Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/2026, n. 3859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3859 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Numero registro generale 8903/2025 Numero sezionale 320/2025 Numero di raccolta generale 3859/2026 Data pubblicazione 20/02/2026
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
DISCIPLINARE
Dott. PASQUALE D'ASCOLA
- Primo Presidente - MAGISTRATI
Dott. ANGELINA MARIA PERRINO
- Presidente Sez.-
Dott. ADRIANA DORONZO
- Presidente Sez.-
Ud. 07/10/2025- PU
Dott. CHIARA GRAZIOSI
- Consigliere -
R.G.N. 8903/2025
Dott. CARLA PONTERIO
- Consigliere -
Rep.
Dott. ROBERTA CRUCITTI
- Consigliere -
Dott. ENZO VINCENTI
- Consigliere -
Dott. GIUSEPPE TEDESCO
- Consigliere -
Dott. MAURO CRISCUOLO
- Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 8903-2025 proposto da: GL DO, rappresentato e difeso dALavvocato FABIO VIGLIONE, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 504a11ef64c2bf4a - Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Oscuramento disposto
contro
PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE;
nonché contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Numero registro generale 8903/2025
Numero sezionale 320/2025
Numero di raccolta generale 3859/2026 Data pubblicazione 20/02/2026
- ricorrente-
- intimato -
avverso la sentenza n. 27/2025 del CONSIGLIO SUP. MAGISTRATURA di ROMA, depositata il 03/03/2025; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa ELISABETTA CENICCOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso del dott. IE e l'accoglimento del ricorso della Procura Generale;
lette le memorie del ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2025 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa ELISABETTA CENICCOLA che ha chiesto il rigetto del ricorso del dott. IE e l'accoglimento del ricorso della Procura Generale;
Udito l'avvocato Fabio Viglione per il ricorrente;
FATTI DI CAUSA
1. In data 27 gennaio 2016 il Ministero della Giustizia promosse azione disciplinare nei confronti del dott. TO IE, ALepoca dei fatti Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per quanto ancora rileva in questa sede, per i seguenti illeciti disciplinari:
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud. 07-10-2025-2-
Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 504a11ef64c2bf4a - Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Oscuramento disposto
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A) degli illeciti disciplinari previsti dagli articoli 1, comma 1,2, comma 1, lettere a) ed u), 3, comma 1, lettera a), decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere nell'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, indipendentemente dalla rilevanza penalistica della condotta ancora in fase di accertamento, nominandolo consulente del pubblico ministero in svariate occasioni nel corso dell'anno in ragione di compensi liquidati in suo favore dALufficio pari a 30.000,00 euro annui circa e utilizzato LE SO, consulente informatico, sostanzialmente quale proprio <<assistente di fatto con funzioni anche di autista>>, tanto che questi si recava nell'ufficio del dr. IE quotidianamente, aiutandolo nella predisposizione di minute di provvedimenti (ad esempio intercettazioni telefoniche, capi di imputazione, peraltro sempre sotto dettatura del Magistrato) e svolgendo altre mansioni tipiche di un assistente giudiziario;
in tal modo il dr. IE, in violazione dei doveri di imparzialità, correttezza e riserbo e strumentalizzando la naturale funzione del consulente tecnico del magistrato: - procurava a se' stesso un indebito vantaggio, consistito nella fruizione di tale tipo di collaborazione extraistituzionale per adempimento dei propri compiti di ufficio;
- consentiva la divulgazione di atti dei procedimenti penali pendenti presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere a persona estranea ALufficio. Inoltre, nell'ambito del rapporto di che trattasi ed utilizzando la sua qualità di magistrato, prospettandogli in caso contrario l'interruzione del rapporto di collaborazione e quindi dei compensi
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud. 07-10-2025-3-
Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 504a11ef64c2bf4a - Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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estranei
percepiti, conseguiva ulteriori vantaggi ingiusti ALesercizio delle sue funzioni, ottenendo in uso da LE SO una parte indipendente del suo studio, destinata dal magistrato ad incontri intimi, ed incaricandolo della preparazione del materiale e delle slides (circa 1.800) che il Magistrato utilizzava nell'attività convegnistica svolta. Fatti commessi dagli anni 2003-2004 e sino ALanno 2010 ed accertati in data 16 dicembre 2015;
ed
B) degli illeciti disciplinari previsti dALarticolo 3, comma 1, lettere d) ed e), decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere intrattenuto rapporti duraturi, reiterati, articolati accompagnati da plurime dazioni di denaro in suo favore, tali da integrare sostanzialmente indipendentemente dalla rilevanza penalistica della condotta, ancora in fase di accertamento - lo svolgimento di funzioni consulenziali in favore di GI SI, imprenditore specializzato nel settore ambientale, sottoposto a procedimenti penali presso l'Autorità giudiziaria di Napoli (medesimo distretto in cui prestava servizio il ricorrente), rapporti sorti alla fine degli anni novanta ma proseguiti in epoca successiva ALanno 2006 e comunque sino al luglio 2007 - e conseguentemente non coperti dalla prescrizione di cui ALarticolo 15, comma 1 bis, decreto legislativo n. 109 del 2006: si vedano in proposito le dichiarazioni di IR NA, rese al pubblico ministero il 28 novembre 2014 concretizzatisi: in dazioni di denaro (per circa 150.000,00 curo) e regalie in suo favore;
in consigli ed informazioni su procedimenti in corso (tra cui uno nel quale venne arrestato CH SI, fratello di GI SI); nell'interessamento per l'ottenimento di documenti da parte della
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud. 07-10-2025 -4-
Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 504a11ef64c2bf4a - Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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pubblica amministrazione (ad esempio rilascio del porto d'armi al fratello CH SI, successivamente ucciso nell'anno 2008, rilascio della certificazione antimafia alla società Eco4, riconducibile a GI SI); nel fornire suggerimenti e consigli a IU EN, presidente del consorzio CE4 (competente nel comprensorio casertano allo smaltimento dei rifiuti) per confezionare un bando di gara diretto a favorire società riconducibile ALSI (società Flora ambiente); nell'intrattenere contatti con uomini politici locali (ad esempio Angelo Brancaccio, sindaco del Comune di Orta di Atella) per favorire la costituzione di società miste pubblico-privato per lo smaltimento dei rifiuti cui partecipassero società riconducibili ALSI (società GMC) ovvero svolgendo attività di mediazione in suo favore (ad esempio con RE NA, in merito alle assunzioni di personale da effettuare presso GMC); sponsorizzando e favorendo, in virtù della propria posizione professionale e della conoscenza della legislazione in materia ambientale, la nomina, da parte dell'allora commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania, Catenacci, a responsabile unico del procedimento negli atti amministrativi di competenza del commissario straordinario ed aventi ad oggetto lo smaltimento dei rifiuti, di persona vicina a GI SI, tale architetto UD De BI, attraverso un pranzo conviviale cui parteciparono, unitamente al prefetto Catenacci, sia il dr. IE che CH SI, fratello di GI SI;
accreditando l'SI con personalità di rilievo nazionale quali l'onorevole RE (in occasione di un pranzo conviviale cui presenziarono GI e CH SI) e l'onorevole Scalia, che fu invitato e si recò, quale rappresentante di una associazione
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud. 07-10-2025-5-
Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 504a11ef64c2bf4a - Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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nazionale contro le ecomafie, a visitare la EC04 di GI SI. Tale attività, continuativa, reiterata e multiforme, di per sé ed indipendentemente dalle qualificazioni penalistiche della fattispecie, integra svolgimento di attività professionale di natura consulenziale, vietata dALarticolo 16, comma 1, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifiche, perché' incompatibile con le funzioni di magistrato. Fatti commessi sino al luglio 2007 ed accertati in data 16 dicembre 2015. 2. Con sentenza n. 31 del 2022 emessa dalla Sezione Disciplinare 1'8.10.2021 il dott. IE è stato condannato, relativamente al capo A), per l'illecito di cui ALart 3 lettera e) del d.lgs. n. 109 del 2006 (come diversamente qualificato il fatto contestato originariamente per violazione dell'art. 3 lettera a) d.lgs. cit.), e relativamente al capo B), per la violazione dell'art. 4 lettera d) d.lgs. n. 109 del 2006 in riferimento ALart. 319 c.p. (come diversamente qualificato l'illecito originariamente contestato di cui ALart. 3, comma 1, lettera d) ed e) d.lgs. n. 109 del 2006); veniva invece assolto dALillecito di cui ALart. 2 lett. a) e u) di cui al capo A) nonché dagli illeciti ai capi D) e F) originariamente contestati. Si osservava che le contestazioni traevano origine dalle dichiarazioni rese da SO LE, che aveva raccontato di aver conosciuto il ricorrente nel 2001, quando aveva ricevuto un incarico consulenziale perché specializzato in intercettazioni telefoniche e di aver da allora iniziato un rapporto stretto e continuativo, essendo divenuto negli anni una sorta di factotum dell'incolpato. I rapporti si sarebbero però incrinati nel 2009 fino
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud. 07-10-2025-6-
Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 504a11ef64c2bf4a - Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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ad interrompersi nel 2010, tanto per questioni personali quanto per la vicenda cd. "Coldiretti" (oggetto di altro procedimento disciplinare a carico del ricorrente). Nella motivazione della sentenza, secondo la Sezione Disciplinare, non vi era dubbio che le dichiarazioni di questi fossero utilizzabili poiché, per giurisprudenza consolidata, gli atti assunti nelle indagini preliminari di un procedimento penale sono sempre adoperabili nel giudizio disciplinare, mentre in merito ALattendibilità si rimarcava come questa fosse da ritenersi fortemente ridotta, perché trattavasi di soggetto personalmente coinvolto in alcune delle vicende illecite narrate e sicuramente mosso da ragioni di risentimento, e perché le sue dichiarazioni risultavano smentite da altre risultanze in atti (essendosi pertanto pervenuti ad una pronuncia assolutoria per una buona parte dei fatti contestati al capo A). Tuttavia, doveva ritenersi accertato l'utilizzo dello studio del SO da parte del IE, anche sulla base delle dichiarazioni rese da alcune studentesse seguite dallincolpato e con le quali aveva intrapreso una relazione sentimentale. La Sezione Disciplinare aveva poi riqualificato l'illecito come violazione dell'art. 3, comma 1, lettera e) d.lgs. n. 109 del 2006, ritenendo che dalla lettura della contestazione fossero agevolmente enucleabili tutti gli elementi costitutivi dello stesso ed in particolare il carattere di eccezionale favore dell'agevolazione, consistita nell'aver ricevuto gratuitamente l'utilizzo esclusivo per quasi quattro anni di quello che doveva essere considerato un piccolo appartamento.
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud. 07-10-2025-7-
Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 504a11ef64c2bf4a - Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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Con riferimento al capo B), dove originariamente erano contestati gli illeciti di cui ALart. 3, comma 1, lettera d) ed e) d.lgs. n. 109 del 2006, la Sezione Disciplinare aveva ritenuto incontrovertibilmente accertato il rapporto tra il IE e gli SI, provata la ricezione da parte del primo di circa 150 mila euro, quale prezzo della messa a disposizione della sua funzione, così che il fatto era stato qualificato come violazione dell'art. 4 lettera d) d.lgs. n. 109 del 2006 in riferimento ALart. 319 c.p. Quanto alla pena, veniva considerata adeguata e proporzionata quella della rimozione per entrambe le fattispecie, sia perché il delitto di corruzione era di per sé incompatibile con le funzioni giudiziarie, sia per la protrazione nel tempo delle condotte, quanto, infine, per essere i soggetti coinvolti appartenenti ad associazioni criminali di stampo mafioso.
3. Avverso tale sentenza l'incolpato proponeva ricorso, articolato in otto diversi motivi, e la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 7768 del 2023, con riguardo al capo A), ha accolto i motivi di ricorso inerenti alla riqualificazione del fatto (n. 1) e alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (n. 2), dichiarando assorbiti i restanti (nn. 3 e 4). Con riguardo al capo B), ha accolto i motivi di ricorso inerenti alla riqualificazione del fatto del capo (n. 6) e alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (n. 7), dichiarando infondato il quinto motivo, avente ad oggetto la declaratoria di estinzione del procedimento per perenzione dell'azione disciplinare, e assorbito quello avente ad oggetto la proporzionalità della pena (n. 8).
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud. 07-10-2025 -8-
Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 504a11ef64c2bf4a - Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Oscuramento disposto
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Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato "alla Sezione Disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in diversa composizione personale".
4. La Corte di cassazione con sentenza n. 7768 del 2023, per quanto riguarda il capo A), ha riscontrato la mutazione dell'incolpazione il che aveva comportato l'introduzione del nuovo elemento oggettivo dell'agevolazione di eccezionale favore prima inesistente nella contestazione, privando l'incolpato della possibilità di instaurare sul punto un contraddittorio. Le Sezioni Unite hanno poi ritenuto che non fossero state correttamente applicate le regole motivazionali sulla valutazione della prova dichiarativa in merito ALattendibilità del SO. Anche per il capo B), la riqualificazione dell'illecito aveva portato con sé una radicale modifica dei fatti, con conseguente lesione del diritto di difesa. La motivazione resa, poi, è stata considerata come apparente e lesiva delle regole processuali che presiedono alla formazione della decisione nel contraddittorio delle parti. Sul punto, pur ribadendosi che l'accertamento del fatto in sede disciplinare è connotato da indubbia specialità, essendo marcatamente orientato ALaccertamento dell'effettiva sussistenza dell'addebito disciplinare, al fine di consentire un controllo sulla correttezza dei comportamenti dei magistrati, è stato però precisato che la motivazione avrebbe dovuto dare conto non solo degli esiti del procedimento penale (pur non vincolanti) ma anche esplicitare le ragioni per le quali erano state ritenute ininfluenti o non determinanti le argomentazioni addotte
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud. 07-10-2025-9-
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Oscuramento disposto
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dalla difesa ed i documenti portati a sostegno, nel rispetto dell'inviolabile diritto di difesa dell'incolpato e del contraddittorio. Nella motivazione del provvedimento avrebbero dovuto trovare spazio, dunque, oltre che le argomentazioni dell'accusa e i riscontri sui quali esse si fondavano, le istanze istruttorie della difesa (dando conto delle ragioni per le quali esse erano state ritenute non rilevanti per la formazione del convincimento) nonché delle argomentazioni della difesa a confutazione dell'assunto accusatorio. L'esigenza di una adeguata scansione motivazionale si rendeva ancora più evidente in presenza di risultanze istruttorie acquisite prima e fuori del procedimento disciplinare e fuori dal contraddittorio delle parti, ed in particolare in un procedimento penale mai sfociato a dibattimento. La sentenza cassata, invece, aveva analizzato esclusivamente le prospettazioni accusatorie, omettendo ogni compiuta disamina delle osservazioni della difesa volte a svalutare l'attendibilità o la decisività del materiale istruttorio.
5. In sede di rinvio, alla prima udienza del 20.06.2023, il Sostituto Procuratore Generale ha dichiarato di voler "ritornare alle contestazioni primigenie, ovvero per il capo a) ALart. 3 lett. a), in luogo della lett. e) ... e per quanto riguarda il capo b), tornare alla contestazione di cui ALart. 3 lett. d) ed e) in luogo dell'art. 4 lett. d)" precisando meglio "il 3 lett. a) per il capo a) e il 3 lett. d) ed e) per il capo b), cioè le contestazioni originarie". Accolte le richieste della difesa di integrazione dell'istruttoria dibattimentale con indicazioni di due testimoni da escutere e una serie di documenti da acquisire ed, esaurita l'istruttoria, la Sezione Disciplinare con la sentenza n. 27 del 3 marzo 2025, ha
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud. 07-10-2025-10-
Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 504a11ef64c2bf4a - Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Oscuramento disposto
Numero registro generale 8903/2025 Numero sezionale 320/2025 Numero di raccolta generale 3859/2026 Data pubblicazione 20/02/2026
dichiarato il ricorrente responsabile dell'illecito di cui ALart. 3, lett. a) del D. Lgs. n. 109/2006 di cui al capo A), nonché dell'illecito di cui ALart. 3, lett. d) del D. Lgs. n. 109/2006, di cui al capo B), come originariamente contestati, irrogando la sanzione della sospensione dalle funzioni per la durata di anni 2, ma ha assolto l'incolpato dell'illecito disciplinare di cui ALart. 3, lett. e) del D. Lgs. n. 109/2006, di cui al capo B), per essere rimasto escluso l'addebito; inoltre ha disposto ex art. 13 del D. Lgs. n. 109/2006 il trasferimento del dott. IE al Tribunale di Cagliari con funzioni di giudice civile.
6. Dopo avere analiticamente elencato le fonti di prova delle quali la Sezione intendeva avvalersi, nell'esaminare la contestazione di cui al capo A), ricordava che la fattispecie di cui ALart. 3 comma 1, lett. a) d.lgs. 109 del 2006 sanziona il magistrato che fa uso della sua qualifica al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri, costituendo un illecito di mera condotta e di pericolo astratto, essendo sufficiente ai fini della sua configurazione il mero uso della qualità di magistrato diretto verso un fine specifico, così che la spendita della qualità di magistrato può essere anche implicita, desumibile dal comportamento tenuto (Sez. U, n.36994/2022; Sez. U. n.10086/2020). Così come pure non è necessario che tale condotta venga posta in essere verso soggetti in posizione di sudditanza, essendo sufficiente che il magistrato si presenti accondiscendente a regalie o trattamenti di favore, che esulino da normale prassi commerciale o sociale, effettuati da terzi proprio in ragione della sua qualità professionale.
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud. 07-10-2025-11-
Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 504a11ef64c2bf4a - Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Oscuramento disposto
Numero registro generale 8903/2025 Numero sezionale 320/2025 Numero di raccolta generale 3859/2026 Data pubblicazione 20/02/2026
Nella specie, risultava incontrovertibilmente provato l'uso dal parte del dott. IE dello "studio" di proprietà di SO LE, appendice della sua abitazione, dotato di ingresso autonomo, bagno e cucina, circostanza mai confutata o negata dALincolpato che ha sostenuto, al più, lo scarso valore locativo dell'immobile. Tale prova si rinveniva non solo nelle dichiarazioni del SO ma soprattutto in quelle delle studentesse AC e Di BI (con le quali il ricorrente aveva intrattenuto una relazione sentimentale), oltre che nel materiale ivi rinvenuto avente ad oggetto, a titolo esemplificativo, numerosi documenti universitari (più di un centinaio), slides, autorizzazione del CSM allo svolgimento di un incarico di insegnamento. Ulteriore riprova si aveva dalla sentenza disciplinare di condanna sulla vicenda cd. Granata. Nel corso degli anni SO LE aveva reiteratamente riferito della sua attiva collaborazione con il IE, sostenendo che si fosse instaurato un rapporto di vera e propria sudditanza verso il magistrato, sfociato anche nel prestito di uno studio di sua proprietà per svariati anni a titolo completamente gratuito. In tali deposizioni il SO aveva anche fatto cenno dell'incarico che l'incolpato aveva avuto dALAgenzia spaziale italiana per via della sua esperienza in materia di rifiuti spaziali, incarico non autorizzato, a suo dire, dal Csm. Aveva poi riferito del fatto che i rapporti si erano interrotti nel 2010 e ciò anche in ragione di una relazione che il magistrato aveva intrapreso con la moglie di un indagato nel processo "Chernobyl", nel quale aveva svolto il ruolo di consulente.
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud. 07-10-2025-12-
Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 504a11ef64c2bf4a - Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Oscuramento disposto
Numero registro generale 8903/2025 Numero sezionale 320/2025 Numero di raccolta generale 3859/2026 Data pubblicazione 20/02/2026
Tale relazione aveva anche occasionato un diverso procedimento disciplinare definitivo con la sentenza n. 133 del 2020 (il cui ricorso per cassazione era stato rigettato con la sentenza delle Sezioni Unite n. 20385/2021), per l'illecito di cui ALart. 2 lett. c) limitatamente alla consapevole violazione dell'obbligo di astensione, nonostante avesse instaurato con la moglie di un imputato una relazione sentimentale, con costanti e frequenti rapporti sessuali, così violando i doveri di imparzialità e correttezza e soprattutto, consapevolmente, l'obbligo di astenersi sia dal compiere qualsiasi attività processuale che dal permanere nella formale titolarità di assegnazione del procedimento. In tale frangente temporale il SO cominciava a raccontare dell'uso dello studio: "...il IE mi aveva chiesto in uso dal 2006, uno studio che è un'appendice della mia abitazione dotato di un ingresso autonomo, cucina il bagno e che lui utilizzava per incontri erotici con le sue amanti". Aggiungeva il SO che "mi fu chiaro quindi che il IE aveva sfruttato il procedimento penale per portarsi a letto la signora. Mi è venuto lo sconforto perché ho svolto il ruolo di consulente con serietà nell'interesse della giustizia. Lui invece si era comportato diversamente". Il SO aveva in particolare riferito dell'uso della sua abitazione che era stata utilizzata dal ricorrente per incontri sessuali con studentesse della Seconda Università di Napoli della facoltà di giurisprudenza di Santa Maria Capua Vetere, ove insegnava ordinamento giudiziario, avendo anche fatto i nomi di alcune di
tali studentesse.
Tuttavia, dopo essersi avveduto che nell'immobile riceveva anche la moglie dell'indagato con la quale aveva intrapreso una
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud. 07-10-2025 -13-
Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 504a11ef64c2bf4a - Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Oscuramento disposto
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relazione, aveva adottato delle misure per impedire al IE l'accesso con le chiavi ALappartamento, chiavi che non erano mai state restituite nonostante le numerose richieste. Riferiva poi di altra relazione che l'incolpato aveva intrapreso con una dipendente della Asl di Caserta che era coinvolta in un procedimento penale del quale il IE era assegnatario. Da tale episodio era anche scaturito un procedimento penale che si era concluso presso la Corte di Appello di Roma, con una assoluzione del ricorrente "perché il fatto non sussiste", ma, a detta della Sezione Disciplinare, per motivi eminentemente di natura processuale, ovverosia per l'inutilizzabilità ai fini della prova del contenuto delle intercettazioni addotte come prova. La sentenza impugnata ha rilevato che le dichiarazioni del SO avevano trovato un primo riscontro nell'ampio materiale rinvenuto dallo stesso SO presso l'appartamento, materiale che era chiaramente riferibile alla presenza del ricorrente essendo afferente ALattività accademica ed ad alcuni incarichi extragiudiziari. Inoltre, si riferiva della presenza di un dipinto, custodito nel locala e che era attribuibile alla disponibilità del magistrato, che lo aveva fatto ivi recapitare a seguito di una donazione da tale Carmine Del Villano. Il SO aveva anche riferito che il IE fece alloggiare nel locale per circa tre mesi la studentessa AC EL alla quale cedette le chiavi in suo possesso, riferendo altresì di particolari verificatisi durante tale occupazione. Tale episodio risultava confermato dalle dichiarazioni rese da EL AC ai Carabinieri di Caserta, essendo emerso che la
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud. 07-10-2025-14-
Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 504a11ef64c2bf4a - Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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stessa era stata una studentessa laureatasi ALUniversità degli Studi di Napoli (sede S.M.C.V.) nel 2005 con una tesi in ordinamento giudiziario in cui era stato relatore il ricorrente. La AC aveva confermato non solo di aver avuto una relazione sentimentale con l'incolpato, ma di aver alloggiato dell'immobile del SO poiché "avevo difficoltà a trovare un alloggio in S. Maria C.V., il dottor IE, mi consenti di alloggiare nella predetta dependance ove sono rimasta per tre o quattro mesi in modo discontinuo", senza aveva mai pagato l'affitto e di non sapere se lo facesse il IE. Ha altresì confermato alcuni degli episodi a sua volta riferiti dal SO e relativi al periodo dell'occupazione del bene. Di analogo tenore erano le dichiarazioni di un'altra studentessa che aveva confermato di aver avuto una relazione sentimentale con l'incolpato e che gli incontri si erano svolti presso un'abitazione privata della quale non conosceva il proprietario ma che era sicuramente in uso al IE, e cioè quella appartenente al SO. Ulteriore riscontro ALutilizzo dell'immobile si ricavava negli atti dei procedimenti penali e disciplinari scaturiti dalle altre relazioni sentimentali del ricorrente che confortavano il fatto che l'uso dello studio si era protratto dal 2006 al 2010. Ad avviso del giudice di rinvio, il quadro probatorio faceva sì che le dichiarazioni rese dal SO assumessero un ruolo molto meno decisivo (rispetto a quanto ritenuto nella prima sentenza disciplinare), atteso che i fatti contestati erano desumibili anche da una serie di ulteriori prove, aventi autonoma efficacia e valenza, non solo quali riscontri al dichiarato dal SO.
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud. 07-10-2025 -15-
Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 504a11ef64c2bf4a - Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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Quest'ultimo era stato infine riascoltato dalla Procura Generale in sede disciplinare (il 22.07.2021), ed in tale occasione aveva interamente confermato tutte le dichiarazioni precedentemente
rese.
Quanto, invece, ALattendibilità, la sentenza ricordava i principi ai quali era tenuta a conformarsi a seguito del primo intervento di queste Sezioni Unite, essendo necessario vagliare "l'attendibilità intrinseca" del dichiarante, vale a dire la sua "credibilità soggettiva in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità nonché' l'attendibilità oggettiva" delle sue parole, mentre in seguito andava verificata l'attendibilità estrinseca ossia la "compatibilità del narrato con i dati di contesto". In tale operazione, in conformità di quanto affermato dalla Cassazione penale, non doveva procedersi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto andavano vagliate unitariamente. Risultava importante verificare la sussistenza dei c.d. riscontri esterni, cioè quegli elementi oggettivi dimostrativi dell'attribuzione del fatto al soggetto e infine, la "prova di resistenza finale" nel senso che "la complessiva valutazione di credibilità dei contenuti accusatori deve essere effettuata attraverso il giudizio di compatibilità degli stessi con le altre prove raccolte e della loro resistenza agli argomenti antagonisti proposti dalla difesa". Inoltre "... in tema di valutazione probatoria, l'accertata falsità di uno specifico fatto narrato dal dichiarante non impedisce la
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud. 07-10-2025 -16-
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valorizzazione delle parti ulteriori di un suo racconto più complesso, a condizione che queste siano supportate da precisi riscontri, anche non specifici, ma comunque idonei a compensare il difetto di attendibilità soggettiva..." (Cass. pen., Sez. I n. 26966/2023) ed ancora "è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative ad una parte del racconto, soprattutto quando i fatti narrati siano per lo più lontani nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali dei singoli reati" (Cass. pen. Sez. I n. 41585/2017). Poste tali premesse, la Sezione Disciplinare opinava per l'attendibilità soggettiva del SO, con riferimento a questa parte specifica del suo racconto. Le ragioni che avevano indotto ad accusare l'incolpato non apparivano irragionevoli, soprattutto perché evidente risultava la mitizzazione, ai suoi occhi, della figura del IE. Doveva perciò escludersi che la sua attività fosse mossa da un intento vendicativo, apparendo piuttosto occasionata dalla delusione di aver mal valutato una persona che aveva ritenuto essere un esempio da seguire. Le stesse prove a discarico avevano confermato che il SO era persona che frequentava stabilmente il ricorrente, e che frequentava stabilmente gli uffici di Procura così da conoscere molti aspetti della sua vita personale e professionale. In quest'ottica erano reputate irrilevanti le dichiarazioni rese dal teste, e cioè dal Procuratore della Repubblica che aveva ricoperto tale carica solo dai primi mesi del 2008 (quindi quasi alla fine del
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud. 07-10-2025 -17-
Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 504a11ef64c2bf4a - Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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rapporto fra IE e SO), nulla potendo riferire, chiaramente, su cosa accadesse nel corso dell'intera giornata lavorativa. Il giudizio di credibilità era da reputarsi positivo anche sotto un profilo "estrinseco", in quanto una pluralità elementi probatori confortavano circa l'utilizzo dello studio che non è mai stato smentito dal magistrato che, se mai ne ha contestato solo il valore economico o la durata temporale. Infine, se per alcune delle condotte indicate nel capo A) di rubrica era intervenuta sentenza di assoluzione, oramai definitiva, proprio perché il SO era stato ritenuto parzialmente inattendibile, tale giudicato non poteva portare ad alcuna preclusione sulla piena valutazione, in questa sede di rinvio, dell'attendibilità del SO, soprattutto a fronte del chiaro dictum delle Sezioni Unite, in ordine alla necessità di procedere alla rivalutazione delle dichiarazioni rese dal SO e della sua attendibilità, a prescindere da quanto ritenuto dalla precedente sezione disciplinare.
7. Nel rivalutare le fattispecie contestate al capo B) di cui ALart. 3 lett. d) d.lgs. 109 del 2006 e art. 3 lett. e) d.lgs. 109 del 2006, la sentenza disciplinare ricordava che l'illecito svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui ALart. 16 O.G. è volto ad evitare che il magistrato ricopra incarichi non conformi con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, e tra questi lo svolgimento di qualsiasi libera professione, nozione per la quale rileva non solo quella che necessita di un'iscrizione ad un albo ma qualsiasi libera professione, essendo indifferente ai fini dell'accertamento disciplinare che la condotta sia penalmente rilevante (Cass. civ., Sez. Un. 10.12.2013, n. 27493), essendo
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"sufficiente che essa si sia articolata in modo continuativo e professionale". La sentenza, ribadita la necessità di doversi attenere ALoriginaria contestazione disciplinare, che non imponeva quindi il riscontro anche della realizzazione di una fattispecie criminosa, riteneva dimostrata e provata una serie di condotte del IE, assolutamente gravi e lesive del prestigio della magistratura, del tutto incompatibili con l'esercizio della funzione di magistrato, ed in particolare i rapporti duraturi, reiterati ed articolati intrattenuti ei con GI SI, imprenditore specializzato nel settore ambientale, unitamente al fratello CH SI, assassinato dal clan dei Casalesi nel giugno del 2008 per motivi connessi alla gestione mafiosa degli affari in tema di smaltimento dei rifiuti nella provincia di Caserta. La vicenda era stata anche oggetto di un decreto di archiviazione dei reati astrattamente configurabili per intervenuta prescrizione, ma il quadro probatorio si era arricchito alla luce della corposa documentazione prodotta dalla difesa, in una sorta di contraddittorio posticipato, che aveva quindi soddisfatto le prescrizioni che le Sezioni Unite avevano dettato allorché avevano cassato la prima sentenza disciplinare. Infatti, è pur vero che l'attività di ricostruzione della vicenda operata in sede disciplinare aveva preso le mosse da quella operata dalla Procura della Repubblica in sede di richiesta di archiviazione, il cui contenuto era stato riportato quasi in forma integrale nel corpo della motivazione della sentenza cassata, con un modus procedendi che era stato reputato illegittimo, in quanto oltre ad essere stati di fatto riconosciuti in sentenza fatti nuovi e
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud. 07-10-2025 -19-
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mai contestati prima (essendosi passati dal "...generico svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria..." ad un fatto corruttivo risoltosi nell'aver ricevuto il IE, da parte degli SI "...ripetute somme di danaro per compiere o ritardare o omettere atti del suo ufficio, o per compiere atti contrari ai suoi doveri d'ufficio...."), emergeva una forte carenza motivazionale in ordine alla valutazione dell'attendibilità delle prove portate a sostegno della decisione, specie se raffrontate con le argomentazioni difensive rimaste del tutto prive della benché' minima valutazione critica. La sentenza oggi impugnata, ha perciò precisato di aver riaffrontato dALinizio ogni singola questione, operando una valutazione integralmente nuova di tutto il compendio probatorio, a sua volta frutto, quanto meno in parte, della somma di atti rientranti in vari procedimenti penali più antichi e già definiti, ed in tale valutazione ha dovuto affrontare la difficoltà di dover vagliare elementi probatori mai passati al vaglio dibattimentale e relativi a fatti risalenti a quasi venti anni addietro. Poste tali premesse, la Sezione Disciplinare, in sede di rinvio, ha concluso nel senso che, dalla lettura della complessa istruttoria, emergeva la prova circa il fatto che il ricorrente avesse tenuto una serie di condotte del tutto incompatibili con lo status di magistrato, anche al di fuori di quelle specificate nelle contestazioni, finendo per diventare un improprio punto di riferimento per uomini politici, imprenditori, pregiudicati o comunque soggetti coinvolti in procedimenti penali pendenti nell'ufficio funzione.
dove
esercitava
la
sua
Tuttavia non avevano trovato conferma le dazioni di danaro e
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regalie in favore del IE da parte degli SI, dovendosi invece pervenire ad una pronuncia di assoluzione per l'incolpazione di cui ALart. 3 comma 1 lett. e), descritta al capo B). La sentenza ha pertanto riportato il contenuto delle dichiarazioni rese dai vari soggetti interessati, e precisamente da Corrado Catenacci, Prefetto della Repubblica, ALepoca dei fatti Commissario Straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania, RA ST, capo di gabinetto del prefetto Catenacci, De BI UD, direttore generale del Consorzio CE4 e poi RUP per il contratto di servizio fra la Regione Campania, il Commissariato di Governo e la FIBE Campania per la gestione e smaltimento dei rifiuti nella fase commissariale della gestione, IC LE, commercialista che curava la contabilità di una società degli SI. SI GI, imprenditore ritenuto legato al clan dei Casalesi, EN IU, divenuto in seguito collaboratore di giustizia, IR NA, vedova di CH SI, imprenditore del settore dei rifiuti e ritenuto vicino al clan dei Casalesi, assassinato in ragione di tale coinvolgimento. I giudici di rinvio, partendo dalle dichiarazioni SI GI hanno reputato che il suo racconto, quanto alla dazione in varie occasioni di cospicue somme di denaro, non fosse pienamente credibile e ciò sia per il differente contenuto delle dichiarazioni nelle quali aveva atto riferimento a tale episodio, sia perché aveva reso un racconto privo di riscontri esterni, generico e smentito dalle dichiarazioni di CR IO, cioè proprio di quel soggetto che, secondo la narrazione dell'SI, era colui che aveva materialmente consegnato il denaro al IE.
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud. 07-10-2025-21-
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In definitiva, la sentenza ha ritenuto provato il ruolo del ricorrente nel rinnovo del porto d'armi ad SI CH e nel rilascio della certificazione antimafia, nella sponsorizzazione di De BI UD al fine di ricoprire un ruolo di rilievo nella struttura commissariale affidata al prefetto Catenacci e nella costituzione di Flora Ambiente per la ECO4, con la formulazione di consigli di carattere giuridico, al fine di impedire che alla gara cui era interessata alla società degli SI, potesse prendere parte altra società concorrente, il che confermava il ruolo del tutto anomalo assunto dal IE nei rapporti con gli SI, incompatibile con la funzione di magistrato che continuava a ricoprire, occupandosi di vicende che avevano diretta interferenza con gli affari dei soggetti nei cui confronti aveva assunto un ruolo di consigliere e patrono.
8. Quanto alla sanzione da irrogare, la Sezione Dispclinare ha affermato che le condotte per le quali è stata raggiunta la prova della responsabilità erano connotate da una forte gravità ed erano espressione di rilevante disvalore. Infatti, quanto al capo B), "è come se il dott. IE avesse del tutto dimenticato il suo ruolo di magistrato terzo ed imparziale, per gettarsi nella mischia delle delicatissime questioni attinenti alla gestione dei rifiuti nel casertano, sede di enormi appetiti economici e di indiscusso e notorio interesse della malavita organizzata, con inevitabili collusioni di appartenenti alla pubblica amministrazione". Inoltre rilevava che l'incolpato, in quegli anni, aveva completamente perso quegli indispensabili connotati di equilibrio e sobrietà che devono connotare la vita di un magistrato,
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025-22-
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lasciandosi andare ad una serie di rapporti sentimentali con donne direttamente o indirettamente coinvolte nelle indagini, che portava avanti, con chiara violazione dell'obbligo di astensione, o nell'attività accademica che svolgeva, giungendo a circondarsi anche di collaboratori, come il SO LE, ai quali, utilizzando la forza ed il peso della sua funzione e della sua posizione, chiedere ausili di natura economica non indifferente, come per es., oggetto di questo procedimento, l'utilizzo per svariati anni di un piccolo studio/appartamento, da utilizzare anche per coltivare le ridette relazioni sentimentali. Alla luce del criterio della proporzionalità (intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie disciplinare ed espressione della razionalità che fonda il principio di uguaglianza) e quindi, con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, tenuto conto della gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, della natura e dell'intensità dell'elemento psicologico unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, della personalità dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari (Cass. Sez. Un., n. 11137/12; Cass. Sez. Un., n. 11457/2022; Cass. Sez. Un., n. 8034/2023), la sanzione da irrogare andava individuata nella sospensione dalle funzioni per anni due. A tale pronuncia conseguiva, come per legge, il trasferimento ad altro ufficio, e, ai fini della tutela del buon andamento dell'amministrazione della giustizia è stata reputata opportuna una cesura netta rispetto al contesto in cui l'illecito si è verificato, disponendosi il trasferimento al Tribunale di Cagliari, con
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025-23-
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l'allontanamento dALarea penale e la destinazione alle funzioni giudicanti civili.
9. Avverso la sentenza disciplinare è stato proposto ricorso per cassazione da IE TO sulla base di sei motivi. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha proposto autonomo ricorso articolato in due motivi. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase 10. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ed il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso dell'incolpato denuncia la violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione ALart. 3 lett. a) del D. Lgs. n. 109/2006, quanto al capo A) di incolpazione per avere la sentenza impugnata, previo vizio di motivazione, affermato la responsabilità dell'incolpato, con mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, con riferimento alla prova narrativa di LE SO. Si rileva che la prima sentenza disciplinare aveva già rilevato l'inidoneità probatoria delle dichiarazioni rese dal SO, come confermato dALintervenuta assoluzione per molte delle condotte che erano inserite nell'originario capo di incolpazione. Quanto ALuso dello studio, che è l'unica vicenda ancora sub iudice, la sentenza impugnata ha fatto malgoverno dei canoni ermeneutici di valutazione della prova dichiarativa. In contrasto con quanto appurato dalla Corte d'Appello di Roma, le dichiarazioni del SO sono state reputate attendibili, trascurando che la valutazione di inattendibilità era stata già compiuta nella sentenza cassata, senza che sul punto vi fosse
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025-24-
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stato autonomo ricorso da parte della Procura Generale, così che sul punto deve ritenersi calato il giudicato. Ancora si lamenta che sia stato violato il dictum della prima sentenza delle Sezioni Unite, omettendo di considerare il tenore delle deposizioni del SO nel dibattimento dinanzi al Tribunale di Rona nel proc. penale n. 48023/2014, nel mentre la sentenza si è limitata a richiamare degli stralci del verbale di sommarie informazioni rese dal SO al PM di Roma in data 29 dicembre 2014. Ancora si denuncia il travisamento della prova rappresentata dALaccertamento in ordine alle dichiarazioni del predetto, di cui alla sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'Appello di Roma, con la formula "perché il fatto non sussiste", e ciò in quanto tale sentenza, lungi dal riscontrare la mera inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, senza le garanzie imposte per la veste che il soggetto aveva assunto, ha in realtà ravvisato l'assenza di credibilità del dichiarante, in ragione del rancore nei confronti dell'incolpato che aveva ispirato le sue accuse. Ancora si denuncia l'erroneità della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta credibilità del SO, e precisamente quanto ALerronea valutazione circa l'assenza di malanimo serbato nei confronti del ricorrente, in ordine alle condizioni economiche del dichiarante ed alle ragioni di induzione alle dichiarazioni, con motivazione apparente, contraddittoria e illogica. Si sostiene che la sentenza avrebbe evidentemente eluso il dovere di rivalutazione della credibilità del dichiarante, come imposto dalla sentenza rescindente di queste Sezioni Unite,
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025 -25-
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trascurando il connotato vendicativo dell'atteggiamento del SO, come confermato dagli episodi, tratti anche da altri procedimenti penali che avevano visto coinvolto il dichiarante, come riportati alle pagg. da 17 a 25 del ricorso. La sentenza ha guardato alla complessiva versione del SO in maniera frazionata relativamente alla vicenda dell'uso dello studio, senza procedere ad una complessiva valutazione delle dichiarazioni al fine di riscontrare la loro attendibilità, anche sul piano soggettivo. Quindi, si riporta dalle pagg. da 26 a 55 una serie di elementi di prova che, a detta del ricorrente, sconfessa la maggior parte della dichiarazioni del SO, quanto alla fatturazione delle prestazioni, alla sua situazione debitoria nei confronti del Fisco, alla sua presenza presso gli Uffici della Procura, al suo ruolo di accompagnatore del magistrato, alla data di cessazione dei rapporti, e che sono complessivamente ignorate dalla Sezione Disciplinare, il che inficia la stessa valutazione delle prove in ordine ALepisodio oggetto di contestazione. Ancora, si sottolinea come sia evidentemente erroneo l'assunto della sentenza gravata quanto alla sussistenza di riscontri esterni al racconto del dichiarante relativamente ALutilizzo dello studio, fondandosi su materiale, asseritamente ivi rinvenuto ed appartenente al ricorrente, che però è stato messo a disposizione delle autorità inquirenti dallo stesso SO. Inoltre, non vi è alcun riferimento ALuso della qualità di magistrato come causa per la fruizione del bene immobile, che è requisito invece essenziale per la sussistenza dell'illecito disciplinare.
2. Il motivo è infondato.
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025-26-
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Trattandosi di sentenza emessa in sede di rinvio, occorre prendere le mosse dalla precedente decisione di queste Sezioni Unite n. 7768/2023 che, in relazione al capo A), oltre ad accogliere il motivo di ricorso che assumeva l'illegittima modificazione della contestazione, ha accolto il secondo motivo per vizio di motivazione, nella parte in cui l'affermazione di responsabilità del IE era stata ricondotta essenzialmente alle dichiarazioni del SO, sebbene in premessa la stessa sentenza cassata ne avesse affermato l'inattendibilità. Pertanto, dopo aver ricordato che nel procedimento penale, ed anche nel procedimento disciplinare che ne mutua le regole, la valutazione delle dichiarazioni rese dal coindagato o coimputato del medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, deve rispettare un iter procedimentale, che si snoda e si perfeziona attraverso alcuni necessari passaggi in successione logica fra loro: il giudizio di attendibilità "intrinseca" del dichiarante;
l'apprezzamento della attendibilità "estrinseca" del dichiarato, ovvero della compatibilità del narrato con i dati di contesto e la sussistenza di elementi oggettivi, dimostrativi dell'attribuzione del fatto al soggetto destinatario delle accuse, la sentenza rescindente ha sottolineato che "La complessiva valutazione della "credibilità" dei contenuti accusatori va effettuata attraverso il giudizio di compatibilità degli stessi con le altre prove raccolte e della loro resistenza agli argomenti antagonisti proposti dalla difesa. Nella valutazione della chiamata in correità, o reità, quindi, il giudice, ancor prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante in base ai criteri della
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specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità, nonché l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni (Sez. pen. V, n. 20804 del 29.11.2012).
una
Poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni si influenzano reciprocamente, al giudice è imposta considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili. In presenza di elementi incerti in ordine ALattendibilità del racconto, occorre vagliare la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato (Sez. 1, n.22633 del 5.2.2014, Rv 262348, Sez. 4, n. 34413 del 18.6.2019, Rv 276676). " Poiché la sentenza impugnata aveva espressamente argomentato che l'attendibilità del dichiarante era "da ritenere fortemente ridotta sia perché si tratta di soggetto personalmente coinvolto nelle vicende illecite narrate e sicuramente mosso da ragioni di risentimento nei confronti dell'incolpato, sia perché le sue dichiarazioni erano state in più occasioni smentite dalle risultanze in atti", la decisione cassata aveva apoditticamente sostenuto che le dichiarazioni testimoniali delle ex studentesse della facoltà di giurisprudenza, dove ALepoca l'incolpato insegnava ordinamento giudiziario, costituivano piena conferma delle accuse del SO senza analizzare specificamente il contenuto né i profili di convergenza o di divergenza tra le stesse e fra le deposizioni e le dichiarazioni rese da SO nella veste di cui ALart. 210 cod. proc. pen. con particolare riferimento alla gratuità o meno
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025-28-
Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 504a11ef64c2bf4a - Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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dell'uso da parte del ricorrente e al lasso temporale di disponibilità della porzione di appartamento. Ha perciò cassato con rinvio, affinché la Sezione Dispclinare, nel rivalutare le prove, potesse tenere conto anche del decreto che disponeva il giudizio nei confronti di SO LE in data 6.6.2022 in cui, pur non essendo riportati i reati, era indicato come parte civile anche il IE.
3. Una volta richiamato il dictum di queste Sezioni Unite, al quale era chiamato a conformarsi il giudice di rinvio, appare con immediatezza destituita di fondamento la tesi difensiva secondo cui sulla inattendibilità del SO sarebbe calato un giudicato interno, per non avere la Procura Generale impugnato la prima sentenza disciplinare nella parte in cui riferiva di tale connotazione per le deposizioni del dichiarante. Trattasi di assunto che appare chiaramente smentito dalla decisione rescindente, in quanto, ove effettivamente fosse maturato un giudicato nel senso invocato da parte ricorrente, non si sarebbe posta alcuna necessità di cassare con rinvio al giudice di merito per una nuova rivalutazione delle prove, essendo la stessa preclusa a monte dalla insuperabile statuizione di inattendibilità. La sentenza di queste Sezioni Unite, piuttosto, con il richiamo anche ai principi espressi dalla giurisprudenza penale, ha inteso fornire le coordinate interpretative alle quali era necessario conformarsi al fine di verificare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante, e soprattutto la compatibilità delle accuse mosse con i dati esterni, che nella sentenza cassata, si erano esauriti nel mero richiamo alle deposizioni di due
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025-29-
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studentesse, ma senza che però al richiamo fosse seguita una precisa individuazione degli elementi di concordanza. Deve perciò ritenersi che non vi fosse per il giudice di rinvio alcuna preclusione endoprocessuale ai fini del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del SO, essendo sottinteso, nel richiamo al riscontro degli elementi esterni, che la attendibilità non poteva prescindere dalla verifica del riscontro esterno, proprio in vista dell'accertamento dell'episodio specificamente oggetto di contestazione, ravvisando in tal modo che, ove anche vi fosse stata una valutazione di inattendibilità per alcune delle altre accuse mosse (e per le quali vi era stata l'assoluzione del ricorrente in sede disciplinare, proprio in ragione della inidoneità probatoria delle dichiarazioni del SO), la stessa non poteva riverberarsi automaticamente per le altre accuse, in relazione alle quali era stato disposto il rinvio.
4. Ai fini della valutazione delle dichiarazioni in sede disciplinare, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è espressa nel senso che i richiami al codice di procedura penale contenuti nell'art. 16, comma 2 (per l'attività di indagine), ed art. 18, comma 4 (per il dibattimento), del d.lgs. n. 109 del 2006 devono interpretarsi restrittivamente e solo nei limiti della compatibilità, dovendo applicarsi, per il resto, le regole del codice di procedura civile, sicché resta esclusa l'applicabilità delle norme del codice di procedura penale sull'assunzione e valutazione delle dichiarazioni rese da persone imputate in procedimenti connessi o di reati collegati, trattandosi di disposizioni riferibili esclusivamente ai rapporti tra procedimenti penali, le cui specifiche finalità giustificano limitazioni ALacquisizione della prova in deroga al
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025-30-
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principio fondamentale di ricerca della verità materiale (Cass. Sez. U., 28/11/2022, n. 34992), affermazione questa che sconfesserebbe la pretesa di parte ricorrente di ancorare la valutazione delle prove ai canoni espressi dalla giurisprudenza penale di questa Corte.
da
Ma anche a voler guardare a quest'ultima, va qui ricordato che, ad esempio, in tema di chiamata di correo, l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che: non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti;
l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, compromettere la stessa credibilità del dichiarante;
sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita - per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante (Cass. pen. n. 25266/2017; Cass. pen. n. 468/2000; Cass. pen. n. 5821/2004; Cass. pen. n. 35237/2013). Anzi, anche l'accertata falsità di uno specifico fatto narrato dal dichiarante non impedisce la valorizzazione delle parti ulteriori di un suo racconto più complesso, a condizione che queste siano supportate da precisi riscontri, anche non specifici,
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud. 07-10-2025-31-
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ma comunque idonei a compensare il difetto di attendibilità soggettiva (Cass. pen. n. 26966/2022).
5. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve reputarsi che la valutazione dell'impianto probatorio dato dalla Sezione Disciplinare sfugga alle censure mosse dal ricorrente. In primo luogo, la critica trascura una precisa affermazione della sentenza impugnata che, alla pag. 30, ha inteso assegnare alle dichiarazioni in questione una connotazione molto meno decisiva rispetto a quella attribuitagli dalla prima sentenza cassata, e ciò in ragione della presenza di una serie di elementi esterni di rilievo probatorio "aventi autonoma efficacia e valenza, non solo quali riscontri al dichiarato del SO ". In questa direzione non va omessa la corretta riflessione del giudice disciplinare che alla pag. 33 ha sottolineato come in realtà fosse stato lo stesso ricorrente a non smentire l'uso dello studio, e ciò in quanto la contestazione del solo valore economico del bene fruito, implicava sub specie di non contestazione, il riconoscimento che un uso personale vi fosse stato. La critica complessivamente mossa da parte del ricorrente si risolve a ben vedere in un'inammissibile contestazione ALapprezzamento delle prove, ed in particolare di quelle che avrebbero dovuto fungere da riscontro esterno, in contrasto con la valutazione operata in maniera critica e coerente dalla Sezione Disciplinare che, lungi dal trasgredire le regole procedimentali alle quali era chiamata ad attenersi dalla sentenza rescindente, ha valutato l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante con specifico riferimento ALepisodio ancora sub iudice, rilevando come vi fossero numerose e significative coincidenze tra il
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025-32-
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racconto del SO e quello delle altre persone che in quel periodo avevano avuto accesso ALimmobile, rendendo in tal modo il narrato del primo, seppur degradato a mero fattore concorrente alla ricostruzione dei fatti, degno di apprezzamento e tale da giustificare la sua idoneità a fondare il giudizio di responsabilità. La tesi sostenuta nel motivo di ricorso in esame appare infatti ancorata ad una sorta di pregiudizio di inattendibilità a monte delle dichiarazioni, quasi a voler sostenere che l'esito favorevole ALincolpato per alcune delle accuse mosse potesse estendersi, per una sorta di proprietà transitiva, anche a quella residuata di cui al capo A), conclusione che è evidentemente sconfessata proprio dal contenuto della sentenza rescindente, che ha invece imposto una novellata indagine circa la pregnanza degli elementi probatori. La sentenza gravata, pur consapevole del pericolo di inattendibilità soggettiva che connotava la deposizione del SO, ha però ritenuto, sulla scorta di un puntuale richiamo a plurime fonti di prova, non già di mero riscontro, ma aventi una autonoma valenza dimostrativa, che fosse stata raggiunta la prova circa la concessione del godimento a titolo gratuito al magistrato dello studio, rimarcando, proprio nella premessa ricostruttiva degli elementi che connotano l'illecito di cui alla lettera a) del D. Lgs. n. 109/2006, come la spendita della qualità di magistrato al fine di conseguire ingiusti vantaggi ben possa essere anche implicita. La sentenza ha sostenuto che le prove raccolte davano comunque contezza di una relazione venutasi ad instaurare tra l'incolpato ed
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025-33-
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il SO, e che, sebbene non fosse stato possibile rinvenire la dimostrazione delle altre utilità che nel capo di incolpazione si sosteneva fossero state conseguite dal ricorrente, quella dell'uso dello studio fosse provata e che non avesse alcuna altra giustificazione se non nella qualità che il ricorrente rivestiva, ed alla quale indubbiamente guardava il proprietario dell'immobile allorché ebbe ad attribuirne l'utilizzazione gratuita. Analogamente a quanto si dirà in occasione del primo motivo di ricorso proposto dalla Procura Generale, quanto alle dichiarazioni rese dALSI, in ordine alla pretese dazioni di somme di denaro, la circostanza che su alcune parti del racconto vi sia stata una valutazione di inattendibilità (ovvero di attendibilità) non consente di affermare che vi sia un imprimatur destinato poi a connotare con il medesimo giudizio le dichiarazioni rese su altri fatti, essendo invece imposto, proprio alla luce dei principi affermati dalla sentenza rescindente, una valutazione che, pur partendo dalla valutazione di attendibilità soggettiva (particolarmente severa nel caso in cui già si sia rivelata negativa in altre occasioni) non può poi prescindere dalla verifica in concreto circa l'esistenza di un complessivo quadro probatorio che ne avvalori il narrato. L'evidenza oggettiva degli elementi esterni di confronto non può essere annullata sol perché in altre occasioni il dichiarante si sia rivelato inattendibile, come di converso, il fatto che in alcune circostanze le dichiarazioni dell'accusatore si siano rivelate attendibili non conferisce una patente di attendibilità, quasi a trasformare ogni successiva dichiarazione in una sorta di prova legale.
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025-34-
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Così come del pari erronea è la pretesa del ricorrente che, al venir meno anche di un solo elemento di prova, debba ritenersi priva di fondamento la complessiva valutazione offerta dal giudice disciplinare (si pensi alla ridotta valenza probatoria assegnata ai documenti rinvenuti nell'immobile e riferibili al IE, sul presupposto che il rinvenimento sarebbe frutto di una dichiarazione unilaterale del SO), in quanto la valutazione del quadro probatorio non può legarsi ad una visione atomistica dei singoli elementi di supporto, ma deve avvenire in maniera sistematica e complessiva, di guisa che anche un elemento che di per sé solo potrebbe non apparire risolutivo ben può risultare rafforzato per la compresenza di altri elementi che stampellino quello meno forte. In questa prospettiva, il riferimento dei racconti delle studentesse al legame sorto con il magistrato proprio per l'attività accademica da questi svolta, la riferibilità dei documenti consegnati dal SO ad attività svolte dal IE in tale contesto permettono di supportare il convincimento che si tratti effettivamente di documentazione lasciata nell'appartamento (di cui il ricorrente non ha peraltro contestato di non avere fatto uso), risultando quindi incensurabile la valutazione di affidabilità circa la dichiarazione del SO di averla ivi rinvenuta. Appaiono, quindi, irrilevanti ai fini di una fondata critica alla decisione in esame i reiterati riferimenti agli elementi che, in relazione però ad altre circostanze per le quali è intervenuta assoluzione in sede disciplinare del ricorrente, deporrebbero per l'inattendibilità del dichiarante, in quanto non appaiono in grado di inficiare la valutazione di affidabilità probatoria della
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025-35-
Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 504a11ef64c2bf4a - Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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ricostruzione operata per lo specifico episodio contestato. Anche a voler ritenere che vi fosse ormai un malanimo nei confronti del ricorrente, con specifico riferimento ALuso dello studio la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato circa le ragioni per le quali tale sentimento, ove anche esistente, non aveva potuto distorcere le dichiarazioni del SO, la cui veridicità, come detto, appariva comprovata da fonti esterne, munite di una propria autonoma forza probatoria, che non risultano in alcun modo inficiate dalle iniziative intraprese in sede civile e penale nei confronti del SO, e delle quali la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto alla pag. 34. 6. Il secondo motivo dell'incolpato denuncia la violazione dell'art. 606 co. 1, lett. b) e e) c.p.p., in relazione ALart. 3, co. 1, lett. d) del D. Lgs. n. 109/2006, quanto ALillecito di cui al capo B), per avere la sentenza ritenuto sussistente l'elemento oggettivo dell'illecito disciplinare, con carenza, contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione.
e
Si sostiene che è stata affermata la responsabilità dell'incolpato che si sarebbe messo a disposizione dei fratelli SI, quale consulente di fatto, sebbene senza alcuna formale retribuzione (essendo intervenuta l'assoluzione per la dazione di regalie o prestiti, pur inizialmente contestata). Già tale elemento deporrebbe per l'illogicità della conclusione. Si aggiunge che la sentenza impugnata ha continuato ad avvalersi delle risultanze investigative che avevano portato al decreto di archiviazione per intervenuta prescrizione dell'ipotesi di reato contestata, senza che sia stata acquista alcuna nuova
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025-36-
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fonte di prova nell'istruttoria disciplinare, incorrendo quindi nel medesimo errore nel quale era incorsa la prima sentenza cassata. Inoltre, si tratta di una soluzione che contrasta con quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 41 del 2024, che ha censurato in motivazione l'utilizzazione di richieste dei decreti di archiviazione in eventuali diversi procedimenti, anche disciplinari. Si denuncia poi il travisamento dei fatti in relazione alle risultanze emerse nell'ambito dei provvedimenti giurisdizionali acquisiti, con motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica. Manca ogni riferimento al decreto di archiviazione emesso dal Tribunale di Napoli nel procedimento penale n. 40716/2015 a carico dell'onorevole RE NA, nei cui confronti il IE, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe svolto attività di intermediazione nell'interesse degli SI, così come risulta del tutto omessa la disamina della denuncia presentata dal NA nei confronti di GI SI. Risulta assente la disamina di due altri provvedimenti di archiviazione, essendo del tutto carente il solo richiamo ad un'irrilevanza di tali atti, e ciò con particolare riferimento al decreto di archiviazione che riguardava il coinvolgimento del ricorrente nel rilascio del porto d'armi, essendosi nello stesso esclusa ogni ipotesi di partecipazione dell'incolpato a tale fatto. Ancora, risulta del tutto omessa la disamina della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa nei confronti dell'onorevole OL EN, che pur riguardando molti dei soggetti coinvolti nell'episodio di cui al capo B), omette ogni riferimento alla persona del IE.
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025-37-
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prova
Si segnala anche la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione della narrativa, mancando una valutazione effettiva di attendibilità delle dichiarazioni rese da EN ed SI, che ricoprono anche la qualità di collaboratori di giustizia, e ciò sebbene sia stata esclusa la attendibilità di quanto riferito dal secondo in ordine alle dazioni di denaro al ricorrente. Del pari illogica è la valutazione delle dichiarazioni rese da IR NA, IC LE e CR IO, soprattutto per quest'ultimo, che viene reputato inattendibile sol perché ha supportato la tesi difensiva del ricorrente, e perché non avrebbe denunciato i carabinieri che, a suo dire, lo avrebbero vessato per ottenere delle dichiarazioni accusatorie. Ancora, si sostiene il difetto di motivazione quanto ALaffermazione di rapporti duraturi, reiterati ed articolati con gli SI. In particolare, sarebbe stato oggetto di un'erronea ricostruzione in fatto l'episodio del pranzo al quale partecipò il prefetto Catenacci e nel corso del quale intervenne anche GI SI. Sarebbe stato reputato privo di rilievo il fatto che lo stesso CH SI non conoscesse il numero di telefono del IE, così come pure è frutto di una lettura totalmente distorta dei fatti, la valutazione del contenuto dell'intercettazione ambientale in carcere del colloquio tra GI SI ed il figlio. Nessuna delle condotte dalle quali è stata tratta la dimostrazione del rapporto tra il ricorrente e gli SI sarebbe stata effettivamente provata, in quanto il decreto di archiviazione del Tribunale di Roma esclude il coinvolgimento del magistrato nel rilascio del porto d'armi a CH SI;
manca ogni motivazione
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025-38-
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sul rilascio della certificazione antimafia, così come pure non può reputarsi dimostrato che la nomina del De BI come RUP negli atti amministrativi del Commissario Straordinario Catenacci fosse frutto dell'interessamento del IE. Tra l'altro non è dato comprendere perché il ricorrente, se fosse stato partecipe delle attività degli SI, avesse rifiutato la nomina a Sub Commissario ALEmergenza Rifiuti propostagli dal Catenacci, atteso che tale incarico sarebbe stato maggiormente funzionale agli interessi dei suoi asseriti sodali. E' carente la motivazione anche in merito ALattività di consulenza per la costituzione di Flora Ambiente per la ECO4, atteso che la clausola suggerita, di esclusione delle società morose, è di norma inserita in tutti i bandi di gara. La sentenza ha infine fatto riferimento a pretese ingerenze per l'utilizzazione di alcune discariche, ma trattasi di fatti che non sono oggetto del capo di incolpazione.
7. Anche tale motivo è infondato. Anche in questo caso occorre prendere le mosse da quanto precisato dalla precedente sentenza di questa Corte n. 7768/2023 che, oltre ad evidenziare l'illegittima immutazione del capo di incolpazione, oggetto del sesto motivo di ricorso a suo tempo proposto, che aveva portato ha portato con sé una radicale modifica dei fatti posti a base della incolpazione, con conseguente incremento della gravità della stessa e lesione del diritto di difesa, ha accolto anche il settimo motivo. Queste Sezioni Unite hanno reputato che la motivazione resa fosse soltanto apparente, in quanto, ancorché il procedimento disciplinare a carico di magistrati veda l'ampio potere di indagine
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025-39-
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del pubblico ministero, prima, e il non meno ampio potere officioso della Sezione disciplinare nell'acquisire la prova dell'illecito disciplinare, poi, tuttavia si impone il rispetto delle regole del codice di procedura penale, che va coniugato con la connotazione di specialità del procedimento disciplinare, in ragione della clausola di compatibilità. Pertanto se non è preclusa la utilizzabilità delle intercettazioni disposte in sede penale, va però data la possibilità, ALincolpato in sede disciplinare, di dedurre eventuali vizi dei provvedimenti con cui le intercettazioni sono state autorizzate ed effettuate in sede penale e di richiedere i supporti audio di tali intercettazioni, per ascoltarli e far riscontrare la loro eventuale difformità rispetto al contenuto dei brogliacci delle trascrizioni acquisite agli atti del procedimento disciplinare. I penetranti poteri di accertamento dell'accusa, correlati alla necessità di salvaguardare l'onorabilità e la credibilità della funzione, che si traducono, legittimamente, in una cospicua possibilità di utilizzare acquisizioni probatorie formatesi, talora, anni addietro e senza alcun contraddittorio con l'incolpato vanno però coniugati con il rispetto dell'inviolabile diritto di difesa dell'incolpato. Si impone quindi la tutela del principio del contraddittorio nel corso della discussione, e nella completezza della motivazione ALatto della decisione ed è necessario, affinché la responsabilità disciplinare sia legittimamente affermata, rispettando il rilievo centrale del canone "al di là di ogni ragionevole dubbio", che il giudizio disciplinare si svolga dando piena attuazione al principio del contraddittorio, e che di ciò dia adeguato riscontro la motivazione.
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025-40-
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"Ciò comporta la necessità che, nel provvedimento decisorio che definisce il procedimento disciplinare in unico grado di merito a carico dei magistrati, trovi spazio un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, funzionale a conferire alla decisione una solida forza persuasiva. Il ragionamento decisorio dovrà esplicitarsi, per consentire la verificabilità della esattezza della decisione, in una motivazione dialogica, e non meramente assertiva, in cui si dia conto, sia pure in sintesi, delle tesi dell'accusa, delle argomentazioni della difesa, delle rispettive istanze istruttorie, delle ragioni del convincimento della Sezione disciplinare, dovendosi considerare meramente apparente la motivazione che dia conto esclusivamente della posizione espressa da una sola delle parti e la faccia propria, senza esplicitare le ragioni per le quali ritiene di disattendere le argomentazioni e le istanze istruttorie della controparte". "La motivazione della sentenza deve dare conto degli esiti del procedimento penale, sebbene essi non vincolino, e deve esplicitare le ragioni per le quali si ritengono ininfluenti o non determinanti ai fini del procedimento disciplinare in corso. Nella motivazione del provvedimento conclusivo devono trovare spazio quindi, seppur succintamente, oltre che le argomentazioni dell'accusa, e i riscontri sui quali esse si fondano, le istanze istruttorie della difesa. Ove le stesse siano state respinte, occorre dare atto delle ragioni per cui esse sono state ritenute non rilevanti per la formazione del convincimento, nonché delle argomentazioni della difesa a confutazione dell'assunto accusatorio, e delle ragioni per le quali la Sezione disciplinare ha
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud. 07-10-2025 -41-
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scelto, motivatamente, di condividere l'impianto accusatorio, ritenendole non convincenti. L'esigenza di completezza, pur nella sinteticità, della motivazione, non impone di dar conto di ogni eccezione della difesa, ma non consente neppure di limitarsi a ritenere infondate le predette eccezioni senza confrontarsi minimamente con esse. L'esigenza di una scansione motivazionale che dia atto di una struttura dialogica tra accusa e difesa è tanto più evidente là dove le acquisizioni probatorie a carico dell'incolpato si fondano in prevalenza su risultanze istruttorie acquisite fuori e prima del procedimento disciplinare, e quindi fuori dal contraddittorio delle parti. Nel caso di specie la sentenza disciplinare ha analizzato esclusivamente prospettazioni accusatorie, ritenute suffragate dal contenuto delle intercettazioni, dalle dichiarazioni rese al Pubblico ministero da diversi soggetti nel corso delle indagini a carico degli SI. Ad esse è stata attribuita valenza decisiva nell'accertamento della responsabilità disciplinare del ricorrente, ritenuto asservito ai voleri di GI SI, mercè l'accettazione di numerose dazioni in denaro, fino al punto da compiere atti contrari ai propri doveri d'ufficio. Ha, invece, omesso la compiuta disamina delle osservazioni della difesa del IE, volte a svalutare in taluni casi l'attendibilità, in altri la decisività, del predetto materiale. Non si è neppure motivatamente confrontata con le deduzioni difensive volte a comprovare l'estraneità del magistrato dagli addebiti formulati nei suoi confronti. Nulla si dice nella motivazione neppure sul fatto che i procedimenti penali a carico del ricorrente, sottoposto per vari anni ad indagini, concernenti tra l'altro l'imputazione per corruzione posta a base della incolpazione di cui
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025 -42-
Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 504a11ef64c2bf4a - Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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al capo B), siano stati definiti in parte nel 2016 con un provvedimento di archiviazione, e, in parte anche, nel 2020, con una sentenza dibattimentale di assoluzione perché il fatto non sussiste. Sotto tutti questi profili, quindi, la motivazione della sentenza impugnata non è rispondente ai parametri di legge." Una volta richiamati i principi espressi da questa Corte, può pervenirsi al riscontro dell'infondatezza delle censure sollevate con il motivo in esame.
8. Sicuramente non può trarsi da quanto affermato da questa Corte un divieto generale di utilizzazione del contenuto del decreto di archiviazione a suo tempo emesso dal GIP presso il Tribunale di Roma per intervenuta prescrizione, essendosi piuttosto prescritto che le sue risultanze dovessero essere vagliate alla luce delle contestazioni mosse dalla difesa dell'incolpato, in vista dell'assicurazione del principio del contraddittorio. Tale esigenza appare ampiamente assicurata dalla sentenza in esame, che, lungi dALarrestarsi al solo contenuto del decreto de quo, ha invece analiticamente riportato in sentenza il contenuto delle varie deposizioni rese dai soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda, sia nella qualità di beneficiari dell'attività lato sensu consulenziale svolta dal IE, sia di coloro che dal versante pubblico erano chiamati a relazionarsi con i beneficiari della detta attività. La sentenza impugnata, dalle pagg. da 48 a 74, ha riassunto il contenuto delle dichiarazioni rese da tali soggetti, ed acquisite tra il materiale probatorio a disposizione, rinvenendo evidenziando i punti di coincidenza ovvero di difformità tra i vari
ed
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025 -43-
Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 504a11ef64c2bf4a - Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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racconti, cercando anche di dare conto, in chiave critica, delle ragioni di apparente contrasto, pervenendo, quindi, ALesito di tale articolata ricostruzione ALaffermazione del raggiungimento della prova, sebbene solo su alcune delle contestazioni che risultavano mosse al ricorrente. La circostanza che la valutazione della Sezione Disciplinare sia motivatamente e logicamente ancorata agli esiti delle prove raccolte, e che tale operazione sia stata compiuta senza una pregiudiziale discriminante nei confronti dell'incolpato rende altresì contezza dell'insussistenza di quella che il ricorrente segnala come contraddittorietà della motivazione, e cioè che le dichiarazioni dell'SI non siano state reputate credibili quanto alla dazione di un'ingente somma di denaro, essendo piuttosto l'esito proprio di quell'esigenza di valutazione frazionata delle dichiarazioni di chi in parte si autoaccusi, esigenza della quale si è fatta interprete la giurisprudenza di legittimità, come già evidenziato in occasione della disamina del primo motivo. Così come del pari inconferente è il richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 41 del 2024 che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 411 c.p.c., nella parte in cui non prevede che debba darsi avviso ALindagato ed alla persona offesa anche della richiesta di archiviazione per estinzione del reato per prescrizione, ha ribadito che tutti gli elementi raccolti dal PM in un'indagine sfociata in un provvedimento di archiviazione debbano essere sempre oggetto di attenta rivalutazione nell'ambito di diversi eventuali procedimenti (civili, penali, amministrativi disciplinari, contabili, di prevenzione). Trattasi però nella sostanza del medesimo
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025 -44-
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principio che è stato espresso da queste Sezioni Unite, ed al quale il giudice di rinvio ha ottemperato, emergendo l'autonomo vaglio critico svolto da questi, oltre che dalla soluzione favorevole al ricorrente cui è pervenuto sul tema della dazione di denaro, altresì dalla analitica disamina delle deposizioni rese dalle varie fonti di prova, e dalla puntuale e accurata ricerca degli elementi di coincidenza, dai quali poi inferire la conclusione circa la corrispondenza al vero di quanto narrato. Peraltro, la giurisprudenza penale di questa Corte ha affermato che in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, così da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, posto che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Cass. pen. Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022). Inoltre, il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive, può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella
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adottata (Cass. pen n. 37709 del 26/09/2012; Cass. pen. n. 46566 del 21/02/2017, a mente della quale, in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, ALesito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione). Poste tali coordinate ermeneutiche, di cui si ritiene di dover dare applicazione, si rileva che nessuna delle censure sollevate nel motivo in esame sia in grado di inficiare la tenuta del ragionamento che sostiene la valutazione del materiale probatorio della Sezione Disciplinare. Quanto alle circostanze di cui al punto 2.2 del ricorso, in alcuni casi si fa richiamo a circostanze del tutto prive di decisività (si pensi al silenzio sula posizione del IE nella sentenza che ha riguardato l'onorevole EN, ovvero nella richiesta di archiviazione del procedimento scaturente dalla denuncia dell'onorevole NA), mentre, quanto alle richieste di archiviazione emesse nei procedimenti che vedevano il ricorrente indagato dinanzi al Tribunale di Roma, va evidenziato che la sentenza gravata, alle pagg. 44 e 75, ha rimarcato le ragioni di scarsa persuasività di tali provvedimenti, e ciò in quanto il giudizio inizialmente formulato era frutto di una originaria limitata disponibilità di elementi probatori;
si è poi sottolineato che una
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volta acquisite nuove fonti di prova che avrebbero anche potuto determinare una riapertura del procedimento, tuttavia tale esito era stato ritenuto non praticabile in ragione della maturata prescrizione delle fattispecie di reato configurabili. Del tutto infondata appare la critica alla valutazione che la sentenza ha dato delle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia (SI e EN), atteso che, laddove ne ha ravvisato l'attendibilità, lo ha fatto previa ricerca dei riscontri esterni, verificando la compatibilità logica e cronologica delle loro dichiarazioni con quelle rese dagli altri soggetti individuati come fonti di prova, non potendosi, proprio alla luce dei principi più volte richiamati, attribuire una patente di assoluta inverosimiglianza ALintero racconto di un dichiarante, sol perché una singola frazione di tale racconto non abbia ricevuto riscontro. In questo senso non appare pertinente, al fine di sottolineare l'inverosimiglianza delle deposizioni dell'SI, il richiamo a quanto invece dichiarato dal CR, posto che è stata proprio la discordanza tra le due dichiarazioni in relazione alle dazioni del denaro, ad indurre la Sezione Disciplinare ad escludere la responsabilità disciplinare del ricorrente in parte qua.
in
imprecisioni o
Le critiche di cui al punto 2.4 del ricorso appaiono prive del carattere della decisività nel senso sopra rappresentato, quanto puntano a sottolineare delle lievi incongruenze nella ricostruzione dei fatti, che però non inficiano la generale e complessiva attendibilità del percorso argomentativo che sorregge la decisione gravata, quanto alla ricostruzione del ruolo del ricorrente attraverso gli specifici episodi che denotavano la sussistenza dell'illecito contestato (si
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pensi ALindividuazione del soggetto cui attribuire l'iniziativa del pranzo conviviale cui parteciparono, tra gli altri, il prefetto Catenacci, l'incolpato e l'SI, ovvero alla conoscenza del numero di telefono diretto del IE da parte degli SI, o ancora ALindividuazione dell'interrogatorio cui si sarebbe fatto riferimento nel colloquio in carcere avvenuto tra GI SI ed il figlio in data 15 luglio 2015). Quanto alle critiche di cui al punto 2.5, valga il richiamo alla valutazione dell'archiviazione disposta nei procedimenti dinanzi al Tribunale di Roma, come sopra esposta, essendo invece emerso con evidenza, che il coinvolgimento del magistrato nella vicenda del rilascio del porto d'armi ad SI CH trova il conforto di quanto direttamente riferito dal RA, ed indirettamente, da NA IR. Quanto al punto 2.6, appare incensurabile la valutazione di attendibilità della dichiarazione resa dal collaboratore di giustizia EN, circa il rilascio della certificazione antimafia, mentre in relazione al punto 2.7, la prova dell'attività promozionale svolta nell'interesse dell'architetto Di BI appare argomentata alla luce di plurime dichiarazioni, non da ultimo di quelle di quest'ultimo, che aveva ritenuto necessario ringraziare personalmente il IE per il suo interessamento. Non rileva poi che il prefetto Catenacci non abbia percepito l'intervento del ricorrente come una vera e propria segnalazione o raccomandazione del Di BI, ma conta, come elemento di conforto al complessivo quadro probatorio, che comunque di tale persona ne avesse parlato con il IE. Quanto infine al rifiuto del magistrato di accettare la proposta di divenire Sub
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025 -48-
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Commissario ALemergenza Rifiuti, trattasi di elemento neutro e quindi privo di decisività, in quanto tale rifiuto, oltre che risiedere in ragioni di carattere familiare, ben potrebbe trovare una alternativa giustificazione, e sempre nell'ottica del ruolo di supporto offerto ai fratelli SI, nel fatto che la sua assunzione avrebbe determinato il temporaneo venir meno dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, che comunque assicuravano una serie di informazioni e conoscenze vieppiù importanti in vista del detto supporto. Priva di decisività è anche la critica di cui al punto 2.8, atteso che la semplicità della questione giuridica per la quale era stata chiesta la consulenza al ricorrente non priva di rilievo probatorio la concordanza delle fonti di prova, in quanto ben potrebbe giustificarsi l'intervento di questi al fine di dare conforto a chi non è addentro alle questioni giuridiche, della correttezza di una conclusione che comunque appare scontata per chi è invece esperto. Infine, del pari priva di decisività è la critica di cui al punto 2.9 in quanto investe delle vicende che, proprio perché esulanti dal capo di incolpazione, non hanno fondato la condanna del ricorrente.
9. L'ordine logico delle questioni impone poi la preventiva disamina del primo motivo del ricorso autonomamente proposto dalla Procura Generale che, in relazione alla parziale assoluzione del IE per l'incolpazione di cui ALart. 3, co. 1, lett. e) del D. Lgs. n. 2109/2006 di cui al capo B), denuncia la violazione dell'art. 192 c.p.p., ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. c) c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025 -49-
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motivazione, emergente dal testo del provvedimento, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p. Si assume che la sentenza avrebbe escluso l'esistenza di una prova certa in ordine alla dazione del denaro da parte dell'SI, in contrasto con quanto invece accertato nella prima sentenza disciplinare n. 31/2022. Si sottolinea che in materia disciplinare, la giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha escluso che la valutazione delle dichiarazioni rese da persone imputate in procedimenti connessi o di reati collegati debba sottostare al rigore in ordine al riscontro degli elementi esterni, così che, una volta reputata, per altre circostanze, attendibile la dichiarazione dell'SI, non le si poteva negare tale qualità anche in ordine ALesposto de quo. Si sostiene che sia erronea l'affermazione circa la genericità del contenuto delle deposizioni relative alla consegna del denaro ovvero di altre regalie. Si aggiunge altresì che era emerso che vi erano state varie assunzioni presso le società gestite dai fratelli SI, assunzioni che erano state direttamente richieste o sollecitate dal ricorrente, costituendo anche queste delle utilità idonee a configurare gli estremi dell'illecito disciplinare per il quale è invece intervenuta assoluzione.
Il motivo è infondato.
In primo luogo deve sottolinearsi come i fatti originariamente contestati ALincolpato, ed ai quali la stessa Procura Generale ha inteso fare ritorno, una volta intervenuta la cassazione della prima sentenza disciplinare cagionata anche dalla sostanziale immutazione dei fatti operata dalla Sezione Disciplinare nella
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sentenza cassata, riferivano di un'attività del magistrato accompagnata "...da plurime dazioni di denaro in suo favore..." e precisamente "...in dazioni di denaro (per circa 150.000,00 euro) e regalie in suo favore". Esula quindi dALoriginaria contestazione l'avvenuta assunzione di persone indicate dal ricorrente (e ciò anche a voler far rientrare tale assunzione nella nozione di "agevolazioni" di cui alla norma disciplinare), il che non permette di invocarne la mancata presa in esame ai fini della configurazione della responsabilità disciplinare che deve parametrarsi sul concreto contenuto del capo di incolpazione. Quanto alla critica alla valutazione delle dazioni del denaro, ancorché Cass. n. 34992/2022, già richiamata, abbia precisato che in sede disciplinare non operano le più rigorose regole dettate per la valutazione della prova in sede penale ex art. 192 c.p.p., ad avviso della Corte le critiche sollevate dalla Procura Generale investono direttamente l'apprezzamento della prova, così come operato, in maniera logica e coerente da parte del giudice disciplinare. La sentenza rescindente di queste Sezioni Unite aveva devoluto al giudice di rinvio la verifica delle fonti di prova, soprattutto quelle acquisite fuori e prima del procedimento disciplinare e quindi non sottoposte al contraddittorio delle parti, facendosi carico anche delle osservazioni della difesa, affinché la motivazione desse atto di una struttura dialogica tra accusa e difesa. Ad avviso della Corte, l'esito cui la Sezione Disciplinare è pervenuta in ordine ALepisodio interessato dal motivo de quo appare rispettosa del compito assegnatole. Anche in questo caso
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud. 07-10-2025 -51-
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la sentenza ha evitato correttamente di attribuire una patente di attendibilità o inattendibilità del dichiarante "bonne à tout faire", ma ha verificato, esercitando il normale giudizio di attendibilità dei testi, se quanto riferito poteva esser reputato degno di credito. In primo luogo, ha evidenziato come tra le due dichiarazioni rese in diversi momenti dALSI emergessero alcune discrasie, soprattutto in ordine alla cronologia dei fatti, nonché numerose genericità nell'indicazione delle modalità di consegna del denaro. Ancora, avendo lo stesso SI fatto riferimento alla partecipazione agli episodi di tal CR IO, si imponeva un riscontro, che però si è risolto in senso negativo, non avendo quest'ultimo confermato il racconto del primo. Inoltre, la stessa Procura Generale, pur evidenziando che le modalità con le quali sarebbero avvenute alcune delle dazioni di denaro (versamento sul conto corrente dell'incolpato) ne avrebbe permesso un riscontro documentale, ha però dovuto riconoscere che ciò non era più possibile in ragione del notevole lasso di tempo trascorso dai fatti. Infine, non appaiono risolutive le dichiarazioni rese da SO LE e dal EN, così come riportate nel ricorso della Procura Generale alle pagg. 15 e ss., in quanto manca nella prima la certa riconducibilità del denaro intravisto nella borsa del IE alla dazione da parte del CR, mentre per la seconda la fonte di conoscenza del dichiarante è lo stesso SI, avendo riferito di circostanze apprese de relato, così che la valutazione di parziale inattendibilità del primo, in merito allo specifico episodio, non può che riverberarsi sulla deposizione de relato (del tutto
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025 -52-
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generica, quanto alla dazione del denaro, è poi la deposizione resa da IR NA e riportata a pag. 17 del ricorso). Il motivo deve pertanto essere rigettato. 10. Il terzo motivo dell'incolpato denuncia la violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b) e c) c.p.p. per avere la sentenza impugnata irrogato una sanzione eccessiva. Si deduce che è stata irrogata la grave sanzione della sospensione dalle funzioni per la durata di due anni, corredata anche dal trasferimento ad altro ufficio, il che avrebbe imposto un onere motivazionale che desse conto del rispetto del principio di proporzionalità. Il secondo motivo della Procura Generale denuncia la contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606 co. 1, lett. e) c.p.p., con riferimento alla sanzione irrogata. Si deduce che in sede di conclusioni era stato ricordato come il ricorrente avesse già subito una condanna disciplinare per la violazione dell'obbligo di astensione. Si lamenta però che, pur avendo la Sezione Disciplinare, condividendo le considerazioni della Procura Generale, sottolineato la gravità ed il disvalore delle condotte e l'idoneità ad intaccare i doveri di terzietà ed imparzialità ed equilibrio che devono connotare l'immagine del magistrato, stante anche l'assenza di sobrietà nella vita privata, non ha però tratto la conseguenza dell'impossibilità di assicurare la permanenza del dott. IE nell'ordine giudiziario. E' la stessa motivazione della decisione impugnata che risulta in grado di evidenziare come la statuizione assunta in merito alla
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sanzione non sia rispettosa del criterio di proporzionalità, al quale sia pur formalmente intende prestare ossequio. I motivi possono essere congiuntamente esaminati per la loro
connessione.
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La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha più volte precisato che la scelta, da parte della Sezione disciplinare del C.S.M., della sanzione da applicare ALincolpato va effettuata secondo il criterio della proporzionalità e, cioè, in misura adeguata alla concreta fattispecie disciplinare, con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso e costituisce un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, purché la motivazione sia congrua e immune da vizi logico-giuridici; in particolare, la congruità della motivazione del giudice disciplinare impone di considerare la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, alla natura e ALintensità dell'elemento psicologico del comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato, alla personalità dell'incolpato, soprattutto in relazione alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari, nonché al riflesso del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia del pubblico nell'istituzione. (Cass. Sez. U., 21/03/2023, n. 8034; Cass. Sez. U., 04/07/2012, n. 11137). In vista delle censure mosse dalla Procura Generale, richiamato il precedente costituito da Cass. Sez. U., 08/04/2022, n. 11457, che, pur ribadendo i suddetti principi, ha tuttavia annullato una sentenza che aveva inflitto la sanzione della sospensione dalle funzioni per due anni, rilevando come la condotta contestata al magistrato, realizzata in concorso con
va
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soggetti legati da motivi politici e l'ampio risalto della vicenda sui media nazionali erano circostanze idonee a compromettere irrimediabilmente il prestigio e la credibilità del magistrato e può condurre alla rimozione disciplinare del magistrato, anche in relazione allo strepitus fori. L'adeguatezza della sanzione della rimozione rientra, poi, nell'apprezzamento di merito della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici (Cass. Sez. U, 6 novembre 2014, n. 23677; Cass., Sez. U., 3 settembre 2020, n. 18302; Cass. Sez. U. 4 agosto 2021, n. 22302, cit., in motivazione). E' stata quindi ritenuta gravemente carente ed incoerente la motivazione della Sezione Disciplinare la quale, pur dando conto di plurime circostanze che avrebbero giustificato appieno la sanzione della rimozione, in quanto rivelatrici della particolare gravità della condotta posta in essere, aveva però applicato una sanzione diversa, addivenendo quindi ad una motivazione incoerente sul piano logico -giuridico. Ad avviso del Collegio, analoga inadeguatezza e scarsa coerenza si ravvisa nella motivazione della sentenza impugnata. La Sezione Disciplinare risulta particolarmente severa nel descrivere la gravità delle condotte addebitate ed accertate, soprattutto quanto alla descrizione del ruolo di supporto svolto dal magistrato rispetto al gruppo imprenditoriale colluso con la criminalità organizzata. Alla pag. 83, proprio nell'esposizione delle premesse in ordine alla determinazione della sanzione applicabile, la sentenza afferma
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che "le vicende oggetto di incolpazione e le condotte per le quali è stata raggiunta la prova sono connotate da una forte gravità ed espressione di rilevante disvalore". Successivamente, nel far riferimento al secondo capo di incolpazione per il quale era stata raggiunta la prova della responsabilità dell'incolpato, si aggiunge che "... è come se il IE avesse del tutto dimenticato il suo ruolo di magistrato terzo ed imparziale, per gettarsi nella mischia delle delicatissime questioni attinenti alla gestione dei rifiuti nel casertano, sede di enormi appetiti economici e di indiscusso e notorio interesse della malavita organizzata, con inevitabili collusioni di appartenenti alla pubblica amministrazione. Un terreno, dunque, minato e pericolosissimo, nel quale sarebbe stato facile e facilmente prevedibile, venire a contatto con soggetti di dubbia moralità o addirittura pregiudicati. Ma più in generale, è risultato che il ricorrente, in quegli anni, avesse completamente perso quegli indispensabili connotati di equilibrio e sobrietà che devono connotare la vita di un magistrato, lasciandosi andare ad una serie di rapporti sentimentali con donne direttamente o indirettamente coinvolte nelle indagini che portava avanti, con chiara violazione dell'obbligo di astensione, o nell'attività accademica che svolgeva, giungendo a circondarsi anche di collaboratori, come il SO LE, ai quali, utilizzando la forza ed il peso della sua funzione e della sua posizione, chiedere ausili di natura economica non indifferente, come per es., oggetto di questo procedimento, l'utilizzo per svariati anni di un piccolo studio/appartamento, da utilizzare anche per coltivare le ridette relazioni sentimentali".
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025 -56-
Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 504a11ef64c2bf4a - Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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Poco dopo alla successiva pagina 84 si assume che la condotta illecita aveva assunto connotati di estrema gravità per entrambe le contestazioni, essendo protrattasi per anni ed avendo pesantemente inciso in tutti i settori nei quali si era esplicitata, e non meno pesanti appaiono le considerazioni sull'elemento psicologico, nella parte in cui la sentenza impugnata riferisce che l'incolpato si era sempre mosso nella piena consapevolezza delle proprie condotte, ispirate ad una precisa e ferma volontà, del tutto incompatibile con il suo ruolo, essendo anche le frequentazioni con gli SI il frutto di precise e consapevoli scelte ampiamente soppesate. Dopo aver ricordato la protrazione delle condotte illecite per anni, si evidenzia altresì, che l'attività consulenziale era stata svolta a favore di esponenti del clan dei Casalesi, in un contesto storico in cui era tristemente nota la situazione dell'area del Casertano. Orbene, a fronte di un quadro oggettivo e di una valutazione dell'elemento soggettivo caratterizzati, secondo lo stesso giudizio della Sezione Disciplinare, da una estrema gravità delle condotte, tali da denotare in potenza una gravissima compromissione dei valori connessi alla funzione giudiziaria e al prestigio personale del magistrato, il formale richiamo al principio di proporzionalità della sanzione, al fine di giustificare la sospensione delle funzioni per due anni, non spiega in maniera adeguata, secondo canoni di logicità e coerenza intrinseca, le ragioni per le quali la Sezione Disciplinare si è orientata per la sanzione della sospensione, senza far alcun adeguato riferimento alle ragioni per le quali era invece da escludere il rimedio destitutorio.
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025-57-
Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 504a11ef64c2bf4a - Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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di
Impregiudicato l'esercizio del potere discrezionale individuazione della sanzione più adeguata, è però pur sempre necessario che tale potere sia supportato da una adeguata motivazione, laddove nel caso in esame si palesa una apparente incongruenza tra le premesse svolte in ordine alla rilevanza e gravità delle condotte rilevanti sul piano disciplinare accertate e la risposta data quanto al rimedio sanzionatorio. Per l'effetto deve essere accolto il secondo motivo di ricorso della Procura Generale, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Sezione Disciplinare del CSM in diversa composizione, affinché provveda a una nuova valutazione della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti accertati, ai fini della determinazione della sanzione.
erronea
Le superiori considerazioni, che implicano una applicazione del criterio di proporzionalità, con la conseguente applicazione di una sanzione che non appare congruamente motivata, sorreggono il giudizio di infondatezza del terzo motivo di ricorso dell'incolpato che deve pertanto essere rigettato. 11. Il quarto motivo dell'incolpato denuncia la violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b) ed e) c.p.p. per avere la sentenza omesso di revocare la misura cautelare, quanto meno in relazione ALesclusione dell'addebito di cui ALart. 3, lett. e). Si segnala che con ordinanza del 22 febbraio 2016 è stata disposta la sospensione cautelare del ricorrente dalle funzioni e dallo stipendio ed il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura.
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025 -58-
Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 504a11ef64c2bf4a - Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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Si assume che, una volta intervenuta l'assoluzione per l'illecito di cui ALart. 3 lett. e) del D. Lgs. n. 109/2006 la Sezione Disciplinare avrebbe dovuto revocare la misura cautelare. Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.c. per avere la Sezione Disciplinare omesso di dichiarare la perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 300 co. 4 c.p.p., che prevede che la custodia cautelare perda efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna, laddove la durata della custodia già subita non è inferiore ALentità della pena irrogata. Occorre però rilevare che nelle memorie depositate in vista dell'udienza, la Procura Generale ha evidenziato che con ordinanza n. 59 del 9 giugno 2025 la Sezione Disciplinare ha accolto l'istanza dell'incolpato di revoca della misura cautelare della sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, sostituendola con quella del trasferimento provvisorio al Tribunale di Cagliari, ove peraltro ha preso anche possesso. Di tale circostanza ha preso atto anche la difesa dell'incolpato nelle memorie, così che, come peraltro riconosciuto dal rappresentante della Procura Generale e dal difensore dell'incolpato nel corso della pubblica udienza, i motivi vanno dichiarati inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse. 12. Il sesto motivo del magistrato denuncia la violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b) ed e) in relazione ALart. 13 co. 1, del D. Lgs. n. 109/2006 per avere la sentenza impugnata, previa denuncia anche di vizio di motivazione, applicato la pena accessoria del trasferimento al Tribunale di Cagliari con funzioni di giudice civile.
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025-59-
Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 504a11ef64c2bf4a - Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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Si assume che l'art. 13 citato consente come pena accessoria solo il trasferimento ad altro ufficio, ma non anche la destinazione ad altre funzioni che è invece possibile contenuto dei provvedimenti adottati in via cautelare e provvisoria. Il motivo resta assorbito per effetto dell'accoglimento del secondo motivo della Procura Generale, essendosi rimessa al giudice di rinvio la novella determinazione della sanzione applicabile. 13. Il ricorso dell'incolpato è rigettato quanto ai motivi 1, 2, 3, dovendosi invece dichiarare l'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse sui motivi 4 e 5; viceversa, deve essere. accolto il secondo motivo del ricorso della Procura Generale (con conseguente assorbimento del sesto motivo del ricorso del magistrato), nei limiti di cui in motivazione, con rigetto del primo, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in diversa composizione
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo del ricorso della Procura Generale presso la Corte di Cassazione e rigettati i primi tre motivi del ricorso di TO IE ed il primo motivo del ricorso della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, assorbito il sesto motivo dell'incolpato, e dichiarati inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse il quarto ed il quinto motivo proposti da TO IE, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in diversa composizione;
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 7 ottobre
2025.
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud, 07-10-2025-60-
Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 504a11ef64c2bf4a - Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
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Numero registro generale 8903/2025 Numero sezionale 320/2025 Numero di raccolta generale 3859/2026 Data pubblicazione 20/02/2026
Il Consigliere Estensore Mauro Criscuolo
Il Primo Presidente
PA D'CO
Ric. 2025 n. 08903 sez. SU - ud. 07-10-2025 -61-
Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 504a11ef64c2b4a-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld