CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 12/01/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 227/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI RA, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore CASTIELLO RA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2210/2023 depositato il 24/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Rieti - P.zza Vittorio Emanuele Ii Nr. 1 02100 Rieti RI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 215/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 1 e pubblicata il 12/12/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 139 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società impugnava dinanzi la C.G.T. di primo grado di RIETI l'avviso di accertamento TASI per l'a.i. 2017 emesso dal Comune di Rieti ed afferente i terreni identificati al N.C.T. del Comune di Rieti al Dati_catastali_1
chiedendo l'annullamento con vittoria di spese;
con il detto atto impositivo il Comune di Rieti accertava il valore dei terreni (beni merce), sulla base dei criteri predeterminati dallo stesso Comune (in applicazione dell'art. 13 d.l. n. 201/11 che richiama l'art. 5 d. lgs. n. 504/1992) in un importo diverso (Euro 908.606,00) da quello inferiore dichiarato dalla contribuente in Euro 506.900,00, nella dichiarazione IMU per l'a.i. 2013 e successivi, sulla scorta di consulenza di parte del geom. Nominativo_1 e così richiedendo una maggiore TASI di € 2.198,00 (oltre interessi di € 26,11) ed irrogando una sanzione amministrativa per “parziale/omesso versamento” di € 659.40, oltre spese di notifica per € 5,18,
Si costituiva nel giudizio di primo grado il Comune di Rieti, controdeducendo, sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso vinte le spese ripercorrendo l'iter giudiziario afferente le precedenti annualità.
La C.G.T. di primo grado di RIETI, con la sentenza qui gravata, accoglieva parzialmente il ricorso e compensava le spese, rideterminando il valore delle aree edificabili per cui è causa in Euro 604,775,00 (così ridotto del 15% l'importo di Euro 711.500,00 determinato sulle medesime aree dalla C.T.R. Lazio con la sentenza n. 842/16/2020 per diversa annualità e tributo).
Ricorrente_1La società , quindi, ha impugnato la detta sentenza con atto di appello del quale sollecita l'accoglimento con vittoria di spese, deducendo l'erroneità della stima operata dalla Corte di primo grado in Euro 604.775,00 ritenendola eccessiva sulla scorta dell'esistenza di una faglia attiva. Si costituiva in questo grado di giudizio il Comune di Rieti, controdeducendo, non svolgendo appello incidentale sul valore determinato dalla Corte di primo grado e concludendo per la conferma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese.
Con ordinanza n. 1054/2025 dd. 26/05/2025 è stata disposta C.T.U. che determinasse “i valori venali in comune commercio dei terreni per cui è causa alla data del 01/01/2017, applicando e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, D. Lgs. 504/1992”.
Nominativo_2Il nominato C.T.U. Ing. ha tempestivamente depositato la propria relazione peritale dd. 27/11/2025.
All'udienza del giorno 10 dicembre 2025, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott.
BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui infra.
2. Nel merito, dirimente appaiono le conclusioni espresse dal C.T.U. incaricato dalla Corte, sintetizzate nella relazione depositata in atti la quale ha valutato i terreni per cui è causa in Euro 600.000,00.
2.1 Richiamando integralmente in questa sede tutti i passaggi argomentativi esposti dal C.T.U. nella propria relazione si osserva che lo stesso ha utilizzato due distinti metodi di stima: quello comparativo e quello di trasformazione (consistente nel determinare il valore di un bene calcolando la differenza tra il suo valore di mercato una volta che è stato trasformato
-Vbt- e il costo totale necessario per realizzare quella trasformazione -Ct-).
2.2 La prima stima (metodo comparativo) reca un valore di Euro 511,182,00 mentre la seconda (metodo di trasformazione) perviene ad un valore di Euro 689.486,83 e, da qui, la media aritmetica arrotondata di Euro 600.000,00.
2.3 Tenuto conto, inoltre, che entrambi i suddetti metodi di stima risultano utilizzabili si può ragionevolmente stabilire che il più probabile valore di mercato dell'insieme dei tre terreni in oggetto alla data del 01/01/2017, nel suo complesso della piena proprietà, può essere determinato applicando la media aritmetica ai due criteri, entrambi rispettosi dei criteri previsti dall'art. 5 co. 5 del D. Lgs. n.504/1992. 2.4 Alle dette conclusioni del C.T.U. non vi sono state osservazioni delle parti ad ulteriore conferma della congruità e logicità delle valutazioni operate dal consulente che vengono fatte proprie dal Collegio cosicchè il valore di stima dei terreni per cui è causa va determinato in
Euro 600.000,00.
3. Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma degli artt. 112 c.p.c./53 ss. D.
Lgs. n. 546/1992 e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
4. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate stante la reciproca soccombenza all'esito dell'intero giudizio.
4.1 Le spese della C.T.U. vanno, invece, poste ad esclusivo carico della Ricorrente_1 , nell'importo risultante dalla liquidazione effettuata infra, tenuto conto della sostanziale coincidenza delle risultanze della C.T.U. con il decisum in primo grado (e quindi soccombenza) dovendosi osservare, al riguardo, che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio cosicchè le relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (Cass. civ., sez. I, 07/06/2023, n.
16074).
Nominativo_24.2 Per quanto riguarda la liquidazione del compenso al C.T.U. Ing. il Collegio ritiene che quest'ultimo possa essere liquidato nell'importo di Euro 2.000,00, oltre
IVA ed addizionali di legge se dovute, secondo gli scaglioni di cui all'art. 13 D.M. 30/05/2002
e tenuto conto dei problemi tecnici affrontati, del contenuto dell'opera professionale e del tempo impiegato, ponendo il compenso così liquidato ad esclusivo carico della
Ricorrente_1
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – XIV sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: Ricorrente_1- accoglie l'appello parzialmente l'appello della società e, per l'effetto, ridetermina in Euro 600.000,00 il valore delle aree edificabili per cui è causa
(identificate al N.C.T. al Foglio 89, Particella 403; Foglio 89 Particella 190; Foglio 89
Particella 152) sul quale calcolare la TARI per l'anno d'imposta 2017;
- liquida al C.T.U. Ing. Nominativo_2 il compenso nella misura di Euro 2.000,00, oltre IVA ed addizionali di legge se dovute;
Ricorrente_1- pone a carico della società le spese di C.T.U. così come liquidate;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Antonio BRIGANTE Dott. Francesco ODDI
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI RA, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore CASTIELLO RA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2210/2023 depositato il 24/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Rieti - P.zza Vittorio Emanuele Ii Nr. 1 02100 Rieti RI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 215/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 1 e pubblicata il 12/12/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 139 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società impugnava dinanzi la C.G.T. di primo grado di RIETI l'avviso di accertamento TASI per l'a.i. 2017 emesso dal Comune di Rieti ed afferente i terreni identificati al N.C.T. del Comune di Rieti al Dati_catastali_1
chiedendo l'annullamento con vittoria di spese;
con il detto atto impositivo il Comune di Rieti accertava il valore dei terreni (beni merce), sulla base dei criteri predeterminati dallo stesso Comune (in applicazione dell'art. 13 d.l. n. 201/11 che richiama l'art. 5 d. lgs. n. 504/1992) in un importo diverso (Euro 908.606,00) da quello inferiore dichiarato dalla contribuente in Euro 506.900,00, nella dichiarazione IMU per l'a.i. 2013 e successivi, sulla scorta di consulenza di parte del geom. Nominativo_1 e così richiedendo una maggiore TASI di € 2.198,00 (oltre interessi di € 26,11) ed irrogando una sanzione amministrativa per “parziale/omesso versamento” di € 659.40, oltre spese di notifica per € 5,18,
Si costituiva nel giudizio di primo grado il Comune di Rieti, controdeducendo, sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso vinte le spese ripercorrendo l'iter giudiziario afferente le precedenti annualità.
La C.G.T. di primo grado di RIETI, con la sentenza qui gravata, accoglieva parzialmente il ricorso e compensava le spese, rideterminando il valore delle aree edificabili per cui è causa in Euro 604,775,00 (così ridotto del 15% l'importo di Euro 711.500,00 determinato sulle medesime aree dalla C.T.R. Lazio con la sentenza n. 842/16/2020 per diversa annualità e tributo).
Ricorrente_1La società , quindi, ha impugnato la detta sentenza con atto di appello del quale sollecita l'accoglimento con vittoria di spese, deducendo l'erroneità della stima operata dalla Corte di primo grado in Euro 604.775,00 ritenendola eccessiva sulla scorta dell'esistenza di una faglia attiva. Si costituiva in questo grado di giudizio il Comune di Rieti, controdeducendo, non svolgendo appello incidentale sul valore determinato dalla Corte di primo grado e concludendo per la conferma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese.
Con ordinanza n. 1054/2025 dd. 26/05/2025 è stata disposta C.T.U. che determinasse “i valori venali in comune commercio dei terreni per cui è causa alla data del 01/01/2017, applicando e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, D. Lgs. 504/1992”.
Nominativo_2Il nominato C.T.U. Ing. ha tempestivamente depositato la propria relazione peritale dd. 27/11/2025.
All'udienza del giorno 10 dicembre 2025, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott.
BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui infra.
2. Nel merito, dirimente appaiono le conclusioni espresse dal C.T.U. incaricato dalla Corte, sintetizzate nella relazione depositata in atti la quale ha valutato i terreni per cui è causa in Euro 600.000,00.
2.1 Richiamando integralmente in questa sede tutti i passaggi argomentativi esposti dal C.T.U. nella propria relazione si osserva che lo stesso ha utilizzato due distinti metodi di stima: quello comparativo e quello di trasformazione (consistente nel determinare il valore di un bene calcolando la differenza tra il suo valore di mercato una volta che è stato trasformato
-Vbt- e il costo totale necessario per realizzare quella trasformazione -Ct-).
2.2 La prima stima (metodo comparativo) reca un valore di Euro 511,182,00 mentre la seconda (metodo di trasformazione) perviene ad un valore di Euro 689.486,83 e, da qui, la media aritmetica arrotondata di Euro 600.000,00.
2.3 Tenuto conto, inoltre, che entrambi i suddetti metodi di stima risultano utilizzabili si può ragionevolmente stabilire che il più probabile valore di mercato dell'insieme dei tre terreni in oggetto alla data del 01/01/2017, nel suo complesso della piena proprietà, può essere determinato applicando la media aritmetica ai due criteri, entrambi rispettosi dei criteri previsti dall'art. 5 co. 5 del D. Lgs. n.504/1992. 2.4 Alle dette conclusioni del C.T.U. non vi sono state osservazioni delle parti ad ulteriore conferma della congruità e logicità delle valutazioni operate dal consulente che vengono fatte proprie dal Collegio cosicchè il valore di stima dei terreni per cui è causa va determinato in
Euro 600.000,00.
3. Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma degli artt. 112 c.p.c./53 ss. D.
Lgs. n. 546/1992 e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
4. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate stante la reciproca soccombenza all'esito dell'intero giudizio.
4.1 Le spese della C.T.U. vanno, invece, poste ad esclusivo carico della Ricorrente_1 , nell'importo risultante dalla liquidazione effettuata infra, tenuto conto della sostanziale coincidenza delle risultanze della C.T.U. con il decisum in primo grado (e quindi soccombenza) dovendosi osservare, al riguardo, che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio cosicchè le relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (Cass. civ., sez. I, 07/06/2023, n.
16074).
Nominativo_24.2 Per quanto riguarda la liquidazione del compenso al C.T.U. Ing. il Collegio ritiene che quest'ultimo possa essere liquidato nell'importo di Euro 2.000,00, oltre
IVA ed addizionali di legge se dovute, secondo gli scaglioni di cui all'art. 13 D.M. 30/05/2002
e tenuto conto dei problemi tecnici affrontati, del contenuto dell'opera professionale e del tempo impiegato, ponendo il compenso così liquidato ad esclusivo carico della
Ricorrente_1
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – XIV sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: Ricorrente_1- accoglie l'appello parzialmente l'appello della società e, per l'effetto, ridetermina in Euro 600.000,00 il valore delle aree edificabili per cui è causa
(identificate al N.C.T. al Foglio 89, Particella 403; Foglio 89 Particella 190; Foglio 89
Particella 152) sul quale calcolare la TARI per l'anno d'imposta 2017;
- liquida al C.T.U. Ing. Nominativo_2 il compenso nella misura di Euro 2.000,00, oltre IVA ed addizionali di legge se dovute;
Ricorrente_1- pone a carico della società le spese di C.T.U. così come liquidate;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Antonio BRIGANTE Dott. Francesco ODDI