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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 976/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO EN, RE
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1789/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata, 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Sogert Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3186/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 19/07/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 17559 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6702/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC il 14-2-25, Ricorrente_1 impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta n. 3186/2024, sez. 12, depositata il 19/07/2024 con cui era stato rigettato il ricorso, notificato al Comune di Castel Volturno e alla concessionaria SOGERT
Spa, avente ad oggetto l'impugnazione della intimazione ad adempiere n. 2023/17559 del 07/07/2023. notificata in data 14/09/2023, per omesso versamento Tares-Tari anno 2018 per l'importo di € € 335,58 di cui aveva richiesto l'annullamento eccependo la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto, il difetto di legittimazione della concessionaria ad emettere l'atto di accertamento per difetto di iscrizione alla seconda sezione dell'Albo dei Concessionari abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e quello di riscossione e di altre entrate delle Provincie e dei Comuni, il difetto di motivazione.
La Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso, rilevando che la Concessionaria aveva provato la regolare notifica dell'avviso di accertamento n. 778 del 2018 e che tale atto non era stato opposto così determinando la definitività della pretesa impositiva.
L'appellante eccepiva la carenza di potere della Concessionaria ad emettere l'atto di intimazione impugnato, la tardiva costituzione della SOGERT Spa nel giudizio di primo grado, la nullità della notifica dell'atto presupposto in quanto eseguita in luogo di residenza diverso e senza la prova della ricezione della raccomandata informativa;
riproposti gli ulteriori motivi rimasti assorbiti, chiedeva l'accoglimento del ricorso di primo grado, vinte le spese.
La Concessionaria si costituiva in giudizio e, in sede di controdeduzioni, chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve trovare accoglimento.
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del motivo relativo alla carenza di potere della Concessionaria ad emettere l'atto di intimazione impugnato in quanto proposto per la prima volta in appello;
nel giudizio di primo grado, infatti, la ricorrente si era limitata a contestare la legittimazione ad emettere l'avviso di accertamento che dell'intimazione costituiva il presupposto.
Da rigettare è anche il motivo relativo alla decadenza dal deposito della documentazione per la tardiva costituzione nel giudizio di primo grado
Secondo consolidata giurisprudenza “Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs.2 (Cass. n. 12672 del 2025; n. 2585 del 2021; n. 6734 del 2015).
La società Concessionaria risulta costituita in data 27.05.2024 e quindi entro i 20 gg liberi, termine perentorio per il deposito di documenti, rispetto all'udienza fissata per il 17.06.2024.
Merita invece accoglimento il motivo relativo al difetto di notifica dell'atto presupposto.
Dalla documentazione esibita in giudizio risulta che l'avviso di accertamento n. 778 del 2018 è stato notificato a mezzo posta ex legge n. 890 del 1992 all'indirizzo di Casal di Principe al Indirizzo_1 e che la successiva raccomandata informativa è stata inviata all'indirizzo di Casal di Principe al IIndirizzo_2
.
La ricorrente ha esibito in primo grado un certificato di residenza ed uno stato di famiglia che attestano, rispettivamente alla data del 30-10-2023 e del 24-7-2017, la residenza al diverso indirizzo di Casal di Principe al Indirizzo_3, luogo ove tra l'altro è stata notificata anche l'intimazione impugnata.
Al di là, in assenza di un certificato di residenza storica, della prova della residenza effettiva della contribuente alla data di notifica dell'avviso n. 778 alla data del 24-8-2021, rileva ai fini della illegittimità di tale notifica, effettuata a mezzo posta ex legge 890 del 1992, la mancata corrispondenza dell'indirizzo indicato sulla relata rispetto a quello a cui è stata inviata la raccomandata informativa.
Giova ricordare che “ In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.”, risultando confermato dalle Sezioni Unite che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.” (Cass. SU n. 10012 del 2021)
Atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (pignoramento, iscrizione di ipoteca, avviso di intimazione, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto nell'ordine inverso, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Nel primo caso occorrerà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza o meno di tale pretesa (vedi Cass. Sez. Un n. 16412 del 2007, e conformi Cass. n. 1532 del 2012; n. 9762 del 2014; n. 10528 del 2017; n. 8295 del 2018).
La ricorrente si è limitata a far valere il difetto di notifica dell'atto presupposto;
alla mancata notifica dell'avviso di accertamento consegue pertanto la nullità dell'atto di intimazione impugnato.
Assorbiti gli altri motivi, l'appello va accolto e in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.
La condanna alle spese delle parti convenute in solido per entrambi i gradi di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello; condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellante che liquida in € 310,00, per il primo grado ed in € 480,00 per il secondo, oltre CU e accessori come per legge
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO EN, RE
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1789/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata, 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Sogert Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3186/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 19/07/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 17559 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6702/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC il 14-2-25, Ricorrente_1 impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta n. 3186/2024, sez. 12, depositata il 19/07/2024 con cui era stato rigettato il ricorso, notificato al Comune di Castel Volturno e alla concessionaria SOGERT
Spa, avente ad oggetto l'impugnazione della intimazione ad adempiere n. 2023/17559 del 07/07/2023. notificata in data 14/09/2023, per omesso versamento Tares-Tari anno 2018 per l'importo di € € 335,58 di cui aveva richiesto l'annullamento eccependo la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto, il difetto di legittimazione della concessionaria ad emettere l'atto di accertamento per difetto di iscrizione alla seconda sezione dell'Albo dei Concessionari abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e quello di riscossione e di altre entrate delle Provincie e dei Comuni, il difetto di motivazione.
La Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso, rilevando che la Concessionaria aveva provato la regolare notifica dell'avviso di accertamento n. 778 del 2018 e che tale atto non era stato opposto così determinando la definitività della pretesa impositiva.
L'appellante eccepiva la carenza di potere della Concessionaria ad emettere l'atto di intimazione impugnato, la tardiva costituzione della SOGERT Spa nel giudizio di primo grado, la nullità della notifica dell'atto presupposto in quanto eseguita in luogo di residenza diverso e senza la prova della ricezione della raccomandata informativa;
riproposti gli ulteriori motivi rimasti assorbiti, chiedeva l'accoglimento del ricorso di primo grado, vinte le spese.
La Concessionaria si costituiva in giudizio e, in sede di controdeduzioni, chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve trovare accoglimento.
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del motivo relativo alla carenza di potere della Concessionaria ad emettere l'atto di intimazione impugnato in quanto proposto per la prima volta in appello;
nel giudizio di primo grado, infatti, la ricorrente si era limitata a contestare la legittimazione ad emettere l'avviso di accertamento che dell'intimazione costituiva il presupposto.
Da rigettare è anche il motivo relativo alla decadenza dal deposito della documentazione per la tardiva costituzione nel giudizio di primo grado
Secondo consolidata giurisprudenza “Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs.2 (Cass. n. 12672 del 2025; n. 2585 del 2021; n. 6734 del 2015).
La società Concessionaria risulta costituita in data 27.05.2024 e quindi entro i 20 gg liberi, termine perentorio per il deposito di documenti, rispetto all'udienza fissata per il 17.06.2024.
Merita invece accoglimento il motivo relativo al difetto di notifica dell'atto presupposto.
Dalla documentazione esibita in giudizio risulta che l'avviso di accertamento n. 778 del 2018 è stato notificato a mezzo posta ex legge n. 890 del 1992 all'indirizzo di Casal di Principe al Indirizzo_1 e che la successiva raccomandata informativa è stata inviata all'indirizzo di Casal di Principe al IIndirizzo_2
.
La ricorrente ha esibito in primo grado un certificato di residenza ed uno stato di famiglia che attestano, rispettivamente alla data del 30-10-2023 e del 24-7-2017, la residenza al diverso indirizzo di Casal di Principe al Indirizzo_3, luogo ove tra l'altro è stata notificata anche l'intimazione impugnata.
Al di là, in assenza di un certificato di residenza storica, della prova della residenza effettiva della contribuente alla data di notifica dell'avviso n. 778 alla data del 24-8-2021, rileva ai fini della illegittimità di tale notifica, effettuata a mezzo posta ex legge 890 del 1992, la mancata corrispondenza dell'indirizzo indicato sulla relata rispetto a quello a cui è stata inviata la raccomandata informativa.
Giova ricordare che “ In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.”, risultando confermato dalle Sezioni Unite che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.” (Cass. SU n. 10012 del 2021)
Atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (pignoramento, iscrizione di ipoteca, avviso di intimazione, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto nell'ordine inverso, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Nel primo caso occorrerà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza o meno di tale pretesa (vedi Cass. Sez. Un n. 16412 del 2007, e conformi Cass. n. 1532 del 2012; n. 9762 del 2014; n. 10528 del 2017; n. 8295 del 2018).
La ricorrente si è limitata a far valere il difetto di notifica dell'atto presupposto;
alla mancata notifica dell'avviso di accertamento consegue pertanto la nullità dell'atto di intimazione impugnato.
Assorbiti gli altri motivi, l'appello va accolto e in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.
La condanna alle spese delle parti convenute in solido per entrambi i gradi di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'appello; condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellante che liquida in € 310,00, per il primo grado ed in € 480,00 per il secondo, oltre CU e accessori come per legge