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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/05/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3705/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3705/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BONAZZI GIULIO CESARE elettivamente Parte_1 domiciliato in LARGO MARCO GERRA 9 42124 REGGIO EMILIA ITALIA presso il difensore avv.
BONAZZI GIULIO CESARE
ATTORE contro
- (C.F. Controparte_1 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. NICOLINI LUCA e dell'avv. CHIARLONE ALESSIA P.IVA_1
( ) VIA INDIPENDENZA, 27 40100 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in C.F._1 VIA DELL'INDIPENDENZA N. 27 40100 BOLOGNA presso il difensore avv.
[...]
[...]
con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE COPPOLA e dell'avv. MASSIMO Controparte_3
MARIA MANTEGARI, elettivamente domiciliato presso i difensori
CONVENUTI
Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per come da note conclusive del 16/12/2024 Parte_1
Per Adriatic Osiguranje D.D. – Rappresentanza generale per l'Italia: come da note conclusive del 24/12/2024
Per : come da comparsa di risposta Controparte_3
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_3
e Adriatic Osiguranje D.D. Rappresentanza generale per l'Italia esponendo in Controparte_4 estrema sintesi: 1) che in data 4/12/2020 alle ore 6:30 dipendente a tempo Persona_1 indeterminato dell'attrice dall'1/2/2011 in qualità di operaio di primo livello e mansioni di manovale
(CCNL “Edili ed affini artigianato”) era rimasto coinvolto in un sinistro stradale avvenuto in Reggio
Emilia allorché si recava al lavoro;
in particolare mentre in sella alla propria bicicletta stava percorrendo via Giambattista Vico con direzione Villa Cella in Reggio Emilia, giunto all'altezza della laterale via Micca, era stato attinto dalla autovettura Fiat 600 tg. CG097LD, di proprietà di
[...]
assicurata per la RCA con e condotta da l'urto era CP_4 Controparte_1 Controparte_3 stato inevitabile e ogni responsabilità in ordine al sinistro doveva essere attribuita;
2) Controparte_3 che a seguito del sinistro aveva riportato lesioni personali, con Persona_1 riconoscimento da parte dell'INAIL di un'inabilità al lavoro fino al 9/9/2021 e una menomazione fisica del 40%; che allo scadere del periodo di inabilità a carico dell'INAIL il signor aveva chiesto Per_1 il periodo di malattia di un anno come previsto dal CCNL di categoria rimanendo assente dal lavoro sino al 19/9/2022 allorquando la società attrice era receduta dal contratto di lavoro per superamento del periodo di comporto;
4) che per tutto il periodo di invalidità del lavoratore, aveva corrisposto Parte_1 allo stesso la somma complessiva di € 22.682,27 a titolo di emolumenti retributivi, indennità accessorie, contributi e quota di TFR, senza ricevere alcuna controprestazione lavorativa;
5) che la società attrice, inoltre, al fine di far fronte alle esigenze aziendali era stata costretta ad avvalersi dell'apporto di imprese artigiane esterne che avevano sostituito il dipendente assente per infortunio in itinere con diritto alla conservazione del posto di lavoro, ciò comportando per l'azienda un ulteriore esborso di € 17.461,50 per i compensi corrisposti alle imprese terze.
Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti, in solido, al Parte_1 pagamento della somma di € 40.141,27, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Adriatic Osiguranje D.D. – Rappresentanza generale per l'Italia, costituitasi in giudizio ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto;
in particolare la Compagnia convenuta ha dedotto l'ascrivibilità del sinistro in capo al ciclista in via esclusiva o quantomeno concorrente;
ha altresì contestato il quantum della pretesa risarcitoria, affermando che in ogni caso avrebbe avuto Parte_1 diritto al più al rimborso delle somme obbligatoriamente corrisposte al dipendente limitatamente al periodo di infortunio INAIL (4/12/2020-9/9/2021) e non per tutta l'effettiva durata dell'assenza, non potendo essere imputabile al convenuto il successivo periodo di malattia denunciata dal lavoratore e le ulteriori assenze di quest'ultimo fino all'intervenuto licenziamento per superamento del periodo di pagina 2 di 8 comporto.
Infine la convenuta ha dedotto che non era dovuto il rimborso di quanto corrisposto alle imprese terze eccependo da un lato che i lavori appaltati non avrebbero potuto essere effettuati con la forza lavoro di un unico lavoratore ultrasessantenne qual era e dall'altro il verificarsi di Persona_1 inammissibili duplicazioni risarcitorie.
Si è costituito in giudizio altresì chiedendo di essere estromesso dal processo attesa la Controparte_3 propria qualità di litisconsorte facoltativo, contestando nel merito la dinamica del sinistro come prospettata dall'attrice essendo l'incidente riconducibile all'esclusiva responsabilità del ciclista, svolgendo in via subordinata domanda di manleva nei confronti della società di assicurazione.
nonostante la regolare citazione, non si è costituito in giudizio venendo perciò Controparte_4 dichiarato contumace.
La causa è stata istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, quindi è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procurati delle parti come riportate in epigrafe.
Va in primo luogo ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso dell'istruttoria in ordine all'ammissione delle prove dedotte da parte attrice e per il cui ingresso essa ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni atteso che tali istanze appaiono superflue alla luce della documentazione in atti ed essendo comunque stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione.
Quanto alla dinamica del sinistro è pacifico e documentale che il giorno 4/12/2020 alle ore 6:30 circa in
Reggio Emilia in via Giambattista Vico all'altezza della intersezione con la laterale via Micca, si è verificato il sinistro che ha visto coinvolti il velocipede con pedalata assistita di proprietà e condotto da e l'autovettura Fiat di proprietà di assicurata per la RCA Persona_1 Controparte_4 con e condotta da . Controparte_1 Controparte_3
E' altresì pacifico che i veicoli viaggiassero sulla medesima corsia di marcia e che il velocipede precedesse l'autovettura (in quanto riconosciuto dalle parti in causa nelle rispettive ricostruzioni della dinamica del sinistro); deve altresì ritenersi, come documentato nello schizzo planimetrico allegato alla
Relazione di incidente stradale del comando di Polizia Locale del comune di Reggio Emilia – doc. 4 parte attrice - intervenuta sul luogo del sinistro, che l'urto sia avvenuto tra la parte anteriore destra della macchina e il lato posteriore sinistro della bicicletta a 2 metri e 40 centimetri dal margine di destro della corsia percorsa da macchina e velocipede e che a seguito del medesimo Persona_1 sia stato caricato sul cofano e proiettato sulla carreggiata.
L'attore sostiene che il conducente della Fiat non procedesse a una velocità prudenziale, come dimostrato dalla traccia di frenata, e che, non avvedutosi del ciclista che percorreva la medesima carreggiata, lo abbia travolto;
i convenuti sostengono invece che il ciclista in un tratto completamente pagina 3 di 8 rettilineo, peraltro dotato di apposita pista ciclabile non utilizzata dal velocipede, convergesse imprevedibilmente e senza segnalazione alcuna verso sinistra, come dimostrato dalla collocazione del punto d'urto ben oltre la metà della corsia verso lo spartitraffico centrale, impattando con l'autovettura che proveniva da tergo e che, conseguentemente, non riusciva ad evitare la collisione.
Ciò posto se è senz'altro provato che il sinistro si è verificato nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate a seguito di scontro tra l'autovettura e il velocipede, sulla scorta delle emergenze istruttorie non è invece possibile accertare la specifica dinamica dello scontro.
Le ridotte dimensioni della corsia (3,40 metri), il punto dell'impatto collocato nella parte sinistra della stessa (a 2,40 metri dal margine destro), la collisione dei mezzi che ha riguardato la parte anteriore destra dell'autovettura e la parte posteriore sinistra della bicicletta e le tracce di frenata, non consentono di poter affermare né che la Fiat, provenendo da tergo, non si sia colpevolmente avveduta del velocipede che stava percorrendo lo stesso senso di marcia, né di ritenere che il velocipede (peraltro con pedalata assistita) si sia spostato nella parte centrale della corsia, in un tratto di strada rettilineo, dotato di apposita pista ciclabile, verosimilmente con luminosità scarsa atteso che il sinistro si è verificato nel mese di dicembre la mattina presto, venendo così a collidere con l'automobile.
Nessun testimone oculare ha assistito al sinistro e le parti non hanno formulato istanze istruttorie al fine di ricostruire la dinamica, fatta eccezione per l'articolazione di un capitolo di prova per la conferma del contenuto della Relazione di incidente stradale, non ammesso in quanto superfluo, attesa la documentazione in atti non contestata.
Alla luce di quanto esposto, essendo comprovato lo scontro tra i due veicoli e non essendo però dimostrata l'esatta dinamica del sinistro, a carico dei due conducenti opera la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c.
Invero, per superare la suddetta presunzione ed ottenere il pieno risarcimento, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare quale era stata l'esatta dinamica del sinistro e che aveva Persona_1 tenuto una condotta di guida esente da colpa. Analogo onere spettava in capo ai convenuti al fine dell'accertamento della responsabilità esclusiva ovvero prevalente in capo a Persona_1
In mancanza di detta prova liberatoria la presunzione di colpa concorrente operante nella fattispecie non può perciò ritenersi superata e, quindi, il sinistro va ascritto a responsabilità concorrente e paritaria dei due conducenti.
Di conseguenza i convenuti sono obbligati, in solido, al risarcimento del danno spettante all'attore quale datore di lavoro di nella misura del 50%. Persona_1
Ciò posto come noto, per pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale, il datore di lavoro che abbia patito un danno a causa dell'assenza del proprio dipendente può chiedere il relativo risarcimento pagina 4 di 8 al terzo responsabile dell'infortunio (ex multis Cass, Sez. 3, Sentenza n. 2844 del 9/2/2010).
In particolare, il datore di lavoro avrà diritto a percepire dal terzo responsabile e dalla sua assicurazione, nel caso in cui l'infortunio sia conseguente a sinistro stradale, gli esborsi a titolo di retribuzione corrisposti in adempimento di un dovere fissato dalla legge o dal contratto in favore del proprio dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente all'infortunio, senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative. ha quindi senz'altro diritto a pretendere dai convenuti il risarcimento del danno patito a Parte_1 causa dell'assenza per infortunio del proprio dipendente, nei limiti di quanto spettante.
Ciò precisato, deve evidenziarsi che dai conteggi prodotti da parte attrice, svolti mediante individuazione ed estrapolazione dalle buste paga delle voci retributive e contributive poste obbligatoriamente a carico del datore di lavoro, non specificamente contestati nel metodo di calcolo da parte dei convenuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., emerge che per tutto il periodo di assenza dal lavoro di – durato dal 4/12/2020 al 13/10/2022 (doc. 2 e 3 parte Persona_2 attrice) – parte attrice ha dovuto corrispondere al proprio dipendente l'importo complessivo di €
22.682,27, senza potersi giovare della prestazione lavorativa del medesimo.
Sulla scorta dei principi di diritto sopra evidenziati l'attrice ha quindi senz'altro diritto al rimborso di detta somma, nei limiti naturalmente del ritenuto concorso di colpa.
All'attore spettano innanzitutto gli esborsi sostenuti nel periodo (dal 4/12/2020 all'11/9/2021) dell'infortunio in itinere gestito dall'INAIL, all'esito del quale il dipendente ha riportato la seguente diagnosi “Emiparesi sinistra e deficit cognitivi in esiti di grave trauma cranio-encefalico con FCM intraparenchimali, ESA e ematoma sottodurale” (doc. 5 parte attrice). Il datore di lavoro ha diritto altresì al rimborso degli esborsi relativi al successivo periodo di malattia (da settembre 2021 sino al
13/10/2022) sino alla data del licenziamento per superamento del periodo di comporto, essendo evidente il nesso causale tra la malattia e l'infortunio in itinere del 4/12/2020. Ed invero benché in data
9/9/2021 l'infermità è stata dichiarata cessata, con indicazione all'infortunato di poter riprendere il lavoro, risulta dalla documentazione in atti che il 21/10/2021 l'INAIL ha accertato in capo al dipendente una persistente menomazione consistente in “modesto deterioramento mentale caratterizzato da rallentamento ideo-motorio, con disturbi della memoria e concentrazione, depressione dell'umore, calo ponderale, emiparesi sinistra con modesto deficit di forza”.
Deve pertanto ritenersi senz'altro sussistente il nesso causale tra la lesione accertata in conseguenza dell'infortunio in itinere del 4/12/2020 (“emiparesi sinistra…deficit cognitivi in esiti di grave trauma cranio-encefalico”) e l'insorgenza della malattia (“deterioramento mentale…rallentamento ideo- motorio…disturbi…concentrazione, depressione dell'umore… deficit di forza”), quale evento dannoso pagina 5 di 8 non violento, ma lento e progressivo, che agisce sulla capacità lavorativa (nel caso in esame trattasi di operaio con mansioni di manovale CCNL “Edili ed affini artigianato”). E' evidente infatti che sussiste una sufficiente probabilità, alla luce delle diagnosi in atti, che le condizioni pregiudizievoli accertate in capo a il 21/10/2021 siano insorte proprio a causa delle severe lesioni patite Persona_2 in occasione del sinistro e dunque che siano eziologicamente dipendenti da esso piuttosto che da alternativi fattori causali.
Peraltro, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 19/1/2011 n. 1135) per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche
"ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato.
Gli esborsi che parte attrice ha dovuto corrispondere al proprio dipendente nell'intero periodo intercorrente tra l'infortunio e il licenziamento integrano un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio e come tale deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo.
Non può viceversa essere accolta la domanda dell'attore volta a ottenere il risarcimento del danno patito a causa dell'assenza per malattia del lavoratore dal 21/9/2021 al 13/10/2022.
Non spetta invece all'attrice il rimborso delle somme corrisposte a favore delle imprese artigiane e cui il datore di lavoro si era rivolto per far realizzare Controparte_5 Controparte_6 lavori di lattoneria non potendo fruire della prestazione del lavoratore in malattia, quantificati in €
17.461,50 (doc. 10, 11, 12 parte attrice). In disparte la circostanza che i contratti di appalto stipulati con
Condominio Primavera, PI Clementino e Bonacini e Morani Due S.r.l. (doc. 15, 18, 21 parte attrice)
- per l'esecuzione dei quali parte attrice si sarebbe rivolta alle predette imprese artigiane - sono tutti stati stipulati successivamente sinistro del dipendente, va rilevato che, una volta ottenuto il rimborso da parte dei convenuti delle somme corrisposte a durante il periodo di malattia Persona_1
(e tenuto conto che la residua parte della retribuzione è stata coperta dagli enti previdenziali) Parte_1 non può pretendere che gli esborsi versati a terze imprese artigiane siano poste a carico dei
[...] convenuti. Le somme corrisposte a tali imprese sono infatti giustificate dalla prestazione ricevuta e non integrano, quindi, alcun danno risarcibile.
Diversamente ragionando l'attrice si troverebbe invece ad avere goduto gratuitamente della prestazione lavorativa di ditte terze e, quindi, in una situazione addirittura migliore di quella in cui si sarebbe pagina 6 di 8 trovata in caso di mancata verificazione del sinistro (atteso che in questo caso avrebbe sì ricevuto la prestazione da ma con l'obbligo di retribuirlo). Persona_1
Di conseguenza Adriatic Osiguranje D.D. e stante la modifica delle conclusioni Controparte_4 precisate da parte dell'attore con riguardo alla domanda di condanna nei confronti di , Controparte_3 sono tenuti a versare a in linea capitale, l'importo di € 11.341,13 (€ 22.682,27 Parte_1 diminuito in ragione del ritenuto concorso di colpa).
Inoltre, potendosi presumere che, in caso di pronta corresponsione del risarcimento, l'attrice avrebbe fatto un impiego delle somme ottenute che le avrebbe garantito quantomeno un lucro pari all'interesse legale, possono essere senz'altro riconosciuti anche i c.d. interessi compensativi della mancata immediata percezione del risarcimento, nella misura legale.
Ai fini della liquidazione degli interessi compensativi, in adesione al consolidato indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass. S.U. 1712/95, l'importo del risarcimento complessivamente dovuto deve essere devalutato, secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sino alla data del sinistro (4/12/2020) e successivamente, sull'importo così ottenuto, gli interessi devono essere calcolati, al saggio legale, sulla somma via via rivalutata anno per anno sino alla attualità.
Su detta somma sono poi dovuti gli interessi legali dalla data di redazione della presente sentenza sino al saldo.
La rinuncia alla domanda di condanna di da parte dell'attore assorbe ogni domanda Controparte_3 di garanzia e manleva da questi formulata nei confronti della compagnia di assicurazione.
Venendo alle spese di lite, tenuto conto della accertata responsabilità concorrente nella verificazione del sinistro per cui è causa e della notevole differenza tra la pretesa dell'attore e quella riconosciuta a suo favore all'esito del giudizio, ritiene questo giudice che si giustifichi l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Quanto al rapporto processuale tra e Adriatic Osiguranje D.D. va detto che la Controparte_3 compagnia assicurativa non ha mai sostenuto che, fermo il suo obbligo risarcitorio diretto nei confronti dell'attrice, la stessa possa vantare ragioni di rivalsa nei confronti dei convenuti.
Di conseguenza non aveva alcun concreto interesse a costituirsi in proprio nel Controparte_3 presente giudizio, pertanto, ferma restando la legittimità della scelta operata dal medesimo, non può però ritenersi giustificata la sua pretesa di vedersi rimborsati dall'assicurazione i costi di lite personalmente sostenuti nel presente giudizio, sicché si giustifica pienamente l'integrale compensazione delle spese di lite tra dette parti.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa va ascritto, ai sensi dell'art 2054 comma 2 c.c.,
a responsabilità concorrente e paritaria di e di Controparte_3 Persona_1
2. Condanna Adriatic Osiguranje D.D. e al pagamento in favore di Controparte_4 [...] dell'importo di € 11.341,13 oltre interessi come indicato nella parte motiva;
Parte_1
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Reggio nell'Emilia, 9 maggio 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3705/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BONAZZI GIULIO CESARE elettivamente Parte_1 domiciliato in LARGO MARCO GERRA 9 42124 REGGIO EMILIA ITALIA presso il difensore avv.
BONAZZI GIULIO CESARE
ATTORE contro
- (C.F. Controparte_1 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. NICOLINI LUCA e dell'avv. CHIARLONE ALESSIA P.IVA_1
( ) VIA INDIPENDENZA, 27 40100 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in C.F._1 VIA DELL'INDIPENDENZA N. 27 40100 BOLOGNA presso il difensore avv.
[...]
[...]
con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE COPPOLA e dell'avv. MASSIMO Controparte_3
MARIA MANTEGARI, elettivamente domiciliato presso i difensori
CONVENUTI
Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per come da note conclusive del 16/12/2024 Parte_1
Per Adriatic Osiguranje D.D. – Rappresentanza generale per l'Italia: come da note conclusive del 24/12/2024
Per : come da comparsa di risposta Controparte_3
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_3
e Adriatic Osiguranje D.D. Rappresentanza generale per l'Italia esponendo in Controparte_4 estrema sintesi: 1) che in data 4/12/2020 alle ore 6:30 dipendente a tempo Persona_1 indeterminato dell'attrice dall'1/2/2011 in qualità di operaio di primo livello e mansioni di manovale
(CCNL “Edili ed affini artigianato”) era rimasto coinvolto in un sinistro stradale avvenuto in Reggio
Emilia allorché si recava al lavoro;
in particolare mentre in sella alla propria bicicletta stava percorrendo via Giambattista Vico con direzione Villa Cella in Reggio Emilia, giunto all'altezza della laterale via Micca, era stato attinto dalla autovettura Fiat 600 tg. CG097LD, di proprietà di
[...]
assicurata per la RCA con e condotta da l'urto era CP_4 Controparte_1 Controparte_3 stato inevitabile e ogni responsabilità in ordine al sinistro doveva essere attribuita;
2) Controparte_3 che a seguito del sinistro aveva riportato lesioni personali, con Persona_1 riconoscimento da parte dell'INAIL di un'inabilità al lavoro fino al 9/9/2021 e una menomazione fisica del 40%; che allo scadere del periodo di inabilità a carico dell'INAIL il signor aveva chiesto Per_1 il periodo di malattia di un anno come previsto dal CCNL di categoria rimanendo assente dal lavoro sino al 19/9/2022 allorquando la società attrice era receduta dal contratto di lavoro per superamento del periodo di comporto;
4) che per tutto il periodo di invalidità del lavoratore, aveva corrisposto Parte_1 allo stesso la somma complessiva di € 22.682,27 a titolo di emolumenti retributivi, indennità accessorie, contributi e quota di TFR, senza ricevere alcuna controprestazione lavorativa;
5) che la società attrice, inoltre, al fine di far fronte alle esigenze aziendali era stata costretta ad avvalersi dell'apporto di imprese artigiane esterne che avevano sostituito il dipendente assente per infortunio in itinere con diritto alla conservazione del posto di lavoro, ciò comportando per l'azienda un ulteriore esborso di € 17.461,50 per i compensi corrisposti alle imprese terze.
Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti, in solido, al Parte_1 pagamento della somma di € 40.141,27, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Adriatic Osiguranje D.D. – Rappresentanza generale per l'Italia, costituitasi in giudizio ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto;
in particolare la Compagnia convenuta ha dedotto l'ascrivibilità del sinistro in capo al ciclista in via esclusiva o quantomeno concorrente;
ha altresì contestato il quantum della pretesa risarcitoria, affermando che in ogni caso avrebbe avuto Parte_1 diritto al più al rimborso delle somme obbligatoriamente corrisposte al dipendente limitatamente al periodo di infortunio INAIL (4/12/2020-9/9/2021) e non per tutta l'effettiva durata dell'assenza, non potendo essere imputabile al convenuto il successivo periodo di malattia denunciata dal lavoratore e le ulteriori assenze di quest'ultimo fino all'intervenuto licenziamento per superamento del periodo di pagina 2 di 8 comporto.
Infine la convenuta ha dedotto che non era dovuto il rimborso di quanto corrisposto alle imprese terze eccependo da un lato che i lavori appaltati non avrebbero potuto essere effettuati con la forza lavoro di un unico lavoratore ultrasessantenne qual era e dall'altro il verificarsi di Persona_1 inammissibili duplicazioni risarcitorie.
Si è costituito in giudizio altresì chiedendo di essere estromesso dal processo attesa la Controparte_3 propria qualità di litisconsorte facoltativo, contestando nel merito la dinamica del sinistro come prospettata dall'attrice essendo l'incidente riconducibile all'esclusiva responsabilità del ciclista, svolgendo in via subordinata domanda di manleva nei confronti della società di assicurazione.
nonostante la regolare citazione, non si è costituito in giudizio venendo perciò Controparte_4 dichiarato contumace.
La causa è stata istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, quindi è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procurati delle parti come riportate in epigrafe.
Va in primo luogo ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso dell'istruttoria in ordine all'ammissione delle prove dedotte da parte attrice e per il cui ingresso essa ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni atteso che tali istanze appaiono superflue alla luce della documentazione in atti ed essendo comunque stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione.
Quanto alla dinamica del sinistro è pacifico e documentale che il giorno 4/12/2020 alle ore 6:30 circa in
Reggio Emilia in via Giambattista Vico all'altezza della intersezione con la laterale via Micca, si è verificato il sinistro che ha visto coinvolti il velocipede con pedalata assistita di proprietà e condotto da e l'autovettura Fiat di proprietà di assicurata per la RCA Persona_1 Controparte_4 con e condotta da . Controparte_1 Controparte_3
E' altresì pacifico che i veicoli viaggiassero sulla medesima corsia di marcia e che il velocipede precedesse l'autovettura (in quanto riconosciuto dalle parti in causa nelle rispettive ricostruzioni della dinamica del sinistro); deve altresì ritenersi, come documentato nello schizzo planimetrico allegato alla
Relazione di incidente stradale del comando di Polizia Locale del comune di Reggio Emilia – doc. 4 parte attrice - intervenuta sul luogo del sinistro, che l'urto sia avvenuto tra la parte anteriore destra della macchina e il lato posteriore sinistro della bicicletta a 2 metri e 40 centimetri dal margine di destro della corsia percorsa da macchina e velocipede e che a seguito del medesimo Persona_1 sia stato caricato sul cofano e proiettato sulla carreggiata.
L'attore sostiene che il conducente della Fiat non procedesse a una velocità prudenziale, come dimostrato dalla traccia di frenata, e che, non avvedutosi del ciclista che percorreva la medesima carreggiata, lo abbia travolto;
i convenuti sostengono invece che il ciclista in un tratto completamente pagina 3 di 8 rettilineo, peraltro dotato di apposita pista ciclabile non utilizzata dal velocipede, convergesse imprevedibilmente e senza segnalazione alcuna verso sinistra, come dimostrato dalla collocazione del punto d'urto ben oltre la metà della corsia verso lo spartitraffico centrale, impattando con l'autovettura che proveniva da tergo e che, conseguentemente, non riusciva ad evitare la collisione.
Ciò posto se è senz'altro provato che il sinistro si è verificato nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate a seguito di scontro tra l'autovettura e il velocipede, sulla scorta delle emergenze istruttorie non è invece possibile accertare la specifica dinamica dello scontro.
Le ridotte dimensioni della corsia (3,40 metri), il punto dell'impatto collocato nella parte sinistra della stessa (a 2,40 metri dal margine destro), la collisione dei mezzi che ha riguardato la parte anteriore destra dell'autovettura e la parte posteriore sinistra della bicicletta e le tracce di frenata, non consentono di poter affermare né che la Fiat, provenendo da tergo, non si sia colpevolmente avveduta del velocipede che stava percorrendo lo stesso senso di marcia, né di ritenere che il velocipede (peraltro con pedalata assistita) si sia spostato nella parte centrale della corsia, in un tratto di strada rettilineo, dotato di apposita pista ciclabile, verosimilmente con luminosità scarsa atteso che il sinistro si è verificato nel mese di dicembre la mattina presto, venendo così a collidere con l'automobile.
Nessun testimone oculare ha assistito al sinistro e le parti non hanno formulato istanze istruttorie al fine di ricostruire la dinamica, fatta eccezione per l'articolazione di un capitolo di prova per la conferma del contenuto della Relazione di incidente stradale, non ammesso in quanto superfluo, attesa la documentazione in atti non contestata.
Alla luce di quanto esposto, essendo comprovato lo scontro tra i due veicoli e non essendo però dimostrata l'esatta dinamica del sinistro, a carico dei due conducenti opera la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c.
Invero, per superare la suddetta presunzione ed ottenere il pieno risarcimento, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare quale era stata l'esatta dinamica del sinistro e che aveva Persona_1 tenuto una condotta di guida esente da colpa. Analogo onere spettava in capo ai convenuti al fine dell'accertamento della responsabilità esclusiva ovvero prevalente in capo a Persona_1
In mancanza di detta prova liberatoria la presunzione di colpa concorrente operante nella fattispecie non può perciò ritenersi superata e, quindi, il sinistro va ascritto a responsabilità concorrente e paritaria dei due conducenti.
Di conseguenza i convenuti sono obbligati, in solido, al risarcimento del danno spettante all'attore quale datore di lavoro di nella misura del 50%. Persona_1
Ciò posto come noto, per pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale, il datore di lavoro che abbia patito un danno a causa dell'assenza del proprio dipendente può chiedere il relativo risarcimento pagina 4 di 8 al terzo responsabile dell'infortunio (ex multis Cass, Sez. 3, Sentenza n. 2844 del 9/2/2010).
In particolare, il datore di lavoro avrà diritto a percepire dal terzo responsabile e dalla sua assicurazione, nel caso in cui l'infortunio sia conseguente a sinistro stradale, gli esborsi a titolo di retribuzione corrisposti in adempimento di un dovere fissato dalla legge o dal contratto in favore del proprio dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente all'infortunio, senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative. ha quindi senz'altro diritto a pretendere dai convenuti il risarcimento del danno patito a Parte_1 causa dell'assenza per infortunio del proprio dipendente, nei limiti di quanto spettante.
Ciò precisato, deve evidenziarsi che dai conteggi prodotti da parte attrice, svolti mediante individuazione ed estrapolazione dalle buste paga delle voci retributive e contributive poste obbligatoriamente a carico del datore di lavoro, non specificamente contestati nel metodo di calcolo da parte dei convenuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., emerge che per tutto il periodo di assenza dal lavoro di – durato dal 4/12/2020 al 13/10/2022 (doc. 2 e 3 parte Persona_2 attrice) – parte attrice ha dovuto corrispondere al proprio dipendente l'importo complessivo di €
22.682,27, senza potersi giovare della prestazione lavorativa del medesimo.
Sulla scorta dei principi di diritto sopra evidenziati l'attrice ha quindi senz'altro diritto al rimborso di detta somma, nei limiti naturalmente del ritenuto concorso di colpa.
All'attore spettano innanzitutto gli esborsi sostenuti nel periodo (dal 4/12/2020 all'11/9/2021) dell'infortunio in itinere gestito dall'INAIL, all'esito del quale il dipendente ha riportato la seguente diagnosi “Emiparesi sinistra e deficit cognitivi in esiti di grave trauma cranio-encefalico con FCM intraparenchimali, ESA e ematoma sottodurale” (doc. 5 parte attrice). Il datore di lavoro ha diritto altresì al rimborso degli esborsi relativi al successivo periodo di malattia (da settembre 2021 sino al
13/10/2022) sino alla data del licenziamento per superamento del periodo di comporto, essendo evidente il nesso causale tra la malattia e l'infortunio in itinere del 4/12/2020. Ed invero benché in data
9/9/2021 l'infermità è stata dichiarata cessata, con indicazione all'infortunato di poter riprendere il lavoro, risulta dalla documentazione in atti che il 21/10/2021 l'INAIL ha accertato in capo al dipendente una persistente menomazione consistente in “modesto deterioramento mentale caratterizzato da rallentamento ideo-motorio, con disturbi della memoria e concentrazione, depressione dell'umore, calo ponderale, emiparesi sinistra con modesto deficit di forza”.
Deve pertanto ritenersi senz'altro sussistente il nesso causale tra la lesione accertata in conseguenza dell'infortunio in itinere del 4/12/2020 (“emiparesi sinistra…deficit cognitivi in esiti di grave trauma cranio-encefalico”) e l'insorgenza della malattia (“deterioramento mentale…rallentamento ideo- motorio…disturbi…concentrazione, depressione dell'umore… deficit di forza”), quale evento dannoso pagina 5 di 8 non violento, ma lento e progressivo, che agisce sulla capacità lavorativa (nel caso in esame trattasi di operaio con mansioni di manovale CCNL “Edili ed affini artigianato”). E' evidente infatti che sussiste una sufficiente probabilità, alla luce delle diagnosi in atti, che le condizioni pregiudizievoli accertate in capo a il 21/10/2021 siano insorte proprio a causa delle severe lesioni patite Persona_2 in occasione del sinistro e dunque che siano eziologicamente dipendenti da esso piuttosto che da alternativi fattori causali.
Peraltro, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 19/1/2011 n. 1135) per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche
"ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato.
Gli esborsi che parte attrice ha dovuto corrispondere al proprio dipendente nell'intero periodo intercorrente tra l'infortunio e il licenziamento integrano un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio e come tale deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo.
Non può viceversa essere accolta la domanda dell'attore volta a ottenere il risarcimento del danno patito a causa dell'assenza per malattia del lavoratore dal 21/9/2021 al 13/10/2022.
Non spetta invece all'attrice il rimborso delle somme corrisposte a favore delle imprese artigiane e cui il datore di lavoro si era rivolto per far realizzare Controparte_5 Controparte_6 lavori di lattoneria non potendo fruire della prestazione del lavoratore in malattia, quantificati in €
17.461,50 (doc. 10, 11, 12 parte attrice). In disparte la circostanza che i contratti di appalto stipulati con
Condominio Primavera, PI Clementino e Bonacini e Morani Due S.r.l. (doc. 15, 18, 21 parte attrice)
- per l'esecuzione dei quali parte attrice si sarebbe rivolta alle predette imprese artigiane - sono tutti stati stipulati successivamente sinistro del dipendente, va rilevato che, una volta ottenuto il rimborso da parte dei convenuti delle somme corrisposte a durante il periodo di malattia Persona_1
(e tenuto conto che la residua parte della retribuzione è stata coperta dagli enti previdenziali) Parte_1 non può pretendere che gli esborsi versati a terze imprese artigiane siano poste a carico dei
[...] convenuti. Le somme corrisposte a tali imprese sono infatti giustificate dalla prestazione ricevuta e non integrano, quindi, alcun danno risarcibile.
Diversamente ragionando l'attrice si troverebbe invece ad avere goduto gratuitamente della prestazione lavorativa di ditte terze e, quindi, in una situazione addirittura migliore di quella in cui si sarebbe pagina 6 di 8 trovata in caso di mancata verificazione del sinistro (atteso che in questo caso avrebbe sì ricevuto la prestazione da ma con l'obbligo di retribuirlo). Persona_1
Di conseguenza Adriatic Osiguranje D.D. e stante la modifica delle conclusioni Controparte_4 precisate da parte dell'attore con riguardo alla domanda di condanna nei confronti di , Controparte_3 sono tenuti a versare a in linea capitale, l'importo di € 11.341,13 (€ 22.682,27 Parte_1 diminuito in ragione del ritenuto concorso di colpa).
Inoltre, potendosi presumere che, in caso di pronta corresponsione del risarcimento, l'attrice avrebbe fatto un impiego delle somme ottenute che le avrebbe garantito quantomeno un lucro pari all'interesse legale, possono essere senz'altro riconosciuti anche i c.d. interessi compensativi della mancata immediata percezione del risarcimento, nella misura legale.
Ai fini della liquidazione degli interessi compensativi, in adesione al consolidato indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass. S.U. 1712/95, l'importo del risarcimento complessivamente dovuto deve essere devalutato, secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sino alla data del sinistro (4/12/2020) e successivamente, sull'importo così ottenuto, gli interessi devono essere calcolati, al saggio legale, sulla somma via via rivalutata anno per anno sino alla attualità.
Su detta somma sono poi dovuti gli interessi legali dalla data di redazione della presente sentenza sino al saldo.
La rinuncia alla domanda di condanna di da parte dell'attore assorbe ogni domanda Controparte_3 di garanzia e manleva da questi formulata nei confronti della compagnia di assicurazione.
Venendo alle spese di lite, tenuto conto della accertata responsabilità concorrente nella verificazione del sinistro per cui è causa e della notevole differenza tra la pretesa dell'attore e quella riconosciuta a suo favore all'esito del giudizio, ritiene questo giudice che si giustifichi l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Quanto al rapporto processuale tra e Adriatic Osiguranje D.D. va detto che la Controparte_3 compagnia assicurativa non ha mai sostenuto che, fermo il suo obbligo risarcitorio diretto nei confronti dell'attrice, la stessa possa vantare ragioni di rivalsa nei confronti dei convenuti.
Di conseguenza non aveva alcun concreto interesse a costituirsi in proprio nel Controparte_3 presente giudizio, pertanto, ferma restando la legittimità della scelta operata dal medesimo, non può però ritenersi giustificata la sua pretesa di vedersi rimborsati dall'assicurazione i costi di lite personalmente sostenuti nel presente giudizio, sicché si giustifica pienamente l'integrale compensazione delle spese di lite tra dette parti.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa va ascritto, ai sensi dell'art 2054 comma 2 c.c.,
a responsabilità concorrente e paritaria di e di Controparte_3 Persona_1
2. Condanna Adriatic Osiguranje D.D. e al pagamento in favore di Controparte_4 [...] dell'importo di € 11.341,13 oltre interessi come indicato nella parte motiva;
Parte_1
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Reggio nell'Emilia, 9 maggio 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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