Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3744/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3744/2024 promosso da: nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. MATTEI GESSICA;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
MATTEI GESSICA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “CHIEDONO all'Ill.mo Tribunale di Ancona di voler dichiarare lo scioglimento del matrimonio da essi contratto con rito civile in data 12.01.2003, atto trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Jesi al n. 3 parte 1– anno 2003, alle condizioni di seguito indicate:
1. i ricorrenti restano liberi di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno.
2. I ricorrenti confermano il consenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per i figli minorenni, che – previo accordo tra i genitori –
- 1 -
3. I SInori e confermano di essere economicamente Parte_1 Parte_2
indipendenti e si danno reciprocamente atto che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
4. Sulla casa famigliare e altro.
La casa famigliare sita in Jesi (AN), via Libero Grassi n. 7, di proprietà esclusiva del SI.
, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Jesi come segue: Parte_1
- foglio 53, particella 1618, sub. 64, categ. A/2, classe 4, rendita catastale € 506,13;
- foglio 53, particella 1618, sub. 44, categ. C/6, classe 4, rendita catastale € 37,75; resta assegnata alla SI.ra – alle condizioni e alle limitazioni di legge - che Parte_2
continuerà ad abitarvi con i figli , , fino al raggiungimento della Per_1 Per_2 Per_3 maggiore età e dell'autosufficienza economica di tutti i figli. Fino ad allora, il SI. Parte_1
non potrà vendere né concedere in locazione a terzi detto immobile, salvo diverso
[...]
accordo della SI.ra e/o dei figli se maggiorenni. Pt_2
Allorquando i figli saranno divenuti economicamente autosufficienti, la SI.ra Parte_2
dovrà liberare immediatamente l'immobile. Laddove – previo consenso del SI. Parte_1
– la SI.ra dovesse continuare ad abitarvi, nonostante la maggiore età e
[...] Pt_2
l'indipendenza economica di tutti i figli, quest'ultima si impegna fin da ora a corrispondere in favore del SI. un'indennità di occupazione pari ad € 500,00 al mese, Parte_1
rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Allorquando i figli saranno divenuti economicamente autosufficienti, il SI. Parte_1
potrà mettere in vendita detto immobile, o concederlo in locazione a terzi, o utilizzarlo per sé
e/o i suoi familiari.
Contestualmente all'atto di vendita dell'immobile in questione, il SI. si Parte_1
impegna a corrispondere alla SI.ra , che accetta, la somma di € 65.000,00 Parte_2
(diconsi euro sessantacinquemila/00=), improduttiva di interessi, a titolo di rimborso spese di ristrutturazione da questa sostenute in costanza di matrimonio. Resta inteso che il pagamento di tale somma è subordinato alla vendita dell'immobile e dunque, avverrà contestualmente al rogito notarile.
- 2 - Laddove, l'immobile non dovesse essere venduto, ma concesso in locazione a terzi, o utilizzato dal SI. per sé e/o i suoi familiari, la somma di € 65.000,00 spettante alla SI.ra Parte_1 [...]
a titolo di rimborso spese di ristrutturazione dell'immobile, verrà corrisposta alla Parte_2 medesima mediante rate mensili da € 500,00 cadauna. Detta somma resta improduttiva di interessi.
5. Affidamento, collocamento e residenza dei figli.
I figli rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza principale presso la madre.
6. Sui tempi e modalità di permanenza dei figli con il padre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli senza limitazioni, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, compatibilmente con le loro eSIenze e previo accordo con la madre.
In mancanza di diverso accordo, i tempi e le modalità di permanenza dei figli minorenni con il padre sono quelli già stabiliti con il ricorso congiunto di separazione personale omologato con decreto n. cronol. 1299 del 04.02.2020, R.G. 8057/20219 del Tribunale di Ancona.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere apprezzamenti l'uno dell'altro alla presenza della prole.
7. Sulla responsabilità genitoriale, cura, istruzione ed educazione dei figli.
Entrambi i genitori continueranno ad esercitare sui figli la piena responsabilità genitoriale.
Tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli minorenni verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
Eventuali viaggi all'estero dovranno essere previamente autorizzati per iscritto.
Per tutto quanto ivi non espressamente previsto, vengono confermate le condizioni previste nel ricorso congiunto di separazione personale omologato con decreto n. cronol. 1299 del
04.02.2020, R.G. 8057/20219 del Tribunale di Ancona.
8. Sul contributo di mantenimento dei figli.
- 3 - A titolo di contributo per il mantenimento dei figli , e , il SI. Per_3 Per_2 Per_1 Parte_1
sarà tenuto a corrispondere alla SI.ra , anticipatamente entro il
[...] Parte_2 giorno 25 di ogni mese, la somma di € 868,50 (euro ottocentosessantotto/50), ovvero € 289,50 per ciascun figlio;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli aumenti dell'indice
ISTAT per le famiglie di operai e impiegati.
Le parti concordano che, laddove i figli divenuti maggiorenni dovessero decidere di seguire un corso universitario o altro corso di studi fuori città, l'assegno di mantenimento verrà corrisposto direttamente in favore del figlio maggiorenne.
Per quanto riguarda l'assegno universale INPS per ciascun figlio, questo continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla SI.ra , mentre le detrazioni per i figli a carico Parte_2
continueranno ad essere percepite in misura del 100% dal SI. . Parte_1
Le spese straordinarie continueranno ad essere suddivise nella misura del 50% tra ciascun genitore per le quali le parti si riportano integralmente a quanto stabilito nel protocollo del
Tribunale di Ancona, come analiticamente richiamato nel ricorso congiunto di separazione.
Per il rimborso di dette spese, sarà sufficiente che chi abbia anticipato la spesa esibisca all'altro la relativa documentazione che attesti l'avvenuto pagamento, con intestazione di detti documenti ai figli.
La refusione della relativa quota dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione dei documenti attestanti la spesa straordinaria sostenuta dall'altro genitore.
9. Le spese di separazione saranno integralmente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente ed hanno chiesto Parte_1 Parte_2
lo scioglimento del matrimonio contratto a Jesi il 12/01/2003, rappresentando che dal matrimonio sono nati i figli (di 13 anni), (di 17 anni) e (di 19 anni) Per_3 Per_2 Per_1
“maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente”, che il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso per separazione e che i coniugi tutt'ora vivono separati, non essendo mai stata ricostituita la comunione materiale e spirituale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate, con le quali le parti, secondo quanto evidenziato dal Presidente relatore con decreto
- 4 - del 13/01/2025, hanno depositato la documentazione mancante e precisato i termini dell'accordo, circa le condizioni di affidamento, collocamento e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minorenni e , in epigrafe Per_3 Per_2
trascritte.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 15/01/2025.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 1299/2020 del 29/01/2020 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 24/01/2020. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Jesi il 12/01/2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi al n. 3, parte 1, dell'anno 2003.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei figli minori e , posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse Per_3 Per_2
morale e materiale, sono rispettose della loro eSIenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 5 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Jesi il 12/01/2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_2
Comune di Jesi al n. 3, parte 1, dell'anno 2003; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso, come precisate all'udienza del 17/01/2025, e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di conSIlio del 22/01/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
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