Sentenza 19 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/03/2018, n. 12585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12585 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da UZ LU, nato a [...] 1'11.1.1981, elettivamente domiciliato presso il difensore, avverso la sentenza del 2/12/2016 della Corte di Appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale, che lo aveva condannato per il delitto di truffa, a lui ascritto, dichiarando nel contempo non doversi procedere nei suoi confronti per il concorrente reato di falso in scrittura privata, aveva ritenuto la continuazione tra il reato in contestazione con quelli già giudicati con la sentenza del medesimo Tribunale di Bologna del 4.11.2016 e, in tal modo, aumentando la pena inflitta in quella sede di mesi 7 di reclusione ed Euro 120 di multa, la rideterminava in quella, finale, di anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed Euro 380 di multa e confermava, nel resto, l'impugnata sentenza;
2. ricorre per Cassazione LU UZ lamentando:
2.1 inosservanza della legge processuale con riferimento agli artt. 601, 161 e 178 cod. proc. pen., rilevando l'errore della Corte di Appello che aveva respinto l'eccezione concernente la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado presso la sua residenza piuttosto che nel domicilio eletto presso il suo difensore aggiungendo che tale elezione di domicilio doveva necessariamente resistere alla sostituzione del difensore che era avvenuta nel frattempo;
2.2 violazione della legge penale sostanziale e processuale in riferimento agli artt. 61 n. 7 cod. pen., 517 e 519 cod. proc. pen. nonché illogicità, sul punto specifico, della motivazione;
in particolare, rileva che il giudice di primo grado, dopo aver preso atto della inefficacia della denuncia della persona offesa ad integrare la necessaria condizione di procedibilità del reato, aveva tuttavia ritenuto lo stesso procedibile di ufficio in forza della aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., non solo irritualmente contestata nel corso del giudizio ma che non poteva dirsi nel caso di specie integrata in considerazione dell'importo di cui si discute ed in difetto di un necessario accertamento delle condizioni soggettive della parte offesa;
2.3 erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione circa l'aumento operato per la continuazione sul reato che la Corte di Appello aveva ritenuto più grave in ragione della pena inflitta laddove, invece, l'aumento avrebbe dovuto essere effettuato partendo da uno dei reati già giudicati e ben più gravi rispetto a quello oggetto del giudizio di appello;
rileva, inoltre, la incongruità dell'aumento operato dalla Corte;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Con il primo motivo, infatti, il ricorrente lamenta l'inosservanza della legge processuale con riferimento agli artt. 601, 161 e 178 cod. proc. pen.; segnala, in particolare, l'errore in cui è a suo avviso incorsa la Corte di Appello, da cui sarebbe derivata la nullità della sentenza impugnata, nell'aver respinto l'eccezione concernente la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado avvenuta presso la sua residenza piuttosto che nel domicilio eletto presso il difensore. È vero che, in via di principio, l'omessa notifica all'imputato, dichiarato contumace, dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado con l'estratto del provvedimento comporta la nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio (cfr., Cass. Pen., 19.11.2014 n. 3.881, Acquaviva;
Cass. Pen., 5, 5.11.2014 n. 50.980, Stevanato). È pur vero che, nel caso di specie, la Corte di Appello aveva motivato, in merito alla eccezione sollevata dalla difesa, sostenendo che, nel caso di specie, si sarebbe stati in presenza non già di una omessa notificazione dell'estratto contumaciale ma di una notificazione irregolare in quanto eseguita presso la residenza effettiva dell'imputato mediante consegna dell'atto nelle mani della zia dell'imputato, capace e convivente, piuttosto che nel domicilio eletto presso lo studio del precedente difensore;
la Corte territoriale aveva inoltre aggiunto che la notifica al difensore era intervenuta ben prima della emissione (e della successiva notificazione) del decreto di citazione per il giudizio di appello laddove, peraltro, la revoca del precedente difensore era intervenuta molto tempo addietro. In effetti, come risulta dagli atti, compulsabili dalla Corte attesa la natura processuale della censura che ne fa giudice anche del "fatto" (cfr., Cass. SS.UU., 31.10.2001 N. 42.982, Policastro;
Cass. Pen., 1, 9.1.2013 n. 8.521, Chahid;
Cass. Pen., 4, 28.9.2004 n. 47.891, Mauro), l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado venne notificata al UZ anche presso il difensore nominato in data 16.3.2011 ovvero in data antecedente l'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello. Tale circostanza, unitamente alla considerazione secondo cui la notificazione venne eseguita nelle mani di persona convivente, che non è contestato abbia a sua volta provveduto a dare conoscenza dell'atto al UZ, aveva in definitiva indotto la Corte di Appello a ritenere che l'imputato avesse di fatto acquisito effettiva e reale conoscenza dell'atto, sia pure attraverso un procedimento di notificazione irregolare;
in definitiva, aveva portato i giudici di merito a concludere nel senso che la concreta situazione processuale sottoposta al loro esame consentisse di ritenere che l'impugnazione proposta dal difensore prima del decorso del termine per l'imputato, non maturato a causa della mancata notificazione dell'estratto contumaciale, avesse ciò non di meno determinato la consumazione dell'autonomo diritto di impugnazione di quest'ultimo, nonostante l'irrituale notificazione (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 5, 11.7.2014 n. 41.066, Chiavacci;
Cass. Pen., F, 25.8.2015 n. 41.158, PG in proc. E.). Questo percorso argonnentativo non è stato adeguatamente contrastato con il ricorso di cui si tratta nel quale la difesa, senza confrontarsi con la motivazione della Corte di Appello, si è limitata a ribadire l'eccezione di nullità ancorandola ad una serie di precedenti della Corte che non sono tuttavia riferibili al caso di specie;
in particolare, è stato evocato il precedente rappresentato dalla già richiamata Cass. Pen., 5, 5.11.2014 n. 50.980, Stevanato, nel quale, tuttavia, la fattispecie esaminata era ben diversa atteso che la notificazione dell'estratto contumaciale era in quel caso avvenuta mediante il deposito dell'atto non recapitato presso l'ufficio postale ed il perfezionamento della "compiuta giacenza" e, pertanto, in maniera virtuale laddove, come vale la pena di ribadire, nel caso di specie la Corte di Appello ha correttamente valorizzato le modalità della notifica avvenuta nelle mani di familiare convivente e, pertanto, con modalità effettivamente irregolari ma comunque astrattamente idonee a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (cfr., Cass. SS.UU., 27.10.2004 n. 119, Palunnbo). Tale rilievo, indipendentemente da ogni considerazione sulla (pre)valenza della notifica eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8bis cod. proc. pen. piuttosto che nel domicilio eletto (cfr., Cass. Pen., 2, 29.11.2016 n. 8.888, Mazza;
Cass. pen., 6, 28.6.2016 n. 31.569, C.), consente di ritenere il motivo manifestamente infondato.
2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta che il Tribunale, dopo aver rilevato la inidoneità della denuncia della persona offesa ad integrare la necessaria condizione di procedibilità del reato, aveva tuttavia ritenuto lo stesso procedibile di ufficio in forza della aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., che era stata irritualmente contestata ma che, per altro verso, non poteva dirsi nel caso di specie integrata in considerazione dell'importo di cui si discute ed in difetto di un necessario accertamento delle condizioni soggettive della parte offesa. In punto di irritualità della contestazione suppletiva va rilevato, infatti, che nessun rilievo e nessuna eccezione era stata sollevata dalla difesa nel corso dei giudizi di merito, con conseguente impossibilità di proporre la questione in questa sede trattandosi, come è noto, e come costantemente ribadito da questa Corte, di una nullità a regime intermedio non suscettibile, ove non sollevata entro la definizione del giudizio di secondo grado, in sede di legittimità (cfr., così, ad esempio, Cass. pen., 5, 28.9.2005 n. 44.008 Di Benedetto;
Cass. Pen., 5, 8.1.2009 n. 9.281, Parente;
conf., da ultimo, Cass. Pen., 4, 29.3.2017 n. 19.043, Privitera). Quanto, poi, alla sussistenza delle condizioni per ritenere integrata, in punto di fatto, la aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., il ricorso è inammissibile mancando, sul punto, uno specifico motivo di appello;
in quella sede, infatti, la difesa non aveva in alcun modo contestato che le condizioni soggettive della vittima non avrebbero consentito di ritenere il danno di rilevante gravità. Alla Corte di Appello, pertanto, non era stata correttamente sottoposta la censura che forma ora oggetto del presente ricorso in Cassazione e che, pertanto, deve ritenersi preclusa ai sensi dell'art. 609 comma 2, cod. proc. pen. riguardando un profilo della vicenda che non era stato devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado (cfr., Cass. Pen., 2, 8.3.2017 n. 29.707, Galdi;
Cass. Pen., 2, 17.2.2017 n. 13.826, Bolognese;
Cass. Pen., 2, 29.1.2016 n. 6.131, Menna;
cfr., peraltro, Cass. Pen., 2, 14.7.2015 n. 33.342, Di Filippo, che ha ritenuto sussistente la predetta aggravante, indipendentemente da ogni considerazione di natura "soggettiva", in relazione ad un danno patrimoniale compreso tra 20.000 e 50.000 Euro).
3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo con il quale la difesa denuncia l'erronea applicazione della legge penale e la illogicità della motivazione circa l'aumento operato per la continuazione sul reato che la Corte di Appello aveva ritenuto più grave in ragione della pena inflitta quando, invece, l'aumento avrebbe dovuto essere effettuato partendo da uno dei reati già giudicati e ben più gravi rispetto a quello oggetto del giudizio di appello;
rileva, inoltre, la incongruità dell'aumento operato dalla Corte. I giudici di merito, infatti, hanno fatto corretta applicazione del principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui nel caso di continuazione tra reati in parte decisi con sentenza definitiva ed in parte "sub iudice", la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reati al vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee (cfr., Cass. Pen., 2, 23.9.2015 n. 935, Vella).
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero. L'inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare la intervenuta prescrizione del reato che, come nel caso di specie, sarebbe comunque maturata successivamente alla sentenza impugnata in questa sede (Sez. U, n.32 del 22/11/2000, D. L., RV. 217266; n.33542 del 27/06/2001, Cavalera, RV 219531; n.23428 del 22/03/2005, Bracale, RV. 231164; n.12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, RV. 266818).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore d