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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/11/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1508/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. IA HI Presidente Relatore dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1508/2025 promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Parte_1 CodiceFiscale_1
UG D'CH ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RICORRENTE contro
(C.F.: ), non costituita CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
pagina 1 di 3 Per la parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, - dichiarare la separazione personale di Pt_1
(nato l'[...]) e (nata il [...]); - condannare
[...] CP_1 CP_1 al pagamento delle spese di lite”.
Per la parte resistente: nessuno è comparso
Per il Pubblico Ministero: visto del 6.08.2025
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
Con ricorso depositato in data 17.07.2025 ha adito il Tribunale di Prato Parte_1 per sentir dichiarare la separazione personale dalla coniuge sposata in CP_1 data 16.10.2004 a Budrio (BO), con atto trascritto nel registro del Comune di Budrio n.24,
P1, Uff. 1, anno 2004.
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato che (1) i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile;
(2) che dall'unione delle parti è nato in data [...], Per_1 oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, attualmente convivente con il padre nell'immobile sito in Prato in Via delle Fonti n. 395; (3) che dalla nascita del figlio il rapporto tra i coniugi si è progressivamente deteriorato al punto che la convenuta nell'anno
2018 ha abbandonato il tetto coniugale, portando via i suoi effetti personali;
(4) che da quel momento il ricorrente non ha più avuto alcuna notizia della moglie che si è resa irreperibile;
(5) che, quanto alla condizione patrimoniale del ricorrente, lo stesso svolge la professione di operaio presso una Confezione di abbigliamento, percependo uno stipendio mensile di €
1.291,00.
Il Giudice, letto il ricorso, con provvedimento del 18.07.2025 ha fissato la prima udienza di comparizione al 4.11.2025, onerando le parti dei rispettivi adempimenti di legge.
Alla suddetta udienza, nessuno è comparso, pertanto il Giudice ha rinviato a quella dell'11.11.2025. In tale data il Giudice, dopo aver ascoltato il ricorrente comparso personalmente e verificata la regolarità della notifica del ricorso, ha dichiarato la contumacia di parte convenuta. Il procuratore di parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione della separazione dei coniugi, rinunciando ai termini per le memorie: il
Giudice, preso atto, ha trattenuto la causa in decisione.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
pagina 2 di 3 Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Spese di lite –Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza di parte convenuta, rimasta contumace, trattandosi in prevalenza di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse della parte ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la separazione personale di e , sposati con Parte_1 CP_1 matrimonio civile contratto in data 16.10.2004 a Budrio (BO), con atto trascritto nel registro del Comune di Budrio n.24, P1, Uff. 1, anno 2004;
- Ordina all'ufficiale di stato civile del suddetto Comune di provvedere alle annotazioni di legge;
- Manda alla cancelleria per le comunicazioni;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 12.11.2025 su relazione della Dott.ssa IA
HI.
Il Presidente di sezione
IA HI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. IA HI Presidente Relatore dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1508/2025 promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Parte_1 CodiceFiscale_1
UG D'CH ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RICORRENTE contro
(C.F.: ), non costituita CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
pagina 1 di 3 Per la parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, - dichiarare la separazione personale di Pt_1
(nato l'[...]) e (nata il [...]); - condannare
[...] CP_1 CP_1 al pagamento delle spese di lite”.
Per la parte resistente: nessuno è comparso
Per il Pubblico Ministero: visto del 6.08.2025
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
Con ricorso depositato in data 17.07.2025 ha adito il Tribunale di Prato Parte_1 per sentir dichiarare la separazione personale dalla coniuge sposata in CP_1 data 16.10.2004 a Budrio (BO), con atto trascritto nel registro del Comune di Budrio n.24,
P1, Uff. 1, anno 2004.
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato che (1) i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile;
(2) che dall'unione delle parti è nato in data [...], Per_1 oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, attualmente convivente con il padre nell'immobile sito in Prato in Via delle Fonti n. 395; (3) che dalla nascita del figlio il rapporto tra i coniugi si è progressivamente deteriorato al punto che la convenuta nell'anno
2018 ha abbandonato il tetto coniugale, portando via i suoi effetti personali;
(4) che da quel momento il ricorrente non ha più avuto alcuna notizia della moglie che si è resa irreperibile;
(5) che, quanto alla condizione patrimoniale del ricorrente, lo stesso svolge la professione di operaio presso una Confezione di abbigliamento, percependo uno stipendio mensile di €
1.291,00.
Il Giudice, letto il ricorso, con provvedimento del 18.07.2025 ha fissato la prima udienza di comparizione al 4.11.2025, onerando le parti dei rispettivi adempimenti di legge.
Alla suddetta udienza, nessuno è comparso, pertanto il Giudice ha rinviato a quella dell'11.11.2025. In tale data il Giudice, dopo aver ascoltato il ricorrente comparso personalmente e verificata la regolarità della notifica del ricorso, ha dichiarato la contumacia di parte convenuta. Il procuratore di parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione della separazione dei coniugi, rinunciando ai termini per le memorie: il
Giudice, preso atto, ha trattenuto la causa in decisione.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
pagina 2 di 3 Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Spese di lite –Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza di parte convenuta, rimasta contumace, trattandosi in prevalenza di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse della parte ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la separazione personale di e , sposati con Parte_1 CP_1 matrimonio civile contratto in data 16.10.2004 a Budrio (BO), con atto trascritto nel registro del Comune di Budrio n.24, P1, Uff. 1, anno 2004;
- Ordina all'ufficiale di stato civile del suddetto Comune di provvedere alle annotazioni di legge;
- Manda alla cancelleria per le comunicazioni;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 12.11.2025 su relazione della Dott.ssa IA
HI.
Il Presidente di sezione
IA HI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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