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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli OR
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 4018/2024
Il Tribunale di Napoli OR , Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna President e
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4018 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 24 marzo 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
, nato a [...] il 13 /10/1983, CF.: Parte_1
e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
29/12/1990, C.F.: elettivamente domiciliat i in CodiceFiscale_2
Casoria (NA), alla via Armando Diaz n.32 presso lo studio dell'Avv.
che li rappresenta e difende giusta procura agli atti;
Parte_3 RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli OR;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate di cui al ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis -51 c.p.c. depositato il 22 ottobre 2024 , i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Ruviano il
31/5/2023 dal quale non sono nati figli, hanno chiesto la separazione personale dei coniugi senza statuizioni accessorie stante l'assenza di figli e l'indipendenza economica di entrambi .
Il PM in data 29/3/2025 ha apposto il suo visto.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti sono comparsi in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo la volontà di separarsi e la Giudice relatrice con provvedimento del
24/3/2025 ha riservato la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
Ciò premesso la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.
Nulla si dispone in ordine alle statuizioni accessorie poiché non vi sono figli e le parti hanno dichiarato di aver provveduto autonomamente a regolare i reciproci rapporti patrimoniali essendo entrambi titolari di redditi propri e dunque economicamente autosufficienti.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473 -bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo della Giudice relatrice affinché questa, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi , nato ad [...] Parte_1
(CE) il 13/10/1983 e , nata a [...] il Parte_2
29/12/1990;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Ruviano (atto n. 12, parte II , Serie C, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2023) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) Nulla sulle spese;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 14/4/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna