Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01048/2025REG.PROV.COLL.
N. 01472/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1472 del 2024, proposto da
Ecoparking s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello 40;
contro
Nam. 3 s.r.l., non costituito in giudizio;
Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza 24 aprile 2024, n. 303, emessa dal C.G.A.R.S., sez. giur., nel ricorso iscritto al n. 665/2023 R.G..
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e di Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il Cons. LL AD e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ex art. 114 c.p.a. la società Ecoparking s.r.l. ha chiesto ordinarsi alla società Nam 3 s.r.l. il rimborso del contributo unificato di euro 9.000,00, pagato dalla società Ecoparking s.r.l. per l’introduzione del giudizio in appello n. 665/2023 R.G., in forza della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 24 aprile 2024, n. 303, passata in giudicato.
2. La società ricorrente ha evidenziato di avere chiesto alla società NAM.3 s.r.l., con comunicazioni a mezzo p.e.c. del 17 settembre 2024 (al procuratore costituito nel giudizio di appello) e del 22 ottobre 2024 (direttamente all’indirizzo pec della società Nam 3 s.r.l.), di provvedere, quale parte soccombente del giudizio di appello, al rimborso dell’importo di euro 9.000,00, regolarmente pagato come da quietanza di pagamento versata in atti.
3. La società Nam 3 s.r.l., regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
4. Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e l’Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali si sono costituiti in giudizio, a norma dell'art. 55, settimo comma, del d.lgs. n. 104 del 2010, chiedendo di essere sentiti in camera di consiglio.
5. La società Ecoparking s.r.l. ha depositato memoria.
6. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 19 novembre 2025.
DIRITTO
1. Il proposto ricorso in ottemperanza va accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
1.1 E’ utile, innanzi tutto, richiamare la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 maggio 2017, n. 2, che, trattando dell’azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a., ha affermato, nella parte che rileva in questa sede, che le norme processuali (e tra queste anche l’art. 112, comma 1, c.p.a.) “ vanno coordinate ed interpretate alla luce dei limiti che incontra la giurisdizione amministrativa. Esse sono, infatti, norme sul rito, che presuppongono (e non pongono) la giurisdizione, che deve, quindi, desumersi dai criteri generali di riparto e non direttamente da esse”, con la conseguenza che “la domanda che la parte privata danneggiata dall’impossibilità di ottenere l’esecuzione in forma specifica del giudicato proponga nei confronti dell’altra parte privata, beneficiaria del provvedimento illegittimo, esula dall’ambito della giurisdizione amministrativa, in quanto si tratta di una controversia tra due soggetti privati, avente ad oggetto un diritto soggettivo di contenuto patrimoniale ”; non potendo, in senso contrario, nemmeno invocarsi ragioni di connessione, in quanto, « salvo deroghe normative espresse, nell’ordinamento processuale vige il principio generale della inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione » (Cons. Stato, Adunanza plenaria, 12 maggio 2017, n. 2, che richiama Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2014, n. 6, Cass., Sez. U., 19 aprile 2013, n. 9534 e Cass. Sez. U., 7 giugno 2012, n. 9185).
1.2 La carenza del presupposto processuale della giurisdizione costituisce, già di per sé, argomento decisivo per ritenere che l’obbligo di eseguire il giudicato presuppone sempre e comunque che nel giudizio sia parte una pubblica amministrazione o un soggetto a essa equiparato, a ciò non ostando il tenore letterale dell’art. 112, comma 1, c.p.a, trattandosi di norma “ coerente con la constatazione che in moltissimi casi l’esecuzione in forma specifica del giudicato richiede, in particolare se si tratta di attuarne gli effetti restitutori e ripristinatori, oltre all’azione dell’amministrazione, l’ingerenza nella sfera giudica e materiale di soggetti privati, specie nel caso in cui sono stati destinatari di provvedimento favorevoli poi annullati e devono, per effetto del giudicato, adempiere ad obblighi – a ben guardare meramente conseguenziali o riflessi – restitutori e ripristinatori. Escludere in tali casi la giurisdizione amministrativa solo perché vi è il coinvolgimento indiretto (e inevitabile) di soggetti privati vanificherebbe la funzione del giudizio di ottemperanza e, con essa, il valore fondamentale dell’effettività del giudicato (corollario del principio, di rango costituzionale ed europeo, del diritto di azione in giudizio) ” (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 12 maggio 2017, n. 2).
1.3 Tanto premesso, ulteriori considerazioni meritano di essere svolte alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio, che, seppure delineati in un contesto normativo differente, mantengono la loro valenza specifica e in applicazione dei quali “ non è ammissibile il giudizio di ottemperanza finalizzato a ottenere il pagamento di una somma di denaro – in alternativa all’esecuzione disciplinata dal libro III del codice di procedura civile – nei confronti di soggetti anche solo formalmente privati e, come tali, non soggetti alla normativa di contabilità pubblica ” (C.G.A.R.S., sez. giur., 22 aprile 2009, n. 286, che richiama C.G.A.R.S., sez. giur., 3 febbraio 2007, n. 42).
1.4 Più nello specifico è stato argomentato che:
-) il giudizio di ottemperanza può esperirsi nei confronti di un soggetto tenuto al rispetto della normativa di contabilità pubblica per il compimento degli atti amministrativi da questa richiesti, ovvero nei confronti di un soggetto – indifferentemente pubblico o privato – che sia tenuto, in forza del giudicato, al compimento di un’attività implicante esercizio di potestà pubbliche (concessionario di pubblica funzione o di pubblico servizio);
-) il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per ottenere il pagamento di una somma di denaro, sempre però nei confronti di una pubblica amministrazione, ovvero nei confronti di un soggetto privato concessionario di pubblici poteri, per il compimento di attività connesse all’esercizio di questi ultimi;
-) è inammissibile (per converso) il giudizio di ottemperanza proposto nei confronti di un soggetto di diritto privato, come tale non assoggettato alla normativa di contabilità pubblica, per ottenere l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme, anche se trattisi di somme che devono essere versate a terzi nell’interesse del creditore;
-) il creditore della prestazione (di dare o di fare, ma comunque fungibile posto che l’oggetto della prestazione è pur sempre una somma di denaro, bene fungibile per antonomasia) – previa, se del caso, azione cognitoria finalizzata a rendere certo, liquido ed esigibile il proprio credito, ovvero, nei congrui casi, previo esperimento dell’azione esecutiva in forma specifica ex art. 612 c.p.c. – dovrà necessariamente rivolgersi al giudice ordinario per ottenere il soddisfacimento coattivo del proprio credito (C.G.A.R.S., sez. giur., 22 aprile 2009, n. 286).
1.5 In aggiunta, va evidenziato che nemmeno è ammissibile, nel giudizio di ottemperanza promosso nei confronti di un soggetto privato da cui si pretenda un pagamento, la nomina del commissario ad acta , in assenza dei due presupposti normativamente indicati ai fini della sua nomina, ovvero che il giudice debba sostituirsi all’amministrazione e che tale circostanza si verifichi nell’ambito della giurisdizione del giudice medesimo come definita dalle norme che la attribuiscono (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8).
1.6 Si tratta di premesse, nella vicenda in esame, del tutto assenti, in quanto l’Amministrazione non è parte del presente giudizio (giacché la domanda di pagamento in questa sede proposta involge due società a responsabilità limitata) e l’oggetto fuoriesce dai compiti del commissario ad acta e dai confini della giurisdizione del giudice amministrativo (nel cui ambito il commissario agisce, quale ausiliario di quel giudice) per rientrare nella giurisdizione ordinaria (previa formazione, per quanto rilevato, di un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.: su cui infra ). Ciò perché « il giudizio di ottemperanza risponde all’esigenza del completamento della tutela giurisdizionale “nella fase esecutiva” della decisione e il giudice amministrativo si sostituisce all’amministrazione inadempiente ponendo in essere l’attività che questa avrebbe dovuto compiere per realizzare concretamente gli effetti scaturenti dalla sentenza da eseguire, conformando la realtà alle relative statuizioni » (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8).
1.7 Come è stato già precisato, « l’esame della disciplina processuale dell’ottemperanza, di cui agli artt. 112 e ss. c.p.a. (ai quali occorre doverosamente aggiungere l’art. 31, comma 4 c.p.a.), porta ad affermare la attuale polisemicità del “giudizio” e dell’“azione di ottemperanza”, dato che, sotto tale unica definizione, si raccolgono azioni diverse: talune meramente esecutive e talaltre di chiara natura cognitoria, il cui comune denominatore è rappresentato dall’esistenza, quale presupposto, di una sentenza passata in giudicato, e la cui comune giustificazione è rappresentata dal dare concretezza al diritto alla tutela giurisdizionale, tutelato dall’art. 24 Cost .» e che, di conseguenza, “ il giudice dell’ottemperanza, come identificato per il tramite dell’art. 113 c.p.a., deve essere attualmente considerato come il giudice naturale della conformazione dell’attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovano il proprio presupposto ” ed è il giudice dell’ottemperanza che deve “ in primo luogo, qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all’ottemperanza da quelle che, invece, hanno a che fare con il prosieguo dell’azione amministrativa che non impinge nel giudicato, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisori ” (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 15 gennaio 2013, n. 2).
1.8 Si tratta di principi, condivisi, che vanno applicati anche alla controversia in esame, promossa dalla società Ecoparking s.r.l. nei confronti della società soccombente Nam 3 s.r.l. per il pagamento del contributo unificato pagato per introdurre il giudizio amministrativo d’appello n. 665/2023 R.G.; infatti, l’art. 13, comma 6 bis 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo al pagamento del contributo unificato, così recita: “… L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. … ”.
1.9 In disparte “ la natura di obbligazione ex lege espressamente prevista dall'art. 13, comma 6 bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, del pagamento del contributo unificato per la cui ottemperanza non è neppure necessaria una esplicita pronuncia di condanna da parte dell'Autorità giurisdizionale ” (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2018, n. 6587; Consiglio di Stato, Sez. V., 4 giugno 2020, n. 3517), che “ grava sempre sulla parte soccombente, addirittura anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e persino se essa non si è costituita in giudizio ” (cfr. C.G.A.R.S., sez. giur., 21 luglio 2023, n. 449; C.G.A.R.S., sez. giur., 8 luglio 2024, n. 496), anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, di recente, hanno precisato che nelle ipotesi in cui la parte vittoriosa (e tra queste anche l’amministrazione pubblica) procede al recupero delle spese processuali nei confronti della parte che è stata condannata al pagamento delle stesse “ la questione non è quella dell’adempimento di una obbligazione tributaria, ma di chi, all’esito del giudizio, sia tenuto a sopportare la “spesa” del contributo, intesa quale voce di costo del processo, allo stesso modo che per altre voci, come l’imposta di registro e l’imposta ipotecaria e catastale ”, sottolineando che “ Non si fa più questione di adempimento di una obbligazione fiscale, perché quella è stata ormai definita tra amministrazione della giustizia e parte processuale del giudizio conclusosi e la cui statuizione sia passata in giudicato; si fa invece questione di recupero delle spese sostenute dal vincitore, e tra esse delle spese di giustizi a” (Cass., Sez. U., 3 aprile 2025, n. 8810).
1.10 Si è in presenza, quindi, come hanno precisato i giudici di legittimità di “ un’azione che involge aspetti meramente patrimoniali, circoscritti alla fase esecutiva del titolo giudiziario, senza l’emersione dell’esercizio di poteri pubblici autoritativi”, che “si traduce in una mera procedura di recupero di una spesa, secondo le regole della soccombenza, e non di un “tributo” stabilito e determinato ex lege ” (cfr. Cass., Sez. U., 3 aprile 2025, n. 8810, citata).
1.11 Con il conseguente corollario che la società (soggetto privato) che agisce nei confronti di un’altra società (pure soggetto privato) per il recupero del contributo unificato versato per l’introduzione del giudizio amministrativo non può agire in sede di ottemperanza, ma deve avviare l’esecuzione forzata contro il debitore inadempiente dopo essersi munita di un titolo esecutivo attestante il proprio diritto di credito, certo, liquido ed esigibile; titolo esecutivo, nella specie, assente, stante l’omessa statuizione nel dispositivo della sentenza di questo Consiglio 24 aprile 2024 , n. 303, della condanna della parte soccombente al pagamento del contributo unificato in favore della parte vittoriosa. Ed è, a tal fine, in esecuzione dei poteri sostitutivi spettanti a questo Collegio, propri del giudizio di cognizione – è ben noto che in sede d’ottemperanza alle proprie pronunzie il giudice amministrativo è titolare d’un potere c.d. misto, sia d’esecuzione (d’ottemperanza in senso stretto) sia (ove, come nella specie, occorra) di cognizione, per l’integrazione di quanto non sia stato interamente stabilito dalla sentenza di cognizione ottemperanda (c.d. giudicato amministrativo a formazione progressiva, che scaturisce dall’integrazione tra la sentenza ottemperanda con il quantum cognitorio che vi sia aggiunto in fase d’ottemperanza) – che deve disporsi l’integrazione del dispositivo della sentenza del C.G.A.R.S. n. 303 del 24 aprile 2024, con la previsione della condanna della società Nam 3 s.r.l. al pagamento, in favore della società Ecoparking s.r.l., della somma di euro 9.000,00, avendo quest’ultima dato riscontro, giusta quietanza in atti, del versamento dell’importo di euro 9.000,00, in data 27 luglio 2023, a titolo di contributo unificato, per l’introduzione del giudizio di appello n. 665/2023 R.G..
L’espressa statuizione di condanna, omessa nella sentenza di cognizione, legittima la parte creditrice, previa spedizione del titolo in forma esecutiva, all’azione esecutiva ai sensi del Libro III del Codice di procedura civile, unico strumento coattivo azionabile nei rapporti creditori inter privatos .
2. Le spese processuali fra la società Ecoparking s.r.l. e la società Nam 3 s.r.l. seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, mentre quelle tra la società Ecoparking s.r.l. e le Amministrazioni intimate vanno compensate, non avendo esse resistito a domande nei loro confronti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza n. 1472/2024 R.G., lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, a integrazione del dispositivo della sentenza del C.G.A.R.S. 24 aprile 2024, n. 303:
Condanna la società Nam 3 s.r.l. alla rifusione, in favore della società Ecoparking s.r.l., della somma di euro 9.000,00, corrisposta da quest’ultima a titolo di contributo unificato per l’introduzione del giudizio di appello n. 665/2023 R.G. .
Condanna la società Nam 3 s.r.l. al pagamento, in favore della società Ecoparking s.r.l., delle spese processuali di questo giudizio, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario e rifusione del pertinente c.u. se versato.
Compensa le spese fra la società Ecoparking s.r.l. e le Amministrazioni intimate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN de RA, Presidente
Giuseppe Chinè, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
LL AD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL AD | AN de RA |
IL SEGRETARIO