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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 4248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4248 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 30 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3223 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente TRA
, elett.te dom.ta in Roma, Via Valdinievole 11 presso e nello studio Parte_1 legale dell'avv. Ester Ferrari Morandi che la rapp.ta e difende giusta delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellante E
, rappresentato e difeso, dall' avv. Ivanoe Ciocca in virtù di procura generale CP_1 alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 Persona_1
e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29 presso l'Ufficio legale dell' . CP_2 Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. n. 1136/2023 depositata il 27.06.2023
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in oggetto veniva dichiarato estinto il giudizio iniziato da Pt_1 con ricorso, iscritto in data 23.06.2020 al n. R.G. 2290/2020 presso il
[...] Tribunale di Tivoli, diretto ad ottenere l'accertamento documentale del proprio diritto all'assegno mensile di assistenza (come da sentenza n. 321/2019, emessa dal Tribunale di Tivoli ex art. 445-bis, 6° c., in data 14.05.2019), con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28.06.2012; nonché la condanna dell'Istituto al pagamento in proprio favore dei ratei maturati e maturandi della predetta prestazione dalla decorrenza al saldo, oltre interessi legali ed accessori di legge. Sosteneva l'attuale appellante che con sentenza n. 321/2019 del 14.05.2019 le era stato riconsciuto il requisito sanitario di cui all'art. 13 l. 118/71 ai fini dell'assegno mensile di assistenza e, per l'effetto, quello funzionale all'esenzione dalla quota di partecipazione della spesa sanitaria (ex l. 407/90), a decorrere dalla prestazione della domanda amministrativa;
che la ridetta sentenza era stata notificata alla competente sede dell' , in data 29.05.2019, con successivo invio del modello CP_2 AP/70 relativo ai dati socio-economici per beneficiare della prestazione in discorso. Deduceva di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per beneficiare della prestazione riconosciuta. Secondo l'appellante la sentenza n. 1136/2023 del 27.06.2023 che dichiarava l'intervenuta estinzione del giudizi sarebbe erronea e dovrebbe essere riformata. Il capo della decisione impugnato riguarda la declaratoria di intervenuta estinzione del ricorso ex art. 307 c.p.c. per mancato rispetto del termine perentorio originariamente stabilito per il rinnovo della notifica. Il Tribunale avrebbe errato nell'avere ritenuto che la notifica in rinnovazione, effettuata dal ricorrente nei confronti della sede provinciale in data CP_1
20.03.2023, non avesse avuto influenza alcuna sulle sorti del giudizio, in quanto esso si sarebbe precedentemente già estinto ex art. 307 c.p.c. per mancato rispetto del termine perentorio all'uopo assegnato, con violazione degli artt. 291 e 307 c.p.c. Concludeva chiedendo di accertare la sussistenza, in capo alla , del Parte_1 diritto all'assegno di invalidità civile ex art. 13, l. 118/71, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 28.06.2012, o con la decorrenza di giustizia, sussistendone tanto il requisito sanitario (come da sentenza del Tribunale di Tivoli n. 321/2019 del 14.05.2019, n. R.G. 35/2017) quanto quello socio-economico (v. doc. n. 3 e n. 5 allegati al ricorso di primo grado n. R.G. 2290/2020). CP_ Conseguentemente, condannare l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi sulla predetta prestazione, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28.06.2012 ovvero con quella di giustizia, con interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo ed accessori di legge, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38, 1° c., Cost., alle sentt. della Corte Cost. n. 156/1996 e 388/1999, nonché alle sentenze della Suprema Corte, emesse a SS.UU., n. 483/2000 e 529/2000 sul punto;
con richiesta, in via istruttoria, o comunque in caso di contestazione delle somme richieste, di nominarsi CTU contabile. Si è costituito l' deducendo che l'assegno di invalidità civile, oggetto del CP_1 presente giudizio, si era trasformato in assegno sociale al compimento dell'età pensionabile e che l'appellante < l'assegno sociale da luglio 2015>>; che < dell'allegata sentenza 321/2019, [l' ha] CP_1 liquidato l'assegno di invalidità civile dal 1 luglio 2012 e che tenendo in considerazione quanto già percepito a titolo di assegno sociale da luglio 2015, la Sede porrà in pagamento…la somma di euro 5809,09>>. Ha comunque ribadito la correttezza della pronuncia. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale. Rileva la Corte come la difesa appellante abbia rilevato che il pagamento in tesi intervenuto non sarebbe statisfativo delle pretese economiche comunque spettanti alla che ammonterebbero a non meno di €15.000,00. Non può quindi Pt_1 dichiararsi cessata la materia del contendere. All'udienza del 16/03/2023 , innanzi al Giudice di primo grado la difesa dell'attuale parte appellante esibiva < all' in data 10.2.2021 (sede CP_1 zonale) e 12.02.2021 (sede legale)>>. Secondo il Tribunale non essendo stato notificato il ricorso alla sede provinciale dell' doveva essere ripetuta la notifica e così statuiva, ordinando il < CP_1 della notifica nei confronti della sede suddetta entro il termine di 30 giorni da oggi, rinviando la causa per la verifica dell'integrità del contraddittorio all'udienza del 27.06.2023, ore 10:30>>. Alla successiva udienza la difesa appellante rappresentava che < in atti prova della notifica del ricorso alla competente sede provinciale>>. Il Tribunale, con la sentenza gravata, ha attributo nessuna rilevanza alla notifica successivamente effettuata nei confronti della competente sede provinciale, via PEC, in data 20.03.2023. Tuttavia è stato lo stesso giudice a rimettere in termine l'appellante attuale quando già, in tesi, il termine sarebbe decorso inutilmente. Del resto la notifica è andata a buon fine e l' ben avrebbe potuto costituirsi. CP_1 Nel merito la domanda è fondata perché risulta il diritto di , del Parte_1 all'assegno di invalidità civile ex art. 13, l. 118/71, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 28.06.2012, in presenza del requisito sanitario (come da sentenza del Tribunale di Tivoli n. 321/2019 del 14.05.2019, n. R.G. 35/2017) quanto quello socio-economico (v. doc. n. 3 e n. 5 allegati al ricorso di primo grado CP_ n. R.G. 2290/2020). Pertanto in riforma della gravata sentenza va condannato l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi sulla predetta prestazione, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28.06.2012 con interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo ed accessori di legge. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza
P. Q. M.
La Corte in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza dichiara il diritto di all'assegno di invalidità civile ex art. 13, l. 118/71, con Parte_1 decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 28.06.2012 e condanna CP_ l' al pagamento dei relativi ratei, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28.06.2012 con interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo ed accessori di legge. Condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado CP_1 in favore di che liquida per il primo in complessivi € 1.900,00 e per il Parte_1 secondo in € 2.100,00 oltre, per entrambe, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 11.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 30 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3223 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente TRA
, elett.te dom.ta in Roma, Via Valdinievole 11 presso e nello studio Parte_1 legale dell'avv. Ester Ferrari Morandi che la rapp.ta e difende giusta delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellante E
, rappresentato e difeso, dall' avv. Ivanoe Ciocca in virtù di procura generale CP_1 alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 Persona_1
e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29 presso l'Ufficio legale dell' . CP_2 Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. n. 1136/2023 depositata il 27.06.2023
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in oggetto veniva dichiarato estinto il giudizio iniziato da Pt_1 con ricorso, iscritto in data 23.06.2020 al n. R.G. 2290/2020 presso il
[...] Tribunale di Tivoli, diretto ad ottenere l'accertamento documentale del proprio diritto all'assegno mensile di assistenza (come da sentenza n. 321/2019, emessa dal Tribunale di Tivoli ex art. 445-bis, 6° c., in data 14.05.2019), con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28.06.2012; nonché la condanna dell'Istituto al pagamento in proprio favore dei ratei maturati e maturandi della predetta prestazione dalla decorrenza al saldo, oltre interessi legali ed accessori di legge. Sosteneva l'attuale appellante che con sentenza n. 321/2019 del 14.05.2019 le era stato riconsciuto il requisito sanitario di cui all'art. 13 l. 118/71 ai fini dell'assegno mensile di assistenza e, per l'effetto, quello funzionale all'esenzione dalla quota di partecipazione della spesa sanitaria (ex l. 407/90), a decorrere dalla prestazione della domanda amministrativa;
che la ridetta sentenza era stata notificata alla competente sede dell' , in data 29.05.2019, con successivo invio del modello CP_2 AP/70 relativo ai dati socio-economici per beneficiare della prestazione in discorso. Deduceva di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per beneficiare della prestazione riconosciuta. Secondo l'appellante la sentenza n. 1136/2023 del 27.06.2023 che dichiarava l'intervenuta estinzione del giudizi sarebbe erronea e dovrebbe essere riformata. Il capo della decisione impugnato riguarda la declaratoria di intervenuta estinzione del ricorso ex art. 307 c.p.c. per mancato rispetto del termine perentorio originariamente stabilito per il rinnovo della notifica. Il Tribunale avrebbe errato nell'avere ritenuto che la notifica in rinnovazione, effettuata dal ricorrente nei confronti della sede provinciale in data CP_1
20.03.2023, non avesse avuto influenza alcuna sulle sorti del giudizio, in quanto esso si sarebbe precedentemente già estinto ex art. 307 c.p.c. per mancato rispetto del termine perentorio all'uopo assegnato, con violazione degli artt. 291 e 307 c.p.c. Concludeva chiedendo di accertare la sussistenza, in capo alla , del Parte_1 diritto all'assegno di invalidità civile ex art. 13, l. 118/71, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 28.06.2012, o con la decorrenza di giustizia, sussistendone tanto il requisito sanitario (come da sentenza del Tribunale di Tivoli n. 321/2019 del 14.05.2019, n. R.G. 35/2017) quanto quello socio-economico (v. doc. n. 3 e n. 5 allegati al ricorso di primo grado n. R.G. 2290/2020). CP_ Conseguentemente, condannare l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi sulla predetta prestazione, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28.06.2012 ovvero con quella di giustizia, con interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo ed accessori di legge, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38, 1° c., Cost., alle sentt. della Corte Cost. n. 156/1996 e 388/1999, nonché alle sentenze della Suprema Corte, emesse a SS.UU., n. 483/2000 e 529/2000 sul punto;
con richiesta, in via istruttoria, o comunque in caso di contestazione delle somme richieste, di nominarsi CTU contabile. Si è costituito l' deducendo che l'assegno di invalidità civile, oggetto del CP_1 presente giudizio, si era trasformato in assegno sociale al compimento dell'età pensionabile e che l'appellante < l'assegno sociale da luglio 2015>>; che < dell'allegata sentenza 321/2019, [l' ha] CP_1 liquidato l'assegno di invalidità civile dal 1 luglio 2012 e che tenendo in considerazione quanto già percepito a titolo di assegno sociale da luglio 2015, la Sede porrà in pagamento…la somma di euro 5809,09>>. Ha comunque ribadito la correttezza della pronuncia. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale. Rileva la Corte come la difesa appellante abbia rilevato che il pagamento in tesi intervenuto non sarebbe statisfativo delle pretese economiche comunque spettanti alla che ammonterebbero a non meno di €15.000,00. Non può quindi Pt_1 dichiararsi cessata la materia del contendere. All'udienza del 16/03/2023 , innanzi al Giudice di primo grado la difesa dell'attuale parte appellante esibiva < all' in data 10.2.2021 (sede CP_1 zonale) e 12.02.2021 (sede legale)>>. Secondo il Tribunale non essendo stato notificato il ricorso alla sede provinciale dell' doveva essere ripetuta la notifica e così statuiva, ordinando il < CP_1 della notifica nei confronti della sede suddetta entro il termine di 30 giorni da oggi, rinviando la causa per la verifica dell'integrità del contraddittorio all'udienza del 27.06.2023, ore 10:30>>. Alla successiva udienza la difesa appellante rappresentava che < in atti prova della notifica del ricorso alla competente sede provinciale>>. Il Tribunale, con la sentenza gravata, ha attributo nessuna rilevanza alla notifica successivamente effettuata nei confronti della competente sede provinciale, via PEC, in data 20.03.2023. Tuttavia è stato lo stesso giudice a rimettere in termine l'appellante attuale quando già, in tesi, il termine sarebbe decorso inutilmente. Del resto la notifica è andata a buon fine e l' ben avrebbe potuto costituirsi. CP_1 Nel merito la domanda è fondata perché risulta il diritto di , del Parte_1 all'assegno di invalidità civile ex art. 13, l. 118/71, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 28.06.2012, in presenza del requisito sanitario (come da sentenza del Tribunale di Tivoli n. 321/2019 del 14.05.2019, n. R.G. 35/2017) quanto quello socio-economico (v. doc. n. 3 e n. 5 allegati al ricorso di primo grado CP_ n. R.G. 2290/2020). Pertanto in riforma della gravata sentenza va condannato l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi sulla predetta prestazione, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28.06.2012 con interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo ed accessori di legge. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza
P. Q. M.
La Corte in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza dichiara il diritto di all'assegno di invalidità civile ex art. 13, l. 118/71, con Parte_1 decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 28.06.2012 e condanna CP_ l' al pagamento dei relativi ratei, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28.06.2012 con interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo ed accessori di legge. Condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado CP_1 in favore di che liquida per il primo in complessivi € 1.900,00 e per il Parte_1 secondo in € 2.100,00 oltre, per entrambe, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 11.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa