secondo le modalità previste dall'art. 675 secondo comma cpp, la cancellazione totale del documento mediante annotazione della sentenza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il documento non può avere alcun effetto giuridico;
4) Accoglie la querela di falso proposta dalla Parte_1
contro la in merito ai quattro Contratti del 22.12.2014, Controparte_1 del 29.1.2016, del 27.6.2017 e del 30.11.2017 (e relativi atti integrativi)
5) E per l'effetto accerta e dichiara la falsità della firma di ivi Parte_3
apposta;
6) ordina che, ai sensi dell'art. 537 cpp e secondo le modalità previste dall'art. 675 secondo comma cpp, la firma di cui al punto che precede sia cancellata dai Contratti
(e dagli atti integrativi) di cui sopra, custodito presso la cancelleria di questo Tribunale, il tutto dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza
19 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
7) rigetta la querela di falso proposta da Parte_1
contro la in merito alle ulteriori fatture prodotte da Controparte_1 P_
nel corso del giudizio;
[...]
8) Accerta il credito della ei confronti della Parte_1
pari alla somma di € 125.260,24, Controparte_1
9) Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, il 03.07.2025
Alla stesura della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Carolina Buzio Magistrato
Ordinario in Tirocinio.
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
20
Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. n. 9082 /2023 del Registro Generale Contenzioso
TRA
(P.VA , in persona del Parte_1 P.VA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo CONTRI,
Andrea FANTAPPIE' e dall'avv. Luca BISORI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. FANTAPPIE' ANDREA in Firenze, via Palestro n. 3
ATTORE
CONTRO
: data di attribuzione OGRN Controparte_1 P.VA_2
Cont 16.11.2006, (codice individuale del contribuente) , in persona del suo legale P.VA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa tanto, dagli avv.ti Giuliano SRACCI e
Arialdo CORTI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Firenze, via
Bernardo Tanucci n. 25;
CONVENUTO avente per OGGETTO: querela di falso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione, per tutti i motivi indicati in citazione e nei successivi atti di parte,
1. In accoglimento della proposta querela di falso dei documenti indicati in narrativa: Parte_ (a) accertare e dichiarare la falsità delle fatture emesse da
o 3090 del 9/10/18;
o 3738 del 28/11/18; TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
o 3739 del 28/11/18;
o 3741 del 28/11/18; come prodotte da dinanzi alla Corte Arbitrale di MO (doc. 15), nonché P_ delle ulteriori fatture prodotte da dinanzi all' ussa: P_ CP_3
-n.0/01770 del 26.6.2017,
-n.0/01781 del 27.6.2017,
-n.0/02708 del 13.9.2017,
-n.0/02824 del 22.9.2017,
-n.0/03081 del 16.11.2017,
-n.0/03082 del 16.11.2017,
-n.0/02144 del 29.6.2018,
-n.0/02145 del 29.6.2018,
-n.0/02349 del 20.7.2018,
-n.0/02350 del 20.7.2018, Parte_
-n.0/02453 del 31.7.2018 (richiesta già avanzata da con seconda memoria integrativa, pt. 2 e conclusioni);
(b) accertare e dichiarare la falsità dei contratti (Contratto 1 del 22.12.2014,
Contratto 1 del 29.1.2016, Contratto 1 del 27.6.2017, Contratto 2 del 30.11.2017, oltre i rispettivi atti integrativi) come prodotti da dinanzi alla Autorità Giudiziaria di P_
MO (doc. 14) e comunque prodotti dalla stessa davanti alla Corte d'appello di P_
Firenze nel giudizio n. RG VG 407/2023, in quanto riferiti alla Parte_1 in forza di sottoscrizione apocrifa ivi riferita al sig. all'epoca legale Parte_3 rappresentante della società, così come accertato in sede di CTU.
2. Nel merito:
(a) accertare e dichiarare che è debitrice della P_ Parte_1
per una somma pari ad € 125.260,24 (e/o della diversa, maggiore o minor somma che
[...] risulterà all'esito del giudizio) e condannarla al pagamento della relativa somma, oltre interessi nella misura di legge;
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
(b) previa se del caso declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e/o espunzione dal presente giudizio, cancellazione dal ruolo e/o emissione dei provvedimenti del caso ex art. 39 c.p.c., comunque rigettare e respingere le domande riconvenzionali ex adverso avanzate in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto;
(c) in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori, C.A.P. e I.V.A. come per legge e oltre al rimborso del contributo unificato versato;
3. In via istruttoria. Si insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi di prova:
(a) dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nei termini di cui al par. IV.1 dell'atto Parte_ di citazione e del pt.
3.3 della seconda memoria integrativa di e, pertanto, degli originali delle fatture oggetto di querela di falso (per come integrata nel corso del giudizio)
e dei contratti, con relativi atti integrativi, parimenti oggetto di querela di falso (ordine relativo ai contratti disposto dal Giudice all'udienza del 17 maggio 2024 ma non adempiuto da controparte);
(b) della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la falsità delle Parte_ fatture oggetto di querela di falso e, in particolare, delle fatture di nn. 3090, 3738, 3739
e 3741, come prodotte da dinanzi alla Corte Arbitrale di MO (richiesta avanzata P_ con atto di citazione, pt. IV.2), nonché delle ulteriori fatture prodotte da dinanzi P_
all' ussa: CP_3
-n.0/01770 del 26.6.2017,
-n.0/01781 del 27.6.2017,
-n.0/02708 del 13.9.2017,
-n.0/02824 del 22.9.2017,
-n.0/03081 del 16.11.2017,
-n.0/03082 del 16.11.2017,
-n.0/02144 del 29.6.2018,
-n.0/02145 del 29.6.2018,
-n.0/02349 del 20.7.2018,
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
-n.0/02350 del 20.7.2018, Parte_
-n.0/02453 del 31.7.2018 (richiesta già avanzata da con seconda memoria integrativa, pt. 3.4);
(c) della richiesta (formulata all'udienza del 20.2.2024) di voler disporre, per quanto occorrer possa, la verificazione dei documenti/mail prodotti dalla società comparente (docc.
26-32 e 38) e di voler disporre CTU volta ad accertare la conformità dei documenti/mail prodotti (docc. 26-32 e 38) con quanto presente nel server della società, anche alla luce della Parte_ perizia di parte effettuata sui mail box del server di (d) della richiesta (formulata all'udienza del 20.2.2024) di voler provvedere ex art. 210 cpc, e comunque di voler richiedere, eventualmente anche d'ufficio ex art. 213 c.p.c., e/o 153, secondo comma c.p.c. informazioni all in ordine alla esibizione della documentazione Controparte_4
Parte_ relativa all'esportazione della merce di cui a tutte le fatture della elencate nel Parte_ documento depositato da in Corte d'appello e in questo giudizio come n. 30 da controparte (i.e. certificazione del Dottor , Presidente del Collegio Sindacale Per_1
Parte_
”.
PARTE CONVENUTA:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale Civile di Firenze, ogni altra istanza disattesa e respinta;
IN VIA PRELIMINARE,
- dichiarare inammissibile la querela di falso proposto nei confronti delle fatture n.
3090 del 9.10.2018 e nn. 3738, 3739, 3741 del 28.11.2018 sia per la forma come sono state presentate, sia per la loro irrilevanza ai fini del presente giudizio atteso che, se dovuto,
l'importo risulta comunque già riconosciuto dalla;
P_
- dichiarare inammissibile e comunque irrilevante ai fini del presente giudizio la querela di falso proposta nei confronti dei contratti n. 1 del 22.12.2014, n. 1 del 29.1.2016,
n. 1 del 27.6.2017, n. 2 del 30.11.2017, sia per la forma non rispettosa delle norme di diritto, sia perché irrilevante atteso che gli stessi contratti vengono indicati nei bonifici bancari e
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
che la a conoscenza leggendo gli Parte_4 estremi dei contratti sui bonifici bancari che ha incassato per € 2.616.000,00 ed avendone dato esecuzione anche se parziale fornendo merce per € 376.920 e rimanendo in tal modo obbligata a restituire l'importo di € 2.239.069,80 così come sentenziato con sentenza passato in giudicato dalla Autorità Giudiziaria Russa;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- accertare e dichiarare che nessun ulteriore credito sussiste in capo alla
[...]
che fatte le dovute compensazioni in ogni caso la Parte_1 P_
risulta creditrice della somma di € 2.239.068,80 già riconosciuta dall'Autorità
[...]
Giudiziaria Russa e per quanto di ragione e di diritto, dichiarare anche in questa sede la sussistenza di tale credito, senza che ciò comporti in alcun modo rinuncia ai diritti già acquisiti in forza delle sentenze emesse dalla Autorità Giudiziaria Russa di cui si è chiesta la dichiarazione di esecutorietà sul territorio italiano, in ogni caso, condannare in via riconvenzionale, la restituire il prezzo ricevuto per Parte_1 la merce non consegnata pari ad € 2.239.068,80, oltre interessi come per legge.
- in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte dall'attrice in quanto infondate e/o inammissibili sia in fatto, sia in diritto per il motivi espressi nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti prodotti nel presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 25.07.2023 l'attore, la società
[...]
Parte_ (nel proseguo “ ), evocava in giudizio la Parte_1 Controparte_1 di seguito “ ”), per ottenere l'accertamento giudiziale della falsità – con
[...] P_
Parte_ querela di falso proposta in via principale– di quattro fatture apparentemente emesse da in favore di (fatture nn. 3090, 3738, 3739 e 3741 del 2018, v. doc. 15 fasc. parte P_
attrice), come prodotte dalla convenuta nel giudizio instaurato dinanzi alla Corte Arbitrale di
MO.
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Chiedeva, inoltre, l'accertamento giudiziale della falsità – con querela di falso proposta in via principale – di quattro contratti di fornitura di merci (e delle relative scritture Parte_ integrative) apparentemente stipulati tra e rispettivamente in data P_
22.12.2014, 29.01.2016, 27.06.2017 e 30.11.2017 (v. doc. 14 fasc. parte attrice), anch'essi esibiti dalla convenuta nel medesimo procedimento civile davanti alla Corte russa, nonché dinanzi alla Corte d'appello di Firenze (n. RG VG 407/2023), nel giudizio instaurato da P_
per la delibazione delle sentenze di condanna ottenute di fronte all' (ad oggi
[...] CP_5 pendente in Cassazione).
La società attrice chiedeva, infine, la condanna di al pagamento della P_
somma di € 125.260,24, oltre interessi in misura legale, a saldo di forniture di merci come da movimentazione contabile in atti (v. doc. 21 fasc. parte attrice); e, in ogni caso, condanna di al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio. P_
Parte_ In particolare, gli attori esponevano che la è una società attiva nel settore della produzione e nel commercio di metalli preziosi in foglio, lamina, fiocco e polvere che, dal
2003 e fino al 2018, ha avuto rapporti con , dapprima di intermediazione Persona_2
Parte_ e, successivamente (dal novembre 2006), quale rivenditore esclusivo per in Russia tramite la sua società “MANETTI-M”, odierna convenuta, in seguito rinominata “ P_
” (v. doc. 2 fasc. parte attrice).
[...]
Tra le due società si instaurava un rapporto contrattuale inquadrabile come compravendita di beni mobili (nella specie foglie d'oro), nel contesto del quale, secondo la ricostruzione attorea, la convenuta aveva maturato un debito pari a € 125.260,24 per il pagamento di merce inviata tra ottobre e dicembre 2018. Sempre nell'ambito di tale rapporto, Parte_ nel novembre 2019, aveva inviato per la prima volta alla una richiesta di P_
consegna merce per € 2.239.069,80; merce asseritamente pagata in anticipo, ma mai esportata in Russia (v. doc. 9 fasc. attrice, con relativa traduzione).
Con formale reclamo, aveva quindi richiesto l'invio di merce per € P_
2.239.069,80 o, in alternativa, il rimborso di quanto asseritamente pagato in via anticipata (v. doc. 10 fasc. attrice, con relativa traduzione). In quest'ultima sede, sarebbe stata
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
rappresentata, per la prima volta, l'esistenza di quattro documenti contrattuali asseritamente fondanti il rapporto tra le due società, che l'attrice ha però contestato rappresentando l'inesistenza di alcun contratto ineseguito.
Con domanda giudiziale del 25.5.2021, adiva il Tribunale d'arbitrato di P_
MO, sul presupposto del mancato adempimento dell'obbligo di consegna della merce, di Parte_ cui ai suddetti contratti, da parte di L'odierna attrice riferiva che i quattro contratti in Parte_ parola presentassero un timbro con gli estremi ma che risultassero riferiti alla società in forza di sottoscrizione attribuita a amministratore delegato Parte_3 all'epoca dei fatti, risultata apocrifa a seguito di perizia grafologica (v. doc. 14 e relativa traduzione, doc. 14bis, nonché doc. 17 per la perizia, fasc. attrice).
Inoltre – per far risultare una fornitura in proprio favore di soli € 376.930,20 da parte Parte_ di a fronte di asseriti pagamenti anticipati per la maggior somma di € 2.616.000,00 –
depositava davanti all'autorità russa anche una serie di fatture (v. doc. 15 fasc. P_
Parte_ parte attrice), che riteneva fittiziamente riferite ai contratti in discorso (presumibilmente Parte_ tramite alterazione del contenuto delle fatture effettivamente emesse da v. doc. 16 fasc. attrice, ove alle fatture prodotte dalla convenuta dinanzi all'A.G. Russa seguono le fatture che l'attrice ritiene effettivamente da lei emesse). La Corte russa accoglieva la domanda di P_
, pronunciando sentenza di condanna poi confermata nei vari gradi di giudizio (v. doc.
[...]
20 fasc. attrice).
Ne conseguiva il richiamato procedimento davanti alla Corte d'Appello di Firenze (n.
RG VG 407/2023), instaurato da con ricorso del 3.7.2023, volta a ottenere la P_ dichiarazione di esecutorietà in Italia delle sentenze pronunciate a suo favore dalla Autorità Parte_ Giudiziaria della Federazione Russa, nei vari gradi del medesimo giudizio avverso
(sentenze del 1° aprile 2022, 31 agosto 2022, 28 novembre 2022 e 22 marzo 2023, recanti Parte_ condanna della al pagamento a favore della della somma di € 2.239.069,00, P_
oltre a spese).
La convenuta si costituiva nel presente giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice in quanto infondate e/o inammissibili sia in fatto, sia in diritto.
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Più nello specifico, opponeva in rito l'inammissibilità della querela di falso formulata Parte_ da sia relativamente ai contratti, che alle fatture.
Quanto ai primi, perché non rispettosa delle norme di diritto e comunque irrilevante, trattandosi di contratti indicati in bonifici bancari (per € 2.616.000,00) incassati dall'attrice: la medesima – a detta della convenuta – ne era dunque certamente a conoscenza, avendone dato persino esecuzione (seppur parziale) attraverso la fornitura di merce per € 376.920
(rimanendo perciò obbligata a restituire l'importo di € 2.239.069,80, così come sentenziato dall' ). CP_5
Quanto alle fatture, tanto per la forma in cui venivano presentate, quanto per la loro irrilevanza ai fini del giudizio, posto che – se dovuto – l'importo in esse richiesto sarebbe stato già riconosciuto dalla . P_
La convenuta chiedeva, quindi, la reiezione della domanda di pagamento di €
125.260,24, nonché, in via riconvenzionale e fatte le dovute compensazioni, la condanna della Parte_ alla “restituzione del prezzo della merce non consegnata pari ad € 2.239.068,80”, già riconosciuto dalla Corte moscovita.
Seguiva lo scambio delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p. con la prima delle Parte_ quali prendeva posizione sulla comparsa avversaria e, contestate eccezioni e domande riconvenzionali di , precisava le proprie conclusioni. Con la seconda memoria P_
Parte_ integrativa, invece, chiedeva l'estensione della querela di falso a tutte le fatture prodotte nel giudizio svoltosi dinanzi all' , valorizzate da con le proprie difese. CP_5 P_
La causa veniva istruita mediante prove orali e consulenze tecniche. Con provvedimento del giorno 8.1.2025, il Giudice fissava quindi udienza a trattazione scritta per la decisione della causa, assegnando termine per scambio degli scritti conclusionali, che veniva assunta in decisione in data 16.06.2025.
Giova altresì premettere che con sentenza del 16.1.2025 – a tutela dei principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio – la Corte di Appello Parte_ di Firenze rigettava il ricorso proposto da per lesione del diritto di difesa di P_
8 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Avverso la sentenza della Corte di Appello l'odierna convenuta ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, tuttora pendente.
1) SULLE QUERELE DI FALSO
Oggetto del presente giudizio è anzitutto l'accertamento di falsità delle fatture e dei quattro documenti contrattuali, come prodotti da davanti all a P_ CP_5
fondamento del proprio diritto al pagamento della somma di € 2.239.069,00.
1.1. Sulla falsità delle fatture n. 3090 del 9/10/18, n. 3738 del 28/11/18, n. 3739 del
28/11/18, n. 3741 del 28/11/18
La prima delle domande giudiziali oggetto della presente controversia attiene – come già parzialmente anticipato in premessa – alla declaratoria di falsità di nn. 4 fatture emesse dalla società attrice in favore della convenuta (precisamente le nn. 3090, 3738, 3739 e 3741),
e prodotte da quest'ultima nel giudizio dinanzi alla Corte arbitrale di MO al fine di Parte_ dimostrare che avrebbe consegnato a “Manetti-M” merce per soli € 376.930,20 (v. doc.
15 cit.), a fronte di pagamenti anticipati per € 2.616.000,00.
Parte attrice – al fine di confutare la tesi difensiva della nel giudizio P_
– sostiene che tali fatture fossero palesemente difformi da quelle effettivamente CP_6
Parte_ emesse da e in suo possesso (v. doc. 16. cit. contenente le fatture che l'attrice ritiene essere quelle originali). In particolare secondo la tesi attorea la contraffazione dei documenti sarebbe consistita nella apposizione di una firma falsa di (legale Parte_3 rappresentante dell'attrice), nell'alterazione delle cifre (le fatture infatti porterebbero un importo inferiore rispetto all'originale) e anche di ulteriori alterazioni (in particolare le difformità sono elencate nella c.t.p versata in atti doc. 23 di parte attrice).
Parte convenuta di contro ha contestato la ricostruzione attorea sia in merito all'ammissibilità che alla fondatezza della pretesa.
Orbene, quanto alla rilevanza delle richiamate fatture e all'ammissibilità della querela di falso – confutate dalla convenuta – occorre ribadire che nessuno degli atti contestati dalla
9 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
parte attrice e fatti oggetto della querela sia un atto pubblico (ai sensi dell'art. 2700 c.c.). Al contrario, ai sensi dell'art. 2702 c.c., le fatture ed i contratti prodotti in altra sede giudiziale sono scritture private che fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente riconosciuta. Nel caso in esame si è dunque in presenza di querela di falso proposta in via principale nei confronti di scritture private non autenticate.
Ebbene, in tema di interesse ad agire, è principio consolidato quello per cui la querela di falso, “quale strumento idoneo a ottenere la completa rimozione del valore del documento erga omnes, è ammissibile anche contro una scrittura privata già disconosciuta” (già Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 3734 del 04/06/1986, e più di recente, Cass. civ, sez. II, sent. n.
3990/19).
Quanto all'ammissibilità della querela, per la mancata indicazione delle prove a sostegno, si deve osservare che la giurisprudenza è pacifica nel sostenere che “la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio con riserva di formare scritture di comparazione può ritenersi valida indicazione di prove della falsità, tutte le volte che il querelante, estraneo al documento
e alle persone coinvolte nel falso, non sia in condizione di offrire prove specifiche precostituite”; che, inoltre, “il Giudice – che ha il potere-dovere di utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria – non è obbligato
a disporre consulenza tecnica, quando il riscontro del fondamento o meno della domanda possa essere effettuato alla stregua di elementi di comparazione già acquisiti al processo, attendibili e conferenti per accertare l'evidente e manifesta conformità o difformità dei caratteri grafici della firma da verificare” (v. Trib. Milano, sent. del 23/3/2021, in senso conforme alla prima massima, Cass. civ., n. 3131 del 1980, alla seconda Cass. civ., sent. n.
4526del 1982, nonché Cass. civ., sent. n. 1269 del 2008 e n. 887 del 2018).
Alla luce dei superiori principi giurisprudenziali quindi deve essere rigettata l'eccezione di difetto d'interesse ad agire nonché quella di ammissibilità della presente
10 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
querela di falso a prescindere dalla rilevanza dei documenti disconosciuti ai fini della dimostrazione o negazione del credito pure oggetto del presente giudizio.
Passando al merito della questione cioè riguardo ai profili di difformità e falsità delle Parte_ fatture prodotte da in Russia (v. doc. 15 cit.), rispetto a quelle prodotte da P_
come originali (v. doc. 22 cit.) – anche alla luce delle osservazioni della CTP, dott.ssa Per_3
(v. doc. 23 poc'anzi richiamato) – emerge, anzitutto, la diversa denominazione del destinatario della fattura e del destinatario merce (nella versione prodotta da in P_
Russia è presente la dizione “OOO”); sono inoltre diversi i formati dei caratteri e i colori di alcuni riquadri.
Orbene, in tema di falsità documentale la Suprema Corte definisce “grossolana” quella non autenticità che risulta evidente ictu oculi, ciò a dire che può essere rilevata facilmente da chiunque con un minimo di diligenza, senza necessità di accertamenti tecnici o specialistici.
Nel caso di una fattura, ad esempio, questa viene definita “grossolanamente falsa” quando riporta dati palesemente inventati o incongruenti (come partite VA inesistenti, numerazioni fuori sequenza, riferimenti a soggetti mai esistiti o attività mai svolte); è materialmente alterata in modo visibile (ad esempio con cancellature, sovrapposizioni evidenti, firme false); non presenta elementi tali da conferirle verosimiglianza rispetto alla realtà economica e documentale.
Nel caso di specie, l'alterazione dei documenti risulta macroscopicamente evidente, senza necessità di accertamenti tecnici ulteriori ad appurarlo: per la loro manifesta approssimazione, le fatture in esame non potevano realisticamente confondersi con gli originali, rientrandosi così a pieno nel concetto giurisprudenziale di “falso grossolano” (per cui v., tra le tante, Cass. pen. sez. V, sent. n. 37314 del 11/9/2013, che ne offre una definizione ripresa anche in ambito civile).
Ad un esame più ravvicinato delle fatture, infatti, possono notarsi diverse difformità sia nell'impaginazione (nella dimensione delle colonne e dei riquadri di delimitazione;
diversità anche nel carattere tipografico utilizzato) che nel contenuto. Vi è discordanza, infatti, praticamente in tutte le indicazioni presenti sui documenti: tanto nei simboli/stemmi
11 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Parte_ impiegati, quanto nell'intestazione, nell'indicazione dei recapiti e del sito web in alto, nel formato della casella “destinatario merce”, nella voce spedizione e nell'indicazione
“destinatario”; ancora, difformità sono presenti anche rispetto alle caselle “voce condizioni di pagamento”, “peso lordo/peso netto”, rispetto all'importo indicato e alla descrizione del prodotto.
Infine, solo nelle fatture prodotte dalla convenuta dinanzi all'A.G. russa è presente un Parte_ timbro, proveniente da con annessa firma di (all'epoca legale Parte_3 rappresentante), poi risultata apocrifa. Essendo già presente il simbolo/stemma della società in alto al documento, tale firma risulta apposta alla fattura in maniera del tutto irrazionale, senza alcun'altra motivazione plausibile se non quella di volerne ridondantemente attestare la riconducibilità all'odierna attrice. A parte il caso di fattura quietanzata (che non è però quello di specie), infatti, la società emittente fattura non ha alcuna ragione di sottoscriverla: trattasi Parte_ evidentemente di una forzatura volta a riaffermare la provenienza dalla del documento artefatto.
Alla luce di queste complessive argomentazioni, deve dichiararsi la falsità delle fatture n. 3090 del 9/10/18, n. 3738 del 28/11/18, n. 3739 del 28/11/18 e n. 3741 del 28/11/18 Parte_ apparentemente emesse dalla in quanto alterate rispetto alla versione originale e la relativa querela di falso deve pertanto essere accolta.
1.2. Sull'estensione della querela di falso a tutte le fatture prodotte da dinanzi Parte_2
all' e valorizzate da con le proprie difese. CP_5 P_
Parte_ Con la seconda memoria integrativa ha chiesto l'estensione della querela di falso a tutte le fatture prodotte da nel giudizio svoltosi dinanzi all' e P_ CP_5
valorizzate dalla convenuta con le proprie difese.
L'estensione ad altre fatture sarebbe qualificabile come emendatio libelli dato che si limita a modificare – allargandolo – l'oggetto della domanda iniziale ma rimane comunque confinata nel medesimo fatto storico. Pertanto essa sarebbe ammissibile anche dopo l'atto introduttivo del giudizio, purché nei limiti dettati dalle preclusioni processuali.
12 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Tuttavia nel caso di specie, la modifica è avvenuta con la seconda memoria integrativa;
in un momento, cioè, in cui era l'operazione era già preclusa alle parti ai sensi dell'art. 171 ter co. c.p.c., il quale prescrive che “le parti a pena di decadenza, con memorie integrative possono: 1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte”. L'attore quindi entro la prima memoria e non oltre può precisare e integrare le domande, le eccezioni e le difese già formulate, con contestuale formazione di una preclusione processuale sul punto, dopo la scadenza del termine per detta memoria.
Pertanto, l'estensione della querela di falso alle ulteriori fatture indicate da parte attrice deve ritenersi inammissibile poiché tardiva.
1.3. Sulla falsità dei contratti
Sempre nell'atto di citazione, parte attrice rappresentava che – oltre alle P_ fatture già esaminate – depositava dinanzi alla Corte Arbitrale moscovita, anche quattro contratti e relativi atti integrativi (doc. 14, ossia contratti del 22.12.2014, del 29.1.2016, del
27.6.2017 e del 30.11.2017), sui quali era presente la firma anch'essa risultata apocrifa di
Ha quindi chiesto in giudizio di accertarsi detta falsità di sottoscrizione. Parte_3
Eseguita CTU grafologica con riferimento esclusivo alla sottoscrizione dei contratti, è stata esclusa, applicando il metodo scientifico di maggiore diffusione ed affidabilità ovverosia la scala A.G.I. (Associazione Grafologica Italiana), la riferibilità grafica delle firme in esame a con un grado di approssimazione pari quasi alla certezza ovverosia con Parte_3
un esito livello -4, cioè “ipotesi alternativa praticamente da escludere”.
In altre parole, l'indagine condotta sulle 12 firme in verifica, anche in assenza di originali, ha appurato che le stesse siano attribuibili ad altra mano per eterografia, anche se eseguite in modo credibile (sul punto v. p. 75 della CTU). Tale conclusione si basa su un'analisi tecnica rigorosa che ha evidenziato: l'incompatibilità morfologica e grafodinamica – ossia assenza di
13 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
costanti grafiche – tra le firme in verifica e quelle autografe;
caratteristiche di movimento e costruzione non riconducibili al soggetto (sono infatti presenti differenze significative nella costruzione grafica e nella motricità).
La CTU inoltre – ritenendo infondate le critiche svolte dalla CTP di (che ha P_
ipotizzato la “modifica intenzionale da parte del Sig. della propria firma, Parte_3 ai fini del futuro disconoscimento” cfr. p. 86 CTU) – ha confermato la validità metodologica delle operazioni pur in assenza di originali;
riaffermando, invece, la mancanza di elementi riconducibili a dissimulazione e l'idoneità delle copie a garantire l'affidabilità dei risultati peritali (v. CTU p. 88 per cui “ “le controdeduzioni della dott.ssa non possono Per_4
essere accolte in quanto generiche, infondate e non dimostrate rispetto alle specificità del caso in esame. Si conferma, pertanto, il parere tecnico formulato a pp. 75-76 della relazione”). La consulente di parte attrice, confermando l'assenza di qualunque replica efficace da parte della CTP di parte avversa, ha condiviso integralmente l'impostazione e le conclusioni della CTU.
Le ulteriori critiche successivamente mosse alla CTU da parte convenuta sono così sintetizzabili: i contratti prodotti avanti alla Corte di Appello di Firenze sono diversi da quelli originali prodotti avanti alla Corte in Russia, trattandosi di fotocopie;
la CTU sarebbe Parte_ Parte_ irrilevante perché “ha 6 amministratori (…)” pertanto “aveva l'onere di disconoscere la firma in relazione a tutti gli amministratori”; infine, “in ogni caso la C.T.U. Parte_ è irrilevante perché […] la ha riconosciuto di aver ricevuto i bonifici bancari ove nella causale comparivano gli estremi dei contratti ha trattenuto € 2.616.000,00 ha dato, anche se parzialmente, esecuzione ai contratti ratificando qualsiasi carenza di potere”.
Nessuna di tali critiche circa la validità e la rilevanza della CTU coglie nel segno.
Quanto al primo aspetto, basti rilevare che l'esame è stato svolto su contratti consegnati da all'udienza del 17.5.2024, in adempimento dell'ordine di esibizione formalizzato P_
in quella sede da questo Giudice (v. verbale del 17.5.2024, ove si dà espressamente atto che
“Autorizza il CTU ad acquisire gli originali dei contratti che l'avv.to Stracci consegna al
CTU a prima vista appaiono a loro volta delle copie”). In altre parole, i contratti e gli atti
14 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
integrativi esaminati dal CTU sono stati consegnati da in luogo degli originali e P_ il Giudice ha espressamente autorizzato il CTU a svolgere la consulenza su di essi.
L'eccezione circa l'asserita omissione del disconoscimento in relazione a tutti gli Parte_ amministratori della appare irrilevante ai fini del presente giudizio ciò poiché attiene all'efficacia del contratto tra le parti e non alla falsità della sottoscrizione. Giova al riguardo sottolineare che l'oggetto del presente accertamento riguarda solo – come domandato dall'attore – la riferibilità della firma apposta al on anche l'efficacia del contratto Pt_3
o la sua riferibilità – sul piano effettuale – alla società attrice.
Passando al merito della controversia, il confronto tra le verificande e il campione autografo di è stato effettuato rispetto alle caratteristiche grafiche sia di Parte_3 ordine generale che particolare. Al riguardo, sono emerse numerose e significative discordanze/difformità di natura ritmico-dinamica, ideomotoria e morfologica, tali da non risultare spiegabili in termini di variabili posturali, strumentali, condizioni soggettive o temporali (v. p. 70 ss. della CTU). In particolare, le discordanze emerse tra i grafismi a confronto riguardano sia le declinazioni ritmico-dinamiche (coesione del tracciato, modalità del legamento interlettera, ordine e direzione dei tratti, funzionalità cinetica dell'iter grafico, ecc.), sia la personalizzazione-concezione eidomotoria. A conclusione dell'indagine è stato appurato che “i connotati qualitativi costanti della firma autografa del Sig Parte_3
non si avverano nelle firme in contestazione (…) Le rispettive caratteristiche
[...] espressive delle firme a confronto rimandano, dunque, a due personalità grafiche incompatibili”.
Ne consegue, quindi, che la firma apposta sui quattro contratti in oggetto non possa Parte_ essere ricondotta a nella veste di legale rappresentante di Parte_3
L'argomento della convenuta – secondo cui tali contratti sarebbero stati “conosciuti”, e Parte_ comunque spontaneamente eseguiti, da “leggendone gli estremi” riportati nei vari bonifici effettuati da in suo favore – è del tutto inconferente ai fini P_ dell'accertamento della falsità documentale ora in esame. Come detto l' accertamento dell'esistenza di valido ed efficace rapporto contrattuale tra le parti non è oggetto del presente
15 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
giudizio; i quattro menzionati contratti rilevano unicamente quali documenti probatori del rapporto sottostante (questo – lo si ripete – non contestato) nella parte in cui sono riferiti alla Parte_ tramite la firma, risultata poi apocrifa, attribuita a Parte_5
Da tutto quanto esposto, deve dichiararsi la falsità della sottoscrizione di Parte_3
sui contratti (rispettivamente del 22.12.2014, del 29.1.2016, del 27.6.2017 e del
[...]
30.11.2017) e sui relativi atti integrativi, come prodotti da dinanzi alla i P_ CP_3
MO.
2) SULLA CONDANNA DI AL PAGAMENTO DELLA SOMMA P_
DI € 125.260,24
Nel merito, parte attrice chiedeva la condanna di al pagamento della P_
somma di € 125.260,24, oltre interessi in misura legale, a saldo di forniture di merci come da Parte_ movimentazione contabile in atti (v. doc. 21 fasc. parte attrice). In proposito, dava atto di aver chiesto il versamento di tale importo con comunicazione del 15.1.2019 (v. doc. 7 fasc. parte attrice), per il pagamento della merce già inviata tra ottobre e dicembre 2018. In quella Parte_ sede, inviava un prospetto delle fatture emesse a quella data nei confronti della
“Manetti-M”, ma non ancora pagate (trattasi delle fatture n. 3090 del 9/10/18, non pagata per
€ 15.209,99; n. 3283 del 23/10/18 per € 37.800,00; n. 3566 del 15/11/18 per € 12.960,00; n.
3738 del 28/11/18 per € 6.174,79; n. 3739 del 28/11/18 per € 19.617,46; n. 3741 del 28/11/18 per € 14.058,00; n. 3841 del 30/11/18 per € 11.880,00; n. 3944 del 11/12/18 per 7.560,00).
L'attrice rappresentava, inoltre, che con comunicazione del 23 novembre 2018, “Manetti-M” aveva formalizzato un riconoscimento di debito in tal senso (v. doc. 5 prodotto da parte attrice). Il pagamento della somma di cui sopra era stato poi oggetto di formale diffida con missiva del 14 gennaio 2020, reiterata il 23 aprile 2021 (v. docc. 11 e 12 fasc. parte attrice).
La domanda merita accoglimento. In allegato all'atto di citazione (v. doc. 21 cit.), a riprova di tali forniture, sono state prodotte: le fatture, anche in copia conforme e con certificazione notarile (per cui v. docc. 22 e 25 fasc. parte attrice); la prova, in riferimento a
16 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
ciascuna di esse, dell'ordine della merce da parte di “Manetti-M” (ordine i cui estremi sono Parte_ sempre indicati nella fattura, accompagnati, in alcuni casi, dalla corrispondenza tra e
Manetti-M); il relativo documento di trasporto;
il documento doganale e la notifica di avvenuta esportazione.
Ad oggi, le fatture sopra elencate non risultano essere state saldate, sussistendo quindi Parte_ un credito di pari ad € 125.260,24, oltre interessi di legge, a fronte del quale, la convenuta non ha svolto alcuna contestazione specifica ai sensi dell'art 115 c.p.c. (salva una generica clausola di stile, formalizzata a p. 5 della comparsa di risposta, priva di ogni effetto rispetto all'onere di cui all'art. 115 c.p.c.).
Né giova a privare di fondatezza la domanda attorea il disconoscimento delle mail Parte_ prodotte da (unitamente alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.) operato dalla convenuta con la terza memoria dato che la posizione assunta, fin dall'inizio, dalla convenuta è stata quella che il credito, seppure esistente, è già stato estinto per compensazione (v. comparsa di risposta, p. 17 ss., ove si legge “fermo restando che la somma che la riconosce P_
Parte_ come fornita è superiore alle fatture indicate dalla stessa per cui non si vede dove starebbe il problema”; e, ancora più chiaramente, a p. 23, che recita “Il credito richiesto di €
125.260,24 se esistente è stato comunque già estinto per compensazione”).
Detto altrimenti, nella comparsa di risposta non vengono contestati né l'ammissibilità, Parte_ né il merito della domanda di pagamento di € 125.260,24 formulata da limitandosi la convenuta a chiederne la compensazione con il credito oggetto della propria domanda riconvenzionale. Parte_ La sussistenza del suddetto diritto di credito in capo a può pertanto dirsi accertata.
3) SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE
La convenuta concludeva formulando domanda riconvenzionale di condanna della Parte_
– “fatte le dovute compensazioni” – al pagamento in suo favore della “somma di €
2.239.068,80 già riconosciuta dall'Autorità Giudiziaria Russa”, chiedendo, in ogni caso, di
17 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
“condannare la a restituire il prezzo ricevuto per la merce Parte_1 non consegnata pari ad € 2.239.068,80, oltre interessi come per legge”.
Tale domanda di restituzione del corrispettivo pagato per la fornitura di oro, fondato sul grave inadempimento del venditore che non avrebbe consegnato la merce per cospicui importi (nella specie € 2.239.068,80, oltre interessi) deve esser qualificata come domanda di risoluzione del contratto, in difetto non potendosi giustificare la pretesa restitutoria, ma solo l'adempimento. Ciò premesso, la somma richiesta dalla convenuta trova origine dal medesimo titolo (il rapporto contrattuale di compravendita di bene mobile, le foglie d'oro) Parte_ che fonda anche l'accertato diritto credito di pari a euro 125.260,24 125. La convenuta, infatti, ha basato la propria difesa sull'assunto che tale credito “se esistente è stato comunque già estinto per compensazione”.
Orbene la pretesa in esame è la medesima su cui l'Autorità Giudiziaria Russa ha già Parte_ pronunciato condanna nei confronti della
Considerato che ha adito la Corte di Appello di Firenze per ottenere la P_ delibazione delle sentenze ottenute in Russia;
che tale giudizio è tuttora pendente in
Cassazione, a seguito dell'impugnazione della sentenza di rigetto della Corte di Appello da parte di risulta pregiudiziale rispetto alla delibazione di detta domanda attendere P_ la pronuncia della corte di legittimità al fine di chiarire se la pronuncia dell'autorità giudiziaria straniera produce o meno effetti nel nostro ordinamento.
La pretesa avente ad oggetto il controcredito del convenuto, quindi, presenta una connessione tecnica tale con l'oggetto del presente processo, da rendere impossibile la decisione dell'intera controversia senza conoscerne l'esito della delibazione della sentenza dell'autorità giudiziaria straniera.
Ne consegue quindi la necessità di sospendere il presente giudizio per la definizione delle due domande di condanna incrociate nonché per la compensazione di eventuali controcrediti. Anche il credito dell'attore deve quindi ritenersi solo accertato con riserva di condanna futura subordinata alla decisione sulla compensazione, su cui è pregiudiziale l'esito dell'altro giudizio.
18 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
La parte di giudizio relativa al controcredito a favore di resta quindi P_ sospesa, fino alla definizione del processo pendente davanti alla Corte di Cassazione avente a oggetto l'esecutorietà delle sentenze pronunciate dalla Corte arbitrale moscovita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze non definitamente pronunciando:
1) Accoglie la querela di falso proposta dalla Parte_1
Parte_ contro la in merito alle fatture emesse da n. 3090 Controparte_1 del 9/10/18; n.3738 del 28/11/18; n. 3739 del 28/11/18; n. 3741 del 28/11/18 come prodotte da dinanzi alla Corte Arbitrale di MO (doc. 15), per le P_
motivazioni esposte in parte narrativa;
2) E per l'effetto accerta e dichiara la falsità delle menzionate fatture in quanto alterate rispetto alla versione originale;
3) Ordina, ai sensi dell'art. 537 cpp e secondo le modalità previste dall'art. 675 secondo comma cpp, la cancellazione totale del documento mediante annotazione della sentenza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il documento non può avere alcun effetto giuridico;
4) Accoglie la querela di falso proposta dalla Parte_1
contro la in merito ai quattro Contratti del 22.12.2014, Controparte_1 del 29.1.2016, del 27.6.2017 e del 30.11.2017 (e relativi atti integrativi)
5) E per l'effetto accerta e dichiara la falsità della firma di ivi Parte_3
apposta;
6) ordina che, ai sensi dell'art. 537 cpp e secondo le modalità previste dall'art. 675 secondo comma cpp, la firma di cui al punto che precede sia cancellata dai Contratti
(e dagli atti integrativi) di cui sopra, custodito presso la cancelleria di questo Tribunale, il tutto dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza
19 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
7) rigetta la querela di falso proposta da Parte_1
contro la in merito alle ulteriori fatture prodotte da Controparte_1 P_
nel corso del giudizio;
[...]
8) Accerta il credito della ei confronti della Parte_1
pari alla somma di € 125.260,24, Controparte_1
9) Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, il 03.07.2025
Alla stesura della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Carolina Buzio Magistrato
Ordinario in Tirocinio.
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
20