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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/11/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ER TI, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 1097 R.G. Cont. anno 2023
VERTENTE TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. SORRENTINO PATRIZIA giusta procura in atti
-attrice-
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore
Rappresentata e difesa dall'avvocato GUERRIERO AMEDEO giusta procura in atti
-convenuto-
Oggetto: risarcimento del danno ex art. 2051 c.c..
CONCLUSIONI: come precisate da parte attrice nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 6 giugno 2025; da parte convenuta nella comparsa di risposta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato alla Controparte_1 ha chiesto la condanna della convenuta al Parte_1 pagamento di € 7.776,74 a titolo di risarcimento per i danni subìti dall'immobile di sua proprietà -sito in via Canalicchio in
1 di 7 Guardia Sanframondi (BN),(in C.F. al foglio 10, p.lla 1581 sub 10
e sub 17) – in conseguenza di infiltrazioni d'acqua nonché, la condanna al pagamento di € 2.593,19, per le spese anticipate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo comprensive anche delle spese liquidate in favore del C.T.U; di €477,64 per le spese del C.T.P., di €1.000,00 per il compenso corrisposto al difensore, oltre interessi e rivalutazione monetaria e pagamento delle spese processuali.
A sostegno della domanda ha dedotto:
-di essere comproprietaria e detentrice del fabbricato sito in via
Canalicchio in Guardia Sanframondi (BN), individuato catastalmente al foglio 10, p.lla 1581 sub 10 e sub 17;
-che nell'autunno 2016, aveva rilevato in un locale del detto immobile la presenza di una macchia di umidità che dal soffitto scendeva sulla parete adiacente fino ad arrivare al pavimento, dove si era formato un ristagno di acqua;
-che nei giorni successivi la situazione aveva subìto un peggioramento in quanto le infiltrazioni d'acqua si erano estese a tutto il soffitto nonché, al vano scala ed al sottostante vano;
-che all'esterno del fabbricato, in corrispondenza delle infiltrazioni, aveva constatato la presenza di un rivolo, in prossimità di un contatore d'acqua dell'ente gestore del servizio idrico per il comune di Guardia Sanframondi, Controparte_1
;
[...]
-che al fine di comporre la lite, era stato esperito ricorso per accertamento tecnico preventivo (Tribunale di Benevento rg
1547/2017) all'esito del quale il c.t.u. nominato aveva accertato la responsabilità della nella Controparte_2 causazione dei danni all'immobile;
-che era stata, pertanto, formulata una proposta transattiva non accettata da controparte;
2 di 7 -che ella aveva sostenuto i costi per i lavori di ripristino e restauro dell'immobile danneggiato, con conseguente diritto al risarcimento del danno e al rimborso delle spese indicate.
Nel costituirsi in giudizio dopo la prima udienza,
[...] ha eccepito, in via preliminare, la nullità CP_1 dell'atto di citazione stante la sua genericità in punto di an e quantum debeatur e, comunque, nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea perchè infondata in fatto e in diritto. Ha dedotto l'insussistenza di qualunque profilo di responsabilità in capo alla convenuta sia per mancata prova del nesso causale tra la rottura della conduttura idrica e l'evento dannoso sia per essere l'evento lamentato caratterizzato dal caso fortuito e dalla forza maggiore, in quanto la rottura della condotta comunale non era né prevedibile né evitabile.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., fissata, in assenza di richieste istruttorie, sostituita dal deposito di note, all'udienza indicata in epigrafe sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla sola attrice, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
L'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni subiti agli immobili di cui la stessa è comproprietaria e possessore derivanti dalla rottura della conduttura comunale, la cui manutenzione è pacificamente svolta dalla la quale Controparte_3 pertanto ha assunto nella controversia di cui è causa la qualifica di custode.
Con riguardo alla rete fognaria -ma con principi estensibili alla rete idrica- la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo del custode (ente locale e/o soggetto che per legge o per contratto, è tenuto alla sua manutenzione) il quale risponde - ai sensi dell'art. 2051 c.c. - dei danni 3 di 7 eziologicamente a essi collegati, salvo la prova del fortuito. La disciplina dell'art 2051 c.c. esclude l'addebitabilità dell'evento al custode tutte le volte in cui esso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, ossia comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. Cass.
6340/1988), fattori che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, escludono la responsabilità del custode medesimo (cfr. anche Cass. 1332/1994).
Sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, nel caso di specie, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051
c.c., tenuto conto che non è contestato dalla la sua CP_1 qualità di custode della conduttura idrica di cui è causa, in quanto incaricato della sua manutenzione, grava sull'attrice la prova del nesso eziologico tra la cosa in custodia (conduttura idrica) ed il danno -che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa, come nel caso di specie, è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. 2331/2001)-; spetta invece alla convenuta, custode della detta conduttura, provare il caso fortuito nei termini indicati.
Nel caso di specie risulta dalla documentazione depositata agli atti e dalla relazione di c.t.u. che l'immobile di cui è causa è in comproprietà, per la quota di un mezzo, dell'attrice, che pacificamente lo possiede ( cfr. documentazione depositata da parte attrice e relazione del c.t.u. a pag. 7), circostanza, peraltro, incontestata da parte della convenuta costituita.
Nel corso del giudizio per ATP avente n. 1545/2017, svoltosi tra le parti del presente giudizio ed il Controparte_4
il consulente tecnico d'ufficio, con una relazione
[...] esaustiva e fatta propria da questo giudice, ha accertato che:
-l'immobile di cui è causa, all'atto del sopralluogo effettuato dal c.t.u. nel 2017, presentava danni da infiltrazioni di acqua, esistenti lungo la scala in pietra che collega il piano terra con 4 di 7 il primo, e al primo piano, alla parete, al pavimento e al solaio interpiano, specificamente descritti e rappresentati fotograficamente alle pagine da 10 a 13 della relazione del c.t.u.;
-in particolare i danni sono consistiti in ammaloramento degli intonaci presenti nel vano scala di collegamento, fessurazione del pavimento al primo piano, a ridosso della pietra naturale, imbrattamento della detta pietra naturale, e della scala in materiale lapideo per effetto dei rivoli d'acqua provenienti dalla muratura;
-il c.t.u. ha accertato che i detti danni sono causalmente collegati alla rottura della condotta idrica su via Canalicchio, nei pressi dell'immobile di cui è causa, riparata dai tecnici della società convenuta in data 15 febbraio 2017, come risultante dal relativo verbale allegato alla relazione di c.t.u. e come risultante anche da un esame visivo dei luoghi da parte del c.t.u.;
-l'ausiliario ha chiarito che è verosimile, tenuto conto che la riparazione è avvenuta sul tratto di strada che sormonta l'abitazione attorea, che l'acqua fuoriuscita dalle tubature rotte ha raggiunto per gravità le mura dell'abitazione, generando i rivoli di acqua che hanno determinato i fenomeni infiltrativi all'interno dell'immobile di cui è causa;
-il c.t.u. ha descritto i lavori da effettuare con uno specifico computo metrico, quantificandoli in € 8029,04 oltre iva, oltre iva, e nella somma di € 1300,00 oltre iva per spese tecniche.
Occorre infine sottolineare che la società convenuta ha invocato genericamente, per escludere la sua responsabilità, l'operatività del caso fortuito, senza neppure indicare quale sia stata il fatto, naturale o umano, tale da incidere sul nesso di causalità esistente tra la conduttura danneggiata e l'evento lesivo. Essendo la prova del caso fortuito gravante sul custode, come in precedenza chiarito, occorre rilevare che quest'ultimo non ha
5 di 7 assolto all'onere della prova- ed invero prima ancora di allegazione- del fatto idoneo ad escludere il nesso di causalità,
è necessario affermare la sua responsabilità nella causazione dell'evento lesivo.
Quanto al danno patrimoniale subito dall'attrice, la stessa, nel corso del presente giudizio, ha dimostrato di aver eseguito i lavori per rimuovere i danni, sostenendo una spesa inferiore a quella preventivata dal c.t.u., ammontante a complessivi €
7776,74. Pertanto la domanda risorcitoria deve essere accolta nei limiti della somma spesa dall'attrice per far fronte ai danni all'immobile di sua proprietà.
Va riconosciuto all'attrice un ulteriore danno per lucro cessante, legato all'indisponibilità delle somme spettanti a titolo risarcitorio, trattandosi di debito di valore. Tale ulteriore danno è determinabile calcolando la semisomma fra l'importo dovuto all'attualità, pari a € 7776,74 e quello spettante all'epoca del verificarsi del danni, fissato a dicembre 2016 (pari ad 6427,00 ), come risultante dalla devalutazione secondo gli indici FOI
(conformemente a quanto affermato da Cass. 17 febbraio 1995 n.
1712) e applicando alla sorte capitale così determinata (pari ad €
7101,87) un saggio di interessi pari al tasso legale, ipotizzando cioè, in assenza di prova contraria, un impiego del denaro disponibile nelle forme del piccolo risparmio. Sviluppando i calcoli, il lucro cessante, come sopra determinato, ammonta a €
841,75.
Il risarcimento, comprensivo dei cd. interessi compensativi, ammonta pertanto ad € 8618,49. A decorrere dalla pubblicazione della sentenza spetteranno all'attrice anche gli interessi fino al soddisfo.
Risulta altresì fondata la domanda formulata dall'attrice volta al rimborso del compenso corrisposto al c.t.u. pari ad € 2593,00 – essendo nel corso del giudizio di merito risultata soccombente la società convenuta- nonché la domanda di rimborso dell'onorario corrisposto al difensore per il giudizio di A.T.P., pari ad € 6 di 7 1000,00 (inferiore ai minimi di cui al d.m. 55/2014), nonché al rimborso del compenso corrisposto al c.t.p. per € 477,64, trattandosi di attività funzionali all'accertamento della responsabilità della convenuta.
La società convenuta, soccombente, deve anche rifondere all'attrice le spese di lite del presente giudizio, liquidate nella misura minima per tutte e quattro le fasi, in applicazione dello scaglione di riferimento tenuto conto dell'ammontare della somma accertata come dovuta. Deve disporsi il pagamento del compenso liquidato nel dispositivo a favore dei difensori di parte attrice che hanno dichiarato di non aver ricevuto compensi e di aver anticipato le spese.
p.q.m.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
-condanna a risarcire all'attrice il Controparte_3 danno subito per i fatti di cui alla domanda, quantificato nella complessiva somma di € 8.618,49, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
-condanna la società convenuta a corrispondere all'attore l'ulteriore somma di € 4.070,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
-condanna la società convenuta a rifondere all'attore le spese di lite del presente giudizio, liquidate nella complessiva somma di €
2.540,00 per compenso ed € 264,00 per spese vive, oltre spese generali al 15 % ed oneri di legge, disponendone il pagamento a favore dei difensori.
Benevento, 28 novembre 2025
Il Giudice
ER TI
7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ER TI, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 1097 R.G. Cont. anno 2023
VERTENTE TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. SORRENTINO PATRIZIA giusta procura in atti
-attrice-
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore
Rappresentata e difesa dall'avvocato GUERRIERO AMEDEO giusta procura in atti
-convenuto-
Oggetto: risarcimento del danno ex art. 2051 c.c..
CONCLUSIONI: come precisate da parte attrice nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 6 giugno 2025; da parte convenuta nella comparsa di risposta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato alla Controparte_1 ha chiesto la condanna della convenuta al Parte_1 pagamento di € 7.776,74 a titolo di risarcimento per i danni subìti dall'immobile di sua proprietà -sito in via Canalicchio in
1 di 7 Guardia Sanframondi (BN),(in C.F. al foglio 10, p.lla 1581 sub 10
e sub 17) – in conseguenza di infiltrazioni d'acqua nonché, la condanna al pagamento di € 2.593,19, per le spese anticipate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo comprensive anche delle spese liquidate in favore del C.T.U; di €477,64 per le spese del C.T.P., di €1.000,00 per il compenso corrisposto al difensore, oltre interessi e rivalutazione monetaria e pagamento delle spese processuali.
A sostegno della domanda ha dedotto:
-di essere comproprietaria e detentrice del fabbricato sito in via
Canalicchio in Guardia Sanframondi (BN), individuato catastalmente al foglio 10, p.lla 1581 sub 10 e sub 17;
-che nell'autunno 2016, aveva rilevato in un locale del detto immobile la presenza di una macchia di umidità che dal soffitto scendeva sulla parete adiacente fino ad arrivare al pavimento, dove si era formato un ristagno di acqua;
-che nei giorni successivi la situazione aveva subìto un peggioramento in quanto le infiltrazioni d'acqua si erano estese a tutto il soffitto nonché, al vano scala ed al sottostante vano;
-che all'esterno del fabbricato, in corrispondenza delle infiltrazioni, aveva constatato la presenza di un rivolo, in prossimità di un contatore d'acqua dell'ente gestore del servizio idrico per il comune di Guardia Sanframondi, Controparte_1
;
[...]
-che al fine di comporre la lite, era stato esperito ricorso per accertamento tecnico preventivo (Tribunale di Benevento rg
1547/2017) all'esito del quale il c.t.u. nominato aveva accertato la responsabilità della nella Controparte_2 causazione dei danni all'immobile;
-che era stata, pertanto, formulata una proposta transattiva non accettata da controparte;
2 di 7 -che ella aveva sostenuto i costi per i lavori di ripristino e restauro dell'immobile danneggiato, con conseguente diritto al risarcimento del danno e al rimborso delle spese indicate.
Nel costituirsi in giudizio dopo la prima udienza,
[...] ha eccepito, in via preliminare, la nullità CP_1 dell'atto di citazione stante la sua genericità in punto di an e quantum debeatur e, comunque, nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea perchè infondata in fatto e in diritto. Ha dedotto l'insussistenza di qualunque profilo di responsabilità in capo alla convenuta sia per mancata prova del nesso causale tra la rottura della conduttura idrica e l'evento dannoso sia per essere l'evento lamentato caratterizzato dal caso fortuito e dalla forza maggiore, in quanto la rottura della condotta comunale non era né prevedibile né evitabile.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., fissata, in assenza di richieste istruttorie, sostituita dal deposito di note, all'udienza indicata in epigrafe sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla sola attrice, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
L'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni subiti agli immobili di cui la stessa è comproprietaria e possessore derivanti dalla rottura della conduttura comunale, la cui manutenzione è pacificamente svolta dalla la quale Controparte_3 pertanto ha assunto nella controversia di cui è causa la qualifica di custode.
Con riguardo alla rete fognaria -ma con principi estensibili alla rete idrica- la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo del custode (ente locale e/o soggetto che per legge o per contratto, è tenuto alla sua manutenzione) il quale risponde - ai sensi dell'art. 2051 c.c. - dei danni 3 di 7 eziologicamente a essi collegati, salvo la prova del fortuito. La disciplina dell'art 2051 c.c. esclude l'addebitabilità dell'evento al custode tutte le volte in cui esso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, ossia comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. Cass.
6340/1988), fattori che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, escludono la responsabilità del custode medesimo (cfr. anche Cass. 1332/1994).
Sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, nel caso di specie, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051
c.c., tenuto conto che non è contestato dalla la sua CP_1 qualità di custode della conduttura idrica di cui è causa, in quanto incaricato della sua manutenzione, grava sull'attrice la prova del nesso eziologico tra la cosa in custodia (conduttura idrica) ed il danno -che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa, come nel caso di specie, è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. 2331/2001)-; spetta invece alla convenuta, custode della detta conduttura, provare il caso fortuito nei termini indicati.
Nel caso di specie risulta dalla documentazione depositata agli atti e dalla relazione di c.t.u. che l'immobile di cui è causa è in comproprietà, per la quota di un mezzo, dell'attrice, che pacificamente lo possiede ( cfr. documentazione depositata da parte attrice e relazione del c.t.u. a pag. 7), circostanza, peraltro, incontestata da parte della convenuta costituita.
Nel corso del giudizio per ATP avente n. 1545/2017, svoltosi tra le parti del presente giudizio ed il Controparte_4
il consulente tecnico d'ufficio, con una relazione
[...] esaustiva e fatta propria da questo giudice, ha accertato che:
-l'immobile di cui è causa, all'atto del sopralluogo effettuato dal c.t.u. nel 2017, presentava danni da infiltrazioni di acqua, esistenti lungo la scala in pietra che collega il piano terra con 4 di 7 il primo, e al primo piano, alla parete, al pavimento e al solaio interpiano, specificamente descritti e rappresentati fotograficamente alle pagine da 10 a 13 della relazione del c.t.u.;
-in particolare i danni sono consistiti in ammaloramento degli intonaci presenti nel vano scala di collegamento, fessurazione del pavimento al primo piano, a ridosso della pietra naturale, imbrattamento della detta pietra naturale, e della scala in materiale lapideo per effetto dei rivoli d'acqua provenienti dalla muratura;
-il c.t.u. ha accertato che i detti danni sono causalmente collegati alla rottura della condotta idrica su via Canalicchio, nei pressi dell'immobile di cui è causa, riparata dai tecnici della società convenuta in data 15 febbraio 2017, come risultante dal relativo verbale allegato alla relazione di c.t.u. e come risultante anche da un esame visivo dei luoghi da parte del c.t.u.;
-l'ausiliario ha chiarito che è verosimile, tenuto conto che la riparazione è avvenuta sul tratto di strada che sormonta l'abitazione attorea, che l'acqua fuoriuscita dalle tubature rotte ha raggiunto per gravità le mura dell'abitazione, generando i rivoli di acqua che hanno determinato i fenomeni infiltrativi all'interno dell'immobile di cui è causa;
-il c.t.u. ha descritto i lavori da effettuare con uno specifico computo metrico, quantificandoli in € 8029,04 oltre iva, oltre iva, e nella somma di € 1300,00 oltre iva per spese tecniche.
Occorre infine sottolineare che la società convenuta ha invocato genericamente, per escludere la sua responsabilità, l'operatività del caso fortuito, senza neppure indicare quale sia stata il fatto, naturale o umano, tale da incidere sul nesso di causalità esistente tra la conduttura danneggiata e l'evento lesivo. Essendo la prova del caso fortuito gravante sul custode, come in precedenza chiarito, occorre rilevare che quest'ultimo non ha
5 di 7 assolto all'onere della prova- ed invero prima ancora di allegazione- del fatto idoneo ad escludere il nesso di causalità,
è necessario affermare la sua responsabilità nella causazione dell'evento lesivo.
Quanto al danno patrimoniale subito dall'attrice, la stessa, nel corso del presente giudizio, ha dimostrato di aver eseguito i lavori per rimuovere i danni, sostenendo una spesa inferiore a quella preventivata dal c.t.u., ammontante a complessivi €
7776,74. Pertanto la domanda risorcitoria deve essere accolta nei limiti della somma spesa dall'attrice per far fronte ai danni all'immobile di sua proprietà.
Va riconosciuto all'attrice un ulteriore danno per lucro cessante, legato all'indisponibilità delle somme spettanti a titolo risarcitorio, trattandosi di debito di valore. Tale ulteriore danno è determinabile calcolando la semisomma fra l'importo dovuto all'attualità, pari a € 7776,74 e quello spettante all'epoca del verificarsi del danni, fissato a dicembre 2016 (pari ad 6427,00 ), come risultante dalla devalutazione secondo gli indici FOI
(conformemente a quanto affermato da Cass. 17 febbraio 1995 n.
1712) e applicando alla sorte capitale così determinata (pari ad €
7101,87) un saggio di interessi pari al tasso legale, ipotizzando cioè, in assenza di prova contraria, un impiego del denaro disponibile nelle forme del piccolo risparmio. Sviluppando i calcoli, il lucro cessante, come sopra determinato, ammonta a €
841,75.
Il risarcimento, comprensivo dei cd. interessi compensativi, ammonta pertanto ad € 8618,49. A decorrere dalla pubblicazione della sentenza spetteranno all'attrice anche gli interessi fino al soddisfo.
Risulta altresì fondata la domanda formulata dall'attrice volta al rimborso del compenso corrisposto al c.t.u. pari ad € 2593,00 – essendo nel corso del giudizio di merito risultata soccombente la società convenuta- nonché la domanda di rimborso dell'onorario corrisposto al difensore per il giudizio di A.T.P., pari ad € 6 di 7 1000,00 (inferiore ai minimi di cui al d.m. 55/2014), nonché al rimborso del compenso corrisposto al c.t.p. per € 477,64, trattandosi di attività funzionali all'accertamento della responsabilità della convenuta.
La società convenuta, soccombente, deve anche rifondere all'attrice le spese di lite del presente giudizio, liquidate nella misura minima per tutte e quattro le fasi, in applicazione dello scaglione di riferimento tenuto conto dell'ammontare della somma accertata come dovuta. Deve disporsi il pagamento del compenso liquidato nel dispositivo a favore dei difensori di parte attrice che hanno dichiarato di non aver ricevuto compensi e di aver anticipato le spese.
p.q.m.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
-condanna a risarcire all'attrice il Controparte_3 danno subito per i fatti di cui alla domanda, quantificato nella complessiva somma di € 8.618,49, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
-condanna la società convenuta a corrispondere all'attore l'ulteriore somma di € 4.070,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
-condanna la società convenuta a rifondere all'attore le spese di lite del presente giudizio, liquidate nella complessiva somma di €
2.540,00 per compenso ed € 264,00 per spese vive, oltre spese generali al 15 % ed oneri di legge, disponendone il pagamento a favore dei difensori.
Benevento, 28 novembre 2025
Il Giudice
ER TI
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