TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 4633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4633 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22651/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 22651/2024 promossa da:
, nata Rìo Tercero, Provincia di Córdoba, Argentina, il 04.08.1991, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31, presso lo studio dell'Avv.
RI EL che la rappresenta e difende
Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente non costituito
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.12.2024, ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la ricorrente domandava al Tribunale di dichiarare di essere cittadina italiana e, conseguentemente, chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
La ricorrente deduceva di essere discendente del cittadino italiano
[...]
, nato in [...], nel Comune di Luserna San Giovanni (TO), il giorno Parte_2
06.09.1900, da genitori italiani, i Sigg. e (doc. 1). Persona_1 Persona_2
L'VO emigrava in Argentina e qui contraeva matrimonio con in data 05.11.1927, a Persona_3
Hernando, provincia di Córdoba, Argentina (doc. 2). L'VO non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana in fVOre di quella del suddetto Paese, senza mai essersi naturalizzato cittadino argentino. La
pagina 1 di 4 Corte Nazionale Elettorale – Potere Giudiziario della Nazione (Argentina) rilasciava, infatti, certificato negativo di naturalizzazione (doc. 01A).
In particolare, nell'atto introduttivo si precisava che:
- Dalla loro unione nasceva , in data 25.11.1928, a Hernando, Persona_4 provincia di Córdoba, Argentina (doc. 3), il quale contraeva matrimonio con Persona_5 in data 05.04.1956 a Hernando, provincia di Cordoba, Argentina (doc. 4).
[...]
- Dalla predetta unione nasceva , in data 02.05.1958 a Hernando, Persona_6 provincia di Córdoba, Argentina (doc. 6), il quale si univa in matrimonio con CP_2
in data 26.12.1985 a Hernando, provincia di Córdoba, Argentina (doc. 7).
[...]
- Dal precedente matrimonio nasceva , odierna ricorrente, in data Parte_1
04.08.1991, a Rio Tercero, provincia di Córdoba, Argentina (doc. 8).
Conseguentemente, la ricorrente, chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero non interveniva in giudizio.
All'udienza del 16.10.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'VO cittadini italiani».
Il comma 37 ha dettato la disciplina transitoria disponendo che la modifica della competenza avesse effetto dal 22 giugno 2022.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima pagina 2 di 4 della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Principio cardine della L. n. 91/1992, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Il caso di specie deve ritenersi legittimo, poiché la ricorrente, in quanto discendente in linea maschile di cittadino italiano, ha comprovato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano, considerato l'ex art. 1 l.555/219 per l'VO originario ed ex. Art. 1 co. 1 lett. A) l. 91/92. ( docc. da 1 a 10).
Orbene, nel 2009 con sentenza n. 4466 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, e come tale è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione a causa della rinuncia del richiedente.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_1 comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Sul punto, correttamente, la ricorrente ha ampiamente fornito prova di avere tentato di prenotarsi sul portale per poter procedere alla consegna dei documenti, infatti, a tale fine ha depositato numerosi allegati, tra cui screenshot delle schermate riguardanti i vari tentativi di prenotazione sul portale
“Prenot@Mi” (doc. 10). Pertanto, in concreto, l'interesse ad agire va alla stessa riconosciuto essendo pacifico e di dominio comune che presso il Consolato Italiano in Argentina, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il suo accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento alla sig.ra
[...]
, nata Rìo Tercero, Provincia di Córdoba, Argentina, il 04.08.1991. A tal Parte_1
pagina 3 di 4 riguardo, si richiama il certificato dell'atto di nascita di
[...]
, nato in [...], nel Comune di Luserna San Giovanni (TO), il giorno Parte_2
06.09.1900, – VO italiano – (doc. 1); certificato dell'atto di nascita di Persona_4
– figlio dell'VO italiano – (doc. 3); certificato dell'atto di nascita di – Persona_6 nipote dell'VO italiano – (doc. 6); certificato dell'atto di nascita di Pt_1 Parte_1
– bisnipote dell'VO italiano – (doc. 6), odierna ricorrente. Risulta, inoltre, dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla Corte Nazionale Elettorale – Potere Giudiziario della Nazione
(Argentina) (doc. 01A), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille, il quale afferma che
“…” che l'VO italiano mai si naturalizzava. Parte_2
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza ai propri figli.
Ne consegue che deve essere accolta la domanda, dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lVOro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art.702 bis c.p.c., definitivamente pronunciando,
ACCERTA il diritto alla cittadinanza italiana in capo a , nata Rìo Parte_1
Tercero, Provincia di Córdoba, Argentina, il 04.08.1991, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
ORDINA al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_1 CP_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Così deciso in Torino, 16.10.2025
Il giudice unico
ER TT
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 22651/2024 promossa da:
, nata Rìo Tercero, Provincia di Córdoba, Argentina, il 04.08.1991, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31, presso lo studio dell'Avv.
RI EL che la rappresenta e difende
Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente non costituito
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.12.2024, ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la ricorrente domandava al Tribunale di dichiarare di essere cittadina italiana e, conseguentemente, chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
La ricorrente deduceva di essere discendente del cittadino italiano
[...]
, nato in [...], nel Comune di Luserna San Giovanni (TO), il giorno Parte_2
06.09.1900, da genitori italiani, i Sigg. e (doc. 1). Persona_1 Persona_2
L'VO emigrava in Argentina e qui contraeva matrimonio con in data 05.11.1927, a Persona_3
Hernando, provincia di Córdoba, Argentina (doc. 2). L'VO non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana in fVOre di quella del suddetto Paese, senza mai essersi naturalizzato cittadino argentino. La
pagina 1 di 4 Corte Nazionale Elettorale – Potere Giudiziario della Nazione (Argentina) rilasciava, infatti, certificato negativo di naturalizzazione (doc. 01A).
In particolare, nell'atto introduttivo si precisava che:
- Dalla loro unione nasceva , in data 25.11.1928, a Hernando, Persona_4 provincia di Córdoba, Argentina (doc. 3), il quale contraeva matrimonio con Persona_5 in data 05.04.1956 a Hernando, provincia di Cordoba, Argentina (doc. 4).
[...]
- Dalla predetta unione nasceva , in data 02.05.1958 a Hernando, Persona_6 provincia di Córdoba, Argentina (doc. 6), il quale si univa in matrimonio con CP_2
in data 26.12.1985 a Hernando, provincia di Córdoba, Argentina (doc. 7).
[...]
- Dal precedente matrimonio nasceva , odierna ricorrente, in data Parte_1
04.08.1991, a Rio Tercero, provincia di Córdoba, Argentina (doc. 8).
Conseguentemente, la ricorrente, chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero non interveniva in giudizio.
All'udienza del 16.10.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'VO cittadini italiani».
Il comma 37 ha dettato la disciplina transitoria disponendo che la modifica della competenza avesse effetto dal 22 giugno 2022.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima pagina 2 di 4 della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Principio cardine della L. n. 91/1992, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Il caso di specie deve ritenersi legittimo, poiché la ricorrente, in quanto discendente in linea maschile di cittadino italiano, ha comprovato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano, considerato l'ex art. 1 l.555/219 per l'VO originario ed ex. Art. 1 co. 1 lett. A) l. 91/92. ( docc. da 1 a 10).
Orbene, nel 2009 con sentenza n. 4466 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, e come tale è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione a causa della rinuncia del richiedente.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_1 comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Sul punto, correttamente, la ricorrente ha ampiamente fornito prova di avere tentato di prenotarsi sul portale per poter procedere alla consegna dei documenti, infatti, a tale fine ha depositato numerosi allegati, tra cui screenshot delle schermate riguardanti i vari tentativi di prenotazione sul portale
“Prenot@Mi” (doc. 10). Pertanto, in concreto, l'interesse ad agire va alla stessa riconosciuto essendo pacifico e di dominio comune che presso il Consolato Italiano in Argentina, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il suo accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento alla sig.ra
[...]
, nata Rìo Tercero, Provincia di Córdoba, Argentina, il 04.08.1991. A tal Parte_1
pagina 3 di 4 riguardo, si richiama il certificato dell'atto di nascita di
[...]
, nato in [...], nel Comune di Luserna San Giovanni (TO), il giorno Parte_2
06.09.1900, – VO italiano – (doc. 1); certificato dell'atto di nascita di Persona_4
– figlio dell'VO italiano – (doc. 3); certificato dell'atto di nascita di – Persona_6 nipote dell'VO italiano – (doc. 6); certificato dell'atto di nascita di Pt_1 Parte_1
– bisnipote dell'VO italiano – (doc. 6), odierna ricorrente. Risulta, inoltre, dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla Corte Nazionale Elettorale – Potere Giudiziario della Nazione
(Argentina) (doc. 01A), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille, il quale afferma che
“…” che l'VO italiano mai si naturalizzava. Parte_2
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza ai propri figli.
Ne consegue che deve essere accolta la domanda, dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lVOro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art.702 bis c.p.c., definitivamente pronunciando,
ACCERTA il diritto alla cittadinanza italiana in capo a , nata Rìo Parte_1
Tercero, Provincia di Córdoba, Argentina, il 04.08.1991, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
ORDINA al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_1 CP_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Così deciso in Torino, 16.10.2025
Il giudice unico
ER TT
pagina 4 di 4