Decreto cautelare 27 ottobre 2025
Sentenza breve 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 17/12/2025, n. 8192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8192 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08192/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05620/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5620 del 2025, proposto da
-OMISSIS- quale genitore del minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regione Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, Scuola Secondaria di I Grado M. Stanzione di Orta di Atella, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
A) del Piano Educativo Individualizzato del 24.09.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dalla Scuola Secondaria di primo grado “M. Stanzione” di Orta di Atella (Ce) con il quale vengono assegnate 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su n. 30 ore di frequenza settimanali;
B) in una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno, incluso il verbale del Glo del 24.09.2025;
C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale e della Scuola Secondaria di I Grado M. Stanzione di Orta di Atella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa IA TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, portatore di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92, ha adito questo TAR per vedersi riconosciuto il diritto alla copertura integrale dell’orario in cui il minore è presente a scuola con un insegnante di sostegno a lui dedicato; in particolare, ha dedotto che il PEI redatto per l’anno in corso in data 24.9.2025, pur evidenziando la necessità di una copertura totale del monte ore (vedi par. 9 ove, dando atto che l’orario è di 30 ore settimanali e che il minore usufruisce del sostegno per sole 18 ore, si ribadisce la necessità del sostegno per l’intero monte ore) ha diversamente disposto a causa delle ridotte disponibilità di organico.
Si è costituito il Ministero resistente, depositando documentazione.
In data 25.11.2025 la parte ricorrente ha dichiarato che, nelle more del giudizio, la materia del contendere era cessata, essendo stato revisionato il PEI in senso conforme alle richieste avanzate.
All’udienza camerale del 26.11.2025 il Collegio ha, dunque, dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cpa.
In ragione di quanto osservato, la materia del contendere deve essere dichiarata cessata.
Quanto al regolamento delle spese di lite, poiché la scuola aveva l’obbligo di ottemperare all’obbligo tardivamente adempiuto sin dall’inizio dell’anno scolastico, redigendo tempestivamente il PEI e chiedendo all’USR l’insegnante “in deroga”, come questa Sezione ha stabilito nelle ultime recenti sentenze, va dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione con spese a carico, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1000,00, oltre accessori di legge e c.u. se dovuto e versato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza:
- alle parti costituite;
- alla Scuola secondaria di I grado M. Stazione di Orta di Atella;
- al Ministero dell’Istruzione e del merito: (Gabinetto del Ministro):uffgabinetto@postacert.istruzione.it;
- al Ministero dell’Istruzione e del merito -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione: dpit@postacert.istruzione.it;
- all’Ufficio scolastico regionale della Campania: drca@postacert.istruzione.it;
- all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta: uspce@postacert.istruzione.it.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA PA, Presidente
IA TA, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA TA | NA PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.