Accoglimento
Sentenza 4 maggio 2016
Ordinanza collegiale 22 giugno 2018
Accoglimento
Sentenza 22 luglio 2019
Decreto collegiale 24 settembre 2019
Ordinanza collegiale 5 febbraio 2021
Ordinanza collegiale 28 giugno 2021
Ordinanza collegiale 13 dicembre 2021
Decreto collegiale 31 luglio 2023
Ordinanza collegiale 13 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 24 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 22 settembre 2025
Ordinanza collegiale 7 novembre 2025
Accoglimento
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/04/2026, n. 2875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2875 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02875/2026REG.PROV.COLL.
N. 06901/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso per ottemperanza iscritto al numero di registro generale 6901 del 2017, proposto da
UA RZ, ZO MI, IG LL, PA LA, ET NT, GI IN, NT SC De AZ ed DO OM TI, rappresentati e difesi dall'avvocato VA Gigliotti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimiliano Gabrielli in Roma, viale Vaticano, 45;
contro
Comune di Lamezia Terme, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati SC Carnovale Scalzo, VA Leone e ER Flora Restuccia, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
Commissione Assegnazione Alloggi Popolari - Circondario di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
ATERP Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato PA Petrolo, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
nei confronti
ET PA BE, non costituito in giudizio;
NT De DO e LA NI, rappresentati e difesi dall'avvocato Cesare Oreste Novelliere, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
CE AP, ER RO, SC RD, RO AZ, EP TO, ER LE e UA TO, rappresentati e difesi dall'avvocato SC De Sensi, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
SA LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Rachele Iovene, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
VA OM, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Serrao, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 4 maggio 2016, n. 1754, resa tra le parti;
Visti il ricorso per ottemperanza ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lamezia Terme, di NT De DO, LA NI, CE AP, ER RO, SC RD, RO AZ, EP TO, ER LE, UA TO, VA OM e SA LI, nonché dell’ATERP Calabria;
Visto l'art. 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il Cons. LE TI ed uditi per le parti gli avvocati Gigliotti e Petrolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 5111 del 22 luglio 2019 la Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai signori RZ UA, MI ZO, LL IG, LA PA, NT ET, ES GI, De AZ NT SC e TI DO OM per l’ottemperanza alla sentenza della stessa Sezione n. 1754 del 4 maggio 2016:
a) accoglieva il ricorso, in considerazione degli obblighi di conformazione al giudicato formatosi in forza della predetta sentenza n. 1754 del 4 maggio 2016 che aveva annullato, in riforma della difforme statuizione di prime cure, la declaratoria di inefficacia della graduatoria relativa agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nella quale i ricorrenti risultavano utilmente collocati;
b) conseguentemente ordinava alle intimate amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere alla riformulazione della graduatoria ed alle pedisseque e corrispondenti misure di assegnazione (respingendo l’eccezione di ATERP di difetto di legittimazione passiva, trattandosi dell’ente proprietario degli immobili, sul quale gravava in executivis – per quanto di ragione ed ai fini della prospettica rimodulazione delle assegnazioni – l’effetto conformativo del giudicato);
c) precisava che non ostavano alla (doverosa e vincolata) rinnovazione dell’attività amministrativa le posizioni di controinteresse dei soggetti già beneficiari di assegnazione (in virtù della annullata graduatoria), il cui prospettato diritto – autonomo ed incompatibile – alla conservazione del bene acquisito in forza del titolo annullato avrebbe potuto essere salvaguardato esclusivamente dalla eventuale proposizione di opposizione di terzo avverso l’ottemperanda sentenza;
d) concedeva per l’esecuzione – in considerazione della particolare complessità della vicenda e dei connessi adempimenti esecutivi – alle parti il termine di sei mesi, decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della sentenza, “ fatta salva – per l’eventualità di perdurante inottemperanza – la designazione, su impulso di parte, dell’organo commissariale sostitutivo ”;
e) respingeva – sempre in forza della peculiare delicatezza dei contrapposti interessi in gioco – in quanto non equa (art. 114 Cod. proc. amm.) la richiesta irrogazione di misure coercitive;
f) respingeva altresì – in assenza delle necessarie allegazioni probatorie – la domanda di risarcimento del danno.
Con istanza depositata il 21 ottobre 2020 i predetti signori RZ UA, MI ZO, LL IG, LA PA, NT ET, ES GI, De AZ NT SC e TI DO OM esponevano che, malgrado la rituale notifica della sentenza n. 5111 del 22 luglio 2019, le amministrazioni interessate non avevano provveduto a darvi esecuzione, di talché – essendo scaduti i termini a tal fine concessi – chiedevano la nomina di un Commissario ad acta .
Viste le proprie precedenti ordinanze n. 4878 del 28 giugno 2021 e n. 1082 del 5 febbraio 2021 e rilevata l’integrità del contraddittorio, la Sezione accoglieva l’istanza con ordinanza 13 dicembre 2021, n. 8295, disponendo la nomina dell’organo commissariale sostitutivo “ nella persona del Prefetto di Catanzaro o di un Dirigente suo delegato al fine di dare esecuzione a quanto statuito nelle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. V, 4 maggio 2016, n. 1754 e 22 luglio 2019, n. 5111 ”.
Con nota del 14 febbraio 2023, il Commissario ad acta relazionava quindi sull’attività svolta, chiedendo contestualmente alla Sezione chiarimenti – ai sensi dell’art. 114, comma 7, Cod. proc. amm. – in ordine alle modalità con le quali ulteriormente procedere, in particolare circa la possibilità di disporre l’esecuzione in forma specifica – ossia l’immissione degli (allora) aventi diritto nel possesso degli alloggi attualmente occupati (in modo legittimo) da terzi assegnatari nelle more individuati dall’amministrazione – “ a prescindere o meno dell’attualità dei requisiti degli aventi diritto, a beneficio d tutti e 8 i ricorrenti ”, nonché – in caso contrario – “ se è possibile, come sarebbe preferibile, con i poteri del Commissario ad Acta, dare attuazione ai giudicati amministrativi prevedendo forme di indennizzo, per le quali si resta in attesa, ove possibile, di indicazioni, per i ricorrenti che dovessero risultare privi dei requisiti per l’assegnazione (sul cui possesso permane l’incertezza sino a quando non si procederà alla materiale assegnazione), secondo le modalità indicate in premessa, da estendere eventualmente anche ai ricorrenti in possesso dei requisiti attuali per l’assegnazione degli alloggi, qualora tale ultima tipologia di intervento dovesse essere ancora caratterizzata, così come evidenziato, da forti difficoltà operative di cui si è detto ”.
Con ordinanza 13 febbraio 2024, n. 1429 il Collegio, rilevato che “ nel caso in esame la questione posta dal Commissario non possa essere ricondotta – sotto il profilo giuridico – ad una fattispecie di corresponsione indennitaria, bensì a quella della responsabilità risarcitoria dell’amministrazione, per la quale i ricorrenti in ottemperanza avevano del resto formulato espressa domanda subordinata ” e che peraltro sulla diversa questione del risarcimento la Sezione si era già espressa in senso negativo (“ in assenza delle necessarie allegazioni probatorie ”) con la sentenza 22 luglio 2019, n. 5111, che aveva definito un precedente giudizio di ottemperanza, ormai passata in giudicato, chiariva che non risultavano ancora esaurite le opzioni a disposizione del Commissario ad acta per assicurare la piena esecuzione della predetta sentenza, “ ben potendo lo stesso – in quanto organo ausiliario di un giudice la cui cognizione è in questa sede estesa al merito e non circoscritta al mero sindacato di legittimità – rivolgersi al Comune di Lamezia Terme laddove una parte degli alloggi originariamente oggetto di graduatoria non fosse più disponibile (ad esempio in quanto nelle more regolarmente assegnati a terzi aventi titolo, estranei al presente giudizio), per ottenere l’elenco delle attuali disponibilità comunali di immobili aventi tipologia equivalente ai primi (per caratteristiche strutturali del compendio e del contesto urbano di ubicazione) e provvedere ad assegnarli – a spese del Comune – in vece dei primi (all’uopo invitando il Comune medesimo a provvedere in tal senso ovvero, in caso di sua inerzia o rifiuto, disponendo direttamente lui stesso in sostituzione di quest’ultimo) ”.
Il detto Commissario, infatti, chiamato nella sua veste di ausiliario dell’autorità giurisdizionale a dare esecuzione alla decisione dalla stessa adottata, ben aveva titolo ad adottare atti amministrativi – anche di natura provvedimentale – ed in particolare ad effettuare, in luogo dell’amministrazione inadempiente, valutazioni e scelte normalmente rientranti nell’esercizio del potere discrezionale della stessa, ovvero ad adottare provvedimenti esplicanti effetti imputabili alla sfera giuridica dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 25 maggio 2021, n. 8).
A seguito di ciò, il Commissario ad acta adottava in data 12 agosto 2024 un primo provvedimento di ottemperanza, con il quale veniva rideterminato – relativamente alle sole palazzine di Via Malaterra – l’ordine di graduatoria degli originari aventi titolo all’assegnazione, da comparare con la graduatoria del 1995 al fine di individuare gli alloggi occupati e, finalmente, assegnarli ai ricorrenti in base alla loro utile collocazione.
Avverso la graduatoria così riformata insorgeva però il ricorrente PA BE, che proponeva reclamo ex art. 114 Cod. proc. amm., in quanto rimasto escluso dal novero degli aventi diritto.
Con ordinanza 24 gennaio 2025, n. 554 la Sezione chiedeva al Commissario ad acta di presentare una documentata relazione con cui specificare “ il procedimento logico sulla base del quale è stata concretamente rideterminata la graduatoria del 1995 concernente le assegnazioni degli alloggi (attualmente gestiti da ATERP Calabria) siti in Comune di Lamezia Terme alla Via Malaterra ”, tenuto conto della circostanza – già evidenziata nella precedente ordinanza di chiarimenti della Sezione 13 febbraio 2024, n. 1429 – che non ostano “ alla (doverosa e vincolata) rinnovazione dell’attività amministrativa le posizioni di controinteresse dei soggetti già beneficiari di assegnazione (in virtù della annullata graduatoria), il cui prospettato diritto – autonomo ed incompatibile – alla conservazione del bene acquisito in forza del titolo annullato avrebbe potuto essere salvaguardato esclusivamente dalla eventuale proposizione di opposizione di terzo avverso l’ottemperanza sentenza ”, per l’effetto dovendosi considerare sine titulo e dunque recessive, rispetto alle posizioni di tutti i ricorrenti ab origine utilmente collocati nella graduatoria del 1995, le successive assegnazioni effettuate nel 2001 in favore di soggetti che non avevano partecipato all’apposito bando ex lege n. 60 del 1960 (definito, appunto, con la richiamata graduatoria approvata nel 1995).
Ancora più nello specifico, veniva chiesto al Commissario di precisare le ragioni (logiche e giuridiche) per le quali – nella rideterminata graduatoria del 1995 – l’odierno reclamante sig. LA PA risultava escluso dal novero degli aventi diritto all’assegnazione di un alloggio tra quelli cui la medesima si riferiva, ancorché risultasse dagli atti che lo stesso era stato utilmente collocato in quella originaria (in 32^ posizione su 36 unità abitative disponibili).
All’esito dell’istruttoria di causa, il reclamo veniva infine accolto con ordinanza collegiale 22 settembre 2025, n. 7427, che nel confermare la perdurante validità ed efficacia della graduatoria relativa agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in cui i ricorrenti (in ottemperanza, tra cui la parte reclamante) risultavano utilmente collocati, evidenziava come “ l’eventuale riformulazione operata dal Commissario ad acta avrebbe al più potuto riguardare solo la diversa graduatoria relativa al bando concorsuale del 1° settembre 1992 (come definitivamente stabilita nella seduta n. 28 del 28 novembre 1995 e quindi approvata con deliberazione n. 2030 del 30 dicembre 1995, concernente l’assegnazione di trentasei alloggi realizzati, ai sensi della l. n. 60 del 1963, in favore dei lavoratori dipendenti), al quale avevano partecipato RZ UA, MI ZO, LL IG, LA PA, NT ET, IN GI, De AZ NT SC e TI DO OM ”.
In ragione di ciò, il medesimo Commissario – riscontrata la verosimile illegittimità (almeno parziale) della graduatoria sulla cui base erano state disposte le trenta assegnazioni attualmente in essere (riguardando la stessa degli alloggi messi a concorso con i fondi di cui alla l. n. 60 del 1963, dunque assegnabili solamente a quei partecipanti che avessero corrisposto i contributi Gescal) – “ avrebbe dovuto valutare se persistesse o meno l’interesse all’assegnazione in capo partecipanti al bando definito con graduatoria del 1995. In breve, l’assegnazione avrebbe dovuto riguardare unicamente i partecipanti a tale bando concorsuale ”.
Solo questi ultimi, infatti, avevano ab origine i titoli per partecipare alla selezione bandita ex lege n. 60 del 1960 e prima ancora dell’entrata in vigore della l.r. n. 32 del 1996.
Infine, “ Quanto agli attuali occupanti sine titulo, il Commissario avrebbe in particolare dovuto verificare se gli stessi, nei termini di legge, avessero o meno esperito – con esito vittorioso – il rimedio dell’opposizione di terzo, come chiarito sempre nell’ordinanza n. 8295/2021, così da far altrimenti salva l’occupazione in atto ”.
Ciò premesso in termini generali, rilevava il Collegio come non fosse effettivamente di immediata comprensione il criterio di scelta degli alloggi da sgomberare adottato dal Commissario, né la ragione per cui il reclamante LA PA – ancorché risultante in posizione utile nella graduatoria del 1995 – fosse stato alla fine collocato in una (nuova) posizione in graduatoria inidonea all’assegnazione dei predetti alloggi, per di più a fronte della rinunzia al contenzioso da parte del concorrente MI ZO, posto invece nella utile posizione di ottavo in graduatoria.
In conseguenza di quanto precede, procedeva alla revoca dell’impugnato provvedimento del Commissario ad acta e rinviava, per la prosecuzione del giudizio di ottemperanza, all’udienza del 6 novembre 2025.
Quindi, con ordinanza 7 novembre 2025, n. 8662, il Collegio, preso atto della nota prot. 3 novembre 2025, n. 115842 con la quale il Commissario ad acta , preso atto dell’ordinanza n. 7427 del 2025 della Sezione, rappresentava essere in corso l’attività istruttoria prodromica all’adozione di un nuovo provvedimento, veniva disposto un ulteriore rinvio di udienza (al 19 marzo 2026), al fine di consentire al Commissario la conclusione dell’attività di sua competenza.
All’udienza da ultimo richiamata il Collegio, preso atto del decreto 13 marzo 2026, n. 2 del Commissario ad acta e delle ulteriori memorie difensive dei ricorrenti, tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Con decreto n. 2 del 13 marzo 2026 il Commissario ad acta , anche alla luce delle indicazioni rese dalla Sezione, ha provveduto alla riformulazione della graduatoria del 1995 ed alle corrispondenti assegnazioni, non ostando alla predetta attività le posizioni dei controinteressati (già beneficiari in virtù della graduatoria del 2001), il cui eventuale diritto alla conservazione dell’alloggio assegnato (in virtù del titolo poi annullato) avrebbe potuto essere salvaguardato esclusivamente mediante proposizione di opposizione di terzo avverso la sentenza di ottemperanza.
A tal fine, lo stesso ha preventivamente verificato la persistenza dell’interesse all’assegnazione
dell’alloggio in capo ai 61 cittadini collocati nella graduatoria del 1995, nonché lo stato attuale di occupazione degli alloggi edificati in via Malaterra: in particolare, otto persone diverse dai ricorrenti in ottemperanza hanno manifestato il perdurante interesse all’assegnazione, mentre due ricorrenti risulterebbero nel frattempo deceduti. Il ricorrente RA ZO, inoltre, con nota del 28 gennaio 2023 ha rinunziato ad ogni ragione in suo favore derivante dal contenzioso di che
trattasi, avendo regolarizzato la propria posizione in un altro alloggio ATERP.
La rinnovata graduatoria del 1995 fa inoltre salva la posizione del ricorrente LA PA, utilmente collocato in graduatoria per l’assegnazione dei trenta alloggi in concreto realizzati.
Alla luce dei rilievi che precedono, deve ritenersi, allo stato degli atti, assolta l’attività delegata al Commissario ad acta , a fronte del perdurante inadempimento del Comune di Lamezia Terme a dare completa e puntuale esecuzione alla sentenza di questa Sezione n. 1754 del 4 maggio 2016.
Il ricorso va dunque accolto. Le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della risalenza e della complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), preso atto dell’attività compiuta dal Commissario ad acta , accoglie il ricorso.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI AT, Presidente
LE TI, Consigliere, Estensore
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE TI | DI AT |
IL SEGRETARIO